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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33937/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto K. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso; udito, altresì, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, sia in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, del codifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale cittadino aveva applicato a COPELLI Salvatore la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 2), 8), 9), 10), 11), 15) e 16) della contestazione provvisoria [partecipazione a un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d.

P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen.), oltre a più reati fine ai sensi dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (concorso in importazioni di ingenti quantitativi di cocaina)].

2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, da esiti del controllo dei tabulati telefonici, da geolocalizzazioni, riprese video e attività di riscontro della polizia giudiziaria.

In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to -end) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giudiziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server.

Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione).

Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente.

Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione.

Gli esiti dell'indagine presupposta (quella, cioè, condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa).

Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, cioè a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi note 1 e 2 della pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

Pertanto, secondo il Tribunale, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), di un flusso di comunicazioni in atto, cioè, al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi, bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti.

Il Tribunale del riesame, poi, ha richiamato, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente.

Ribadito, inoltre, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, quel giudice ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto il limite sussistere il solo limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera.

Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici.

Inconferente è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi.

Il Tribunale ha, poi, rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e riportate nella nota sopra richiamata.

Nell'ordinanza si è ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente.

Infine, quanto alla censura inerente all'omesso rilascio di copia in formato integrale dei tabulati telefonici, il Tribunale ha ritenuto che da tale circostanza non derivasse alcuna nullità o inutilizzabilità dei dati emergenti da quei tabulati, vuoi per il difetto di specifica sanzione processuale in tal senso, ma anche perché ha ritenuto l'eccezione generica e prospettata in maniera congetturale, in difetto di elementi giustificativi di un sospetto di manipolazione dei dati trasmessi rispetto agli originali.

Sul tema specifico della identificazione degli indagati, inoltre, quali users dei singoli PIN associati ai dispositivi, quel giudice ha dato atto di quanto esposto nella informativa circa il metodo utilizzato dagli inquirenti: si era accertato, infatti, che alcuni indagati erano utilizzatori di cripto-telefonini per scambio di messaggistica sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], ove ogni user è identificato con un PIN, al quale è a sua volta associato un nickname coincidente con il nomignolo, con il quale gli indagati erano chiamati durante le conversazioni intercettate.

Così, muovendo dall'analisi dei riferimenti operati dagli stessi utilizzatori dei dispositivi (soprannomi/nomignoli, nome e cognome, particolari di vita o accadimenti attribuiti a determinati soggetti), era stato possibile associare PIN e nickname a ciascun indagato, anche grazie ai riscontri di polizia giudiziaria operati sull'oggetto dei riferimenti di volta in volta effettuati dai soggetti interessati.

Con riferimento al COPELLI, al predetto sono stati associati i nicknames "Thor" e "Orso bianco".

A tal proposito, il Tribunale ha elencato gli elementi utilizzati alle pagg. 8-11 dell'ordinanza impugnata (trattasi di riferimenti fatti da altri co-indagati a tali nominativi, la riconducibilità di entrambi all'indagato essendo derivata dai riscontri ottenuti dall'attività di controllo della PG con riferimento ai dati così acquisiti, come nel caso dei preannunciati viaggi aerei dei quali si aveva conferma dalle verifiche delle liste passeggeri).

Fatte tali premesse, ha dunque affrontato il vaglio della gravità indiziaria, sia con riferimento al reato associativo, che avuto riguardo ai singoli reati fine.

Ha, così, ritenuto sussistenti gravi indizi della intraneità del COPELLI al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, in posizione apicale, siccome referente delle organizzazioni criminali committenti, nonché del suo concorso nelle singole operazioni oggetto dei reati fine contestati al medesimo, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo.

Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato.

In particolare, ha descritto analiticamente le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di [OSCURATO:PERSONA] delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 13 a 15 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per la esfiltrazione della droga da quel porto; a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde garantire la loro presenza all'arrivo della droga; a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che poi veniva prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene efficacemente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto).

In tale schema, il COPELLI è stato considerato referente delle organizzazioni criminali committenti, interessato alla buona riuscita delle operazioni di esfiltrazione, con ruolo apicale.

Trattati gli elementi gravemente indizianti il suo concorso nei reati fine (indicati analiticamente alle pagg. da pag.15 a pag. 20 dell'ordinanza, alle quali si rinvia per comodità espositiva), il Tribunale ha ritenuto la sua intraneità nella compagine criminosa di che trattasi alla luce del suindicato modus operandi e del suo ruolo nei singoli episodi.

Alla stregua di tali elementi, dunque, ha affermato l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni.

L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa supportata da una trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale.

In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando le attività di dettaglio; a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i containers di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra vertici e operai infedeli).

Il gruppo era poi dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro).Particolare risalto è stato poi dato alla serialità, definita impressionante, delle condotte criminose che, aventi a oggetto continui arrivi di droga, non si fermavano nonostante i sequestri e i controlli a tappeto delle forze dell'ordine e, in tale contesto, il contributo del COPELLI è stato ritenuto stabile e il suo ruolo apicale, proprio in quanto egli avrebbe agito quale referente delle cosche locali committenti dei carichi, dei quali si preoccupava di garantire il buon esito fino alla esfiltrazione della droga dal porto.

Con il predetto si interfacciavano i portuali infedeli per pianificare le operazioni e ricevere le direttive.

Egli intratteneva i contatti più frequenti con i portuali attraverso il loro rappresentante ([OSCURATO:PERSONA] Rosario), controllandone l'attività e intervenendo per dirimere le controversie tra costoro e i diretti importatori, vero e proprio punto di riferimento dell'organizzazione, sollecitato a dire l'ultima parola riguardo ai controlli delle forze dell'ordine o a determinare i corrispettivi e la misura della loro assegnazione.

I reati fine hanno confermato tale ricostruzione, essendo emersa la sua stabile appartenenza al gruppo, ma anche la sua posizione verticistica, come testimoniato dagli interventi direttivi e di supervisione.

Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, la gravità indiziaria anche con riferimento alle aggravanti contestate, rinviando - quanto a quella della transnazionalità - alle modalità dell'importazione di volta in volta pianificata, sottolineando, a tal fine, la circostanza che nel carico era anche occultato il sigillo clonato da applicare al container contaminato dopo il suo svuotamento; quanto a quella mafiosa, richiamando invece l'appartenenza di alcuni associati a cosche di 'ndrangheta, gli stessi che nell'organigramma del sodalizio rivestirebbero ruolo apicale, lo stesso COPELLI essendo stato raggiunto da altro, analogo titolo cautelare nel procedimento c.d.

GEOLIA, siccome gravemente indiziato di essere capo promotore e organizzatore di una frangia della cosca PIROMALLI.

Ha, poi, richiamato una conversazione intercettata nel novembre 2020, tra VALENTE Nazareno e BELLOCCO Umberto (quest'ultimo ritenuto capo indiscusso dell'omonima cosca operante in Rosarno, in quel momento latitante), ritenendo il dialogo pregnante poiché dimostrativo dell'asservimento delle squadre dei portuali infedeli alle direttive mafiose; ha dato conto di quanto emerso nel corso di una riunione dei portuali tenutasi nel dicembre 2020, avendo costoro fatto chiaro riferimento ai vincoli esistenti con le cosche; infine, ha richiamato un dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] Rosario e FAZARI Girolamo, rispetto al quale ha valorizzato analoghi richiami all'assetto criminale di riferimento.

In via risolutiva, peraltro, il Tribunale ha evidenziato carenza di interesse in ordine all'esclusione, in questo procedimento incidentale, dell'aggravante, essa non potendo in ogni caso spiegare effetti sul quadro cautelare e sui relativi termini di fase.

Infine, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, probatoria e special preventiva, rispetto alle quali ha dato conto degli elementi valorizzati e della attualità e concretezza del pericolo che le stesse possano rimanere sacrificate in caso di regime non custodiale o meno afflittivo, risolutivamente richiamando l'operatività della doppia presunzione di sussistenza di esse e di adeguatezza della sola misura inframuraria, in difetto di elementi di segno contrario.

3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi.Con il primo, ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, per avere il Tribunale valorizzato, in sede di decisione, alcuni elementi dei quali la difesa non ha disposto e, segnatamente, una consulenza versata in un procedimento pendente davanti ad altra AG e la documentazione allegata a una memoria del PM sui dati decrittati, cioè i provvedimenti genetici adottati dall'AG francese, documenti depositati all'udienza del 4 novembre 2022, dei quali, a detta della difesa, non vi sarebbe traccia.

A verbale dell'udienza camerale, infatti, non risulterebbe alcuna produzione da parte del PM, cosicché tali elementi, pur richiamati dal giudice nella decisione, sarebbero stati sottratti al contraddittorio, con conseguente vulnus delle prerogative difensive.

Con il secondo motivo ha dedotto analogo vizio, denunciando la violazione concreta e decisiva di insopprimibili prerogative difensive: la difesa, ancor prima del deposito dell'istanza di riesame, si era attivata tempestivamente per ottenere dall'organo inquirente ulteriore documentazione (segnatamente quella riguardante copia dei files trasmessi a seguito di O.F.I. del dispositivo di cui al PIN 5AH5P1 attribuito al COPELLI e alla chat di gruppo 1WKWZI; lo stesso quanto ai PIN associati ad altri co-indagati; copia dei files "madre" contenenti i flussi di comunicazioni; copia dei verbali di intercettazione e acquisizione da parte dell'AG francese del flusso di quei dispositivi; copia dei verbali delle operazioni di decrittazione operata dall'AG francese sulle chat inerenti a quei dispositivi; copia integrale dei tabulati del traffico del dispositivo associato all'IMEI 353835084168022, rilevando una discrasia nell'indicazione dell'ultima cifra in due pagine differenti della ordinanza genetica).

A fronte di tale richiesta, tuttavia, il PM aveva comunicato che tutti gli atti trasmessi dall'AG francese posti a sostegno della richiesta cautelare erano contenuti nelle risposte ai singoli 0.E.I., mentre ulteriore materiale era in fase di traduzione e sarebbe stato depositato non appena disponibile in lingua italiana.

La difesa obietta che, a seguito della propria richiesta, sarebbe stata consegnata solo copia delle chat decrittate associate alla posizione dell'assistito e del co-indagato [OSCURATO:PERSONA], essendo stato negato l'accesso a tutti gli altri atti richiesti, soprattutto a quelli relativi ai provvedimenti dell'AG francese e alla consulenza cui ha fatto riferimento il Tribunale nell'ordinanza censurata.

Quelli ai quali la difesa avrebbe avuto accesso sarebbero solo dati lavorati ad opera di organi investigativi stranieri, secondo modalità rimaste ignote, con conseguente vulnus dei diritti della difesa.

Sotto altro profilo, poi, si contesta la sussistenza del consenso da parte del titolare dei dati acquisiti, atteso che la SKY Global, società che gestiva la piattaforma incriminata, non lo ha mai prestato, essendo stato il sito posto sotto sequestro e trattandosi di comunicazioni che vengono immagazzinate nello stesso dispositivo dell'utilizzatore.

Si contesta, altresì, il richiamo operato alla presunzione di legittimità dell'acquisizione dei dati operata dall'AG straniera, rinviando a un precedente di questa sezione del 2022 nel procedimento Lori, alla stregua del quale assume che il contraddittorio riguarda non solo il contenuto dei dati, ma anche il procedimento di acquisizione degli stessi, obiettando alla valutazione di genericità della censura difensiva che la difesa non è stata messa in condizioni di argomentare specificamente proprio per la mancata disponibilità dei files di comparazione.Infine, con il terzo motivo, ha dedotto violazione della legge penale e processuale, con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo, del quale contesta la sussistenza degli elementi costitutivi, avendo il Tribunale recepito una ricostruzione non conforme al modello legale di riferimento.

Sul punto, rileva che l'attività controllata era cessata da parte dei presunti sodali ancor prima della diffusione della notizia della violazione della piattaforma, non per circostanze esterne, ma per volontà dei singoli agenti, cosicché, non operando per tale tipo di reato associativo alcuna presunzione di permanenza del vincolo, i giudici avrebbero dovuto escludere l'inquadramento giuridico recepito nell'incolpazione provvisoria.

Dalle numerose chat emergerebbe, secondo la prospettazione difensiva, la libertà dei singoli, per nulla vincolati ad attuare un programma criminoso, il che sarebbe incompatibile con l'affectio societatis.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto K. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali ha sviluppato il tema della gravità indiziaria in relazione al reato associativo e due memorie, con le quali ha allegato documenti a sostegno delle argomentazioni svolte.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il primo motivo è inerente alla valutazione della esistenza o meno della violazione delle regole del contraddittorio, prospettata in relazione alla incompletezza della documentazione trasmessa dall'ufficio di Procura, con specifico riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti informatici (chats decriptate, acquisite dall'autorità giudiziaria francese), trasmessi in evasione di appositi O.E.I. trasmessi dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria che li deteneva e al riferimento, contenuto a pag. 5 della ordinanza impugnata, agli esiti di una consulenza tecnica, disposta in altro procedimento, richiamati a supporto del ragionamento svolto sulla indisponibilità dell'algoritmo di decriptazione.

2.1. Il motivo è infondato.

La questione è stata prospettata, non già in relazione alla violazione del disposto di cui all'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. («Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini»), essendo incontestato che la misura è stata emessa alla luce del compendio riversato in sede di riesame.

Pertanto, non è in discussione, in questa sede, la sussistenza di una violazione idonea a far scattare la sanzione processuale prevista dal comma 10 della norma richiamata.La difesa si riferisce, invece, alla valorizzazione, da parte del Tribunale, degli esiti della consulenza disposta in altro procedimento e che si afferma nell'ordinanza esser stata prodotta all'udienza del 4 novembre 2022 davanti al Tribunale del riesame, che non sarebbe stata messa a disposizione delle parti, con violazione delle regole del contraddittorio, dovendosi valutare separatamente la doglianza inerente alla asserita, mancata ostensione degli atti riguardanti i momenti precedenti la trasmissione dei dati da parte dell'autorità straniera e, segnatamente, la loro acquisizione.

Orbene, deve intanto rilevarsi che il presente procedimento è stato fissato davanti al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (poi rinviata su istanza del COPELLI alla successiva del 15/11/2022).

A verbale di udienza non si dà atto di alcuna produzione da parte del pubblico ministero (vedi verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Pertanto, deve concludersi nel senso che il riferimento operato dal Tribunale alla pag. 5 dell'ordinanza impugnata è frutto di un mero refuso, ricollegabile alla pluralità dei procedimenti trattati, nello stesso ambito processuale, dal medesimo ufficio giudiziario, non risultando dagli atti la fissazione di un'udienza del 4/11/2022, per la discussione del procedimento per riesame promosso dal COPELLI, quanto alla giustificazione in ordine alla disponibilità dell'algoritmo rimandandosi alle argomentazioni che seguono.

3. Anche il secondo motivo è infondato.

Occorre, tuttavia, effettuare una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo.

Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d.

Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale.

Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di propria, autonoma iniziativa, nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese.

Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute.

Si tratta di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40].

Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55).

La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine.

Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta.

Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica.

Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59).

Possiamo, pertanto, affermare che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando).

In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva».

Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di Quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame).

3.1. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine deve solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire.

E, nella specie, la richiesta ha riguardato la "Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione", con riferimento alle chat, ai files, agli audio e ai video inerenti ai PIN degli users del sistema [OSCURATO:PERSONA] d'interesse per la presente indagine.

Tali prove è indiscusso che siano state già acquisite dal Tribunal judicíaire de Paris autonomamente e non su richiesta dell'ufficio di Procura procedente nel nostro Paese.

È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server).

Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione.

L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese.

3.2. A fronte di tale premessa, non può non rilevarsi come la censura difensiva si fondi su errati presupposti.

Intanto, deve premettersi, con specifico riferimento agli atti di cui alla richiesta di ostensione formulata al pubblico ministero, che è la stessa difesa nel ricorso ad affermare di avere ottenuto la copia su supporto informatico delle chat relative ai PIN associati all'indagato e al [OSCURATO:PERSONA]; files in formato "excel" o "testo" diversi dal file "madre", cioè dall'originale.

Si tratta, dunque, di files che riportano lo sviluppo di sequenze decrittate, di dati già "lavorati", pertanto, dagli organi d'investigazione stranieri, lamentando la difesa la mancanza di atti diversi da quelli posti a corredo degli O.E.I. e, in particolare, dei verbali di intercettazione e decrittazione disposti dalla autorità straniera.

In tal modo, la difesa ritiene esistente un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana e, in maniera del tutto generica, tale da rendere inammissibile la relativa censura, allega una ipotetica esistenza di elementi valutativi rilevanti ai fini di tale vaglio, che potrebbero essere contenuti nella documentazione successivamente trasmessa alla Procura di [OSCURATO:PERSONA] (quindi, non valutata dal GIP nella ordinanza oggetto della richiesta di riesame) e ancora in fase di traduzione, come comunicato alle difese nella nota di risposta dell'ufficio di Procura.

Il primo argomento è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato.

La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia.

Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese.

Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: si è già affermato, per esempio, che l'utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di essa, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria).

Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di documentazione).

3.3. Quanto al secondo profilo, invece, deve rilevarsi che la misura è stata emessa sulla scorta della documentazione posta nella disponibilità della difesa, con pieno rispetto dunque delle regole del contraddittorio e delle prerogative difensive.

Essa è costituita da atti richiesti all'autorità giudiziaria francese che li aveva autonomamente acquisiti secondo le regole processuali proprie di quello Stato membro.

La verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento è stata operata dal Tribunale che, oltre ad avere richiamato in nota (vedi pag. 6 della ordinanza impugnata) le norme processuali penali del codice di rito francese, ha precisato che l'apprensione di quei dati era stata disposta dall'autorità giudiziaria e non da un organo di polizia, in maniera coerente con il principio fondamentale posto dall'art. 15 della nostra Costituzione.Quanto agli atti, invece, non disponibili, siccome in fase di traduzione, deve rilevarsi l'assoluta aspecificità della censura: la difesa non ha prospettato profili rilevanti ai fini della verifica del rispetto in genere dei diritti fondamentali e del principio di proporzione, scrutinio che, in ogni caso, il Tribunale ha già operato sulla documentazione disponibile; né ha allegato che quei dati siano stati valutati dal giudice al momento della emissione del titolo, cosicché non può dirsi integrata, come già sopra chiarito, una violazione dell'obbligo disciplinato dall'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. e, di conseguenza, operante la sanzione processuale del comma 10 dello stesso articolo.

Tale censura, quindi, si risolve sostanzialmente nella mera prospettazione, in termini ipotetici, che negli atti successivamente trasmessi ancora in fase di traduzione, non utilizzati dal GIP per la emissione del titolo, possano astrattamente esistere dati idonei a denunciare la violazione dei principi fondamentali e delle norme inderogabili del nostro sistema, unico vaglio che il Tribunale poteva fare e che ha condotto sulla scorta della documentazione disponibile.

3.4. La stessa genericità contraddistingue l'argomento difensivo che fa leva sulla mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della nnessaggistica acquisita.

La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia.

Pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario.

In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data).

Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534).

Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, 13 , come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione.

Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, in motivazione; sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.).

Alla stregua di tali principi, deve dunque affermarsi la totale ininfluenza, tenuto conto del complessivo ragionamento svolto dal Tribunale, del non pertinente riferimento a una produzione documentale (consulenza tecnica) non effettuata in questo procedimento.

3.5. Infine, è destituito di fondamento l'argomento difensivo con il quale si è allegata una violazione del protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen.

Ribadito che la messaggistica di che trattasi non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso), in altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1 bis, del d.

I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella

I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato tale questione sotto il profilo della esistenza di un valido consenso all'acquisizione, trattandosi di dati non pubblici, detenuti dal Tribunale di Parigi che ne poteva legittimamente disporre.

In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero).

Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo.

In plurime decisioni di questa Corte, ormai, si è riconosciuta l'applicabilità, ai casi come quello all'esame, della disposizione di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenuto il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907/21, Ci vale, cit., in motivazione).Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute o i singoli users dei dispositivi utilizzati per comunicare), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (violazione resa pubblica nel marzo del 2021, momento dal quale gli utilizzatori cesseranno di utilizzare quel sistema di comunicazione).

Rispetto a tale ricostruzione, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piuttosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne.

E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi).

La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.).

In conclusione, quando la magistratura italiana chiese quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso.

La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico.

In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Molitemo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027).

Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (sia pur in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

La ricostruzione della associazione è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto la esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo del COPELLI all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo.

Rispetto a tale valutazione, consta solo una generica contestazione da parte della difesa, sul punto reputandosi sufficiente un rinvio al diritto vivente per ribadire la inammissibilità di un ricorso, con il quale siano proposti motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione e, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto K. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso; udito, altresì, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, sia in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, del codifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale cittadino aveva applicato a COPELLI Salvatore la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 2), 8), 9), 10), 11), 15) e 16) della contestazione provvisoria [partecipazione a un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d. P.R. n. 309/1990, reato aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen.), oltre a più reati fine ai sensi dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (concorso in importazioni di ingenti quantitativi di cocaina)]. 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni scambiate giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, da esiti del controllo dei tabulati telefonici, da geolocalizzazioni, riprese video e attività di riscontro della polizia giudiziaria. In premessa, il Tribunale ha rigettato la doglianza difensiva, riproposta in ricorso, inerente alla utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to -end) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giudiziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server. Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella, cioè, condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa). Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, cioè a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi note 1 e 2 della pag. 6 dell'ordinanza impugnata). Pertanto, secondo il Tribunale, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), di un flusso di comunicazioni in atto, cioè, al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi, bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti. Il Tribunale del riesame, poi, ha richiamato, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente. Ribadito, inoltre, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea richiesto e non quelle del Paese richiedente, quel giudice ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto il limite sussistere il solo limite invalicabile della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici. Inconferente è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha, poi, rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e riportate nella nota sopra richiamata. Nell'ordinanza si è ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi membri UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. Infine, quanto alla censura inerente all'omesso rilascio di copia in formato integrale dei tabulati telefonici, il Tribunale ha ritenuto che da tale circostanza non derivasse alcuna nullità o inutilizzabilità dei dati emergenti da quei tabulati, vuoi per il difetto di specifica sanzione processuale in tal senso, ma anche perché ha ritenuto l'eccezione generica e prospettata in maniera congetturale, in difetto di elementi giustificativi di un sospetto di manipolazione dei dati trasmessi rispetto agli originali. Sul tema specifico della identificazione degli indagati, inoltre, quali users dei singoli PIN associati ai dispositivi, quel giudice ha dato atto di quanto esposto nella informativa circa il metodo utilizzato dagli inquirenti: si era accertato, infatti, che alcuni indagati erano utilizzatori di cripto-telefonini per scambio di messaggistica sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA], ove ogni user è identificato con un PIN, al quale è a sua volta associato un nickname coincidente con il nomignolo, con il quale gli indagati erano chiamati durante le conversazioni intercettate. Così, muovendo dall'analisi dei riferimenti operati dagli stessi utilizzatori dei dispositivi (soprannomi/nomignoli, nome e cognome, particolari di vita o accadimenti attribuiti a determinati soggetti), era stato possibile associare PIN e nickname a ciascun indagato, anche grazie ai riscontri di polizia giudiziaria operati sull'oggetto dei riferimenti di volta in volta effettuati dai soggetti interessati. Con riferimento al COPELLI, al predetto sono stati associati i nicknames "Thor" e "Orso bianco". A tal proposito, il Tribunale ha elencato gli elementi utilizzati alle pagg. 8-11 dell'ordinanza impugnata (trattasi di riferimenti fatti da altri co-indagati a tali nominativi, la riconducibilità di entrambi all'indagato essendo derivata dai riscontri ottenuti dall'attività di controllo della PG con riferimento ai dati così acquisiti, come nel caso dei preannunciati viaggi aerei dei quali si aveva conferma dalle verifiche delle liste passeggeri). Fatte tali premesse, ha dunque affrontato il vaglio della gravità indiziaria, sia con riferimento al reato associativo, che avuto riguardo ai singoli reati fine. Ha, così, ritenuto sussistenti gravi indizi della intraneità del COPELLI al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, in posizione apicale, siccome referente delle organizzazioni criminali committenti, nonché del suo concorso nelle singole operazioni oggetto dei reati fine contestati al medesimo, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo. Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato. In particolare, ha descritto analiticamente le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di [OSCURATO:PERSONA] delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 13 a 15 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per la esfiltrazione della droga da quel porto; a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde garantire la loro presenza all'arrivo della droga; a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che poi veniva prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene efficacemente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto). In tale schema, il COPELLI è stato considerato referente delle organizzazioni criminali committenti, interessato alla buona riuscita delle operazioni di esfiltrazione, con ruolo apicale. Trattati gli elementi gravemente indizianti il suo concorso nei reati fine (indicati analiticamente alle pagg. da pag.15 a pag. 20 dell'ordinanza, alle quali si rinvia per comodità espositiva), il Tribunale ha ritenuto la sua intraneità nella compagine criminosa di che trattasi alla luce del suindicato modus operandi e del suo ruolo nei singoli episodi. Alla stregua di tali elementi, dunque, ha affermato l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni. L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa supportata da una trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale. In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando le attività di dettaglio; a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i containers di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli e alle esfiltrazioni, fare da tramite tra vertici e operai infedeli). Il gruppo era poi dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro).Particolare risalto è stato poi dato alla serialità, definita impressionante, delle condotte criminose che, aventi a oggetto continui arrivi di droga, non si fermavano nonostante i sequestri e i controlli a tappeto delle forze dell'ordine e, in tale contesto, il contributo del COPELLI è stato ritenuto stabile e il suo ruolo apicale, proprio in quanto egli avrebbe agito quale referente delle cosche locali committenti dei carichi, dei quali si preoccupava di garantire il buon esito fino alla esfiltrazione della droga dal porto. Con il predetto si interfacciavano i portuali infedeli per pianificare le operazioni e ricevere le direttive. Egli intratteneva i contatti più frequenti con i portuali attraverso il loro rappresentante ([OSCURATO:PERSONA] Rosario), controllandone l'attività e intervenendo per dirimere le controversie tra costoro e i diretti importatori, vero e proprio punto di riferimento dell'organizzazione, sollecitato a dire l'ultima parola riguardo ai controlli delle forze dell'ordine o a determinare i corrispettivi e la misura della loro assegnazione. I reati fine hanno confermato tale ricostruzione, essendo emersa la sua stabile appartenenza al gruppo, ma anche la sua posizione verticistica, come testimoniato dagli interventi direttivi e di supervisione. Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, la gravità indiziaria anche con riferimento alle aggravanti contestate, rinviando - quanto a quella della transnazionalità - alle modalità dell'importazione di volta in volta pianificata, sottolineando, a tal fine, la circostanza che nel carico era anche occultato il sigillo clonato da applicare al container contaminato dopo il suo svuotamento; quanto a quella mafiosa, richiamando invece l'appartenenza di alcuni associati a cosche di 'ndrangheta, gli stessi che nell'organigramma del sodalizio rivestirebbero ruolo apicale, lo stesso COPELLI essendo stato raggiunto da altro, analogo titolo cautelare nel procedimento c.d. GEOLIA, siccome gravemente indiziato di essere capo promotore e organizzatore di una frangia della cosca PIROMALLI. Ha, poi, richiamato una conversazione intercettata nel novembre 2020, tra VALENTE Nazareno e BELLOCCO Umberto (quest'ultimo ritenuto capo indiscusso dell'omonima cosca operante in Rosarno, in quel momento latitante), ritenendo il dialogo pregnante poiché dimostrativo dell'asservimento delle squadre dei portuali infedeli alle direttive mafiose; ha dato conto di quanto emerso nel corso di una riunione dei portuali tenutasi nel dicembre 2020, avendo costoro fatto chiaro riferimento ai vincoli esistenti con le cosche; infine, ha richiamato un dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] Rosario e FAZARI Girolamo, rispetto al quale ha valorizzato analoghi richiami all'assetto criminale di riferimento. In via risolutiva, peraltro, il Tribunale ha evidenziato carenza di interesse in ordine all'esclusione, in questo procedimento incidentale, dell'aggravante, essa non potendo in ogni caso spiegare effetti sul quadro cautelare e sui relativi termini di fase. Infine, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, probatoria e special preventiva, rispetto alle quali ha dato conto degli elementi valorizzati e della attualità e concretezza del pericolo che le stesse possano rimanere sacrificate in caso di regime non custodiale o meno afflittivo, risolutivamente richiamando l'operatività della doppia presunzione di sussistenza di esse e di adeguatezza della sola misura inframuraria, in difetto di elementi di segno contrario. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi.Con il primo, ha dedotto violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, per avere il Tribunale valorizzato, in sede di decisione, alcuni elementi dei quali la difesa non ha disposto e, segnatamente, una consulenza versata in un procedimento pendente davanti ad altra AG e la documentazione allegata a una memoria del PM sui dati decrittati, cioè i provvedimenti genetici adottati dall'AG francese, documenti depositati all'udienza del 4 novembre 2022, dei quali, a detta della difesa, non vi sarebbe traccia. A verbale dell'udienza camerale, infatti, non risulterebbe alcuna produzione da parte del PM, cosicché tali elementi, pur richiamati dal giudice nella decisione, sarebbero stati sottratti al contraddittorio, con conseguente vulnus delle prerogative difensive. Con il secondo motivo ha dedotto analogo vizio, denunciando la violazione concreta e decisiva di insopprimibili prerogative difensive: la difesa, ancor prima del deposito dell'istanza di riesame, si era attivata tempestivamente per ottenere dall'organo inquirente ulteriore documentazione (segnatamente quella riguardante copia dei files trasmessi a seguito di O.F.I. del dispositivo di cui al PIN 5AH5P1 attribuito al COPELLI e alla chat di gruppo 1WKWZI; lo stesso quanto ai PIN associati ad altri co-indagati; copia dei files "madre" contenenti i flussi di comunicazioni; copia dei verbali di intercettazione e acquisizione da parte dell'AG francese del flusso di quei dispositivi; copia dei verbali delle operazioni di decrittazione operata dall'AG francese sulle chat inerenti a quei dispositivi; copia integrale dei tabulati del traffico del dispositivo associato all'IMEI 353835084168022, rilevando una discrasia nell'indicazione dell'ultima cifra in due pagine differenti della ordinanza genetica). A fronte di tale richiesta, tuttavia, il PM aveva comunicato che tutti gli atti trasmessi dall'AG francese posti a sostegno della richiesta cautelare erano contenuti nelle risposte ai singoli 0.E.I., mentre ulteriore materiale era in fase di traduzione e sarebbe stato depositato non appena disponibile in lingua italiana. La difesa obietta che, a seguito della propria richiesta, sarebbe stata consegnata solo copia delle chat decrittate associate alla posizione dell'assistito e del co-indagato [OSCURATO:PERSONA], essendo stato negato l'accesso a tutti gli altri atti richiesti, soprattutto a quelli relativi ai provvedimenti dell'AG francese e alla consulenza cui ha fatto riferimento il Tribunale nell'ordinanza censurata. Quelli ai quali la difesa avrebbe avuto accesso sarebbero solo dati lavorati ad opera di organi investigativi stranieri, secondo modalità rimaste ignote, con conseguente vulnus dei diritti della difesa. Sotto altro profilo, poi, si contesta la sussistenza del consenso da parte del titolare dei dati acquisiti, atteso che la SKY Global, società che gestiva la piattaforma incriminata, non lo ha mai prestato, essendo stato il sito posto sotto sequestro e trattandosi di comunicazioni che vengono immagazzinate nello stesso dispositivo dell'utilizzatore. Si contesta, altresì, il richiamo operato alla presunzione di legittimità dell'acquisizione dei dati operata dall'AG straniera, rinviando a un precedente di questa sezione del 2022 nel procedimento Lori, alla stregua del quale assume che il contraddittorio riguarda non solo il contenuto dei dati, ma anche il procedimento di acquisizione degli stessi, obiettando alla valutazione di genericità della censura difensiva che la difesa non è stata messa in condizioni di argomentare specificamente proprio per la mancata disponibilità dei files di comparazione.Infine, con il terzo motivo, ha dedotto violazione della legge penale e processuale, con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo, del quale contesta la sussistenza degli elementi costitutivi, avendo il Tribunale recepito una ricostruzione non conforme al modello legale di riferimento. Sul punto, rileva che l'attività controllata era cessata da parte dei presunti sodali ancor prima della diffusione della notizia della violazione della piattaforma, non per circostanze esterne, ma per volontà dei singoli agenti, cosicché, non operando per tale tipo di reato associativo alcuna presunzione di permanenza del vincolo, i giudici avrebbero dovuto escludere l'inquadramento giuridico recepito nell'incolpazione provvisoria. Dalle numerose chat emergerebbe, secondo la prospettazione difensiva, la libertà dei singoli, per nulla vincolati ad attuare un programma criminoso, il che sarebbe incompatibile con l'affectio societatis. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto K. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi, con i quali ha sviluppato il tema della gravità indiziaria in relazione al reato associativo e due memorie, con le quali ha allegato documenti a sostegno delle argomentazioni svolte. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo motivo è inerente alla valutazione della esistenza o meno della violazione delle regole del contraddittorio, prospettata in relazione alla incompletezza della documentazione trasmessa dall'ufficio di Procura, con specifico riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti informatici (chats decriptate, acquisite dall'autorità giudiziaria francese), trasmessi in evasione di appositi O.E.I. trasmessi dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria che li deteneva e al riferimento, contenuto a pag. 5 della ordinanza impugnata, agli esiti di una consulenza tecnica, disposta in altro procedimento, richiamati a supporto del ragionamento svolto sulla indisponibilità dell'algoritmo di decriptazione. 2.1. Il motivo è infondato. La questione è stata prospettata, non già in relazione alla violazione del disposto di cui all'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. («Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini»), essendo incontestato che la misura è stata emessa alla luce del compendio riversato in sede di riesame. Pertanto, non è in discussione, in questa sede, la sussistenza di una violazione idonea a far scattare la sanzione processuale prevista dal comma 10 della norma richiamata.La difesa si riferisce, invece, alla valorizzazione, da parte del Tribunale, degli esiti della consulenza disposta in altro procedimento e che si afferma nell'ordinanza esser stata prodotta all'udienza del 4 novembre 2022 davanti al Tribunale del riesame, che non sarebbe stata messa a disposizione delle parti, con violazione delle regole del contraddittorio, dovendosi valutare separatamente la doglianza inerente alla asserita, mancata ostensione degli atti riguardanti i momenti precedenti la trasmissione dei dati da parte dell'autorità straniera e, segnatamente, la loro acquisizione. Orbene, deve intanto rilevarsi che il presente procedimento è stato fissato davanti al Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (poi rinviata su istanza del COPELLI alla successiva del 15/11/2022). A verbale di udienza non si dà atto di alcuna produzione da parte del pubblico ministero (vedi verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Pertanto, deve concludersi nel senso che il riferimento operato dal Tribunale alla pag. 5 dell'ordinanza impugnata è frutto di un mero refuso, ricollegabile alla pluralità dei procedimenti trattati, nello stesso ambito processuale, dal medesimo ufficio giudiziario, non risultando dagli atti la fissazione di un'udienza del 4/11/2022, per la discussione del procedimento per riesame promosso dal COPELLI, quanto alla giustificazione in ordine alla disponibilità dell'algoritmo rimandandosi alle argomentazioni che seguono. 3. Anche il secondo motivo è infondato. Occorre, tuttavia, effettuare una premessa di tipo generale e di inquadramento normativo. Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di propria, autonoma iniziativa, nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Possiamo, pertanto, affermare che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di Quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). 3.1. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine deve solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. E, nella specie, la richiesta ha riguardato la "Acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione", con riferimento alle chat, ai files, agli audio e ai video inerenti ai PIN degli users del sistema [OSCURATO:PERSONA] d'interesse per la presente indagine. Tali prove è indiscusso che siano state già acquisite dal Tribunal judicíaire de Paris autonomamente e non su richiesta dell'ufficio di Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server). Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione. L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. 3.2. A fronte di tale premessa, non può non rilevarsi come la censura difensiva si fondi su errati presupposti. Intanto, deve premettersi, con specifico riferimento agli atti di cui alla richiesta di ostensione formulata al pubblico ministero, che è la stessa difesa nel ricorso ad affermare di avere ottenuto la copia su supporto informatico delle chat relative ai PIN associati all'indagato e al [OSCURATO:PERSONA]; files in formato "excel" o "testo" diversi dal file "madre", cioè dall'originale. Si tratta, dunque, di files che riportano lo sviluppo di sequenze decrittate, di dati già "lavorati", pertanto, dagli organi d'investigazione stranieri, lamentando la difesa la mancanza di atti diversi da quelli posti a corredo degli O.E.I. e, in particolare, dei verbali di intercettazione e decrittazione disposti dalla autorità straniera. In tal modo, la difesa ritiene esistente un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana e, in maniera del tutto generica, tale da rendere inammissibile la relativa censura, allega una ipotetica esistenza di elementi valutativi rilevanti ai fini di tale vaglio, che potrebbero essere contenuti nella documentazione successivamente trasmessa alla Procura di [OSCURATO:PERSONA] (quindi, non valutata dal GIP nella ordinanza oggetto della richiesta di riesame) e ancora in fase di traduzione, come comunicato alle difese nella nota di risposta dell'ufficio di Procura. Il primo argomento è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: si è già affermato, per esempio, che l'utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di essa, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria). Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di documentazione). 3.3. Quanto al secondo profilo, invece, deve rilevarsi che la misura è stata emessa sulla scorta della documentazione posta nella disponibilità della difesa, con pieno rispetto dunque delle regole del contraddittorio e delle prerogative difensive. Essa è costituita da atti richiesti all'autorità giudiziaria francese che li aveva autonomamente acquisiti secondo le regole processuali proprie di quello Stato membro. La verifica del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento è stata operata dal Tribunale che, oltre ad avere richiamato in nota (vedi pag. 6 della ordinanza impugnata) le norme processuali penali del codice di rito francese, ha precisato che l'apprensione di quei dati era stata disposta dall'autorità giudiziaria e non da un organo di polizia, in maniera coerente con il principio fondamentale posto dall'art. 15 della nostra Costituzione.Quanto agli atti, invece, non disponibili, siccome in fase di traduzione, deve rilevarsi l'assoluta aspecificità della censura: la difesa non ha prospettato profili rilevanti ai fini della verifica del rispetto in genere dei diritti fondamentali e del principio di proporzione, scrutinio che, in ogni caso, il Tribunale ha già operato sulla documentazione disponibile; né ha allegato che quei dati siano stati valutati dal giudice al momento della emissione del titolo, cosicché non può dirsi integrata, come già sopra chiarito, una violazione dell'obbligo disciplinato dall'art. 309, c. 5, cod. proc. pen. e, di conseguenza, operante la sanzione processuale del comma 10 dello stesso articolo. Tale censura, quindi, si risolve sostanzialmente nella mera prospettazione, in termini ipotetici, che negli atti successivamente trasmessi ancora in fase di traduzione, non utilizzati dal GIP per la emissione del titolo, possano astrattamente esistere dati idonei a denunciare la violazione dei principi fondamentali e delle norme inderogabili del nostro sistema, unico vaglio che il Tribunale poteva fare e che ha condotto sulla scorta della documentazione disponibile. 3.4. La stessa genericità contraddistingue l'argomento difensivo che fa leva sulla mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della nnessaggistica acquisita. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta; né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, 13 , come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "[OSCURATO:PERSONA]" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, in motivazione; sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.). Alla stregua di tali principi, deve dunque affermarsi la totale ininfluenza, tenuto conto del complessivo ragionamento svolto dal Tribunale, del non pertinente riferimento a una produzione documentale (consulenza tecnica) non effettuata in questo procedimento. 3.5. Infine, è destituito di fondamento l'argomento difensivo con il quale si è allegata una violazione del protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen. Ribadito che la messaggistica di che trattasi non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso), in altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato tale questione sotto il profilo della esistenza di un valido consenso all'acquisizione, trattandosi di dati non pubblici, detenuti dal Tribunale di Parigi che ne poteva legittimamente disporre. In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. In plurime decisioni di questa Corte, ormai, si è riconosciuta l'applicabilità, ai casi come quello all'esame, della disposizione di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenuto il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, da intendersi come soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907/21, Ci vale, cit., in motivazione).Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute o i singoli users dei dispositivi utilizzati per comunicare), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (violazione resa pubblica nel marzo del 2021, momento dal quale gli utilizzatori cesseranno di utilizzare quel sistema di comunicazione). Rispetto a tale ricostruzione, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piuttosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.). In conclusione, quando la magistratura italiana chiese quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Molitemo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (sia pur in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto di conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La ricostruzione della associazione è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto la esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando conto del ruolo del COPELLI all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo. Rispetto a tale valutazione, consta solo una generica contestazione da parte della difesa, sul punto reputandosi sufficiente un rinvio al diritto vivente per ribadire la inammissibilità di un ricorso, con il quale siano proposti motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione e, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna d
Sentenza Cassazione n. 33937/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris