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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 23031/2026

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il 25/12/1965avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e i ricorsi degli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Matteo e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], CecconiGabriele, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], e le successive note difensive degliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse rispettivamente diBarberis [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale StefanoTocci, che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio limitatamentealla statuizione sulla confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto nelresto del ricorso; conclude per il rigetto degli altri ricorsi;sentite e lette le conclusioni degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali procuratori speciali rispettivamente delle parti civili A.S.S.T.

CentroSpecialistico [OSCURATO:PERSONA] e A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA], iquali hanno chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi, la confermadelle statuizioni civili e la condanna degli imputati al pagamento delle spese diassistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio;uditi i Difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (nell’interesse diConfalonieri [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Glauco (nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]), i quali hanno insistito perl’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deirispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza in epigrafe indicatache, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Milano del 18/01/2021, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti dei ricorrenti in ordine al reato ascritto ai capi A.1) eA.2), fino alla data del 31/08/2014, come riqualificato ai sensi degli artt. 318 e321 cod. pen., perché estinto per prescrizione; quanto al residuo reato dicorruzione propria, ritenuto commesso dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre2015, ha riconosciuto agli imputati, seppur non nella massima estensione, lacircostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., rideterminando la pena inanni tre di reclusione ciascuno, con le pene accessorie conseguenti.

Ha, altresì,revocato le statuizioni civili del giudizio di primo grado poste a carico delresponsabile civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi J J),confermando nel resto la sentenza appellata.

Ha, infine, condannato i ricorrentialle spese di lite in favore della parti civili A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA] SpecialisticoOrtopedico [OSCURATO:PERSONA] e A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA].2.

Le difese, dopo avere ripercorso le vicende inerenti ai diversi esiti delprocedimento, affidano i ricorsia diversi motivi che, ai sensi dell’art. 176 disp.3.

Ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di ConfalonieriNorberto.3.1.

Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione in relazionealla rilevanza della documentazione prodotta dalla difesa (si richiamano la nota diudienza del 4 giugno 2025 e le relative acquisizioni istruttorie indicate nel motivodi ricorso), da ritenersi determinante ai fini della dimostrazione dell’insussistenzadell’accordo occulto che era stato posto a fondamento della configurabilità delreato di corruzione propria, nonché alla prospettata qualificazione del fatto intermini dell’abrogato reato di abuso d’ufficio ex art. 323 cod. pen.Quanto alla documentazione che si sostiene essere stata disattesa, ilriferimento è all’elaborato del dott. [OSCURATO:PERSONA], recante la data del 12 febbraio2025, legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la“Dotazione del sistema di navigazione BLU-IGS al CTO di Milano”, che attesta lavalenza di supporto del software in relazione a diverse procedure chirurgiche,non solo quelle relative all’impianto di protesi monocompartimentali di ginocchio,ma anche a tutte quelle ricomprese nell’[OSCURATO:PERSONA] quadro (tra cui quelle totali diginocchio e dell’anca).

Si precisa che di tale produzione – la cui acquisizione eraavvenuta all’udienza del 25 febbraio 2025 – la sentenza impugnata non ne avevafatto menzione neppure nello svolgimento del processo, men che meno era statavalutata.

Posto che, per come emerso al processo, soltanto il lotto n. 11, ovveroquello relativo alle protesi monocompartimentali di ginocchio, era stato esclusodall’[OSCURATO:PERSONA] quadro, mentre J J si era aggiudicata gli altri lotti, ne conseguivache, se davvero vi fosse stato a monte un accordo illecito, tra [OSCURATO:PERSONA] da unlato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, per agevolare gli acquisti della protesiprodotte dalla predetta società, il ricorrente avrebbe potuto fare ricorso anchealle protesi totali che, peraltro, avevano un prezzo unitario assai maggiorerispetto a quelle monocompartimentali.Il tema, peraltro, assumeva rilievo anche in punto di diversa qualificazionegiuridica del fatto: una volta posta la contraddittorietà degli elementi in grado diprovare in capo al prevenuto la sussistenza della volontà di favorireindebitamente la società J J, si rendeva necessario verificare se residuasseroaltre e diverse fattispecie di reato, tra cui, in particolare, quella di abuso d’ufficioche non era stata esplorata dalla sentenza impugnata, sebbene sul punto fosserostate fornite precise indicazioni dalla stessa sentenza rescindente.3.2.

Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà, manifesta illogicitàe mancanza di motivazione in relazione all’elemento costitutivo del pactumsceleris.Richiamate le direttrici ermeneutiche in tema di corruzione propria, conparticolare riguardo all’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra il compimentodell’atto di ufficio e la promessa o ricezione dell’utilità, la cui dazione devecostituire l ’adempimento del patto corruttivo, si evidenzia come ilraggiungimento della prova della corresponsione di un’indebita utilità in favoredel pubblico ufficiale, se può costituire, sul piano logico, un indizio, non può, alcontempo, assumere valenza dimostrativa del comportamento antidoveroso dellostesso pubblico agente, in assenza di altre circostanze di fatto acquisite nelprocesso.

Sul punto si stigmatizza la motivazione della sentenza impugnata che,invece di dar conto di elementi dimostrativi “dei termini, forma e contenutodell’accordo e dei vincoli da esso derivanti in capo ai soggetti coinvolti”, si eralimitata a desumerne la prova ex post, esclusivamente sulla base di elementipresuntivi, ricondotti alla stipulazione di contratti di consulenza tra il ricorrente ela J J sottaciuti all’Ente di appartenenza e, per ciò solo, ritenuti idonei a minarel’imparzialità del pubblico ufficiale, così prospettando un presunto conflitto diinteressi.

Non tenendo conto, invece, del pronunciamento del Giudiceamministrativo (il riferimento è alle decisioni della Corte dei Conti pure indicatenel ricorso) che avevano asseverato la liceità e congruità dei compensi percepitidal primario – pubblico dipendente in regime di extra moenia – ivi comprese leconsulenze rese in favore della già menzionata società.Peraltro, si lamenta che siano stati valorizzati in chiave indiziaria contratti diconsulenza leciti e risalenti ad epoca antecedente all’[OSCURATO:PERSONA] quadro, percementarli ad asserite altre utilità successive ad esso, al fine di ipotizzare lasussistenza di un unico pactum sceleris.A tale proposito, la difesa contesta decisamente che l’utilità – individuata nelsistema di navigazione Orthokey – fosse nella sola ed esclusiva disponibilità delricorrente, essendo invece emerso come lo strumento fosse stato assegnato alreparto e accessibile ed utilizzabile da tutti gli altri sanitari interessati.

E tantosenza sottacere che, disponendo il ricorrente di tale strumentazione anchepresso la struttura privata ove operava, non aveva bisogno – per accrescere lapropria abilità e dimestichezza – di allinearsi con quella analoga disponibilepresso il CTO.Quanto, poi, al rilievo che, in punto di prova dell’accordo occulto, dovrebbeassumere la fattura del 16 novembre 2015 (emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] eCo.), relativa al servizio televisivo “Medicina 33” trasmesso su RAI 2 – chesarebbe stato volto ad accrescere la notorietà del ricorrente e si ritienesponsorizzato dall’azienda privata, con violazione delle regole contrattualisticheda parte delle coimputate – si evidenzia che la fattura non era stata emessa infavore del [OSCURATO:PERSONA], bensì di un soggetto terzo e, dunque, avrebbe tutt’al piùpotuto comprovare l’esistenza di un accordo illecito tra altri, senza alcuna provache una tale intesa fosse stata concertata con il pubblico ufficiale o che costuiavesse, in qualche modo, accettato che una propria remunerazione fossetransitata per il tramite di tale fatturazione.

Peraltro, restava apodittico e sfornitodi prova l’assunto secondo cui la già menzionata fatturazione avesse costituitoun’utilità in favore del primario sotto il profilo del ritorno di immagine, nonessendo stato accertato che, in conseguenza della visibilità del serviziotelevisivo, il ricorrente avesse effettivamente incrementato la propria base dipazienti sia in regime extra-moenia che privato.

Insomma, la suddettafatturazione restava un dato isolato ed avulso dal complessivo quadroprobatorio, donde non idonea ad assurgere a indizio dimostrativo di unaremunerazione corruttiva, in quanto sfornita dei necessari requisiti di precisione,gravità e concordanza.3.3.

Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione degliartt. 318-319 cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ricondottola condotta contestata alla fattispecie della corruzione propria, in assenza di tuttigli elementi viceversa necessari per ritenersi integrata detta fattispecie di reato.La censura riguarda l’operata qualificazione – che si definisce di tipo“scissorio” – che la Corte di merito aveva operato tra la condotta di “corruzionesistemica” che il p.u. avrebbe realizzato prima e dopo l’accordo quadro (ericondotta alla meno grave fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.), ritenendo,quella successiva ad esso svoltasi nella vigenza dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro, sussumibilenell’alveo della più grave fattispecie della corruzione propria, laddove l’attocontrario ai doveri di ufficio viene individuato nella persistente scelta qualecontraente –non più libera da parte del ricorrente quale dirigente ma riservata amonte all’amministrazione – della società J J che era risultata perdente nellarelativa gara quanto alle protesi monocompartimentali.La stessa motivazione resa dalla sentenza impugnata in realtà finiva perdeporre per il reato meno grave, tenuto conto che si era acclarato che l’opzionechirurgica praticata dal r icorrente, mediante l ’ impianto di protesimonocompartimentali J J, era orientata al miglior esito terapeutico, orientando,dunque, l’interesse perseguito nell’alveo di quello pubblico tipizzato dalla normaesclusivamente in punto di minor disvalore circostanziale e non, invece, comeavrebbe dovuto, al fine di circoscrivere anche la vicenda successiva all’Accordoquadro nella fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.La difesa, poi, si sofferma sul requisito di fattispecie relativo alla violazionedei doveri di ufficio, adducendone l’insussistenza alla luce di diverse circostanzeche fanno leva su una complessiva situazione di fatto che riconduce l’utilizzodelle protesi, al di fuori degli stretti limiti stabiliti dall’[OSCURATO:PERSONA] quadro,all’esistenza di autorizzazioni ricevute o comunque – ferma restando la necessitàdi impiantare quelle giacenti in magazzino – ad un comportamentointrinsecamente contraddittorio della struttura ospedaliera (nella specie laDirezione del CTO) tale da generare un’oggettiva incertezza normativa eapplicativa, così escludendosi in capo al ricorrente l’intento di realizzare unaviolazione consapevole e volontaria di uno specifico dovere di ufficio.

Donde, siprospetta, in via subordinata, anche l’esistenza di un errore di fatto, rilevante exart. 47, secondocomma, cod. pen., su un elemento di fattispecie costituitodall’esatta portata della norma extra-penale, semmai rilevante ai finidell’integrazione della differente fattispecie meno grave di cui all’art. 318 cod.pen.3.4.

Con il quarto motivo si deduce inosservanza o erronea applicazionedegli artt. 62-bis, 133cod. pen. nella determinazione del trattamentosanzionatorio.La doglianza investe la misura della diminuzione apportata – non nella suamassima estensione – a seguito del riconoscimento dell’attenuante speciale dicui all’art. 323-bis cod. pen. e, in particolare, la contraddizione che la difesaevidenza tra la valutazione di lieve entità del fatto, espressa in ragionedell’assenza di sviamento dalle finalità terapeutiche degli interventi resi, e quelladi particolare gravità in forza della quale si era ridotta la diminuzione di pena,ravvisata nella forza del patto corruttivo e della pervicacia con cui le parti incausa ne hanno difeso la persistenza.

Da tale contraddizione se ne fa discendereche il giudice del merito sarebbe dovuto pervenire ad una pena maggiormentecontenuta, con violazione, anche, dei criteri enunciati dagli artt. 132 e 133 cod.pen.3.5.

Con memoria del 29 maggio 2026, la difesa si è soffermata sui primi tremotivi di ricorso, apportando ulteriori argomenti a sostegno delle censure ivisvolte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.4.

Ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge processuale previstaa pena di nullità per non avere la sentenza motivato in ordine ad elementiessenziali risultanti dagli atti del processo e puntualmente dedotti con gli scrittidifensivi, dimostrativi dell’insussistenza dell’accordo corruttivo.

Contraddittorietàdella motivazione e inosservanza della legge penale con riguardo all’elementocostitutivo dell’accordo corruttivo.In particolare, si lamenta che la sentenza impugnata abbia disatteso il rilievodegli elementi probatori (compendiati anche in memorie e note di udienza) che,secondo la prospettazione difensiva, escludevano in radice l’esistenza del pattocorruttivo dopo l’[OSCURATO:PERSONA] quadro.

In particolare, il riferimento è alla possibilità diutilizzare il navigatore anche per le protesi totali di ginocchio e di anca dellamedesima società produttrice che faceva venir meno la valenza dell’argomentoche l’obiettivo di conseguire notorietà continuasse a rappresentare lo scopoprincipale dell’agire illecito del primario tanto da avere spinto i ricorrenti a noninterrompere né a variare in melius l’accordo corruttivo, nonostante i rischiconnessi all’approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro.

Si aggiunge, poi, che il navigatoreera impiegato nella struttura ospedaliera sin dal 2009, in epoca antecedenteall’[OSCURATO:PERSONA] quadro (a conferma che per il ricorrente quelle protesi fossero lemigliori) e che lo strumento veniva utilizzato anche da altri medici del reparto (siindicano Manzotti, Schilton, Mezzadra, Bonfiglio e Corriero).

Infine, si reiteral’argomento costituito dal fatto che di tale sistema il [OSCURATO:PERSONA] disponevaanche presso la clinica privata e, dunque, non avrebbe avuto bisogno dell’utilizzoin struttura pubblica per acquisire quella notorietà di immagine che, secondo igiudici di merito, costituiva il principale corrispettivo della corruzione.Si denuncia poi il travisamento della prova con riguardo alle autorizzazioniricevute dal primario all’impianto delle protesi (nella misura di 60 protesi l’anno),per come si ricavava dalle fonti dichiarative indicate nel ricorso (testi Cerea eOrtaglio e documento da questi prodotto da cui si evinceva semmai l’impianto disole 6 protesi senza autorizzazione).Si sottolinea, poi, che il navigatore fosse in comodato d’uso gratuito allastruttura ospedaliera prima ancora del preteso accordo corruttivo (giugno 2011)e, dunque, non vi fosse alcuna illecita intesa per ottenere tale beneficio, avendoil primario insistito per l’utilizzo delle protesi compartimentali solo perché lametodica seguita era ritenuta la migliore tecnica disponibile per il paziente.Si lamenta, poi, che la Corte di merito abbia in modo contraddittorioretrodatato il pactum sceleris facendo riferimento a periodi temporali contrastantie non definiti.Contraddittori poi erano gli argomenti spesi per svilire il tema della notorietànazionale ed internazionale del primario, già ben radicato prima del preteso patto(era presidente mondiale di CAOS dal 2013), quale obiettivo principale cheavrebbe mosso tutti i ricorrenti anche dopo l’approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro eritenuto elemento essenziale nell’economia della decisione perché in grado dimantenere, nella prospettiva della Corte territoriale, la proporzionalità dell’intesacorruttiva.

Donde illogico era l’affermata persistenza dell’accordo illecito perraggiungere una notorietà di cui il primario già godeva, a fronte, peraltro, deirischi derivanti dalle nuove regole poste dall’[OSCURATO:PERSONA] quadro.Tanto deponeva per l’insussistenza di qualsiasi patto corruttivo.4.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge processualeprevista a pena di nullità per non avere la sentenza motivato in ordine adelementi essenziali risultanti dagli atti del processo e puntualmente dedotti congli scritti difensivi, dimostrativi dell’erronea qualificazione giuridica del fattocontestato come corruzione propria.

Contraddittorietà della motivazione einosservanza della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fattocontestato come corruzione propria.Richiamata la validità del dato costituito dall’intervenuta autorizzazioneall’impianto di n. 60 protesi, se ne fa discendere l’esclusione della pretesaviolazione della regole ospedaliere in grado di concretare il compimento dell’attocontrario ai doveri di ufficio e tanto a prescindere dalla emersione di unasituazione fattuale di obiettiva incertezza circa la condiscendenza dei verticiamministrativi nei confronti dell’operato del primario, idonea a fondare ilragionevole dubbio che questi avesse agito nella sicura consapevolezza di violarele prescrizioni impartite.Si richiama, altresì, l’ulteriore circostanza costituita dall’uso di protesi ingiacenza nel magazzino ascrivibili ad ordinativi precedenti, riferibili al periodoante [OSCURATO:PERSONA] quadro, stigmatizzandosi l’assunto della Corte territoriale, che sisostiene generico, secondo cui ne era precluso l’utilizzo (tanto che avrebberodovuto essere restituite), a fronte, invece, di un danno per l’ente pubblico.Partendo, poi, dall’argomento, fatto proprio dalla sentenza impugnata,dell’asseverata valenza del metodo chirurgico impiegato e della totale mancanzadi una qualsivoglia lesione all’interesse pubblico rappresentato dalla migliore curadel paziente, se ne fanno discendere, anche in ragione del fatto che il primariogiustificava l’utilizzo di quelle protesi come le più performanti per la sua attivitàchirurgica, ricadute in punto di differente qualificazione del fatto, da ricondursisemmai nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.Soffermandosi sugli orientamenti di legittimità formatisi sul tema relativoalla distinzione tra la corruzione propria e quella per l’esercizio della funzione,con particolare riguardo al discrimen tra le due fattispecie, la difesa, facendo levasulla persistenza dell’interesse pubblico e l’assenza di danno, esclude, in primabattuta, l’esistenza dell’atto contrario ai doveri di ufficio sul rilievo che il primarioera stato in sostanza autorizzato all’impianto di un numero di protesi chepressoché corrispondeva a quelle complessivamente autorizzate, conconseguente percorribilità della meno grave ipotesi di cui all’art. 318 cod. pen.Evidenzia, poi, come ad un risultato in termini di derubricazione potevagiungersi facendosi richiamo agli orientamenti di legittimità in tema di corruzionepropria ove la violazione amministrativa quale elemento di fattispecie deveindividuarsi, non nella mera violazione formale dell’atto, bensì nel “fatto”, intesoquale comportamento in concreto posto in essere dal pubblico agente,ricadendosi nell’ipotesi più grave solo allorché vi fosse stato un abuso odistorsione della funzione, da escludersi nel caso in esame stante la persistenzadell ’ interesse pubblico e l ’esclusione di un danno per la pubblicaamministrazione.4.2.1.

Sempre nell’ambito del secondo motivo, si lamenta la violazione dilegge processuale prevista a pena di nullità per non avere la Corte d’appellomotivato in ordine ad elementi essenziali risultanti dagli atti del processo epuntualmente dedotti con gli scritti difensivi, con riferimento al ruolo dellaBarberis e illogicità della motivazione sul punto.Richiamati gli elementi che la sentenza impugnata aveva declinato aconferma del ruolo di corruttrice della ricorrente (v. pag. 36 del ricorso), se neassume l’inconferenza dimostrativa vuoi in ragione della validità degli argomentienunciati in punto di esclusione della violazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro in capo alprimario, valevoli anche per l’imputata, vuoi sulla scorta del contenuto di alcuneintercettazioni telefoniche in cui i conversanti manifestavano l’inconsapevolezzadi violare il contenuto di quell’[OSCURATO:PERSONA], circostanze con cui la Corte di meritoaveva omesso di confrontarsi benché specificamente dedotte e più voltemenzionate nelle note difensive di udienza (v. pagg. 37 e 38 del ricorso ove sicita anche una conversazione di fine 2015 in cui per la ricorrente le protesimonocompartimentali potevano essere legittimamente utilizzate).Inoltre, si svaluta il rilievo che era stato attribuito – quale remunerazione –alla trasmissione “Medicina 33”, sottolineandosi l’assenza di effettivi contributiresi che potessero dimostrare che la ricorrente, pur nominativamente inserita trai partecipanti del finto workshop, vi fosse stata effettivamente coinvolta.Infine, si richiama il dato – con cui la Corte di rinvio non si era confrontatasebbene rappresentato con le note di udienza – che la [OSCURATO:PERSONA] non avevaconseguito alcuna rilevante utilità dal preteso accordo corruttivo; né ilcorrispettivo poteva trarsi dal generico argomento di consentire al primario diessere riconosciuto come uno dei massimi esperti a livello internazionale di queltipo di chirurgia che ne ha caratterizzato l’agire, interesse ritenuto cosìpregnante da avere indotto i ricorrenti a non modificare i termini del pactumsceleris, nonostante i maggiori rischi dovuti all’approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro.4.3.

Con il terzo motivo si denuncia la mancanza e illogicità dellamotivazione con riferimento alla commisurazione della circostanza attenuantedella particolare tenuità del fatto.Apodittica era la motivazione con cui la Corte di merito, pur riconoscendoagli imputati l’attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen. – non concessanella massima estensione– ne aveva però applicato una riduzione in egualmisura per tutti i ricorrenti, a fronte, invece, di un diverso apporto e gravità dellecondotte a ciascuno riferibile.

L’esito conseguito nei confronti della ricorrente nonera proporzionale.4.4.

Con memoria del 28/05/2026, la difesa della ricorrente, dopo averenuovamente richiamato in sintesi la vicenda processuale, si è soffermata, inpunto di ricadute di legittimità, sull’insussistenza dell’accordo criminoso,sull’errata qualificazione giuridica, anche a fronte della violazione formaledell’[OSCURATO:PERSONA], sul ritenuto concorso nel reato della [OSCURATO:PERSONA] e, infine, sullacommisurazione della pena, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.5.

Ricorso degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Con il primo motivo, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., si deduce il travisamento delle informazioni probatorie, con ricadutesulla struttura logica della motivazione con erronea conferma della sentenza dicondanna emessa dal Tribunale di Milano.Il motivo contesta la valenza dimostrativa, in termini di significanzaprobatoria, dei dati di fatto in forza dei quali la Corte d’appello era giunta adescrivere in termini corruttivi la vicenda di merito (esistenza del conflitto diinteressi, utilizzo preferenziale e prevalente delle protesi monocompartimentaliprodotte da J J, perpetuarsi di tale impiego anche dopo l’[OSCURATO:PERSONA] quadro afronte di un contrasto frontale al riguardo generatosi tra il primario e i vertici delCTO).

Al riguardo, si contrappongono le risultanze delle molteplici emergenzeprocessuali che erano emerse al dibattimento, ripercorrendo, in particolare,quelle relative a quanto emerso dopo la stipulazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro chedimostrerebbero l’esistenza di una situazione di fatto – cui avevano contribuitoanche i vertici della struttura ospedaliera – che aveva legittimato il prosieguodell’utilizzo delle protesi monocompartimentali della società J J, con esclusionedell’intento di conseguire finalità distinte da quelle di pubblico interesse.La difesa si sofferma, poi, sulle prove declinate dai giudici di merito acorredo della partecipazione della ricorrente all’accordo corruttivo, passandolepuntualmente in rassegna, evidenziandone al contempo carenza dimostrativa ecriticità argomentativa.

Si svaluta, infine, il rilievo del dato costituito dalle utilitàche la ricorrente e la coimputata avrebbero conseguito dall’accordo corruttivo,focalizzandosi sull’assenza dimostrativa della sponsorizzazione del programmatelevisivo “Medicina 33”, anche in termini di assenza di diretta ricaduta sullacondotta del l ’ imputata (sul tema si r ipropone anche la questionedell’inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto esseresentito sin dall’inizio come indagato nell’utilizzazione della falsa fattura,censurando la motivazione resa al riguardo dalla Corte di merito).5.2.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., si lamenta l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, giacché lacondotta tenuta dagli imputati non integrava alcun reato e, in ogni caso, nonquello di corruzione propria.

In relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., si denuncia la mancanza di motivazione in ordine al tema relativoall’insussistenza dell’abrogato reato di abuso d’ufficio.Si sostiene che una corretta ricostruzione della vicenda deponeva perl’esclusione del pactum sceleris, alla luce delle emergenze processuali indicatenel ricorso, con particolare riguardo anche al ruolo che l’imputata avevaeffettivamente svolto, scevro da qualunque profilo di autonoma incidenza sugliesiti dell’agire della società privata per la quale lavorava, per come avvaloratoanche dall’assenza di un concreto corrispettivo conseguente alle asseriteviolazioni amministrative e contrattuali.In via subordinata si sottolinea che, anche a voler ritenere esistentel’accordo e valorizzandosi il dato costituito dal conflitto di interessi, si era alcospetto, semmai, dell’abrogata fattispecie dell’abuso di ufficio ovvero dellaipotesi meno grave di corruzione impropria di cui all’art. 318 cod. pen.5.3.

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e),cod. proc. pen., si lamenta il mancato riconoscimento, nella sua massimaestensione, della circostanza attenuante prevista dall’art. 323-bis cod. pen.,nonché l’assenza di una logica argomentazione, non conforme ai criteri dettatidagli artt. 132 e 133 cod. pen.La censura attiene alla mancata considerazione, ai fini del riconoscimentonella sua massima estensione dell’attenuante speciale, del dato, incontestato edasseverato dalle sentenze di merito con riguardo a tutto il periodo in cui sisarebbe svolta la condotta contestata (ante e post [OSCURATO:PERSONA] quadro), dell’assenzadi danno patrimoniale prodotto dal reato a carico dell’Ente ospedaliero, tenutoconto anche del prezzo di favore praticato per le protesi J J, tanto che non sierano neppure registrate azioni intraprese dalle società concorrenti vincitrici dellagara.

A ciò si aggiunge anche l’ulteriore favorevole rilievo costituito dalperseguimento dell’interesse pubblico e dall’assenza di distorsioni essendosempre stato salvaguardato il risultato costituito dalla migliore salute deipazienti.5.4.

Con l’ultimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della confisca per equivalente, laddovedisposta in danno degli imputati in solido tra loro.Richiamati i principi dettati dalla Corte di legittimità, anche a Sezioni unite,in materia di confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato edessendo stato accertato e individuato il profitto della corruzione nelle esclusiveutilità conseguite dal primario – escludendosi, al contempo, l’esistenza di indicidimostrativi del maggior profitto conseguito dall’imputata– si sottolinea l’errorein cui era incorsa la Corte di merito che, in contrasto con tali principi, aveva fattoimpropriamente ricorso alla solidarietà passiva, anziché disporre l’ablazione neiconfronti dell’esclusivo percettore delle utilità nella misura di quanto dallo stessoconseguito.5.5.

Con memoria del 10 giugno 2026, trasmessa via pec in data 12 giugno2026, la difesa della ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine ai motividi ricorso, insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati nei sensi di cui in motivazione.2.

Preliminarmente deve darsi atto dell’inammissibilità della memoriapresentata dalla difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto pervenutain violazione del termine libero di giorni quindici stabilito dall’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.

Tanto esime il Collegio dal prenderla in considerazione.3.

Il tema oggetto dei ricorsi è incentrato sull’esistenza del delitto dicorruzione propria ravvisato dalla sentenza impugnata con riguardo al periodo divigenza dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2015, datadalla quale non vi sono più evidenze di condotte criminose.Quanto, infatti, al periodo precedente– circoscritto dalla stessa sentenzaimpugnata dall’anno 2012 al 31 agosto 2014 (v. pagg. 91 e 93, con conseguenteesclusione dei profili di “ultrapetizione” pure denunciati dalla difesa di BarberisNatalia) e in relazione al quale è stata dichiarata la prescrizione a seguitodell’intervenuta derubricazione del fatto nel reato di cui agli artt. 318 e 321 cod.pen. – le sentenze di merito, in punto di esclusione dell’evidenza dell’innocenzadegli imputati e delle affermate statuizioni civili, risultano corredate damotivazione esente da manifeste illogicità, con particolare riferimentoall’esistenza di un patto corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di primario epubblico ufficiale, e le coimputate quali referenti della J J, volto a favorirel’acquisto, in via prevalente, di materiale protesico di detta società finalizzatoall’impianto di protesi monocompartimentali, a fronte di corrispettivi di varianatura.

Un tale approdo – peraltro solo genericamente contestato per tale arcotemporale dai ricorsi - è stato conseguito sulla scorta di diversi elementidimostrativi – passati in rassegna dalle sentenze di merito – che hannocongiuntamente letto le diverse utilità ricevute dal pubblico ufficiale nell’ambitodi un conclamato (e pressoché taciuto) permanente conflitto di interessi con lereferenti della società privata, con una delle quali il primario intratteneva ancherapporti confidenziali e di frequentazione.Tale illecita intesa è stata ricondotta dalla Corte di rinvio, alla luce dellecoordinate interpretative poste dalla sentenza rescindente, alla fattispecie di cuiagli art. 318 e 319 cod. pen., «in quanto la stabile presa in carico dell’interessedel privato da parte del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], all’uopo remunerato, nonsi è accompagnata ad alcuna violazione delle regole disciplinanti l’esercizio delpotere discrezionale del primario, nella specie in punto di scelta del contraente,trattandosi di discrezionalità provatamente libera, oltre che in fatto orientata alsoddisfacimento dell’interesse pubblico, inteso quale ritenuta migliore rispostapossibile all’esigenza terapeutica del paziente».

La rilevanza penale, poi, dellediverse utilità ricevute in quel frangente temporale dal pubblico agente, qualecorrispettivo eziologicamente riferibile al patto corruttivo, è stata tratta anche dairilievi spesi dalla sentenza rescindente, la quale ne ha svalutato la lettura“liberatoria” che era stata invece operata dalla prima sentenza di appello cheaveva concluso per un giudizio assolutorio degli imputati.4.

Tanto premesso, si tratta di stabilire se, in aderenza alle conclusioni dellasentenza impugnata, sia sussumibile nell’alveo della corruzione propria (artt. 319e 321 cod. pen.) la seconda parte della vicenda, ossia quella successiva al 1°settembre 2014, svoltasi nella vigenza dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro che limitavadecisamente l’ambito di azione del primario con riguardo alla scelta di continuarea servirsi della stessa società nella fornitura delle protesi monocompartimentali.In particolare, posta l’esistenza dell’originario pactum sceleris, si è affermatoche il ricorrente, in continuità con la situazione pregressa, ha consapevolmenteviolato i limiti posti dall’[OSCURATO:PERSONA] quadro, continuando di fatto ad operare con lemedesime modalità dell’epoca antecedente a tale [OSCURATO:PERSONA], persistendo nellascelta, non più libera ed anzi limitata, della casa produttrice J J che era risultataperdente nella gara relativa alle protesi compartimentali di ginocchio.

Sul tema,del resto, i motivi dei ricorsi fanno leva su censure di fatto ovvero suun’alternativa lettura delle emergenze processuali, riconducendosi erroneamenteal vizio di travisamento il risultato della prova, restando, al contrario, acclaratauna consapevole prosecuzione nell’utilizzo, da parte del primario, delle protesimonocompartimentali anche fuori dai limiti dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro.

I rilievi spesi sulpunto dalle difese volti a dimostrare, vuoi l’esistenza di una coperturaautorizzativa di carattere sostanziale all’impiego di un numero maggiore diprotesi, vuoi la riconducibilità di quanto utilizzato in eccesso alle esclusivegiacenze di magazzino, vuoi ancora la presenza di una situazione ambientaleall’interno dell’Ospedale generatrice di incertezza interpretativa e operativa afavore di tutti i soggetti coinvolti, si scontrano col dato assai chiaro edintellegibile per tutti i protagonisti della vicenda – e non solo per gli odierniimputati ma anche per chi quelle regole doveva, sin dalla vigenza dell’[OSCURATO:PERSONA],far rispettare – che da una certa data vigeva una disposizione ben precisa chedisciplinava i rapporti tra struttura ospedaliera, pubblico agente e soggettiprivati, cui tutti, nell’ambito dei rispettivi ruoli, dovevano attenersi, nonpotendosi affatto elevare a giustificazione della violazione contegni opachi, ritardicolpevoli o dovuti a negligenza, ovvero l’esigenza di utilizzare giacenze dimagazzino causalmente riferibili ad ordinativi ed interventi che dovevano essereprogrammati in precedenza.Tornando, dunque, alle questioni di diritto, proprie di questa sede,l’elemento distintivo che ha assunto rilievo ai fini della più severa qualificazionegiuridica del fatto è costituito dalla consapevole violazione della regolaquantitativa posta dall’[OSCURATO:PERSONA] quadro (così a pag. 94).Un tale approdo non è condiviso dal Collegio per diversi ordini di ragioni.La Corte di legittimità, proprio in tema di rapporti tra i reati di cui agli artt.318 e 319 cod. pen., ha sottolineato che l’atto amministrativo non deve esserevalutato come "atto giuridico", ma come un “fatto”, che il giudice penale puòapprezzare al solo fine di stabilire se la condotta del pubblico ufficiale sia stataarbitraria o abusiva, in quanto realizzata penalizzando, appunto, l’interessepubblico.In questo contesto, l’atto amministrativo viene “retrocesso a fatto”; ciò cherileva, ai fini del sindacato penale, è il comportamento e cioè come il pubblicoufficiale si sia posto rispetto alla funzione pubblica di cui è titolare e cosa abbiarealizzato in concreto per giungere all’atto.

Nel verificare, dunque, lacorrispondenza tra fatto storico e cornice normativa, il giudice deve stabilire sesia stata o meno realizzata una condotta abusiva, arbitraria, contraria a ciò che idoveri di ufficio imponevano di fare.

Con la conseguenza che il profilo dilegittimità dell’atto assume rilievo perché può concorrere a stabilire se si sia omeno materializzata una condotta che abbia penalizzato l’interesse pubblico inquanto si è anteposto ad esso il vantaggio particolare del privato.Per questa ragione, perché vi sia contrarietà ai doveri di ufficio, non basta laviolazione formale di regole cui lo stesso è tenuto,poiché è invece necessario chela condotta infedele leda l’interesse pubblico, anteponendo ad esso il vantaggioparticolare del privato (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, inmotivazione).

Conclusione che è peraltro del tutto coerente con la natura di reatodi danno della corruzione propria rispetto a quello per l’esercizio della funzioneche ha natura di reato di pericolo (così la stessa sentenza rescindente a pag.21).Ebbene, se questa è la cornice all’interno della quale deve muoversil’interprete, anche il fatto contestato a partire dal 1° settembre 2014 sino al 31dicembre 2015 va ricondotto alla fattispecie di corruzione per l’esercizio dellafunzione, poiché, in ragione del perseguimento dell’interesse pubblico e dellacerta mancanza di danno per la pubblica amministrazione – fatti pienamenteasseverati in sentenza (pagg. 9, 10, 11, 13, 20, 46, 49, 51, 54, 98, 99) –, lapretesa violazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro, pur potendo connotare gli atti compiuticome irregolari o illegittimi, non ha però reso abusiva o arbitraria la condottaposta in essere dal ricorrente nella sua qualità di primario.L’errore in cui è incorsa la Corte di merito è quello di aver valutato l’attoamministrativo alla stregua di un “atto giuridico” e non di un “fatto”; deducendoautomaticamente, dalla formale violazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro, la contrarietàdella condotta ai doveri di ufficio; pur avendo, però, contestualmentericonosciuto che proprio quel comportamento non solo si poneva in perfettacontinuità con quello antecedente, ma non aveva mai inciso sull’interessepubblico o anche solo generato un danno per la pubblica amministrazione, al paridi quanto in precedenza avvenuto.

A conferma di ciò rileva anche il fatto che lasocietà J J aveva anche ribassato il prezzo delle protesi monocompartimentalicosì rendendolo conforme a quello posto a fondamento dell'[OSCURATO:PERSONA] quadro(financo inferiore), tanto che, si precisa, non si erano registrate azioni intrapresedalle società concorrenti vincitrici della gara.Peraltro, ad esclusione della corruzione propria depone anche la direzionefinalistica delle utilità che lo stesso pubblico ufficiale avrebbe ricevuto nel periodocaratterizzato dalla vigenza dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro, in quanto prive di efficaciadimostrativa di quel nesso eziologico volto a conferire all’atto giuridico la valenzadi fatto ascrivibile ad una intesa differente da quella originaria.Quanto all’utilizzo del navigatore e del software, si tratta di una“remunerazione” che costituisce la genesi del patto corruttivo che era stataindividuata nella maggiore notorietà che in termini di ricaduta di immagine ilprimario avrebbe, a quel tempo, ricevuto nell’utilizzare, rectius imporre nel “suo”reparto, una metodica poi universalmente riconosciuta come la migliore in quelparticolare settore della chirurgia ortopedica, a fronte della quale la J Jsosteneva l'opera e la figura professionale di [OSCURATO:PERSONA], accreditandonel'immagine e il prestigio di assoluta eccellenza nella chirurgia computer-assistita,così assicurandosi acquisti massicci (e quasi esclusivi) delle sue protesimonocompartimentali di ginocchio.Pertanto, se si considera che l’[OSCURATO:PERSONA] quadro interviene a distanza di oltretre anni da quando il navigatore era già presente nella struttura ospedaliera eche la metodica di intervento aveva ormai assunto, a carattere diffuso, notorietànell’ambiente medico del settore, stride dal punto di vista logico attribuire a talepersistente uso una valenza corrispettiva causalmente riferibile all’atto giuridicopiuttosto che all’esercizio della funzione come, invece, è stato ritenuto almomento dell’iniziale stipula del pactum sceleris.Peraltro, sul tema, non privo di rilievo è il fatto che, dopo l’[OSCURATO:PERSONA] quadro,pur in costanza di un minor plafond delle protesi monocompartimentali della J Jche potevano essere impiegate, il navigatore era rimasto a disposizione dellastruttura ospedaliera con contratto di comodato che, seppur originariamentecongegnato e caldeggiato da [OSCURATO:PERSONA], era stato stipulato con il CTO e di cuila struttura ospedaliera, sulla scorta di quanto allegato in sede di rinnovazioneistruttoria, poteva avvalersia favore di altri tipi di interventi, tanto che si allegafosse stato utilizzato per protesi di produttori differenti.A ciò, poi, va aggiunto che, nell’ottica finalistica dell’esistenza di una sorta dijoint ventureche legava il pubblico agente alla società privata nell’ambitodell’impianto delle protesi monocompartimentali, lo strumento aveva subitoun’evidente riduzione del suo utilizzo a cagione delle nuove regole imposte; conconseguente venir meno, sul piano logico, della persistente e decisiva relazioneinferenziale costituita dall’obiettivo di favorire in modo sistemico e diffusoacquisti massicci e quasi esclusivi delle protesi monocompartimentali ginocchiodella società J J, al pari di quanto in precedenza avvenuto sotto l’egidaincontrastata del primario, così potendosi anche dubitare che l’obiettivo diassicurare e conseguire, da parte di [OSCURATO:PERSONA], diffusa notorietà, continuasse arappresentare lo scopo principale dell’agire illecito – a danno di quello di pubblicointeresse – tanto da avere spinto i ricorrenti – secondo la sentenza impugnata –a non interrompere né a variare in melius l’accordo corruttivo, nonostante i rischiconnessi all’approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro.Quanto alla sponsorizzazione del programma televisivo “Medicina 33”, pureevocata quale significativa “utilità” della prosecuzione del patto corruttivo nellaforma più grave della corruzione propria, osserva il Collegio che anche su taleaspetto può dubitarsi che il programma, al pari delle sponsorizzazioni che sierano registrate nel periodo antecedente all’[OSCURATO:PERSONA] quadro e i cui oneri eranostati deliberatamente sostenuti dalla società privata tramite la concertata operadelle coimputate, fosse diretta a rafforzare l’immagine del primario qualeremunerazione causalmente riferibile alla violazione delle nuove regole imposte.Invero, il programma avviene a novembre 2015 e, dunque, a notevole distanzadall’[OSCURATO:PERSONA] quadro (un anno e due mesi) e pressoché alla fine della vicenda(che si colloca al 31 dicembre 2015), in una fase in cui la posizione di tutti iprotagonisti era notoriamente compromessa e la possibilità di ordinare protesimonocompartimentali era definitivamente preclusa alla luce delle contestazioniformali pure alla fine intervenute, tanto che era stato pure “bloccato” untentativo di avvalersi in extremis di un ordinativo di tal genere.

Il corrispettivo,infatti, al di là degli elementi di evidente opacità che hanno caratterizzato lasponsorizzazione del programma, esitabili anche in fattispecie di reato aventicarattere fiscale ma che non ridondano di per sé sull’integrazione del reato incontestazione, è indicato nella pubblicità di “ritorno” di immagine che il pubblicoufficiale avrebbe conseguito, concretizzatasi “in un incremento del proprio bacinodi pazienti sia nella struttura ospedaliera pubblica, che nelle cliniche private, oveegli operava in regine di extra-moenia” (così si esprime anche il capo diimputazione).

Si tratta, però, di un dato sfornito della necessaria allegazione, inquanto le sentenze di merito non evocano elementi dimostrativi di un effettivoincremento, in termini di decisiva ricaduta delle maggior remunerazioni che ilpubblico ufficiale avrebbe conseguito (sia extra-moenia che nel settore privato),risultando l’asserto per lo più confinato in una sorta di massima di esperienzapriva però di base empirica, se si considera che la sentenza di primo grado indicail vantaggio nell’acquisizione di cinque pazienti che si sarebbero successivamenterivolti al primario per essere operati in struttura privata.Peraltro, non può neppure sottacersi che l’effetto favorevole di “ritorno” cheil pubblico ufficiale avrebbe ricevuto – pur confinato in un dato privo di logica edecisiva capacità dimostrativa – pare costituire piuttosto un effetto indiretto delprogramma televisivo nel corso del quale, per quanto si legge nelle sentenze dimerito, ciò che veniva pubblicizzato era la “nuova” metodica di intervento di cui ilricorrente era stato antesignano e, dunque, un aspetto di interesse pubblico deltutto continente con la natura della trasmissione e delle finalità informative cui lastessa tendeva, avulsa, dunque, dal diretto riferimento alla genesi delle protesi,tanto che la stessa società privata aveva provato a “sganciarsi” da taleoperazione, rifiutando di coprire il costo della partecipazione televisiva.

Sulpunto, infatti, altrettanto generico resta l’assunto, che pure si legge nellasentenza impugnata, che nella riproduzione delle immagini relative all’impiantodelle protesi si sarebbe potuto carpire che si trattava di quelle della societàfornitrice esclusa dall’[OSCURATO:PERSONA] quadro.

Nessuna allegazione è stata indicata acomprova di ciò.L’assenza di diretta interferenza tra le utilitas che il pubblico ufficialeavrebbe ricevuto con l’atto giuridico priva il secondo segmento del disegnatopatto corruttivo – chiaramente distinto dalla sentenza impugnata, nei suoi esitifattuali e qualificatori, da quello antecedente tanto che se ne è fatto derivare undifferente termine di consumazione dei reati – di una remunerazione cheeziologicamente supporti la ritenuta corruzione propria in punto di discontinuitàcon gli esiti invece raggiunti ante [OSCURATO:PERSONA] quadro.Donde la conferma del diverso approdo in punto di qualificazione giuridicaprospettato dalle parti: un'unicità del comportamento del pubblico agente, oveviene in rilievo l’esercizio della funzione in assenza di una ricaduta in termini diabuso e arbitrarietà dell’agire del primario, comunque costantemente volto alsoddisfacimento dell’interesse pubblico.

Un fatto illecito che, nutrendosi di uncomportamento unitariamente considerato, finisce per ridopndare, in termini didisvalore, sull’esercizio della funzione.5.

In conclusione, il fatto va sussunto nell’alveo della fattispecie di cui agliartt. 318 e 319 cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio agli effettipenali della sentenza impugnata per essere il reato estinto per sopravvenutaprescrizione, tenuto conto della cornice edittale ratione temporis (da uno a seianni di reclusione) all'epoca vigente e non assumendo decisivo rilievo i 174 giornidi sospensione di cui si deve tenere conto, a fronte di una consumazione che siindica cessata al 31 dicembre 2015.6.

Da quanto sopra esposto consegue, ai sensi dell’art. 578, comma 1, cod.proc. pen., la conferma delle statuizioni civili disposte dalla sentenza impugnata,peraltro non oggetto di specifica impugnazione nel presente giudizio, restandoferma anche la revoca di quelle del giudizio di primo grado poste a carico delresponsabile civile J J in ragione delle sopravvenute intese risarcitorie raggiuntecon le parti interessate che hanno portato alla revoca dell’azione civile neiconfronti della società (v. pag. 101).7.

Consegue, altresì, ai sensi dell’art. 541, comma 1, cod. proc. pen., lacondanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese di assistenza e difesasostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite A.S.S.T.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e A.S.S.T.

NordMilano, liquidate come in dispositivo, tenendo conto della nota spese edell’attività defensionale svolta.8.

Fondato, infine, risulta il motivo, spiegato dalla difesa dell’imputatacontraddittorietà della motivazione in ordine alla disposta confisca perequivalente del profitto del reato.

Invero, per come risulta dalla lettura dellasentenza di primo grado, il profitto è stato individuato nelle utilità economiche edi diretta derivazione causale dell’accordo criminoso conseguite dal primario (v.pag. 144 e ss. della sentenza di primo grado).

Si è però contestualmenteaffermato che, quanto alla ricorrente, il profitto sarebbe costituito dai “maggioriricavi generati dal numero degli impianti protesici usati da [OSCURATO:PERSONA]”, anchese, poi, si precisa che il relativo quantum sia “impossibile da stabilire nella speciein difetto di dati utili a calcolare detti maggiori guadagni”.

Nel dispositivo dellasentenza, però, la confisca per equivalente viene stabilita nella misura pari alprofitto del reato individuato per il pubblico agente, seppur disposta perequivalente in danno di tutti gli imputati.Si tratta di una conclusione che si pone in contrasto con quanto affermatopiù di recente dalla Corte di legittimità con orientamento espresso anche dalleSezioni unite Massini, a mente del quale «in caso di illecito plurisoggettivo, laconfisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta perl'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, inapplicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire lamisura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizionedel profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto delcanone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito daciascuno» (Sez U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 –01).Di conseguenza, poiché il profitto da confiscare è stato individuato in utilitàeconomiche percepite, introitate e trattenute dal solo pubblico agente, alcunaablazione, neppure “per quota ugualitaria” poteva essere disposta nei riguardi diVa, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamentealla disposta confisca per equivalente nei confronti delle coimputate, potendosiestendere anche a [OSCURATO:PERSONA], in virtù del principio affermato dall’art. 587cod. proc. pen., il motivo di ricorso dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], non oggettodi specifica impugnazione ad opera della coimputata ricorrente, stante la naturanon esclusivamente personale della censura (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019,dep. 2020, Germinario, Rv. 278226 – 01).

Va, invece, confermata la confisca delprofitto del reato disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.MRiqualificato il fatto ascritto ai capi A1) e A2) dalla data del 01/09/2014 al31/12/2015 ai sensi degli artt. 318 e 321 cod. pen., annulla senza rinvio aglieffetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.Conferma le statuizioni civili e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione dellespese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle particivili costituite A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA] GaetanoPini e A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro quattromila ciascuna,oltre accessori di legge.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confiscadisposta per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 25/12/1965avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Milanovisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e i ricorsi degli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Matteo e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], CecconiGabriele, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], e le successive note difensive degliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse rispettivamente diBarberis [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale StefanoTocci, che ha concluso chiedendo per l'annullamento con rinvio limitatamentealla statuizione sulla confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto nelresto del ricorso; conclude per il rigetto degli altri ricorsi;sentite e lette le conclusioni degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali procuratori speciali rispettivamente delle parti civili A.S.S.T. CentroSpecialistico [OSCURATO:PERSONA] e A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA], iquali hanno chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi, la confermadelle statuizioni civili e la condanna degli imputati al pagamento delle spese diassistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio;uditi i Difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (nell’interesse diConfalonieri [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Glauco (nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]), i quali hanno insistito perl’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deirispettivi difensori di fiducia, ricorrono avverso la sentenza in epigrafe indicatache, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Milano del 18/01/2021, ha dichiarato non doversiprocedere nei confronti dei ricorrenti in ordine al reato ascritto ai capi A.1) eA.2), fino alla data del 31/08/2014, come riqualificato ai sensi degli artt. 318 e321 cod. pen., perché estinto per prescrizione; quanto al residuo reato dicorruzione propria, ritenuto commesso dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre2015, ha riconosciuto agli imputati, seppur non nella massima estensione, lacircostanza attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., rideterminando la pena inanni tre di reclusione ciascuno, con le pene accessorie conseguenti. Ha, altresì,revocato le statuizioni civili del giudizio di primo grado poste a carico delresponsabile civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi J J),confermando nel resto la sentenza appellata. Ha, infine, condannato i ricorrentialle spese di lite in favore della parti civili A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA] SpecialisticoOrtopedico [OSCURATO:PERSONA] e A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA].2. Le difese, dopo avere ripercorso le vicende inerenti ai diversi esiti delprocedimento, affidano i ricorsia diversi motivi che, ai sensi dell’art. 176 disp.3. Ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di ConfalonieriNorberto.3.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione in relazionealla rilevanza della documentazione prodotta dalla difesa (si richiamano la nota diudienza del 4 giugno 2025 e le relative acquisizioni istruttorie indicate nel motivodi ricorso), da ritenersi determinante ai fini della dimostrazione dell’insussistenzadell’accordo occulto che era stato posto a fondamento della configurabilità delreato di corruzione propria, nonché alla prospettata qualificazione del fatto intermini dell’abrogato reato di abuso d’ufficio ex art. 323 cod. pen.Quanto alla documentazione che si sostiene essere stata disattesa, ilriferimento è all’elaborato del dott. [OSCURATO:PERSONA], recante la data del 12 febbraio2025, legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la“Dotazione del sistema di navigazione BLU-IGS al CTO di Milano”, che attesta lavalenza di supporto del software in relazione a diverse procedure chirurgiche,non solo quelle relative all’impianto di protesi monocompartimentali di ginocchio,ma anche a tutte quelle ricomprese nell’[OSCURATO:PERSONA] quadro (tra cui quelle totali diginocchio e dell’anca). Si precisa che di tale produzione – la cui acquisizione eraavvenuta all’udienza del 25 febbraio 2025 – la sentenza impugnata non ne avevafatto menzione neppure nello svolgimento del processo, men che meno era statavalutata. Posto che, per come emerso al processo, soltanto il lotto n. 11, ovveroquello relativo alle protesi monocompartimentali di ginocchio, era stato esclusodall’[OSCURATO:PERSONA] quadro, mentre J J si era aggiudicata gli altri lotti, ne conseguivache, se davvero vi fosse stato a monte un accordo illecito, tra [OSCURATO:PERSONA] da unlato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, per agevolare gli acquisti della protesiprodotte dalla predetta società, il ricorrente avrebbe potuto fare ricorso anchealle protesi totali che, peraltro, avevano un prezzo unitario assai maggiorerispetto a quelle monocompartimentali.Il tema, peraltro, assumeva rilievo anche in punto di diversa qualificazionegiuridica del fatto: una volta posta la contraddittorietà degli elementi in grado diprovare in capo al prevenuto la sussistenza della volontà di favorireindebitamente la società J J, si rendeva necessario verificare se residuasseroaltre e diverse fattispecie di reato, tra cui, in particolare, quella di abuso d’ufficioche non era stata esplorata dalla sentenza impugnata, sebbene sul punto fosserostate fornite precise indicazioni dalla stessa sentenza rescindente.3.2. Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà, manifesta illogicitàe mancanza di motivazione in relazione all’elemento costitutivo del pactumsceleris.Richiamate le direttrici ermeneutiche in tema di corruzione propria, conparticolare riguardo all’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra il compimentodell’atto di ufficio e la promessa o ricezione dell’utilità, la cui dazione devecostituire l ’adempimento del patto corruttivo, si evidenzia come ilraggiungimento della prova della corresponsione di un’indebita utilità in favoredel pubblico ufficiale, se può costituire, sul piano logico, un indizio, non può, alcontempo, assumere valenza dimostrativa del comportamento antidoveroso dellostesso pubblico agente, in assenza di altre circostanze di fatto acquisite nelprocesso. Sul punto si stigmatizza la motivazione della sentenza impugnata che,invece di dar conto di elementi dimostrativi “dei termini, forma e contenutodell’accordo e dei vincoli da esso derivanti in capo ai soggetti coinvolti”, si eralimitata a desumerne la prova ex post, esclusivamente sulla base di elementipresuntivi, ricondotti alla stipulazione di contratti di consulenza tra il ricorrente ela J J sottaciuti all’Ente di appartenenza e, per ciò solo, ritenuti idonei a minarel’imparzialità del pubblico ufficiale, così prospettando un presunto conflitto diinteressi. Non tenendo conto, invece, del pronunciamento del Giudiceamministrativo (il riferimento è alle decisioni della Corte dei Conti pure indicatenel ricorso) che avevano asseverato la liceità e congruità dei compensi percepitidal primario – pubblico dipendente in regime di extra moenia – ivi comprese leconsulenze rese in favore della già menzionata società.Peraltro, si lamenta che siano stati valorizzati in chiave indiziaria contratti diconsulenza leciti e risalenti ad epoca antecedente all’[OSCURATO:PERSONA] quadro, percementarli ad asserite altre utilità successive ad esso, al fine di ipotizzare lasussistenza di un unico pactum sceleris.A tale proposito, la difesa contesta decisamente che l’utilità – individuata nelsistema di navigazione Orthokey – fosse nella sola ed esclusiva disponibilità delricorrente, essendo invece emerso come lo strumento fosse stato assegnato alreparto e accessibile ed utilizzabile da tutti gli altri sanitari interessati. E tantosenza sottacere che, disponendo il ricorrente di tale strumentazione anchepresso la struttura privata ove operava, non aveva bisogno – per accrescere lapropria abilità e dimestichezza – di allinearsi con quella analoga disponibilepresso il CTO.Quanto, poi, al rilievo che, in punto di prova dell’accordo occulto, dovrebbeassumere la fattura del 16 novembre 2015 (emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] eCo.), relativa al servizio televisivo “Medicina 33” trasmesso su RAI 2 – chesarebbe stato volto ad accrescere la notorietà del ricorrente e si ritienesponsorizzato dall’azienda privata, con violazione delle regole contrattualisticheda parte delle coimputate – si evidenzia che la fattura non era stata emessa infavore del [OSCURATO:PERSONA], bensì di un soggetto terzo e, dunque, avrebbe tutt’al piùpotuto comprovare l’esistenza di un accordo illecito tra altri, senza alcuna provache una tale intesa fosse stata concertata con il pubblico ufficiale o che costuiavesse, in qualche modo, accettato che una propria remunerazione fossetransitata per il tramite di tale fatturazione. Peraltro, restava apodittico e sfornitodi prova l’assunto secondo cui la già menzionata fatturazione avesse costituitoun’utilità in favore del primario sotto il profilo del ritorno di immagine, nonessendo stato accertato che, in conseguenza della visibilità del serviziotelevisivo, il ricorrente avesse effettivamente incrementato la propria base dipazienti sia in regime extra-moenia che privato. Insomma, la suddettafatturazione restava un dato isolato ed avulso dal complessivo quadroprobatorio, donde non idonea ad assurgere a indizio dimostrativo di unaremunerazione corruttiva, in quanto sfornita dei necessari requisiti di precisione,gravità e concordanza.3.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione degliartt. 318-319 cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ricondottola condotta contestata alla fattispecie della corruzione propria, in assenza di tuttigli elementi viceversa necessari per ritenersi integrata detta fattispecie di reato.La censura riguarda l’operata qualificazione – che si definisce di tipo“scissorio” – che la Corte di merito aveva operato tra la condotta di “corruzionesistemica” che il p.u. avrebbe realizzato prima e dopo l’accordo quadro (ericondotta alla meno grave fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.), ritenendo,quella successiva ad esso svoltasi nella vigenza dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro, sussumibilenell’alveo della più grave fattispecie della corruzione propria, laddove l’attocontrario ai doveri di ufficio viene individuato nella persistente scelta qualecontraente –non più libera da parte del ricorrente quale dirigente ma riservata amonte all’amministrazione – della società J J che era risultata perdente nellarelativa gara quanto alle protesi monocompartimentali.La stessa motivazione resa dalla sentenza impugnata in realtà finiva perdeporre per il reato meno grave, tenuto conto che si era acclarato che l’opzionechirurgica praticata dal r icorrente, mediante l ’ impianto di protesimonocompartimentali J J, era orientata al miglior esito terapeutico, orientando,dunque, l’interesse perseguito nell’alveo di quello pubblico tipizzato dalla normaesclusivamente in punto di minor disvalore circostanziale e non, invece, comeavrebbe dovuto, al fine di circoscrivere anche la vicenda successiva all’Accordoquadro nella fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.La difesa, poi, si sofferma sul requisito di fattispecie relativo alla violazionedei doveri di ufficio, adducendone l’insussistenza alla luce di diverse circostanzeche fanno leva su una complessiva situazione di fatto che riconduce l’utilizzodelle protesi, al di fuori degli stretti limiti stabiliti dall’[OSCURATO:PERSONA] quadro,all’esistenza di autorizzazioni ricevute o comunque – ferma restando la necessitàdi impiantare quelle giacenti in magazzino – ad un comportamentointrinsecamente contraddittorio della struttura ospedaliera (nella specie laDirezione del CTO) tale da generare un’oggettiva incertezza normativa eapplicativa, così escludendosi in capo al ricorrente l’intento di realizzare unaviolazione consapevole e volontaria di uno specifico dovere di ufficio. Donde, siprospetta, in via subordinata, anche l’esistenza di un errore di fatto, rilevante exart. 47, secondocomma, cod. pen., su un elemento di fattispecie costituitodall’esatta portata della norma extra-penale, semmai rilevante ai finidell’integrazione della differente fattispecie meno grave di cui all’art. 318 cod.pen.3.4. Con il quarto motivo si deduce inosservanza o erronea applicazionedegli artt. 62-bis, 133cod. pen. nella determinazione del trattamentosanzionatorio.La doglianza investe la misura della diminuzione apportata – non nella suamassima estensione – a seguito del riconoscimento dell’attenuante speciale dicui all’art. 323-bis cod. pen. e, in particolare, la contraddizione che la difesaevidenza tra la valutazione di lieve entità del fatto, espressa in ragionedell’assenza di sviamento dalle finalità terapeutiche degli interventi resi, e quelladi particolare gravità in forza della quale si era ridotta la diminuzione di pena,ravvisata nella forza del patto corruttivo e della pervicacia con cui le parti incausa ne hanno difeso la persistenza. Da tale contraddizione se ne fa discendereche il giudice del merito sarebbe dovuto pervenire ad una pena maggiormentecontenuta, con violazione, anche, dei criteri enunciati dagli artt. 132 e 133 cod.pen.3.5. Con memoria del 29 maggio 2026, la difesa si è soffermata sui primi tremotivi di ricorso, apportando ulteriori argomenti a sostegno delle censure ivisvolte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.4. Ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge processuale previstaa pena di nullità per non avere la sentenza motivato in ordine ad elementiessenziali risultanti dagli atti del processo e puntualmente dedotti con gli scrittidifensivi, dimostrativi dell’insussistenza dell’accordo corruttivo. Contraddittorietàdella motivazione e inosservanza della legge penale con riguardo all’elementocostitutivo dell’accordo corruttivo.In particolare, si lamenta che la sentenza impugnata abbia disatteso il rilievodegli elementi probatori (compendiati anche in memorie e note di udienza) che,secondo la prospettazione difensiva, escludevano in radice l’esistenza del pattocorruttivo dopo l’[OSCURATO:PERSONA] quadro. In particolare, il riferimento è alla possibilità diutilizzare il navigatore anche per le protesi totali di ginocchio e di anca dellamedesima società produttrice che faceva venir meno la valenza dell’argomentoche l’obiettivo di conseguire notorietà continuasse a rappresentare lo scopoprincipale dell’agire illecito del primario tanto da avere spinto i ricorrenti a noninterrompere né a variare in melius l’accordo corruttivo, nonostante i rischiconnessi all’approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro. Si aggiunge, poi, che il navigatoreera impiegato nella struttura ospedaliera sin dal 2009, in epoca antecedenteall’[OSCURATO:PERSONA] quadro (a conferma che per il ricorrente quelle protesi fossero lemigliori) e che lo strumento veniva utilizzato anche da altri medici del reparto (siindicano Manzotti, Schilton, Mezzadra, Bonfiglio e Corriero). Infine, si reiteral’argomento costituito dal fatto che di tale sistema il [OSCURATO:PERSONA] disponevaanche presso la clinica privata e, dunque, non avrebbe avuto bisogno dell’utilizzoin struttura pubblica per acquisire quella notorietà di immagine che, secondo igiudici di merito, costituiva il principale corrispettivo della corruzione.Si denuncia poi il travisamento della prova con riguardo alle autorizzazioniricevute dal primario all’impianto delle protesi (nella misura di 60 protesi l’anno),per come si ricavava dalle fonti dichiarative indicate nel ricorso (testi Cerea eOrtaglio e documento da questi prodotto da cui si evinceva semmai l’impianto disole 6 protesi senza autorizzazione).Si sottolinea, poi, che il navigatore fosse in comodato d’uso gratuito allastruttura ospedaliera prima ancora del preteso accordo corruttivo (giugno 2011)e, dunque, non vi fosse alcuna illecita intesa per ottenere tale beneficio, avendoil primario insistito per l’utilizzo delle protesi compartimentali solo perché lametodica seguita era ritenuta la migliore tecnica disponibile per il paziente.Si lamenta, poi, che la Corte di merito abbia in modo contraddittorioretrodatato il pactum sceleris facendo riferimento a periodi temporali contrastantie non definiti.Contraddittori poi erano gli argomenti spesi per svilire il tema della notorietànazionale ed internazionale del primario, già ben radicato prima del preteso patto(era presidente mondiale di CAOS dal 2013), quale obiettivo principale cheavrebbe mosso tutti i ricorrenti anche dopo l’approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro eritenuto elemento essenziale nell’economia della decisione perché in grado dimantenere, nella prospettiva della Corte territoriale, la proporzionalità dell’intesacorruttiva. Donde illogico era l’affermata persistenza dell’accordo illecito perraggiungere una notorietà di cui il primario già godeva, a fronte, peraltro, deirischi derivanti dalle nuove regole poste dall’[OSCURATO:PERSONA] quadro.Tanto deponeva per l’insussistenza di qualsiasi patto corruttivo.4.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge processualeprevista a pena di nullità per non avere la sentenza motivato in ordine adelementi essenziali risultanti dagli atti del processo e puntualmente dedotti congli scritti difensivi, dimostrativi dell’erronea qualificazione giuridica del fattocontestato come corruzione propria. Contraddittorietà della motivazione einosservanza della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica del fattocontestato come corruzione propria.Richiamata la validità del dato costituito dall’intervenuta autorizzazioneall’impianto di n. 60 protesi, se ne fa discendere l’esclusione della pretesaviolazione della regole ospedaliere in grado di concretare il compimento dell’attocontrario ai doveri di ufficio e tanto a prescindere dalla emersione di unasituazione fattuale di obiettiva incertezza circa la condiscendenza dei verticiamministrativi nei confronti dell’operato del primario, idonea a fondare ilragionevole dubbio che questi avesse agito nella sicura consapevolezza di violarele prescrizioni impartite.Si richiama, altresì, l’ulteriore circostanza costituita dall’uso di protesi ingiacenza nel magazzino ascrivibili ad ordinativi precedenti, riferibili al periodoante [OSCURATO:PERSONA] quadro, stigmatizzandosi l’assunto della Corte territoriale, che sisostiene generico, secondo cui ne era precluso l’utilizzo (tanto che avrebberodovuto essere restituite), a fronte, invece, di un danno per l’ente pubblico.Partendo, poi, dall’argomento, fatto proprio dalla sentenza impugnata,dell’asseverata valenza del metodo chirurgico impiegato e della totale mancanzadi una qualsivoglia lesione all’interesse pubblico rappresentato dalla migliore curadel paziente, se ne fanno discendere, anche in ragione del fatto che il primariogiustificava l’utilizzo di quelle protesi come le più performanti per la sua attivitàchirurgica, ricadute in punto di differente qualificazione del fatto, da ricondursisemmai nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.Soffermandosi sugli orientamenti di legittimità formatisi sul tema relativoalla distinzione tra la corruzione propria e quella per l’esercizio della funzione,con particolare riguardo al discrimen tra le due fattispecie, la difesa, facendo levasulla persistenza dell’interesse pubblico e l’assenza di danno, esclude, in primabattuta, l’esistenza dell’atto contrario ai doveri di ufficio sul rilievo che il primarioera stato in sostanza autorizzato all’impianto di un numero di protesi chepressoché corrispondeva a quelle complessivamente autorizzate, conconseguente percorribilità della meno grave ipotesi di cui all’art. 318 cod. pen.Evidenzia, poi, come ad un risultato in termini di derubricazione potevagiungersi facendosi richiamo agli orientamenti di legittimità in tema di corruzionepropria ove la violazione amministrativa quale elemento di fattispecie deveindividuarsi, non nella mera violazione formale dell’atto, bensì nel “fatto”, intesoquale comportamento in concreto posto in essere dal pubblico agente,ricadendosi nell’ipotesi più grave solo allorché vi fosse stato un abuso odistorsione della funzione, da escludersi nel caso in esame stante la persistenzadell ’ interesse pubblico e l ’esclusione di un danno per la pubblicaamministrazione.4.2.1. Sempre nell’ambito del secondo motivo, si lamenta la violazione dilegge processuale prevista a pena di nullità per non avere la Corte d’appellomotivato in ordine ad elementi essenziali risultanti dagli atti del processo epuntualmente dedotti con gli scritti difensivi, con riferimento al ruolo dellaBarberis e illogicità della motivazione sul punto.Richiamati gli elementi che la sentenza impugnata aveva declinato aconferma del ruolo di corruttrice della ricorrente (v. pag. 36 del ricorso), se neassume l’inconferenza dimostrativa vuoi in ragione della validità degli argomentienunciati in punto di esclusione della violazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro in capo alprimario, valevoli anche per l’imputata, vuoi sulla scorta del contenuto di alcuneintercettazioni telefoniche in cui i conversanti manifestavano l’inconsapevolezzadi violare il contenuto di quell’[OSCURATO:PERSONA], circostanze con cui la Corte di meritoaveva omesso di confrontarsi benché specificamente dedotte e più voltemenzionate nelle note difensive di udienza (v. pagg. 37 e 38 del ricorso ove sicita anche una conversazione di fine 2015 in cui per la ricorrente le protesimonocompartimentali potevano essere legittimamente utilizzate).Inoltre, si svaluta il rilievo che era stato attribuito – quale remunerazione –alla trasmissione “Medicina 33”, sottolineandosi l’assenza di effettivi contributiresi che potessero dimostrare che la ricorrente, pur nominativamente inserita trai partecipanti del finto workshop, vi fosse stata effettivamente coinvolta.Infine, si richiama il dato – con cui la Corte di rinvio non si era confrontatasebbene rappresentato con le note di udienza – che la [OSCURATO:PERSONA] non avevaconseguito alcuna rilevante utilità dal preteso accordo corruttivo; né ilcorrispettivo poteva trarsi dal generico argomento di consentire al primario diessere riconosciuto come uno dei massimi esperti a livello internazionale di queltipo di chirurgia che ne ha caratterizzato l’agire, interesse ritenuto cosìpregnante da avere indotto i ricorrenti a non modificare i termini del pactumsceleris, nonostante i maggiori rischi dovuti all’approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro.4.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancanza e illogicità dellamotivazione con riferimento alla commisurazione della circostanza attenuantedella particolare tenuità del fatto.Apodittica era la motivazione con cui la Corte di merito, pur riconoscendoagli imputati l’attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen. – non concessanella massima estensione– ne aveva però applicato una riduzione in egualmisura per tutti i ricorrenti, a fronte, invece, di un diverso apporto e gravità dellecondotte a ciascuno riferibile. L’esito conseguito nei confronti della ricorrente nonera proporzionale.4.4. Con memoria del 28/05/2026, la difesa della ricorrente, dopo averenuovamente richiamato in sintesi la vicenda processuale, si è soffermata, inpunto di ricadute di legittimità, sull’insussistenza dell’accordo criminoso,sull’errata qualificazione giuridica, anche a fronte della violazione formaledell’[OSCURATO:PERSONA], sul ritenuto concorso nel reato della [OSCURATO:PERSONA] e, infine, sullacommisurazione della pena, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.5. Ricorso degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA].5.1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., si deduce il travisamento delle informazioni probatorie, con ricadutesulla struttura logica della motivazione con erronea conferma della sentenza dicondanna emessa dal Tribunale di Milano.Il motivo contesta la valenza dimostrativa, in termini di significanzaprobatoria, dei dati di fatto in forza dei quali la Corte d’appello era giunta adescrivere in termini corruttivi la vicenda di merito (esistenza del conflitto diinteressi, utilizzo preferenziale e prevalente delle protesi monocompartimentaliprodotte da J J, perpetuarsi di tale impiego anche dopo l’[OSCURATO:PERSONA] quadro afronte di un contrasto frontale al riguardo generatosi tra il primario e i vertici delCTO). Al riguardo, si contrappongono le risultanze delle molteplici emergenzeprocessuali che erano emerse al dibattimento, ripercorrendo, in particolare,quelle relative a quanto emerso dopo la stipulazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro chedimostrerebbero l’esistenza di una situazione di fatto – cui avevano contribuitoanche i vertici della struttura ospedaliera – che aveva legittimato il prosieguodell’utilizzo delle protesi monocompartimentali della società J J, con esclusionedell’intento di conseguire finalità distinte da quelle di pubblico interesse.La difesa si sofferma, poi, sulle prove declinate dai giudici di merito acorredo della partecipazione della ricorrente all’accordo corruttivo, passandolepuntualmente in rassegna, evidenziandone al contempo carenza dimostrativa ecriticità argomentativa. Si svaluta, infine, il rilievo del dato costituito dalle utilitàche la ricorrente e la coimputata avrebbero conseguito dall’accordo corruttivo,focalizzandosi sull’assenza dimostrativa della sponsorizzazione del programmatelevisivo “Medicina 33”, anche in termini di assenza di diretta ricaduta sullacondotta del l ’ imputata (sul tema si r ipropone anche la questionedell’inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto esseresentito sin dall’inizio come indagato nell’utilizzazione della falsa fattura,censurando la motivazione resa al riguardo dalla Corte di merito).5.2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., si lamenta l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, giacché lacondotta tenuta dagli imputati non integrava alcun reato e, in ogni caso, nonquello di corruzione propria. In relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., si denuncia la mancanza di motivazione in ordine al tema relativoall’insussistenza dell’abrogato reato di abuso d’ufficio.Si sostiene che una corretta ricostruzione della vicenda deponeva perl’esclusione del pactum sceleris, alla luce delle emergenze processuali indicatenel ricorso, con particolare riguardo anche al ruolo che l’imputata avevaeffettivamente svolto, scevro da qualunque profilo di autonoma incidenza sugliesiti dell’agire della società privata per la quale lavorava, per come avvaloratoanche dall’assenza di un concreto corrispettivo conseguente alle asseriteviolazioni amministrative e contrattuali.In via subordinata si sottolinea che, anche a voler ritenere esistentel’accordo e valorizzandosi il dato costituito dal conflitto di interessi, si era alcospetto, semmai, dell’abrogata fattispecie dell’abuso di ufficio ovvero dellaipotesi meno grave di corruzione impropria di cui all’art. 318 cod. pen.5.3. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e),cod. proc. pen., si lamenta il mancato riconoscimento, nella sua massimaestensione, della circostanza attenuante prevista dall’art. 323-bis cod. pen.,nonché l’assenza di una logica argomentazione, non conforme ai criteri dettatidagli artt. 132 e 133 cod. pen.La censura attiene alla mancata considerazione, ai fini del riconoscimentonella sua massima estensione dell’attenuante speciale, del dato, incontestato edasseverato dalle sentenze di merito con riguardo a tutto il periodo in cui sisarebbe svolta la condotta contestata (ante e post [OSCURATO:PERSONA] quadro), dell’assenzadi danno patrimoniale prodotto dal reato a carico dell’Ente ospedaliero, tenutoconto anche del prezzo di favore praticato per le protesi J J, tanto che non sierano neppure registrate azioni intraprese dalle società concorrenti vincitrici dellagara. A ciò si aggiunge anche l’ulteriore favorevole rilievo costituito dalperseguimento dell’interesse pubblico e dall’assenza di distorsioni essendosempre stato salvaguardato il risultato costituito dalla migliore salute deipazienti.5.4. Con l’ultimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della confisca per equivalente, laddovedisposta in danno degli imputati in solido tra loro.Richiamati i principi dettati dalla Corte di legittimità, anche a Sezioni unite,in materia di confisca per equivalente in caso di concorso di persone nel reato edessendo stato accertato e individuato il profitto della corruzione nelle esclusiveutilità conseguite dal primario – escludendosi, al contempo, l’esistenza di indicidimostrativi del maggior profitto conseguito dall’imputata– si sottolinea l’errorein cui era incorsa la Corte di merito che, in contrasto con tali principi, aveva fattoimpropriamente ricorso alla solidarietà passiva, anziché disporre l’ablazione neiconfronti dell’esclusivo percettore delle utilità nella misura di quanto dallo stessoconseguito.5.5. Con memoria del 10 giugno 2026, trasmessa via pec in data 12 giugno2026, la difesa della ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine ai motividi ricorso, insistendo per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei sensi di cui in motivazione.2. Preliminarmente deve darsi atto dell’inammissibilità della memoriapresentata dalla difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto pervenutain violazione del termine libero di giorni quindici stabilito dall’art. 611, comma 1,cod. proc. pen. Tanto esime il Collegio dal prenderla in considerazione.3. Il tema oggetto dei ricorsi è incentrato sull’esistenza del delitto dicorruzione propria ravvisato dalla sentenza impugnata con riguardo al periodo divigenza dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2015, datadalla quale non vi sono più evidenze di condotte criminose.Quanto, infatti, al periodo precedente– circoscritto dalla stessa sentenzaimpugnata dall’anno 2012 al 31 agosto 2014 (v. pagg. 91 e 93, con conseguenteesclusione dei profili di “ultrapetizione” pure denunciati dalla difesa di BarberisNatalia) e in relazione al quale è stata dichiarata la prescrizione a seguitodell’intervenuta derubricazione del fatto nel reato di cui agli artt. 318 e 321 cod.pen. – le sentenze di merito, in punto di esclusione dell’evidenza dell’innocenzadegli imputati e delle affermate statuizioni civili, risultano corredate damotivazione esente da manifeste illogicità, con particolare riferimentoall’esistenza di un patto corruttivo tra [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di primario epubblico ufficiale, e le coimputate quali referenti della J J, volto a favorirel’acquisto, in via prevalente, di materiale protesico di detta società finalizzatoall’impianto di protesi monocompartimentali, a fronte di corrispettivi di varianatura. Un tale approdo – peraltro solo genericamente contestato per tale arcotemporale dai ricorsi - è stato conseguito sulla scorta di diversi elementidimostrativi – passati in rassegna dalle sentenze di merito – che hannocongiuntamente letto le diverse utilità ricevute dal pubblico ufficiale nell’ambitodi un conclamato (e pressoché taciuto) permanente conflitto di interessi con lereferenti della società privata, con una delle quali il primario intratteneva ancherapporti confidenziali e di frequentazione.Tale illecita intesa è stata ricondotta dalla Corte di rinvio, alla luce dellecoordinate interpretative poste dalla sentenza rescindente, alla fattispecie di cuiagli art. 318 e 319 cod. pen., «in quanto la stabile presa in carico dell’interessedel privato da parte del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], all’uopo remunerato, nonsi è accompagnata ad alcuna violazione delle regole disciplinanti l’esercizio delpotere discrezionale del primario, nella specie in punto di scelta del contraente,trattandosi di discrezionalità provatamente libera, oltre che in fatto orientata alsoddisfacimento dell’interesse pubblico, inteso quale ritenuta migliore rispostapossibile all’esigenza terapeutica del paziente». La rilevanza penale, poi, dellediverse utilità ricevute in quel frangente temporale dal pubblico agente, qualecorrispettivo eziologicamente riferibile al patto corruttivo, è stata tratta anche dairilievi spesi dalla sentenza rescindente, la quale ne ha svalutato la lettura“liberatoria” che era stata invece operata dalla prima sentenza di appello cheaveva concluso per un giudizio assolutorio degli imputati.4. Tanto premesso, si tratta di stabilire se, in aderenza alle conclusioni dellasentenza impugnata, sia sussumibile nell’alveo della corruzione propria (artt. 319e 321 cod. pen.) la seconda parte della vicenda, ossia quella successiva al 1°settembre 2014, svoltasi nella vigenza dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro che limitavadecisamente l’ambito di azione del primario con riguardo alla scelta di continuarea servirsi della stessa società nella fornitura delle protesi monocompartimentali.In particolare, posta l’esistenza dell’originario pactum sceleris, si è affermatoche il ricorrente, in continuità con la situazione pregressa, ha consapevolmenteviolato i limiti posti dall’[OSCURATO:PERSONA] quadro, continuando di fatto ad operare con lemedesime modalità dell’epoca antecedente a tale [OSCURATO:PERSONA], persistendo nellascelta, non più libera ed anzi limitata, della casa produttrice J J che era risultataperdente nella gara relativa alle protesi compartimentali di ginocchio. Sul tema,del resto, i motivi dei ricorsi fanno leva su censure di fatto ovvero suun’alternativa lettura delle emergenze processuali, riconducendosi erroneamenteal vizio di travisamento il risultato della prova, restando, al contrario, acclaratauna consapevole prosecuzione nell’utilizzo, da parte del primario, delle protesimonocompartimentali anche fuori dai limiti dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro. I rilievi spesi sulpunto dalle difese volti a dimostrare, vuoi l’esistenza di una coperturaautorizzativa di carattere sostanziale all’impiego di un numero maggiore diprotesi, vuoi la riconducibilità di quanto utilizzato in eccesso alle esclusivegiacenze di magazzino, vuoi ancora la presenza di una situazione ambientaleall’interno dell’Ospedale generatrice di incertezza interpretativa e operativa afavore di tutti i soggetti coinvolti, si scontrano col dato assai chiaro edintellegibile per tutti i protagonisti della vicenda – e non solo per gli odierniimputati ma anche per chi quelle regole doveva, sin dalla vigenza dell’[OSCURATO:PERSONA],far rispettare – che da una certa data vigeva una disposizione ben precisa chedisciplinava i rapporti tra struttura ospedaliera, pubblico agente e soggettiprivati, cui tutti, nell’ambito dei rispettivi ruoli, dovevano attenersi, nonpotendosi affatto elevare a giustificazione della violazione contegni opachi, ritardicolpevoli o dovuti a negligenza, ovvero l’esigenza di utilizzare giacenze dimagazzino causalmente riferibili ad ordinativi ed interventi che dovevano essereprogrammati in precedenza.Tornando, dunque, alle questioni di diritto, proprie di questa sede,l’elemento distintivo che ha assunto rilievo ai fini della più severa qualificazionegiuridica del fatto è costituito dalla consapevole violazione della regolaquantitativa posta dall’[OSCURATO:PERSONA] quadro (così a pag. 94).Un tale approdo non è condiviso dal Collegio per diversi ordini di ragioni.La Corte di legittimità, proprio in tema di rapporti tra i reati di cui agli artt.318 e 319 cod. pen., ha sottolineato che l’atto amministrativo non deve esserevalutato come "atto giuridico", ma come un “fatto”, che il giudice penale puòapprezzare al solo fine di stabilire se la condotta del pubblico ufficiale sia stataarbitraria o abusiva, in quanto realizzata penalizzando, appunto, l’interessepubblico.In questo contesto, l’atto amministrativo viene “retrocesso a fatto”; ciò cherileva, ai fini del sindacato penale, è il comportamento e cioè come il pubblicoufficiale si sia posto rispetto alla funzione pubblica di cui è titolare e cosa abbiarealizzato in concreto per giungere all’atto. Nel verificare, dunque, lacorrispondenza tra fatto storico e cornice normativa, il giudice deve stabilire sesia stata o meno realizzata una condotta abusiva, arbitraria, contraria a ciò che idoveri di ufficio imponevano di fare. Con la conseguenza che il profilo dilegittimità dell’atto assume rilievo perché può concorrere a stabilire se si sia omeno materializzata una condotta che abbia penalizzato l’interesse pubblico inquanto si è anteposto ad esso il vantaggio particolare del privato.Per questa ragione, perché vi sia contrarietà ai doveri di ufficio, non basta laviolazione formale di regole cui lo stesso è tenuto,poiché è invece necessario chela condotta infedele leda l’interesse pubblico, anteponendo ad esso il vantaggioparticolare del privato (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, inmotivazione). Conclusione che è peraltro del tutto coerente con la natura di reatodi danno della corruzione propria rispetto a quello per l’esercizio della funzioneche ha natura di reato di pericolo (così la stessa sentenza rescindente a pag.21).Ebbene, se questa è la cornice all’interno della quale deve muoversil’interprete, anche il fatto contestato a partire dal 1° settembre 2014 sino al 31dicembre 2015 va ricondotto alla fattispecie di corruzione per l’esercizio dellafunzione, poiché, in ragione del perseguimento dell’interesse pubblico e dellacerta mancanza di danno per la pubblica amministrazione – fatti pienamenteasseverati in sentenza (pagg. 9, 10, 11, 13, 20, 46, 49, 51, 54, 98, 99) –, lapretesa violazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro, pur potendo connotare gli atti compiuticome irregolari o illegittimi, non ha però reso abusiva o arbitraria la condottaposta in essere dal ricorrente nella sua qualità di primario.L’errore in cui è incorsa la Corte di merito è quello di aver valutato l’attoamministrativo alla stregua di un “atto giuridico” e non di un “fatto”; deducendoautomaticamente, dalla formale violazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro, la contrarietàdella condotta ai doveri di ufficio; pur avendo, però, contestualmentericonosciuto che proprio quel comportamento non solo si poneva in perfettacontinuità con quello antecedente, ma non aveva mai inciso sull’interessepubblico o anche solo generato un danno per la pubblica amministrazione, al paridi quanto in precedenza avvenuto. A conferma di ciò rileva anche il fatto che lasocietà J J aveva anche ribassato il prezzo delle protesi monocompartimentalicosì rendendolo conforme a quello posto a fondamento dell'[OSCURATO:PERSONA] quadro(financo inferiore), tanto che, si precisa, non si erano registrate azioni intrapresedalle società concorrenti vincitrici della gara.Peraltro, ad esclusione della corruzione propria depone anche la direzionefinalistica delle utilità che lo stesso pubblico ufficiale avrebbe ricevuto nel periodocaratterizzato dalla vigenza dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro, in quanto prive di efficaciadimostrativa di quel nesso eziologico volto a conferire all’atto giuridico la valenzadi fatto ascrivibile ad una intesa differente da quella originaria.Quanto all’utilizzo del navigatore e del software, si tratta di una“remunerazione” che costituisce la genesi del patto corruttivo che era stataindividuata nella maggiore notorietà che in termini di ricaduta di immagine ilprimario avrebbe, a quel tempo, ricevuto nell’utilizzare, rectius imporre nel “suo”reparto, una metodica poi universalmente riconosciuta come la migliore in quelparticolare settore della chirurgia ortopedica, a fronte della quale la J Jsosteneva l'opera e la figura professionale di [OSCURATO:PERSONA], accreditandonel'immagine e il prestigio di assoluta eccellenza nella chirurgia computer-assistita,così assicurandosi acquisti massicci (e quasi esclusivi) delle sue protesimonocompartimentali di ginocchio.Pertanto, se si considera che l’[OSCURATO:PERSONA] quadro interviene a distanza di oltretre anni da quando il navigatore era già presente nella struttura ospedaliera eche la metodica di intervento aveva ormai assunto, a carattere diffuso, notorietànell’ambiente medico del settore, stride dal punto di vista logico attribuire a talepersistente uso una valenza corrispettiva causalmente riferibile all’atto giuridicopiuttosto che all’esercizio della funzione come, invece, è stato ritenuto almomento dell’iniziale stipula del pactum sceleris.Peraltro, sul tema, non privo di rilievo è il fatto che, dopo l’[OSCURATO:PERSONA] quadro,pur in costanza di un minor plafond delle protesi monocompartimentali della J Jche potevano essere impiegate, il navigatore era rimasto a disposizione dellastruttura ospedaliera con contratto di comodato che, seppur originariamentecongegnato e caldeggiato da [OSCURATO:PERSONA], era stato stipulato con il CTO e di cuila struttura ospedaliera, sulla scorta di quanto allegato in sede di rinnovazioneistruttoria, poteva avvalersia favore di altri tipi di interventi, tanto che si allegafosse stato utilizzato per protesi di produttori differenti.A ciò, poi, va aggiunto che, nell’ottica finalistica dell’esistenza di una sorta dijoint ventureche legava il pubblico agente alla società privata nell’ambitodell’impianto delle protesi monocompartimentali, lo strumento aveva subitoun’evidente riduzione del suo utilizzo a cagione delle nuove regole imposte; conconseguente venir meno, sul piano logico, della persistente e decisiva relazioneinferenziale costituita dall’obiettivo di favorire in modo sistemico e diffusoacquisti massicci e quasi esclusivi delle protesi monocompartimentali ginocchiodella società J J, al pari di quanto in precedenza avvenuto sotto l’egidaincontrastata del primario, così potendosi anche dubitare che l’obiettivo diassicurare e conseguire, da parte di [OSCURATO:PERSONA], diffusa notorietà, continuasse arappresentare lo scopo principale dell’agire illecito – a danno di quello di pubblicointeresse – tanto da avere spinto i ricorrenti – secondo la sentenza impugnata –a non interrompere né a variare in melius l’accordo corruttivo, nonostante i rischiconnessi all’approvazione dell’[OSCURATO:PERSONA] quadro.Quanto alla sponsorizzazione del programma televisivo “Medicina 33”, pureevocata quale significativa “utilità” della prosecuzione del patto corruttivo nellaforma più grave della corruzione propria, osserva il Collegio che anche su taleaspetto può dubitarsi che il programma, al pari delle sponsorizzazioni che sierano registrate nel periodo antecedente all’[OSCURATO:PERSONA] quadro e i cui oneri eranostati deliberatamente sostenuti dalla società privata tramite la concertata operadelle coimputate, fosse diretta a rafforzare l’immagine del primario qualeremunerazione causalmente riferibile alla violazione delle nuove regole imposte.Invero, il programma avviene a novembre 2015 e, dunque, a notevole distanzadall’[OSCURATO:PERSONA] quadro (un anno e due mesi) e pressoché alla fine della vicenda(che si colloca al 31 dicembre 2015), in una fase in cui la posizione di tutti iprotagonisti era notoriamente compromessa e la possibilità di ordinare protesimonocompartimentali era definitivamente preclusa alla luce delle contestazioniformali pure alla fine intervenute, tanto che era stato pure “bloccato” untentativo di avvalersi in extremis di un ordinativo di tal genere. Il corrispettivo,infatti, al di là degli elementi di evidente opacità che hanno caratterizzato lasponsorizzazione del programma, esitabili anche in fattispecie di reato aventicarattere fiscale ma che non ridondano di per sé sull’integrazione del reato incontestazione, è indicato nella pubblicità di “ritorno” di immagine che il pubblicoufficiale avrebbe conseguito, concretizzatasi “in un incremento del proprio bacinodi pazienti sia nella struttura ospedaliera pubblica, che nelle cliniche private, oveegli operava in regine di extra-moenia” (così si esprime anche il capo diimputazione). Si tratta, però, di un dato sfornito della necessaria allegazione, inquanto le sentenze di merito non evocano elementi dimostrativi di un effettivoincremento, in termini di decisiva ricaduta delle maggior remunerazioni che ilpubblico ufficiale avrebbe conseguito (sia extra-moenia che nel settore privato),risultando l’asserto per lo più confinato in una sorta di massima di esperienzapriva però di base empirica, se si considera che la sentenza di primo grado indicail vantaggio nell’acquisizione di cinque pazienti che si sarebbero successivamenterivolti al primario per essere operati in struttura privata.Peraltro, non può neppure sottacersi che l’effetto favorevole di “ritorno” cheil pubblico ufficiale avrebbe ricevuto – pur confinato in un dato privo di logica edecisiva capacità dimostrativa – pare costituire piuttosto un effetto indiretto delprogramma televisivo nel corso del quale, per quanto si legge nelle sentenze dimerito, ciò che veniva pubblicizzato era la “nuova” metodica di intervento di cui ilricorrente era stato antesignano e, dunque, un aspetto di interesse pubblico deltutto continente con la natura della trasmissione e delle finalità informative cui lastessa tendeva, avulsa, dunque, dal diretto riferimento alla genesi delle protesi,tanto che la stessa società privata aveva provato a “sganciarsi” da taleoperazione, rifiutando di coprire il costo della partecipazione televisiva. Sulpunto, infatti, altrettanto generico resta l’assunto, che pure si legge nellasentenza impugnata, che nella riproduzione delle immagini relative all’impiantodelle protesi si sarebbe potuto carpire che si trattava di quelle della societàfornitrice esclusa dall’[OSCURATO:PERSONA] quadro. Nessuna allegazione è stata indicata acomprova di ciò.L’assenza di diretta interferenza tra le utilitas che il pubblico ufficialeavrebbe ricevuto con l’atto giuridico priva il secondo segmento del disegnatopatto corruttivo – chiaramente distinto dalla sentenza impugnata, nei suoi esitifattuali e qualificatori, da quello antecedente tanto che se ne è fatto derivare undifferente termine di consumazione dei reati – di una remunerazione cheeziologicamente supporti la ritenuta corruzione propria in punto di discontinuitàcon gli esiti invece raggiunti ante [OSCURATO:PERSONA] quadro.Donde la conferma del diverso approdo in punto di qualificazione giuridicaprospettato dalle parti: un'unicità del comportamento del pubblico agente, oveviene in rilievo l’esercizio della funzione in assenza di una ricaduta in termini diabuso e arbitrarietà dell’agire del primario, comunque costantemente volto alsoddisfacimento dell’interesse pubblico. Un fatto illecito che, nutrendosi di uncomportamento unitariamente considerato, finisce per ridopndare, in termini didisvalore, sull’esercizio della funzione.5. In conclusione, il fatto va sussunto nell’alveo della fattispecie di cui agliartt. 318 e 319 cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio agli effettipenali della sentenza impugnata per essere il reato estinto per sopravvenutaprescrizione, tenuto conto della cornice edittale ratione temporis (da uno a seianni di reclusione) all'epoca vigente e non assumendo decisivo rilievo i 174 giornidi sospensione di cui si deve tenere conto, a fronte di una consumazione che siindica cessata al 31 dicembre 2015.6. Da quanto sopra esposto consegue, ai sensi dell’art. 578, comma 1, cod.proc. pen., la conferma delle statuizioni civili disposte dalla sentenza impugnata,peraltro non oggetto di specifica impugnazione nel presente giudizio, restandoferma anche la revoca di quelle del giudizio di primo grado poste a carico delresponsabile civile J J in ragione delle sopravvenute intese risarcitorie raggiuntecon le parti interessate che hanno portato alla revoca dell’azione civile neiconfronti della società (v. pag. 101).7. Consegue, altresì, ai sensi dell’art. 541, comma 1, cod. proc. pen., lacondanna in solido dei ricorrenti alla rifusione delle spese di assistenza e difesasostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite A.S.S.T.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e A.S.S.T. NordMilano, liquidate come in dispositivo, tenendo conto della nota spese edell’attività defensionale svolta.8. Fondato, infine, risulta il motivo, spiegato dalla difesa dell’imputatacontraddittorietà della motivazione in ordine alla disposta confisca perequivalente del profitto del reato. Invero, per come risulta dalla lettura dellasentenza di primo grado, il profitto è stato individuato nelle utilità economiche edi diretta derivazione causale dell’accordo criminoso conseguite dal primario (v.pag. 144 e ss. della sentenza di primo grado). Si è però contestualmenteaffermato che, quanto alla ricorrente, il profitto sarebbe costituito dai “maggioriricavi generati dal numero degli impianti protesici usati da [OSCURATO:PERSONA]”, anchese, poi, si precisa che il relativo quantum sia “impossibile da stabilire nella speciein difetto di dati utili a calcolare detti maggiori guadagni”. Nel dispositivo dellasentenza, però, la confisca per equivalente viene stabilita nella misura pari alprofitto del reato individuato per il pubblico agente, seppur disposta perequivalente in danno di tutti gli imputati.Si tratta di una conclusione che si pone in contrasto con quanto affermatopiù di recente dalla Corte di legittimità con orientamento espresso anche dalleSezioni unite Massini, a mente del quale «in caso di illecito plurisoggettivo, laconfisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta perl'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, inapplicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire lamisura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizionedel profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto delcanone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito daciascuno» (Sez U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 –01).Di conseguenza, poiché il profitto da confiscare è stato individuato in utilitàeconomiche percepite, introitate e trattenute dal solo pubblico agente, alcunaablazione, neppure “per quota ugualitaria” poteva essere disposta nei riguardi diVa, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamentealla disposta confisca per equivalente nei confronti delle coimputate, potendosiestendere anche a [OSCURATO:PERSONA], in virtù del principio affermato dall’art. 587cod. proc. pen., il motivo di ricorso dedotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], non oggettodi specifica impugnazione ad opera della coimputata ricorrente, stante la naturanon esclusivamente personale della censura (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019,dep. 2020, Germinario, Rv. 278226 – 01). Va, invece, confermata la confisca delprofitto del reato disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MRiqualificato il fatto ascritto ai capi A1) e A2) dalla data del 01/09/2014 al31/12/2015 ai sensi degli artt. 318 e 321 cod. pen., annulla senza rinvio aglieffetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.Conferma le statuizioni civili e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione dellespese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle particivili costituite A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA] GaetanoPini e A.S.S.T. [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro quattromila ciascuna,oltre accessori di legge.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confiscadisposta per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 23031/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris