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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07548/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per ripetute violazioni dell' art. 2 d.lgs. 74/2000 contestate nei capi di imputazione a) e b), per aver, quale rappresentante legale della società Brill & Brill, indicato nelle dichiarazioni fiscali annuali della società, fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e dalla società [OSCURATO:SOCIETA].

La ricorrente formula sei motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 190, 493, comma 3, e 495 cod. proc. pen. in relazione all'acquisizione e all'inserimento, senza il consenso delle parti, nel fascicolo del dibattimento di un "verbale di contraddittorio" con il titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], redatto dalla funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza con il deposito della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo, violazione di norma processuale in relazione all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in relazione alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], terzo che non ha preso parte al procedimento.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all'art.191 cod. proc. pen.

Con il quarto motivo vizio della motivazione con riferimento alle fatture fittizie provenienti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il giudice a quo ha affermato la fittizietà delle fatture sulla base di elementi e indizi concernenti altre società emittenti, senza considerare la tesi difensiva secondo cui anche una società cancellata può continuare ad operare.

Con il quinto motivo vizio della motivazione in ordine alle fatture fittizie provenienti dalla società [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il disconoscimento delle fatture è stato effettuato da tale [OSCURATO:PERSONA], persona di cui non è noto il ruolo e il rapporto avente con la società Sicly.

Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, e violazione dell'art. 6 della Direttiva UE 2016/343, non essendo stato effettuato alcun accertamento sulla società [OSCURATO:SOCIETA] e considerato che la ricorrente non ha avuto alcuna interlocuzione con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate.ma solo una comunicazione degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento fiscale.

In relazione ai primi tre motivi di ricorso, occorre osservare come, laddove venga dedotta l'invalidità di un atto di rilevanza probatoria, non sia sufficiente invocare l'espunzione delle relative risultanze dall'orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile che essa non infirmi la validità logica dell'impianto giustificativo a sostegno del decisum poiché residuano comunque argomentazioni di indubbio spessore concettuale.

L'espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un elemento indiziario, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di un atto, non determina, infatti, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi, in ogni caso, sottoporre il provvedimento cautelare alla c.d.

"prova di resistenza", in modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento della misura (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).

Nel caso in disamina, si lamenta l'inutílizzabilità delle dichiarazioni rese dal titolare della ditta Voica, che avrebbe emesso le fatture, al funzionario della Agenzie delle Entrate, che le ha riferite in sede dibattimentale quando è stato escusso come teste, nonché l'inutilizzabilità del "verbale di contraddittorio" redatto dal suddetto funzionario, da cui emerge che il Voica ha affermato di non aver mai avuto rapporti commerciali con la ditta della ricorrente.

Spetta dunque al ricorrente argomentare circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle risultanze indiziarie dell'atto sulla solidità della piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum, fondato su altri elementi di prova, quali l'acquisizione delle fatture emesse dal Voica, del registro fatture di acquisto e di vendita del Voica per il 2013 e dall'analisi della contabilità da questi tenuta.

In particolare, il giudice a quo ha richiamato il raffronto effettuato tra le le fatture originali emesse dal Voica e quelle corrispondenti utilizzate dalla Tobino, che risultavano con diversa grafica e con numerazione non corrispondente e richiamato le dichiarazioni della teste, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha riferito che durante l'inchiesta amministrativa effettuata anteriormente al procedimento penale, il Voica ha esibito documentazione contabile relativa all'anno 2013 e che si è potuto constatare che le fatture emesse dalla società presentavano profili grafici diversi da quelli che presentano le fatture presuntivamente emesse dal Voica ed utilizzate dall'imputata.

Il giudice ha anche esaminato la possibilità ventilata dalla difesa che il Voica possa aver emesso ulteriori e diverse fatture, rispetto a quelle regolarmente registrate e che tuttavia anche tale ipotesi non esclude l'ipotesi accusatoria, anzi è compatibile con la contestazione di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, soprattutto in assenza di allegazioni in ordine all'effettività delle operazioni.

Si precisa, al riguardo, che l'inutilizzabilità di atti acquisiti in violazione di specifici divieti si traduce in nullità del provvedimento decisorio solo in quanto l'utilizzazione si sia effettivamente realizzata, onde non è configurabile alcuna nullità, qualora, dal testo del medesimo provvedimento, risulti che tale utilizzazione non v'è stata (Sez.1, n.1708 del 23/11/1993 Ud. (dep. 10/02/1994) Rv. 19640).

La ricorrente avrebbe dovuto dunque specificare la rilevanza della censura formulata e cioè l'incidenza di un eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità dell'atto sulla consistenza del sostrato indiziario a carico del ricorrente, mostrando come essa elide ogni connotato di gravità del quadro indiziario, dal quale non è possibile trarre alcun riscontro in ordine alla effettività delle operazioni rappresentate dalle fatture utilizzate dalla ricorrente.

Quest'analisi non è neppure accennata nei suddetti motivi di ricorso, che deve dunque considerarsi generico e perciò inammissibile.

Con riferimento ai restanti motivi di ricorso, si osserva che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Ed infatti, quanto alle fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA], il giudice a quo ha evidenziato che questa risulta cancellata ben 13 -14 anni prima rispetto all'epoca a cui dovrebbero riferirsi le operazioni oggetto delle fatture sicché nessun altro accertamento avrebbe potuto essere effettuato, per lo più in assenza di riscontri e di elementi oggettivi fattuali che l'imputata avrebbe potuto allegare, a riprova della effettività delle operazioni e della prosecuzione dell'attività della società, sebbene cessata.

Quanto alla società [OSCURATO:SOCIETA] - afferma il giudice - quel che conta è che la dichiarazione in ordine all'assenza di rapporti commerciali con la società della ricorrente è stata inviata dalla casella di posta elettronica certificata della società, accessibile ed utilizzabile solo da soggetti operanti all'interno della società.

Anche a tal riguardo il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di allegazioni da parte della ricorrente in ordine all'effettività delle prestazioni rese dalla Sicly o alle modalità di pagamento delle fatture.

L'apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado è dunque esente da vizi, evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per ripetute violazioni dell' art. 2 d.lgs. 74/2000 contestate nei capi di imputazione a) e b), per aver, quale rappresentante legale della società Brill & Brill, indicato nelle dichiarazioni fiscali annuali della società, fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente formula sei motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 190, 493, comma 3, e 495 cod. proc. pen. in relazione all'acquisizione e all'inserimento, senza il consenso delle parti, nel fascicolo del dibattimento di un "verbale di contraddittorio" con il titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], redatto dalla funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza con il deposito della sentenza impugnata. Con il secondo motivo, violazione di norma processuale in relazione all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in relazione alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], terzo che non ha preso parte al procedimento. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all'art.191 cod. proc. pen. Con il quarto motivo vizio della motivazione con riferimento alle fatture fittizie provenienti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il giudice a quo ha affermato la fittizietà delle fatture sulla base di elementi e indizi concernenti altre società emittenti, senza considerare la tesi difensiva secondo cui anche una società cancellata può continuare ad operare. Con il quinto motivo vizio della motivazione in ordine alle fatture fittizie provenienti dalla società [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il disconoscimento delle fatture è stato effettuato da tale [OSCURATO:PERSONA], persona di cui non è noto il ruolo e il rapporto avente con la società Sicly. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, e violazione dell'art. 6 della Direttiva UE 2016/343, non essendo stato effettuato alcun accertamento sulla società [OSCURATO:SOCIETA] e considerato che la ricorrente non ha avuto alcuna interlocuzione con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate.ma solo una comunicazione degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento fiscale. In relazione ai primi tre motivi di ricorso, occorre osservare come, laddove venga dedotta l'invalidità di un atto di rilevanza probatoria, non sia sufficiente invocare l'espunzione delle relative risultanze dall'orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben possibile che essa non infirmi la validità logica dell'impianto giustificativo a sostegno del decisum poiché residuano comunque argomentazioni di indubbio spessore concettuale. L'espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un elemento indiziario, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di un atto, non determina, infatti, di per sé, l'automatica caducazione della misura, dovendosi, in ogni caso, sottoporre il provvedimento cautelare alla c.d. "prova di resistenza", in modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il mantenimento della misura (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov). Nel caso in disamina, si lamenta l'inutílizzabilità delle dichiarazioni rese dal titolare della ditta Voica, che avrebbe emesso le fatture, al funzionario della Agenzie delle Entrate, che le ha riferite in sede dibattimentale quando è stato escusso come teste, nonché l'inutilizzabilità del "verbale di contraddittorio" redatto dal suddetto funzionario, da cui emerge che il Voica ha affermato di non aver mai avuto rapporti commerciali con la ditta della ricorrente. Spetta dunque al ricorrente argomentare circa l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle risultanze indiziarie dell'atto sulla solidità della piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo spessore dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum, fondato su altri elementi di prova, quali l'acquisizione delle fatture emesse dal Voica, del registro fatture di acquisto e di vendita del Voica per il 2013 e dall'analisi della contabilità da questi tenuta. In particolare, il giudice a quo ha richiamato il raffronto effettuato tra le le fatture originali emesse dal Voica e quelle corrispondenti utilizzate dalla Tobino, che risultavano con diversa grafica e con numerazione non corrispondente e richiamato le dichiarazioni della teste, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha riferito che durante l'inchiesta amministrativa effettuata anteriormente al procedimento penale, il Voica ha esibito documentazione contabile relativa all'anno 2013 e che si è potuto constatare che le fatture emesse dalla società presentavano profili grafici diversi da quelli che presentano le fatture presuntivamente emesse dal Voica ed utilizzate dall'imputata. Il giudice ha anche esaminato la possibilità ventilata dalla difesa che il Voica possa aver emesso ulteriori e diverse fatture, rispetto a quelle regolarmente registrate e che tuttavia anche tale ipotesi non esclude l'ipotesi accusatoria, anzi è compatibile con la contestazione di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, soprattutto in assenza di allegazioni in ordine all'effettività delle operazioni. Si precisa, al riguardo, che l'inutilizzabilità di atti acquisiti in violazione di specifici divieti si traduce in nullità del provvedimento decisorio solo in quanto l'utilizzazione si sia effettivamente realizzata, onde non è configurabile alcuna nullità, qualora, dal testo del medesimo provvedimento, risulti che tale utilizzazione non v'è stata (Sez.1, n.1708 del 23/11/1993 Ud. (dep. 10/02/1994) Rv. 19640). La ricorrente avrebbe dovuto dunque specificare la rilevanza della censura formulata e cioè l'incidenza di un eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità dell'atto sulla consistenza del sostrato indiziario a carico del ricorrente, mostrando come essa elide ogni connotato di gravità del quadro indiziario, dal quale non è possibile trarre alcun riscontro in ordine alla effettività delle operazioni rappresentate dalle fatture utilizzate dalla ricorrente. Quest'analisi non è neppure accennata nei suddetti motivi di ricorso, che deve dunque considerarsi generico e perciò inammissibile. Con riferimento ai restanti motivi di ricorso, si osserva che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Ed infatti, quanto alle fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA], il giudice a quo ha evidenziato che questa risulta cancellata ben 13 -14 anni prima rispetto all'epoca a cui dovrebbero riferirsi le operazioni oggetto delle fatture sicché nessun altro accertamento avrebbe potuto essere effettuato, per lo più in assenza di riscontri e di elementi oggettivi fattuali che l'imputata avrebbe potuto allegare, a riprova della effettività delle operazioni e della prosecuzione dell'attività della società, sebbene cessata. Quanto alla società [OSCURATO:SOCIETA] - afferma il giudice - quel che conta è che la dichiarazione in ordine all'assenza di rapporti commerciali con la società della ricorrente è stata inviata dalla casella di posta elettronica certificata della società, accessibile ed utilizzabile solo da soggetti operanti all'interno della società. Anche a tal riguardo il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di allegazioni da parte della ricorrente in ordine all'effettività delle prestazioni rese dalla Sicly o alle modalità di pagamento delle fatture. L'apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado è dunque esente da vizi, evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così
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