CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
taldi-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] A, in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 193/2021 depositatail 02/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28487/2021Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 19580/2026Data pubblicazione 13/06/2026Paolo Corvini e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di nudoproprietario e usufruttuaria di un’unità immobiliare facente parte delCondominio [OSCURATO:PERSONA] ‘A’, con sede in [OSCURATO:PERSONA] di Castrozza (TN),via Fosse n. 7-11, hanno promosso un giudizio dinanzi al Tribunale diTrento nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], impugnando la deliberaassembleare del 09.12.2017, di ratifica e conferma di una precedentedelibera in data 19.08.2017, anch’essa impugnata.Nella contumacia del convenuto, con la sentenza di primo grado, ilTribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere,compensando le spese di lite.Impugnata detta sentenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Trento, con sentenzan. 193/2021 pubblicata il 02.08.2021, ha rigettato l’appello e hacondannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ‘A’ ha resistito con controricorso.richiesta congiunta di declaratoria della cessazione della materia delcontendere, con compensazione delle spese processuali.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In data 21.05.2026, le parti hanno depositato una «istanza congiuntaa seguito di addivenuta transazione fra le parti», sottoscritta dai rispettiviprocuratori.In essa questi ultimi hanno dato atto concordemente che «nelle more leparti hanno raggiunto un accordo transattivo, che ci si permette allegareal presente atto unitamente alla copia della sentenza n. 681/2023 TribTrento (R.G. 4090/2019) ivi allegata, per opportuna conoscenza».Numero registro generale 28487/2021Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 19580/2026Data pubblicazione 13/06/2026Gli stessi hanno dunque richiesto di «dichiarare la cessazione della materiadel contendere per intervenuta transazione e, per effetto degli accordiinter partes, dare atto che nulla è dovuto tra le parti a titolo di spese,competenze ed onorari di causa, con integrale compensazione delle spesedi giudizio».Riguardo all’istanza, deve in primo luogo rilevarsi che il giudice può, inqualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazionedella materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se neriscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita oconcordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venutameno ogni ragione di contrasto tra le parti (cfr.: Cass. n. 271/2006; Cass.n. 14775/2004).Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano lacontroversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiararecessata la materia del contendere, con conseguente venir menodell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile lasituazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382,comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteressesopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, unainammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 8980/2018;Cass. n. 24632/2019; Cass. n. 10483/2023).Attesa la regolarità e tempestività dell’istanza congiunta delle parti, vaaccolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia delcontendere, anche quanto alla compensazione delle spese.2. Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.Infatti, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio delraddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione siNumero registro generale 28487/2021Numero sezionale 1561/2026Numero di raccolta generale 19580/2026Data pubblicazione 13/06/2026concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero conla "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anchenell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere,poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendoirrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, delricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione dellespese del giudizio di legittimità (cfr.: Cass. n. 20697/2021; Cass. n.3542/2017). P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenutoaccordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell'efficaciadella sentenza impugnata.Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 giugno 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa