CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07498/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 104/RG 25579 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata (par. 4.1 pagg. 6-8), in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico con riguardo alla finalità di spaccio dello stupefacente in base al quantitativo, alle modalità di confezionamento e di occultamento in diversi luoghi e alla presenza di un bilancino di precisione; ritenuto anche il secondo motivo reiterativo in quanto la motivazione della sentenza ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. valorizzando il quantitativo di sostanza non esiguo e la condotta dell'imputato susseguente al reato con argomenti completi e non manifestamente illogici (pagg. 10 e 11); ritenuto, infine, inammissibile per genericità la doglianza sul trattamento sanzionatorio in quanto la sentenza alle pagg. 11 e 12, ha motivato spiegato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato, e la congruità della pena irrogata, ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., profili esaminati con corretti argomenti giuridici e tenendo conto della complessiva condotta, anche processuale, tenuta dall'imputato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso