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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38297/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione al [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascritti (capi a) e b) della rubrica, artt. 648 e 493-ter cod. pen. ).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge per illegalità della pena perché la Corte di appello aveva effettuato una valutazione meramente astratta dei criteri di cui agli art. 133 e 133-bis cod. pen. 3.

Il motivo è all'evidenza manifestamente infondato, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504- 01).

Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; il motivo articolato con un quanto mai generico rífermento ai criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. non vale a configurare in alcun modo una illegalità della pena concordata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione al [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascritti (capi a) e b) della rubrica, artt. 648 e 493-ter cod. pen. ). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge per illegalità della pena perché la Corte di appello aveva effettuato una valutazione meramente astratta dei criteri di cui agli art. 133 e 133-bis cod. pen. 3. Il motivo è all'evidenza manifestamente infondato, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504- 01). Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; il motivo articolato con un quanto mai generico rífermento ai criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. non vale a configurare in alcun modo una illegalità della pena concordata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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