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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25511/2026

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Depositata in Cancelleria SENTENZA oggi, 08 LUG, 2026 sul ricorso propo to dal Procuratore dell Repubblica presso il Tribunale di Gorizia [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa lisabet bito nel procediment a carico di [OSCURATO:PERSONA], ato in Pakistan il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sente za del 25/02/2026 del Tribunale di Gorizia visti gli atti, il pr vvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazion svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisito ia redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministe o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Cori ia, per nuovo giudizio. lette le memorie redatte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] per Sh hzad [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità , in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Gorizia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 1, comma 1,

I. 19 aprile 1925 n. 475 loro rispettivamente ascritto per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono:

2.1. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 1, comma 1,

I. n. 475 del 1925, posto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie il reato era consumato, non rilevando, a tal proposito, la circostanza che gli imputati non abbiano superato l'esame teorico di guida;

2.2. la mancanza della motivazione e l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., avendo il Tribunale ravvisato la particolare tenuità del fatto sulla base di mere clausole di stile, e, quindi, fornendo una motivazione apparente, senza misurarsi con gli presenti elementi del caso concreto (la tipologia degli strumenti utilizzati, la gravità del pericolo, ecc.), indicativi, per contro, di una offesa non tenue. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi in motivi che, essendo collegati, sono esaminabili congiuntamente.

2. Si osserva che il Tribunale, ha ravvisato i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

"valutato il fatto nella sua interezza, come riqualificato in forma di tentativo, e valorizzate le modalità della condotta e l'esiguità del danno".

3. Si tratta di una motivazione censurabile sotto plurimi profili.

4. In primo luogo è errata la prospettazione secondo cui, per quanto è dato comprendere, il fatto che il reato sia rimasto alla soglia del tentativo è elemento di per sé valutabile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.Invero, la causa di non punibilità qui al vaglio si applica indifferentemente ai reati - consumati e, con riferimento ai delitti, tentati - purché puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, e a condizione che sussistano i requisiti sostanziali richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ossia la particolare tenuità dell'offesa, desunta dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., anche in considerazione della condotta susseguente al reato, e la non abitualità del comportamento.

Con riferimento, in particolare, alla speciale tenuità dell'offesa, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Di conseguenza, ai fini della valutazione della causa di non punibilità in esame, non sussiste alcuna differenza tra reato consumato e delitto tentato dovendo il giudice, in entrambi i casi, valutare i medesimi elementi dinanzi indicati al fine di accertare, nel singolo caso concreto, la tenuità dell'offesa, senza che possa assumere, a tal proposito, la circostanza che il delitto non sia giunto a consumazione.

5. In secondo luogo, è errata la qualificazione del fatto alla stregua del tentativo, elemento, che, da quando è dato comprendere, ha inciso nella qualificazione dell'offesa in termini di particolare tenuità.

5.1. L'art. 1, comma 1,

I. n. 475 del 1925, punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno "Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come proprii, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri".

Il comma 2 commina una pena più severa, prevedendo che il minimo edittale non può essere inferiore a sei mesi, "qualora l'intento sia conseguito".

Orbene, l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 1, comma 1,

I. n. 475 del 1925 è strutturata come reato di mera condotta, che si consuma, quindi, con la presentazione - in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una 3professione, per il rilascio di diplomi o patenti - di dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri.

5.3. Non vi sono ostacoli alla configurabilità del tentativo (cfr. Sez. 6, n. 9489 del 22/02/1995, P.m. in proc.

Ragusa, Rv. 202286 - 01; Sez. 5, n. 9906 del 06/10/1993, Cortis, Rv. 196435 - 01), che è ravvisabile qualora il soggetto agente ponga in essere - con giudizio ex ante - atti caratterizzati dalla loro idoneità ed univocità rispetto alla condotta che segna la consumazione, ossia la "presentazione" delle opere dinanzi indicate nel corso di esami o concorsi considerati dalla norma.

5.4. Nel caso di specie, risulta che gli imputati avevano presentato come proprie le risposte al quiz dell'esame di guida teorico per il rilascio della patente di guida, in realtà fornite da terzi non identificati, tramite dispositivi elettronici occultati negli indumenti degli imputati medesimi.

Il reato, pertanto, è certamente consumato, in quanto è stata realizzata la condotta di presentazione, a nulla rilevando il mancato conseguimento della patente di guida, che, ai sensi del comma 2, integra una fattispecie più grave.

6. In terzo luogo, si rileva che la motivazione è apparente, in quanto, lungi dal considerare gli elementi del caso concreto - in particolare, il sofisticato dispositivo elettronico rinvenuto addosso agli imputati, tramite il quale erano in collegamento con terzi che avevano fornito loro le risposte, e la gravità del pericolo per la sicurezza pubblica, nel caso di conseguimento della patente di guida da parte di soggetti sprovvisti di adeguate conoscenze teoriche - il Tribunale, utilizzando formule stereotipate, si è limitato a rilevare, oltre alla (errata) configurabilità del tentativo, le modalità della condotta e l'esiguità del danno, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta.

7. Per i motivi sin qui indicati, la sentenza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia, in diversa persona fisica, che si atterrà ai principi dinanzi enunciati.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Depositata in Cancelleria SENTENZA oggi, 08 LUG, 2026 sul ricorso propo to dal Procuratore dell Repubblica presso il Tribunale di Gorizia [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa lisabet bito nel procediment a carico di [OSCURATO:PERSONA], ato in Pakistan il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sente za del 25/02/2026 del Tribunale di Gorizia visti gli atti, il pr vvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazion svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisito ia redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministe o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Cori ia, per nuovo giudizio. lette le memorie redatte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] per Sh hzad [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità , in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Gorizia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 1, comma 1, I. 19 aprile 1925 n. 475 loro rispettivamente ascritto per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono: 2.1. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 1, comma 1, I. n. 475 del 1925, posto che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie il reato era consumato, non rilevando, a tal proposito, la circostanza che gli imputati non abbiano superato l'esame teorico di guida; 2.2. la mancanza della motivazione e l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., avendo il Tribunale ravvisato la particolare tenuità del fatto sulla base di mere clausole di stile, e, quindi, fornendo una motivazione apparente, senza misurarsi con gli presenti elementi del caso concreto (la tipologia degli strumenti utilizzati, la gravità del pericolo, ecc.), indicativi, per contro, di una offesa non tenue. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi in motivi che, essendo collegati, sono esaminabili congiuntamente. 2. Si osserva che il Tribunale, ha ravvisato i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. "valutato il fatto nella sua interezza, come riqualificato in forma di tentativo, e valorizzate le modalità della condotta e l'esiguità del danno". 3. Si tratta di una motivazione censurabile sotto plurimi profili. 4. In primo luogo è errata la prospettazione secondo cui, per quanto è dato comprendere, il fatto che il reato sia rimasto alla soglia del tentativo è elemento di per sé valutabile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.Invero, la causa di non punibilità qui al vaglio si applica indifferentemente ai reati - consumati e, con riferimento ai delitti, tentati - purché puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, e a condizione che sussistano i requisiti sostanziali richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ossia la particolare tenuità dell'offesa, desunta dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., anche in considerazione della condotta susseguente al reato, e la non abitualità del comportamento. Con riferimento, in particolare, alla speciale tenuità dell'offesa, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Di conseguenza, ai fini della valutazione della causa di non punibilità in esame, non sussiste alcuna differenza tra reato consumato e delitto tentato dovendo il giudice, in entrambi i casi, valutare i medesimi elementi dinanzi indicati al fine di accertare, nel singolo caso concreto, la tenuità dell'offesa, senza che possa assumere, a tal proposito, la circostanza che il delitto non sia giunto a consumazione. 5. In secondo luogo, è errata la qualificazione del fatto alla stregua del tentativo, elemento, che, da quando è dato comprendere, ha inciso nella qualificazione dell'offesa in termini di particolare tenuità. 5.1. L'art. 1, comma 1, I. n. 475 del 1925, punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno "Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come proprii, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri". Il comma 2 commina una pena più severa, prevedendo che il minimo edittale non può essere inferiore a sei mesi, "qualora l'intento sia conseguito". Orbene, l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 1, comma 1, I. n. 475 del 1925 è strutturata come reato di mera condotta, che si consuma, quindi, con la presentazione - in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una 3professione, per il rilascio di diplomi o patenti - di dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri. 5.3. Non vi sono ostacoli alla configurabilità del tentativo (cfr. Sez. 6, n. 9489 del 22/02/1995, P.m. in proc. Ragusa, Rv. 202286 - 01; Sez. 5, n. 9906 del 06/10/1993, Cortis, Rv. 196435 - 01), che è ravvisabile qualora il soggetto agente ponga in essere - con giudizio ex ante - atti caratterizzati dalla loro idoneità ed univocità rispetto alla condotta che segna la consumazione, ossia la "presentazione" delle opere dinanzi indicate nel corso di esami o concorsi considerati dalla norma. 5.4. Nel caso di specie, risulta che gli imputati avevano presentato come proprie le risposte al quiz dell'esame di guida teorico per il rilascio della patente di guida, in realtà fornite da terzi non identificati, tramite dispositivi elettronici occultati negli indumenti degli imputati medesimi. Il reato, pertanto, è certamente consumato, in quanto è stata realizzata la condotta di presentazione, a nulla rilevando il mancato conseguimento della patente di guida, che, ai sensi del comma 2, integra una fattispecie più grave. 6. In terzo luogo, si rileva che la motivazione è apparente, in quanto, lungi dal considerare gli elementi del caso concreto - in particolare, il sofisticato dispositivo elettronico rinvenuto addosso agli imputati, tramite il quale erano in collegamento con terzi che avevano fornito loro le risposte, e la gravità del pericolo per la sicurezza pubblica, nel caso di conseguimento della patente di guida da parte di soggetti sprovvisti di adeguate conoscenze teoriche - il Tribunale, utilizzando formule stereotipate, si è limitato a rilevare, oltre alla (errata) configurabilità del tentativo, le modalità della condotta e l'esiguità del danno, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta. 7. Per i motivi sin qui indicati, la sentenza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia, in diversa persona fisica, che si atterrà ai principi dinanzi enunciati. P.Q. P.Q.M
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