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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03619/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 19/06/2020, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Lucca in data 25/10/2016, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 110, 628 comma primo e terzo nn. 1 e 3 bis cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 582, 585 e 61 nn. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio in riferimento alla ritenuta equivalenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sulle aggravanti contestate, non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena e dei motivi ostativi alla concessione delle invocate attenuanti, tenuto conto della personalità dell'imputato, dei precedenti penali specifici e della gravità del fatto (commesso con violenza alle persone)]; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in cui la Corte, pur non essendosi esplicitamente pronunciata sul giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche richieste e le aggravanti contestate, ha già dato conto delle ragioni ostative alla concessione del beneficio di legge, così fornendo esaustiva ed adeguata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 19/06/2020, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Lucca in data 25/10/2016, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 110, 628 comma primo e terzo nn. 1 e 3 bis cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 582, 585 e 61 nn. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio in riferimento alla ritenuta equivalenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sulle aggravanti contestate, non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena e dei motivi ostativi alla concessione delle invocate attenuanti, tenuto conto della personalità dell'imputato, dei precedenti penali specifici e della gravità del fatto (commesso con violenza alle persone)]; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in cui la Corte, pur non essendosi esplicitamente pronunciata sul giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche richieste e le aggravanti contestate, ha già dato conto delle ragioni ostative alla concessione del beneficio di legge, così fornendo esaustiva ed adeguata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022
Sentenza Cassazione n. 03619/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris