CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 32278/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8564/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dagli avvocati D’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8564/2025 Cron. Rep. C.C. 21/10/2025 C.C. 14/4/2022 avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di MILANO n. 15853/2024 depositata il 27/03/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una denuncia-querela nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], consulente finanziario della [OSCURATO:PERSONA], per i reati di truffa e appropriazione indebita. A seguito di tale denuncia, il Tribunale di Bologna ha disposto il rinvio a giudizio tanto del Veronesi quanto del Paglianiti per una serie di reati, tra i quali la frode informatica e l’accesso abusivo ad un sistema informatico e il giudizio di primo grado – nel quale la Mangani si è costituita parte civile – si è concluso con la condanna del Veronesi (anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita) e l’assoluzione del Paglianiti. La parte civile ha proposto appello, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., contro l’assoluzione di quest’ultimo. Successivamente, la Mangani ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale civile di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] e il Paglianiti, chiedendo che fosse dichiarata la nullità o invalidità di una serie di contratti bancari da lei conclusi con l’intervento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (conto corrente, custodia e deposito titoli) e che fosse riconosciuta la responsabilità di entrambi i convenuti, ciascuno per il proprio titolo, per non averla adeguatamente protetta nella propria attività di investimento, con conseguente condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni. Nel giudizio si sono costituiti entrambi i convenuti e il Paglianiti ha chiesto preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa della decisione sull’appello penale proposto dalla Mangani avverso la pronuncia assolutoria emessa in primo grado nei confronti del medesimo Paglianiti. Con ordinanza del 27 marzo 2025 il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di sospensione fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, richiamando l’art. 75, comma 3, cod. proc. pen. e la circostanza che l’attrice aveva agito in sede civile dopo essersi costituita parte civile nel processo penale. 2. Contro tale ordinanza di sospensione propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. Resistono con due separate memorie difensive la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il regolamento di competenza venga accolto, con annullamento del provvedimento di sospensione e conseguente ordine di prosecuzione del processo civile pendente. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 75, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che il provvedimento di sospensione sarebbe stato emesso al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge. La ricorrente premette che la pretesa avanzata con l’atto di citazione nel giudizio odierno sarebbe «totalmente diversa da quella pendente davanti al giudice penale, posto che le domande non presupponevano alcun concorso del Paglianiti nel reato di truffa e appropriazione indebita», ma solo «la grave violazione degli obblighi su di lui incombenti quale consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede». La ricorrente ricorda che, per potersi avere sospensione del giudizio civile per pregiudizialità penale, occorrono tre condizioni: la previa costituzione di parte civile o il trasferimento dell’azione civile in sede penale; l’esistenza di una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e l’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile. Nella specie, poi, vi sarebbe anche una diversità soggettiva, perché la causa civile è rivolta anche contro la [OSCURATO:PERSONA]; ne consegue che, stante l’autonomia del processo civile rispetto a quello penale e la necessità di fare applicazione di diverse regole causali, la sospensione non poteva essere disposta. Aggiunge poi la ricorrente che il danneggiato in sede civile non potrebbe comunque essere pregiudicato, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., da una sentenza penale assolutoria e che la sospensione è preclusa qualora non vi sia identità tra i due giudizi non solo nell’oggetto ma anche nei soggetti. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, prima di tutto, che nel caso in esame il Tribunale ha disposto la sospensione sulla base della disposizione di cui all’art. 75, comma 3, cod. proc. pen., cioè tenendo conto che il giudizio civile è stato promosso dalla Mangani dopo la sua costituzione di parte civile nel processo penale. Ciò premesso, si deve richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Corte la quale, in armonia con la sentenza 21 maggio 2019, n. 13661, delle Sezioni Unite, ha stabilito che i casi di sospensione necessaria previsti dalla suindicata norma vanno interpretati restrittivamente, in quanto rispondono a finalità diverse da quelle di preservare l’uniformità dei giudicati e richiedono che la sentenza che definisce il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651- bis, 652 e 654 del codice di rito penale. È stato perciò affermato che la sospensione necessaria non trova applicazione quando il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l’imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento (ordinanza 18 maggio 2020, n. 9066); che tale sospensione può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile, per cui, affinché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale (ordinanza 1° giugno 2021, n. 15248); e si è ancora più di recente stabilito che per poter disporre la sospensione necessaria occorre, oltre alla coincidenza, sotto il profilo soggettivo, tra chi si è costituito parte civile nel processo penale e chi ha agito per il risarcimento in sede civile, anche l’identità della pretesa risarcitoria formulata nei due giudizi (ordinanza 4 dicembre 2024, n. 31115). 3. A tali principi l’ordinanza odierna intende dare ulteriore continuità e alla luce di questi risulta evidente che nel caso in esame la sospensione disposta non ha ragion d’essere. Al riguardo si deve tener presente che: 1) i soggetti convenuti nel giudizio civile (Paglianiti e [OSCURATO:PERSONA]) sono parzialmente diversi da quelli denunciati e attualmente sub iudice in sede penale (Veronesi e Paglianiti), per cui la sospensione non poteva comunque essere disposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; 2) gli oggetti di accertamento sono diversi nelle due sedi, perché nel processo penale si discute di truffa e abuso di mezzi informatici (l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe abusato della fiducia in lui riposta dalla Mangani, disponendo a proprio piacimento e arbitrio degli investimenti che quest’ultima gli aveva affidato), mentre nel giudizio civile si chiede la declaratoria di nullità o risoluzione dei contratti conclusi con [OSCURATO:PERSONA] e la condanna della banca e del PF Paglianiti al rimborso e risarcimento dei danni; 3) ne consegue che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile non è collegato normativamente alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale. D’altra parte, dato che l’odierna ricorrente risulta aver proposto appello in sede penale avverso la pronuncia di assoluzione emessa nei confronti del Paglianiti (art. 576 cod. proc. pen.), ove anche tale esito decisorio risultasse confermato nei successivi gradi del giudizio penale, da quell’assoluzione non potrebbe comunque derivare un effetto vincolante nel giudizio civile ai sensi dell’art.652 cod. proc. pen., posta la già indicata diversità del contenuto delle domande proposte nelle due sedi. Il che comporta che il provvedimento di sospensione deve essere annullato, in accoglimento dell’impugnazione proposta. 4. Il regolamento di competenza è dunque accolto, disponendosi la prosecuzione del giudizio. A tale esito segue la condanna di entrambi i controricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente regolamento, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, dispone la prosecuzione del giudizio sospeso,fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente, e c ondanna entrambi i controricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.800,