CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 34320/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18700/2012 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], incorporante [OSCURATO:PERSONA] unipersonale, rappresenta e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cardinal de Luca, n. 10. - controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 33, n. 42/33/12, pronunciata il 19/03/2012, depositata il 16/04/2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA] — che resiste con controricorso, ove è svolto ricorso incidentale, con tre motivi, ed ha depositato una memoria — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale ("C.T.R.") della Lombardia indicata in epigrafe che, dopo avere riunito i giudizi, ha rigettato l'appello principale dell'Amministrazione finanziaria e quello incidentale della società avverso quattro pronunce della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che, per quanto qui rileva, avevano annullato una parte delle riprese a tassazione recate dagli avvisi di accertamento, per imposte dirette, Irap e Iva, per gli anni dal 2003 al 2005, di alcuni componenti negativi di reddito. 2. In particolare, la Commissione regionale ha negato la legittimità del recupero relativo agli interessi passivi dedotti dalla contribuente scaturiti dal finanziamento intercompany che la società italiana aveva ricevuto dalla casa madre inglese BBA Group non ravvisando alcun intento elusivo nella complessa operazione infragruppo. La C.T.R. invece ha ritenuto non giustificati i recuperi dei costi per lo spostamento linee e di quelli per compensi ai revisori contabili. r.g. n. 18700/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Preliminarmente va detto che il giudizio è rimasto sospeso per effetto dell'istanza della contribuente di sospensione ex art. 6, comma 10, di. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, corredato delle domande di definizione agevolata delle controversie tributaria pendenti (ex artt. 6, 7, del n. 119/2018) relative agli atti impositivi impugnati, con le quietanze Mod. F 24 di versamento degli importi dovuti a titolo di condono. 4. Con la memoria datata 15/09/2021 per questa pubblica udienza la contribuente ha insistito nell'istanza di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite. 5. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto