CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2023
Cassazione n. 00290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente • ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, NOVELLI Alfredo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena operata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 24/05/2023 (che ha confermato la condanna in primo grado per il reato di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), dolendosi in particolare della valutazione di congruità della pena al netto della riduzione per il rito abbreviato, laddove invece si sarebbe dovuto disporre tale riduzione solo dopo aver stabilito la pena equa; ritenuto che la censura sia priva di qualsiasi consistenza, avendo il giudice di primo grado operato un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, determinando la pena nel minimo eclittale: trattamento sanzionatorio che non risulta ulteriormente riducibile, non essendo stata proposta impugnazione avverso il predetto giudizio di bilanciamento; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023 Il consigeeJestensore [OSCURATO:PERSONA]