CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01062/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di XXXXXXudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di XXXXXX revocava la semilibertà già riconosciuta a XXXXXXXXXXXXXXXX poiché rientrata in istituto in stato di alterazione alcolica e tale fatto è stato considerato contrario alle prescrizioni già imposte con la concessione del beneficio. 2. Avverso tale provvedimento ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, denunciando la violazione di legge in relazione all’art. 51, comma primo, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), con relativo vizio di manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha revocato il beneficio per un occasionale stato di alterazione alcolica, così ritenendola irragionevolmente inidonea al trattamento, senza considerare il fatto che l’assunzione di sostanze alcoliche non era vietato dalle prescrizioni imposte e che per tale condotta la ricorrente era già stata sanzionata disciplinarmente, con violazione del principio del ne bis in idem. Si aggiunge, inoltre, che tale revoca è particolarmente ingiusta e afflittiva perché in contrasto con la finalità di rieducazione della pena avendole cagionato l’interruzione dell’attività lavorativa già intrapresa. Con successiva memoria di replica alle conclusioni del PG, si ribadiscono le ragioni di ricorso e si produce un documento con cui il datore di lavoro ha rinnovato la propria disponibilità a riassumere la ricorrente. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento. 2. L’art. 51 ord. pen., il quale disciplina la sospensione e la revoca della semilibertà, dispone che “il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento”. La giurisprudenza di legittimità in tema ha da tempo specificato che “la revoca del beneficio della semilibertà è giustificata quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento. Ne consegue che il giudice ha l'obbligo di accertare se la violazione commessa sia tale (in relazione a tutte le circostanze di essa, al comportamento complessivo del condannato ed alle cause che l'hanno determinata) da far ritenere che il soggetto sia inidoneo al trattamento e che, quindi, l'esperimento abbia avuto esito negativo, fornendo, in tema, adeguata motivazione” (Sez. 1, n. 5118 del 10/11/1987, Rv. 177223) e “salva l'ipotesi, specificamente prevista e disciplinata, del reato di evasione l'opportunità di revocare il provvedimento di semilibertà non può derivare sic et simpliciter dalla commissione di un reato; il giudice deve sempre motivare adeguatamente l'esercizio del potere discrezionale di revoca del provvedimento di semilibertà, indicando le ragioni dell'inidoneità del soggetto al trattamento cui è stato sottoposto” (Sez. 1, n. 2871 del 21/11/1985 dep. 1986, Rv. 171808). Ancora, è stato affermato che “la revoca della semilibertà, nell'ipotesi in cui l'esperimento risulti negativo, non ha finalità punitive, ma più semplicemente si fonda sulla constatazione dell'insufficienza dei progressi compiuti dal condannato di porsi in relazione proficua con il regime di semilibertà e sull'assenza di condizioni che attribuiscano allo svolgimento della vita fuori dell'istituto carcerario capacità di determinare un graduale reinserimento del soggetto nella società. Legittimamente, pertanto, il giudice dispone la revoca della misura se accerta che i comportamenti del semilibero denunziano che lo stesso, nel corso del trattamento penitenziario, non ebbe a progredire in misura sufficiente per affrontare il regime di semilibertà e che l'ambiente personale e sociale, in cui il soggetto trascorre parte della giornata, non è favorevole per realizzare il graduale reinserimento che la concessione del beneficio si prefiggeva” e, infine, “assumono rilievo, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento”. 3. La motivazione alla base del provvedimento di revoca qui impugnato si basa esclusivamente sull’abuso di sostanze alcoliche, accertato solo al momento del rientro in istituto della condannata già semilibera, senza riferimento alcuno al suo comportamento complessivo nel corso dello svolgimento della misura alternativa e alle ragioni della sua inidoneità al trattamento cui è stata sottopostaovverosull’assenza di condizioni che attribuiscano allo svolgimento della vita fuori dell'istituto carcerario la capacità di determinare per la condannata un graduale reinserimento nella società. È stata, quindi, omessa una disamina articolata sui predetti temi, capace di porre in luce gli elementi rilevanti del complessivo andamento della misura alternativa e di spiegare le ragioni per le quali tale episodio occasionalepossa essere ritenuto in concreto così grave da portare alla revoca della misura alternativa. 4. Per la fondatezza del motivo di ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di XXXXXX al fine di rivalutare il provvedimento di revoca sulla base dei princìpi sopra enunciati. Si dispone, altresì, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, come imposto dalla legge. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di XXXXXX. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.