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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45488/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Ciro e [OSCURATO:PERSONA] Alberto ricorrono avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Noia, rideterminava nei loro confronti la pena in mesi sei di reclusione ciascuno ritenuta la continuazione tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed il reato di furto di borchie ed an- tenna di veicolo in sosta.

2. Lamentano i ricorrenti violazione di legge in relazione alla sussistenza della ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale in mancanza di alcuna manifestazione di violenza e minaccia ma di semplice fuga a bordo di veicolo.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto privi di analisi censoria avverso il provvedimento impu- gnato il quale fornisce adeguata risposta, in uno con la sentenza di primo grado, ai motivi di ricorso evidenziando le caratteristiche della fuga realizzata attraverso una serie di manovre dirette ad interferire con la circolazione con ostacolo della funzione pubblica (sez.2, n.44850 del 17.10.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277765). 4.Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ! FP'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Ciro e [OSCURATO:PERSONA] Alberto ricorrono avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Noia, rideterminava nei loro confronti la pena in mesi sei di reclusione ciascuno ritenuta la continuazione tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed il reato di furto di borchie ed an- tenna di veicolo in sosta. 2. Lamentano i ricorrenti violazione di legge in relazione alla sussistenza della ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale in mancanza di alcuna manifestazione di violenza e minaccia ma di semplice fuga a bordo di veicolo. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto privi di analisi censoria avverso il provvedimento impu- gnato il quale fornisce adeguata risposta, in uno con la sentenza di primo grado, ai motivi di ricorso evidenziando le caratteristiche della fuga realizzata attraverso una serie di manovre dirette ad interferire con la circolazione con ostacolo della funzione pubblica (sez.2, n.44850 del 17.10.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277765). 4.Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ! FP'
Sentenza Cassazione n. 45488/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris