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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 28478/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto la motivazione del giudice del merito sulla offensività della condotta (primo motivo) e sul diniego delle attenuanti generiche (secondo motivo) non è scalfita dalle osservazioni del ricorrente, che si limita a valorizzare elementi del fatto che sono stati ritenuti implicitamente subvalenti dal giudice del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto la motivazione del giudice del merito sulla offensività della condotta (primo motivo) e sul diniego delle attenuanti generiche (secondo motivo) non è scalfita dalle osservazioni del ricorrente, che si limita a valorizzare elementi del fatto che sono stati ritenuti implicitamente subvalenti dal giudice del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023.