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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 24012/2023

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E AGRARIE Ud.19/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA PresidenteOggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e dife so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.286/2020 depositata i l 06/04/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R ITENUTOCHE

1. Con atto di citazione del 27/05/1988, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] ePuglisi Francesca ( odierni ricorrenti) convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] (odierni resistenti ) al fine di far accertare e dichiarareex art. 8 della legge 590/65 il diritto al riscatto di un fondo rusticogià coltivato direttamente dagli stessi.

Gli attori esposero di essere conduttori di un fondo rustico ubicato in Caulonia che era statovenduto, con atto notarile del 31/8/1987, trascrit to il 9/9/1987 dall’originarioproprietario IDSC allo Scuderi, senza dar loro avviso e perciòin violazione dell’oro preteso diritto di prelazione.

2. Si costituì in giudizio l’IDSC, chiedendo l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiv a, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimasecontumace.

3. Con sentenza 545/2001 il Tribunale accolse la domanda attorea e, a seguitodell’esercizio del diritto di riscatto, statuì il trasferimento del fondodall’ IDSC in favore di [OSCURATO:PERSONA] anziché di Scude ri Sebastiano.

4. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla C orte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità della notificazione dell’atto di citazione in primo grado effettuata ex art.140cod. proc. civ.

5. Con sentenza n. 267 del 2011 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiaròla nullità della notificazione della citazione introduttiva con cui era stato esercitato il diritto di riscatto ex art. 8 della legge 590/65e conseguente mente dell’intero giudizio davanti al Tri bunale diLocri e, per l’effetto, rimise la causa al primo giudice.

6. Con atto di citazione in riassunzione del 10 / 05 / 2012 gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , riassunsero il giudiziodavanti al Tribunale di Locri, ove i convenut i si costituirono contestandola domanda.

7. Con sentenza n. 305/2017 il Tribunale rigettò la domanda di riscatto deiconiugi Cappelleri/Puglisi, per decadenza dal diritto di esercitare ilretratto agrario.

8. Avverso la predetta sentenza gli odierni ricorrenti proposero appello, deducendoche la sentenza della corte di appello n. 267 del 2011 non aveva dichiarato la nullità della citazione introduttiva del giudizio, ma la nullità della sua notificazione con la conseguenza che la sentenzanon aveva escluso che la notificazione di quell’atto avesse prodotto effetti ai fini della tempestività dell’esercizio del riscatto , unavolta avvenuta la riassunzione del giudizio i primo grado.

9. Con sentenza n. 286/2020, pubblicata in data 6/4/2020, oggetto di ricorso,la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigett ato l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale quanto alla compensazione delle spese , ha condann ato i coniugi Cappelleri e Puglisialla rifusione , in solido, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] delle spesedi lite.

10. Avverso la predetta sentenza i coniugi Cappelleri e Puglisi, propongono ricorso per Cassazione affidato a un unico motivo, cui l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della Diocesi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c.

12. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto delricorso.

13. L’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero ha depositato memoriadatata 4/1/2023.

C ONSIDERATOCHE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ, “ Violazione dell’art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 in relazione all’art. 140 c.p.c. nella formulazione in vigore nel 1988 nonché l’art. 136 Cost. e art. 30 L. 87/53”.

I ricorrenti deducono che la dichiarazione di riscatto è un atto unilateralerecettizio il cui esercizio può essere fatto valere dal terzo aventediritto sia come conseguenza della comunicazione scritta con raccomandataa/r da p arte del venditore oppure attraverso l’atto di citazioneentro il termine decadenziale di un anno dalla trascrizione dell’atto di trasferimento a terzi.

In quest’ultima ipotesi il termine decadenziale di un anno è da intendersi rispettato se la notifica dell’attodi citazione è avvenuta secondo le modalità ex art. 140 cod. proc. civ. in vigore nel 1988, talché essa si perfeziona con la spedizione della raccomandata informativa piuttosto che con il ricevimentodella stessa.

2. Sull’unico motivo di ricorso .

La sentenza impugnata è ineccepibile nella sua motivazione.Essa ha motivato che: “ In tema di esercizio del riscatto agrario L. n. 590 del 1965, ex art. 8, comma 5, la manifestazione della volontà di riscattare dell'avente diritto, costituente una dichiarazione unilaterale di carattere negoziale, deve pervenire nella conoscenza, ancorché legale e non necessariamente effettiva, del soggetto al quale è diretto entro il termine annuale di decadenza previsto dalla norma, atteso che la ricezione della dichiarazione costituisce un elemento intrinseco alla fattispecie decadenziale, in ragione della coincidenza della conoscenza del destinatario con il momento in cui si realizza il mutamento soggettivo nell'atto di compravendita.

Ne consegue che ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione, non è sufficiente -ai fini dell'impedimento della decadenza del retraente - che la citazione che la contiene, nella sua bivalente funzione processuale e negoziale,venga inoltrata per la notifica entro l'anno, ove il perfezionarsi della notificazione sia avvenuto solo successivamente all'avvenuto decorso dell'anno dalla trascrizione. dell'atto di vendita.

In tal caso il principi della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario - principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, e successivamente normativizzato attraverso la riscrittura dell'art. 149 cod. proc: dv. - non è applicabile con riferimento a lla funzione sostanziale dell'atto; atteso che, da un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa nel giudizio (posta a fondamento della sentenza n. 477 del 2002: della Corte Cost.) e, dall'altro, sussiste l'esigenza di tutela dell'affidamento del destinatario sulla permanenza di una situazione giuridica legittimamente acquisita, la cui preminenza non appare irragionevole, atteso che il titolare del diritto di riscatto ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e che, in relazione al disposto di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., perché l'atto produca i suoi effetti, è necessario e sufficiente che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile”(così a p. 8, 2°§, della sentenza). 2.1 Il motivo è infondato .

Viene in rilievo la giurisprudenza che trova applicazione con riguardo all’ipotesi in cui effetti sostanziali debbano venire provocati dalla proposizione della domanda considerata come atto recettizio, cioè,ricevuto dal destinatario, nel caso in cui venga dispostala rimessione al primo giudice del giudizio ai sensi dell’art.354 c.p.c. per il rilievo, come nella specie avvenuto, della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.

Poiché tale rilievo si risolve, in ragione della rilevazione dellanullità, nell’esclusione della idoneità della notificazione a portare a conoscenza del destinatario l’atto e poiché la rimessione, concretandosi nel dover riassumere la causa davanti al primo giudice, si risolve nella salvezza ai sensi dell’art. 291 c.p.c. del giudizio con esclusione, ai sensi di tale norma, solo delle decadenze ricollegate al mancato esercizio tempestivo dell’azione, si ritiene che la rimessione seguita dalla riassunzione sia idonea ad impedire eventuali decadenze che l’esercizio dell’azione poteva impedire, ma non anche a provocare la retrodatazione degli effetti sostanziali che potevano essere provocati con la domanda, come ad esempio l’interruzione della prescrizione, giacché per tali effetti è necessaria la recettizietà, esclusa dal rilievo della nullità della notificazione, che si risolve nella negazione dell’efficacia dell’atto introduttivo della domanda di portare a conoscenza del destinatario l’effetto interruttivo. 2.2 Nel caso di specie viene in rilievo un principio analogo: secondo l a giurisprudenza di questa Corte , l’atto introduttivo del giudizio può servire all’esercizio del diritto di riscatto agrario, ma perché tale idoneità sul piano sostanziale si verifichi è necessario che esso giunga a conoscenza del destinatario, cosa che nel caso di specie risulta esclusa con giudicato interno proprio per effetto della rimessione al primo giudice per il rilievo della nullità della notificazione originaria. 2.3 I ragionamenti con cui i ricorrenti vorrebbero ricondurre la manifestazione di riscatto alla sola spedizione della notificazione della citazione a prescindere dal suo perfezionamento, escluso dalla rilevazione della nullità, si scontrano con il fatto che l’esercizio del riscatto è atto recettizio e non possono nemmeno essere sostenuti adducendo che l’esercizio dell’azione sia l’unico mezzo per esercitare il diritto, il che assegnerebbe alla dichiarazione di riscatto il valore di comportamento diretto ad impedire una decadenza. 2.4 Al riguardo, si ricorda che l a giurispru denza sopra evocata che viene in rilievo afferma che la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 cod. proc. civ.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione (Cass., sez.

Lav., sent. 07/07/2006, n. 15489; conformi Cass., sez.

I, ord. 12/07/2018, n. 18485; Cass., sez.

I, sent. 16/05/2013 n. 11985; Cass., sez.

III, sent. 26/11/2002, n. 16692). 2.5 Come s’è detto, analoghi principi debbono regolare la situazione di cui è processo.

Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso. 2.6 E’ appena il caso di rilevare che i l motivo di ricorso è inoltre inammissibile, l à dove svolge argomenti per sostenere che la notificazione della citazione introduttiva non fosse nulla: è palese che tali argomenti si scontrano contro il giudicato interno formatosi sulla sentenza n. 267/2011 resa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA], non impugnata a suo tempo con ricorso in cassazione in relazioneal capo sulla nullità della notifica dell'atto di citazione eseguito in data 6-7 ottobre 1988: tanto rende inutile soffermarsi sulle argomentazioni che i ricorrent i svolg ono per censurare l’ormai indiscutibile giudicato interno sulla nullità della originaria notificazione e, di conseguenza, sulla sua inidoneità a svolgere gli effetti di idoneo esercizio necessariamente recettizio della volontà di riscatto. 2.7 Sicché la denunciata violazione dell'art. 140 cod. proc. civ. , stante il giudicato della sentenza 267/2011, non è riesaminabile, non essendo più eccepibili le –peraltro pretese - relative anomalie. 2.8 C hiedendo il pronunciamento della S.C. sulla veridicità e d efficacia della notifica della citazione 6-7 luglio 1988 i ricorrenti intendono rimuovere il giudicato formatosi sulla declaratoria di nullità della menzionata notifica e di tutti gli atti successivi , per come disposto dalla sopra richiamata sentenza n. 267/2011 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA].Gli effetti preclusivi sono quelli della impossibilità di porre al riesame di questa S.C.la decisione suddetta, non essendo emersi elementi nuoviper modificarla.

Parimenti inesaminabili, al di là della loro più che dubbia correttezza, sono le argomentazioni che i ricorrentisvolgono ai sensi dell’art. 136 della Costituzione.

3. I l motivo di ricorso va pertanto dichiarato in fondato e il ricorso dev’essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nell’importo di euro 2.100,00, oltregli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre accessori di leggein favore dell’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero, in euro 1.100,00 oltre gli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre accessori di legge,in favore di [OSCURATO:PERSONA] .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E AGRARIE Ud.19/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA PresidenteOggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e dife so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIAn.286/2020 depositata i l 06/04/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R ITENUTOCHE 1. Con atto di citazione del 27/05/1988, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] ePuglisi Francesca ( odierni ricorrenti) convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] (odierni resistenti ) al fine di far accertare e dichiarareex art. 8 della legge 590/65 il diritto al riscatto di un fondo rusticogià coltivato direttamente dagli stessi. Gli attori esposero di essere conduttori di un fondo rustico ubicato in Caulonia che era statovenduto, con atto notarile del 31/8/1987, trascrit to il 9/9/1987 dall’originarioproprietario IDSC allo Scuderi, senza dar loro avviso e perciòin violazione dell’oro preteso diritto di prelazione. 2. Si costituì in giudizio l’IDSC, chiedendo l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiv a, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimasecontumace. 3. Con sentenza 545/2001 il Tribunale accolse la domanda attorea e, a seguitodell’esercizio del diritto di riscatto, statuì il trasferimento del fondodall’ IDSC in favore di [OSCURATO:PERSONA] anziché di Scude ri Sebastiano. 4. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla C orte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità della notificazione dell’atto di citazione in primo grado effettuata ex art.140cod. proc. civ. 5. Con sentenza n. 267 del 2011 la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiaròla nullità della notificazione della citazione introduttiva con cui era stato esercitato il diritto di riscatto ex art. 8 della legge 590/65e conseguente mente dell’intero giudizio davanti al Tri bunale diLocri e, per l’effetto, rimise la causa al primo giudice. 6. Con atto di citazione in riassunzione del 10 / 05 / 2012 gli odierni ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , riassunsero il giudiziodavanti al Tribunale di Locri, ove i convenut i si costituirono contestandola domanda. 7. Con sentenza n. 305/2017 il Tribunale rigettò la domanda di riscatto deiconiugi Cappelleri/Puglisi, per decadenza dal diritto di esercitare ilretratto agrario. 8. Avverso la predetta sentenza gli odierni ricorrenti proposero appello, deducendoche la sentenza della corte di appello n. 267 del 2011 non aveva dichiarato la nullità della citazione introduttiva del giudizio, ma la nullità della sua notificazione con la conseguenza che la sentenzanon aveva escluso che la notificazione di quell’atto avesse prodotto effetti ai fini della tempestività dell’esercizio del riscatto , unavolta avvenuta la riassunzione del giudizio i primo grado. 9. Con sentenza n. 286/2020, pubblicata in data 6/4/2020, oggetto di ricorso,la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigett ato l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale quanto alla compensazione delle spese , ha condann ato i coniugi Cappelleri e Puglisialla rifusione , in solido, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] delle spesedi lite. 10. Avverso la predetta sentenza i coniugi Cappelleri e Puglisi, propongono ricorso per Cassazione affidato a un unico motivo, cui l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della Diocesi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. 12. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto delricorso. 13. L’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero ha depositato memoriadatata 4/1/2023. C ONSIDERATOCHE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ, “ Violazione dell’art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 in relazione all’art. 140 c.p.c. nella formulazione in vigore nel 1988 nonché l’art. 136 Cost. e art. 30 L. 87/53”. I ricorrenti deducono che la dichiarazione di riscatto è un atto unilateralerecettizio il cui esercizio può essere fatto valere dal terzo aventediritto sia come conseguenza della comunicazione scritta con raccomandataa/r da p arte del venditore oppure attraverso l’atto di citazioneentro il termine decadenziale di un anno dalla trascrizione dell’atto di trasferimento a terzi. In quest’ultima ipotesi il termine decadenziale di un anno è da intendersi rispettato se la notifica dell’attodi citazione è avvenuta secondo le modalità ex art. 140 cod. proc. civ. in vigore nel 1988, talché essa si perfeziona con la spedizione della raccomandata informativa piuttosto che con il ricevimentodella stessa. 2. Sull’unico motivo di ricorso . La sentenza impugnata è ineccepibile nella sua motivazione.Essa ha motivato che: “ In tema di esercizio del riscatto agrario L. n. 590 del 1965, ex art. 8, comma 5, la manifestazione della volontà di riscattare dell'avente diritto, costituente una dichiarazione unilaterale di carattere negoziale, deve pervenire nella conoscenza, ancorché legale e non necessariamente effettiva, del soggetto al quale è diretto entro il termine annuale di decadenza previsto dalla norma, atteso che la ricezione della dichiarazione costituisce un elemento intrinseco alla fattispecie decadenziale, in ragione della coincidenza della conoscenza del destinatario con il momento in cui si realizza il mutamento soggettivo nell'atto di compravendita. Ne consegue che ove la comunicazione della volontà di riscattare sia contenuta nell'atto di citazione, non è sufficiente -ai fini dell'impedimento della decadenza del retraente - che la citazione che la contiene, nella sua bivalente funzione processuale e negoziale,venga inoltrata per la notifica entro l'anno, ove il perfezionarsi della notificazione sia avvenuto solo successivamente all'avvenuto decorso dell'anno dalla trascrizione. dell'atto di vendita. In tal caso il principi della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario - principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, e successivamente normativizzato attraverso la riscrittura dell'art. 149 cod. proc: dv. - non è applicabile con riferimento a lla funzione sostanziale dell'atto; atteso che, da un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa nel giudizio (posta a fondamento della sentenza n. 477 del 2002: della Corte Cost.) e, dall'altro, sussiste l'esigenza di tutela dell'affidamento del destinatario sulla permanenza di una situazione giuridica legittimamente acquisita, la cui preminenza non appare irragionevole, atteso che il titolare del diritto di riscatto ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e che, in relazione al disposto di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ., perché l'atto produca i suoi effetti, è necessario e sufficiente che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile”(così a p. 8, 2°§, della sentenza). 2.1 Il motivo è infondato . Viene in rilievo la giurisprudenza che trova applicazione con riguardo all’ipotesi in cui effetti sostanziali debbano venire provocati dalla proposizione della domanda considerata come atto recettizio, cioè,ricevuto dal destinatario, nel caso in cui venga dispostala rimessione al primo giudice del giudizio ai sensi dell’art.354 c.p.c. per il rilievo, come nella specie avvenuto, della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. Poiché tale rilievo si risolve, in ragione della rilevazione dellanullità, nell’esclusione della idoneità della notificazione a portare a conoscenza del destinatario l’atto e poiché la rimessione, concretandosi nel dover riassumere la causa davanti al primo giudice, si risolve nella salvezza ai sensi dell’art. 291 c.p.c. del giudizio con esclusione, ai sensi di tale norma, solo delle decadenze ricollegate al mancato esercizio tempestivo dell’azione, si ritiene che la rimessione seguita dalla riassunzione sia idonea ad impedire eventuali decadenze che l’esercizio dell’azione poteva impedire, ma non anche a provocare la retrodatazione degli effetti sostanziali che potevano essere provocati con la domanda, come ad esempio l’interruzione della prescrizione, giacché per tali effetti è necessaria la recettizietà, esclusa dal rilievo della nullità della notificazione, che si risolve nella negazione dell’efficacia dell’atto introduttivo della domanda di portare a conoscenza del destinatario l’effetto interruttivo. 2.2 Nel caso di specie viene in rilievo un principio analogo: secondo l a giurisprudenza di questa Corte , l’atto introduttivo del giudizio può servire all’esercizio del diritto di riscatto agrario, ma perché tale idoneità sul piano sostanziale si verifichi è necessario che esso giunga a conoscenza del destinatario, cosa che nel caso di specie risulta esclusa con giudicato interno proprio per effetto della rimessione al primo giudice per il rilievo della nullità della notificazione originaria. 2.3 I ragionamenti con cui i ricorrenti vorrebbero ricondurre la manifestazione di riscatto alla sola spedizione della notificazione della citazione a prescindere dal suo perfezionamento, escluso dalla rilevazione della nullità, si scontrano con il fatto che l’esercizio del riscatto è atto recettizio e non possono nemmeno essere sostenuti adducendo che l’esercizio dell’azione sia l’unico mezzo per esercitare il diritto, il che assegnerebbe alla dichiarazione di riscatto il valore di comportamento diretto ad impedire una decadenza. 2.4 Al riguardo, si ricorda che l a giurispru denza sopra evocata che viene in rilievo afferma che la rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio (disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 cod. proc. civ.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", ha, evidentemente, riguardo ad un istituto ben diverso, per natura e funzione, rispetto a quello della prescrizione (Cass., sez. Lav., sent. 07/07/2006, n. 15489; conformi Cass., sez. I, ord. 12/07/2018, n. 18485; Cass., sez. I, sent. 16/05/2013 n. 11985; Cass., sez. III, sent. 26/11/2002, n. 16692). 2.5 Come s’è detto, analoghi principi debbono regolare la situazione di cui è processo. Ne consegue l’infondatezza del motivo di ricorso. 2.6 E’ appena il caso di rilevare che i l motivo di ricorso è inoltre inammissibile, l à dove svolge argomenti per sostenere che la notificazione della citazione introduttiva non fosse nulla: è palese che tali argomenti si scontrano contro il giudicato interno formatosi sulla sentenza n. 267/2011 resa dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA], non impugnata a suo tempo con ricorso in cassazione in relazioneal capo sulla nullità della notifica dell'atto di citazione eseguito in data 6-7 ottobre 1988: tanto rende inutile soffermarsi sulle argomentazioni che i ricorrent i svolg ono per censurare l’ormai indiscutibile giudicato interno sulla nullità della originaria notificazione e, di conseguenza, sulla sua inidoneità a svolgere gli effetti di idoneo esercizio necessariamente recettizio della volontà di riscatto. 2.7 Sicché la denunciata violazione dell'art. 140 cod. proc. civ. , stante il giudicato della sentenza 267/2011, non è riesaminabile, non essendo più eccepibili le –peraltro pretese - relative anomalie. 2.8 C hiedendo il pronunciamento della S.C. sulla veridicità e d efficacia della notifica della citazione 6-7 luglio 1988 i ricorrenti intendono rimuovere il giudicato formatosi sulla declaratoria di nullità della menzionata notifica e di tutti gli atti successivi , per come disposto dalla sopra richiamata sentenza n. 267/2011 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA].Gli effetti preclusivi sono quelli della impossibilità di porre al riesame di questa S.C.la decisione suddetta, non essendo emersi elementi nuoviper modificarla. Parimenti inesaminabili, al di là della loro più che dubbia correttezza, sono le argomentazioni che i ricorrentisvolgono ai sensi dell’art. 136 della Costituzione. 3. I l motivo di ricorso va pertanto dichiarato in fondato e il ricorso dev’essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nell’importo di euro 2.100,00, oltregli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre accessori di leggein favore dell’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero, in euro 1.100,00 oltre gli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre accessori di legge,in favore di [OSCURATO:PERSONA] . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussis