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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28127/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28716/2015 R.G. proposto da 2o 6,c) [OSCURATO:PERSONA] Antonio (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 20 22 marzo 1946 e residente a Padova, [OSCURATO:PERSONA], n. 46, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, presso lo studio del quale ultimo, a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 15, è elettivamente domiciliato (come da comparsa di costituzione di nuovo difensore) - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è "ex lege" domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-Sede distaccata di Mestre n. 785/15, depositata il 5 maggio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con avviso di accertamento per l'anno 2006, notificato il 21 settembre 2010, l'Agenzia delle entrate di Padova accertava a carico di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, sul fondamento delle informazioni acquisite da istituti bancari e finanziari e previo invito, da questi disertato, a presentare idonea documentazione contabile, un reddito di impresa non dichiarato pari ad euro 78.257,00 conseguentemente rideterminando le somme dovute a titolo di IVA, IRPEF, addizionali, IRAP e contributi previdenziali ed irrogando la relativa sanzione.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Padova, adita dal [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento della pretesa fiscale, ha ritenuto che egli avesse adeguatamente giustificato tutti i movimenti bancari in contestazione ed ha quindi accolto il ricorso, annullando l'avviso e compensando le spese.

3. Con la sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-Sede distaccata di Mestre, in parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle entrate, determinava un reddito non dichiarato pari ad euro 14.227,80, demandando all'Agenzia delle entrate di procedere alla quantificazione delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni.

3.1. Nel dettaglio, la CTR, ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], nell'anno rilevante, avesse prestato attività libero-professionale di amministratore condominiale ed esclusa pertanto la computabilità a ricavi dei prelevamenti non giustificati dai conti correnti al medesimo riconducibili in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 24 settembre 2014, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riduceva l'importo delle movimentazioni non giustificate ad euro 164.483,32, applicando sulle stesse la percentuale di redditività dell'8,65% di cui all'avviso, sì da pervenire alla superiore determinazione del reddito non dichiarato; indi, "passando all'esame delle questioni eccepite nell'atto di controdeduzioni e appello incidentale prodotto dal contribuente", riteneva infondate le doglianze relative alla pretesa giustificazione di tutte le azioni bancarie ed al preteso mancato svolgimento di attività di lavoro autonomo quale presupposto legittimante l'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.

4. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi (dovendosi computare anche quelli contraddistinti da numerazione dipendente: 1-bis e 5-bis).

4.1. Resiste, con articolato controricorso, l'Agenzia delle entrate.

4.2. Deposita il [OSCURATO:PERSONA] memoria datata 17 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il motivo "sub" 1 si, denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda afferente il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento ex art. 7 I.n. 212 del 2000.

1.1. Con il motivo "sub" 1-bis si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle seguenti disposizioni di legge: artt. 7 e 12 I.n. 212 del 2000; artt. 3 e 21- octies I.n. 241 del 1990; artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1972 [sic] e 51 d.P.R. n. 633 del 1973 [sic]; artt. 38, 39 e 42 d.P.R. n. 600 [del 1973] e 56 d.P.R. n. 633 del 1972; artt. 6, 7 e 10 I.n. 21[2] del 2000.

1.2. I due motivi, nel ricorso, sono illustrati congiuntamente.

Nel ricorso introduttivo del giudizio era stato eccepito che l'avviso di accertamento, siccome emesso successivamente ad altro annullato in autotutela, senza tener conto degli esiti del contraddittorio svoltosi con riferimento a detto precedente avviso e della documentazione in tale sede comunicata all'Ufficio, doveva ritenersi nullo per vizio di motivazione in relazione all'art. 7 I.n. 212 del 2000 e per sviamento di potere, non essendo stati rispettati i principi del giusto procedimento amministrativo.

In particolare, nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, l'Ufficio, non solo aveva omesso dì considerare i precedenti elementi istruttori, già agli atti, di contenuto favorevole al contribuente, ma non aveva dato conto delle ragioni per cui detti elementi non erano stati tenuti in considerazione in fase di riemissione dell'accertamento per importi "ah origine" matematicamente erronei, ciò realizzando uno sviamento di potere.

Nonostante la riproposizione della doglianza in appello nei medesimi termini di cui all'originario ricorso, non essendosi il primo giudice pronunciato sulla stessa poiché aveva accolto detto ricorso in ragione dell'oggettiva infondatezza della ripresa a tassazione, la CTR, assunta una diversa decisione in parziale condivisione dell'appello dell'Amministrazione, ha nondimeno omesso di pronunciarsi sulla stessa.

Ciò integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Peraltro, qualora dovesse ritenersi che la CTR abbia implicitamente inteso rigettare tutte le eccezioni preliminari, compresa dunque la doglianza che ne occupa, la sentenza impugnata comunque dovrebbe ritenersi illegittima, per violazione o falsa applicazione delle invocate disposizioni di legge.

1.3. Ritiene il Collegio che entrambi i motivi in disamina siano manifestamente infondati.

1.3.1. Quanto a quello "sub 1", la CTR - che ha fatto finanche espressa menzione, al punto 12), dell'atto di controdeduzioni e appello incidentale prodotto dal contribuente", al fine - sulla base delle motivazioni esposte nei punti precedenti, ossia da 8) ad 11) - di ribadire l'infondatezza "sia [del]le argomentazioni inerenti la presunta giustificazione di tutte le movimentazioni contestate, sia [del]la doglianza relativa alla violazione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973 in quanto non sarebbe dimostrato che il contribuente svolgesse un'attività di lavoro autonomo" - ha implicitamente disatteso "tutte le eccezioni preliminari" formulate dal contribuente (come espressamente riconosciuto, in fondo, nel ricorso stesso).

D'altronde, ciò emerge ancor prima dalla complessiva lettura della sentenza impugnata.

Invero, la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'avviso aveva una valenza logicamente preliminare, posto che, in caso di ritenuta fondatezza della stessa, la CTR avrebbe dovuto annullare l'avviso senza poter procedere ad una disamina nel merito delle pretese in esso emarginate: invece proprio i punti da 8) ad 11) della motivazione della sentenza impugnata affrontano direttamente il "thema" della parziale fondatezza dell'appello dell'Agenzia delle entrate, pronunciandosi nel senso della legittimità, limitatamente ai versamenti, dell'applicazione delle presunzioni bancarie; donde, proprio tale incedere della CTR "in medias res", tenendo conto, nel contesto della motivazione, delle risultanze motivazionali dell'avviso in rapporto alle questioni di merito agitate dal contribuente, dimostra come essa, sia pur indirettamente, abbia affrontato la doglianza in parola per ritenerne l'infondatezza.

1.3.2. Quanto, poi, al motivo "sub" 1-bis, esso difetta di autosufficienza, poiché, per un verso, non rende con compiutezza conto delle parti rilevanti della motivazione dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio (riportato in una sintesi estremamente laconica, inframmezzata da un "omissis", alla nota 1 di p. 16 del ricorso); per altro verso, non riproduce il contenuto dell'avviso annullato in autotutela, né accenna minimamente ai documenti versati in sede di contraddittorio nel procedimento esitato con l'emanazione dello stesso: documenti di cui locutoriamente il ricorrente (ancora nella memoria, pp. 3 e 4) lamenta omessi esame e considerazione da parte dell'Amministrazione che già ne aveva la disponibilità, senza tener conto, peraltro, dell'autonomia - rispetto all'avviso annullato in autotutela per ragioni parimenti non allegate - dell'avviso oggetto del presente giudizio, nel procedimento riguardante il quale il contribuente (come ricordato dalla sentenza impugnata nella parte dedicata al "fatto e svolgimento del processo") ha disertato, sulla base di un'autonoma scelta di cui è tenuto a sopportare le conseguenze, il contraddittorio.

2. I motivi "sub" 2, 3 e 4 possono essere illustrati e trattati congiuntamente, attesa la comunanza di censure.

2.1. Con il motivo "sub" 2 si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729, cod. civ., degli artt. 31, 32, 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 51, 52 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972.

2.1.1. L'inferenza presuntiva utilizzata dalla CTR per stabilire che il contribuente è amministratore condominiale non è caratterizzata dai requisiti di gravità precisione e concordanza.

La CTR ha preso atto che il contribuente ha percepito la somma di euro 2.950,00 da un solo condominio.

Sulla base di tale circostanza, essa ha tuttavia contraddittoriamente desunto che, "per alcuni condomìni, l'attività di amministratore era retribuita".

La contraddizione emerge anche in altra prospettiva.

Dagli atti risulta che le amministrazioni condominiali erroneamente attribuite al contribuente sono sempre state solo tre, ma è la stessa CTR a dare espressamente atto dell'avvenuta dimostrazione che due condomìni erano in realtà gestiti da altre persone.

Residua, al più, un unico complesso immobiliare per cui il contribuente si limitava a gestire le spese "pro bono": quello ove egli aveva la propria residenza; dalla somma di euro 2.950,00 - la cui percezione il contribuente non ha mai negato, affermando però trattarsi di meri rimborsi - avrebbe potuto "in limine" presumersi un'attività occasionale, e non professionale, di amministrazione condominiale.

Le ulteriori somme di cui risulta il versamento nei conti correnti (di importi più elevati, ad esempio per euro 5.000,00 o 10.000,00) coincidono spesso con titoli cambiati e combaciano con le date delle vendite dei beni personali di cui ai rogiti.

Di conseguenza, è ben più credibile la riferibilità delle stesse ad operazioni di vendita, e di divisione, in parte, dei denari, con il fratello, rispetto alla tesi dell'Amministrazione fatta propria dalla CTR.

Nessun movimento in entrata ha carattere simile a quello di un compenso corrisposto da condomìni, né per somma né per causale; neppure vi sono prelievi o bonifici provenienti da conti intestati a condomìni.

Anche i movimenti in uscita - dalla CTR non considerati in forza della sentenza della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 - confermano medesimamente l'assenza di spese tipiche della gestione di un condominio.

Il conto intestato "[OSCURATO:PERSONA] A/[OSCURATO:PERSONA]" si spiega con il fatto che il contribuente era proprietario di due miniappartamenti nello stabile.

Gli asseriti conti "Serenissima" non sono conti riferibili al contribuente, altrimenti comparirebbero nell'allegato 1 dell'avviso.

La CTR si è poi fermata a quanto dedotto dall'Agenzia circa il fatto che il contribuente intrattenesse venti rapporti di conto corrente ed altri rapporti finanziari riguardanti l'assunzione di mutui e garanzie, senza considerare che egli si è reso assuntore di due concordati per i fallimenti delle ditte della moglie ed ha assolto i pagamenti relativi ai mutui del fratello e della figlia.

2.2. Con il motivo "sub" 3 si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

2.2.1. Le statuizioni della sentenza impugnata circa l'esistenza di attività professionale esercitata dal contribuente come amministratore condominiale sono affette dalla mancata considerazione di fatti, quali quelli illustrati nel motivo precedente, oggetto tutti di rituale prova prevalentemente documentale: fatti che, se adeguatamente percepiti, avrebbero condotto la CTR a conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte.

Non si tratta - specificasi - di una valutazione delle prove agli atti di cui si sostiene l'erroneità, ma della radicale pretermissione di circostanze decisive.

A fronte di quelle, nuovamente riproposte, comuni al motivo precedente, corrisponde al vero - affermasi - quanto spiegato dal contribuente in relazione all'aver dimenticato aperta la partita IVA attivata proprio in vista dell'attività di amministratore condominiale, in effetti mai esercitata, essendo stati assunti amministratori condominiali professionali.

2.3. Con il motivo "sub" 4 si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del \973, 55 d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 e 2729 cod. civ., 51 d.P.R. 633 del 1972 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973: utilizzo di doppie (plurime) presunzioni vietate, essendosi fondata la prova presuntiva cd. legale sulla presunzione che il contribuente eserciti attività professionale.

2.3.1. Ad avviso del ricorrente, è illegittimo innestare sulla presunzione di esercizio di un'attività professionale l'ulteriore presunzione, sia pure legale, che ogni movimentazione annotata sui conti del contribuente sia riferibile a detta attività.

L'accertamento bancario, con i noti effetti di inversione dell'onere della prova, è applicabile solo nel caso di soggetti esercenti attività imprenditoriale o professionale.

Nella specie, invece, il contribuente è un pensionato.

2.4. Tutti e tre i motivi in disamina sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.

2.4.1. Il ricorrente - alla stregua di argomentazioni generiche, facenti mero richiamo ad atti e documenti non riprodotti nelle parti rilevanti, senza viepiù render ragione della loro valenza dimostrativa delle tesi sostenute ed "a fortiori" della loro decisività - mira a sollecitare a questa Suprema Corte una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio già congruamente delibato dai giudici di merito, ed in particolare dalla CTR, in palese violazione dei canoni cui è improntato il giudizio di cassazione, quale momento di mero controllo della legittimità degli atti impugnati (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628-01).

Peraltro, sul fronte del suddetto mero controllo della legittimità degli atti impugnati in relazione al tema delle prove, vale il principio del libero convincimento del giudice di merito, da intendersi nel senso che questi è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'Iter' argomentativo svolto (Sez. 5, n. 29730 del 29/12/2020, Rv. 660157-01).

Da ciò consegue che l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, potendo "in limine" esserlo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo l'errore di percezione, ossia quello che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (Sez. 3, n. 7187 del 04/03/2022, Rv. 664394-02).Da ciò parimenti consegue, sul terreno specifico della prova presuntiva, da un lato, che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, ma non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316-01); dall'altro lato, che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, né essendo necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, posto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Sez.

L, n. 22366 del 05/08/2021, Rv. 662103-01).

2.4.2. Fatte tali doverose premesse (che di per sé rendono ragione dell'inammissibilità dei motivi in disamina) mette, in aggiunta, conto di rilevare come gli stessi (ed in particolare quello "sub" 2) omettano alcun confronto con il dato di fatto - evidenziato dalla sentenza impugnata (la quale perciò dimostra, contrariamente a quanto assunto nel motivo "sub" 3, di aver esaminato le doglianze del contribuente, ulteriormente reiterate nella presente sede) - della causale, non già di un unico, ma di ben otto versamenti, sul conto corrente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, per il complessivo importo di euro 2.950,00, causale che recita: "Bonifico a Vs. favore disposto da [OSCURATO:PERSONA] amministratore".

A fronte di una siffatta esplicita causale, che evoca inconfutabilmente l'attribuzione al contribuente di compensi per l'attività di amministratore di tale "[OSCURATO:PERSONA] A", versamenti effettuati su un conto corrente - come annota la CTR - di cui, a differenza di altri, il contribuente non ha significativamente prodotto l'estratto, del tutto immune da censure è la deduzione tratta dalla CTR secondo cui, "contrariamente a quanto affermato negli atti difensivi, quantomeno per alcuni condomìni, l'attività di amministratore era retribuita".

Con riguardo a tale affermazione, rileva anzitutto come la stessa non restituisca affatto (a differenza di quanto in particolare sostenuto nel motivo "sub" 4) l'esito dell'applicazione di un ragionamento meramente presuntivo, a sua volta illegittimamente posto a base di ulteriori presunzioni.

Invero è la dizione letterale della riportata causale a fornire la plastica rappresentazione giudiziale dell'imputazione dei versamenti a "compensi" per l'attività di amministratore e non ad altre ragioni di credito in capo al contribuente, segnatamente derivanti da meri rimborsi per le spese (giacché, se così fosse stato, la causale sarebbe stata all'evidenza diversa).

Inoltre, l'insistere il ricorrente sul fatto che i rapporti condominiali accertati fossero soltanto tre (sebbene nella memoria, p. 5, si finisca per riconoscere che "vengono citati ulteriori due condomini nell'atto di accertamento"), di modo che, avendo la CTR riconosciuto che due (Perosi e Peghin) erano gestiti da altri, "residuava al più un unico complesso immobiliare per cui il ricorrente si limitare a gestire le spese - 'pro bono' - ed era quello in cui egli aveva la propria residenza, in Padova, Via S.S.

Fabiano e Sebastiano.

Condominio da cui non percepisce nulla" (p. 23 del ricorso), rappresenta una mera prospettazione difensiva, che si limita a proporre una lettura alternativa delle carte processuali rispetto a quella ritenuta dalla CTR, la quale ha invece "expressis verbis" chiarito come "nulla [sia] stato dimostrato relativamente agli altri condomìni dei quali vi sono evidenze negli atti di causa ed ai quali sono riferibili alcuni conti correnti bancari [in disponibilità del contribuente]".

Sul punto, rilevato come, "a priori", l'avviso di accertamento non circoscriva i rapporti condominiali rilevanti a tre soltanto, ma si limiti a rappresentare - giusta quanto emerge dal ricorso stesso (cfr., in part., nota 2, p. 24) - che "dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria risulta che il contribuente è stato rappresentante dei seguenti tre condomìni nei periodi indicati: [OSCURATO:PERSONA] e Sebastiano [...]; [OSCURATO:PERSONA] [...]; [OSCURATO:PERSONA] [...]", sia la superiore affermazione della CTR. evocante "altri condomini" di cui è traccia negli atti di causa e nei conti correnti sia quella ulteriore in cui essa aggiunge che "inoltre nulla è stato dedotto al fine di dimostrare che il contribuente non percepisse alcun emolumento per l'amministrazione dei condomìni nei quali risiedeva o possedeva quote immobiliari" si sottraggono alle censure del ricorrente, sol che si consideri che, dalla riferita causale dei versamenti per euro 2.950,00, emerge essere stati essi "dispost[i]" dal "[OSCURATO:PERSONA] A".

Al riguardo, è lo stesso ricorrente sia a ricollegare i "conti 'intestati' a[I] [OSCURATO:PERSONA] A/[OSCURATO:PERSONA]" ai conti cui "[Si] riferisce il giudice nella sentenza" laddove parla di "altri condomini dei quali vi sono evidenze [...]" (p. 26), sia ad affermare che "il [OSCURATO:PERSONA] è [...] lo stabile di [OSCURATO:PERSONA]Padova" (p. 27), diverso, dunque, da quello di residenza, sito in Via S.S.

Fabiano e Sebastiano, con riferimento al quale l'amministrazione (pur, come visto, in asserita forma gratuita) è dal predetto ammessa.

Sotto altro profilo, a fronte dell'effettiva presenza del contribuente nell'intestazione dei conti del [OSCURATO:PERSONA] A, è opposto, infine, un preteso errore della stessa, dovuto all'iniziale sua disponibilità ad assumere la titolarità di detti conti.

Trattasi, tuttavia, all'evidenza, di una semplice locuzione, che oltretutto non spiega la ragione per cui, proprio con riferimento ad uno di tali conti, siano stati rinvenuti versamenti diretti al contribuente per compensi, esplicitamente, come amministratore.

Quanto poi alla pretesa dimenticanza della chiusura della partita IVA, anche sul punto la CTR ha pertinentemente risposto, osservando, alla stregua di un asserto in sé neppure fatto oggetto di censura, che "non è stato dedotto alcunché al fine di dimostrare l'infondatezza [della] circostanza che nel 2005, cioè l'anno precedente quello accertato, il contribuente ha presentato un modello 'AA9/7 [...]' relativo all'attività [... di] 'amministratore di beni immobili'.

Tale denuncia di inizio di attività - non scalfita dalla mera allegazione della dimenticanza, su un piano peraltro diverso, della chiusura della partita IVA - si salda, nella motivazione della sentenza impugnata, con il dato dei versamenti per euro 2.950,00, in guisa da corroborare l'affermazione dell'esercizio attuale, nel 2006, di attività professionale, con conseguenti obbligo di tenuta delle scritture contabili ed assoggettamento ad imposte.

Né, infine, le censure rivolte alla sentenza impugnata per aver fatto riferimento ai numerosi rapporti bancari e finanziari intrattenuti dal ricorrente mostrano di cogliere l'effettiva "ratio decidendi" della stessa: invero - a prescindere dalle giustificazioni reiterate in ricorso, che, tuttavia, afferendo al merito della controversia, esulano dall'ambito cognitorio di questa Suprema Corte - è il fatto in sé del numero di tali rapporti, e quindi degli oneri economici conseguenziali, ad essere rimarcato dalla CTR come indice valutativo deponente per l'esercizio, da parte del contribuente, dell'ascritta attività imprenditoriale, apparendo diversamente tali rapporti - nel congruo incedere argomentativo della CTR - incompatibili con la posizione reddituale del contribuente.

Talché, in definitiva, la CTR ha adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno dell'affermazione dell'esercizio, da parte del contribuente, dell'attività libero-professionale di amministratore condominiale, facendo di conseguenza corretta applicazione delle presunzioni di cui agli artt. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973.

2.4.3. Né coglie nel segno la tesi del ricorrente dell"inapplicabilità delle stesse al contribuente in quanto pensionato, valendo in contrario il principio per cui, in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Sez. 5 n. 29572 del 16/11/2018, Rv. 651421-01).

A tale principio in effetti la CTR si è pedissequamente attenuta, anche nella parte in cui, in senso, oltretutto, favorevole per il contribuente, ha escluso le operazioni di prelevamento da quelle valutabili.

3. Con il motivo "sub" 5 si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo controverso, quanto alla omessa considerazione di tutte le singole giustificazioni addotte in rapporto ai versamenti in conto.

3.1. Con il motivo "sub" 5-bis si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., difetto dei requisiti di cui all'art. 132 cod. proc. civ., con violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in ordine alle giustificazioni dei versamenti in conto.

3.1.1. I due motivi, nel ricorso, sono illustrati congiuntamente.

3.1.2. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata è viziata anche nella statuizione relativa al "quantum" determinato in riferimento alla supposta attività professionale.

Il contribuente ha infatti dedotto ed offerto prove in ordine all'estraneità ad alcuna attività di ciascun movimento di conto in entrata e in uscita.

Quanto alla cessione di immobili di proprietà del ricorrente e - dato trascurato dalla CTR - del fratello, corrisponde al vero l'affermazione della CTR secondo cui il contribuente riconduce agli immobili anche assegni che non sono nella somma totale rogitata, ma egli ha spiegato che molte operazioni "extra" conto si giustificano alla luce del fatto di essere procuratore speciale del fratello, cui dunque doveva corrispondere la quota di pertinenza.

In tal guisa, ad esempio, in relazione alla vendita di [OSCURATO:PERSONA], trova giustificazione il movimento di assegni cambiati, titoli emessi e versamenti in contanti.

D'altronde già nel 2010 il contribuente aveva indicato all'Agenzia delle entrate che gli incassi totali delle vendite erano superiori ai prezzi di rogito.Del tutto oscura è poi l'idea della CTR che si debba avere una coincidenza temporale dei versamenti del prezzo per il totale con la data del rogito.

Per quanto riguarda la vendita del "garage" di [OSCURATO:PERSONA], assai grave è la manchevolezza della CTR quanto al fatto che "nell'elencazione di Agenzia, tratta dai conti correnti [...], il versamento per euro 19.800,00 ha come causale esplicita la vendita".

Clamorosa e poi la mancata considerazione di tutte le prove contrarie quanto ai residui versamenti: prove ulteriori rispetto alle uniche giustificazioni ammesse dalla CTR in relazione al diminuito prezzo di cessione degli immobili ed alla pensione.

3.1.3. Qualora, peraltro, non si ritenesse sussistere una radicale omissione di valutazione quanto ai fatti dedotti e direttamente rilevanti per una decisione favorevole al contribuente, dovrebbe comunque ammettersi che la sentenza è manchevole di una pur minima motivazione sui motivi in forza dei quali solo quelle indicate, e non altre voci, siano da considerare giustificate.

Sussiste, inoltre, sul punto, omessa pronuncia.

3.2. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il primo è completamente vertito in fatto; entrambi sono miranti ad ottenere da questa Suprema Corte una riedizione della valutazione del materiale probatorio, sollecitando una diretta disamina dei documenti ed una altrettanto diretta valutazione delle giustificazioni in tesi difensiva addotte per i versamenti nei conti del contribuente.

3.2.1. Essi, inoltre, sono comunque manifestamente infondati.

Corrisponde, infatti, al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392-01, e Sez. 5, n. 30786 del 28/11/2018, Rv. 651566-01) quello a termini del quale, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.

Premesso che anche le operazioni bancarie "in extra conto", quali quelle di incasso di assegni circolari, sono equiparabili ai versamenti in quanto la somma, proveniente da un terzo, viene trattenuta dall'interessato che cambia l'assegno in cassa senza transitare per il conto, e rientrano nella categoria degli "importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni", cui l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ricollega, accanto ai prelevamenti (per le sole attività imprenditoriali), la presunzione legale relativa di imputazione a ricavi o compensi (Sez. 5, n. 8718 del 30/03/2021, Rv. 661020-01), l'analiticità della prova contraria richiesta al contribuente per contrastare le presunzioni comporta che il relativo onere non possa essere assolto mediante l'invocazione di presunzioni semplici né mediante il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6405 del 09/03/2021, Rv. 660815-01).

3.2.2. In ragione di quanto precede, le censure (non adeguatamente autosufficienti) relative a quella che lo stesso ricorrente definisce "moltiplicazione del prezzo delle vendite" (p. 47), sostenendo ad ogni modo di essersi recato "sin dal 2010 in Agenzia ad indicare quali erano gli incassi afferenti alle proprie vendite, ed ha ivi indicato incassi totali 'superiori' ai prezzi rogitati" (p. 48), contravvengono all'onere di una precisa, e non meramente generica o ricostruttiva, giustificazione delle poste.

Né, in rapporto alla vendita del "garage" di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente (nuovamente non ossequiando il principio di autosufficienza) riproduce la parte pertinente dell'avviso ed altresì il preteso atto di una generica banca da cui risulterebbero esplicitamente causali non tenute in considerazione dalla CTR.

Quanto, infine, alle ulteriori deduzioni asseritamente non considerate dalla CTR, oggetto sia del motivo "sub" 5 (p. 51) che di quello "sub" 5-bis (p. 53, in rapporto a p. 45), premesso che non ricorre alcuna omissione di pronuncia, dovendosi ritenere che le stesse siano state implicitamente disattese (posto che la CTR ha ritenuto giustificati solo euro 10.526,00 a titolo di "emolumenti"), i tre versamenti per conto di una non meglio identificata Peretti rimandano, del tutto genericamente, ad una "dichiarazione", non riprodotta, della stessa, che tuttavia non può costituire valida controprova per le ragioni già esposte, e le ulteriori poste rimandano, anche in questo caso del tutto genericamente, a non meglio precisate "tabelle", parimenti non riprodotte e soprattutto non corredate dal richiamo di pertinenti fonti documentali, fermo, viepiù, che le operazioni di giroconto e di storno, per la citata giurisprudenza, costituiscono comunque operazioni ricadenti nel meccanismo presuntivo.

3.3. Ciò - come d'altronde anticipato - vota all'inammissibilità sia il motivo "sub" 5 che, specificamente, quello "sub" 5-bis.

4. Con il motivo "sub" 6 si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,

4.1. La CTR respinge la richiesta del contribuente di riduzione delle sanzioni perché non sarebbe vero che prima dell'emissione dell'avviso egli avrebbe dedotto giustificazioni relative a tutti i versamenti.

Il contrario - secondo il ricorrente - emerge palesemente dal confronto tra la sentenza impugnata - che ammette giustificazioni per euro 127.000 per vendite e circa euro 10.000 per pensione - ed "i verbali di contraddittorio [...] del ricorso originario".

Le giustificazioni infine valutate positivamente dalla CTR erano note sin dall'origine all'Agenzia delle entrate.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato.

4.2.1. Alla stregua di quanto già visto nella disamina dei motivi "sub" 1 e 1-bis, la CTR ricorda come, con riguardo al procedimento da cui scaturisce l'avviso oggetto del presente giudizio, e non al precedente, annullato in autotutela dall'Amministrazione, il contribuente, invitato al contraddittorio, né vi ha preso parte né abbia comunque "prodotto alcuna documentazione" (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).

Alla luce di ciò, il richiamo del ricorrente - di per sé assolutamente generico - ai verbali di contraddittorio, da cui dovrebbe evincersi - alla stregua, tuttavia, di un non esplicitato percorso argomentativo - che la sentenza impugnata ha infine ammesso un importo di giustificazioni corrispondente a quelle addotte in contraddittorio (p. 54 del ricorso), costituisce, in realtà, una non consentita (a cagione della diversità di avvisi e procedimenti) sovrapposizione del piano del procedimento esitato nell'avviso oggetto del presente giudizio, in cui nessun contraddittorio ha avuto luogo per volontà del contribuente, a quello del procedimento esitato nell'avviso annullato in autotutela, in cui il ricorrente deduce, ma non comprova, avere il contraddittorio contemplato la produzione difensiva di documenti a completa giustificazione delle poste dei conti correnti.

Per l'effetto la CTR - ben lungi dall'aver omesso la disamina di alcunché - ha sinteticamente ma ineccepibilmente osservato che la pretesa in ordine alla riduzione delle sanzioni per avere il contribuente "già prima dell'emissione dell'atto" dedotto adeguate giustificazioni "è palesemente infondata".

5. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

Deve darsi atto che sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28716/2015 R.G. proposto da 2o 6,c) [OSCURATO:PERSONA] Antonio (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 20 22 marzo 1946 e residente a Padova, [OSCURATO:PERSONA], n. 46, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Padova e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, presso lo studio del quale ultimo, a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 15, è elettivamente domiciliato (come da comparsa di costituzione di nuovo difensore) - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è "ex lege" domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-Sede distaccata di Mestre n. 785/15, depositata il 5 maggio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento per l'anno 2006, notificato il 21 settembre 2010, l'Agenzia delle entrate di Padova accertava a carico di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, sul fondamento delle informazioni acquisite da istituti bancari e finanziari e previo invito, da questi disertato, a presentare idonea documentazione contabile, un reddito di impresa non dichiarato pari ad euro 78.257,00 conseguentemente rideterminando le somme dovute a titolo di IVA, IRPEF, addizionali, IRAP e contributi previdenziali ed irrogando la relativa sanzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Padova, adita dal [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento della pretesa fiscale, ha ritenuto che egli avesse adeguatamente giustificato tutti i movimenti bancari in contestazione ed ha quindi accolto il ricorso, annullando l'avviso e compensando le spese. 3. Con la sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto-Sede distaccata di Mestre, in parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle entrate, determinava un reddito non dichiarato pari ad euro 14.227,80, demandando all'Agenzia delle entrate di procedere alla quantificazione delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni. 3.1. Nel dettaglio, la CTR, ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], nell'anno rilevante, avesse prestato attività libero-professionale di amministratore condominiale ed esclusa pertanto la computabilità a ricavi dei prelevamenti non giustificati dai conti correnti al medesimo riconducibili in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 24 settembre 2014, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riduceva l'importo delle movimentazioni non giustificate ad euro 164.483,32, applicando sulle stesse la percentuale di redditività dell'8,65% di cui all'avviso, sì da pervenire alla superiore determinazione del reddito non dichiarato; indi, "passando all'esame delle questioni eccepite nell'atto di controdeduzioni e appello incidentale prodotto dal contribuente", riteneva infondate le doglianze relative alla pretesa giustificazione di tutte le azioni bancarie ed al preteso mancato svolgimento di attività di lavoro autonomo quale presupposto legittimante l'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. 4. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi (dovendosi computare anche quelli contraddistinti da numerazione dipendente: 1-bis e 5-bis). 4.1. Resiste, con articolato controricorso, l'Agenzia delle entrate. 4.2. Deposita il [OSCURATO:PERSONA] memoria datata 17 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo "sub" 1 si, denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda afferente il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento ex art. 7 I.n. 212 del 2000. 1.1. Con il motivo "sub" 1-bis si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione delle seguenti disposizioni di legge: artt. 7 e 12 I.n. 212 del 2000; artt. 3 e 21- octies I.n. 241 del 1990; artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1972 [sic] e 51 d.P.R. n. 633 del 1973 [sic]; artt. 38, 39 e 42 d.P.R. n. 600 [del 1973] e 56 d.P.R. n. 633 del 1972; artt. 6, 7 e 10 I.n. 21[2] del 2000. 1.2. I due motivi, nel ricorso, sono illustrati congiuntamente. Nel ricorso introduttivo del giudizio era stato eccepito che l'avviso di accertamento, siccome emesso successivamente ad altro annullato in autotutela, senza tener conto degli esiti del contraddittorio svoltosi con riferimento a detto precedente avviso e della documentazione in tale sede comunicata all'Ufficio, doveva ritenersi nullo per vizio di motivazione in relazione all'art. 7 I.n. 212 del 2000 e per sviamento di potere, non essendo stati rispettati i principi del giusto procedimento amministrativo. In particolare, nella motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, l'Ufficio, non solo aveva omesso dì considerare i precedenti elementi istruttori, già agli atti, di contenuto favorevole al contribuente, ma non aveva dato conto delle ragioni per cui detti elementi non erano stati tenuti in considerazione in fase di riemissione dell'accertamento per importi "ah origine" matematicamente erronei, ciò realizzando uno sviamento di potere. Nonostante la riproposizione della doglianza in appello nei medesimi termini di cui all'originario ricorso, non essendosi il primo giudice pronunciato sulla stessa poiché aveva accolto detto ricorso in ragione dell'oggettiva infondatezza della ripresa a tassazione, la CTR, assunta una diversa decisione in parziale condivisione dell'appello dell'Amministrazione, ha nondimeno omesso di pronunciarsi sulla stessa. Ciò integra violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Peraltro, qualora dovesse ritenersi che la CTR abbia implicitamente inteso rigettare tutte le eccezioni preliminari, compresa dunque la doglianza che ne occupa, la sentenza impugnata comunque dovrebbe ritenersi illegittima, per violazione o falsa applicazione delle invocate disposizioni di legge. 1.3. Ritiene il Collegio che entrambi i motivi in disamina siano manifestamente infondati. 1.3.1. Quanto a quello "sub 1", la CTR - che ha fatto finanche espressa menzione, al punto 12), dell'atto di controdeduzioni e appello incidentale prodotto dal contribuente", al fine - sulla base delle motivazioni esposte nei punti precedenti, ossia da 8) ad 11) - di ribadire l'infondatezza "sia [del]le argomentazioni inerenti la presunta giustificazione di tutte le movimentazioni contestate, sia [del]la doglianza relativa alla violazione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973 in quanto non sarebbe dimostrato che il contribuente svolgesse un'attività di lavoro autonomo" - ha implicitamente disatteso "tutte le eccezioni preliminari" formulate dal contribuente (come espressamente riconosciuto, in fondo, nel ricorso stesso). D'altronde, ciò emerge ancor prima dalla complessiva lettura della sentenza impugnata. Invero, la doglianza relativa al difetto di motivazione dell'avviso aveva una valenza logicamente preliminare, posto che, in caso di ritenuta fondatezza della stessa, la CTR avrebbe dovuto annullare l'avviso senza poter procedere ad una disamina nel merito delle pretese in esso emarginate: invece proprio i punti da 8) ad 11) della motivazione della sentenza impugnata affrontano direttamente il "thema" della parziale fondatezza dell'appello dell'Agenzia delle entrate, pronunciandosi nel senso della legittimità, limitatamente ai versamenti, dell'applicazione delle presunzioni bancarie; donde, proprio tale incedere della CTR "in medias res", tenendo conto, nel contesto della motivazione, delle risultanze motivazionali dell'avviso in rapporto alle questioni di merito agitate dal contribuente, dimostra come essa, sia pur indirettamente, abbia affrontato la doglianza in parola per ritenerne l'infondatezza. 1.3.2. Quanto, poi, al motivo "sub" 1-bis, esso difetta di autosufficienza, poiché, per un verso, non rende con compiutezza conto delle parti rilevanti della motivazione dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio (riportato in una sintesi estremamente laconica, inframmezzata da un "omissis", alla nota 1 di p. 16 del ricorso); per altro verso, non riproduce il contenuto dell'avviso annullato in autotutela, né accenna minimamente ai documenti versati in sede di contraddittorio nel procedimento esitato con l'emanazione dello stesso: documenti di cui locutoriamente il ricorrente (ancora nella memoria, pp. 3 e 4) lamenta omessi esame e considerazione da parte dell'Amministrazione che già ne aveva la disponibilità, senza tener conto, peraltro, dell'autonomia - rispetto all'avviso annullato in autotutela per ragioni parimenti non allegate - dell'avviso oggetto del presente giudizio, nel procedimento riguardante il quale il contribuente (come ricordato dalla sentenza impugnata nella parte dedicata al "fatto e svolgimento del processo") ha disertato, sulla base di un'autonoma scelta di cui è tenuto a sopportare le conseguenze, il contraddittorio. 2. I motivi "sub" 2, 3 e 4 possono essere illustrati e trattati congiuntamente, attesa la comunanza di censure. 2.1. Con il motivo "sub" 2 si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729, cod. civ., degli artt. 31, 32, 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 51, 52 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972. 2.1.1. L'inferenza presuntiva utilizzata dalla CTR per stabilire che il contribuente è amministratore condominiale non è caratterizzata dai requisiti di gravità precisione e concordanza. La CTR ha preso atto che il contribuente ha percepito la somma di euro 2.950,00 da un solo condominio. Sulla base di tale circostanza, essa ha tuttavia contraddittoriamente desunto che, "per alcuni condomìni, l'attività di amministratore era retribuita". La contraddizione emerge anche in altra prospettiva. Dagli atti risulta che le amministrazioni condominiali erroneamente attribuite al contribuente sono sempre state solo tre, ma è la stessa CTR a dare espressamente atto dell'avvenuta dimostrazione che due condomìni erano in realtà gestiti da altre persone. Residua, al più, un unico complesso immobiliare per cui il contribuente si limitava a gestire le spese "pro bono": quello ove egli aveva la propria residenza; dalla somma di euro 2.950,00 - la cui percezione il contribuente non ha mai negato, affermando però trattarsi di meri rimborsi - avrebbe potuto "in limine" presumersi un'attività occasionale, e non professionale, di amministrazione condominiale. Le ulteriori somme di cui risulta il versamento nei conti correnti (di importi più elevati, ad esempio per euro 5.000,00 o 10.000,00) coincidono spesso con titoli cambiati e combaciano con le date delle vendite dei beni personali di cui ai rogiti. Di conseguenza, è ben più credibile la riferibilità delle stesse ad operazioni di vendita, e di divisione, in parte, dei denari, con il fratello, rispetto alla tesi dell'Amministrazione fatta propria dalla CTR. Nessun movimento in entrata ha carattere simile a quello di un compenso corrisposto da condomìni, né per somma né per causale; neppure vi sono prelievi o bonifici provenienti da conti intestati a condomìni. Anche i movimenti in uscita - dalla CTR non considerati in forza della sentenza della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 - confermano medesimamente l'assenza di spese tipiche della gestione di un condominio. Il conto intestato "[OSCURATO:PERSONA] A/[OSCURATO:PERSONA]" si spiega con il fatto che il contribuente era proprietario di due miniappartamenti nello stabile. Gli asseriti conti "Serenissima" non sono conti riferibili al contribuente, altrimenti comparirebbero nell'allegato 1 dell'avviso. La CTR si è poi fermata a quanto dedotto dall'Agenzia circa il fatto che il contribuente intrattenesse venti rapporti di conto corrente ed altri rapporti finanziari riguardanti l'assunzione di mutui e garanzie, senza considerare che egli si è reso assuntore di due concordati per i fallimenti delle ditte della moglie ed ha assolto i pagamenti relativi ai mutui del fratello e della figlia. 2.2. Con il motivo "sub" 3 si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti. 2.2.1. Le statuizioni della sentenza impugnata circa l'esistenza di attività professionale esercitata dal contribuente come amministratore condominiale sono affette dalla mancata considerazione di fatti, quali quelli illustrati nel motivo precedente, oggetto tutti di rituale prova prevalentemente documentale: fatti che, se adeguatamente percepiti, avrebbero condotto la CTR a conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte. Non si tratta - specificasi - di una valutazione delle prove agli atti di cui si sostiene l'erroneità, ma della radicale pretermissione di circostanze decisive. A fronte di quelle, nuovamente riproposte, comuni al motivo precedente, corrisponde al vero - affermasi - quanto spiegato dal contribuente in relazione all'aver dimenticato aperta la partita IVA attivata proprio in vista dell'attività di amministratore condominiale, in effetti mai esercitata, essendo stati assunti amministratori condominiali professionali. 2.3. Con il motivo "sub" 4 si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del \973, 55 d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 e 2729 cod. civ., 51 d.P.R. 633 del 1972 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973: utilizzo di doppie (plurime) presunzioni vietate, essendosi fondata la prova presuntiva cd. legale sulla presunzione che il contribuente eserciti attività professionale. 2.3.1. Ad avviso del ricorrente, è illegittimo innestare sulla presunzione di esercizio di un'attività professionale l'ulteriore presunzione, sia pure legale, che ogni movimentazione annotata sui conti del contribuente sia riferibile a detta attività. L'accertamento bancario, con i noti effetti di inversione dell'onere della prova, è applicabile solo nel caso di soggetti esercenti attività imprenditoriale o professionale. Nella specie, invece, il contribuente è un pensionato. 2.4. Tutti e tre i motivi in disamina sono inammissibili e comunque manifestamente infondati. 2.4.1. Il ricorrente - alla stregua di argomentazioni generiche, facenti mero richiamo ad atti e documenti non riprodotti nelle parti rilevanti, senza viepiù render ragione della loro valenza dimostrativa delle tesi sostenute ed "a fortiori" della loro decisività - mira a sollecitare a questa Suprema Corte una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio già congruamente delibato dai giudici di merito, ed in particolare dalla CTR, in palese violazione dei canoni cui è improntato il giudizio di cassazione, quale momento di mero controllo della legittimità degli atti impugnati (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628-01). Peraltro, sul fronte del suddetto mero controllo della legittimità degli atti impugnati in relazione al tema delle prove, vale il principio del libero convincimento del giudice di merito, da intendersi nel senso che questi è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'Iter' argomentativo svolto (Sez. 5, n. 29730 del 29/12/2020, Rv. 660157-01). Da ciò consegue che l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, potendo "in limine" esserlo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo l'errore di percezione, ossia quello che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (Sez. 3, n. 7187 del 04/03/2022, Rv. 664394-02).Da ciò parimenti consegue, sul terreno specifico della prova presuntiva, da un lato, che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, ma non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316-01); dall'altro lato, che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, né essendo necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, in quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, posto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Sez. L, n. 22366 del 05/08/2021, Rv. 662103-01). 2.4.2. Fatte tali doverose premesse (che di per sé rendono ragione dell'inammissibilità dei motivi in disamina) mette, in aggiunta, conto di rilevare come gli stessi (ed in particolare quello "sub" 2) omettano alcun confronto con il dato di fatto - evidenziato dalla sentenza impugnata (la quale perciò dimostra, contrariamente a quanto assunto nel motivo "sub" 3, di aver esaminato le doglianze del contribuente, ulteriormente reiterate nella presente sede) - della causale, non già di un unico, ma di ben otto versamenti, sul conto corrente della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, per il complessivo importo di euro 2.950,00, causale che recita: "Bonifico a Vs. favore disposto da [OSCURATO:PERSONA] amministratore". A fronte di una siffatta esplicita causale, che evoca inconfutabilmente l'attribuzione al contribuente di compensi per l'attività di amministratore di tale "[OSCURATO:PERSONA] A", versamenti effettuati su un conto corrente - come annota la CTR - di cui, a differenza di altri, il contribuente non ha significativamente prodotto l'estratto, del tutto immune da censure è la deduzione tratta dalla CTR secondo cui, "contrariamente a quanto affermato negli atti difensivi, quantomeno per alcuni condomìni, l'attività di amministratore era retribuita". Con riguardo a tale affermazione, rileva anzitutto come la stessa non restituisca affatto (a differenza di quanto in particolare sostenuto nel motivo "sub" 4) l'esito dell'applicazione di un ragionamento meramente presuntivo, a sua volta illegittimamente posto a base di ulteriori presunzioni. Invero è la dizione letterale della riportata causale a fornire la plastica rappresentazione giudiziale dell'imputazione dei versamenti a "compensi" per l'attività di amministratore e non ad altre ragioni di credito in capo al contribuente, segnatamente derivanti da meri rimborsi per le spese (giacché, se così fosse stato, la causale sarebbe stata all'evidenza diversa). Inoltre, l'insistere il ricorrente sul fatto che i rapporti condominiali accertati fossero soltanto tre (sebbene nella memoria, p. 5, si finisca per riconoscere che "vengono citati ulteriori due condomini nell'atto di accertamento"), di modo che, avendo la CTR riconosciuto che due (Perosi e Peghin) erano gestiti da altri, "residuava al più un unico complesso immobiliare per cui il ricorrente si limitare a gestire le spese - 'pro bono' - ed era quello in cui egli aveva la propria residenza, in Padova, Via S.S. Fabiano e Sebastiano. Condominio da cui non percepisce nulla" (p. 23 del ricorso), rappresenta una mera prospettazione difensiva, che si limita a proporre una lettura alternativa delle carte processuali rispetto a quella ritenuta dalla CTR, la quale ha invece "expressis verbis" chiarito come "nulla [sia] stato dimostrato relativamente agli altri condomìni dei quali vi sono evidenze negli atti di causa ed ai quali sono riferibili alcuni conti correnti bancari [in disponibilità del contribuente]". Sul punto, rilevato come, "a priori", l'avviso di accertamento non circoscriva i rapporti condominiali rilevanti a tre soltanto, ma si limiti a rappresentare - giusta quanto emerge dal ricorso stesso (cfr., in part., nota 2, p. 24) - che "dai dati disponibili in Anagrafe Tributaria risulta che il contribuente è stato rappresentante dei seguenti tre condomìni nei periodi indicati: [OSCURATO:PERSONA] e Sebastiano [...]; [OSCURATO:PERSONA] [...]; [OSCURATO:PERSONA] [...]", sia la superiore affermazione della CTR. evocante "altri condomini" di cui è traccia negli atti di causa e nei conti correnti sia quella ulteriore in cui essa aggiunge che "inoltre nulla è stato dedotto al fine di dimostrare che il contribuente non percepisse alcun emolumento per l'amministrazione dei condomìni nei quali risiedeva o possedeva quote immobiliari" si sottraggono alle censure del ricorrente, sol che si consideri che, dalla riferita causale dei versamenti per euro 2.950,00, emerge essere stati essi "dispost[i]" dal "[OSCURATO:PERSONA] A". Al riguardo, è lo stesso ricorrente sia a ricollegare i "conti 'intestati' a[I] [OSCURATO:PERSONA] A/[OSCURATO:PERSONA]" ai conti cui "[Si] riferisce il giudice nella sentenza" laddove parla di "altri condomini dei quali vi sono evidenze [...]" (p. 26), sia ad affermare che "il [OSCURATO:PERSONA] è [...] lo stabile di [OSCURATO:PERSONA]Padova" (p. 27), diverso, dunque, da quello di residenza, sito in Via S.S. Fabiano e Sebastiano, con riferimento al quale l'amministrazione (pur, come visto, in asserita forma gratuita) è dal predetto ammessa. Sotto altro profilo, a fronte dell'effettiva presenza del contribuente nell'intestazione dei conti del [OSCURATO:PERSONA] A, è opposto, infine, un preteso errore della stessa, dovuto all'iniziale sua disponibilità ad assumere la titolarità di detti conti. Trattasi, tuttavia, all'evidenza, di una semplice locuzione, che oltretutto non spiega la ragione per cui, proprio con riferimento ad uno di tali conti, siano stati rinvenuti versamenti diretti al contribuente per compensi, esplicitamente, come amministratore. Quanto poi alla pretesa dimenticanza della chiusura della partita IVA, anche sul punto la CTR ha pertinentemente risposto, osservando, alla stregua di un asserto in sé neppure fatto oggetto di censura, che "non è stato dedotto alcunché al fine di dimostrare l'infondatezza [della] circostanza che nel 2005, cioè l'anno precedente quello accertato, il contribuente ha presentato un modello 'AA9/7 [...]' relativo all'attività [... di] 'amministratore di beni immobili'. Tale denuncia di inizio di attività - non scalfita dalla mera allegazione della dimenticanza, su un piano peraltro diverso, della chiusura della partita IVA - si salda, nella motivazione della sentenza impugnata, con il dato dei versamenti per euro 2.950,00, in guisa da corroborare l'affermazione dell'esercizio attuale, nel 2006, di attività professionale, con conseguenti obbligo di tenuta delle scritture contabili ed assoggettamento ad imposte. Né, infine, le censure rivolte alla sentenza impugnata per aver fatto riferimento ai numerosi rapporti bancari e finanziari intrattenuti dal ricorrente mostrano di cogliere l'effettiva "ratio decidendi" della stessa: invero - a prescindere dalle giustificazioni reiterate in ricorso, che, tuttavia, afferendo al merito della controversia, esulano dall'ambito cognitorio di questa Suprema Corte - è il fatto in sé del numero di tali rapporti, e quindi degli oneri economici conseguenziali, ad essere rimarcato dalla CTR come indice valutativo deponente per l'esercizio, da parte del contribuente, dell'ascritta attività imprenditoriale, apparendo diversamente tali rapporti - nel congruo incedere argomentativo della CTR - incompatibili con la posizione reddituale del contribuente. Talché, in definitiva, la CTR ha adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno dell'affermazione dell'esercizio, da parte del contribuente, dell'attività libero-professionale di amministratore condominiale, facendo di conseguenza corretta applicazione delle presunzioni di cui agli artt. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 32 d.P.R. n. 600 del 1973. 2.4.3. Né coglie nel segno la tesi del ricorrente dell"inapplicabilità delle stesse al contribuente in quanto pensionato, valendo in contrario il principio per cui, in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Sez. 5 n. 29572 del 16/11/2018, Rv. 651421-01). A tale principio in effetti la CTR si è pedissequamente attenuta, anche nella parte in cui, in senso, oltretutto, favorevole per il contribuente, ha escluso le operazioni di prelevamento da quelle valutabili. 3. Con il motivo "sub" 5 si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo controverso, quanto alla omessa considerazione di tutte le singole giustificazioni addotte in rapporto ai versamenti in conto. 3.1. Con il motivo "sub" 5-bis si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., difetto dei requisiti di cui all'art. 132 cod. proc. civ., con violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in ordine alle giustificazioni dei versamenti in conto. 3.1.1. I due motivi, nel ricorso, sono illustrati congiuntamente. 3.1.2. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata è viziata anche nella statuizione relativa al "quantum" determinato in riferimento alla supposta attività professionale. Il contribuente ha infatti dedotto ed offerto prove in ordine all'estraneità ad alcuna attività di ciascun movimento di conto in entrata e in uscita. Quanto alla cessione di immobili di proprietà del ricorrente e - dato trascurato dalla CTR - del fratello, corrisponde al vero l'affermazione della CTR secondo cui il contribuente riconduce agli immobili anche assegni che non sono nella somma totale rogitata, ma egli ha spiegato che molte operazioni "extra" conto si giustificano alla luce del fatto di essere procuratore speciale del fratello, cui dunque doveva corrispondere la quota di pertinenza. In tal guisa, ad esempio, in relazione alla vendita di [OSCURATO:PERSONA], trova giustificazione il movimento di assegni cambiati, titoli emessi e versamenti in contanti. D'altronde già nel 2010 il contribuente aveva indicato all'Agenzia delle entrate che gli incassi totali delle vendite erano superiori ai prezzi di rogito.Del tutto oscura è poi l'idea della CTR che si debba avere una coincidenza temporale dei versamenti del prezzo per il totale con la data del rogito. Per quanto riguarda la vendita del "garage" di [OSCURATO:PERSONA], assai grave è la manchevolezza della CTR quanto al fatto che "nell'elencazione di Agenzia, tratta dai conti correnti [...], il versamento per euro 19.800,00 ha come causale esplicita la vendita". Clamorosa e poi la mancata considerazione di tutte le prove contrarie quanto ai residui versamenti: prove ulteriori rispetto alle uniche giustificazioni ammesse dalla CTR in relazione al diminuito prezzo di cessione degli immobili ed alla pensione. 3.1.3. Qualora, peraltro, non si ritenesse sussistere una radicale omissione di valutazione quanto ai fatti dedotti e direttamente rilevanti per una decisione favorevole al contribuente, dovrebbe comunque ammettersi che la sentenza è manchevole di una pur minima motivazione sui motivi in forza dei quali solo quelle indicate, e non altre voci, siano da considerare giustificate. Sussiste, inoltre, sul punto, omessa pronuncia. 3.2. Entrambi i motivi sono inammissibili. Il primo è completamente vertito in fatto; entrambi sono miranti ad ottenere da questa Suprema Corte una riedizione della valutazione del materiale probatorio, sollecitando una diretta disamina dei documenti ed una altrettanto diretta valutazione delle giustificazioni in tesi difensiva addotte per i versamenti nei conti del contribuente. 3.2.1. Essi, inoltre, sono comunque manifestamente infondati. Corrisponde, infatti, al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392-01, e Sez. 5, n. 30786 del 28/11/2018, Rv. 651566-01) quello a termini del quale, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. Premesso che anche le operazioni bancarie "in extra conto", quali quelle di incasso di assegni circolari, sono equiparabili ai versamenti in quanto la somma, proveniente da un terzo, viene trattenuta dall'interessato che cambia l'assegno in cassa senza transitare per il conto, e rientrano nella categoria degli "importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni", cui l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ricollega, accanto ai prelevamenti (per le sole attività imprenditoriali), la presunzione legale relativa di imputazione a ricavi o compensi (Sez. 5, n. 8718 del 30/03/2021, Rv. 661020-01), l'analiticità della prova contraria richiesta al contribuente per contrastare le presunzioni comporta che il relativo onere non possa essere assolto mediante l'invocazione di presunzioni semplici né mediante il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6405 del 09/03/2021, Rv. 660815-01). 3.2.2. In ragione di quanto precede, le censure (non adeguatamente autosufficienti) relative a quella che lo stesso ricorrente definisce "moltiplicazione del prezzo delle vendite" (p. 47), sostenendo ad ogni modo di essersi recato "sin dal 2010 in Agenzia ad indicare quali erano gli incassi afferenti alle proprie vendite, ed ha ivi indicato incassi totali 'superiori' ai prezzi rogitati" (p. 48), contravvengono all'onere di una precisa, e non meramente generica o ricostruttiva, giustificazione delle poste. Né, in rapporto alla vendita del "garage" di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente (nuovamente non ossequiando il principio di autosufficienza) riproduce la parte pertinente dell'avviso ed altresì il preteso atto di una generica banca da cui risulterebbero esplicitamente causali non tenute in considerazione dalla CTR. Quanto, infine, alle ulteriori deduzioni asseritamente non considerate dalla CTR, oggetto sia del motivo "sub" 5 (p. 51) che di quello "sub" 5-bis (p. 53, in rapporto a p. 45), premesso che non ricorre alcuna omissione di pronuncia, dovendosi ritenere che le stesse siano state implicitamente disattese (posto che la CTR ha ritenuto giustificati solo euro 10.526,00 a titolo di "emolumenti"), i tre versamenti per conto di una non meglio identificata Peretti rimandano, del tutto genericamente, ad una "dichiarazione", non riprodotta, della stessa, che tuttavia non può costituire valida controprova per le ragioni già esposte, e le ulteriori poste rimandano, anche in questo caso del tutto genericamente, a non meglio precisate "tabelle", parimenti non riprodotte e soprattutto non corredate dal richiamo di pertinenti fonti documentali, fermo, viepiù, che le operazioni di giroconto e di storno, per la citata giurisprudenza, costituiscono comunque operazioni ricadenti nel meccanismo presuntivo. 3.3. Ciò - come d'altronde anticipato - vota all'inammissibilità sia il motivo "sub" 5 che, specificamente, quello "sub" 5-bis. 4. Con il motivo "sub" 6 si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., 4.1. La CTR respinge la richiesta del contribuente di riduzione delle sanzioni perché non sarebbe vero che prima dell'emissione dell'avviso egli avrebbe dedotto giustificazioni relative a tutti i versamenti. Il contrario - secondo il ricorrente - emerge palesemente dal confronto tra la sentenza impugnata - che ammette giustificazioni per euro 127.000 per vendite e circa euro 10.000 per pensione - ed "i verbali di contraddittorio [...] del ricorso originario". Le giustificazioni infine valutate positivamente dalla CTR erano note sin dall'origine all'Agenzia delle entrate. 4.2. Il motivo è manifestamente infondato. 4.2.1. Alla stregua di quanto già visto nella disamina dei motivi "sub" 1 e 1-bis, la CTR ricorda come, con riguardo al procedimento da cui scaturisce l'avviso oggetto del presente giudizio, e non al precedente, annullato in autotutela dall'Amministrazione, il contribuente, invitato al contraddittorio, né vi ha preso parte né abbia comunque "prodotto alcuna documentazione" (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). Alla luce di ciò, il richiamo del ricorrente - di per sé assolutamente generico - ai verbali di contraddittorio, da cui dovrebbe evincersi - alla stregua, tuttavia, di un non esplicitato percorso argomentativo - che la sentenza impugnata ha infine ammesso un importo di giustificazioni corrispondente a quelle addotte in contraddittorio (p. 54 del ricorso), costituisce, in realtà, una non consentita (a cagione della diversità di avvisi e procedimenti) sovrapposizione del piano del procedimento esitato nell'avviso oggetto del presente giudizio, in cui nessun contraddittorio ha avuto luogo per volontà del contribuente, a quello del procedimento esitato nell'avviso annullato in autotutela, in cui il ricorrente deduce, ma non comprova, avere il contraddittorio contemplato la produzione difensiva di documenti a completa giustificazione delle poste dei conti correnti. Per l'effetto la CTR - ben lungi dall'aver omesso la disamina di alcunché - ha sinteticamente ma ineccepibilmente osservato che la pretesa in ordine alla riduzione delle sanzioni per avere il contribuente "già prima dell'emissione dell'atto" dedotto adeguate giustificazioni "è palesemente infondata". 5. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sus
Sentenza Cassazione n. 28127/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris