CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31371-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, PAOLINI [OSCURATO:PERSONA], nonché quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] Cosetta, in proprio e quali soci della predetta società, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 35, sono elettivamente domiciliati; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 306/08/2020 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d'impresa ai fini IVA ed IRAP per l'anno d'imposta 2010 emesso dall'amministrazione finanziaria nei confronti della società di persone [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., nonché, ai fini IRPEF, nei confronti dei soci della medesima, [OSCURATO:PERSONA] Cosetta e PAOLINI [OSCURATO:PERSONA], per i redditi di partecipazione nella predetta società, ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986, sulla scorta delle risultanze delle movimentazioni effettuate sui conti correnti bancari e postali della società e dei soci, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR toscana rigettava l'appello dell'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado che affermava di condividere non ritenendo «condivisibile il motivo di Appello per cui vi sarebbe stata carenza di prova da parte della appellata», precisando che «In effetti (cfr. pagg. 16-17 della sentenza appellata) la presentazione di una perizia di parte costituisce un principio di prova che avrebbe obbligato l'Agenzia ad una contestazione più analitica delle tesi difensive, circostanza non riscontrata nei fatti». 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano gli intimati con controricorso e memoria. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso è incentrato sul difetto assoluto di motivazione sub specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992. 2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ. per avere i giudici di appello contravvenuto ai principi giurisprudenziali in materia di prova negli accertamenti bancari, altresì precisando di avere contestato analiticamente le risultanze della perizia di parte contribuente. 3. I motivi sono entrambi fondati. 4. Va ricordato, in tema di onere della prova e di verifica giudiziale in materia di accertamenti bancari, il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui la presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 dettata in materia di imposte sui redditi (secondo la quale i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli artt. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell'imponibile), omologa a quella stabilita dall'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, consente di riferire a redditi (e, nel secondo caso, a ricavi) imponibili, conseguiti nell'attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli "accrediti" (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli "addebiti") come ricavi; trattasi di presunzione legale "juris tantum" che consente di considerare come ricavo riconducibile all'attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo (ed anche a quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici di riferibilità allo stesso dei conti di questi ultimi), e comportante l'inversione dell'onere della prova, spettando a quest'ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti (arg. da Cass. 26111 del 2015 e n. 21800 del 2017; conf. Cass. n. 5152, n. 5153, n. 19807 e n. 19806 del 2017, n. 18065, n. 18066, n. 18067, n. 16686, n. 16699, n. 16697, n. 11776, n. 6093 del 2016; Sez. 6-5, ord. n. 7453, n. 9078 e n. 19029 del 2016); con specifico riferimento al contenuto dell'onere probatorio gravante sul contribuente si è affermato che questi ha l'onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (in termini, Cass. n. 18081 del 2010, n. 22179 del 2008 e n. 26018 del 2014) ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell'inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. 21800 del 2017).5. Orbene, a tali principi non si è attenuta la CTR che ha peraltro reso una motivazione meramente apparente (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016; Cass. n. 5331 del 2019 e n. 21801 del 2019), ben al di sotto del minimo costituzionale (art. 111 Cost.), limitandosi ad affermare che non riteneva «condivisibile il motivo di Appello per cui vi sarebbe stata carenza di prova da parte della appellata» e facendo generico riferimento ad una perizia di parte, senza specificare se nella stessa emergessero elementi giustificativi delle singole movimentazioni bancarie e quali fossero, tra l'altro ponendo a carico dell'Agenzia delle entrate un onere di contestazione delle risultanze di quella perizia che l'amministrazione finanziaria aveva anche adeguatamente effettuato, per come desumibile dal contenuto del ricorso in cui sono state riportate, in ossequio al principio di autosufficienza, le argomentazioni svolte sul punto nel giudizio di merito. 6. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui deman