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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27361/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 21/10/2021, confermava la sentenza del Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Genova, in data 17/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rochdi, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen..

Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione al giudizio di responsabilità e, in particolare, all'attendibilità dei dichiaranti.

Il motivo è inammissibile.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente non ha soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione con quelle argomentate dalla decisione impugnata.

Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dagli artt. 581, co. 1, lett. d) e 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta in punto di penale responsabilità dell'imputato (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non indica specifici elementi alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni della Corte di Appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Ed infatti, la Corte territoriale non ha meramente rinviato alle motivazioni del giudice di primo grado, ma ha ampiamente argomentato circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto chiare, coerenti e riscontrate dalla documentazione medica acquisita e dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, differentemente dalla versione fornita dall'imputato, ritenuta del tutto inattendibile.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 21/10/2021, confermava la sentenza del Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Genova, in data 17/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rochdi, in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in relazione al giudizio di responsabilità e, in particolare, all'attendibilità dei dichiaranti. Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente non ha soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione con quelle argomentate dalla decisione impugnata. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dagli artt. 581, co. 1, lett. d) e 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta in punto di penale responsabilità dell'imputato (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), non indica specifici elementi alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni della Corte di Appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ed infatti, la Corte territoriale non ha meramente rinviato alle motivazioni del giudice di primo grado, ma ha ampiamente argomentato circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in quanto chiare, coerenti e riscontrate dalla documentazione medica acquisita e dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria, differentemente dalla versione fornita dall'imputato, ritenuta del tutto inattendibile. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
Sentenza Cassazione n. 27361/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris