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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44787/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 22/10/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FERMO in data 10/05/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva assolto LANZAVECCHIA Lucia da due episodi di usura, entrambi in danno di ROZZI Gabriella commessi il primo a FERMO fra gennaio e aprile 2013, e il secondo pure a FERMO fra gennaio e marzo 2013, oltre che da fatti di estorsione e di tentata violenza privata.

La CORTE territoriale riteneva LANZAVECCHIA responsabile per le due imputazioni di usura, unificandole per continuazione, escludendo la recidiva e l'aggravante contestate e la condannava a pena di giustizia.

LANZAVECCHIA propone ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, e deduce quale unico motivo l'erronea applicazione della legge penale.

Rileva la non attendibilità diJJ ROZZI Gabriella, pur se ella talora viene denominata Graziella, poiché ella, fra l'altro: a) non avrebbe mostrato quella attendibilità ritenuta dalla CORTE di ANCONA, poiché avrebbe mostrato divergenze nel riferire in tempi diversi l'entità delle somme ricevute in prestito dall'imputata; b) avrebbe riferito di una conversazione con LANZAVECCHIA alla stazione di carburante AGIP di [OSCURATO:PERSONA]'ELPIDIO, durante la quale la prima avrebbe indicato alla persona offesa un dipendente di quella stazione come pure lui sottoposto a usura, senza che la scena fosse ripresa dalle videocamere ivi esistenti; c) avrebbe parlato anche di una tessera bancoposta di ROZZI che era nella disponibilità della ricorrente, senza che fosse rinvenuta nell'abitazione di costei.

Il ricorso é inammissibile perché manifestamente infondato il ricorso posto a base di esso.

L'iter argomentativo del provvedimento impugnato, pur se si discosta sensibilmente dalla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso.

Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione: • sul fatto che, una volta che LANZAVECCHIA e ROZZI Gabriella avevano stretto un rapporto che sembrava di amicizia, la seconda aveva difficoltà finanziarie e aveva chiesto aiuto alla prima, ricevendo un prestito, la cui restituzione aveva avuto da subito interessi usurari; • sulla dettagliata ricostruzione del denaro consegnato alla vittima a partire da quel momento e dalla vittima restituito in quantità significativa, ben oltre quanto ricevuto e ben oltre il tasso soglia; • sui riscontri forniti al racconto di ROZZI dalla intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza della ricorrente; • sugli esiti della perquisizione effettuata nell'abitazione della sorella dell'imputata, e sul rinvenimento in tale circostanza di una notevole quantità di contante che la perquisita aveva riferito esser di LANZAVECCHIA Lucia.

Si tratta di una serie di elementi con i quali il ricorso non si confronta, preferendo puntare su dati fattuali marginali rispetto alla ricostruzione effettuata con congruità e coerenza dalla CORTE territoriale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 22/10/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FERMO in data 10/05/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva assolto LANZAVECCHIA Lucia da due episodi di usura, entrambi in danno di ROZZI Gabriella commessi il primo a FERMO fra gennaio e aprile 2013, e il secondo pure a FERMO fra gennaio e marzo 2013, oltre che da fatti di estorsione e di tentata violenza privata. La CORTE territoriale riteneva LANZAVECCHIA responsabile per le due imputazioni di usura, unificandole per continuazione, escludendo la recidiva e l'aggravante contestate e la condannava a pena di giustizia. LANZAVECCHIA propone ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, e deduce quale unico motivo l'erronea applicazione della legge penale. Rileva la non attendibilità diJJ ROZZI Gabriella, pur se ella talora viene denominata Graziella, poiché ella, fra l'altro: a) non avrebbe mostrato quella attendibilità ritenuta dalla CORTE di ANCONA, poiché avrebbe mostrato divergenze nel riferire in tempi diversi l'entità delle somme ricevute in prestito dall'imputata; b) avrebbe riferito di una conversazione con LANZAVECCHIA alla stazione di carburante AGIP di [OSCURATO:PERSONA]'ELPIDIO, durante la quale la prima avrebbe indicato alla persona offesa un dipendente di quella stazione come pure lui sottoposto a usura, senza che la scena fosse ripresa dalle videocamere ivi esistenti; c) avrebbe parlato anche di una tessera bancoposta di ROZZI che era nella disponibilità della ricorrente, senza che fosse rinvenuta nell'abitazione di costei. Il ricorso é inammissibile perché manifestamente infondato il ricorso posto a base di esso. L'iter argomentativo del provvedimento impugnato, pur se si discosta sensibilmente dalla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione: • sul fatto che, una volta che LANZAVECCHIA e ROZZI Gabriella avevano stretto un rapporto che sembrava di amicizia, la seconda aveva difficoltà finanziarie e aveva chiesto aiuto alla prima, ricevendo un prestito, la cui restituzione aveva avuto da subito interessi usurari; • sulla dettagliata ricostruzione del denaro consegnato alla vittima a partire da quel momento e dalla vittima restituito in quantità significativa, ben oltre quanto ricevuto e ben oltre il tasso soglia; • sui riscontri forniti al racconto di ROZZI dalla intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza della ricorrente; • sugli esiti della perquisizione effettuata nell'abitazione della sorella dell'imputata, e sul rinvenimento in tale circostanza di una notevole quantità di contante che la perquisita aveva riferito esser di LANZAVECCHIA Lucia. Si tratta di una serie di elementi con i quali il ricorso non si confronta, preferendo puntare su dati fattuali marginali rispetto alla ricostruzione effettuata con congruità e coerenza dalla CORTE territoriale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 44787/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris