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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2019

Cassazione n. 22322/2022

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guente ORDINANZAi-E<Leo e.2-co{t-= [OSCURATO:PERSONA] 3285/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. Denza n° 20 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via F. Denza n. 20 presso e nello Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Predappio in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n° 37 presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al - Controricorrente -avverso la sentenza n. 1873/2019 emessa dalla CTR [OSCURATO:PERSONA] e depositata il 14.10.2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza del 14.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pg nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] Romagna, con la sentenza impugnata, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Predappio avverso la sentenza n° 110/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Forlì, che aveva accolto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento, notificatole dal Comune di Predappio, per omessa dichiarazione ed omesso pagamento ICI per gli anni dal 2008 al 2011, relativamente ad un immobile strumentale per cui la contribuente aveva presentato autocertificazione ex .d.l. n. 70/2011 in data 28.09.2011 relativamente al fabbricato rurale strumentale accatastandolo in categoria D/10 ( f.31, part. 130 sub 6), prima accatastato in categoria D/8 f.I 31 part. 130 sub 1 e poi, a seguito di ampliamento per l'installazione di serbatoio di accumulo rifiuti, quale sub 4.

2. In particolare, la Regionale - aderendo all'impostazione difensiva del Comune, asseriva che difettava la continuità storica tra il fabbricato oggetto dell'autocertificazione ex d.l. n. 70/2011 e quello per il quale l'ente locale aveva attivato la pretesa tributaria, dal momento che il primo risultava catastalmente soppresso il 2 agosto 2011 e dallo stesso risultano originati due complessi immobiliari oggetto della domanda di variazione catastale, alla cui rappresentazione catastale corrisponde una modificazione materiale.

In aggiunta, affermava che ai fini della retroattività delle disposizioni normative di cui al citato d.I., non è sufficiente la presentazione dell'autocertificazione ma è necessaria l'annotazione negli atti catastali della domanda di variazione catastale come dispone l'art. 2 comma 5 ter d.l. n. 102/2013 che le esige espressamente, assumendo che il Comune non aveva provveduto alla relativa annotazione della domanda di variazione catastale.

Ricorre sulla base di tre motivi l'ente contribuente avverso la sentenza indicata in epigrafe.

La contribuente ha depositato in prossimità dell'udienza memorie con cui ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello recante n.

RG 13203/22, pendente tra le medesime parti e relativo ad annualità di imposta pregresse.

Il Comune di Predappio resiste con controricorso.

La P.G. ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per l'eventuale riunione con altro giudizio pendente tra le medesime parti e relativo a pregresse annualità. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il primo motivo, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n° 5 c.p.c., per avere erroneamente la CTR ritenuto che l'immobile per cui era stata attivata la pretesa tributaria fosse diverso da quello oggetto dell'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità, poiché il primo risultava catastalmente soppresso il 2/8/2011 e dallo stesso risultavano "originati due complessi immobiliari-oggetto della domanda di variazione alla cui rappresentazione catastale corrisponde in effetti una modificazione fisica".

La CTR avrebbe omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dalla contribuente concernente il mero ampliamento del fabbricato originario, che non ne aveva comportato alcuna trasformazione.

Con lo stesso motivo si deduce che, in realtà, l'istanza era stata annotata in catasto.3.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, D.LGS n° 504/92, dell'art. 7, co 2 bis, DL 70 /2011, dell'art. 13, comma 14 bis, DL 201/11, nonchè degli artt. 2, comma 5 ter, del DL 102/2013 e 1, comma 2, del DM 26/7/2012 in relazione all'art. 360, n° 3), c.p.c., per avere la CTR negato l'efficacia retroattiva della ruralità autocertificata all'immobile in questione, ritenendo erroneamente che la normativa citata non fosse applicabile nel caso di mera variazione dei dati catastali di un medesimo immobile.

4. Con la terza censura, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n° 4), c.p.c., in quanto la CTR avrebbe omesso ogni pronuncia su uno specifico motivo di censura proposto in primo grado e riproposto in appello, concernente l'inesistenza del potere sanzionatorio dei comuni nei casi dipendenti da variazioni catastali per cui sia venuto meno l'obbligo dichiarativo ed in ordine all'entità della sanzione ed all'applicabilità del cumulo giuridico. 5.In relazione al terzo motivo, risulta dalla trascrizione delle controdeduzioni in appello, che la contribuente aveva chiesto la disapplicazione delle sanzioni applicate, reputando non sussistente l'obbligo dichiarativo per il principio di legalità( favore rei) di cui all'art. 3 co.2, d.lgs. 472/97 e l'applicazione di una unica sanzione per l'omessa presentazione reiterata negli anni, della dichiarazione delle unità immobiliari, con applicazione della regola del cumulo giuridico.

La controricorrente obietta che la riproposizione è avvenuta fuori termine il 10 marzo 2017, rispetto alla notifica dell'atto di appello del 29.09.2016 e dunque senza osservare il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello, come previsto dal combinato disposto degli artt. 23 e 54 d.lgs. 546/92( termine che scadeva il 28 novembre 2016).

Sennonchè, dagli atti prodotti non risulta con certezza la data del deposito del ricorso e dunque non è possibile accertare la tempestività o meno delle doglianze sollevate in sede di gravame.Appare pertanto opportuno rinviare a nuovo ruolo sia per l'eventuale riunione al giudizio n.

RG 132013/22, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto annualità pregresse, sia per acquisire il fascicolo di merito al fine di verificare la tempestività della costituzione dell'appellato.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo sia per l'eventuale riunione con ml giudizio n.

RG 132013/22, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto annualità pregresse, sia per acquisire il fascicolo di merito al fine di verificare la tempestività della costituzione dell'appellato.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 14.06.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZAi-E<Leo e.2-co{t-= [OSCURATO:PERSONA] 3285/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. Denza n° 20 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via F. Denza n. 20 presso e nello Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Predappio in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n° 37 presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura speciale in calce al - Controricorrente -avverso la sentenza n. 1873/2019 emessa dalla CTR [OSCURATO:PERSONA] e depositata il 14.10.2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza del 14.06.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pg nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Romagna, con la sentenza impugnata, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Predappio avverso la sentenza n° 110/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Forlì, che aveva accolto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento, notificatole dal Comune di Predappio, per omessa dichiarazione ed omesso pagamento ICI per gli anni dal 2008 al 2011, relativamente ad un immobile strumentale per cui la contribuente aveva presentato autocertificazione ex .d.l. n. 70/2011 in data 28.09.2011 relativamente al fabbricato rurale strumentale accatastandolo in categoria D/10 ( f.31, part. 130 sub 6), prima accatastato in categoria D/8 f.I 31 part. 130 sub 1 e poi, a seguito di ampliamento per l'installazione di serbatoio di accumulo rifiuti, quale sub 4. 2. In particolare, la Regionale - aderendo all'impostazione difensiva del Comune, asseriva che difettava la continuità storica tra il fabbricato oggetto dell'autocertificazione ex d.l. n. 70/2011 e quello per il quale l'ente locale aveva attivato la pretesa tributaria, dal momento che il primo risultava catastalmente soppresso il 2 agosto 2011 e dallo stesso risultano originati due complessi immobiliari oggetto della domanda di variazione catastale, alla cui rappresentazione catastale corrisponde una modificazione materiale. In aggiunta, affermava che ai fini della retroattività delle disposizioni normative di cui al citato d.I., non è sufficiente la presentazione dell'autocertificazione ma è necessaria l'annotazione negli atti catastali della domanda di variazione catastale come dispone l'art. 2 comma 5 ter d.l. n. 102/2013 che le esige espressamente, assumendo che il Comune non aveva provveduto alla relativa annotazione della domanda di variazione catastale. Ricorre sulla base di tre motivi l'ente contribuente avverso la sentenza indicata in epigrafe. La contribuente ha depositato in prossimità dell'udienza memorie con cui ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello recante n. RG 13203/22, pendente tra le medesime parti e relativo ad annualità di imposta pregresse. Il Comune di Predappio resiste con controricorso. La P.G. ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per l'eventuale riunione con altro giudizio pendente tra le medesime parti e relativo a pregresse annualità. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n° 5 c.p.c., per avere erroneamente la CTR ritenuto che l'immobile per cui era stata attivata la pretesa tributaria fosse diverso da quello oggetto dell'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità, poiché il primo risultava catastalmente soppresso il 2/8/2011 e dallo stesso risultavano "originati due complessi immobiliari-oggetto della domanda di variazione alla cui rappresentazione catastale corrisponde in effetti una modificazione fisica". La CTR avrebbe omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dalla contribuente concernente il mero ampliamento del fabbricato originario, che non ne aveva comportato alcuna trasformazione. Con lo stesso motivo si deduce che, in realtà, l'istanza era stata annotata in catasto.3. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, D.LGS n° 504/92, dell'art. 7, co 2 bis, DL 70 /2011, dell'art. 13, comma 14 bis, DL 201/11, nonchè degli artt. 2, comma 5 ter, del DL 102/2013 e 1, comma 2, del DM 26/7/2012 in relazione all'art. 360, n° 3), c.p.c., per avere la CTR negato l'efficacia retroattiva della ruralità autocertificata all'immobile in questione, ritenendo erroneamente che la normativa citata non fosse applicabile nel caso di mera variazione dei dati catastali di un medesimo immobile. 4. Con la terza censura, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n° 4), c.p.c., in quanto la CTR avrebbe omesso ogni pronuncia su uno specifico motivo di censura proposto in primo grado e riproposto in appello, concernente l'inesistenza del potere sanzionatorio dei comuni nei casi dipendenti da variazioni catastali per cui sia venuto meno l'obbligo dichiarativo ed in ordine all'entità della sanzione ed all'applicabilità del cumulo giuridico. 5.In relazione al terzo motivo, risulta dalla trascrizione delle controdeduzioni in appello, che la contribuente aveva chiesto la disapplicazione delle sanzioni applicate, reputando non sussistente l'obbligo dichiarativo per il principio di legalità( favore rei) di cui all'art. 3 co.2, d.lgs. 472/97 e l'applicazione di una unica sanzione per l'omessa presentazione reiterata negli anni, della dichiarazione delle unità immobiliari, con applicazione della regola del cumulo giuridico. La controricorrente obietta che la riproposizione è avvenuta fuori termine il 10 marzo 2017, rispetto alla notifica dell'atto di appello del 29.09.2016 e dunque senza osservare il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'appello, come previsto dal combinato disposto degli artt. 23 e 54 d.lgs. 546/92( termine che scadeva il 28 novembre 2016). Sennonchè, dagli atti prodotti non risulta con certezza la data del deposito del ricorso e dunque non è possibile accertare la tempestività o meno delle doglianze sollevate in sede di gravame.Appare pertanto opportuno rinviare a nuovo ruolo sia per l'eventuale riunione al giudizio n. RG 132013/22, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto annualità pregresse, sia per acquisire il fascicolo di merito al fine di verificare la tempestività della costituzione dell'appellato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo sia per l'eventuale riunione con ml giudizio n. RG 132013/22, pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto annualità pregresse, sia per acquisire il fascicolo di merito al fine di verificare la tempestività della costituzione dell'appellato. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 14.06.2
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