CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato CAMAIORE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 18710/2018 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della costituita parte civile, che conclude per l'inammissibilità/rigetto del ricorso. letta la memoria dell'avvocato prof. Enrico MARZADURI , difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, ha parzialmente riformato, rideterminando il trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Lucca - che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di calunnia, dichiarandolo, invece, colpevole di diffamazione continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA], preside scolastica, per avere inviato, attraverso e- mail, due volte la medesima segnalazione in cui riportava come riferibili alla persona offesa fatti anomali, censurabili o illeciti, quali pressioni sui docenti in occasione degli scrutini, diffamazioni e vessazioni di alcuni docenti, in danno di un bidello disabile, e di alcuni alunni. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che svolge cinque motivi, denunciando vizi della motivazione, mancante e comunque afflitta da illogicità e contraddittorietà argomentativa, sotto plurimi profili. 2.1.Con il primo motivo, si contesta che l'appello fosse generico, come affermato, nell'incipit della motivazione, dalla Corte di appello, esso contenendo, invece, puntuali e specifiche doglianze attinenti al merito della decisione di primo grado; 2.2. Con il secondo motivo viene contestata la affermazione che l'imputato non avesse verificato le fonti accusatorie prima di divulgare i fatti, dal momento che, invece, l'invio delle e-mail era avvenuto dopo lo svolgimento di plurime pubbliche riunioni con genitori, alunni, insegnanti e dipendenti dei plessi scolastici, i quali avevano fornito le informazioni poi riportate negli esposti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'insussistenza del dolo, come peraltro riconosciuto dallo stesso P.M., che aveva chiesto l'archiviazione, e si pone in evidenza la contraddittorietà della motivazione sul punto. 2.4.Con il quarto motivo è invocata la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., sul rilievo che, all'epoca dei fatti, il ricorrente era un assessore provinciale e, nell'adempimento del proprio dovere di amministratore pubblico, aveva segnalato alle autorità competenti le situazioni critiche emerse presso i plessi scolastici diretti dalla persona offesa, in tal modo esercitando anche il proprio diritto di critica. 2.5. Con il quinto motivo si contesta quanto affermato dalla Corte di appello, ovvero che i sindacati di categoria a cui l'esposto era stato inviato non fossero soggetti interessati alle questioni prospettate, giacchè, invece, le lamentele erano provenute proprio dal personale scolastico e avevano attinenza ai rapporti di lavoro. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per morte dell'imputato. Come emerge, infatti, dal certificato rilasciato dal Comune di Camaiore in data 29 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto il 22 gennaio 2022. Per l'effetto, i reati a lui contestati sono estinti, ai sensi dell'art. 150 cod.proc.pen , e la sentenza impugnata, per quanto riguarda le relative statuizioni, deve essere annullata senza rinvio.4. Al riguardo, pur registrandosi nella giurisprudenza di legittimità, diverse formule di dispositivo in caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso ( Sez. U. n. 30 del 25/10/2000, Rv. 217245; Sez. 3 n. 8989 del 09/02/2011, Rv. 249612), declaratoria di inammissibilità del ricorso (Sez. 6 n. 27309 del 03/06/2010, Rv. 247782), appare preferibile la formula dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620 lett. a) cod.proc.pen. ( Sez. 1 n. 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790; Sez. 4 n. 36524 del 26/06/2008, Rv. 242114). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, 31 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] carlini <_Lt7 CCrRTE-D1- CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DE