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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17316/2026

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rale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE];–intimata–avversola sentenza n. 269, pronunciata in data 19/12/2017 dalla CommissioneTributaria Regionale della Toscana, depositata il 13/02/2018;Numero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22 aprile 2026 e, all’esito di riconvocazione, nella camera di consigliodel 19 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

La controversia trae origine dalla notifica in data 20/09/2012della cartella di pagamento n. 04120120015523516 per l’iscrizione aruolo di imposte e sanzioni il cui pagamento era stato richiesto con laprecedente cartella n. 04120040051093534, notificata nel 2004,avente ad oggetto somme dovute in virtù dell’avviso di accertamenton.

R5F01MG00814/2003, oggetto di precedente giudizio conclusosi permancata riassunzione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza di annullamento con rinvio.2.

L’Agenzia delle entrate, dopo l’estinzione del giudizio permancata riassunzione, aveva dunque emesso la nuova cartella oggettodel presente giudizio e con provvedimento del 27/8/2012 avevarigettato l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di definizione della lite proposta aisensi dell’art. 39 del d.l. 98/2011 perché intervenuta dopo il 6/10/2011e cioè dopo l’estinzione del giudizio.3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellaparte privata, rilevando che la Corte di cassazione aveva annullato lasentenza di secondo grado, con conseguente efficacia della precedentesentenza della [OSCURATO:PERSONA] di annullamentodell’avviso di accertamento, ed osservando che la contribuente avevacomunque definito la lite.4. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appellodell’Agenzia delle entrate evidenziando che la controversia relativa allaimpugnazione della precedente cartella di pagamento, notificata il21/10/2004, era stata definita ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l.98/2011 e che la controversia era in corso alla data del 31/12/2011Numero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026poiché soltanto in data 14/2/2012 con decreto del Presidente dellaCommissione Tributaria Regionale di Firenze n. 35/01/12 era statapronunciata l’estinzione del processo per mancata riassunzione delgiudizio.

In tal modo doveva ritenersi venuto meno il presuppostolegittimante della cartella del 2012.5.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazionearticolando tre motivi.

La contribuente, regolarmente intimata, non hasvolto difese.6.

Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione/falsaapplicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011, convertito dallalegge 111/2011, in combinato disposto con gli artt. 63, commi 1 e 2,e 45 del d.lgs. 546/1992.In particolare, secondo la prospettazione di parte ricorrente, laCommissione Tributaria Regionale ha erroneamente ritenutosussistenti le condizioni previste dall’art. 39, comma 12, del citato testonormativo ed in particolare la pendenza, alla data del 31/12/2011,della lite sulla quale la richiesta di definizione agevolata avrebbe incisoimpedendo ulteriori iscrizioni a ruolo e l’avvio di nuove procedure diriscossione esattoriale.

Invece, la mancata tempestiva riassunzione aseguito di ordinanza della Corte di cassazione del 6/10/2010,depositata il 6/12/2010, imponeva di ritenere già estinto il giudizio indata 6/10/2011 e cioè in data anteriore al termine previsto del31/12/2011.1.1.

Il motivo è infondato.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che lacontroversia relativa all’impugnazione della precedente cartella diNumero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026pagamento notificata in data 21/10/2004 è stata definita dallacontribuente avvalendosi della procedura prevista dal comma 12dell’art. 39 d.l. 98/2011, convertito dalla legge 15/7/2011, n. 111.

Atal riguardo ha osservato che la condizione posta dal citato dispostonormativo era la pendenza della controversia in ogni grado del giudizioalla data del 31 dicembre 2011 e che tale condizione si è verificatapoiché la controversia si è conclusa solo successivamente conprovvedimento del 14/2/2012 reso dal Presidente della CommissioneTributaria Regionale di Firenze n. 35/01/2012.

Da ciò conseguiva che,per effetto della predetta definizione, era venuto meno il presuppostoimpositivo e di conseguenza la legittimità della cartella notificata20/09/2012, con la quale l’Ufficio aveva reiterato la richiesta di impostee sanzioni di cui alla precedente cartella del 2004 oggetto didefinizione.1.3.

Secondo l’orientamento della Corte, al quale va datacontinuità, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, aisensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, conconseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dellostesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto nonimpugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dellostesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento diimpugnazione (Cass. se. 3, 21/09/2023, n. 26970).In particolare, nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 c.p.c.,alla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio puòprovvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essanon come atto di impugnazione, ma come attività di impulsoprocessuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati partenel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti sisia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinandoNumero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto(Cass. sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16689; Cass. sez. 5, 7/6/2023, n. 16002).L’estinzione, a differenza che nel giudizio ordinario, è rilevabileanche d'ufficio ai sensi degli artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, conconseguente definitività dell'avviso di accertamento (Cass. sez. 5,13/12/2018, n. 32276).1.4.

Nella vicenda in esame nessuna delle parti dopol’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione conordinanza depositata il 6/12/2010, secondo quanto rappresentato dallaricorrente, ha riassunto il giudizio instaurato per l’opposizione allacartella esattoriale notificata nel 2004.Ai sensi dell’art. 392 c.p.c., nella versione antecedente alla modificaintrodotta dall’art. 46, comma 1, della legge 69/2009, il giudiziointrodotto in primo grado in data in data 16/12/2004 si è estintodecorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento.E’ pacifico che i termini per la riassunzione sono termini di naturaprocessuale e che l’estinzione consegue all’inutile decorso di essi.Il provvedimento giudiziale di estinzione intervenuto in data14/2/2012 ha natura meramente dichiarativa per cui, a differenza diquanto ritenuto dal giudice di appello, per verificare l’intervenutaestinzione del giudizio e, quindi, la pendenza della lite al 31/12/2011,come previsto dall’art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011, non dovevaaversi riguardo alla data del provvedimento formale di estinzione bensìal decorso del termine di un anno dalla pubblicazione dell’ordinanza dirinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Deve però osservarsi che a tale data i termini per proporre ilgiudizio di riassunzione erano sospesi.In base all’art. 39, comma 12, lettera c), d.l. n. 98 del 2011,convertito dalla legge n. 111 del 2011, le liti fiscali del valore pari adNumero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026un massimo di euro 20.000,00 che possono essere definite ai sensidello stesso comma (cioè mediante il pagamento delle sommedeterminate a norma dell’art. 16 legge n. 289 del 2002) sono sospesefino al 30 giugno 2012.

Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli,controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi inriassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Lasospensione dei termini opera dal 6 luglio 2011 (data di entrata invigore del d.l.) al 30 giugno 2012.Da tanto consegue che alla data del 6/12/2011 (o anche del6/10/2011 indicata dall’Agenzia delle entrate in ricorso) i termini perproporre il giudizio di riassunzione erano sospesi, per cui ai fini delladefinizione prevista dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011,convertito dalla legge n. 111/2011, la lite del valore dichiarato di euro15.851,69 alla data del 31/12/2011 era ancora pendente.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazionedell’art. 112 c.p.c., per omessa statuizione sull’eccezione diacquiescenza al provvedimento di diniego di definizione.La ricorrente evidenzia che nel giudizio di appello avevarappresentato che l’istanza di definizione della lite fiscale ai sensidell’art. 39 del d.l. 98/2011 -presentata in data 30/3/2012 per ilprocedimento relativo alla cartella del 2004, estinto per mancatariassunzione- era stata rigettata con provvedimento del 27/08/2012,non tempestivamente impugnato, con conseguente emissione dellanuova cartella oggetto del giudizio.3.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e num.4 c.p.c., laviolazione/falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, lett. d), ultimoperiodo, del d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, inNumero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026combinato disposto con l’art. 19, comma 1, e 21, comma 1, d.lgs.546/1991.[OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazionedella ricorrente, non ha considerato che il provvedimento di diniegoavverso l’istanza di condono non è stato impugnato con conseguentelegittima emissione della nuova cartella esattoriale recantel’intimazione di adempiere il medesimo credito tributario oggetto delgiudizio.2.3.1.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono trattarsicongiuntamente e sono fondati.2.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito lavicenda processuale ritenendo ancora pendente la controversia alladata del 31/12/2011, per cui era possibile ricorrere alla definizione aisensi del d.l. 98/2011, e rilevando che per effetto della predettadefinizione era venuto meno il presupposto legittimante la cartellanotificata il 20/9/2012, opposta nel presente giudizio, in quanto aventelo stesso presupposto impositivo già precedentemente definito.2.3.

E’ dunque evidente che la [OSCURATO:PERSONA],sebbene nella parte della ricostruzione in fatto abbia dato attodell’eccezione sollevata dall’Ufficio, nella motivazione ha poi omessoqualsivoglia pronuncia sul punto, richiamando l’intervenuta definizionedella cartella del 2004 la cui pretesa era stata rinnovata con lasuccessiva cartella del 2012.

Ciò, nonostante il puntuale rilievodell’Agenzia delle entrate circa il rigetto della istanza di definizione conprovvedimento del 27/08/2012 e la mancata impugnazione dellostesso, per cui non soltanto non risultava intervenuta alcunadefinizione, ma che la stessa neppure potesse essere oggetto didiscussione, stante l’acquiescenza della parte al diniego espressodall’ente impositore.Numero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026Si rileva, dunque, il vizio denunciato, essendo stato pretermessol’esame dello specifico fatto storico decisivo dell’intervenutoprovvedimento di diniego e della sopraggiunta acquiescenza al diniegoespresso.I motivi, pertanto, sono fondati con conseguente annullamentodella sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio allaCommissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversacomposizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese anche delpresente giudizio di legittimità.La Corte, P.Q.Mrigettato il primo motivo di ricorso ed accolti il secondo ed il terzo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 e, aseguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 19 maggio2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE];–intimata–avversola sentenza n. 269, pronunciata in data 19/12/2017 dalla CommissioneTributaria Regionale della Toscana, depositata il 13/02/2018;Numero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22 aprile 2026 e, all’esito di riconvocazione, nella camera di consigliodel 19 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. La controversia trae origine dalla notifica in data 20/09/2012della cartella di pagamento n. 04120120015523516 per l’iscrizione aruolo di imposte e sanzioni il cui pagamento era stato richiesto con laprecedente cartella n. 04120040051093534, notificata nel 2004,avente ad oggetto somme dovute in virtù dell’avviso di accertamenton. R5F01MG00814/2003, oggetto di precedente giudizio conclusosi permancata riassunzione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza di annullamento con rinvio.2. L’Agenzia delle entrate, dopo l’estinzione del giudizio permancata riassunzione, aveva dunque emesso la nuova cartella oggettodel presente giudizio e con provvedimento del 27/8/2012 avevarigettato l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di definizione della lite proposta aisensi dell’art. 39 del d.l. 98/2011 perché intervenuta dopo il 6/10/2011e cioè dopo l’estinzione del giudizio.3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellaparte privata, rilevando che la Corte di cassazione aveva annullato lasentenza di secondo grado, con conseguente efficacia della precedentesentenza della [OSCURATO:PERSONA] di annullamentodell’avviso di accertamento, ed osservando che la contribuente avevacomunque definito la lite.4. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appellodell’Agenzia delle entrate evidenziando che la controversia relativa allaimpugnazione della precedente cartella di pagamento, notificata il21/10/2004, era stata definita ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l.98/2011 e che la controversia era in corso alla data del 31/12/2011Numero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026poiché soltanto in data 14/2/2012 con decreto del Presidente dellaCommissione Tributaria Regionale di Firenze n. 35/01/12 era statapronunciata l’estinzione del processo per mancata riassunzione delgiudizio. In tal modo doveva ritenersi venuto meno il presuppostolegittimante della cartella del 2012.5. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazionearticolando tre motivi. La contribuente, regolarmente intimata, non hasvolto difese.6. Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione/falsaapplicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011, convertito dallalegge 111/2011, in combinato disposto con gli artt. 63, commi 1 e 2,e 45 del d.lgs. 546/1992.In particolare, secondo la prospettazione di parte ricorrente, laCommissione Tributaria Regionale ha erroneamente ritenutosussistenti le condizioni previste dall’art. 39, comma 12, del citato testonormativo ed in particolare la pendenza, alla data del 31/12/2011,della lite sulla quale la richiesta di definizione agevolata avrebbe incisoimpedendo ulteriori iscrizioni a ruolo e l’avvio di nuove procedure diriscossione esattoriale. Invece, la mancata tempestiva riassunzione aseguito di ordinanza della Corte di cassazione del 6/10/2010,depositata il 6/12/2010, imponeva di ritenere già estinto il giudizio indata 6/10/2011 e cioè in data anteriore al termine previsto del31/12/2011.1.1. Il motivo è infondato.1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che lacontroversia relativa all’impugnazione della precedente cartella diNumero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026pagamento notificata in data 21/10/2004 è stata definita dallacontribuente avvalendosi della procedura prevista dal comma 12dell’art. 39 d.l. 98/2011, convertito dalla legge 15/7/2011, n. 111. Atal riguardo ha osservato che la condizione posta dal citato dispostonormativo era la pendenza della controversia in ogni grado del giudizioalla data del 31 dicembre 2011 e che tale condizione si è verificatapoiché la controversia si è conclusa solo successivamente conprovvedimento del 14/2/2012 reso dal Presidente della CommissioneTributaria Regionale di Firenze n. 35/01/2012. Da ciò conseguiva che,per effetto della predetta definizione, era venuto meno il presuppostoimpositivo e di conseguenza la legittimità della cartella notificata20/09/2012, con la quale l’Ufficio aveva reiterato la richiesta di impostee sanzioni di cui alla precedente cartella del 2004 oggetto didefinizione.1.3. Secondo l’orientamento della Corte, al quale va datacontinuità, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, aisensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, conconseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dellostesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto nonimpugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dellostesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento diimpugnazione (Cass. se. 3, 21/09/2023, n. 26970).In particolare, nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 c.p.c.,alla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio puòprovvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essanon come atto di impugnazione, ma come attività di impulsoprocessuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati partenel giudizio di legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti sisia attivata per la riassunzione, il processo si estingue, determinandoNumero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026la definitività dell'avviso di accertamento, che ne costituiva l'oggetto(Cass. sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16689; Cass. sez. 5, 7/6/2023, n. 16002).L’estinzione, a differenza che nel giudizio ordinario, è rilevabileanche d'ufficio ai sensi degli artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546del 1992, e comporta il venir meno dell'intero procedimento, conconseguente definitività dell'avviso di accertamento (Cass. sez. 5,13/12/2018, n. 32276).1.4. Nella vicenda in esame nessuna delle parti dopol’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione conordinanza depositata il 6/12/2010, secondo quanto rappresentato dallaricorrente, ha riassunto il giudizio instaurato per l’opposizione allacartella esattoriale notificata nel 2004.Ai sensi dell’art. 392 c.p.c., nella versione antecedente alla modificaintrodotta dall’art. 46, comma 1, della legge 69/2009, il giudiziointrodotto in primo grado in data in data 16/12/2004 si è estintodecorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento.E’ pacifico che i termini per la riassunzione sono termini di naturaprocessuale e che l’estinzione consegue all’inutile decorso di essi.Il provvedimento giudiziale di estinzione intervenuto in data14/2/2012 ha natura meramente dichiarativa per cui, a differenza diquanto ritenuto dal giudice di appello, per verificare l’intervenutaestinzione del giudizio e, quindi, la pendenza della lite al 31/12/2011,come previsto dall’art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011, non dovevaaversi riguardo alla data del provvedimento formale di estinzione bensìal decorso del termine di un anno dalla pubblicazione dell’ordinanza dirinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Deve però osservarsi che a tale data i termini per proporre ilgiudizio di riassunzione erano sospesi.In base all’art. 39, comma 12, lettera c), d.l. n. 98 del 2011,convertito dalla legge n. 111 del 2011, le liti fiscali del valore pari adNumero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026un massimo di euro 20.000,00 che possono essere definite ai sensidello stesso comma (cioè mediante il pagamento delle sommedeterminate a norma dell’art. 16 legge n. 289 del 2002) sono sospesefino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli,controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi inriassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Lasospensione dei termini opera dal 6 luglio 2011 (data di entrata invigore del d.l.) al 30 giugno 2012.Da tanto consegue che alla data del 6/12/2011 (o anche del6/10/2011 indicata dall’Agenzia delle entrate in ricorso) i termini perproporre il giudizio di riassunzione erano sospesi, per cui ai fini delladefinizione prevista dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011,convertito dalla legge n. 111/2011, la lite del valore dichiarato di euro15.851,69 alla data del 31/12/2011 era ancora pendente.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazionedell’art. 112 c.p.c., per omessa statuizione sull’eccezione diacquiescenza al provvedimento di diniego di definizione.La ricorrente evidenzia che nel giudizio di appello avevarappresentato che l’istanza di definizione della lite fiscale ai sensidell’art. 39 del d.l. 98/2011 -presentata in data 30/3/2012 per ilprocedimento relativo alla cartella del 2004, estinto per mancatariassunzione- era stata rigettata con provvedimento del 27/08/2012,non tempestivamente impugnato, con conseguente emissione dellanuova cartella oggetto del giudizio.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e num.4 c.p.c., laviolazione/falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, lett. d), ultimoperiodo, del d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, inNumero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026combinato disposto con l’art. 19, comma 1, e 21, comma 1, d.lgs.546/1991.[OSCURATO:PERSONA], secondo la prospettazionedella ricorrente, non ha considerato che il provvedimento di diniegoavverso l’istanza di condono non è stato impugnato con conseguentelegittima emissione della nuova cartella esattoriale recantel’intimazione di adempiere il medesimo credito tributario oggetto delgiudizio.2.3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono trattarsicongiuntamente e sono fondati.2.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito lavicenda processuale ritenendo ancora pendente la controversia alladata del 31/12/2011, per cui era possibile ricorrere alla definizione aisensi del d.l. 98/2011, e rilevando che per effetto della predettadefinizione era venuto meno il presupposto legittimante la cartellanotificata il 20/9/2012, opposta nel presente giudizio, in quanto aventelo stesso presupposto impositivo già precedentemente definito.2.3. E’ dunque evidente che la [OSCURATO:PERSONA],sebbene nella parte della ricostruzione in fatto abbia dato attodell’eccezione sollevata dall’Ufficio, nella motivazione ha poi omessoqualsivoglia pronuncia sul punto, richiamando l’intervenuta definizionedella cartella del 2004 la cui pretesa era stata rinnovata con lasuccessiva cartella del 2012. Ciò, nonostante il puntuale rilievodell’Agenzia delle entrate circa il rigetto della istanza di definizione conprovvedimento del 27/08/2012 e la mancata impugnazione dellostesso, per cui non soltanto non risultava intervenuta alcunadefinizione, ma che la stessa neppure potesse essere oggetto didiscussione, stante l’acquiescenza della parte al diniego espressodall’ente impositore.Numero registro generale 27410/2018Numero sezionale 3423/2026Numero di raccolta generale 17316/2026Data pubblicazione 01/06/2026Si rileva, dunque, il vizio denunciato, essendo stato pretermessol’esame dello specifico fatto storico decisivo dell’intervenutoprovvedimento di diniego e della sopraggiunta acquiescenza al diniegoespresso.I motivi, pertanto, sono fondati con conseguente annullamentodella sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio allaCommissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversacomposizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese anche delpresente giudizio di legittimità.La Corte, P.Q.Mrigettato il primo motivo di ricorso ed accolti il secondo ed il terzo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 e, aseguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 19 maggio2026.La PresidenteRoberta Crucitti