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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15197/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura, in genere, la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 13-bis d.l. n. 14 del 2017 ed il delitto contestato ex art. 337 cod. pen., sono declinati in fatto nella parte in cui, il primo poggia su presupposti in fatto (la impossibilità di poter percorrere la via oggetto del divieto del questore) privi di alcun conforto e comunque irrilevanti avendo i militari verificato che il ricorrente si fosse qui intrattenuto (proprio per i motivi che il provvedimento era deputato ad evitare), il secondo si fonda su una differente ricostruzione della vicenda adeguatamente apprezzata nella competente sede di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura, in genere, la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 13-bis d.l. n. 14 del 2017 ed il delitto contestato ex art. 337 cod. pen., sono declinati in fatto nella parte in cui, il primo poggia su presupposti in fatto (la impossibilità di poter percorrere la via oggetto del divieto del questore) privi di alcun conforto e comunque irrilevanti avendo i militari verificato che il ricorrente si fosse qui intrattenuto (proprio per i motivi che il provvedimento era deputato ad evitare), il secondo si fonda su una differente ricostruzione della vicenda adeguatamente apprezzata nella competente sede di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 15197/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris