CCNL "Com11/e11ti 1ìilmtali e 1ì1b11t;11is11; Studi Prolè.rnònali e Cen/Ji E/,1b01;1zio11e Dati"
CONTRATrO COTJE'T'TJVQ NAZIONALE DI IAVORO
PER QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI
CONSULENTI TRIBUTARI E TRIBUTARISTI
STUDI PROFESSIONALl
CENTRI EI.ABORAZIONE DATI
CODICE CNEL H47 A
Roma, 28 agosto 2026
Il presente Contrailo Collellivo Nazionale di Lavoro ha validità dal I
O
settembre 2026 al ,31 agosto 2029 e
rinnova e sostituisce, dalla data della sua decorrenza, il CCNL "Cousulenti Tributari e Tributaristi, Studi
Prokssionali e Centri Elaborazione Dati", solloscrillo il 30 sellembre 2021, valido dal I
O
ollobre 2021 al 30
sellembre 2024, che a sua volta aveva rinnovato il CCNL solloscritto il 22 giugno 2016 tra A.N.CO.T.,
A.L.11\1., A.N.A.P. con S.E.L.P.
Il contralto è identilicalo, ai lini della codilicazione e del deposito presso gli organismi competenti, con codice
CNELH1,7A.
RISERVA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E UTILIZZO DEL TESTO
Le Parli stipulanti si riservano la titolarità del lesto contralluale solloscrillo e depositalo, victa11do11e l'utilizzo
iulegTalc o parziale per la predisposizione di diversi contralti collettivi, protocolli o testi negoziali 11011
autorizzati dalle Parti medesime, salvo quanto necessario per liualità istituzionali, amministrative, informative,
applicative o di studio.
È falla salva la libera cons11ltazio11e, riproduzione e conservazione ciel testo eia parte degli organismi pubblici
competenti, dei datori di lavorn che applicano il CCNL, dei lavoratori interessati, dei consulenti incaricali,
degli cuti previden ziali, assicurativi e ispellivi, nonché delle banche dati abilitate alla pubblicazione dei
co11tralti collettivi.
Il testo uflìciale è esclusivamente quello solloscrillo dalle Parli e depositalo nelle sedi competenti. Eventuali
sintesi operative, formulari, estraili, strumenti digitali o documenti divulgativi hanno fonzionc informativa e
non sostituiscono il testo coutralluale ullìciale.
PARTI STIPULANTI
Il giorno 28 agosto 2026, iu Roma, si sono incontrate le seguenti Parti, di seguito anche "P,uti stipulanti" o
"Parti sottoscrittrici":
I. A.N .CO .T. I Associazione Nazionale Co11sulc11ti Tributari - cJ. ~JaOI 1050429, con sede iu Roma
alla Via L, Spezia 11. 7 4, iu persona del suo Presidente pro te111pore Celestino llottoui, rappresentata
ai lini della solloscrizione del prese11le CC'.\IL dal Dotl. Giovanni Giannini, giusta delega alla
soltoscri zi011e;
2. A.L.IM. I Associazione Liberi imprenditori - cJ. 9603711-0173, con sede in Gavardo (l3S) alla Via
Giovanni Quarena n. 145, iu persona del suo Presidente pro tcmpore Giovanni Giannini,
J
~
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente CCNL dal Sig. Carlo Raccosta., Coordinatore
Nazionale, giusta delega alla sottoscrizione;
3. A.N.A.P . I Associazione Nazionale Aziende e Professionisti - c.f. 97843460581, con sede in Roma
al Viale Angelico n. 205/ A6, in persona del suo Presidente Damiano PETR UCC I;
4. S.E.L.P. I Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati - c.f. 97851660585, con sede in Roma alla Via
Egerio Levio n. 18/20, in persona del suo Segretario Generale Giovanni CENTRELLA.
Le Parti, come sopra rappr esentate, convengono di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
i dipendenti dei Consulenti Tributari e Tributaristi , degli Studi Professionali e dei Centri Elaborazione Dati,
secondo il testo che segue e gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante.
PREMESSA
1. Il presente nnnovo è diretto a sostituire il CCNL "Consulenti Tributari e Tributaristi , Studi
Professionali e Centri Elaborazione Dati", sottoscritto il 30 settembre 2021, valido dal I
O
ottobre 2021
,Ù 30 settembre 2024, che a sua volta aveva rinnovato il CCNL sottoscritto il 22 giugno 2016,
assicurando continuità applicativa e aggiornamento sistematico della disciplina contrattuale.
2. Le Parti confermano il campo di applicazione riferito a consu lenti tributari, tributaristi, studi tributari,
studi professionali, centri elaborazione dati, strutture professionali o societarie e servizi amministrativi,
fiscali, contabili, paghe, dichiarativi, docum entali e digitali connessi.
3.
4.
5.
Il rinnovo è costruito in coerenza con il contratto collettivo leader di riferimento individuato nel
CCNL Studi e Attività Professionali, codice CNEL H 442, assunto quale param etro esterno per la
verifica del Tratt amento Economico Comp lessivo e dell'equival enza economico-normativa
complessiva, ,mche ai sensi del D.L. 30 aprile 2026, 11. 62, convertito, con modificazioni, dalla L. 25
giug110 2026, n. 112, in materia di salario giusto e contrasto al caporalato digitale.
Le Parti intendono realizza.re un testo autonomo, ordinato e non meram ente riproduttivo della
contrattazione leader, idoneo a rappresentare le peculiarità dell'area tributaria , fiscale, contabile,
amministrativa, paghe, CED e digitale.
Il presente CCNL disciplina espressame nte il Trattamento Economico Complessivo, la matrice di
equivalenza, il lavoro digitale e da remoto , l'utilizzo di sb·umenti automatizzati e di intelligenza
artificiale, la formazione continua, la sicurezza infonnati ca, la classificazione professionale aggiornata
e la gestione ordinata delle scadenze fiscali, contabili e amministrative.
6. F..N.Ri.Form. è individuato quale ente bilaterale e organismo paritetico del prese nte CCNL. Il sistema
bilaterale del presente contratto è costituito da E.N.Bi.Form ., per le funzioni di bilateralità, welfare,
formazion e e salute e sicurezza, e dallo strumento sanitéu-io individuato dalle Parti stipulanti con
accordo applicativo, per l'assistenza sanitaria integTativa. La bilateralità della contrattazione leader di
riferimento è assunta quale param eb·o di comparazion e del valore complessivo delle prestazioni, ai
soli fini della verifica di equivalenza di cui alla matrice allegata, e non quale strumento di erogazione.
Il sistema bilaterale del presente CCNL assicura ai lavoratori prestazioni, condizioni di accesso,
continuità e valore economi co complessivamente non inferiori a quelli assunti a parametro.
7. Le premesse, l'articolato principale, gli allegati tecnici, il verbale di rinnovo e le dichiarazioni a verbale
costituiscono un sistema contrattuale unitario, da applicare integralmente secondo i criteri e i limiti
stabiliti dal presente CCNL.
2
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
CRITERI REDAZIONALI E SISTEMATICI DEL RINNOVO
1. Il presente CCN L è redatto seco ndo un impi anto semp lificato, articolato in Titoli tematici e allegati
tecnici, al fine di agevolarne la consultazione da parte dei datori di lavoro, dei lavorator i, dei consulenti
e degli organismi competenti.
2. L'articolato principal e co ntiene la disciplina generale del rapporto di lavoro e degli istituti contrattuali
fondamentali. Gli allegati tecnici raccolgono tabelle, matrici, mod elli e strumenti applicativi destinati
a garantir e verilìcabilità, aggiornamento e omogeneità operativa .
3. I rinvii agli allegati hanno nalura contratluale quando l'allegato è espressamente qualificato come parte
integrante del CCNL. Gli allegati aventi funzion e meramente operativa o docum entale sono utilizzati
nei limiti indicati dal rispettivo testo.
4. In caso di dubbio interpretativo, le disposizioni del presente CCNL devono essere lette in modo
coe rente con la finalità. di assicurar e il rispetto del TEC comparabil e, la continuit à de i ITattamenti di
miglior favore, la traspare nza applicativa e l'eq uilibrio tra spec ificità settor iale e param etro leader di
riferimento.
3
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
STRUTTURA DEIL'ARTICOIATO PRINCIPALE
T ITOLO I I Disposizioni generali, campo di app licazione e principi di equivalenza contrattual e I Artt. 1-8
T ITOLO Il I Parti stipulanti, decorrenza, durat a e rinnovo I Artt. 9-15
T ITOLO III I Relazioni sindacali, livelli di contrattaz ione e procedur e contnttual i I Artt:. 16-27
TITOLO IV I Costituzione del rapporto di lavoro, assunzione e periodo di prova I Artt:. 28-36
TITOLO V I Lavoro a tempo parziale I Artt. 37-48
T ITOLO VI I Contratto a tempo determinato I Artt. 49-60
T ITOLO VII I Somm inistraz ione di lavoro e lavoro intermittente I Artt. 61-70
TITOLO VIII I App rendistato e percorsi formativi di ingresso I Artt. 71-84
TITOLO IX I Classificazione del personale, mansioni e mobilità professionale I Artt. 85-1 00
TITO LO X I Ora.rio di lavoro, 11essibilità, ripo si e banca ore I Artt. 101-113
T ITOLO XI I Ferie, festività, permessi, congedi e assenze I Artt. 11 4-1 28
T ITOLO XII I Malattia, infortun io, malattia professionale e conservazione del posto I Artt. 129-139
T ITOLO XIII I Lavoro agile, lavoro da remoto , strumenti digitali, riservatezza e intelligenza artificiale I Artt. 140-156
T ITOLO XIV I Trasfe rte, trasfe rimenti, distacco e mutamento del luogo di lavoro I Artt:. 157-166
TITOLO XV I Trattam ento eco nomico, TEC, mensilità suppl ementari e TFR I Artt. 167-178
TITOLO XVI I Bilateralità, welfare contrattu ale, assistenza sanitaria integrativa e pre,~denza complementare I Artt.
179-1 90
T ITOLO XVII I Salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione, RLS e formazione obb ligatoria I Artt. 191-205
TITOLO XVIII I Doveri del lavorator e, codice disciplinare e pro cedimento disciplinare I A:rtt. 206-220
TITOLO XIX I Cessazione del rapporto, preavviso, dimissioni e ademp imenti di fine rappo rto I Artt. 221-233
TITOLO XX I Procedur e di composizion e, certificazione, appa lti e disposizioni finali I Artt. 234-249
ALLEGATI TECNICI
ALLEGATO 1 I MatTÌce di equivalenza economica e normativa rispetto al CCNL leader
ALLEGATO 2 I Tab elle retTibu tive, scatti di anzianità e criteri di calcolo del TEC
ALLEGATO 3 I Classificazione del personale e declaratorie professionali
ALLEGATO 4 I Apprend istato, Piano Formativo Individuale e registrazione della formazion e
ALLEGATO 5 I Lavoro agile, lavoro da remoto, strumen ti digitali, sicurezza informatica e intelligenza artificiale
ALLEGATO 6 I Welfare contrattuale, prestazion i bilaterali e matrice di racco rdo integrativo
ALLEGATO 7 I Modelli operativi e informative st,md,u-d
ALLEGATO 8 I Cod ice disciplinare estratto per allìssione, conseg11a e consultazione
ALLEGATO 9 I Regolamento operativo E.N.B i.Form., org,mismo paritetico e bilateralità contrattuale
ALLEGATO 1 O I Verbale di rinnovo e dichiarazioni a verbale
4
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI, CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI DI
EQUIVALENZA CONTRATTUALE
Art. 1 Oggetto del Contratto
1. Il presente Contralto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in mamera unitaria sull'intero
territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordi nato instaurati dai datori di lavoro rientnmti nel campo
<li applicazione <li cui al successivo art. 2.
2. Il presente CCNL rinnova e sostituisce, dalla data della sua decorrenza, il CC L "Co nsulenti
Tributari e Tributaristi, SLudi Professionali e Centri Elaboraz ione Dati ", soltoscritto il 30 settembre
2021, valido dal 1 ° ottobre 2021 al 30 settembre 2024, che a sua volta aveva rinnovato il CCNL
sottoscritto il 22 giug110 2016, ferme restando le condizioni individuali di miglior favore già acquisite
dai lavoratori .
3. Il rinnovo è volto a realizzare un testo contratluale aggiornato, ord inato e di agevole app licazione,
idon eo a disciplinare le specificità organizzative e professionali del settore tributario, fiscale, contab ile,
amm inistTativo e dell'elaborazione datii connessa.
4. Il presente CCNL costilu isce un sistema unitari o e inscindibil e di disposizioni economic he e
normative . La sua app licazione parziale non è ammessa, salvo quanto espressamente demandato alla
contrattazione collettiva di seco ndo livello o consentito da disposizioni inderogab ili di legge.
Art. 2 I Finalità del rinnovo
1. Le P,u-ti stipulanti intendo no perseguire, con il presente rinnovo, le segu enti fmalità:
a) assicurar e ai lavorato ri un tratt;un ento economico complessivo conform e ai principi di cui all'art.
36 della Costituzione e alla nom1ativa vigente in materia di salario giusto;
b) garantire la coerenza del presente CCN L rispetto ai tratt;m1e11ti eco nomici compless ivi stabiliti
dalla contrattazione collettiva leade r cli setto re, individuata secondo i criter i previsti dalla legge;
c) valorizzare le professiomùità proprie degli slud i tributari, dei cons ulenti tributari, dei tributa.risti,
dei centri elaborazione dati e delle strutture professionali o societarie che prestano servizi fiscali,
contabili, amministrativi e digitali connessi;
d) semp lificare la strutlu ra del contratto, separando il testo normativo principale dagli allegati tecnici,
dalle tabelle econom iche e dagli strume nti operativi;
e) disciplinare l'evo luzione digitale del lavoro negli sludi e nei centr i servizi, co n p;u-ticolare riguardo
all'utilizzo di piattaforme, software gestionali, sistem i di automaz ione, strume nti di intelligenza
artificiale, banche dati e modalità di lavoro da remoto;
f) promuovere form azione continu a, aggiornainento professionale, sicurezza sul lavoro, pai·1
opporlun ità, trasparenza retributiva, conciliazione vit:1.-lavoro e corrette relazioni sinda cali;
g) rafforzare il ruolo della bilateral ità co ntrattuale quale strum ento di supp orto alle Parti, ai datori di
lavoro e ai lavorato ri, nei limiti delle funzioni efkttivamente ope rative e regolamentate.
Art. 3 Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si app lica ai rapporti di lavoro subordinato instaurati da:
a) consulenti tribut,u-i, tributaristi e stud i tributari, com unqu e organizzati, anche ove esercitati in
forma individuale, associata, societaria, cooperativa o mediante rete professionale;
b) studi professionali e strutture professionali oper,mti, in via prevalente o funzionale, nell';u-ea
fiscale, tributaria, contabile, amministrativa, societaria, del lavoro, della revisione, del contro llo di
5
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
gestione, dell'assisten za ad adempim enti dichiarativi e dell'assistenza gestionale alle impr ese, agli
enti e ai privati;
c) centri elaborazione dati, centri servizi, società di servizi amministrativi, società di servizi cont-1.bili,
società di servizi fiscali, società di outsourcing amministrativo e strutture analoghe, quando
l'attivit--\ prevalente riguardi l'elaborazione, la gestione, la trasmission e o l'assistenza relativa a dati
fiscali, contabili, dichiarativi, amministrativi, paghe, contributivi o documentali;
d) strutture che svolgono attività strumentali, accessorie o funzionali rispetto alle attività di cui alle
lettere precedenti, purch é inserite in modo stabile nell'organi zzazione del servizio professionale,
tributario, fiscale, contabile o amministrativo;
e) enti, associazioni, società, consorzi, reti, organismi o altre forme organizzative che svolgano, anche
a favore di associati, clienti, impres e o professionisti, attività rientranti nel presente campo di
applicazione.
2. Ai fini dell'appli cazione del presente CC L, rileva l'attività principale o prevalente esercitata dal
dator e di lavoro, avuto riguardo ali' organizzazione eflettiva, al contenuto delle prestazioni rese, alla
composizione professional e dell'organico e alla destinazione prevalente dei servizi olTerti.
3. In caso di attività plurim e o integrate, il presente CCNL si applica quando le attività di natura
tributaria , fiscale, contabile, amministrativa, dichiarativa, paghe, contributiva, documental e o di
elaborazione dati professionale risultino prevalenti o comunque funzionalmente essenziali rispetto
all'organizzazion e del dator e di lavoro.
4. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente CCNL i datori di lavoro la cui attività
prevalente sia riconducibil e a settori autonomamente disciplinati da contratti collectivi leader specifici
e non presenti un collegamento funzionale prevalente con le attività di cui al presente articolo.
5. L'appli cazione del prese nte CCNL non incide sull'eventuale disciplina ordinist:ica, professionale,
fiscale, amministrativa o autorizzatoria applicabile al dator e di lavoro o ai pro fessionisti che operano
nella struttura.
Art. 4 I Contratto collettivo leader di riferimento
1. Ai fini della verifica dell'adeguatezza del trattamento economico complessivo riconos ciuto a1
lavoratori e dell'ap plicazione dei prinòpi in materia di salario giusto di cui al D.L. 30 aprile 2026, n.
62, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2026, n. 112, le Parti individuano quale
pa1-a1netro leader di riJerimento il Contralto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli
SLudi e delle Auivilà 1~rofessio11édi, codice CNEL H 442, slipulalo dalle organizzazioni
comparati vamente più rappr esentative nel relativo settore, in quanto maggiorm ente connesso all'area
prolessiomùe eco nomico-amministrativa, fiscale, cont-1.bile e consulenziale.
2. L'individuazion e di cui al comma prece dente ha funzione di para1netro comparativo esterno ai soli
fini della verifica di equivalenza eco nomi ca complessiva e non comport-1. rinvio recettizio, sostituzione
automatica della disciplina del presente CCNL, né applicazione diretta di istituti non espressamente
recepiti.
3. Qualora , nel corso della vigenza del presente CCNL, il quadro legale, amministrativo o contrattuale
determini l'individuazione di un diverso contratto collettivo leader maggiormente rappresentativo e
più coerente con il c;m1po di applicazione di cui all'arl. 3, le P,uti si inconlr er,umo entro sess,mta
giorni per aggiornar e la matrice cli equivalenza economica e normati va allegata al presente CCNL.
4. La verifica comparativa è eflettuata avuto riguardo al settore, alla categoria produttiva di riferimento,
all'attività principal e o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del dator e di
lavoro.
6
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art. 5 I Trattamento Economico Complessivo e clausola di equivalenza
1. Ai fini del presente CCNL, per Trattam ento Economico Complessivo, di seguito anche "TEC", si
intende il wùore economi co annuo complessivamente riconos ciuto al lavoratore in applicazione del
contratto collettivo, con riferimento al livello di inquadram ento, alla categoria legale, all'orario di
lavoro e agli istiluti eco nomici contrattualmente dovuti.
2. Rientrano nel TEC, ove spettanti in base al presente CCN L:
a) i minimi tabellari o retribuzioni base contrattuali;
b) le mensilità aggiuntive;
c) gli scatti o aumenti periodici di anzianità;
d) le indennità fisse e continuative previste dal CCNL;
e) gli eleme11Li eco11ornici co11t.rallu,ùi ricorre11Li e 11011 <liscreziomùi;
O le prestazioni di welfare cont:ratluale riconosciute alla generalità dei lavoratori o a categorie
omogenee di ess i;
g) le prestazioni economiche di nalura bilaterale contrattualmente dovute, nei limiti del loro valore
effettivo, regolamentato , accessibile e verificabile, purch é riconosciute alla generalità dei lavoratori
o a categorie omogenee di essi;
h) ogni altro istituto economico contrattuale avente caraltere fisso, continuativo, generale o
comunque oggettivamente determinabile .
3. Non concorrono al TEC le prestazioni meramente evenluali, discrezionali, non operative, non
regolamentate, non accessibili alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee, owero non
economicam ente determinabili in modo oggeltivo al mom ento della verifica comparativa.
4. Non rientrano nel TEC, salvo diversa previsione inderogabile di legge:
a) i premi individuali discrezionali;
b) i superminimi individuali non previsti come elemento di allineamento o salvaguardia;
c) i premi variabili di risultato, produLtività, redditività, qualità. o efficienza, quando collegati a
obiettivi incerti;
d) i rimborsi spese;
e) le liberalità occasionali;
f) gli elementi economici riconosciuti in via individuale, temporanea o eccezionale, privi di carattere
contratluale generale.
5. Il TEC previsto dal presente CCNL non può risultare inferiore, a parità di livello comparabile,
categoria legale, orario di lavoro e periodo di riferimento, al TEC previsto dal contratto collettivo
leader individuato ai sensi dell'art. 4.
6. La verifica dell'equivalenza economica è elletluata mediante apposita matrice allegata al presente
CCNL, che ne costiluìsc e parte integrante. La matrice indica, per ciascun livello, il ra!Tronto tra il
TEC previsto dal presente CCNL e il TEC del contratto collettivo leader di riferimento.
7. Qualora , per efletto di rinnovi contrattuali, modifiche normative, aggiornamenti tabellari o diflerenti
criteri di calcolo, emerga uno scostamento negativo del TEC del presente CCNL rispetto a.I param etro
leader, le Parti si incontreranno entro sessanta giorni per adottare le misure di riallineamento
necessan e.
8. In attesa dell'aggiornamento contrattuale, il dator e di lavoro assicura comunque al lavoratore w1
trattamento economico individuale non inforiore al TEC minimo comparabile, mediante apposita
voce di allineamento eco nomico, distinta, non assorbibile fino al rinnovo della matrice e utile ai fini
degli istituti indiretti e differiti secondo le regole del presente CCNL.
7
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art. 6 I Struttura del CCNL e allegati
1. Il presente CCNL è composto da un testo nonnativo principale e da allegati tecnici.
2. Il testo normativo principale disciplina gli istiluti generali del rapporto di lavoro, le relazioni sindacali,
il mercato del lavoro, l'ora.rio di lavoro, la. classificazione, il tratta.mento economico, la bilateralità, il
welfare, la salute e sicurezza, il lavoro digitale e da remoto , il codice disciplina.re e la cessazione del
rapporto.
3. Gli allegati tecnici disciplinano, in particola.re:
a) Allegato 1 Matrice di equivalenza economica e normativa rispetto al CCNL leader;
b) Allegato 2 Tabelle retributive, scatti di anzianità e criteri di calcolo del TEC ;
c) Allegato 3 Classificazione del personale e declaratorie professionali;
J) Allegalo 4, AµµreuJistatu, Pia.110 Furrnativu luJiviJuale e registraziuue della furmaziuu e;
e) Allegato 5 I Lavoro agile, lavoro da remoto , strumenti digitali, sicurezza informatica e intelligenza
f)
g)
h)
artificiale;
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
W elfa.re contratluale, prestazioni bilaterali e matrice di raccordo integTativo;
Mod elli operativi e informative standard;
Codice disciplina.re estratto per affissione, consegna e consultazione;
i) Allegato 9 Regolamento operativo E.N .Bi.Form. , organismo paritetico e bilateralità
conlTattuale;
j) Allegato 1 O I Verbale di rinnovo e dichiarazioni a verbale.
4. Gli allegati sono parte integTante del presente CCNL, salvo che sia espressamente prevista la loro
natura merament e operativa o facoltativa.
5. In caso di contrasto tra il testo principale e gli allegati, prevale il testo principale, salvo che l'allegato
contenga una disciplina speciale espressament e richiamata dal relativo articolo.
Art. 7 I Condizioni di miglior favore e continuità. dei trattamenti
1. Sono fatte salve le condizioni economi che e normative individuali di miglior favore già riconosciute
al lavoratore alla data di applicazione del presente CCNL, qualunqu e sia il titolo da cui derivino.
Rientra tra le condizioni di miglior favore il valore degli istiluti economici del precedente CCNL non
riprodotti nel presente, ivi compresa l'indennità sostitutiva di mensa, che è consen 1ato mediante
apposita voce retributiva individuale distinta, sempre che il relativo valore non 1isulti già altrimenti
ricompreso nel trattamento economico comp lessivo portato a raffronto . Il W elfare Contrattuale
previsto dall'art. 180 del CCNL 2021-2024 non è riprodotto nel presente CCNL e non è riconosciuto
ai lavoratori assunti successivamente alla sua applicazione; per i lavoratori in forza il relativo valore è
conservato quale condizione di miglior favore ai sensi del presente articolo.
2. Le condizioni di miglior favore possono essere assorbite solo se ciò risulta da accordo individuale,
accordo collettivo o atto scritto che ne preveda espressamente la natura assorbibile, nel rispetto dei
limiti di legge e del presente CCNL.
3. L'applicazione del presente CCNL non può determinar e, per il lavoratore già in forza, una riduzione
del trattamento economi co complessivo individualmente goduto, salvo diverso accordo assistito o
collettivo stipulato nelle sedi e con le garanzie previste dalla legge.
4. Eventuali differenze retributive necessarie a garanti.re il trattamento eco nomico complessivo
individualmente acquisito sono conservate mediante apposita voce retributiva distinta.
8
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art. 8 I Codice contrattuale, informazione al lavoratore e trasparenza applicativa
1. Il dator e di lavoro indica nella lettera di assunzione, nelle comunicazioni obbligatorie, nei flussi
informativi previdenziali e nel prosp etto paga il contratto collettivo applicato, identificato con codice
CNEL H 47 A e con l'evenluale ulterior e codice alfanumerico unico atb·ibuito dagli organismi
competenti, ove tecnicamente previsto dalle procedure amministrative applicabili.
2. La lettera di assunzione indica il livello di inquadramento, la qualifica, la mansion e, il b·attamento
economico conb·attuale applicabile, gli elementi reb·ibutivi individuali, l'orario di lavoro, la sede o le
sedi di lavoro e ogni altra informazione prevista dalla legge.
3. Il lavoratore ha diritto di ricevere, anche in formato digita.le, copia del presente CC L o indicazione
del luogo telematico p1·esso il qmùe il testo aggiornato è stabilmente consultabile.
4. Il dator e di lavoro assicura trasparenza e tracciabilità nell'applicazion e degli istituti econom1n e
normativi del presente CCNL, anche ai fini della verifica del rispetto del trattamento economico
complessivo, della corretta classificazione del personale e dell'accesso ad eventuali benefici normativi,
contributivi o economici.
5. Le Parti promuovono l'utilizzo di strumenti digitali idonei a rendere conoscibili ai lavoratori le
principali disposizioni contrattuali applicabili al rapporto di lavoro, con particolare riguardo a
classificazione, retribuzione, orario, ferie, permessi, welfare, sicurezza, formazion e e procedure
disciplii1ari.
TITOLO II
PARTI STIPULANTI, DECORRENZA, DURATA E RINNOVO
Art. 9 Parti stipulanti e sistema contrattuale
1. Il presente CCNL è stipulato dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori indicate nel verbale di sottoscrizione, che ne costituisce parte integrante ai fini
dell'individuazione del1e Parl-i sl-ipulanti.
2. Le Parti stipulanti esercitano le funzioni di rappr esentanza, indirizzo, interpretazione, aggiornamento
e gestione contratluale secondo le previsioni del presente CCNL, degli accordi interconfederali
applicabili e degli eventuali regolamenti attual-ivi approvati congiuntamente.
3. L'applicazione del presente CCNL comporta. l'osservanza integra.le del sistema conb·aLtuale,
comprensivo del trattamento economico, della disciplina normativa, degli allegati tecnici e degli istitul-i
bilaterali regolamentati nei limiti e secondo le condizioni previste dal Titolo dedicato.
4. L' evenluale adesione di ulteriori organizzazioni dato ria.li o sindacali al presente CCN L è ammessa
esclusivamente con il consenso espresso delle Parl-i stipulanti, secondo le modalità dalle stesse
definite.
Art 1 O I Decorrenza e durata.
1. Il present e CCNL ha validità dal 1 ° settembre 2026 al 31 agosto 2029, tanto per la parte economica
quanto per la parte normativa.
2. Il presente CCNL rinnova e sostiluisce il Conb·atto Collettivo Nazionale di Lavoro "Consulenti
Tributari e Tributaristi, Studi Professionali e Centri Elaborazione Dati", sottoscritto il 30 settembre
2021, valido dal 1 ° ottobre 2021 al 30 settembre 2024, che a sua volta aveva rinnovato il CCNL
sottoscritto il 22 giugno 2016 tra A.N.CO.T., A.L.IM., A.N.A.P. con S.E.L.P.
9
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Le tabelle retributive, gli importi una tantum, gli eventuali trattamenti di riallineamento, le decorr enze
economiche e gli ulteriori istituti aventi efficacia differita. sono disciplinati dagli allegati economici c
dagli accordi di rinnovo sottoscritti dalle Parti.
4. Alla scadenza, il presente CCNL conserva ellìcacia sino alla sottoscrizione del rinnovo o alla sua
sostituzione mediante nuovo accordo collettivo tra le Parti, salvo disdetta e fermo quanto previsto
dagli articoli successivi.
5. Eventuali modifich e legislative o amministrative sopravvenute che incidano su istituti essenziali del
presente CCNL comportano l'obbligo delle Parti di incontrarsi per verificare la necessità di
aggiornamento del testo contrattuale o dei relativi allegati.
Art. 11 I Disdetta e procedura di rinnovo
1. Ciascuna Parte stipulante può dare disdetta del presente CCNL mediante comunicazione scritta
trasmessa alle altre Parti almeno sei mesi prima della scadenza.
2. La Parte che intend e promuov ere il rinnovo presenta alle altre Parti la propria piattaforma
contrattuale almeno tre mesi prima della scadenza del CCNL o, in caso di disdetta già comw1icata,
entro il diverso termin e concordato tra le Parti.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della piattaJorma, le Parti si incontrano per l'aperlura del
confronto negoziale e per la definizione del calendario delle D-attative.
4. Durante la fase di rinnovo, le Parti operano secondo criteri di buona fede, correttezza, continuifa
applicativa e Lutela dell'affidamento dei datori di lavoro e dei lavoratori che applicano il presente
CCNL.
5. La trattativa di rinnovo tiene conto dell'andamento del settore, dell'evoluzione del trattamento
economico complessivo previsto dal contralto collettivo leader di riferimento , degli indici inflattivi
disponibili, della produttività. del comparto e della sostenibilità organizzativa ed eco nomica per le
strutlure di minori dim ensioni.
Art. 12 I IBtrattività e continuità applicativa
1. In caso di scadenza del CCNL senza rinnovo, le disposizioni economiche e norm ative continuano ad
applicarsi ai rapporti cli lavoro in esse re, sino alla sottoscrizione del nuovo testo conD·attuale o alla
diversa regolazione collettiva applicabile.
2. L'ulD·attivifa non impedisce alle Parti di concordare, in sede di rinnovo , deco rrenze economiche
retroa ttive, importi una tantum o altre misure compensative per il periodo intercorso D·a la scadenza
e la sottoscrizione del nuovo accordo.
3. Durant e il periodo di ulD·attività, i datori di lavoro continuano ad applicare il trattamento economico
complessivo, la disciplina normativa, gli allegati tecnici e gli istituti contrattuali previsti dal CCNL
scaduto, salvo aggiornamenti indero gabili di legge o accordi specifici tra le Parti.
4. Resta fermo l'obbligo di garantire ai lavoratori un D·att:amento economico compl essivo non interior e
al param etro contrattuale leader individuato e aggiornato secondo i criteri di cui al Titolo I.
Art. 13 I Clausola di raffreddamento
1. Nei tre 1nesi antecedenti la scadenza del presente CCNL e nei sei 1nesi successivi, o co1nu11que
durant e il periodo di confronto formalm ente avviato per il rinnovo, le Parti si imp egnano a non
assumere iniziative unilaterali dirette a sospendere, ridurre o modificar e gli istituti contrattuali oggetto
di D·attativa.
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. Nel medesimo periodo, le Parti privilegiano il confronto negoziale, l'esame congiunto e, ove
necessario, il ricorso agli organismi pariteti ci o alle sedi bilaterali competenti per prevenire conflitti
interpr etativi o applicativi.
3. La clausola di raffreddamento non limita l'esercizio dei diritti inderogabili riconos ciuti dalla legge, né
impedisce l'adozion e di misure necessar ie per adempiere a disposizioni nonnativ e sopravvenute o a
provvedimenti delle autorità competenti.
Art. 14 I Trattamento economico nel periodo di vacanza contrattuale
1. In caso di scadenza del presente CCNL senza sottoscrizione del rinnovo, le dispo sizioni eco nomiche
e normative continuano ad applicarsi secondo quanto previsto dall'art. 12, ferma restando la disciplina
del presente articolo.
2. Dal primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, ove non sia stato sottoscritto
il rinnovo e salvo diverso accordo tra le Parti, è riconosciuta ai lavoratori un'anti cipazione economi ca
mensile di vacanza contrattuale.
3. L'anti cipazione economi ca mensile di vacanza contrattuale è determinata, per ciascun livello,
applicando al minimo tabellare mensile in vigore alla data di scadenza del CCNL il settanta per cento
della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) al netto degli
energetici importati pubblicato dall'ISTA'r, assw11endo quale indice base quello del mese di scadenza
del CCNL e quale indice finale quello del mese di rilevazione. In difetto di pubblicazione della tabella
di cui al comma 4, ciascun datore di lavoro app lica direttamente la formul a sui dati ISTAT pubblicati ,
salvo conguaglio.
4. Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo éÙla scadenza del CCNL, l'Osservatorio di cui
all'art. 188 o, in mancanza, la Commissione paritetica contrattual e nazionale predispone la ta.bella
degli importi mensili di vacanza contrattuale per ciascun livello di inquadramento e la trasmette alle
Parti stipuléU1ti per la pubbli cazione congiunta.
5. L'anticipazione economica di vacanza co ntrattuale ha natura retributiva provvisoria, è utile ai fini degli
istituti indiretti e difleriti secondo le regole del present e CCNL ed è assorbita, fino a concorrenza ,
dagli aumenti eco nomi.ci stabiliti in sede di rinnovo, salvo diversa previsione dell'accordo di rinnovo.
6. In sede di rinnovo, le Parti definiscono il trattamento eco nomi co spettéU1te per il periodo di vacanza
contrattuale mediante arretrati tabellari, importi una tantum , riallineéU11enti del TEC o altre misure
equivalenti, ferma restando la garanzia del trattéU11ento economico complessivo minimo compéU·abile
rispetto al contralto collettivo leader di riferimento.
7. Le Parti danno atto che, in assenza di disdetta, il precedente CCNL si è t:.-1.citamente rinnovato di éUlll0
in anno sino ,ùla sua sostituzione da part e del presente CCNL, e che pert:.-,nto 11011 è maturat:.-1. alcuna
indennità di vacanza co ntrattuale ai sensi dell'art. 19 del CCNL 2021-2024. Per il periodo intercorso
tra il 1 ° ottobre 2024 e il 31 agosto 2026, ai lavoratori in forza alla dat:.-1. di sottoscrizione del present e
CCNL è riconosciuto, a titolo di rinnovo, l'importo una tantum determinato, per livello di
inquadréUnento, nel verbale di rinnovo di cui all'Allegato 10, secondo criteri di proporzionalità
rispetto al periodo di servizio utile e all'oréU·io contrattuale applicato. La sua corresponsion e è
collocata in data distinta rispetto alle tappe del riallineéUnento classificatorio di cui all'art. 249, secondo
le modalità st:.-1.bilite dalle Parti.
8. L'importo una téU1lum di cui al co1mna precedente ha funzione compensativa della vacéU1Za
contrattuale, degli eventuali scostéU11enti economi ci maturati nel periodo e dell'anticipo di rinnovo,
salvo condizioni individuali o collettive di miglior favore.
9. Le modalità di erogazione, frazionéUnento, assorbimento e tsaltamenlo degli importi di cui éÙ presente
articolo sono definite nell'Alle gato 2 o nel verbale di rinnovo, nel rispetto della normativa contributiva
e fiscale applicabile.
11
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art. 15 I Deposito, testo ufficiale e distribuzione
1. Il present e CCNL, identificato con codice CNEL H47 A, è depositato presso gli organismi pubblici
competenti, secondo le modalità previste dalla legge e dalle proc edure ;unministrative vigenti.
2. Le Parti curano la trasmissione del testo contrattuale, recante codice CNEL H47 A, al CNEL, al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, agli enti previdenziali e assicurativi interessati e agli
ulteriori soggetti istituzionali ove richiesto o previsto.
3. Il testo ufficiale del CCNL è quello sottoscritto dalle Parti e depositato nelle sedi compet enti.
Eventuali versioni divulgative, sintesi operative, formulari o strumenti digitali hanno funzione
informativa e non sostituiscono il testo contrattuale ufficiale.
4. Il dator e di lavoro rende disponibile ai lavoratori il testo aggiornato del CCNL, anche mediant e
strumenti digitali, intranet aziendale, collegamento telematico stabile o consegna in formato
elettronico.
5. Il codice disciplinare e le disposizioni contrattuali aventi rilievo disciplinare sono portati a conoscenza
dei lavoratori mediante allissione, pubblicazione digitale o altro mezzo idoneo a garantirn e
conoscibilità effettiva, nel rispetto dell'art 7 della legge 20 maggio 1970, 11. 300.
TITOLO III
RELAZIONI SINDACALI, UVELLI DI CONTRATTAZIONE
E PROCEDURE CONTRATTUALI
Art. 16 I Sistema delle relazioni sindacali
1. Le Parti riconoscono che w1 sistema stabile e ordinato di relazioni sindacali costituisce condizione
essenzi,ùe per la corretta applicazione del presente CCNL, per la prevenzione dei conflitti e per
l'evoluzione coerente dell'organizzazione del lavoro nel seltore.
2. Le relazioni sindacali sono ispirate a criteri di buona lede, correttezza, trasparenza, responsabilità,
riservatezza e rispetto delle prerogative delle Parti stipulanti, dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema contrattuale promuov e il confronto sui temi dell'occupazione, della formazione continua,
della sicurezza sul lavoro, della qualificazione professionale, della digitalizzazione dei processi,
dell'org,mizzazione delle attività connesse alle scadenze fiscali e amministrative, del lavoro agile, della
parità di trattcUnento e della sostenibilità organizzativa delle strutture di minori dimensioni.
4. Il confronto sindacale 11011 incide sull'autonomia organizzativa, gestionale e imprenditorial e del datore
di lavoro, che resta esercitata nel rispetto della legge, del presente CCNL, degli accordi collettivi
applicabili e dei diritti individuali e collettivi dei lavoratori.
5. Le informazioni acquisite nell'étlnbito delle relazioni sindacali sono utilizzate esclusivétlnente per le
finalità per le quali sono comunicate e, ove abbiano carattere riservato, sono trattate nel rispetto della
normati va vigente e dei doveri di correttezza e riservatezza.
Art. 17 I Livelli di contrattazione
1. La conlrallazione colleLLiva si ;u-Licola sui seguenti livelli:
a) contrattazione collettiva nazionale cli settore, che disciplina il trattamento eco nomico e normativo
comune applicabile sull'intero territorio nazionale;
b) contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale, interaziendale, territoriale o regionale, che
integra, adatt-1. o specifica la disciplina nazionale nelle materi e demandat e dal presente CCNL o
dalla legge.
12
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. La contrattazione nazionale assicura l'unitarietà del sistema contrattua le, la defini zione del trattamento
economico complessivo, la classificazione del personale, gli istituti normativi fondamentali e la matrice
di equivalenza rispetto al conb-atto collettivo leader di riferimento.
3. La conb-attazione di seco ndo livello valorizza le specificità orgémizzative, territor iali, dim ensionali e
professionali delle strutture che app licéU10 il presente CCNL, con particolare attenzione alle fasi di
intensificazione e rarefazione del lavoro fiscale, contabile, ammini strativo, paghe, dichiarativo e
documentale.
4. Gli accor di di secondo livello non possono determinare un trattamento eco nmmco comp lessivo
inferiore a quello previsto dal presente CCNL e, in ogni caso, al paréUnetro contrattuale leader
individuato secondo il Titolo I.
5. Le eventuali intese modifi cative temporéU1ee sono amm esse esclusivéllnente nei limiti consentiti dalla
legge e dal presente CCNL, con causale espressa, durata determinata, verifica periodica, clausola di
rientro e salvaguardia del trattamento economico comp lessivo minimo comparabile.
Art. 18 I Esame annuale nazionale e monitoraggio dell'area professionale
1. Le Parti nazionali si incontrano, di norma almeno una volta l'anno, per l'esame congiunt o del quadro
normativo, socioeconom ico, organizzativo, occupazionale e tecnologico del settore .
2. L'esame annuale riguarda , in particolare:
a) l'andéllnento dell'occupazio ne, della doméU1da di lavoro e delle professionalità richieste dalle
strutture che app licano il presente CCNL;
b) l'evo luzione normati va, fiscale, tributaria, ;unm inislrativa, societaria, paghe, conu-ibutiva e
documentale che incide sull'or ganizzazione del lavoro;
c) l'impatto della digitalizzazione, delle piattaforme gestionali, dell'automaz ione, dell'int elligenza
artificiale, delle béU1che dati e degli strumenti di trasmissione telematica sulle mansioni e sui profili
professionali;
d) i fabbisogni formativ i e di aggiorname nto professionale, con particolare riferimento alle attività
lìscali, contabili, dichiarative, paghe , CED, sicurezza sul lavoro, protezione dei dati e sicurezza
informati ca;
e) l'éU1damento della contrattazione leader di riferimento e gli eventuali riflessi sulla matrice di
equivalenza economica e normativa del presente CCNL.
3. Le Parti possono istituire gruppi tecnici o tavoli di area professional e con funzioni co nsultive, senza
costituzione di nuovi enti o orgéU1ismi autonomi, per l'analisi dei fabbisog11i professionali e per
l'aggiornamento delle declaratorie contrattuali .
4. Gli esiti dell'esame ,umual e possono essere recepiti mediante accord i interp retativi, integrativi o
attuativi sottoscr itti dalle Parti nazionali, nonché mediélllte aggiornamento degli allegati tecnici previsti
dal presente CCNL.
Art. 19 I Contrattazione collettiva nazionale
1. La conu-attazione collettiva nazionale disciplina gli istituti com uni del rapp orto di lavoro e definisce il
tratl:éllnento economico e normativo minimo app licabile ai lavoratori rienu-anti nel campo di
app licazione del presente CCN L.
2. Rienu-ano nella compete nza della contrattazione nazionale, in particolare, il campo di app licazione ,
la classificazione del personal e, il tratl:éllnento economi co comples sivo, l'orario ordinario, gli istituti di
tutela, la bilateralità cono-attuale, il welfare, la salute e sicurezza sul lavoro, il codice disciplinare e le
proc edu re cli interpreta7Ìone contrattuale.
13
J
~
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. La contrattazione nazional e approva la matrice di equiv,ùenza economica e normativa rispetto al
contratto collettivo leader , nonché le tabelle retributive , gli allegati tecnici e le eventuali disposizioni
di riallineamento necessarie.
4. Le Parti nazionali possono sottoscrivere accordi interpretativi , integrativi o attuativi del presente
CCNL, che ne costituiscono parte integrante dalla data indicata negli accordi medesimi.
5. Le modifich e del campo di applicazione, della classificazione, del trattamento economico
complessivo, della bilateralità contratluale e degli istituti normativi fondamentali sono riservate alla
contrattazion e collettiva nazionale, salvo espresso rinvio alla contrattazione di secondo livello.
Art. 20 I Contrattazione collettiva di secondo livello
1. La contrattazion e collettiva di secondo livello può essere svolta in sede azienda le, interaziendale,
territoriale o regionale, secondo le esigenze organizzative e dimensionali dei datori di lavoro
interessati.
2. Gli accordi di secondo livello sono stipulati dal datore di lavoro, o dalle associazioni datoriali
competenti, con le rappr esentmz e sindacali aziendali, ove costituite, ovvero con le org,mizzazioni
sindacali territoriali firmatarie o aderenti al presente CCNL.
3. La durata ordinaria degli accordi di secondo livello è triennal e, salvo diversa durata espressamente
stabilita dalle Parti stipulanti in ragione della natura dell'accordo , dell'obiettivo perseguito o della
temporaneità dell'istituto disciplinato.
4.
5.
6.
Gli accordi di secondo livello sono redatti in forma scritta e indicano le Parti stipulanti, il campo di
applicazione, la durata , le materie disciplinate, le eventuali condizioni di efficacia, le modalità di
verifica e le misur e economich e o normative concordate.
Quando gli accordi di secondo livello prevedono premi di risultato, welfare, misur e agevolate o altri
istituti per i quali la legge richieda il deposito, il dator e di lavoro provvede agli adempim enti presso le
sedi competenti.
Copia degli accordi di secondo livello è trasmessa alle Parti nazionali o all'organismo conb·attuale da
esse individuato, al solo fine di consentire il monitoraggio dell'applicazione del CCNL, la raccolta
delle buone prassi e la verifica di coe renza con il sistema contrattual e nazionale. La trasmissione non
costituisce condizion e di efficacia dell'accordo e non comporta autorizzazione preventiva, salvo che
ciò sia espressamente previsto dal presente CCNL, dalla legge o dall'accordo m edesimo.
Art. 21 I Materie demandate alla contrattazione di secondo livello
1. La contrattazione di secondo livello può intervenire, nei limiti del presente CCNL e della legge, sulle
seguenti aree di materia:
a) premi di risultato, premi di produttività, premi di qualità, welfare aziendale o territoriale e
conversione dei premi in beni, servizi o prestazioni di welfare;
b) distribuzione dell'orario di lavoro, flessibilità organizzativa, banca delle ore, recuperi, turnazioni,
calendari di intensificazione e rarefazione dell'attività;
c) gestione dei picchi di lavoro connessi a dichiarazioni fiscali, bilanci, certificazioni, CU, mod ello
770, IV A, ISA, elaborazione paghe, invii telematici, attività documentali massive e altri
adempimenti periodici o straordinari;
d) lavoro agile, lavoro da remoto, fasce di contatta.bilità, diritto ,ùla disconnession e , utilizzo degli
strumenti digitali, sicurezza informati ca e protezione dei dati b·attati fuori dai locali aziendali;
e) percorsi di formazion e continua , aggiom<Unento professionale , apprendistato, sviluppo delle
competenze digitali e certificazione delle competenze acquisite;
14
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
f) profili professionali integrativi, decléu-atorie specialistiche, percorsi di crescita professionale e
aggiornamento delle competenze richieste dall'evoluzione dell'arca tributaria, fiscale, contabile,
paghe, amministrativa e CED;
g) misure per pari opportunità, conciliazione vita-lavoro, genitorialità, inclusione , prevenzione delle
molestie e trasparenza dei criteri retributivi;
h) indennità collegate a specifiche modalità della prestazione, trasferte, reperibilità, servizi fuori sede,
responsabilità organizzative, man eggio denaro, custodia documental e o responsabilità di
processo;
i) salute e sicurezza sul lavoro, benessere organizzativo, prevenzione dello stress lavoro-correlato,
informazione e formazion e aggiuntiva rispetto agli obblighi di legge;
j) procedure di gestione delle crisi, riorg,mjzzazioni, trasferimenti di attività, ammortizzatori socialj
e misure finalizzate alla salvaguardia occupazionale.
2. La contrattazione di secondo livello può indiyjdmu-e ulteriori materie qmmdo ciò sia espressamente
consentito d,ùla legge o da successivi accordi nazionali sottoscritti dalle Parti stipulanti.
3. Le intese di secondo livello devono essere coerenti con la matri ce dj equivalenza economica del
presente CCNL e non possono essere utilizzate per eludere i trattamenti minimi, i diritti indero gabili
o le tutele previste dalla legge.
Art. 22 I Intese modificative temporanee e clausole di garanzia
1. In presenza di esigenze organizzative, produttiv e, occupazionali, tecnologiche, di qualità del servizio,
di emersione, di gestione di crisi o di riorganizzazione, la contrattazione di secondo livello può definire
intese temponm eamente modificative di specifici istituti demandati dal presente CCNL o dalla legge,
esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14
settembre 2011, n. 148, dalle ulteriori disposizioni inderogabili applicabili e dalle clausole di garanzia
del presente articolo.
2. Le intese di cui al comma precedente devono indicare espressamente:
a) le ragioni oggettive che ne giustificano l'adozion e;
b) la durata , com unqu e determinata;
e) il perimetro soggettivo e organizzativo di applicazione;
d) gli istituti interessati e le modalità applicative;
e) le eve11l11ali misure di compensa7ione, salvaguardia o riequilibrio;
f) le modalità di verifica e la clausola di rientro alla disciplina ordimu-ia.
3. Le intese modificative non possono determinare un trattamento economico co mplessivo inferiore a
4uellu miuirnu cumµ,u-abile µrevislu Ò,Ù µrese11le CCNL e ùalla malrice ùi e4uivale11za risµellu al
contratto collettivo leader.
4. Rest,mo fermi i limiti inderogabili di legge e i cliritti individuali indisponibili dei lavoratori.
Art. 23 I Rappresentanze sindacali aziendali e territoriali
1. Le rappresentanze sindacali dei lavoratori sono costituite ed ese rcitano le propri e prerogative secondo
le disposizioni di legge, gli accordi collettivi applicabili e il prese nte CCNL.
2. Nelle strutture in cui ricorrono i presupposti di legge, possono essere costituite rappresentanze
sindacali aziendali o unitarie, secondo le regole applicabili alle organizzazioni sindacali interessate.
3. Nelle strutture prive di rappres entanza sindacale aziendale, le funzioni di rappr esentanza collettiva ai
lìni del presente CCNL possono esse re esercitate dalle strutture territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie o aderenti al presente CCNL.
15
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4. Le Parti possono disciplinare, anche mediant e accordo nazional e o territoriale, modalità semplificate
di raccordo con la rappresentanza sindacale territoriale, tenuto conto della ridotta dimensione media
degli studi professionali , dei centri servizi e dei CED rientranti nel campo di applicazione del presente
CCNL.
5. Le rappres entanze sindacali aziendali o territoriali hanno titolo a partecipare alle pro cedur e di
informazion e, consultazion e e contrattazione previste dal prese nte CCNL, nei limiti delle rispettive
c01npetenze.
6. I nominativi dei rappresentanti abilitati a intrattenere rapporti con il dator e di lavoro sono comunicati
per iscritto. Ogni variazione produ ce effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
7. Il dator e di lavoro consente l'esercizio dei diritti sindacali nel rispetto della legge, della continuità del
servizio, della riservatezza dei dati trattati e delle esigenze org,mizzative della sb·uttura.
Art. 24 I Assemblea sindacale
1. I lavoratori hanno diritto di numrs1 in assemblea secondo le disposizioni di legge e del presente
CCNL.
2. Nelle strutture che occupano più di quindici dipend enti, il diritto di assemblea è esercitato, durant e
o fuori dall'ora.rio di lavoro, nei limiti di dodi ci ore annue retribuit e.
3. Nelle strutture che occupano da sette a quindi ci dipendenti , in occas10ne di pro cedure di
contrattazion e di secondo livello, riorganizzazione , crisi, rinnovo contrattuale o informazion e
collettiva su istituti del presente CCNL, i lavoratori h,umo diritto a quattro o re cUmue retribuite di
assemblea.
4. Nelle strutture che occupcU10 meno di sette dipendenti, le Parti favoriscono lo svolgimento di incontri
informati vi fuori dall'orcU·io di lavoro; per specifiche procedure collettive, può essere riconosciuto un
mont e massimo di due ore cUmue retribuite, previo accordo con il dator e di lavoro.
5. La convocazione dell'assemblea è com unicata al datore di lavoro con preavviso di almeno due giorni
lavorativi, salvo casi d i comprovata urgenza. La com unicazione indica data, orario, modalità di
svolgimento e ordine del giorno.
6. Le assemblee possono svolgersi anche con modalità telematica o mista, purch é siano gar,mtite
l'identificazione dei pa.rtecipcU1ti, la riservatezza della riunione e la compatibilità con le esigenze
orgcU1izzative della struttura.
7. Le ore di assemblea non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun cUmo non sono monetizzabili e non
si cumulcU10 con quelle dell'anno successivo, salvo diverso accordo di secondo livello.
Art. 25 I Affissione, comunicazioni sindacali e trattenute
1. Le comunicazioni sindacali destinate a.ii lavoratori possono essere affisse in apposito spazio accessibile
ovvero diffuse medicU1te bacheca digitale, pos ta elettro nica aziendale o altro strumento concordato,
nel rispetto della pertinenza delle comuni cazioni e della disciplina aziendale sull'uso degli strumenti
informatici.
2. Il dator e di lavoro provvede alla trattenuta dei contributi sindacali a canco del lavoratore
esclusivcU11ente in prese nza di delega individuale scritta, ,mche digita.le, sottoscritta o comunque
validamente conferita dal lavoratore e contenente l'indicazione dell'o rgcUlÌzzazione sindacale
beneficiaria.
3. La delega sindacale è revocabile dal lavoratore medicU1te comunicazione scritta o tracciabile al dator e
di lavoro. La revoca produ ce effetto dal mese successivo a quello di ricezione, salvo diverso termine
previsto da.Ila delega o concordato con l'o rgcU1izzazione sindacale interessata.
16
J1
~
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4. Le trattenute operat e sono versate ali' orgémizzazione sindacale beneficiaria secondo le modalità da
essa indicate e con periodicità non superiore al semestre, salvo diversa intesa.
5. Il trnttamento dei dati personali connesso alle deleghe sindacali e alle trattenute è effettuato nel
rispetto della normativa vigente in materia di prote zione dei dati personali e dei principi di necessità,
proporzionalità e riservatezza.
Art. 26 I Diritti di informazione e consultazione
l. I datori di lavoro che occupano alm eno quindici dipendenti , su richiesta delle rappresentanz e
sindacali aziendali o territoriali competenti, forniscono annualmente informazioni sull'tmdamento
generale dell'attività, sulla struttura occupazional e e sulle principali trasformazioni organizzative
previste.
2. L'informazion e riguarda , in particolare:
3.
4.
5.
a) l'andamento dell'a ttività e le prospettive prevedibili della struttura;
b) la composi zione dell'organico, le tipologie contrattuali utilizzate e l'eventuale ricorso a lavoro a
termine, somministrazione, apprendistato , lavoro agile o lavoro da remoto;
c) i processi di riorg,mizzazione, digitalizzazione, esternalizzazione, acquisizione o perdita di servizi
che poss,mo incidere in modo sig11ificativo sull'occupazione o sull'organizzazione del lavoro;
d) i fabbisogni formativi e le iniziative di aggiornamento professional e programmat e;
e) le misure rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pari opportunità, benessere
organizzativo e conci liazione vita-lavoro .
Quando le informazioni riguardino dati riservati, clienti, procedure interne, sistemi informatici, assetti
commerciali o dati personali, le rappresentanze sindacali sono tenute a utilizzarle esclusivamente per
le finalità di consultazione e nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
Gli incontri di informazion e e consultazion e si concludono, ove richiesto da una delle Parti, con
verbale sintetico recante le posizioni espresse e gli eventuali imp eg11i assunti.
Restano ferme le procedure informati ve e consultive previste da disposizioni inderogabili di legge, da
accordi interconfederali applicabili o da specifici accordi di secondo livello.
Art. 27 I Interpretazione contrattuale e controversie collettive
l. Le Parti stipulanti possono richiedere l'interpr etazione autentica delle disposizioni del presente
CCNL alla Comm issione paritetica co ntrattuale nazionale o all'organismo ù1dividuato nel Titolo
dedi cato alla bilateralità.
2. La richiesta. di interpretazione è formulata per iscritto e indica la disposi zione co ntroversa, la
questione interpretativa, l'interesse concreto alla decisione e l'eventuale documentazione utile.
3. La Commissione o l'or ganismo competente si pronun cia, di norma , entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta completa, salvo necessità di istruttoria integrativa o diverso termine
concordato dalle Parti.
4. Le interpretazioni autentiche approvate cong-iuntamente dalle Parti stipulanti costituiscono parte
integrante del presente CCNL dalla data indicata nel relativo verbale e sono comunicate ai soggetti
interessati con modalità idonee a garantirn e la conoscibilità.
5. Dur,mt e la pendenza della procedura di interpretazione, le Parti interessate si astengono, per quanto
possibile e salvo ragioni di urgenza, dall'asswn ere iniziative unilaterali incom patibili con l'oggetto della
questione sottoposta .
6. La pro cedura di cui al presente ;u·ticolo non preclude l'accesso alle sedi conciliative, amministrative
o giudiziarie previste dalla legge, né limita l'ese rcizio dei diritti individuali dei lavoratori.
17
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
7. La Commiss ione paritetica conlTattuale nazionale è composta da un numero paritetico cli
rappresentanti dcsig11ati dalle organ izzazioni datoriali e dall'or ganizzazione sindacale stipulanti il
presente CCN L. Le Parti possono stabilire con appos ito regolamento il num ero dei componenti, le
modalità di convocazion e, la sede, anche telematica, e le regole cli funzioname nto.
8. La Commissione eserc ita funzioni di interpretazione conlTattuale, monitoraggio dell'applicazione del
CCNL, esame degli aggiornam enti della malTice TEC, raccordo con gli allegali tecnici e supp orto alla
prevenzione delle controve rsie collettive.
9. I pareri della Comm issione non sostitu iscono le compete nze degli organi amministrativi o giudiziari,
né produ cono efletti certificativi in senso legale, salvo che siano formalmente recepiti dalle Parti
stipulanti mecliante verbale di interpretazio ne autentica o accordo integrativo.
10. Le Péu-ti possono raccordar e le attività della Commiss ione con E.N.Bi.Form ., quale ente bilaterale e
organismo paritetico di riferimento, nei limiti delle funzioni effettivamente regolamentate e ope rative.
TITOLO IV
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI 1A VORO,
ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA
Art 28 I Forma comune del rapporto di lavoro
1. La forma comune del rapporto di lavoro disciplinato dal presente CCNL è il contratto di lavoro
subord inato a tempo ind eterm inato, a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Il ricorso alle diverse tipologie contrattuali è ammesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge,
dal presente CCNL e dagli eventuali accord i collettivi app licabili.
3. Le Parti riconoscono che, nel settore degli studi tributéu-i, fiscali, contabili, amm inistrativi e dei centri
elaborazione dati, l'organizzazione del lavoro può essere interessata. da fasi ricorre nti di
intensificazione connesse a scadenze dichiarative , contabili, paghe, contributi ve, societarie e
documentali. Tali esigenze sono disciplinate dal presente CCNL mediante strumenti ordi nati di
flessibilità, senza pregiud izio dei ITattamenli eco nomici e normativi spettanti ai lavoratori.
4. Il dator e cli lavoro utilizza le tipologie contratt1.1ali in modo coe rente con la natura della prestazione,
con il livello di inquadr amento , con le mansioni affidate e con le esigenze organizzative dichiarat e.
Art 29 I Assunzione del personale
1. L'assunzion e del personale è effettuata secondo le clisposizioni cli legge vigenti, nel rispetto del
presente CCNL, della classilicazione contrattuale e dei principi di correttezza, traspare nza e non
discriminazione.
2. Prima dell'assunzion e, il lavoratore prese nta la documentazione necessaria alla corretta instaurazione
del rapporto , nei limiti di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di assunzione e di gestione
del rapporto di lavoro.
3. Il datore di lavoro rilascia ricevuta della documenta zione eventualm ente ITattenuta in originale o in
copia, salvo che la docum entazion e sia acquisita mecliéU1te procedura digitale D·acciabile.
4. L'assunzione deve risultare da atto scritto, conseg11ato al lavoratore prima dell'ini zio della prestazion e
o contestualmente ad essa, éll1che mediéll1te sb·umenti digitali idonei ad assicuréll·e la disponibilità, la
conservazione e la tracciabilità del documento.
5. L'assunzion e non può essere subordi nata alla rinuncia preventi va a diritti de rivanti dalla legge, dal
presente CCNL o da accordi collettivi app licabili.
18
J1
~
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art. 30 I Contenuto della lettera di assunzione
1. La lettera di assunzione contiene, oltre a quanto previsto dalla legge, le informazioni essenziali relative
al rapporto di lavoro e alle condizioni applicabili.
2. In particolare, la lettera di assunzione indica:
a) l'identità delle Parti;
b) il luogo di lavoro o, se 11011 è previsto un luogo fisso o prevalente, l'indicazione che la prestazione
e)
d)
e)
o
g)
h)
i)
j)
k)
I)
può essere svolta in luoghi diversi, nonch é la sede o il domicilio del datore di lavoro;
la <lata cli inizio ciel rapporto cli lavoro;
la tipologia contrattuale, precisando se il rapporto è a tempo indeterminato, a tempo determinato,
a tempo pieno, a tempo parziale o disciplinato da altra tipologia ammessa;
la <lurata <lei perioùo <li prova, ove pattuito;
il livello di inquadram ento, la categoria legale, la qualifica e le mansioni assegnate, anche mediante
rinvio alla classificazione del presente CCNL;
il trattamento economico iniziale, con indicazione degli elementi retributivi, del periodo e delle
modalità di pagamento;
l'orario di lavoro, la sua distribuzione ordinaria e, ove necessario, le modalità di eventuale
articolazione flessibile o turnazione;
la durata delle ferie, dei permessi e degli altri istituti di assenza retribuita o le modalità di
determinazion e previste dal presente CCl\L;
i termini di preavviso in caso di recesso o le modalità di determinazione degli stessi;
il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, con indicazione delle Parti stipulanti, del
codice CNEL H 47 A e delle modalità di consultazione del testo contrattual e aggiornato;
gli enti, fondi, istituti bilaterali, organismi paritetici e forme di protezione sociale contrattualmente
applicabili, secondo quanto previsto dal Titolo dedicato alla bilateralità e dagli allegati tecnici del
presente CCNL;
m) l'eventuale utilizzo di strumenti digitali, piattaforme, sistemi informativi o modalità di lavoro agile
o da remoto , quando tali elementi incidano stabilmente sull'esecuzione della prestazione;
n) l'eventuale utilizzo di sistemi decisionali o di monitor aggio automatizzati che incidano sulla
gestione del rapporto di lavoro, ove applicabili e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le informazioni relative alla durata del periodo di prova, alla retribuzion e, alle ferie, all'orario di
lavoro, al preavviso e agli istituti collettivi possono essere rese anche medi ante rinvio espresso al
presente CCNL, agli allegati applicabili o ad altri documenti azienda.li consegnati o messi a
disposizione del lavoratore in modo accessibile.
4. Il dator e di lavoro mett e a disposizione del lavoratore il testo aggiornato del CCNL applicato e degli
eventuali accordi aziendali o territoriali applicabili, anche mediante pubblicazione su piattaforma
digitale o sito aziendale accessibile.
Art. 31 I Documenti, idoneità. e adempimenti preassuntivi
1. Il lavoratore è tenuto a comunicare al dator e di lavoro i dati necessar i all'instaurazione e alla gestione
del rapporto , nonch é ogni variazione rilevante ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali, assicurativi
o organizzativi.
2. Il datore di lavoro può richiedere esclusivamente documenti, attestazioni e informazioni pertinenti
rispetto alla mansion e, alla tipologia contrattuale, agli obblighi di legge e alle esigenze organizzative
del rapporto.
19
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Quando la mansion e lo richieda, l'assunzion e o l'adibizi011e alla mansion e è subordinata agli
accertamenti sanitari previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dal protocollo
sanitario aziendale.
4. Il trattamento dei dati personali acquisiti in fase preassuntiva e durant e il rappo rto è effettuato nel
rispetto della normativa vigente, dei principi di liceità, correttezza, trasparenza , minimizzazione,
sicurezza e limitazione della conservazione.
5. Resta vietata ogni indagine o richiesta informativa non pertinente rispetto all'attitudine professionale
del lavoratore, alla mansion e da svolgere o agli obblighi di legge.
Art. 32 I Periodo di prova
1. Il patto di prova deve risultare da atto scritto e deve indicare, anche mediant e rinvio alla lettera di
assunzione e alla classificazione contrattuale, le mansioni o il profilo professional e oggetto della prova.
2. La durata massima del periodo di prova , per i rapporti a tempo indeterminato , 11011 può superare i
seguenti limiti:
a) Quadro e Primo livello: centottanta giorni di calendario;
b) Secondo livello, T erzo livello Super e Terzo livello: centoventi giorni di calendario;
e) Quarto livello Super e Quarto livello: novanta giorni di calendario;
d) Quinto livello: sessanta giorni di calendario.
3. Per i rapporti a tempo determinato , il periodo di pro va è stabilito in misura proporzionale alla durata
del contratto, alle mansioni da svolgere e alla natura dell'impiego. Salvo disciplina legale più
favorevole, la durata della prova è determinata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindi ci giorni
di calendario a deco rrer e d,ùla data di inizio del rapporto.
4. Nei contralti a tempo determinato il periodo di pro va non può essere inferiore a due giorni di eflettiva
prestazione, non può ecce dere quindi ci giorni di etlettiva prestazione per i contratti di durata non
superiore a sei mesi e 11011 può eccedere trenta giorni di etlettiva prestazione per i contratti di durata
superiore a sei mesi e inferiore a dodi ci mesi, ferma restando ogni diversa previsione inderogabile o
più favorevole al lavorator e.
5. Per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi, la durata della prova non
può eccedere la misura propor zionale risultante dai criteri di cui ai commi prece denti e, comunqu e,
i limiti massimi previsti dal presente articolo per il corrispondente livello di inquadram ento.
6. In caso di rinnovo o nuova assunzione del lavoratore presso il medesimo dator e di lavoro per lo
svolgimento delle stesse mansioni già espletate, non può essere pattuito un nuovo per iodo di prova.
7. Dur,mte il periodo di prova ciascuna Parte può recede re dal rapporto senza obbligo di preavviso, con
diritto del lavoratore al trattamento economico mat1Jrato, al trattam ento di fine rapporto e ai ratei
degli istituti indiretti e difkriti spettanti.
8. Il periodo di prova è sospeso e proro gato in misura corrispondente nei casi di assenza per malattia,
infortunio, congedo obbligatorio di maternità o paternità e negli altri casi previsti dalla legge o dal
presente CCNL nei quali non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
9. Decorso il periodo di prova senza recesso, l'assunzion e si intend e confermata e il periodo stesso è
computato nell'anzianità cli servizio a t1_1tti gli efletti co11tratt11ali.
Art. 33 I Inquadramento iniziale e mansioni
1. Il lavoratore è inquadrato nel livello corrispond ente alle mansioni efleltivamente affidate, secondo la
classificazione del personale prevista dal presente CCNL e dai relativi allegati.
20
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. L'inquadramento iniziale deve tenere conto del contenuto professionale della mansione,
dell'autonomia richiesta , della responsabilità assegnata, delle competenze tecniche, amministrative,
fiscali, contabili, digitali o organizzative necessarie e dell'eventuale coor dinam ento di altri lavoratori.
3. Nelle st:rullure che svolgono attività tributaria, fiscale, contabile, paghe, amm inistrativa o CED,
l'inquadram ento deve considerare anche il grado di autonornia nella gestione degli adempimenti,
l'utilizzo di sofì.ware gestionali, piattaform e telematiche e banche dati, nonch é la responsabilità nella
predisposizion e, nel controllo e nella trasmissione di dati, dichiarazioni, docurnenti o elaborazioni.
4. La descrizione delle mansioni contenuta nella lettera di assunzion e può essere sintetica, purch é sia
idon ea a individuare l'attività richiesta e il profilo professional e di riferimento.
5. La modifica delle mansioni nel corso del rapporto è regolata dalla legge, dal pres ente CCNL e dagli
eventuali accordi collettivi applicabili.
Art. 34 I Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili
1. Il dator e di lavoro assicura al lavoratore informazioni chiare, accessibili e tracciabili sugli elementi
essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni applicabili e sulle eventuali variazioni rilevanti.
2. Le informazioni possono essere fornite mediant e lettera di assunzione, contratto individuale,
informati va separata, regolamento aziendal e, rinvio al CCNL o messa a disposizione digitale, purché
il lavoratore possa conservarle e consultarle.
3. Og11i variazione degli elementi essenziali del rapporto è comunicata al lavoratore nei termini e con le
modalità previste dalla legge, salvo che la variazione derivi direttamente da dispo sizioni legislative,
regolamentari o contrattuali collettive.
4. Il lavoratore che abbia maturato l'anzianità m1mma prevista dalla legge può rjchiedere, ove
compatibile con l'organizzazione aziendale e con le mansioni disponibili , il passaggio a forme di
lavoro con condizioni più prevedibili, sicure o stabili. Il dator e di lavoro rispond e nei termini previsti
dalla legge.
5. Le tutele previste in materia di condizioni trasparenti c prevedibili non pregiudicano le discipline
speciali relative a lavoro agile, lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato, apprendistato,
lavoro intermitt ente e somministrazione.
Art. 35 I Cumulo di impieghi, obblighi di fedeltà e conflitto di interessi
1. Il lavoratore può svolgere altra attività lavorativa fuori dall'orario di lavoro, nei limiti e alle condizioni
previsti dalla legge, fermo restando il rispetto degli obblighi di fedeltà, riservatezza, correttezza e tutela
della salute e sicurezza.
2. Il datore di lavoro può limitare o vietare lo svolgimento di altra attività quando sussistano ragioni
oggettive connesse alla salute e sicurezza, alla tutela della riservatezza, all'integrità del servizio, alla
prevenzione di conflitti di interessi o all'incompatibilità con obblighi professionali, fiduciari, fiscali,
amministrativi o di prot ezione dei dati.
3. Nel settore disciplinato dal presente CCNL costituisce siLuazione da valutare con particolare
attenzione lo svolgimento di attività concorrenti o interferenti con clienti, pratiche , banche dati,
software, archivi, processi fiscali, contabili, paghe, dichiarativi, societari o CED del dator e di lavoro.
4. Il lavoratore informa preventivamente il dator e di lavoro quando l'attività ulterior e possa determinar e
conflitto di intere ssi, interferenza con l'o rario di lavoro, utilizzo di inlo rmazioni riservate o
compromission e dell'ad empim ento della prestazione.
5. Resta fermo il divieto di utilizzare, per attività estranee al rapporto, dati, documenti, credenzi,ùi,
banche dati, procedure, informazioni tecniche, fiscali, contabili, commerciali o organizzative acquisite
in ragione del rapporto di lavoro.
21
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art. 36 I Formazione obbligatoria e inserimento iniziale
1. La formazion e obbligatoria prevista dalla legge, quando necessana per lo svolgimento della
prestazion e lavorativa, è erogata gratuitam ente al lavoratore ed è considerata orario di lavoro nei limiti
stabiliti dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'inserimento, il dator e di lavoro assicura al lavoratore le informazioni e, ove necessario, la
formazion e iniziale relative a org,mizzazione del lavoro, procedure interne, sicurezza, protezione dei
dati, utilizzo degli strumenti informatici, riservatezza, gestione documentale e modalità di accesso ai
sistemi aziendali.
3. Nelle mansioni che comportano trattamento di dati fiscali, contabili, paghe, contributivi, societari,
dichiarativi o documenta.li, l'inserimento comprende adeguate istruzioni operative sulle procedure
applicabili, sui livelli di autorizzazione, sulla t:racciabilità delle operazioni e sulla conservazione dei
documenti.
4. L:1. formazione e l'affiancamento iniziale non sostituiscono il periodo di prova, quando validamente
pattuito, ma ne costituiscono elemento funzionale alla corretta valutazione della prestazione.
5. Le Parti promuovono percorsi di aggiornam ento continuo coerenti con l'evoluzion e normativa,
tecnologica e organizzativa del settore, anche attraverso gli strumenti bilaterali e formativi previsti dal
presente CCNL.
TITOLO V
1A VORO A TEMPO PARZIALE
Art. 37 I Definizione e principi generali
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è il contratto con il quale il lavoratore presta la propria attività
con un orario inferiore rispetto all'orario ordinario previsto per il tempo pieno dal presente CCNL.
2. Il lavoro a tempo parziale può essere utilizzato per favorire l'incontro tra esigenze organizzative del
dator e di lavoro ed esigenze personali, familiari, formative o professionali del lavorator e, nel rispetto
del principio di volontarietà e della disciplina di legge.
3. Nel settore disciplinato dal presente CCNL, il lavoro a temp o parziale può rispondere, in particolare,
a esigenze di presidio degli sportelli, gestione di fasce di apertura al pubblico, attività amministrative
ricorrenti, adempimenti dichiarativi, elaborazioni paghe, attività CED, supporto documentale e fasi
di intensificazione ordinata del lavoro.
4. Il ricorso al lavoro a tempo parziale non può determinar e discriminazioni dirette o indirette rispetto
ai lavoratori a tempo pieno comparabili, ferma la proporzionalità degli istituti economici e normativi
collegati alla durata della prestazione.
Art. 38 I Tipologie di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere articolato nelle seguenti form e:
a) orizzontale, quando la riduzione dell'o rario riguarda l'orario giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando la prest-1Zione è svolta a tempo pieno solo in alcuni gionii della settimana, del
mese o dell'anno;
c) mista, quando la prestazione combina elementi del tempo parziale orizzontale e verticale;
d) ciclica o periodica, quando l'alternan za tra periodi lavorati e periodi non lavorati è programmata
con riferimento a esigenze ricorrenti dell'or g,mizzazione.
2. L\ u-ticolazione dell'orario deve essere coerente con le esigenze organizzative dichiarate e con la tutela
della prevedibilità della prestazione lavorativa.
22
J1
~
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Le diverse modalità di distribuzione della prestazione possono essere definite dal contratto
individuale, dagli accordi collettivi di secondo livello o da regolamenti azienda li applicati nel rispetto
del presente CCNL.
Art. 39 I Forma e contenuto del contratto
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto ai fini della prova.
2. Il contratto indica in modo puntual e la durata della prestazion e lavorativa e la collocazione temporale
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno , salvo quanto previsto per il
lavoro a Lumi o per le artico lazioni pro gr,unmate medi,mte calendario.
3. Quando l'organ izzazione del lavoro prevede lurn i, calendari periodici o articolazioni plurim ensili,
l'indicazione dell'orario può essere ef-letluat a mediant e rinvio a turni o calendari preventivamente
comunicati al lavoratore.
4. Il contratto indica alt:resì il livello di inquadramento , le mansioni, il trattamento economico
proporzionato, l'eventual e periodo di prova e le eventuali clausole elastiche validamente pattuite.
5. La D·asformazione del rapporto da tempo pieno a tempo p,u-ziale o da tempo p,u-ziale a tempo pieno
richiede accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, salvo i casi di diritto o priorità previsti dalla
legge e dal presente CCNL.
Art. 40 I Trattamento economico e normativo
1. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto al medesimo D·attame nto normativo riconosciuto al lavorato re
2.
3.
4.
5.
a tempo pieno comp,u-abile, inquadrato nello stesso livello e add etto a mansioni analoghe, nei limiti
di compatibilità con la ridotta durata della prestazione.
Il trattamento economi co è determinato in proporzione all'orario di lavoro concordato, rapportato
all'orario ordimu-io a tempo pieno previsto dal presente CCNL.
Sono riproporzionati, salvo diversa prevision e di legge o del present e CCNL, gli istituti economici e
normativi direttamente collegati alla durat.-1. della prestazion e, comprese ferie, permessi, mensilità
aggiuntive, trattamento di fine rapporto, indennità e altri elementi contrnttua li collegati all'o rario.
Non sono riproporzionati gli istituti che, per legge, natura o specifica previsione contrattuale, spettano
in misura intera o sono collegati alla qualità di lavoratore e non alla durata della prestazione.
La disciplina della bilateralità e delle prestazioni eventualmente collegate al rappor to a tempo parziale
è regolata dal Titolo dedicato agli enti bilaterali e dagli allegati tecnici del presente CCNL, nel rispetto
della mab·ice di equivalenza rispetto alla contrattazione leader di riferimento.
Art. 41 I Priorità, trasformazioni e tutela del lavoratore
1. Il rifiuto del lavoratore di trasformar e il rapporto da tempo pieno a tempo parziale o da tempo parziale
a tempo pieno non costituisce infrazione disciplinare, né giustificato motivo di licenziame nto.
2. In caso di nuove assunzioni a tempo parziale, i lavorator i già occupati a tempo parziale presso la
medesim a unit.-1. organizzativa e adib iti a ,mmsion i equivalenti hanno priorit à di accesso all'incremento
dell'orar io, compatibilm ente con le esigenze organ izzative e con le professionalità richieste.
3. Il lavoratore il cui rapporto sia stato D·asformato da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di
precedenza nelle assunz ioni a tempo pieno eflettuate dal dator e di lavoro per le stesse m ansioni o per
mansioni di pari livello e categoria legale.
4. Hanno diritto alla D·asformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero priorit.-1. nella
trasformazion e, i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, con particolar e
riferimento a patologie onco logiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, esigenze di
assistenza familiare, disabilità, genitorialità e altre condizioni tutelate.
23
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
5. Quando la trasform azion e sia stata ricono sciuta per ragioni di salute, cura o assistenza, il rapp orto è
trasformato nuovamente a tempo pieno su richiesta del lavoratore, nei limiti e alle condi zioni previste
dalla legge.
6. Le richieste di trasformazione sono presentate in forma scritta. Il datore di lavoro comum ca
l'accoglimento, il rigetto motivato o l'eventuale prop osta alternativa entro un termine ragionevole e
comunqu e compatibile con la natura della richiesta ..
Art. 42 I Clausole elastiche
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale può prevedere clausole elastiche relative alla variazione della
collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aum ento della sua durat a, nei limiti
previsti dalla legge e dal presente CCN L.
2. Le clausole elastiche richiedono il consenso scritto del lavoratore, espresso al momento
dell'assunzione o successivamente nel corso del rapporto.
3. Il patto scritto indica:
a) le condizioni e le rag1om tecniche, organizzative, produ ttive o sostituti ve che consentono
l'attivazione della clausola;
b) le modalità con cui il datore di lavoro può modificare la co llocazione temporale della prestazione
o richiederne l'aum ento;
c) il periodo o i periodi nei quali la clausola può essere esercitata, ove individu abili;
d) il preavviso riconosciuto al lavorato re;
e) le compensazioni eco nomiche spettanti;
f) le modalità di eventuale revoca del consenso, nei casi previsti dalla legge e dal presente CCN L.
4. L'ese rcizio della clausola elastica richiede un preavviso di ,Ùme no due giorni lavorativi, s"ùvo diverso
accordo più favorevole ,Ù lavoratore o diversa intesa individual e riferita a specifiche esigenze
organizzative e temporalm ente circoscritta.
5. La variazione della sola collocazione temporale della prestazione comporta, per le ore interessate
dalla variazione, una m aggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto pari al dieci per cento.
6. La variazione in aumento della dur ata della prestazione comporta, per le ore aggiuntive richieste,
l'applicazione della disciplina del lavoro suppl ementare di cui ,ù successivo art. 43.
7. Il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere clausole elastiche o di accettare variazioni non validamente
pattuite non costituisce infrazione disciplinar e, né giustificato motivo di licenziam ento.
Art 43 I Lavoro supplementare
1. Per lavoro supplementare si intende la prestazione svolta oltre l'orario concordato nel contralto
individuale a tempo parziale ed entro il limite dell'orario ordinario a tempo pieno previsto dal
presente CCN L.
2. Il lavoro supplementa.re può essere richiesto per esigenze tecniche, organizzative, pro duttive,
sostituti ve o connesse a intensificazioni periodiche dell'attività, comprese le scadenze fiscali, contabili,
paghe, contributive, societarie, dichiarative, documenta.li e CED .
3. Le prestazioni di lavoro supplementare richiedo no il consenso del lavoratore, salvo diversa disciplina
più specifica definita dalla contrattazio ne collettiva di secondo livello nel rispe tto della legge e del
presente CCN L.
4. Il lavoratore che abbia in corso più rapp orti di lavoro a tempo parziale può rifiutare lo svolgimento
di lavoro suppl ementare quando esso interferisca con altri rapp orti di lavoro, con esigenze
documentate di salute, familiari, formative o con il rispetto dei limiti di dur ata massima dell'o rario di
lavoro.
24
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
5. Le ore di lavoro supplem entare sono retribuite con la quota oraria della retribu zione globale cli fatto
e con una maggiorazione convenzionale pari al quaranta per cento, calcolata sulla medesima quota
oraria.
6. La maggiorazione di cui al comma precedente è convenzionalmente determin ata anche in
considerazione dell'incidenza sugli istituti indiretti e difk riti, salvo diversa disciplina di miglior favore
prevista dalla contrat tazione cli secondo livello.
7. Il rifiuto del lavoratore di svolgere lavoro supp lementare, quando giustificato da compro vate esigenze
lavorative, cli salute, familiari , formative o da altro motivo oggettivo, non costituisce infrazione
disciplinare, né giustificato motivo di licenziamento.
Art. 44 I Consolidamento dell'orario e lavoro straordinario
1. Il lavoratore a tempo parziale può chiedere il consolidamento, m Lutto o m parte, del lavoro
supp lementare svolto in modo non meram ente occasionale nel semestre prece dente.
2. Il datore di lavoro valuta la richiesta tenendo conto della continuit à delle prestazioni supp lementari,
della compatibilità organizzativa, delle man sioni svolte e delle esigenze di stabilizzazione clell'onu-io.
3. L'eventuale consolidam ento è fo rmalizzato per iscritto e comporta la modifica stabile dell'orario
individuale di lavoro, senza applicazio ne delle maggiorazioni previste per il lavoro suppl ementare
sulle ore stabilmente incorporate.
4. Nel rapporto a tempo parziale è consentito lo svolgimento di lavoro straordinario quando, per effetto
della prestazione richiesta, sia superato l'orario ordinari o a tempo pieno previsto dal presente CCN L.
5. Alle ore straordinarie si applicano le maggiorazioni previste dal Titolo dedicato all'orario di lavoro e
al lavoro straordinario.
6. Resta lerma la possibilità di utilizzare la banca ore nei limiti e con le modalità previste dal presente
CCN L e dagli accordi di secondo livello.
Art. 45 I Revoca delle clausole elastiche
1. Il lavoratore può revocare il consenso alle clausole elastiche nei casi previsti dalla legge e dal presente
CCN L.
2. La revoca è ammessa, in particolare, in presenza di:
a) esigenze familiari o di assistenza rie ntranti nelle tutele di legge;
b) esigenze di tutela della sa.Iute documentate dal competente serv1Z10 sauir;u-io o da idonea
certificazione;
c) esigenze di studio o formazione tutelate dalla legge;
d) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata, autonoma o professionale;
e) sopravvenute condizioni personali o familiari che rendano gravoso o non compatibile l'ese rcizio
della clausola.
3. La revoca è comunic ata in form a scritta con preavviso di almeno trenta. giorni, salvo casi di urgenza
documentata o diverso accordo tra le Parti.
4. A seguito della revoca viene meno la facoltà ciel datore di lavoro di moclificéu-e unilateralmente, in
base alla clausola revocata, la collocaz ione tempora.le o la durata della prestazione originariamente
concordata.
5. È sempre possibile stipular e un nuovo patto scritto relativo alle clausole elastiche, ove permangano o
sopravveng,mo esigenze compatibili e vi sia consenso del lavoratore.
25
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art. 46 I Criteri di computo
1. Ai fini dell'appli cazione di disposizioni di legge o contrattuali per le quali sia rilevante il numero dei
dipendenti , i lavoratori a tempo parzi,ùe sono computati in proporzion e all'orario svolto, rapportato
al tempo pieno, con arrotondamento secondo i criteri previsti dalla legge.
2. Quando la disciplina applicabile richieda, per espressa prevision e legale, il computo del lavorato re a
tempo parziale come unità intera, prevale il criterio stabilito dalla relativa disposi zione.
3. Ai fini dell'applicazione dei diritti sindacali, delle pro cedure informativ e e delle soglie contrattuali, il
computo è eflettuato secondo i criteri previsti dalla legge, dal presente CCNL e dagli eventuali accordi
applicabili.
Art. 47 I Ferie, permessi, mensilità aggiuntive, comporto e preavviso
1. Il lavorator e a tempo parzi,ùe matura ferie, permessi, riduzioni dell'orario, me nsilit.-\ aggiuntive e ,ùtri
istituti contrattuali secondo i criteri di propor ziomùilà stabiliti dal presente CCNL, salvo diversa
previsione di legge o disciplina più favorevole.
2. Il periodo di prova, il periodo di comporto e i termini di preavviso hanno la stessa durata previst., per
i lavoratori a tempo pieno di pari livello e categoria, salvo diversa previsione espressa del presente
CCNL o della legge.
3. La retribuzione delle ferie, delle festività e degli ;Ùtri istituti retribuiti è commisurata alla prestazione
lavorativa ordinaria e al tratt.,mento eco nomico spetl:c,nte nel periodo di matura zione o di godimento,
secondo le regole previste dal Titolo eco nomi co del presente CCNL.
4. In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, gli istituti annuali sono determinati per
quote, tenendo conto dei periodi svolti a tempo pieno e di quelli svolti a tempo parzi,tle.
Art 48 I Lavoro a tempo parziale e organizzazione delle scadenze
1. Nelle strutture che applicano il presente CCNL, il lavoro a tempo parziale può essere programmato
tenendo conto delle fasi ricorrenti di intensificazione e rarefazione dell'attività, purch é la distribu zione
dell'o rario sia definita in modo trasparente e prevedibile.
2. La progTammazione può riguard ~u-e, a titolo esem plificativo, cmnpague dichi,mttive, chiusure
contabili, bilanci, certificazioni uniche, mod elli dichiarativi, comunicazioni fiscali e contributive,
adempim enti societari, elaborazioni paghe, invii telematici, attività CED e gestione documentale
1nass1va.
3. Gli accordi individuali e collettivi possono definire calendari di intensificazione, fasce di disponibilità ,
utilizzo del lavoro supplementare, ban ca ore e modalifa di recup ero, nel rispetto dei limiti di legge,
della volontarietà del lavoratore e delle maggiorazioni previste dal presente CCNL.
4. La prognunmazion e delle scadenze non può trasformare il rapporto a tempo parziale m una
disponibilità indeterminal:c, o continuativa del lavoratore ,Ù di fuori dell'orario concordato.
5. Le Parti promuovono, miche in sede di secondo livello, modelli organizzativi che consentano di
contempera re continuit.-\ del servizio, tutela dei lavoratori, qualità degli adempimenti e prevedibilità
dei carichi di lavoro.
26
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
TITOLO VI
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 49 I Principi generali e forma del contratto
1. Il contratto di lavoro a tempo determin ato è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dalla leAAe,
dal pres ente CCNL e dagli accordi collettivi applicabili.
2. La forma comun e del rapporto di lavoro resta il contratto subord inato a tempo indet erminato.
L'apposi zione di un termin e al rapporto di lavo1·0 deve 1·ispo ndere a esigenze tempor:u1ee, sostitutive,
organ izzative o produtti ve ellettive, coere nti con l'organizzazione del datore di lavoro e con le
mansioni affidate al lavoratore .
3. Il contratto a tempo dete rminato deve risultare da atto scritto, salvo i casi di durata non superiore a
dodi ci giorni previsti dalla legge. Cop ia del conlTatto è consegnata al lavorato re prima dell'inizio della
prestazione o, com u11que, nei termini di legge.
4. La lettera di assunzione indica il term ine finale del rapporto o l'evento oggettivo cui è collegata la
cessazione, il livello di inquad rame nto, la mansione , l'orar io di lavoro, il trattam ento eco nomico
app licabile, l'eventuale periodo di prova , il diritto di pre cedenza ove spettan te e ogni ulteriore
informazione richiesta dalla normativa vigente.
5. Nei casi in cui la legge richieda una specifica causale, il conu·atto individuale indi ca in modo puntual e
l'esigenza che giustifica l'appos izione del termine, evitando form ule generic he o meramente
riproduttiv e della norma.
Art. 50 I Durata, proroghe e rinnovi
1. L1. durata massima compl essiva del rapporto a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore, per mansioni di pari livello e categoria legale, non può supera re il limite previsto
dalla legge, attualmente pari a ventiquattro mesi, comprensiv i di proro ghe e rinnovi, salvo diversa
previsione inderogabile o contrattuale collettiva legittimata dalla legge.
2. Ai fini del computo della durata massima si consider ano anch e i pe riodi di m1ss1one m
somministrazio ne a tempo determina to svolti dal lavoratore p resso lo stesso utilizzatore, aventi ad
oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.
3. Il contratto può essere proro gato con il consenso del lavoratore quando la durata iniziale sia inferiore
al limite massimo conse ntito e nel rispetto del num ero massimo di proroghe previsto dalla legge.
4. Le proro ghe e i rinno vi sono ammess i nei primi dodi ci mesi seco ndo la disciplina di legge. O lu·e tale
limite, nonché nei casi in cui la legge richieda una specifica co ndizione, essi sono consentiti solo in
presenza delle causali previste dalla legge, dal presente CCNL nei limiti della sua eflicacia quale fonte
collettiva abilitata, o dalla conu·attazione collettiva app licabile.
5. In caso di rinnovo del contratto a termin e, devono essere rispettati gli intervalli temporali previsti dalla
legge, salvo le esclusioni e le dero ghe legittimamente app licabili.
Art. 51 I Esigenze settoriali e causali contrattuali
1. Le Parti, tenuto conto delle caratteristiche organizzative degli studi u·ibutari , fiscali, contab ili,
,m1minis1J·ativi, dei centri elaboraz ione dati e delle strutture pro fessionali connesse, individuano le
segu enti esigenze settor iali, rilevanti ai fini dell'appos izione del termin e nei casi e nei limiti consentiti
dalla normativa vigente:
27
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
a) increm ento temporaneo dell'attività derivante dall'acquisizione di iucaiichi professionali,
consulcnziali, contabili, fiscali, paghe, societari, dichiarativi, documentali o di elaborazione dati di
durata superiore a dodici mesi o prorogati oltre tale durata;
b) avvio di nuovi servizi, nuove sedi, nuove aree operative, nuove piattaforme digita.li, nuove linee di
attività o nuove aggregazioni profess ionali, societai·ie, associative o di rete, per il tempo necessario
alla stabilizzazione orgai1izzativa e comunque nei limiti di legge;
e) esigenze temporanee connesse a operazioni straordinarie, riorganizzazioni, migrazioni software,
digitalizzazione archivi, introdu zione di nuovi gestionali, attività di bonifica dati, recupero arretrati
documentali o integrazione di banche dati;
d) intensificazion e temporai1ea e n011 stabilmente prograinmabil e dell'attività in conseguenza di
modifiche legislative, fiscali, previdenziali, ainministrativ e, dichiarative o regolainentari che
comportino nuovi adempimenti, scadenze straordinarie o carichi di lavoro aggiuntivi;
e) attività temporai1ee di assistenza a clienti, imprese, enti o professionisti in relazione a bai1di,
misur e agevolative, adempimenti straordinari, sai1atorie, cainpagne dich iai·ative speciali o
procedure ainministrative con termini prefissati;
O esigenze di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazion e del posto o comunqu e
assenti per cause previste dalla legge o dal presente CCNL.
2. Le causali di cui al comma 1 sono utilizzabili solo quai1do siano concretamente riferibili
ali' organizzazione del datore di lavoro e alle m,msioni aJlìdate al lavoratore , con iudicazion e nel
contratto individuale degli elementi esse nziali che ne consentono la verifica.
3. Restai10 ferme le causali legali e le ulteriori causali eventualmente previste dal presente CCNL, dagli
accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Parti stipulai1ti o dagli accordi collettivi di secondo livello
stipulati ai sensi del presente CCNL, ove richieste o rilevanti in base alla normativa vigente.
Art. 52 I Linùti quantitativi
1. Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può eccedere i limiti previsti
dal presente articolo, salvo diversa previsione di legge o di accordi collettivi applicabili.
2. I datori di lavoro che occupano fino a cinque lavoratori a tempo indeterminato possono assumere
lino a tre lavoratori a tempo determinato.
3. I datori di lavoro che occupai10 da sei a quindici lavoratori a tempo indeterminato possono asswnere
lavoratori a tempo de terminato entro il limite del cinquai lta per cento dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza, con arrotondainento all'unità. superiore.
4. I datori di lavoro che occupai10 più di quindici lavoratori a tempo indet erminato possono asswnere
lavoratori a tempo determinato entro il limite del trenta per cento dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza, con arrotondamento all'unità superiore.
5. La base di computo è costituita. dal num ero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
dell'assunzion e del lavorator e a termine, salvo diverso criterio inderogabile previsto dalla legge.
6. I lavoratori a tempo parziale sono computati in propor zione all'orario conb·attuale. Gli apprendisti
sono computati secondo la disciplina di legge e secondo quanto previsto dal presente CCNL.
Art. 53 I Esclusioni dai limiti quantitativi
1. Sono esclusi dai limiti quai1titativi di cui all'articolo precedente, nei limiti previsti dalla legge, i contratti
a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, nuove sedi, nuov e aree operative o nuove strutture
organizzative, per il periodo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva applicabile;
b) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto ;
28
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
c) con lavoratori di età superiore alla soglia prevista dalla legge per l'esclusione dai limiti quantitativi;
d) con lavoratori percettori di slTurnenti di sosteg110 al reddito , disoccupati o appartenenti a categorie
per le quali la legge preveda specifiche esenzioni;
e) per attività stagionali o per attività oggettivamente individuate come tali dalla legge o d,ùla
contrattazion e collettiva legittimata.;
I) con studenti, nei casi disciplinati dal presente Titolo e nei limiti di compatibilità con la normativa
vigente.
2. Le esclusioni sono applicate in modo coerente con la finalità della norma e non possono essere
utilizzate per eludere il limite quantitativo ordinario.
Art. 54 I Divieti
1. È vietalo stiµul;u·e coulratti a lemµo <letenniualo 11ei casi previsti dalla legge e, iu p,u·ticol,u-e:
a) per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali, nei sei mesi precedenti, si sia proceduto a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni , salvo le eccezioni previste
dalla legge;
c) presso unità produttive nelle qmùi sia operante una sospensione del lavoro o una riduzion e
dell'orario in regime di integrazion e salariale che interessi lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. La violazione dei divieti produ ce gli efletti previsti dalla legge, inclusa la trasformazione del rapporto
a tempo indetermin ato nei casi legalmente stabiliti.
Art. 55 I Sostituzione di lavoratori assenti
1. Il contratto a tempo determinato può essere stipulato per la sostituzione di lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto, per l'intero periodo dell'assenza e per le attività necessarie ad
assicurare la continuità organizzativa.
2. In caso di esigenze di aJlìancamento, passaggio di conseg11e, formazion e operativa, rientro progressivo
o riallineamento delle attività, il lavoratore assunto in sostituzione può essere impiegato anche prima
dell'inizio dell'assenza o dopo il rientro del lavoratore sostit1.1ito per il tempo strettamente necessario
alla sostituzione e al passaggio di consegne, previa indicazione nel contratto individuale o in atto scritto
delle ragioni organizzative. Tale periodo non può superare complessivamente trenta giorni di
calendario , elevabili a sessanta giorni per sostituzioni connesse ad assenze di durata superiore a sei
mesi, maternità, paternità, congedi parentali, aspettative o rientri progressivi, salvo diversa previsione
inderogabile di legge o di accordo collettivo sottoscritto dalle Parti stipulanti.
3. Il contratto individuale indica il lavorator e o i lavoratori sostituiti, ovvero l'unità organizzativa
interessata dalla sostituzione, quando ciò sia necessario per ragioni di riservatezza, organizzazione o
tutela dei dati personali.
4. Le assenze per maternità , paternità , congedi parentali , aspettative, malattia, infortunio , permessi
assistenziali o altri istituti che comportino diritto alla conservazione del posto possono legittimare il
ricorso al contratto a termine sostitutivo nei limiti di legge.
Art. 56 I Contratti a tennine per studenti
1. Al fine di favorire l'integrazione tra percorsi di istruzione, form azione e lavoro, i datori di lavoro che
applicano il presente CCNL possono stipulare contratti a tempo determinato con studenti iscritti a
29
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
scuole secondarie sup eriori, percorsi ITS, università, master, corsi professionalizzanti o percorsi
formativi coere nti con le attività disciplinate dal presente CCN L.
2. Tali contratti posso no essere utilizzati, in particolare, per attività di supp orto ammini strativo, fiscale,
contabile, documentale, digitale, CED , archivistico, dichiarativo o di assistenza ope rativa, purché
compatibili con il percorso formativo dello studente e con il livello di inquadramento attribui to.
3. Il contratto deve indicare la durata, l'orario, la mansione, il livello di inquadram ento, il trattamento
economico applicabile e, ove opportun o, le modalità di coor dinamento con gli imp egni scolastici,
universitari o formativi.
4. Resta ferma la distinzio ne tra contratto di lavoro subordinato a termine, tirocinio, apprendistato e
praticantato professionale , che rest,mo disciplinati dalle rispettive norme legali e contra ttuali .
Art. 57 I Diritto di precedenza e informazione sui posti disponibili
1. Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a tempo determin ato presso lo stesso datore di lavoro
per il periodo minim o previsto dalla legge ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indetermin ato eflettuate nei dodici mesi successivi alla cessazio ne, con riferim ento alle mansioni già
espletate.
2. Il diritto di precedenza deve essere esp ressamente richiamato nel contratto individuale e può essere
esercitato dal lavoratore con dichiarazion e scritta nei termini di legge.
3. I periodi di congedo obbligatorio di matern ità e paternità intervenuti nell'esec uzione di un contratto
a termin e concorrono alla maturazione del diritto di precedenza, nei casi previsti dalla legge.
4. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determin ato dei posti vacanti a tempo indetermin ato
che si rendano disponibili per mansio ni compatibili, medi,mte comuni cazione individu a.le, bacheca
fisica o digitale, intranet, portale aziendale o altro strum ento idoneo.
5. In presenza di più lavoratori aventi titolo, la scelta avviene seco ndo criteri oggettivi, tenendo conto
della professionalità maturata, della coerenza delle mansioni, dell'anzianità nei rapporti a termin e e
delle esigenze organizzative.
Art. 58 I Trattamento economico e normativo
1. Al lavurature assunto cun cuntr attu a tempo detenninat u spett,mu, in prupurzio ne al pe riudu lavuratu
e alla prestazione resa, il trattame nto economico e normativo previsto per i lavoratori a tempo
indeter minato comparabili, salvo gli istituti incompatibili con la natura temporanea ciel rapporto.
2. Sono dovuti, ove maturati, retribuzione diretta, mensilità aggiuntive, fe rie, pe rmessi, trattamento di
fine rapp orto e ogni altro istituto previsto dal presente CCN L seco ndo i criteri applicabili al rapp orto
a termine.
3. Per i contratti di dur ata non superiore a dodici mesi, la tredicesima mensilità e gli altri ratei differiti
posso no essere eroga ti in forma frazionata mensile, se previsto nella lette ra di assunzione o in accordo
individuale scritto, ferma la verifica a conguaglio alla cessazione o alla scadenza annual e.
4. Il lavoratore a termin e ha diritto all'accesso alle iniziative formative, informative e di sicurezza
necessarie allo svolgimento della man sione, in misura coerente con la durata del rapp orto e con i
rischi connessi all'attività.
5. Le prestazioni di welfare contrattuale e di bilateralità eventualm ente spettanti sono riconosciute
secondo le regole stabilite nei Titoli dedicati, nel rispetto dei requisiti di accesso, maturazione e
compatibilità con la durata ciel rapporto.
30
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art. 59 I Prosecuzione oltre il termine e deroga assistita.
1. Qualora il rapporto prosegua oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato, trnvano applicazione le maggiorazioni e gli effelti previsti dalla legge.
2. La prosecuzione olb·e il termine non può superare i limiti temporali previsti dalla normativa vigente.
Decorso il periodo massimo di prosecuzione consentito, il conb·atto si b·asforma a tempo
indetermi nato dalla data stabilita dalla legge.
3. Fermi restando i limiti massimi ordinari, tra gli stessi soggetti può essere stipulato un ulteriore
contratto a tempo determinato assistito, nei casi e con le modalità previste dalla legge, presso la
compete nte sede territori,ùe dell'Ispettorato del Lavoro o alb·a sede abilitata.
4. La deroga assistita deve indicare durata, mansioni, livello, causale ove richiesta, ragioni organizzative
e ogni altra condizione necessaria alla validità dell'accordo.
Art. 60 I Periodo di prova, computo e impugnazione
1. Il periodo di prova nel contratto a tempo determinato deve essere proporzionato alla durata del
rapporto e alle mansioni affidate, nel rispetto della legge e del presente CCNL.
2. Per i contratti a termine di durata inferiore a sei mesi, il periodo di prova ordinariamente previsto per
il corrispo ndente livello è ridotto in misura proporzionat-1. e com unque non può eccedere la durat-'.l
massima prevista dalla legge.
3. In caso di rinnovo del conb·atto a termine per lo svolgimento delle medesime mansioni già espletate,
non è ammessa la patluizione di un nuovo periodo di prova, salvo che ricorrano mansioni diverse o
circost--:tnze oggettive che ne giustifichino la previsione nei limiti di legge.
4. Ai fini dell'applicazione di istituti lega.li o conb·attuali per i quali rilevi il num ero dei dipendenti, i
lavoratori a tempo determinato sono comp utati secondo i criter i previsti dalla legge.
5. L'impugnazione del contratto a tempo detem1inato deve avvenire nei termini e con le modalità
previste dalla legge.
6. Per quanto non disciplinato dal presente T itolo si applicano le disposizioni di legge vigenti e gli accordi
collettivi applicabili.
TITOLO VII
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E LAVORO INTERMfITENTE
Art. 61 I Somministrazione di lavoro
1. Il conb·atto di somm inistrazione di lavoro è ammesso nei limiti e alle condizio ni previste dalla legge,
dal presente CCNL e dagli accordi collettivi applicabili.
2. La somministrazione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato ed è utilizzat-1. per
esigenze organizzative, tecniche, produttive, sostitutive, di rafforzamento temporaneo dell'organico o
di gestione di attività specialistiche non stabilmente presenti nella strutlura del datore di lavoro.
3. Nel settore disciplinato dal presente CCNL la sommi nisb·azione può essere utilizzata, in particolare,
per attività. amministrative, contabili, fiscali, dichiarative, digitali, documentali, di archiviazione, di data
entry, di assistenza gestionale e di supporto ai servizi professionali, purché coerenti cou le mansioni e
con il livello attribuito al lavoratore somm inisb·ato.
4. Il contratto c01mnerciale di somm inistrazione è stipulato con agenzia per il lavoro autorizzata e deve
risultare da atto scritto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
31
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
5. Il ricorso alla somministrazione non può avere finalità elusive della disciplina del lavoro subordinato,
del contratto a tempo determinato , dell'appr endistato o delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Art. 62 I Limiti quantitativi
1. Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non
può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1 °
gennaio dell'anno di stipulazione del contratto, con arrotondam ento all'unit:.--\ superiore in caso di
decimale pari o superiore a 0,5, salvo diversa previsione di legge o di contrattazione collettiva
legittimata.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di lavoro a tempo determinalo, il
num ero complessivo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e dei lavoratori
somministrati a tempo determinato non può eccedere il limite complessivo del 30% dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1 ° gennaio dell'anno di stipulazione dei contratti,
con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimale pari o superiore a 0,5.
3. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque lavoratori a tempo indeterminato è comunqu e
ammesso il ricorso ad almeno un lavoratore somministrato, nel rispetto dei divieti di legge e delle
condizioni di sicurezza applicabili.
4. La contrattazione di secondo livello può disciplinare limiti diversi o modalità applicative specifiche,
nel rispetto delle disposizioni inderoga bili di legge, con particolare riferimento ad avvio di nuove
attività, acquisizione di nuovi incarichi, riorganizzazioni, digitalizzazioni massive, migrazioni gestionali
e picchi di attività dichiarativa o contabile.
Art. 63 I Divieti di ricorso alla somministrazione
1. È vietato ricorrere alla somministrazione di lavoro nei casi previsti dalla legge e, in particolare:
a) per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttiv e nelle quali, nei sei mesi precedenti, siano stati effettuati licenziamenti
collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse man sioni cui si riferisce il contratto di
somminislTazione, salvo le eccezioni previste dalla legge;
c) presso unità produttiv e nelle quali sia in corso una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di integrazione salariale che interessi lavoratori adibiti alle medesime
mans1om;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano eflettuato la valutazione dei rischi ai sensi della
normativa in materia <li salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il datore di lavoro utilizzatore verifica che il lavoratore somministrato nceva le informazioni , la
formazione e l'add estram ento necessari rispetto ai rischi connessi alle mansioni e aJl'ambiente di
lavoro, secondo la ripartizion e degli obblighi prevista dal contratto di somministrazione e dalla legge.
3. La violazione dei divieti e dei limiti indero gabili comporta gli efletti previsti dalla normativa vigente,
ferma restando ogni ulteriore respons abilità dell'utilizzatore e del somministratore.
Art. 64 I Trattamento economico, normativo e diritti del lavoratore somministrato
1. Al lavoratore somministrato spetta, a parità di mansioni svolte presso l'utilizzatore, un trattamento
economico e normativo compl essivamente non inferi ore a quello riconosciuto ai lavoratori
dipendenti dell'utilizzatore di pari livello, categoria legale e mansione , secondo quanto previsto dalla
legge.
32
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a fruire, durant e la missione, delle misur e di tutela della salute
e sicurezza, delle informazi oni organizzative necessarie allo svolgimento della prestazione e delle
condizioni di accesso ai servizi aziendali riconosciute ai lavoratori comparabili dell'utilizzatore.
3. Il lavoratore somministrato esercita p1·esso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti
sindacali previsti dalla legge e può partecipar e alle assemblee del personale dipendente
dell'utilizzatore, nei limiti e con le modalità applicabili.
4. L'utilizzatore comuni ca annualmente alle rappr esentanze sindacali aziendali o territoriali , ove
costituite, il num ero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata delle missioni, il num ero e
il livello dei lavoratori interessati, nel rispetto della normativa sulla prote zione dei dati personali.
5. Il potere disciplinare nei confronti del lavoratore somministrato è esercitato dal somministratore.
L'utilizzatore comunica tempestivament e al somministratore gli elementi utili all'eventuale
contestazione disciplinar e.
Art. 65 I Computo, irregolarità e rinvio
1. Ai fini dell'applicazione di disposizioni di legge o di contratto collettivo per le quali rilevi il num ero
dei dipendenti, i lavoratori somministrati 11011 sono computati nell'organi co dell'utilizzatore, salvo
quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dalle ulteriori disposizioni
inderogabili applicabili.
2. In caso di somministrazione irregolare, nulla o vietata, trovano applicazione gli effetti previsti dalla
legge, compresa, ove ricorrano i presupposti , la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione
del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore.
3. Per quanto 11011 disciplinato dal pres ente Titolo , si rinvia alla normativa vigente m materia di
somministrazione di lavoro e agli accordi collettivi applicabili.
Art. 66 I Lavoro intermittente
1. Il contralto di lavoro intermittente è il contralto mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione
del dator e di lavoro per lo svolgimento di prestazioni discontinu e o intermittenti, secondo le esigenze
individuate dalla legge, dal presente CCNL o dalla contrattazione collettiva applicabile.
2. Il lavoro intermitt ente può essere stipulato a tempo determinato o a tempo ind eterminato , nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Nel settore disciplinato dal presente CCNL il lavoro intermittente è ammesso, oltre che 11e1 casi
previsti dalla legge, esclusivamente per prestazioni effettivamente discontinu e o inte rmittenti, non
stabilmente programmabili, connesse a esigenze episodiche , straordinarie, saltuarie o delimitate nel
tempo . Il lavoro i11tem1itte11te 11011 può essere utilizzato per coprir e in via ordinaria e continuativa
scadenze periodiche, fabbisogni strutturali o picchi prevedibili dell'attività, per i quali restano
utilizzabili gli ordinari strumenti di programmazion e dell'orario, flessibilità, banca ore, lavoro
supplementare o straordinario, contratto a tempo determinato o somministrazion e.
4. Rientrano tra le attività per le quali può essere utilizzato il lavoro intermittent e, purché ricorra il
requisito della discontinuità o intermittenza della prestazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) attività saltuarie di supporto a campagn e straordinarie, sanatorie, ade mpime nti normativi
sopravvenuti, progetti temporanei o attività massive 11011 rientranti nell'ordinaria progTammazion e
annual e dello studio o della struttura;
b) interventi episodici di caricamento, controllo , normalizzazione, sca11s1011e, archiviazione o
conservazione di documenti contabili, fiscali, amministrativi o paghe, quando non orgaiiizzati
come servizio continuativo;
33
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
c) attività. occasionali di informatizzazione archivi, migrazione dati, avvio o sostit11zione di gestionali,
implem entazione di processi digitali o data cntry collegate a progetti delimitati nel tempo;
d) servizi discontinui di ricevimento, front office, assistenza all'utenza, cali back, gestione
appuntam enti, segreteria organizzativa o supporto operativo in occasione di eventi, aperture
straordinarie, campagne non ordin arie o esigenze non stabilmente programmabili;
e) interventi saltuari di supporto operativo c01messi a eventi eccezionali, malfunzionam enti, blocchi
pro cedurali, scadenze sopravvenute o richieste straordinari e di clienti, associati, utenti, enti o
ammini strazioni.
5. Resta ferma la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente nei casi soggettivi previsti dalla
legge, con lavoratori app artenenti alle fasce di età ivi indicate.
Art. 67 I Forma del contratto, chiamata. e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e contiene gli elementi
richiesti dalla legge e dal presente CCN L.
2. Il contratto indica, in particolare:
a) la durat a e le ipotes i oggettive o soggettive che consentono il ricorso al lavoro intermittente;
b) il luogo e le modalità della disponibilità eventmùmente garantita. dal lavoratore;
e) il trattamento economico e normativo spettante per la prestazione eseguita;
d) l'eventuale indennità di disponibilità;
e) le modalità con cui il datore di lavoro richiede la prestazione;
f) il preavviso minimo della chiamata;
g) le modalità di rilevazione della prestazione e di pagamento della retribuzione;
h) le misure di informazione, formazione e sicurezza necessarie rispetto alle mansioni affidate.
3. La chiamata del lavoratore deve avvenire con modalità verificabili e con preavviso non infe riore a
ventiquattro ore, salvo diverso accordo individuale o collettivo più favorevole al lavoratore o
compro vate ragioni di urgenza compatibili con la nonnativa vigente.
4. La revoca della chiamata deve avvenire con modalità verificabili e con congruo preaw iso. In difetto
di congruo preavviso, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto dal contratto individuale o, in
mancanza, alla retTibuzione riferita alla prestazione programmata nei limiti compatibili con la
normativa vigente.
5. Prima dell'inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni, il datore di lavoro effettua le
comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
6. La comunicazione preventiva obbligato ria deve essere eflettuata con le modalità telematiche previste
d;ùla normativa vigente prima dell'inizio della prestazione o del ciclo integr ato di prestazioni. Il datore
di lavoro conserva prova della comuni cazione e della chiamata, anche ai fini della corretta gestione
dei limiti, del trattamento economico e della regolarità amministrativa del rappo rto.
Art. 68 I Indennità di disponibilità
1. L'indennità di disponibilità è dovuta esclusivamente qu,mdo il lavoratore si obbliga contrattualmente
a rispond ere alla chiam ata del datore di lavoro e a gar;mtire la propri a disponibibtà nei periodi
concordati.
2. L'importo dell'indennità. di disponibi.lit:à è determinato dal contratto individuale nel rispetto dei
minimi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile. In ogni caso, essa non può
essere inferiore al 30% della retribuzione conb·attuale presa a base di calcolo secondo le regole del
presente CCN L, comprensiva dei ratei di mensilità aggiunti ve ove dovuti.
34
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Nel periodo di temporanea indisponibilità per malattia, infortunio o ailrn causa che impedisca la
risposta alla chiamata , il lavoratore informa tempestivamente il datore di lavoro e non matura il diritto
all'ind ennità di disponibilità per il periodo di indisponibilità.
4. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, quan do il lavoratore s1 sia obbligato alla
disponibilità, rileva ai fini disciplinari secondo la gravità della condotta e può comportar e gli effetti
previsti dal contratto inwvidual e, dal presente CCNL e dalla legge.
5. L'ind ennità di disponibilità è assoggettata al trattamento contributivo e fiscale previsto dalla normativa
vigente e non è utile ai fini degli istituti retributivi indiretti e differiti, salvo dive rsa previsione
inderogabile.
Art. 69 I Trattamento economico del lavoratore intermittente
1. Al lavoratore intermittente spetta, per i periodi effettivamente lavorati, un trattamento economi co e
normati vo proporzionato alla prestazione resa e non meno favorevole, a parit-ì. di mansioni, rispetto
a quello del lavorator e di pari livello assunto con rapporto ordinario.
2. La retribu zione della prestazione intermitt ente è determinata su base orana secondo il divisore
contrattuale applicabile al livello di inquadram ento , salvo diversa disciplina prevista dal Titolo sul
trattamento eco nomi co.
3. Possono essere corr isposti, in proporz ione alle ore effettivamente lavorate e secondo quanto previsto
dal contratto individuale, i ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi e ulteriori istituti maturati,
fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali e di legge.
4. Il trattam ento di fine rapporto matura sugli importi utili secondo le regole generali del presente CCNL
e della normativa vigente.
5. Il lavoratore intermittente è informato sulle prestazioni disponibili, sulle modalità di chiamata, sul
trattamento economi co applicabile, sulle misure di sicurezza e sugli eventuali percorsi formativi
necessari allo svolgimento delle mansioni.
Art. 70 I Limiti, divieti, computo e informativa
1. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di
lavoro, entro i limiti di durata. massima stabiliti dalla normativa vigente. Alla data di sottoscr izione del
presente CCNL, salvo diversi limiti o esclusioni ili legge, il limite legale è pari a quattrocento giornat e
di eflettivo lavoro nell'arco di tre anni solari; il suo superamento comporta gli effetti stabiliti dalla
legge, ivi inclusa, ove prevista, la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato .
2. È vietato ricorrere al lavoro intermittente nei casi previsti dalla legge e, in parti colare, per sostituire
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, presso unità inter essate da licenziamenti collettivi o
sospensioni/riduzioni di orario riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni, nonch é da parte di
datori di lavoro che non abbiano eflettuato la valutazione dei rischi.
3. Ai fini dell'applicazione di disposizioni di legge o di contratto collettivo per le quali rilevi il num ero
dei dipend enti, il lavorator e intermittente è computato in proporzion e all'orario di lavoro
efkttivamente svolto nel periodo consid erato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Il dator e di lavoro informa annualmente le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ove
costituite, sull'andamento del ricorso al lavoro intermittent e, indicando il num ero dei contratti attivati,
le principali attività interessate e i livelli di inquadram ento coinvolti, nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali.
5. Per quanto non previsto dal presente Titolo , si rinvia alla normativa vigente in materia di lavoro
intermittente e agli accordi collettivi applicabili.
35
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
TITOLO VIII
APPRENDISTATO E PERCORSI FORMATIVI DI INGRESSO
Art. 71 I Principi generali
1. L'appr endistato è un contrat to di lavoro subordin ato a tempo indetermin ato finalizzato ,ùla
formazione e all'occ up azione, disciplinato dalla legge, dal prese nte CCNL e dagli allegati contrattuali
eventua lmente applicabili .
2. Nel settore disciplinato dal pres ente CCNL l'app1-e11distato costituisce uno strumento ordinario di
ingresso qualificato nelle attività professionali, tributarie , fiscali, conta.bili, amministrative , digitéÙi e di
elabo razione dati, favore ndo l'acquisizion e pro gressiva di competenze tecnico-profess ionali e
trasversali.
3. Il presente Titolo disciplina , in particolare, l'apprendistato professionali zzante. Le ulteriori tipologie
di appr endistato sono disciplinate dagli articoli successivi, dalla normativa vigente, dai protocolli
formativi e dagli accordi eventualmente applicabili.
4. Il contratto di appre ndi stato non può essere utilizzato per attività pnve di effettivo contenuto
formativo, per mansioni meramente esec utive non profession alizzanti o per eludere la disciplina del
lavoro subordi nato ordinari o.
Art. 72 I Tipologie di apprendistato
1. Le tipologie di apprend istato app licabili, nei limiti previsti dalla legge, sono:
a) appr endisLc1.to per la qualifica e il diploma professional e, il diploma di istruzio ne secondar ia
super iore e il certificato di specializzazione tecnica superior e;
b) appr endisLc1.to professional izzante, finalizzato al conseguimento di una qualificazione
professionale ai fini contrattuali;
c) appre ndistato di alta formaz ione e ncerca, anche collegato a percorsi universitari, di alta
formazion e, ricerca, pratiecmtato o perco rsi ord inistici ove compatibili con la normativa
applicabile.
2. L'apprendistato professionalizzante è la tipologia ordinariamente utilizzabile per l'inserimento di
lavorator i nei profili amministrati vi, contabili, fiscali, tributari, digitali, documentali e di supporto
specialistico previsti dalla classificazione del personal e.
3. Le tipologie di apprend istato diverse da quella professionalizzant e richiedono, ove previsto, il
raccordo con l'istituzio ne form ativa, l'ente di ricerca, l'unive rsità o il soggetto pubb lico o privato
competente.
Art. 73 I Apprendistato professionalizzante
1. Il contra tto di app rendi stato professionali zzante può essere stipulato con lavorator i di età compresa
nei limiti previsti dalla legge, nonché con i soggetti per i quali la normativa consente specifiche derogh e
o condiz ioni particolari.
2. Il contratto può essere stipulato per il conseguim ento di qualificazioni professionali coere nti con i
profili previsti dal prese nte CCNL e con l'organizzazione del dator e di lavoro .
3. Nel settore tributario, fiscale, contabile e dell'elaborazion e dati , il percorso formativo deve essere
riferito a competenze progressivament e verificabili, connesse alle attività ellettivame nte svolte
dal!' apprendista.
36
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4. L'appr endistato professionalizzante non è ammesso per qualificazioni o mansioni prive di autonomia
operativa minima , di contenuto professionale evolutivo o di effettiva possibilità di apprendimento.
5. La qualificazione professional e da conseguire deve essere indicata nel contratto individuale e nel
Piano Formativo Individuale, con riferimento al livello finale di inquadramento previsto.
Art. 7 4 I Forma del contratto e Piano Formativo Individuale
1. Il contralto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere gli elementi
previsti dalla legge, dal presente CCNL e dalla disciplina in materia di trasparenza delle condizioni di
lavoro.
2. Il contratto indica, almeno:
a) la tipologia di apprendist:.-1.to;
L) la <lala <li i11izio <lei raµµorlo e la <lurala <lei µerio<lo fonmLlivo;
c) la qualificazion e professionale e il livello finale da conseguire;
d) il livello o trattamento economi co appli cabile nelle diverse fasi del percorso;
e) il periodo di prova, ove pattuito;
O il nominativo del lutor o refe rente aziendale;
g) l'orario di lavoro e la sede o le sedi di svolgimento della prestazione;
h) il rinvio al Piano Formativo Individual e.
3. Il Piano Formativo Indi viduale, anche redatto in forma sintetica, è allegato al contratto o richiamato
nello stesso e individua gli obiettivi formativi, le competenze da acquisire, le modalità di erogazione
della formazione e i criteri di registrazione dell'attività formativa svolta.
4. Il Piano Formativo Individuale può esse re aggiornato durant e il rapporto, quando ciò sia necessar io
per adeguarlo all'evoluzione delle mansioni , degli strumenti di lavoro, dei software utilizzati o delle
esigenze organizzative, ferma restando la coerenza con la qualificazione finale da conseguire.
Art. 7 5 I Durata., inquadramento e trattamento economico
1. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è definita in funzion e della qualificazione
professionale e del livello finale da conseguire, secondo quanto previsto dal!' Allegato Apprendistato
e dalla classificazione del personal e.
2. La durata massima del contratto non può superare trentasei mesi, salvo diverse previsioni inderogabili
di legge applicabili a specifici percorsi o figure professionali.
3. La durata può essere ridott:.-1. in prese nza di precedenti periodi di apprendist:.-1.to, formazione
documentata, esperienze professionali coerenti o titoli di studio attinenti al profilo da conseguire,
purché tali elementi consentano un effettivo abbreviamento del percorso formativo.
4. Il trattamento economi co dell'apprendista è determinato secondo criteri di progressivit:.-1. e
propor zionalità rispetto al livello finale, alla durata del percorso e all'ellettivo avanzamento formativo,
secondo quanto previsto dal!' Allegato Apprendistato.
5. In ogni caso il trattamento economico applicato all'apprendista deve essere coerente con il principio
di equivalenza economi ca com plessiva di cui al presente CCNL e non può essere utilizzato per
alterare il confronto con il trattamento economi co complessivo del contratto collettivo leader di
riferimento.
6. È vietata la retsibuzione a cottimo dell'appr endista.
37
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art. 7 6 I Periodo di prova
1. Il contratto di apprendistato può prevedere un periodo di prova, da patluire per iscritto, commisurato
alla durata del contratto , alla qualificazione professionale e al livello finale da conseguire.
2. Il periodo di prova no n può eccedere i limiti previsti dal presente CCN L per il livello finale di
inquadramento e, comunqu e, deve rispettare i limiti di proporzionalità e ragionevolezza previsti dalla
normativa vigente.
3. Durante il periodo di prova ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso, con diritto
dell'apprendista al trattamento economi co malurato, al traltame nto di fine rapporto e agli istiluti
maturati secondo legge e contratto.
4. Superato il periodo di prova senza recesso, il rapporto prosegue come appr endistato e il periodo di
prova è compu t,1.to nell'anzianità di servizio.
Art. 77 I Tutor o referente aziendale
1. Il datore di lavoro individua, all'avvio del rapport o, un lutor o referente aziendale incaricato di seguire
l'attuazione del Piano Formativo Individuale e di accompagn are l'apprendista nel percorso di crescita
professionale.
2. Il lutor può essere il titolare dello sludio o della strutlura, un pro fessionista, un lavoratore qualificato
o altro soggetto interno dotato di competenze coerenti con la qualificazione da conseguire.
3. Il lutor deve possedere competenze pro fessionali adegu ate e, ove lavoratore subordin ato, un livello
di inquadram ento coere nte o superiore rispetto a quello che l'apprendista conseguirà al termine del
periodo formativo.
4. Il tutor verifica periodicamente l'andamento della formazione, segnala evenlu a.li oiticità organizzative
o formative e collabora alla regisD·azione delle altività formative svolte.
5. Almeno una volta l'anno, o con maggiore frequenza se previsto dal Piano Formativo Individuale, il
lutor elleltu a un colloquio di verifica con l'apprendista sullo stato di avanzamento del percorso
formativo.
Art. 78 I Formazione professionalizzante
1. La formazione professionalizzante è finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico
professionali proprie della qmùificazione da conseguire.
2. Nel settore disciplinato dal presente CCNL, la formazione professionalizzante può riguardare, 111
relazione al profilo assegnato:
a) organizzazione dello sludio, del centro servizi o della struttu ra professionale;
b) principi e procedure di contabilifa generale, adempim enti fiscali, dichiarativi, societari,
ammini strativi, paghe e contributivi, ove pertinenti alla mansione;
c) utilizzo di soflware gestionali, applicativi fiscali, banche dati, portali telematici, sistemi documenta.li
e strumenti di elaborazione dati;
d) gestione delle scadenze, coni.rollo documentale, archiviazione, tracciabilità delle lavorazioni e
qualità del servizio;
e) protezione dei dati personali, riservatezza, sicurezza informatica e corretto utilizzo degli strumenti
digitali;
f) relazione con clienti, utenti, professionisti, enti, ammini strazioni e soggetti terzi, secondo il gTado
di autonomia del profilo;
38
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
g) principi di correttezza professionale, diligenza, collaborazio ne e responsabilità nella gestione degli
incarichi.
3. La formazion e può esse re erogata mediante affiancame nto, addestrame nto on th.e job, lezioni,
formaz ione a distanza, e-learn ing, teleaflìancamento , eserc itazioni, partecipazione a sem mar1,
conveg1ii, corsi specialistici o altre modalità coerenti con gli obiettivi formativi.
4. Le ore cli formazio ne profess ionalizzante sono comprese nell'orar io normale di lavoro e non possono
comportar e oneri economici a carico dell'appre ndista.
Art 79 I Formazione di base, trasversale e sicurezza sul lavoro
1. La formazione di base e trasversale è erogata. secondo la disciplina regionale applicabile e secondo
l' oflerta formativa pubbli ca disponibil e, nel rispetto della normativa vigente.
2. Qu;mdo l'offerta formativa pubbli ca non sia disponibil e, non sia concretamente accessibile o non
venga comu nicata entro i termini previsti, il dator e cli lavoro assicura comunque la formazion e
professionali zzante e conserva la documentazion e relativa alle attività svolte.
3. La. formaz ione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è erogata secondo la normativa vigente, gli
accord i Stato-Regioni app licabili, la valutazione dei rischi aziendali e le mans ioni effettivame nte
assegnate ali' apprc ndis ta.
4. La formazione in mater ia di sicurezza deve essere effettuata tempestivamente e comunqu e pnma
dell'adibizione dell'app rendista a mansioni che espongano a rischi specifici non ancora oggetto di
adeguata formaz ione.
5. La formazione lsasve1·s,Ùe, professiomùizz,mte e di s1Curezza è documentata mediante registri,
attestazioni, schede formative, tracciati informati ci o altri supporti idonei a dimostrarn e l'elfottivo
svolgimento.
Art. 80 I Apprendistato a tempo parziale, lavoro agile e strumenti digitali
1. Il contralto di appre ndi stato può esse re stipulato ;mche a tempo parziale, purch é la durata della
prestazione sia compatib ile con il raggiungimento degli obiettivi formativi e non comport i riduzion e
delle ore di formaz ione previste.
2. L'or ,u·io a te1npo p,u·ziale dell'apprendista deve consentire un effettivo inserimento
nell'organizzazione ciel lavoro, un adeguato afliancamento e la verifica del percorso formativo.
3. L'appr endista può svolgere parte della prestazio ne in modalità agile o da remoto, quando le m,u1sioni,
gli strumenti, il livello di autonomia e il perco rso formativo lo conse nt,u10.
4. In caso di lavoro agile o da remoto, il dator e di lavoro assicura mod,ùi1:c1. ido nee di allìancame nto,
tutoraggio, lom1azio11e, verifica degli obiettivi e protezione dei dati trattati dall'appr endi sta.
5. L'utilizzo di strumenti digitali, piattaform e, soJ(ware gestiomùi, sistemi di automazio ne o strume nti cli
intelligenza ,u·tific-iale non sostituisce l'ob bligo formativo del datore di lavoro né il ruolo del tutor nel
percorso di apprendimento .
Art. 81 I Sospensione, assenze e proroga del periodo formativo
1. In caso di assenza per malattia, infortunio, matemil:c-ì., paternità, congedi o altri eventi sospe nsivi del
rapporto, trov,u10 app licazione le tutele previste dalla legge e dal presente CCNL.
2. Quando l'assenza o la sospe nsione impedisca in modo significativo il completamento ciel percorso
formativo, il periodo di appr endistato può essere proro gato per un periodo corrispondente alla
sospe nsione, secondo qu,u1to previsto dalla normativa vigente e pre via cornunicazione scritta
all'appre ndista ..
39
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. La proroga deve essere coere nte con l'esige11za di comp letare la formazione prevista dal Piano
Formativo Indi viduale e non può essei-e utilizzata per finalità diverse da quelle fonnativc .
4. Restano fermi i diritti dell'apprend ista alla conservazione del posto, al trattam ento eco nomico e
normativo e agli istituti indiretti e difleriti secondo le regole applicabili al rapporto.
Art. 82 I Proporzione numerica e stabilizzazione
1. Il num ero comp lessivo di apprendisti assumibili è determinato nel rispetto dei limiti num erici previsti
dalla legge e dal present e CCNL, avuto riguard o ai lavorato ri qualificati o specia lizzati in forza presso
il datore di lavoro.
2. Per i datori di lavoro che occupano almeno dieci lavoratori, il num ero degli appren disti non può
superare il rapporto di tre appr endisti ogni due lavoratori qualificati o spec ializzati, salvo diversa
previsione inderogabile di legge.
3. Per i datori di lavoro che occupan o meno di dieci lavorator i, il num ero degli appre ndi sti non può
supera re il num ero dei lavorato ri qualificati o specializzati in forza. Il dator e di lavoro che non abbia
lavoratori qualificati o specializzati, o ne abbia in num ero inferiore a tre, può assumere appre ndisti
nei limiti previsti dalla legge.
4. Per poter pro cedere a nuove assunzion i con contratto di apprend istato professionalizzante , il datore
di lavoro deve rispettare le percentuali di conferma eventualmente previste dalla legge o dal!' Allegato
App rendista.to del present e CCNL .
5. Ai fini della verifica della stabilizzazione non si computano gli appr endisti cessati per dimissioni,
licenziame nto per giusta causa o giustificato motivo, mancato superamento del periodo di prova o
rifiuto della proposta di conferma.
Art. 83 I Recesso, conferma e qualificazione finale
1. Durante il periodo form ativo il rapporto di appre udistato può essere risolto solo pe r giusta causa,
giustificato motivo o negli altri casi consentiti dalla legge.
2. Al termin e del periodo di apprendistato, ciascuna parte può recedere dal rapporto ai sensi dell'art
2118 e.e., con il preavviso previsto dal presente CCNL per il livello finale di inqu adrame nto.
3. Se ness una de lle parti ese rcita il recess o al te rmine del periodo formati vo, il rapporto prose gue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterm inato, con attribuzione della qualificazion e
professionale e del livello finale previsti.
4. Al term ine del percorso, il datore di lavoro attesta la forma zione svolt.-1. e le compete nze acquisite,
anche ai fini della documentazione del percorso professionale del lavoratore .
5. La m,mcata erogazione della forma zio ne impu tabile esclusivam ente al dator e di lavoro produ ce gli
efle tti previsti dalla normativa vigente.
Art. 84 I Apprendistato di primo livello, alta formazione e ricerca
1. L'appr endistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istrnzion e seco ndaria
super iore e il certificato di specializzazione tecnica super iore è disciplinato dalla normativa vigente,
dai protocolli con le istituzioni form ative e dagli accordi app licabili.
2. L'apprendistato di alta formazione e ricerca può essere utilizzato per per corsi w1iversitari, di alta
formazion e, ricerca, specializzazione tecnica superiore, praticant.-1.to o accesso a professioni
ordinistiche, ove compati bile con la normati va di settore e con gli ordi1mn enti applicabili.
3. Per tali tipologie, il Piano Form ativo Indi viduale è definito con il coinvolgimento dell'istituzione
formativa, universitaria, di ricerca o professionale competente , secon do le modalità previste dalla
legge e dai relativi protocolli.
40
J1
~
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4. Nel settore regolato dal presente CCNL tali percorsi possono riguardar e, in parti colare, competenze
tributarie, fiscali, contabili , ammini strative, digitali, di controllo, revisione, complian ce, gestione dati,
cybersecurity e organizzazione dei servizi profes sionali.
5. Per quant o non previsto da.I presente Titolo si rinvia alla normati va vigente, agli allegati contrat tuali e
agli accordi sottoscr itti con le istitu zioni formative competenti.
TITOLO IX
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE, MANSIONI E MOBILITÀ
PROFESSIONALE
Art. 85 I Principi generali della classificazione
1. La classificazione del pe rsona.le ha la funzione di individuare, i11 modo coerente e verificabile, il livello
di i11quadramento del lavoratore i11 relazione ;:Ù contenuto proless iomùe delle mansioni effettivamente
svolte, al grado di autonomia, a.Ila respo nsabilità assunta, a.Ile competenze richieste e alla complessità
dell'o rganizzazione nella qua.le la prestazione è resa.
2. Il sistema classificatorio del presente CCN L è costruito in coe renza con il co11tTatto collettivo leader
di riferimento individu ato all'art. 4, con gli adattam enti necessari a rappr esentare le specificità degli
studi tributari , dei consulenti tributari, dei tributaristi, dei centTi elaborazione dati e delle strutture
pro fessionali o societarie rientranti nel camp o di applicazione del presente CCN L.
3.
4.
5.
La classificazione è articolata su otto livelli, compreso il livello Quadro, secondo una scala
pro fessionale unica applicabile alle categorie legali dei quadri , degli impiegati e degli operai, nel
rispetto dell'art. 2095 e.e. e della disciplina lega.le applicabile.
L'inquadrament o non può essere dete rminato dal solo titolo formale della mansione, dalla
denominazione aziendal e del ruolo o dal titolo di studio posseduto, ma deve risultare dalla valutazione
complessiva delle attività concretamente affidate e stabilmente svolte.
La classificazione del personale deve rispettare i principi di parità di trattame nto, trasparenza
retributiva, pari opportuni tà e pari retribuzione per lavoro di pari valore, avuto riguardo a criteri
oggettivi, neutri e verificabili.
Art. 86 I Criteri di inquadramento
1. Ai fini dell'inquadr ame nto, il datore di lavoro considera congiunt amente i seguenti elementi:
a) contenuto tecnico, ammini strativo, tributario, cont:.-1.bile, digitale o gestionale della prestazione;
b) grado di autonomia operativa, decisionale e organizzativa;
e) livello di responsabilità verso il datore di lavoro, i clienti, gli utenti, gli enti pubblici, i colleghi o i
collaboratori coordin ati;
d) complessità degli strum enti, delle banche dati, dei software, delle proce dure e dei processi
utilizzati;
e) necessità di conosce nze specialistiche, aggiornamento profess ionale, capacità di analisi, controllo
e superv1s1one;
f) eventu ale coor dinam ento di altri lavorato ri, collaboratori, praticanti, tirocinanti o risorse esterne;
g) rilevanza delle attività svolte rispetto alla qua.lit:.--ì., alla continuit à, alla riservatezza e alla correttezza
del servizio profess ionale reso.
2. In presenza di mansioni ricondu cibili a più livelli, l'inqu adram ento è determin ato in base alle attività
prevalenti e professiomùmente qua.lific,mti, pur ché non mermnente occasionali o accesso rie.
41
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Quando il lavoratore svolga stabilmente mansioni proprie di livello superiore, trova applicaz ione la
disciplina legale e conb·attual e sul mutamento di mansioni e sulla mobilità profe ssionale, fatto salvo
quanto previsto dal prese11te Titolo.
4. Le esemplificazio11i dei profili professionali conte11ute 11el prese11te CCNL e 11ei relativi allegati hanno
valore orientativo e no11 tassativo. 111 man ca11za di un profilo espressamente 11ominalo,
l'inquadram e11to è effettuato mediant e comparazione con la declaratoria di livello più coerente.
Art. 87 I Aree professionali
1. Ai fini della classificazion e, le attività rientranti nel presente CCNL sono ricondott e alle seguenti aree
prolessio11ali:
a) area amministrativa, contabi le, fiscale e tributaria;
b) area elaborazione dati, paghe, co11tributi, dichiarativi e adempimenti telematici;
c) area consulenziale, societaria, gestionale, organizzativa. e di supporto professionale qualificato;
d) area digit.-1..le, informati ca, cybersecurily, automazione docum entale, gestione banch e dati e sistemi
app lica.ti,~;
e) area segreteria, front office, relazione co11 il clie11te, archiviazio11e, protocollo e gestione
document,ù e;
f) area servizi ausiliari, logistica. interna, supporto operativo e ma11ute11zio11e ordinaria. degli ambienti
e delle dotazio11i.
2. Le aree professionali 11011 costituisco110 compa.rtime11ti rigidi. La med esima pos1z1011e può
compre11dere attività appartenenti a più aree, quando esse siano integrate nell' organizzazione del
servizio professio11ale.
3. L'evoluzio11e tecnologica , l'automazio11e dei pro cessi contabili e fiscali, l'utilizzo di strume11ti di
i11tellige11za artificiale e la digitalizzazio11e degli adempime11ti 11011 comporta110, di per sé, riduzio11e
del livello di inquadr<Unento, dovendosi valutare il contenuto professional e ellettivo della prestazione
richiesta. al lavoratore.
Art. 88 I Scala classificatoria
l. La scala classificatoria. del prese11te CCNL è <U·ticolata 11ei segue11ti livelli:
a) Quadro;
b) Primo livello;
e) Secondo livello;
d) T erzo livello Super;
e) T erzo livello;
f) Quarto livello Super;
g) Quarto livello;
h) Quinto livello.
2. L'l corrispond enza ITa i livelli del presente CCNL e i livelli del co ntratto collettivo leader di rife rimento
è definita nella matrice di equivalenza. allegata al presente CCN L, anche ai fini della verifica del
Tratta.mento Economico Complessivo. La corrispond enza dei livelli, riportata anche nella tavola di
raccordo dell'Allegato 3, adotta il Quadro emop eo delle qmùifiche (E.Q.F.) qu ale àncora qua.lita.riva
di comparabi lità, mapp<U1do su di esso sia i livelli del presente CCNL sia quelli del contratto leader ;
l'E.Q.F. non costituisce criterio di collocazione automatica, la quale segue il contenuto eflettivo della
prestazione.
42
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Le declaratorie di cui agli articoli seguenti individuano il contenuto professionale essenziale dei livelli.
I profili specifici e le esemplificazioni di mansione sono riportati nell'alle gato tecnico sulla
classificazione del personal e. La riconduzion e dei livelli del precedente CCNL ai livelli del present e
contratto è disciplinata dalla tavola di raccordo classificatorio di cui all'Allegato 3, cui si applica la
disciplina transitoria di riallineamento classificatorio graduale di cui all'art. 249.
Art 89 I Livello Quadro
1. Appartengono al livello Quadro i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti,
svolgono funzioni di rilevante importan za ai fini dello sviluppo, del coo rdimun ento o dell'attuazion e
degli obiettivi dello studio o della struttura, con autonomia gestionale elevata, responsabilità di
risultato e poteri di coordimunento, indirizzo o controllo su pro cessi, aree organizzative, sedi, clienti
strategici o progetti comple ssi.
2. Rientrano esemplificativamente nel livello, ove coerenti con la declaratoria e co n l'effettivo contenuto
della mansion e:
a) responsabil e di area fiscale, ITibutaria, conta.bile, paghe o CED con autonomia organizzativa e
responsabilità di risultato;
b) coo rdinator e di sede, struttura o unità operativa con responsabilità su risorse, processi e clienti;
e) responsabile compliance, controllo interno, organizzazione, sistemi informati vi o progetti digitali
complessi;
d) figura professionale apicale incaricata del presidio tecnico e organizzativo di servizi professionali
integrati.
3. Le esemplificazioni non esauns cono le mansioni ricondu cibili a.I livello e devono essere lette
congiuntamente ai criteri generali di cui al presente Titolo.
Art. 90 I Primo livello
1. Appartengono al Primo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive, specialistiche o di elevata
respon sabilità tecnica, gestionale o professional e, con ampia autonomia operativa e capacità di
impostazion e, controllo e verifica. <li proc essi complessi, anche senza formal e at□- ibuzione <lella
qualifica di Quadro.
2. Ri e n □·ano esemplificativamente nel livello, ove coerenti con la declaratoria e con l'efTettivo contenuto
della mansion e:
a) responsabile operativo di area contabile, fiscale, tributaria, paghe, dichiarativi o CED;
b) specialista senior incaricato della revisione, validazione o supervisione di pratiche complesse;
c) analista senior di pro cessi amministrativi, tributari , digita.li o gestionali;
d) coor dinator e di team o servizio con responsabilità continuati va. su qualità, scadenze e conformità
degli adempimenti.
3. Le esemplificazioni non esauns cono le mansioni ricondu cibili al livello e devono essere lette
congiuntam ente ai crite ri generali di cui al presente Titolo.
Art. 91 I Secondo livello
1. Appartengono al Secondo livello i lavora.tori che, in possesso di consolidat e conoscenz e teoriche e
pratiche, svolgono mansioni di concetto ad elevato contenuto professional e, con autonomia
nell'ambito di direttive generali e responsabilità sulla corretta esec uzione di attività specialistiche.
43
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. Rientrano esemplificativamente nel livello, ove coerenti con la declaratoria e con l'effettivo contenuto
della mansione:
a) addetto contabile o fiscale senior con gestione autonoma di posizioni, pratiche o clienti ricorrenti;
b) addetto paghe e contributi senior con gestione autonoma di elaborazioni, adempimenti e
verifiche;
c) analist:..1. CED, sistemista applicativo, gestore di banche dati o referente software gestionale;
d) addetto ad adempimenti dichiarativi, societari o telematici di particolare complessità.
3. Le esemplificazioni non esauriscono le mansioni riconducibili al livello e devono essere lette
congiuntamente ai criteri generali di cui al presente Titolo.
Art. 92 I Terzo livello Super
1. Appartengono al Terzo livello Super i lavoratori che svolgono attività di concetto richiedenti
specifiche conoscenze teoriche e pratich e, capacità di gestione ordinata di procedure, autonomia
esecutiva qualificata e responsabilità sulla correttezza degli adempimenti altìdati.
2. Rientrano esemplificativamente nel livello, ove coere nti con la declaratoria e con l'effettivo contenuto
della mansion e:
a) addetto contabilità ordinaria e semplificata con autonomia nella gestione dei cicli ricorrenti;
b) addetto dichiarativi, IV A, CU, 770, ISA, pratiche fiscali e adempimenti telematici;
c) operatore paghe e contributi con gestione ordinaria delle elaborazioni e degli adempimenti
d) operatore CED qualificato, addetto alla digitalizzazione evoluta, controllo dati e gestione
documental e avanzata.
3. Le esemplificazioni non esauriscono le mansioni riconducibili al livello e devono essere lette
congiuntament e ai criteri generali di cui al presente Titolo.
Art. 93 I Terzo livello
1. Appartengono al T erzo livello i lavoratori che svolgono mansioni esecutive qualificate, richiedenti
preparazione pratica, conoscenza delle pro cedure, uso abituale di strumenti informatici e capacità di
svolgere attività definite con margini di autonomia operativa.
2. Rientrano esemplificativamente nel livello, ove coerenti con la declaratoria e con l'effettivo contenuto
della mansion e:
a) addetto éumninistrativo, contabile, fiscale o paghe in fase di gestione ordinaria sotto
coo rdinéllnento;
b) addetto dat:..1. entry qualificato, controllo documentale, proto collo, archiviazione digitale e gestione
pratiche;
c) addetto front office professionale con gestione documentale e relazione strutturata con clienti o
utenti;
d) operatore di supporto CED, applicativi gestionali, caricamento dati e verifica formale delle
elaborazioni.
3. Le esemplificazioni non esauns cono le mansioni riconducibili al livello e devono essere lette
congiuntamente ai criteri generali di cui al presente Titolo.
44
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 94 I Quarto livello Super
1. Aµµ,ute11go110 al Quarlo livello Suµer i lavoralori che svolgu110 1mu1sio11i oµerative J'onli11e, co11
conoscen ze pratiche specifiche e utilizzo di pro cedure standardizzate, strumenti informati ci, archivi,
piattafom1e e applicativi gestionali, sotto direttive definite.
2. RienD·a110 esemplificativamente nel livello, ove coerenti con la declaratoria e con l'ellettivo contenuto
della mansion e:
a) addetto segreteria amminisD·ativa, accoglienza, proto collo, scans1011e, fascicolazione e
archiviazione;
b) addetto inserimento dati, gestione pratiche ricorrenti , predisposizione documentale e supporto
operativo agli adempimenti;
c) operatore di sportello o front ollice con attività ainministrative standardizzate;
d) addetto a pro cedure digitali semplici, conservazione documentale e gestione flussi informativi
ricorr enti.
3. Le esemplificazioni non esauns cono le mansioni ricondu cibili al livello e devono essere lette
congiuntaITiente ai crite ri generali di cui al presente Titolo.
Art. 95 I Quarto livello
1. Appartengono al Quarto livello i lavoratori che svolgono attivit:à. operative semplici, esecutive o
ausiliarie, sulla base di istruzioni puntuali, con responsabilità limitata alla co rretta esecuzione dei
compiti affidati.
2. Rientrano esemplificativamente nel livello, ove coerenti con la declaratoria e con l'effettivo contenuto
della mansione:
a) addetto ad attività semplici di archiviazione, scansione, fotocopiatura, fascicolazione e
movim entazion e docwn entale;
b) addetto a commi ssioni , consegna o ritiro documenti, posta, materiale e pratiche;
c) supporto operativo di segreteria, riordino , predisposizione sale, materiali e dotazioni;
d) addetto a servizi generali interni con attività ripetitive e proc edure definite.
3. Le esemplificazioni non esauriscono le mansioni ricondu cibili al livello e devono essere lette
congiuntainente ai crite ri generali di cui al presente Titolo.
Art. 96 I Quinto livello
1. Appartengono al Quinto livello i lavoratori adibiti a mansioni elementari , ausiliarie o di pnma
assegnazione, prive di contenuto professionale specialistico, svolte con istruzioni sempli ci e controllo
diretto.
2. RienD·a110 esemplificativamente nel livello, ove coerenti con la declaratoria e con l'effettivo contenuto
della ma11sione:
a) addetto a mansioni elementai·i di supporto interno;
b) addetto a semplici attività di riordino, movimentazion e, conseg11a interna o supporto logistico;
c) lavoratore inserito in attività ausiliarie di base, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente
CCNL.
3. Le esemplificazioni non esauns cono le mansioni riconducibili al livello e devono essere lette
congiuntam ente ai criteri generali di cui al presente Titolo.
45
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 97 I Profili digitali, automazione e intelligenza artificiale
1. Le rmu1sio11i connesse ,ùl'utilizzo <li soflw,u-e lìsc;ùi, co11LaLili, paghe, gestio11,ùi, <locumenlali, sislemi
di automazione, strumenti di intelligenza artificiale, banche dati e piattaform e telematiche sono
classificate in base al gTado di autonomia, responsabilità, competenza e controllo richiesto al
lavoratore.
2. Il mero utilizzo operativo di strumenti digitali non comporta automaticam ente l'inquadr amento in
livelli superiori, menb-e assumono rilievo, ai lini classificatori, le attività di configurazion e, analisi,
validazione, controllo, presidjo della qualità del dato, gestione dei rischi, sicurezza informatica,
coordinam ento o supervisione dei processi digitali.
3. L'utilizzo di sistemi automatizzati o di intelligenza artificiale non elimina la responsabili tà organizzativa
<lei <lalore <li lavoro 11é µuò <lelenni11are <le4ualilicazio11e <lei lavoralore 4ua11<lo µenmu1e i11 capo ,ùlo
stesso un'attività qualificat:..1. di controllo, verifica, interpretazione, v,ùidazione o interlocuzione
professionale.
4. Gli aggiornamenti dei profili digitali e delle esemplificazioni professionali sono de1mmdati all'allegato
tecnico sulla classificazione e possono essere oggetto di interpr etazione o aggiornam ento da parte
della Corrunissione paritetica contrattual e.
Art. 98 I Mansioni promiscue, prevalenti e equivalenti
1. Quando il lavoratore svolga mansioni appartenenti a più profili o -u-ee professiona li, l'inquadram ento
è determinato in base alle mansioni prevalenti sollo il profilo qualitativo, avuto riguardo a.I contenuto
professionale, alla responsabilità e all'autonomia richieste.
2. Le mansioni svolte in via temporan ea, occasionale, accessoria o sostilutiva non modificano
l'inquadram ento, salvo che assum-u1O carattere st:..1.bile e prevalente o integrino Lo svolgimento
continuativo di 1mmsioni superiori secondo la disciplina di legge.
3. Sono considerate equivalenti, ai fini dell'org-u1izzazione del lavoro, le 1mmsioni apparten enti al
medesimo livello di inquadram ento e riconducibili a competenze professionalmente coerenti, nel
rispetto del.la dignità prol essionale del .lavoratore e degli obblighi formativi eventualmente necessari.
4. Il dator e di lavoro può assegnare al lavoratore mansioni diverse appartenenti allo stesso livello e
categoria legale, quando ciò sia giustificato da esigenze organizzative, produttiv e, tecn iche, digitali,
sostilutive o di riorg-uiizzazione del servizio, nel rispetto dell'art. 2103 e.e. e del presente CCNL.
Art. 99 I Mansioni superiori e mobilità professionale
1. L'asseg11azione tempor-u1ea a mansioni superiori è ammessa nei casi e nei limiti previsti dalla legge,
per esigenze organizzative, sostitutive, formative, di progetto, di picco operativo o di gestione di
scadenze fiscali, contabili, paghe, contributive o -unministrative.
2. Durant e lo svolgimento di mansioni superiori, il lavoratore ha diritto a.I b-attam ento corrispond ente
all'attività svolta, limitatamente al periodo di effettiva adibizione, salvo che si b-atti di sostituzione di
lavoratore assenle con ruritto alla conservazione del posto e nei limiti previsti dalla legge.
3. L'adibizione continuativa e stabile a mansioni superiori produce gli elfotti previsti dall'art. 2103 e.e.,
sruvo diversa disciplina legale applicabile o diversa volontà del lavoratore espressa nelle sedi protette.
4. La mobilità professionale deve essere accompagnata, quando necessario, da adeguata formazione,
alfiancamento o aggiorn,m1ento, in particola.re nei casi di c-unbio di ,u-ea professiornùe, inb-oduzione
di nuovi software, rugitalizzazione di proc essi, automazione o modifica rilewmte degli adempimenti
affidati.
46
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 100 I Aggiornamento della classificazione e allegato tecnico
1. La classilìcaziu11e <lei µersu 11,Ùe è iulegrata <l,ùl\ ùlegalu lec11icu rec;u1le <lecla.raluri e, µmliii
professionali, esemp lificazioni e matri ce di corrispond enza con il contralto collettivo leader di
rile rimento.
2. L'allegato tecnico può essere aggiornato dalle Parti stipulanti, anche su proposta della Comm issione
paritetica contraltuale, al fine di recep ire l'evoluzione delle prolessioni tributari e, fiscali, contabili,
digitali e dell'elaboraz io ne dati.
3. Le 111.odifiche dell'allegato tecnico non possono com portare ridu zione del livello di inqu adramento o
del trattamento economi co comp lessivo dei lavorator i già in forza, salvo accordo individuale assistito
o accordo collettivo stipulato nelle sedi previste dalla legge.
4. In caso di dubbi inter-pretativi sulla corretta classificazione di una mansione non espressamente
prevista, le Parti aziendali o territorial i possono richiedere parer e alla Comm issione paritetica
contrattual e, ferma restando la compete nza dell'autorit-1. g~udiziaria e degli organ i ammi nistrativi nei
casi previsti dalla legge.
TITOLO X
ORARIO DI LAVORO, FLESSIBILITÀ, RIPOSI E BANCA ORE
Art 1 O 1 I Definizione di orario di lavoro
1. Per orario cli lavoro si intende qualsiasi periodo nel qmùe il lavoratore sia ,Ù lavoro, a disposizione del
datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività o delle proprie funzioni, secondo la disciplina di
legge e del presente CCNL.
2. L'orario di lavoro deve essere organizzato in modo coerente con le esigenze dello studio o della
struttura, con la tutela della salute e sicurezza del lavorato re, co n il diritto al riposo e con il corretto
svolgimento delle attivi fa professionali, fiscali, conta.bili, amm inistrative e di elaborazio ne dati.
3. Ne l settore disciplinato dal presente CCNL l'o rgm1izzazione dell'orm-io deve tene re conto della
ricorren za di scadenze fiscali, dichiarative, contabili, paghe, contributive, societ<11-ie e ammi nistrative,
nonché delle attività di assistenza ai clienti e di presidio degli strumenti digitali e telematici.
4. La disciplina dell'orario di lavoro è app licata nel rispetto dei limiti inderogabili di legge, dei periodi
di riposo giornaliero e settim<111ale e delle disposizioni in materia di lavoro st:raordin<11-io, notturno,
festivo e lavoro da remoto.
Art. 102 I Durata normale dell'orario di lavoro
1. L1. durata normale dell'orario di lavoro per i lavorator i a tempo pieno è fissata in quar<111ta ore
settima nali.
2. L'orario ordinario può essere distribuito su cinque o sei giornate lavorative settimanali, secondo
l'organizzazione adottat-1. da.I datore di lavoro e comuni cat-1. ai lavoratori .
3. In caso di distribuzion e su cinqu e giornat e, l'orar io ordinari o è di nom1a articolato dal lunedì a.I
venerdì, sa.Iva diversa distribu zione co nnessa alle esigenze organizzative e alle attività di sporte llo,
assistenza, elaboraz ione o presidio operativo .
4. In caso di distribuzion e su sei giornat e, l'orar io ord inario può comp rendere la giornata del sabato . In
tale ipotesi, sa.Ivo esigenze particolari o accord i di secondo livello, la prestazio ne nella giornat-1. del
sabato cessa ordinariamente entro le ore 13:00.
47
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
5. Restano ferme le diverse articolazioni dell'ora.rio previste per il lavoro a tempo parziale, per il lavoro
agile, per il lavoro da remoto, per il personale non soggetto a rigida misurazione dcli' orario e per le
altre ipotesi disciplinate dal present e CCNL o dalla legge.
Art. 103 I Distribuzione dell'orario e calendario di lavoro
1. Il datore di lavoro definisce la distribuzione dell' orario ordinario in relazione alle esigenze
organizzative, produttive e professionali della struttura, nel rispetto della. legge, del present e CCNL e
degli eventuali accordi di secondo livello.
2. La distribuzion e dell'orario deve essere portata a conoscenza dei lavoratori con modalità idonee,
anche mediante strumenti digitali, bacheca aziendale, calendario condiviso o co mwiicazione
individuale.
3. Il calendario di lavoro deve indicare, per qu,mto compatibile con l'organizzazione adottata , la
collocazione della prestazion e, le pause, i riposi, le eventuali fasce di reperibilità e le modalità di
registrazione delle presenze.
4. Le variazioni dell'orario ordinario devono essere comunica.te con congTuo preavviso, salvo esigenze
urgenti, impr evedibili o connesse a scadenze non difleribili.
5. Nell'organizzazione dell'orario, il datore di lavoro tiene conto , compatibilmente con le esigenze
ternico-org,mizzative, delle condizioni perso nali e familiari dei lavoratori, delle esigenze di cura, dei
percorsi formativi, della genitorialità e delle situazioni di fragilità documentate.
Art. 104 I Flessibilità ordinaria dell'orario
1. Per far fronte ad andamenti discontinui dell'attivit:.-ì., a scadenze periodiche, a picchi dichiarativi o a
fasi di minor e intensità., il dator e di lavoro può adotta.re regimi di flessibilità ordimria dell'ora.rio, nel
rispetto dei limiti di legge e del presente CCNL.
2. La flessibilit:.-ì. ordinaria. consente di distribuir e l'o rario settimanale in modo variabile, fermo restando
il rispetto dell'orario medio nel periodo di riferimento.
3. Il periodo di riferimento per il calcolo della media dell'orario ordinario è di sei mesi, salvo diversa
previsione <lella contrattazione <li sernn<lo livello, nel rispetto <lei limiti legali.
4. Le ore prestate in regime di flessibilità ordinaria, entro i limiti programmati e compensate nel periodo
di riferimento, non costituiscono lavoro straordinario.
5. Il ricorso alla flessibilità deve essere progrmnmato in modo trasparente, indicm1do le ragioni
orgmiizzative, i periodi interessati, le modalità di recupero e le eventuali misure di conciliazione.
Art. 105 I Intensificazioni connesse alle scadenze fiscali, conta.bili e amministrative
1. Costituiscono esigenze tipiche del settore, ai fini dell'organizzazione dell'orario e della flessibilità, le
intensificazioni di lavoro connesse, a titolo esemplificativo, a:
a) dichiarazioni fiscali annuali, periodich e e integrative;
b) adempim enti IV A, certificazioni w 1iche, mod elli dichiarativi, comunicazioni lisc,ùi e contributive;
c) bilanci, situazioni contabili, dichiarazioni societarie, pratiche telematiche e depositi presso registri
o piatta.fr.mne pubblich e;
d) elaborazione paghe, conguagli, autoliquidazioni, denun ce contributive e adempimenti collegati;
e) attivit:.-ì. di riordino, archiviazione, digitalizzazione, migrazione dati, aggiornamento software,
verifiche massive e assistenza ai clienti in pro ssimit:.-ì. di scadenze non differibili.
48
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. Le intensificazioni di cui al comma precedente devono esse re gestite prioritariam ente mediant e
progTammazionc dell'orario, flessibilità, banca ore, redistribu zione dei carichi e ricorso agli istituti
contrattuali ordinari.
3. Il ricorso al lavoro sb·aordinario per le medesime esigenze resta ammesso nei limiti e con le
maggiorazioni previste dal presente CCNL.
4. La contrattazione di secondo livello può individuare calendari annuali delle intensificazioni, fasce di
presidio , criteri di rotazione, strumenti di recupero e ulteriori misur e di compensazione organizzativa.
Art. 106 I Banca ore
1. La banca ore è lo strumento mediant e il quale le ore prestate oltre l'orario ordinario programmato
possono essere accantonate, in lutto o in parte, per essere successivamente fruite come riposi
compensativi.
2. L'attivazione della banca ore può avvemre mediant e accordo collettivo di secondo livello,
regolamento aziendale condiviso con le rappresentanze sindacali, ove presenti, o accordo individuale
scritto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente CCNL.
3. L'accordo o il regolamento istitutivo della banca ore deve disciplinar e almeno:
a) le causali di utilizzo;
b) il limite massimo di ore accantonabili;
c) i termini di fruizione dei riposi compensativi;
<l) le mo<lalit:..-ì. <li richiesta e autorizzazione;
e) i criteri di liquidazion e delle ore non fruite entro il termin e stabilito;
O le modalità di informazion e periodica al lavoratore sul saldo individuale.
4. Le ore accantonat e in banca ore devono essere registrate iu modo tracciabile e consultabile dal
lavoratore.
5. Le ore non fruite entro il termine previsto d,ùl'acco rdo o dal regolamento sono liquidate con le
maggiorazioni spettanti, salvo diverso accordo più favorevole al lavoratore.
Art. 107 I Lavoro straordinario
1. È lavoro straordinario la prestazione richiesta, autorizzata o comunque resa oltre l' onu-io normale di
lavoro applicabile al lavorator e a tempo pieno, secondo la disciplina di legge e del pres ente CCNL.
2. Il lavoro straordinario ha carattere eccezionale e deve essere contenuto entro il limite massimo di
duecento ore annu e per ciascun lavorator e, salvo diverse previsioni di legge o accordi collettivi
applicabili in presenza di specifiche esigenze organizzative.
3. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, in particolar e, per esigenze tecniche, organizzative,
sostitutive, produttive , di assistenza alla clientela, di presidio di scadenze non difleribili o di gestione
di eventi straordinari.
4. Il lavoro sl..raordimu-io deve essere preventivamente autorizzalo dal dator e di lavoro o dal responsabile
incaricato. La prestazion e non aut:orizzat:..-1. non costituisce lavoro straordinario, salvo che risulti
necessaria, conosciuta o comunqu e accett:..-1.ta dal datore di lavoro .
5. Il lavoratore non può rifiutare senza giustificato motivo la prestazion e straordinaria richiesta nei limiti
di legge e del presente CC L, quando ricorrano esigenze urgenti, non differibili o connesse alla
continuità del servizio professionale.
49
J
~
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 108 I Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo
1. Le ore <li lavoro sl.raor<li11,u·io so110 compe11sal.e co11 la retribuzio11e oraria i11<livi<luale maggiorai.a
delle seguenti percent.uali: 15% per il lavoro straord inario feriale; 30% per il lavoro straordinar io
festivo; 30% per il lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00); 50% per il lavoro straord inario
notturno festivo. Le percentuali si app lic:mo alla quota oraria della normale retribuz io ne.
2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 non possono comu nque essere inferiori, per le corrispo ndenti
fattispecie, a quelle previste dal contratto collettivo leader di riferimento individu ato all'art. 4.
3. Ai fini del presente CCNL, il lavoro noti.umo è quello prestato nell'arco temporale comp reso tra le
ore 22:00 e le ore 6:00, salvo diversa definizione inderogabile di legge.
4. Le maggiorazioni per lavoro straordinar io, notturno, festivo e festivo-notturno non sono tra loro
cumulabili, salvo diversa previsione più favorevole della contrattazione di seco ndo livello.
5. La liquidazione delle competenze per lavoro straord inario, notturno o festivo deve avvenire con la
retribuzione del mese di riferimento o, al più tardi, con quella del mese successivo, salva diversa
disciplina della banca ore.
Art. 109 I Reperibilità. e presidio delle scadenze
1. La repe ribilità consiste nell'obb ligo del lavoratore, previamente concordato, di rendersi contattabile
2.
3.
4.
5.
al di fuori dell'orario ordinario per even tuali interventi connessi a esigenze non differibili dello studio
o della struttura.
La reperibilità non costituisce orario di lavoro, salvo il tempo di effettivo intervento richiesto e reso
dal lavoratore .
Il ricorso alla reperibilità deve essere limitato a esigenze effettive, quali emergenze operative,
malfunzionamenti dei sistemi digitali, scadenze telematiche non rinviabili, blocchi procedurali,
assistenza urgente alla clientela o eventi analoghi.
L'attivazione stabile della reperibilità richiede accordo scritto individuale o collettivo, con indicazione
delle fasce, dei temp i di risposta, delle modalità di intervento e del relativo trattamento eco nomico.
La contrattazione di secondo livello può disciplinare indennit-ì, rotazion i, limiti massimi, esclusioni
soggettive e criteri di disconnessione nelle fasce non coperte da reperibilità.
Art 11 O I Pause e riposo giornaliero
1. Il lavoratore ha diritto al riposo giornal iero nella misura prevista dalla legge. Il riposo giornaliero deve
essere assicurato in modo effettivo e, di norma, consecutivo.
2. Quando l'orar io giornaliero eccede il limite previsto dalla legge per il riconoscimento della pausa, il
lavoratore ha diritto a una pausa finalizzata al recupero psicofisico, alla consumaz ione del pasto e alla
riduzione dei rischi connessi alla continuità della prestazione.
3. Le modalità di fruizione delle pause sono definite dal datore di lavoro in relazione ali' organizzazione
della struttura, alle esigenze di continuit à del servizio, agli orari di apertura al pubblico e alle attività
telematiche o di assistenza alla clientela.
4. Per i lavoratori addetti in modo abituale a videotermina li, trovano app licazione le pause, le
interruzioni e le misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
5. Eventual i deroghe al riposo giornaliero sono ammesse solo nei limiti consentiti dalla legge e devono
garantire periodi equ ivalenti di riposo compe nsativo o adeguata protezione del lavoratore.
50
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 111 I Riposo settimanale e lavoro domenicale o festivo
1. Il lavoratore ha ùirillo .-ù riµoso sell.ima.rnùe seco11<lo la <lisciµli11a ùi legge, <li nonna coi11ci<leule cou
la dom enica, salvo dive rse esigenze organizzative, produttiv e o di servizio.
2. Il lavoro domenical e o festivo è ammesso nei limiti previsti dalla legge, dal presente CCNL e dalla
contrattazione di secondo livello, in presenza di esigenze tecniche , organizzative, di presidio ,
assistenza, continuità operativa o scadenze non difleribili.
3. Il lavoro dom enicale o festivo deve esse re compensato con le maggiorazioni previste dall'art. 108 del
presente CCNL e, ove dovuto, con il riposo cornpensativo.
4. La pro gTammazion e del lavoro domenicale o festivo deve awenire con criteri di rotazione, equità e
compatibilità con le condizioni personali e familiari dei lavoratori, salva la gestione di esigenze urgenti
o imprevedibili.
5. Restano ferme le disposizioni relative alle festività, ai permessi e ai riposi compensativi disciplinate
negli appositi Titoli del presente CCNL.
Art 112 I Personale non soggetto a rigida misurazione dell'orario
1. Per i lavoratori che, in ragione del livello di responsabilità, autonomia organizzativa, contenuto
fiduciario o modalità della prestazione , non siano soggetti a una rigida misurazioue dell'orario , resta
fermo il rispetto dei prin cipi di tutela della salute, ragionevolezza dei carichi di lavoro e diritto al
nposo.
2. Rientrano in tale ambito, secondo le condizioni concretamente applicate, i Quadri e i lavoratori con
funzioni direttive, di coordinam ento, alta specializzazione, gestione autonoma di progetti,
responsabilit:,.-\ di area o presidio di clienti e pro cessi complessi.
3. L'esclusione dalla rigida misurazion e dell'orario non comporta rinun cia ai diritti inderogabili previsti
dalla legge, né può giustificare carichi di lavoro incompatibili con la tutela della salute e sicurezza.
4. Eventuali indennità, compensi lorfetari o trattamenti specifici connessi alla parti colare modalità della
prestazione devono risult:,.1.re da atto scritto individuale, accordo collettivo o previsione delle tabelle
economiche <lei present e CCNL.
Art 113 I Rilevazione delle presenze e strumenti digitali
1. Il dator e di lavoro può adottare sistemi di rilevazione delle pres enze, registrazione dell'orario e
gestione delle assenze, anche mediante strumenti digitali, sotlware gestionali, badge, portali aziendali
o applicazioni dedicate.
2. I sistemi di rilevazione devono essere utilizzati nel rispetto della normativa in materia di prot ezione
dei dati personali, controlli a distanza e trasparenza delle condizioni di lavoro.
3. Il lavoratore è tenuto a registrare correttament e la prest:,.12ione, le assenze, i permessi, le pause e gli
eventuali interventi fuori sede o da remoto , secondo le pro cedure adott:,.1te dal datore di lavoro.
4. Eventuali anomalie nelle timbrature, nei consuntivi o nei saldi orari devono esse re segnalate
tempestivam ente dal l,tvorator e e corrette dal dator e di lavoro previa verifica.
5. La rilevazione dell'orario non può essere utilizzata in modo difform e dalle finalità dichiarate , né può
comportare controlli occulti o non conformi alla disciphna legale applicabile.
51
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
TITOLO XI
FERIE, FESTIVITÀ, PERMESSI, CONGEDI E ASSENZE
Art. 114 I Ferie
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite nella misura di
ventisei giorni lavorativi annui quando l'orario è distribuito su sei giornate settimanali, comprensivi
delle giornale di sabato.
2. Quando l'orario settimanale è distribuito su cinque giornate, dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie
annue è pari a ventidue giorni lavorativi.
3. Le ferie maturano in ragione di un dodi cesimo per ciascun mese di servizio o frazione di mese
superiore a quindi ci giorni , salvo diverse previsioni indero gabili di legge o del presente CCNL.
4. Durant e il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla normal e retribuzione di fatto.
5. Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità , salvo il caso di
cessazione del rapporto di lavoro o le altre ipotesi consentite dalla legge.
Art. 115 I Programmazione e godimento delle ferie
1. Il periodo di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze
organizzative dello studio o della struttura e, per quanto possibile, delle richieste dei lavoratori.
2. La programmazione delle ferie deve favorire la continuità dei servizi professionali e amministrativi,
con p,u-ticolare attenzione ai periodi di scadenza fiscale, dichiarativa, contabile, paghe, contributiva e
societaria.
3. Salvo motivate esigenze organizzative, il lavoratore ha diritto a fruire di almeno due settimane
consecutive di ferie nell'anno di maturazione, ove richiesto.
4. Il decorso delle ferie è interrotto in caso di malattia sopravvenuta, regolarmente comunicata e
certificata, quando l'ev nto morboso risulti incompatibile con la funzione di riposo e recup ero propria
delle ferie.
5. Per comprovale e sopravvenute esigenze di servizio il dator e di lavoro può richi,una.re il lavoratore
d,ùle ferie, fermo restando il diritto al completamento del periodo feriale in epoca successiva e al
rimborso delle spese necessarie e documentate derivanti dal richiamo
Art. 116 I Festività
1. Sono considerate lestivit:.-1. retribuite le festività nazionali e infrasettirn,mali previste dalla legge, non ché
la festività del Santo Patrono del luogo in cui il lavoratore presta ordimuiarnente la propria attività.
2. In occasione delle festivit:.-1. di cui al comma precedente non è operata ,ùcuna riduzione della normale
retribuzione per effetto della mancata prestazione lavorativa.
3. Quando una festività coincide con la dom enica o con altra giornata già festiva, al lavoratore spetta il
tratt:.-'lmento economico previsto dalla legge e dal presente CCNL.
4. La prestazion e eventwùm ente resa in giorno festivo è ammessa nei limiti di legge e deve essere
compensata secondo la disciplina prevista dal presente CCNL per il lavoro festivo, fenna rest,mdo la
spettanza del riposo compensativo ove previsto.
52
J1
~
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 117 I Festività abolite
1. Iu sosliluzio11e delle festività abolite, il lavoratore malw-a lre11t.a<lue ore ,umue <li µennessi retribuii.i,
da fruire in periodi concordati con il dator e di lavoro.
2. I permessi di cui al comma precedente maturano in propor zione al periodo di servizio prestato
nell'anno e all'orario contrattual e applicat o.
3. I perm essi per festività abolite non fruiti entro l'ann o di maturazione sono liquid ati con la retribuzion e
di fatto in alto al mom ento della scadenza oppure, previo accordo tra le parti, fruiti entro il 31 luglio
dell'anno successivo.
4. La disciplina del presente articolo si applica anche quando le festività abolite coincidano con periodi
di assenza retribuita previsti dalla legge o dal presente CCNL, nei limiti del trattamento
comp lessivamente spettante.
Art. 118 I Permessi annui per riduzione dell'orario di lavoro
1. Ai lavoratori con orario ordinario distribuito su cinque giornate settimanali spettano quaranta ore
2.
3.
4.
annue di perm essi retribuiti per riduzione dell'orario di lavoro.
Ai lavoratori con orario ordinario distribuito su sei giornate settimanali spettano sessantasei ore annue
di permessi retribuiti per riduzione de l'orario di lavoro.
Per i lavoratori assunti successivamente alla data di entrata in vigore del prese nte CCNL, i permessi
di cui ai commi 1 e 2 maturano secondo la seguente progressione :
a) nella misura del cinquanta . per cento a partire dal dodi cesimo mese successivo all'assun zione;
b) nella misura del sett-1ntacinque per cento a partire dal ventiquattresimo mes e successivo
all'assunzione e fino al trentaseiesimo mese;
c) nella misura del cento per cento per i mesi successivi.
I permessi annui per riduzione dell'orario di lavoro sono fruiti, di norma, a ore o a mezze giornate,
in periodi concordati con il dator e di lavoro e compatibili con l'organizzazion e dello studio o della
struttura .
5. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazion e sono liquidati con la retribuzione di fatto in atto al
mom ento della scadenza oppure, previo accordo tra le parti, fruiti entro il 31 luglio dell\ umo
successivo.
6. In caso di lavoro a tempo parziale, assunzione o cessazione nel corso dell'anno , i permessi maturano
in proporzion e all'orario e al periodo di servizio effettivamente prestato.
Art 119 I Permessi e congedi retribuiti per eventi familiari
1. Sono concessi a tutti i lavoratori permessi e congedi retribuiti per gli eventi familiari indicati nel
presente articolo.
2. In caso di nascita di un figlio, al lavorator e spettano tre giorni lavorativi di perm esso retribuito, da
fruire entro sette giorni dall'evento, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di congedo
obbligatorio di paternità e di congedi parentali.
3. In caso di lutto familiare relativo al coniuge, alla parte dell'union e civile, al convivente di fatto, a
parenti o affini entro il terzo grado, spettano tre giorni lavorativi di permesso retribuito, da fruire entro
sette giorni dall'evento, salvo oggettiva impossibilità docum entata.
53
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4. In caso di grave infermità docum entata del coniuge, della parte dell'union e civile, del convivente di
fatto, di un parente entro il secondo grado o di altro soggetto individu ato dalla legge, il lavoratore ha
diritto ai permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.
5. Ai fini della fruizione dei permessi di cui al presente articolo il lavoratore è tenuto a prese ntare idonea
documentazione, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e sanitari.
Art. 120 I Congedo matrimoniale e unione civile
1. In occasione del matrimonio o della costituzione di union e civile il lavorator e ha diritto ad un congedo
retribuito di quindi ci giorni di calendario consecutivi.
2. Il congedo decorre , di norma , dal terzo giorno anteced ente la celebrazione del matrimonio o la
costituzione dell'unione civile, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
3. Il lavoratore è tenuto a richiedere il congedo con congruo preavviso e a produrre idonea
documentazione comprovant e l'evento .
4. Durant e il congedo matrimonial e o per union e civile il lavoratore conserva il diritto alla normale
retribuzion e e il periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio.
Art. 121 I Permessi per studio, esami e formazione personale
1. Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio presso scuole, università, istit1.1ti
legalment e riconosciuti o percorsi di qualificazione professional e, sono riconosciuti permessi retribuiti
per sostenere prove d'esame, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal prese nte CCNL.
2. Per ciascuna prova d'esa me docum entata spetùmo, su richiesta, il giorno della prova e i due giorni
lavorativi pre cede nti, ove necessari alla preparazion e, compatibilmente con le esigenze organizzative
e con i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva.
3. Per il diritto allo studio possono essere riconosciute fino a quanmta ore annue di permessi retribuiti,
nei limiti di compatibilità organizzativa e secondo criteri di rotazione e proporzionalità qualora le
richieste riguardino più lavoratori.
4. I permessi di cui al prese nte articolo sono subordinati alla prese ntazion e di idon ea docum entazione
attestante iscrizione, frequenza o partecipazione alle prove d'esa me.
5. Resta distinta la formazione obbligatoria, professionale o in materia di salute e sicurezza richiesta dal
dator e di lavoro, che è disciplinata dai relativi titoli del presente CCNL e deve svolgersi secondo le
previsioni di legge.
Art. 122 I Permesso annuale per prevenzione sanitaria
1. Per ciascun anno di vigenza contrattuale , il lavoratore ha diritto, su richiesta, ad w1 permesso retribuito
pari ad una giornat-1. lavorativa per effettuare attivit-ì. di prevenzione s,mitaria documentate o previste
da eventuali piani sanitari integrativi applicabili.
2. Il perm esso è fruito nell'anno di maturazion e, non è mon etizzabile in caso di mancata fruizione e non
può essere utilizzato per finalità diverse da quelle indicate al comma precedente.
3. La richiesta deve essere presentata con congruo preavviso, salvo impedimenti oggettivi, e deve essere
accompagnata da documentazione idon ea a dimostrare l'eflettuaz ione dell'attività di prevenzion e, nel
rispetto della riservatezza sanitaria del lavorator e.
4. La contrattazione di secondo livello o gli accordi aziendali possono definire modalità organizzative di
fruizione collettiva o programm ata del permesso, anche in raccordo con campagne di prevenzione
promosse dalla bilateralità o da strutture sanitarie convenzionate.
54
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 123 I Permessi per donazione di sangue, emocomponenti e midollo osseo
1. Il lavorator e <lo11atore <li s,u1gue o emoc01npon e11Li ha <lirillo ai riposi e ,Ù tratt ,une11to eco 11omico
previsti dalla legge, previa presentazion e della docum entazion e rilasciata dalla struttur a sanitaria
compete nte.
2. Al lavoratore donatore di midollo osseo spettano i permessi , i riposi e le tutele prev iste dalla nonnativa
vigente, secon do le certificazioni e le pro cedur e richieste.
3. Il datore di lavoro agevola, compatibilm ente con le esigenze organ izzative, la fruizione dei permessi
di cui al presente artico lo, fermo resta ndo l'obb ligo del lavoratore di comunic are l'assenza con il
maggiore preavviso possibile.
Art 124 I Maternità, paternità e congedi parentali
1. La tutela della maternità, della paternità e dei congedi parentali è regolata dalla legge e dalle
disposizioni del presente CCN L.
2. Il congedo di maternità, il congedo di paternità obbligatorio, il congedo di paternità alternativo , il
congedo parentale e i riposi giornal ieri sono riconos ciuti secondo le condizioni, i limiti temporali, le
modalità di richiesta e il trattamento eco nomico previsti dalla normativa vigente.
3. Il lavoratore che intenda fruire dei congedi di cui al presente articolo deve darn e com unicazione al
datore di lavoro nei termini previsti dalla legge e dagli enti previdenziali, salvo casi di urgenza o
impossibilità oggettiva.
4. I periodi di congedo sono computati ai fini dell'anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali nei
limiti stabiliti dalla legge.
5. Il datore di lavoro organizza, compatibi lmente con le esigenze della struttura, il rientro della
lavoratrice o del lavoratore dopo i periodi di congedo, anche m ediante aggiorname nto professionale,
aflìancamento o gTaduale reinserimento operativo, quando necessario in ragione dell'evoluzione
normati va, fiscale, digitale o pro cedural e intervenuta durant e l'asse nza.
Art 125 I Permessi e tutele per disabilità e assistenza
1. Ai lavorator i con disabilità e ai lavorato ri che assistono familiari con disabilità si applicano i perm essi,
i congedi, le priorità e le tutele previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151 e dalle ulteriori disposizioni vigenti.
2. Il lavoratore che intenda fruire dei benefici di cui al presente artico lo deve produrre la
documentazione richiesta dalla normativa e dagli enti competenti , comunicando al dator e di lavoro la
pro gnunma zione delle assenze con modalità compatibili con le esigenze di assistenza e con
l'organizzazione aziendale.
3. II datore di lavoro tiene conto, ove possibile, delle esigenze di cura e assistenza nella definizione
dell'orario , della sede di lavoro, della distribuzion e del lavoro agile e dell'organizzazio ne delle attività,
senza pregiudizio per la continui tà del servizio.
4. È vietata ogni discriminazione diretta o indiretta connessa alla fruizione dei diritti riconosciuti dalla
legge in materia di disabilità, assistenza, cura familiare e accomodame nti ragion evoli.
Art 126 I Congedi familiari non retribuiti e aspettative
1. Il lavoratore può richiedere congedi familiari non retribuiti per gravi e docume ntati moti vi familiari,
nei limiti e con le modalità. previste dalla legge.
55
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. La richiesta deve essere formul ata pe r iscritto, indicand o il motivo, la durata, la decorrenza e la
documcnt-.zionc a supp orto, salvo casi di urgenza o impossibilità oggettiva.
3. Durante il congedo non retribuito il lavoratore conserva il posto dj lavoro, ma non matura
retribuzione né gli istituti contra ttuali collegati alla prest-.zione, salvo diversa previsione inderogabile
di legge.
4. I lavoratori che accedon o a progTammi terapeutici, riabilitativi o socio-assistenziali per condizioni
certificate di dipendenza, nonché i familiari che debbano concorrere al relativo programm a nei casi
previsti dalla legge, posso no richiedere aspettativa non retribuita nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente.
5. Il datore di lavoro valuta la richiesta entro un termin e congruo, tenendo conto della docum entazione
prodotta, delle esigenze organizzative e dei limiti inderogabili di legge.
Art. 127 I Cessione solidale di ferie e riposi
1. I lavoratori posso no cedere volontaria.mente e gratuit-1.lllente, in favore di colleghi dip endenti dallo
stesso datore di lavoro, ferie e riposi maturati eccedenti i limiti minimi inderoga bili di legge, nei casi
e con le modalità previste dalla normati va vigente.
2. La cessione può essere attivata per co nsentire al lavoratore beneficiario di assistere figli minori o
familiari che, per particolari condizioni di salute documentate, necessitino di cure costanti.
3. La proce dura è gestita dal datore di lavoro nel rispetto della volont-,rietà, gratuità, riservatezza e
tracciabilità delle cessioni, evitando qual siasi forma di pressione diretta o indir etta sui lavorator i.
4. La contrattazione di seco ndo livello pu ò disciplinare modalità operative, criteri di priorità e strum enti
di raccolta delle disponibilità, nel rispetto della legge e del presente CCN L.
Art. 128 I Comunicazione e giustificazione delle assenze
1. Il lavoratore è tenuto a comuni care tempestivamente al datore di lavoro og11i assenza dal servizio e,
salvo oggettivo impedim ento, prim a dell'inizio dell'ora rio di lavoro previsto.
2. L'assenza deve essere giustificata con idonea docu mentazione nei termini p revisti dalla legge, dal
presente CCN L, dal regola.mento interno o dalle procedur e aziendali comuni cate ai lavorato ri.
3. La man cata o tardiva co mw1icazione dell'assenza, in assenza di giustificato m otivo, può assumere
rilievo disciplimu-e seco ndo la gravit-1. del comportamento, la dura t-, dell'assenza, l'eventuale recidiva
e le conseguenze organizzative prod otte .
4. Resta fermo quanto previsto d,ùla legge e dal presente CC L in materia d:i assenze per malattia,
infortu nio, maternità, pate rnit-ì., congedi, permessi retribuiti e aspett-1.tive.
5. L'utilizzo improprio di permessi, congedi, aspettative o ,Ùtre cause di assenz,t giustificata può essere
accertato e contestato nel rispetto della legge, della riservatezza e della proce dur a disciplinare prevista
dal presente CCN L.
56
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
TITOLO XII
MAIATI1A, INFORTUNIO, MAIATI1A PROFESSIONALE E
CONSERVAZIONE DEL POSTO
Art. 129 I Malattia: comunicazione e certificazione
1. In caso di malattia il lavorato re è tenu to a dam e comunicazion e al dator e di lavoro con la massima
tempestività e, salvo comprovato imp edimento, prima dell'inizio dell'orario di lavoro previsto.
2. L'assenza per malattia deve essere giustifi cata mediante certificazione medica trasmessa secondo le
modalità telematich e previste dalla normativa vigente.
3. Il lavoratore, ove richiesto dal dator e di lavoro, com unica il numero di proto collo identificativo del
certificato medico entro il giorno success ivo all'invio telematico, salvo comprovata impossib ilità.
4. Qualora , nei casi conse ntiti dalla normativa vigente, il certificato sia rilasciato in forma cartacea, il
lavoratore prow ede agli ademp imenti verso gli enti compete nti e trasmette al dator e di lavoro la
docum entazione necessar ia nei termini di legge.
5. La. mancata o tardiva comw1icazione dell'assenza o della relativa certificazione, ove non giustificata
da imp edimento oggettivo, può assum ere rilievo disciplinar e secondo la gravità del fatto e le
conseguenze organizzative prod otte.
Art. 130 I Reperibilità., controlli e obblighi durante la malattia
1. Il lavorato re assente per malattia è tenuto a rendersi reperibile presso il domicilio comu nicato, nelle
fasce stabilite dalla legge o da.i prow edim enti amministrativi app licabili.
2. Il lavoratore deve comuni care temp estivamente al dator e di lavoro e agli enti competenti ogm
variazione del domi cilio di reperibilità durant e l'evento morboso.
3. Sono fatti salvi i casi di giustificata e comprovata necessità di assentars i dal domi cilio per visite,
prestazioni, accertamenti specialistici, terapie, urgenze, cause di forza maggiore o altri motivi previsti
dalla normativa vigente.
4. L'assenza ingiustificata alla visita di controllo o la violazione degli obb lighi di rep eribilità comportano
le conseguenze previste dalla legge, dagli enti previdenziali e dal presente CCNL.
5. Il datore di lavoro tratta le informaz ioni sanitarie del lavoratore nel rispetto della normativa in materia
di riservatezza e protezione dei da.ti personali, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie
alla gestione del rapporto di lavoro.
Art. 131 I Periodo di comporto per malattia
1. Durant e la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservaz ione del posto per un periodo
massimo di centottanta. giorn i.
2. Ai fini del calcolo del per iodo di com porto , si computano i periodi di malattia verificatisi nell'ar co di
trecentosessantacinq ue giorni, calcolati a ritroso dall'ultimo evento morboso .
3. Il periodo di malattia è utile ai fini dell'anzianità di servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla
legge o dal presente CCNL per specifici istituti.
4. Nei rapporti a tempo determinato, la conservazione del posto e il trattam ento economico di malattia
openmo nei limiti della durata del contratto.
57
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
5. Decorso il periodo di compo rto e in assenza di richiesta di aspettativa nei termini previsti dal presente
CCNL, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto nel rispetto della legge e delle
indennità contratlualme nte dovute .
Art. 132 I Trattamento economico di malattia
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore ha diritto alle prestazioni economiche a carico dell'INPS,
ove spettanti, e all'integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento delle misure
indicate nei comm i success ivi.
2. Per i primi tre giorni di malattia, corr ispondenti al periodo di carenza, il datore di lavoro integrn il
trattamento fino al cento per cento della retribuzione di fatto.
3. Dal quarto al ventesimo giorno di malattia il trattamento comp lessivo è integrnto fino al seltant:acinque
per cento della retribuzione di fatto.
4. Dal ventunesimo giorno di malattia e fino al termine del periodo indenni zzabile, il trattamento
compless ivo è integrato fino al cento per cento della retribuzione di fatto.
5. L'integrazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta anche durante il periodo di prova, nei limiti
di durata del rapporto e delle disposizioni app licabili.
6. L'integrazione datoriale non è dovuta per le giornate per le quali l'INPS non riconosca l'indennità di
malattia per fatto impu tabile al lavoratore o per altra causa non imputa bile al datore di lavoro. Qualora
l'inde nnità. INPS sia riconosciuta in misura ridotta, l'integTazione datoriale è rapportata all'indennità
effettiva.mente spettante .
Art. 133 I Patologie gravi, terapie salvavita e periodo agginntivo di comporto
1. Ne i casi di assenze document:.-1.te dovute a patologie oncologiche di rilevante grn,,ità, ictus o sclerosi
multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley, nonché a periodi di degenza
ospeda liera determinati da trapianti chirurg ici di organi vitali, il periodo di comporto per malattia è
elevato di ulteriori novant:.-1. giorn i.
2. Le giornate di day hospital e quelle utilizzate per la somm inistrazio ne di terapie salvavita, quali a titolo
esemp lificativo chemiote rapia, radioterapia, emodial isi o terapie equivalenti debitamente certificate,
non sono computate a.i fini del periodo di comporto .
3. Per il per iodo aggiuntivo di comporto di cui .èÙ comma 1, success ivo ai primi centottanta giorn i, il
datore di lavoro integra il trattamento eco nomico secondo le segue nti misure:
a) cento per cento della retribuzione per il settimo e l'ottavo mese;
b) settanta per cento della retribuzione per il nono mese.
4. Il lavoratore è tenuto a produrre idonea certificazione attesta nte la riconducibilità dell'assenza alle
ipotes i di cui al presente articolo, nel rispetto della riservatezza sanitaria e seco ndo modalità tali da
non eccedere le informazioni necessarie alla gestione del rapporto.
5. Restano salve eventuali condizioni di miglior favore previste dalla legge, dalla contrattazione di
secondo livello o da accordi individuali.
Art. 134 I Aspettativa non retribuita per malattia
1. Il lavoratore che, al termine del periodo di comporto, non sia in grado di riprendere servizio può
richiedere, prima della scade nza del comporto, un periodo di aspett:.-1.tiva non ret:ribuit:.-1. non superiore
a centoveuli giorni, previa prese11tazio11e di idouea cerlilìcazioue medica.
58
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. Per i lavoratori affetti dalle patologie di cui all'art. 133, il periodo di conserva.zioue del posto, pari a
duecentosettanta giorn i, può essere ulteriormente prolungato, su richiesta del lavoratore, per un
periodo di aspettativa non retribuita fino a otto mesi.
3. La richiesta di aspettativa è presentata per iscritto, anche mediante posta elettronica o altro mezzo
idoneo a comprovarne la ricezione, prima della scadenza del periodo di compo rto o del periodo
aggiuntivo di comporto.
4. Durante l'aspettativa 110 11 retribuita il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non matura
retribuzione né istituti contrattuali collegati alla prestazione, salvo quanto diversamente previsto dalla
legge.
5. Al termine del periodo di aspettativa, ove il lavoratore 11011 possa riprendere servizio e non sussistano
ulterior i tutele di legge, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto nel rispetto
delle disposizioni app licabili.
Art. 135 I Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. Il datore di lavoro assicura presso l'INAIL il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.
2. Il lavorato re deve dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infor tunio, anche di lieve
entitcì., occorso in occas ione di lavoro o in itinere, fornendo ogni informazione utile alla corretta
gestione dell'evento.
3. Qualora il lavoratore ometta o ritardi la com unicazione dell'infortunio e il datore di lavoro 11011 ne
abbia avuto altrime nti conoscenza, restano ferme le conseguenze previste dalla legge e l'esonero del
datore di lavoro dalle respo nsabilità derivanti dal riL:1.rdo non imput abile.
4. Il datore di lavoro effettua le comu nicazioni e le denunce agli enti compete nti nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle informazioni e della certificazione medica
disponibili.
5. La disciplina del presente Titolo si app lica, in quanto compatib ile, anche alla malattia professionale
riconosciuta o denunciata secondo le procedure di legge.
Art. 136 I Trattamento economico di infortunio e malattia professionale
1. Per la giornale'! in cui awiene l'infortu nio il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione.
2. Per i tre giorni successivi all'evento, corrispondenti al periodo di carenza, il datore di lavoro
corr isponde un'indennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera .
3. Dal primo giorno successivo al periodo di carenza, il datore di lavoro integra l'inde nnità corrisposta
dall'INAIL fino al raggiungimento del settantacinque per cento della retr ibuzione media giornaliera
calcolata secondo le modalità stabilite dall'INAIL.
4. La disciplina del presente articolo si app lica anche agli appre ndi sti, ove soggetti alla tutela assicurativa
obb ligatoria.
5. L'integrazione a carico del datore di lavoro 110 11 è dovuta qualora l'INAIL non riconosca l'indennità
per fatto imputa.bile al lavoratore o per altra causa non impu tabile al datore di lavoro.
Art. 137 I Periodo di comporto per infortunio e malattia professionale
1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia pro fessionale il lavora tore ha diritto ,ùla conservazione del
posto per un periodo massimo di centotlc'U1lc1. giorni.
59
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. Il periodo di comporto per inforlunio e malattia professionale è distinto dal pe riodo di comporto per
malattia comune.
3. Quando l'infortunio o la malattia professionale siano riconducibili a responsabilità datorial e accertata,
trovano applicazione le disposizioni inderogabili di legge in materia di tutela del lavoratore e
risarcimento del danno.
4. Per l'aspettativa non retribuit-1. successiva al periodo di com porto si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste dall'art. 134.
5. Il periodo di assenza per infortunio o malattia professionale è utile ai fini dell'anzianità di servizio, nei
limiti e con gli efletti previsti dalla legge e dal presente CCNL.
Art. 138 I Festività cadenti durante malattia, infortunio o malattia professionale
1. Per le festività cadenti durant e periodi di malattia, infortunio o malattia professional e, :il lavoratore ha
diritto al trattamento economico previsto dalla legge e dal prese nte CCNL.
2. Quando l'indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL non copra integralmente :il traltarnento spettante
per la festività, il dator e di lavoro corrispond e l'integrazione necessaria fino al raggiungimento del
cento per cento della retribuzione di fatto o della retribu zione di riferimento applicabile.
3. La quota giornaliera utile al calcolo delle integrazioni di malattia e infortunio è determinata secondo
i criteri adottati dagli enti previdenziali e assicurativi compet enti, salvo condizioni di miglior favore.
Art. 139 I Rientro al lavoro, idoneità, accomodamenti e riservatezza
1. Al tern1.ine dell'assenza. per malattia, infortunio o malattia professional e, il lavoratore ripr ende servizio
secondo le modalità ordinarie, salvo ne cessità di visita medica o accert-,mento di idoneità previsti dalla
normativa in materia d:i salute e sicurezza sul lavoro.
2. Quando l'assenza prolungata o la natura dell'evento lo richieda.no, il datore di lavoro attiva le verifiche
sanitarie previste dal D .Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalle ulteriori disposizioni vigenti, tramite il medico
competente ove nominato.
3. In presenza di prescrizioni, limitazioni o giudizi di idoneità parziale, il datore di lavoro valut-, gli
adatta.menti organizzativi ragionevoli, compatibilm ente con le mansioni, l'organizzazione dello studio
o della struttura e le esigenze di tutela della salute e sicurezza.
4. Il rientro dopo assenze di lunga durata può essere aceompag1.1ato da aggiornamento professionale,
affiancamento o riallineamento operativo, in particolare quando siano intervenute modifiche
normativ e, fiscali, digitali, pro cedurali o organizzative rilevanti.
5. Ogni informazione relativa allo stato di salute del lavoratore è trattata nel rispetto della normativa sulla
riservatezza e della dignità della persona , restando vietata qualsiasi discriminazione connessa alla
malattia, alla disabilità, all'infortunio o alla fruizione delle tutele previste dalla legge e dal presente
CCNL.
60
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
TITOLO XIII
LAVORO AGILE, LAVORO DA REMOTO, STRUMENTI DIGITALI,
RISERVATEZZA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Art. 140 I Principi generali
1. Le P,u-ti riconoscono che, nelle attività disciplinate dal presente CCNL, l'orga nizzazione del lavoro
può avvalersi di modalità digitali, da remoto o ibride, pur ché compatibili con la natur a della
prestazione, con le esigenze dello studio o della struttura e con la tutela dei diritti del lavoratore .
2. Il lavoro agile e le altre modalità di lavoro da remoto non costituiscono autonome tipologie
contrattuali, ma modalità dj esecuzione del rapporto dj lavoro subordi nato.
3. L'utilizzo di strumenti digita.li, piattaforme gestionali, b,mche dati, sistemi di automazione e strumenti
di intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto della legge, del presente CCNL, delle istruzioni
aziendali, della riservatezza prolessionale e della prote zione dei dati trattati.
4. La disciplina del presellte Titolo si app lica, in quanto compatibil e, ai lavorator i che svolgono attività
fiscali, contabili, ammillistrative, dichiarative, paghe, contribu tive, docum ent,ùi, CED, consulenziali,
organizzative o di supporto professionale mediante strumenti informati ci o telematici.
Art. 141 I Lavoro agile: definizione e ambito
1. Il lavoro agile consiste nello svolgimento della prestazion e lavorativa subo rdjnata con modalità
organizzative anche per fasi, cicli, obiettivi o risultati, senza una postazion e fissa e con parziale
esecuzione della prestazion e all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto dei limiti di durata dell'orario
di lavoro e dei riposi previsti dalla legge e dal presente CCNL.
2. Il ricorso al lavoro agile è ammesso per le mansioni compatib ili con tale modalità orgallizzativa, avuto
riguardo all'autonomia operativa, alla misurabilità della prestazione , alla disponibi lità degli strume nti,
alla tutela dei dati e alla continuità del servizio verso clienti, assistiti, enti e amm inistrazion i.
3. A titolo esemp lilìcativo, sono norma lmente compatib ili con il lavoro agile, ove l'organizzazione lo
consenta, le attività di elaborazione, verifica e controllo documentale, contabilità, dichiarativi, paghe,
assistenza amministrativa, consulenza t:ributarja, predisposizion e pratiche telematiche, reportistica,
supporto CED, contro llo di gestione e attività di back office professionale .
4. Restano escluse o limitabili le attività che richiedono pres enza fisica co ntinuativa, accesso a
docum entazione non digitalizzata, utilizzo di postazioni o archivi non remotizzabili, ricevimento del
pubbli co, presidio di sede o altre esigenze organizzative incompatibili.
Art. 142 I Accesso al lavoro agile e criteri di priorità
1. L'accesso al lavoro agile avviene su base volontaria, medi,mte accordo tra dator e di lavoro e lavoratore,
salvo diverse previsioni inderogabili di legge.
2. Il dator e di lavoro valuta le richieste tenendo conto della compatibilità della mansion e,
dell'organizzazione dello studio, della sicurezza dei dati, della continuità del servizio, del
coordinam ento con i colleghi e delle esigenze di clienti, assistiti, enti e ammin istrazioni.
3. A parità di compatibilità organizzativa e professionale , sono considerate con priorità le richieste
motivate da esigenze di cura, genitorialità, disabilità, fragilità, assistenza familiare, distanza significativa
dalla sede di lavoro o altre condizioni personali documentate, nei limiti previsti dalla legge e
dal]' organizzazione aziendale.
61
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4. Il diniego, la limitazione o la modifica della modalità agile devono essere fondati su rag,om
organizzative, tecniche, produttive , di sicurezza, riservatezza, coordinamento operativo o qualità del
serv1z10.
Art. 143 I Accordo individuale di lavoro agile
1. Il lavoro agile è regolato da accordo individuale scritto, stipulato ai fini della regolarità amministrati va
e della prova, fatte salve le eventuali modalità semplificale previste dalla legge.
2. L'accordo individuale indica almeno:
a) la durata, a tempo determinato o indeterminato;
b) le giornate o fasce temporali di possibile svolgimento della prestazion e all'esterno dei locali
aziendali;
e) i luoghi ammessi o esclusi per lo svolgimento della prestazion e;
d) gli strumenti utilizzati e le relative regole d'uso;
e) le modalità di esercizio del poter e direttivo e di coordinamento;
f) le fasce di contattabilità e i tempi di disconn essione;
g) le modalità di rendicontazione dell'attività, ove previste;
h) le regole in materia di riservatezza, sicurezza informatica e prote zione dei dati;
i) le modalità di recesso o rientro alla prestazione ordinaria.
3. Il dator e di lavoro assolve gli obblighi di comunicazione telemati ca previsti daUa normativa vigente.
4. L'accordo individuale può rinviare a regolamenti aziendali, policy informati che, procedure privacy e
istruzioni operative, purché rese disponibili al lavorator e in modo chiaro e tracciabile.
Art. 144 I Tempo di lavoro, conta.tta.bilità. e diritto alla disconnessione
1. Il lavoro agile è svolto nel rispetto dell'orari o normal e di lavoro, dei limiti massimi giornalieri e
settimanali, delle pause, dei riposi e delle regole stabilite dal presente CCNL.
2. L'accordo individwùe o la disciplina aziendale individuano le fasce di contattabilità, durant e le quali
il lavoratore è tenuto a rend ersi raggiungibile attraverso gli strumenti concordati, e le fasce di
disconnessione, durante le quali non è tenuto a rispondere a comunicazioni, richieste o sollecitazioni
di lavoro.
3. Il diritto alla disconn essione comprende il diritto del lavoratore a 11011 utilizzare strumenti tecno logici
e a non svolgere attività lavorativa al di fuori dell'orario concordato, salvi i casi di reperibilità , urgenza
oggettiva, presidio prognmmato di scadenze o forza maggiore.
4. Le comunicazioni trasmesse fuori dalle fasce di contaltabilità non determinano obbligo di immediata
risposta , salvo diversa previsione collegata a rep eribilità formalmente disposta o a esigenze
straordinarie debitamente motivate.
5. L'utilizzo del lavoro agile 11011 può comport,u-e increm ento 11011 controllato dell'orario di lavoro, né
elusion e della disciplina su lavoro straordinario, supplementare, riposi e pause.
Art. 145 I Luogo di lavoro agile, salute e sicureu.a
1. La prestazione in modalità agile può essere svolta in luoghi idonei, scelti dal lavorator e tra quelli
ammessi dall'accordo individuale o d,ùle policy aziendali, purch é compatibili con la sicurezza
personale, la riservatezza, la protezione dei dati e la corretta. esecuzione della prestazione.
62
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. Il datore di lavoro consegna al lavorator e e, ove previsto, al rappres entante dei lavoratori per la
sicurezza l'informativa sui rischi generali e specifici connessi alla modalità agile, secondo la normativa
vigente.
3. Il lavoratore coopera all'atluazione delle misure di prevenzione e protezione, utilizza correttamente
gli strumenti asseg11ati e segnala tempestivamente condizioni di rischio, malhmzionam enti o
impedimenti che possano incidere sulla sicurezza o sulla continuità della prestazione.
4. Sono esclusi, salvo autorizzazione del dator e di lavoro, luoghi pubbli ci o aperti al pubblico che non
consentano adeg1.1ata riservatezza, sicurezza della connession e, protezion e dei docum enti e controllo
degli accessi allo schermo o ai dati traltati.
Art. 146 I Strumenti di lavoro, dotazioni e costi
1. Il datore di lavoro individua gli strumenti necessari per lo svolgimento della prestazione in modalità
agile o da remoto e ne disciplina l'uso attraverso istruzioni tecniche e organizzative.
2. Qwmdo gli strumenti sono fomiti d,ù datore di lavoro, il lavoratore è tenuto a custodirli con diligenza,
a utilizzarli per finalità lavorative e a restiluirli alla cessazione della modalità agile o del rapporto , salvo
diverso accordo scritto.
3. L'evenluale utilizzo di strumenti personali è ammesso solo se autorizzato dal datore di lavoro e
regolato da misur e tecniche idon ee a garantire sicurezza, riservatezza, separazione dei dati e
conformità alle procedure aziendali.
4. L'accordo individuale o la contraltazione di secondo livello possono disciplinar e evenluali rimborsi,
indennità o criteri di riparto dei costi connessi alla modalità agile, pur ché determinati in modo
oggettivo e compatibil e con la normativa fiscale, contributiva e contrattual e.
Art. 147 I Riseivatezza professionale e protezione dei dati
1. Il lavoratore è tenuto alla massima riservatezza sui dati, documenti , informazioni, credenziali,
pratiche, posizioni fiscali, contabili, re tributive, societarie, patrimoniali o perso nali di cm venga a
conoscenza nello svolgimento della prestazione.
2. Il trattamento di dati personali , fiscali, rnntahili , paghe, contributivi o aziendali deve avvemre
esclusivamente mediant e strumenti, pro cedure e autorizzazioni stabilite dal dato re di lavoro.
3. È vietato trasferire, salv,u-e, cariecu-e o condividere docum enti e dati aziend,tli o di clienti su
piattalorm e, account personali, sistemi cloud , applicazioni di messaggistica o strumenti di intelligenza
artificiale 11011 autorizzati.
4. Il lavorator e segnala tempestivamente ,Ù datore di lavoro smarrimenti, furti, accessi non autorizzati,
incidenti informatici , errori di trasmissione, invii a destinatari errati o og11i altro evento che possa
comprom ettere riservatezza, integrità o disponibilità dei dati.
Art. 148 I Sicurezza informatica e uso degli strumenti digitali
1. Il lavoratore utilizza gli strumenti digitali nel rispetto delle policy aziendali e delle istruzioni ricevute,
con p,u-ticolare riguardo a credenziali, autenticazione, aggiornamenti, dispositivi, connessioni,
archiviazione docum entale, posta elettronica, piattaform e gestionali e sistemi di firma o tnsmission e
telematica.
2. Le credenziali di accesso sono persomtli e non possono essere cedute, condivise, annotate in modo
non sicuro o utilizzate da soggetti terzi.
63
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Il datore di lavoro può sta.bilire misure tecniche di sicurezza, quali autenticazione multifattore, VPN,
cifratura, gestione centralizzata dei dispositivi, limitazione dei download , sistemi di backup, filtri
antimalware e monitora ggio tecnico degli accessi, nel rispetto della legge e della normativa privacy.
4. L'inosservanza delle isb·uzioni in materia di sicurezza informatica e riservatezza può assumere rilievo
disciplinare, secondo la gravità della viola?ione e le conseguenze prodott e o potenzialmente
producibili.
Art. 149 I Controlli, strumenti informatici e dati di lavoro
1. L'utilizzo di strurnenti informatici, piattaforn1e gestionali, sisterni di rilevazione, log applicativi e
stTumenti digitali deve avvenire nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, della protezione
dei dati personali e delle procedure aziendali legittimamente adottate.
2. I dati raccolti attraverso gli strumenti utilizzati dal lavoratore per render e la prestazione possono essere
utilizzati dal dator e di lavoro nei limiti consentiti dalla legge, previa adeguata informazion e al
lavoratore sulle modalità d'us o degli strumenti e di effettuazione dei controlli.
3. Non sono ammessi controlli occulti, sproporzionati o non pertinenti rispetto alle finalità organizzative,
produttive , di sicurezz,t, tutela del patrimonio, correttezza della prestazione o protezione dei dati.
4. L'introduzione di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori è eflettuata nel rispetto delle procedure sindacali o amministrative previste dalla legge, ove
necessane .
Art. 150 I Automazione, intelligenza artificiale e supeIVisione umana
1. L'utilizzo di sistemi di automazion e, intelligenza artificiale, analisi documentale, riconos cimento
ottico, classificazione automatica, assistenza alla compilazion e, generazione di bozze, controllo
anomalie o supporto decisionale è ammesso quale strumento di ausilio all'attività lavorativa, nel
rispetto della nonnativa vigente e delle istruzioni aziendali.
2. I sistemi digitali o di intelligenza artificiale non sostituiscono la responsabilità professionale e
organizzativa del dator e di lavoro, né l'obbligo di verifica umana sulle attività che incidono su
adempimenti fiscali, contabili, retributivi, amministrativi, dichiarativi o su posizioni giuridiche di
clienti, lavoratori o terzi.
3. Il lavoratore non può utilizzare strumenti di intelligenza artificiale non autorizzati per b·attare dati
personali, documenti riservati, infom1azioni fiscali, contabili, retributive, societarie o patrimoniali.
4. Le decisioni relative a valutazione della prestazione , assegnazione di mansioni , pro cedimenti
disciplinari, progressioni, cessazione del rapporto o altre decisioni incidenti sul rapporto di lavoro
non possono essere fondat e esclusivamente su risultati automatizzati privi di verifica umana.
5. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori interessati adeguate istruzioni sull'uso lecito, sicuro e
consapevole degli strumenti di automa zione e intelligenza artificiale messi a disposizione.
Art. 151 I Formazione digitale, aggiornamento e alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale
1. La formazione digitale costituisce parte integrante dell'aggiornam ento professionale dei lavoratori
rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL.
2. Il dator e di lavoro promuov e, direttamente o tramite gli enti bilaterali e formativi competenti, percorsi
di aggiornamento su sofì.w,u-e gestionali, piattaforme telematiche, sicurezza infonnatica, protezione
dei dati, archiviazione digitale, firma elettro nica, identità digitale, strumenti collaborativi, automazion e
e intelligenza artificiale applicata alle attività di settore.
64
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Quando il lavoratore utilizza sistemi di i11tellige11za artificiale messi a disposizioue o autor izzati dal
datore di lavoro, la formazione deve comprendere istruzioni essenziali su limiti dello strumento,
rischio di errore, verifica delle fonti, riservatezza, sicurezza dei dati, divieto di caricamento di dati non
autorizzati e necessità di controllo umano.
4. La formazio ne obb ligatoria o necessaria all'utilizzo degli strume nti assegnati è svolta dur ante l'orar io
di lavoro, salvo diversa disciplina di legge o accordo collettivo.
Art. 152 I Telelavoro e altre modalità di lavoro da remoto
1. Il telelavoro consiste nello svolgirnento stabile della prestazione lavorativa in luogo diverso dai locali
aziendali, con postazion e ordi nariamente predeterminata. e collegament o funzionale con
l'orga11izzazio11e del da.tore di lavoro.
2. Il telelavoro si distingue dal lavoro agile per la maggiore stabilità della postazione e per la diversa
organizzazione della prestazione, ferma restando l'applicazion e della disciplina del rapporto di lavoro
subord inato.
3. Il telelavoro è attivato mediaut e accordo scritto che discipliua luogo della prestazioue , orario,
strum enti, rimborsi, salute e sicurezza, riservatezza, protezione dei dati, controlli, reversibilità e rientro
presso la sede.
4. Per quanto compatibile, al telelavoro si applicano le disposizioni del presente Titolo in materia di
st:rumeuti digitali, riservatezza, sicurezza iuformatica, prote zioue dei dati, formazioue e diritti siudacali.
Art. 153 I Parità di trattamento, diritti sindacali e partecipazione
1. Il lavoratore che svolge la prestazion e in modalità agile, telelavoro o lavoro da remoto ha diritto al
medesimo trattamento economico e normativo complessivamente applicato ai lavoratori che
svolgono le medesime mansioui iu presenza, salvo gli istituti oggettivamente incompatibili con la
specifica modalità di svolgimento della prestazione.
2. Il lavoro agile o da remot o non può comportar e penalizzazioni nell'accesso alla formazion e, alla
progressione pro fessionale, alle informazioni aziendali, alla parte cipazione sindacale e agli istituti di
welfare o bilateralità previsti dal presente CCl\-L.
3. Il dator e di lavoro assicura ai lavorator i da remoto modalità idonee di accesso alle comunicazioni
siudacali e alle informazioni rilevanti per il rapporto di lavoro, anche mediante strume nti digitali.
4. La partecipazione ad assemb lee, incontri formativi, riunioni operative e attività sindacali può avvenire
anche mediante strumeuti telematici, ove compatibile con la natura dell'attività e con le regole
organizzative applicabili.
Art. 154 I Recesso, reversibilità e modifica della modalità agile
1. L'accordo di lavoro agile a tempo indetermin ato può essere oggetto di recesso da ciascuna parte con
preavviso non inferiore a !Tenta giorni, salvo diverso termine più favorevole previsto dall'accordo
iudividuale, dalla contrattazioue di secondo livello o dalla legge.
2. Per i lavoratori con disabilità o in con dizioni tutelate dalla legge, il recesso datoriale dalla modalità
agile avviene nel rispetto dei termini e delle garanzie previsti dalla normativa vigeute.
3. In preseuza di giustificato motivo, ciascuna parte può recedere dalla modalità agile prima della
scadenza del termine o senza preavviso, secondo quanto previsto dalla legge e dall'accordo
individuale.
65
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4. La modifica delle giorna te, delle fasce, degli strumenti o delle modalità di svolgimento del lavoro agile
è concordata tra le parti , salvo esigenze organizzative, tecniche, produttiv e, di sicurezza, riservatezza o
forza maggiore che impon gano modifich e temporanee .
5. Il rientro alla modalità ordinaria di lavoro non costituisce modifica peggiorativa del rapporto, ove
avvenga nel rispetto dell'a ccordo individuale, del presente CCN L e della normativa vigente.
Art. 155 I hnpossibilità. sopravvenuta, malfunzionamenti e presidio operativo
1. Il lavoratore commu ca tempestivamente al dator e di lavoro event1.1ali impedimenti,
malfunzionamenti, indisponibilità degli strumenti, problerni di connessione, incidenti infonnatici o
altre circostanze che imp ediscano o limitino lo svolgimento della prestazione da remoto.
2. In caso di impossibilità temporanea di rendere la prestazione da remoto per cause tecniche,
organizzative o di sicurezza, il dator e di lavoro può disporre il rientro presso la sede, l'utilizzo di altra
postazion e idonea, la diversa collocazione temporale della prestazione o altra soluzione compatibil e
con la legge e il presente CC L.
3. Le giornate di lavoro agile possono essere sospese o rimodulate in presenza di scadenze fiscali,
contabili, dichiarative, paghe, contributi ve o ,unmin istrative che richied,mo presidio fisico,
coo rdin ame nto operativo, gestione docwnental e, ricevimento o attività 110 11 remolizzabile.
4. La sospe nsione temporan ea della modalità agile deve essere comuni cata con preavviso congruo, salvo
urgenza, forza maggiore o esigenze non programmabili .
Art. 156 I Contrattazione di secondo livello e regolamenti aziendali
1. La contrattazione di seco ndo livello può disciplinar e modalità collettive di accesso al lavoro agile,
alternanza presenza/remoto , criteri di priorità, fasce di contattabilit1., disconn essione, rimborsi,
dotazioni , presidio delle scadenze, formazione digitale, sicurezza informati ca e utilizzo di strumenti
di automaz ione o intelligenza artificiale .
2. I regolame nti aziendali possono integrare la disciplina del presente Titolo, purché coe renti con la
legge, con il presente CCNL e con gli eventuali accordi individuali o colleltivi app licabili.
:-t Le Parti promuovono mod elli organizzativi che consentano di coniugare efficienza, qualità del
servizio, tutela della riservatezza, benesse re organizzativo, conciliazione vita-lavoro e presidio delle
scade nze propri e del settore .
TITOLO XIV
TRASFERTE, TRASFERIMENTI, DISTACCO E MUTAMENTO DEL LUOGO DI
IAVORO
Art. 157 I Missioni e trasferte
1. Il datore di lavoro può inviare il lavoratore in missione o trasferta temporan ea fuori dal Com une della
sede di lavoro indicata nella lettera di assunzione o nell'accordo individuale, quando ciò sia richiesto
da esigenze organizzative, professionali, formative, commer ciali, di assistenza alla clientela, di verifica
document1.le, di audit, di consulenza o di par tecipazione a incontri, udienze, attività presso enti, clienti
o sedi collegate.
2. La missione o trasferta non modifica la sede ord inaria di lavoro e deve essere disposta per il tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico affidato.
66
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. La disposizione della m1ss10ne o trasferta deve indicare, ove possibile, destinazione, durata
prevedibile , oggetto dell'in carico, modalità di viaggio, cvcnlualc pernottamento e criteri di rimborso
delle spese.
4. Per le trasferte di breve durata o ricorrenti , la comunicazione può essere effettuata anche mediante
strumenti digitali aziendali, purch é sia garantila la tracciabilità della richiesta e della relativa
autorizzazione.
Art. 158 I Rimborsi spese
1. Al lavoratore inviato in mission e o trasferta cor:npete il rimb orso delle spese dlettive, documentate,
autorizzate o comunqu e sostenute nell'interesse del dator e di lavoro, secondo criteri di normalità,
pertin enza e congruità.
2. Sono rimborsabili, in particolare , le spese di viaggio, trasporto locale, vitto, alloggio, parcheggio ,
pedaggi, connessione, spedizione documental e e le altre spese necessarie all'esecuzione dell'incarico.
3. Il lavoratore è tenuto a produrr e la documen tazione giustificativa secondo le procedure aziendali e
nel rispetto della normativa fiscale applicabile .
4. Il datore di lavoro può adottare regolamenti aziendali o accordi di secondo livello che disciplinino
modalità di autorizzazione preventiva, limiti di spesa, strumenti di pagamento, anticipazioni, note
spese digitali e tempi dj liquidazion e.
5. Resta fermo che eventuali limiti interni di spesa non possono trasferire sul lavoratore costi necessari,
autorizzati o comunqu e indispensabili per l'esecuzione dell'in carico disposto dal datore di lavoro.
Art 159 I Diaria di trasferta
1. Per le missioni o trasferte eccedenti otto ore e fino a ventiquattro ore, al lavoratore compete, oltre al
rimborso delle spese documentate , una diaria giornaliera pari a euro 15,00.
2. Per le missioni o D·asferte eccedenti la giornata, al lavoratore compete, olD·e al rimborso delle spese
documentate, una diaria giornaliera pari a euro 30,00.
3. Per le missioni o trasferte di durata superiore a un mese continuativo , la diaria è ,idolta del dieci per
cento a decorre re dal seco ndo mese, salvo diversa previsione più favorevole della contrattazione di
secondo livello o dell'a ccordo individual e.
4. Per le missioni di durata inferiore a otto ore compete il rimborso delle spese effe ttivamente sostenute
e documentate, ove necessar ie all'esecuzione dell'incarico.
5. Gli importi della diaria potranno essere aggiornati in sede di rinnovo contrattual e o mediante accordo
sottoscritto dalle P;u-ti stipulanti, anche in funzione dell'evoluzione dei param etri eco nomici assunti
per la verifica del trattamento economico complessivo.
Art. 160 I Utilizzo del mezzo proprio
1. L'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio deve essere preventivament e autorizzato dal dator e
di lavoro, anche mediant e strumenti digitali, salvo comprovate ragioni di urgenza o necessità.
2. In caso di utilizzo autorizzato del mezzo proprio , il rimborso chilomeD·ico è determillato sulla base
delle tabelle ACI applicabili al veicolo utilizzato o secondo diversi criteri aziendali equivalenti o più
favorevoli.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo propno non comporta modifica della sede di lavoro né
trasformazion e della mission e in trasferim ento.
67
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4. Il lavoratore è tenuto a utilizzare il mezzo nel rispetto delle norm e di circolazione e delle ordinarie
condiz ioni di sicurezza. Restano ferme le coperture assicurative obb ligatorie e le eventuali coperture
aziendal i specificamente previste.
Art. 161 I Trasferimento
1. Per trasferimento si intende il mutamento stabile della sede ord inaria di lavoro del lavoratore disposto
dal datore di lavoro per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, nel
rispetto dell'art. 2103 e.e. e delle altre disposizioni inderogabili app licabili.
2. Il trasferimento deve essere cornun icato per iscritto con un preavviso non inferiore a quindici giorni,
salvo compro vate ragioni di urgenza o diverso termine più favorevole previsto da accor do individuale
o collettivo.
3. La com unicazione indica la nuova sede di lavoro, la data di decorrenza, le ragioni organizzative del
trasferimento e gli eventual i trattamenti economic i o rimborsi spettanti .
4. Il trasferimento non può essere disposto per finalità discriminatorie, ritorsive o disciplinari indirette.
5. Quando il trasferimento incida in modo rilevante sulle condizio ni personali o fam iliari del lavoratore,
il datore di lavoro valuta, ove compati bile con l'organizzazione, soluzioni alternative quali lavoro agile,
trasferimento temporaneo, diversa distribuzione dell'orario o asseg11azione a sede più prossima.
Art. 162 I Trasferimento con cambio di residenza o domicilio abituale
1. Quando il trasferimento compo rti, secondo criteri di ragionevolezza, il camb io di residenza o di
domicilio abituale del lavoratore, spetta no il rimborso delle spese eflettive documentate di viaggio,
vitto e alloggio sostenute per il trasferimento.
2. Spetta alt:resì il rimborso delle spese eflettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio,
nei limiti preventivamente concordati o comu nqu e congrui rispetto alle esigenze del trasferimento.
3. Qualora il lavoratore non possa sciogliere tempestivamente il precedente rapporto di locazio ne o
sub locazio ne, il datore di lavoro rimborsa, previa documentazione, l'eventu ale canone sostenu to
senza godimento dell\1lloggio per un periodo massimo di sei mesi.
,1.. Al lavoratore trasferito compete, per il tempo sb·ettamente necessario al trasferimento e al b·asloco, la
diaria prevista. per le missioni eccedenti la giornata.
5. Se il lavoratore convive con familiari a carico o con soggetti verso i quali sussistano obb lighi di
assistenza o mantenimento, i rimborsi e le diarie sono riconosciuti anche per tali soggetti, nei limiti
della documentazione prodotta e secondo criteri di congruità.
6. Per i figli conviventi a carico, la diaria può esse1·e riconosciuta in misura ridotta, pari a b·e quinti
dell'importo previsto per il lavoratore, salvo trattamento di miglior favore.
Art. 163 I Sedi plurime, attività presso clienti e trasferimento temporaneo
1. La lettera di assunz ione può indicare una sede ord inaria di lavoro e, ove coerente con l'organ izzazione
del datore di lavoro, ulteriori sedi operative presso le quali il lavoratore può essere chiamato a svolgere
la prestazione.
2. La previsione di sedi plurime non consente un utilizzo arbib·:.u-io del lavoratore, dovendo
l'assegnazione rispettare ragionevolezza, coerenza con le mansioni, preavviso adeguato e tutela delle
condizioni personali e fami liari.
68
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. L'attività presso clienti, enti pubblici, società collegate, studi associati, reti professionali o altre sedi
funzionalmente connesse all'altività del datore di lavoro costiluiscc missione o trasferta quando abbia
carattere temporan eo.
4. Il trasferimento temporaneo presso altra sede può essere disposto per esigenze organizzative
determinate e per un periodo definilo o definibile. Quando il trasferimento temporaneo si protragga
oltre sei mesi continuativi, il datore di lavoro ne verifica la persistenza delle ragioni e ne dà
comunicazione al lavoratore.
Art. 164 I Dista.eco e comando
1. Il distacco si configura quando il dator e di lavoro, per soddisfare un propno interesse, pone
temporan eamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
<lelenniuala allivilà lavorativa, uel risµello <lella uonnaliva vigeule.
2. Il distacco deve essere temporaneo, giustificato da un interesse eflettivo del datore di lavoro
distaccante e non può risolversi in una mera somministrazione irregolare di manodop era.
3. Durante il distacco il datore di lavoro distaccante resta responsabile del trattamento economico e
nom1ativo del lavoratore, salvi gli obblighi di sicurezza e coo perazione gravanti w che sul soggetto
presso il quale la prestazion e è resa.
4. Il distacco che comporti mutamento di mansioni richiede il consenso del lavoratore interessato. Il
distacco verso unità produttiva posta a distanza superiore a cinquanta chilometri dalla sede ordinaria
richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
5. Il distacco è comunicato al lavoratore per iscritto, con indicazione del soggetto presso cui la
prestazione sarà svolta, della durata prevedibile, dell'interesse organizzativo perseguito, delle mansioni
affidate e dei referenti aziendali.
Art. 165 I Sicurezza, riservatezza e strumenti nelle attività fuori sede
1. Nelle missioni, trasferte, trasferimenti temporanei, dista.echi e attività svolte presso clienti o terzi, il
lavoratore è tenuto al rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza, riservatezza,
protezione dei dati, segreto professionale, uso degli strumenti digit-1.li e custodia della
documentazione.
2. Il dator e di lavoro fornisce al lavoratore le istruzioni necessarie per lo svolgimento dell'attività fuori
sede, con particolare riferimento ai rischi interferenziali, alla protezione delle credenziali, all'uso di
reti e dispositivi, alla conservazione dei docum enti e alla gestione dei dati dei clienti.
3. Quando l'attività lì.tori sede comporti l'accesso a locali o sistemi informativi di terzi, il lavoratore
osserva anche le regole organizzative e di sicurezza del soggetto ospit,mte, purch é compatibili con la
legge, con il presente CCNL e con le istruzioni del datore di lavoro.
4. Eventuali impedimenti, rischi, anomalie organizzative, violazioni di sicurezza o condizioni non
compatibili con l'incarico ricevuto devono essere segnalati tempestiv,unente al datore di lavoro.
Art 166 I Clausola di salvaguardia
l. Le discipline di missione, trasferta, traslerim ento, distacco e attivit--\ fuori sede devono essere applicate
in modo coerente con le 1mu1sioni, l'inquadréUnento, l'orario di lavoro, la salute e sicurezza, la
riservatezza e il trattamento economico complessivo spetw1te al lavoratore.
2. Restano salve le condizioni di miglior favore previste da accordi individuali, regolamenti aziendali,
accordi di secondo livello o prassi aziendali consolidate.
69
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Per quanto non disciplinato dal prese nte Titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti e le
eventuali discipline aziendali o territoriali di miglior favore.
TITOLO XV
TRATTAMENTO ECONOMICO, TEC, MENSILlTÀ SUPPLEMErff ARI E TFR
Art. 167 I Normale retribuzione
1. La normal e retribuzion e del lavoratore è costituita dagli elementi economici fissi e continuativi dovuti
in applicazione del presente CCN L e del contratto individuale di lavoro, con esclusione dei rimborsi
spese, delle erogazioni occasionali, dei compensi variabili non consolidati e degli elementi
espressamente esclusi dalla legge o dal presente CCNL.
2. Rientrano nella normal e retribuzione, ove spettanti:
a) la paga base tabellare conglobata prevista dalle tabelle retributive allegate al presente CCNL;
b) gli scatti di anzianità maturati;
c) gli assegni ad personam e i superminimi individuali aventi carattere continuativo;
d) le indennità fisse e continuative correlate ,ùla mansione, alla funzione o a particotu-i modalità
ordinarie di esecuzione della prestazione;
e) ogni altro elemento economico contrattuale avente carattere stabile e non discrezionale.
3. La retribuzione globale annua è erogata in quattordi ci mensilità, secondo le disposizioni del presente
Titolo e delle tabelle economiche allegate.
4. La retribuzione mensile è sta.bilita in misura fissa e si riferisce all'intero mese di calendario,
indipendentement e dalla distribuzion e dell'orario settimanale, fatte salve le assenze non retribuite, le
trattenute legittime e le ipotesi espressamente disciplinale dal presente CCNL.
5. La retribuzion e corrisposta al lavorator e deve risultare dal Libro Unico del Lavoro con indicazione
degli elementi che la compongono, delle eventuali maggiorazioni, degli importi variabih, delle ritenute
operate e degli istituti indiretti o differiti eventualmente liquidati.
Art. 168 I Trattamento Economico Complessivo e verifica di equivalenza
1. Ai fini della verifica di conformità. al principio del trattamento economico complessivo, il presente
CCNL asswne come param etro esterno di riferimento il contratto collettivo leader individuato ,ùl'art.
4.
2. Il Trattam ento Economico Complessivo, di seguito anche TEC , è determinato su base annua e tiene
conto degli elementi economici fissi, continuativi, indiretti e difleriti previsti dal presente CCNL per
ciascun livello di inquadnm1ento.
3. La matrice di equivalenza economica allegata al presente CCNL indica, per ciascun livello:
a) il livello di inquadramento del presente CCNL;
b) il livello funzionalment e comparabile del contratto collettivo leader;
c) il valore annuo dei minimi tabellari e delle mensilità. supplementari;
d) il valore degli scatti di anzianità, ove maturati;
e) il wùore degli elementi economici contrattuali fissi, continuativi e verificabili;
f) l'esito della comparazion e complessiva.
4. Il TEC previsto dal presente CCNL non può risultare inferior e, a parità di livello comparabile,
categoria leg,Ùe, orario <li lavoro e periodo <li riferime11to, al TEC previsto <lai rn11lratto collettivo
leader di riferimento .
70
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
5. Qualora, in occasione di rinnovi contratluali, aggiornamenti tabellari o modifiche normative, emerga
uno scostamento negativo, le Parti si incontrano per aggiornare le tabelle economiche e la matrice di
equivalenza. Nelle more dell'aggiornam ento, il datore di lavoro assicura com unque al lavorator e il
trattamento economi co individuale necessario al rispetto del TEC comparabil e.
Art. 169 I Minimi tabellari e tabelle economiche
1. I minimi tabellari del presente CCNL sono stabiliti nell'Allegato economico, distinto per livello di
inquadram ento e deco rrenza.
2. Le tabelle econornichc indicano i valori rnemili e annui della retribuzion e tabellare, tenendo conto
della strutlura retributiva in qualtordi ci mensilità.
3. Gli importi tabellari sono riferiti al lavoratore assunto a tempo pieno. In caso di rapporto a tempo
parziale, essi sono riproporzionati in base all'orario individuale concordato , salvo diversa previsione
espressa del presente CCNL.
4. Gli aumenti tabellari previsti nel periodo di vigenza contrattuale decorrono déùle date stabilite
dal!' Allegato economico e non sono assorbi bili da scatti di anzianità, indennità legali, rimborsi spese
o elementi economici aventi causa diversa.
5. L'eventuale assorbibilità di superminimi individuali o assegni ad personarn è ammes sa solo se
espressam ente prevista dall'atto di attribuzione o da accordo individuale scritto, nel rispetto del TEC
minimo comparabile e delle condizioni di miglior favore già acquisite.
Art. 170 I Frazionamento dlella retribuzione e divisori convenzionali
1. La quota giornaliera della retribuzione si oltiene dividendo la retribuzion e mensile per il divisore
convenzionale 26.
2. La quota oraria della retribuzion e s1 ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore
convenzionale 170.
3. Quando occorra determinare la retribu zione spettante per frazion e di mese, in caso di inizio o
cessazione del rapporto in corso di mese o di assenza 11011 retribuita, si pro cede mediant e il computo
delle quote giornaliere corrispondenti alle giornat e utili secondo le regole del presente CCNL.
4. Le frazioni di anno sono computate per dodi cesimi, considerando mese intero la frazione pari o
superiore a quindici giorni , salvo diversa disposizione prevista per specifici istituti.
5. Per malattia, inforlunio e altri istituti indenniz zati da enti previdenziali o assicurativi si applic;mo, ove
necessario, i criteri di calcolo stabiliti dalla legge e dagli enti competenti.
Art. 171 I Scatti di anzianità
1. Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso dator e di lavoro , il lavorator e ha diritto a otto scatti
triennali.
2. Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese immediatame nte successivo a quello in cui si compie
il triennio di anzianità.
3. Gli importi mensili lordi degli scatti di anzianità sono sta.biliti nelle seguenti misure:
a) Quadro: euro 30,0 0;
b) Primo livello: euro 26,00;
c) Secondo livello: euro 23,00;
d) Terzo livello Super: euro 22,00;
e) T erzo livello: euro 22,00;
71
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
f) Quarto livello Super: euro 20,00;
g) Quarto livello: euro 20,00;
h) Quinto livello: euro 20,00.
4. Gli scatti maturati non sono assorbibili da aumenti di merito, superminimi, asseg11Ì ad personam o
futuri aumenti contrattuali , salvo diversa disciplina individuale o collettiva più favorevole al lavoratore.
5. In caso di passaggio a livello superiore, gli scatti già maturati sono ricalcolati secondo il valore previsto
per il nuovo livello dal mese di decorre nza del passaggio.
Art. 172 I Supenninimi, assegni ad personam e voce di allineamento economico
1. Il superminimo individuale è l'elemento economico riconosciuto al lavoratore in aggiunta ai minimi
contrattuali, in forza di accordo individuale, prassi aziendale consolidata o decisione datoriale.
2. L'asseg110 ad persona.In conserva la natura , il titolo e le condizioni di assorbibilità o non assorbibilità
stabilite all'atto del riconos cimento o dalla disciplina collettiva applicabile.
3. La voce di allineamento economico eventualmente riconosciuta per gara11tire il rispetto del TEC
compa1·abile è distinta dagli altri elementi della retribuzione, non è assorbibile fino all'aggiornam ento
della matrice di equivalenza ed è utile ai fini degli istit1.1ti indiretti e dilleriti secondo le regole del
presente CCNL.
4. Gli elementi individuali non possono essere utilizzati per eludere i minimi tabellari, le mensilità
supplementari, gli scatti di a11zia.I1it:.-ì. o gli altri istituti economici inderogabili previsti dal presente
CCNL.
5. La voce di riallinea1nento classificatorio prevista dalla disciplina tra11sitoria per i lavoratori in forza
opera secondo le tappe ivi stabilite ed è distinta dalla voce cli allinea1nento economico di cui al conuna
3, che presidia l'equivalenza rispetto al param etro leader. Le due voci possono coesistere; in tal caso
concorrono entramb e alla normale retribuzione e agli istituti indiretti e dilleriti, senza duplicazione
della medesima quota.
Art. 173 I Indennità. fisse e continuative
1. Le indennità fisse e coutinuative sono .-iconosciute quando la p1·estazione richieda, in modo stabile o
ricorrente, responsabilit:.-ì., condizioni operative o modalità esecutive ulteriori rispetto all'ordina1·io
contenuto professional e del livello di inquadra1nento.
2. Possono costituire indennità fisse e continuative, ove previste dal contratto individuale, dalla
contrattazione di secondo livello o dagli allegati economici:
a) indennità di funzione o responsabilità;
b) indennità di ma11eggio denaro o valori;
e) indennità di reperibilità continuativa;
d) indennità correlate a presidi orga11izzativi o scadenze continuative;
e) indennità connesse a sedi operative plurime o servizi stabilmente resi presso clienti.
3. Le indennità fisse e continuative concorrono alla normale retribuzione, al TEC e agli istituti indiretti
e difleriti, salvo che la fonte istitutiva ne preveda espressamente e legittima1nente una diversa natura.
4. Le indennità occasionali, i rimbor si spese e le somme corrisposte a fronte di eventi non ricorrenti
non assumono natura di indennit à fissa e continuativa.
72
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 17 4 I Tredicesima mensilità.
1. Iu coi11ci<le11za co11 la Vigilia <li Nalale <li og11i .-L11110, il <latore ùi lavoro corrispomle al lavorator e u11a
tredicesima mensilità d i importo pari a una mensilità della retribu zione in atto.
2. In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il lavorato re ha diritto a tanti
dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati, compu tandosi come
mese intero la frazione pari o superiore a quindi ci giorni.
3. Dall'amm ontare della tredicesima mensilità sono detratti i rate i relativi ai periodi nei quali non sia
maturato il diritto alla retribuzione, salvo diversa previsione di legge o del presente CCN L.
4. I periodi di congedo di maternità, paternità e congedo parentale sono computati ai fini della
matur azione della tredicesima mensilit:1. nei limiti e secondo le previsioni di legge e del prese nte
CCN L.
5. Per i lavoratori a tempo parziale, la tredicesima mensilit:1. è riproporzionata in base all'orario di lavoro
applicato nei periodi di maturazione.
Art 17 5 I Quattordicesima mensilità.
1. In coincidenza con il periodo delle ferie e comunqu e non oltre il 30 giugn o di ogni anno, il datore di
lavoro corrisponde al lavoratore una qu attordicesima mensilità di importo pari a una mensilità della
retribuzione globale mensile di fatto in atto al 30 giugno.
2. Il pagamento della quatto rdicesima mensilità awiene nel rispetto dei tempi tecnici necessari per
l'elaborazione del Libro Unico del Lavoro, fermo restando il termin e di cui al comma precedente.
3. Iu caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il lavorato re ha diritto a tanti
dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati, comput andosi come
mese intero la frazione pari o superiore a quindi ci giorni.
4. Non sono assorbibili nella quattordicesima mensiliL:1. le gratifiche, premi, le indennit à di merito
individuale o collettivo e gli altri importi riconosciuti con causa diversa.
5. Per i lavoratori a tempo parziale, la qu attordicesima mensilità è riprop orzionata in base all'orario di
lavoro app licato nei pe riodi di maturazione.
Art 176 I Premi di risultato, produttività. e conversione in welfare
1. La contrattazione collettiva di secondo livello può istituire premi di risultato, produttività, qualità,
efficienza, redditività, p resenza o miglioramento organizzativo, pur ché collegati a obie ttivi verificabili
e a indicatori predetermin ati.
2. I premi di cui al comm a precedente hanno natura variabile e non concorrono al T EC mm1mo
compar abile, salvo che siano trasforma ti in elementi fissi e continuativi o che la fonte istitutiva
attribui sca loro tale natura.
3. La contrattazione di seco ndo livello può prevedere, nel rispetto della normativa fiscale e contributi va
vigente, la conversione volontaria dei premi variabili in misure di welfare aziendal e o contrattu ale.
4. I premi devono essere disciplinati in modo da evit,u-e discrimin azioni dirette o i11dirette e da assicurare
criteri oggettivi, verificabili e conoscibili ai lavoratori interessati.
73
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 177 I Trasparenza retributiva e parità. di trattamento economico
1. Il <lalore <li lavoro assicw·a crileri relriLuLivi coere11Li cu11 l'im1ua<lraint:11lu, k mai1s10I11, la
professionalità, l'esperienza, le responsabilità e le condizioni oggettive di svolgimento della
prestazione.
2. A parità di mansioni, professionalità, livello di inquadramento e condizioni oggettive di lavoro, è
garantita parità di trattamento economico, nel rispetto della normativa vigente in materia di pari
opportunità e non discriminazion e.
3. Le difle renze retributive individuali devono essere ricondu cibili a criteri oggettivi, quali anzianità,
competenza, responsabilità, qualità della prestazion e, risultati, condizioni particolari di lavoro o
pattuizioni individuali legittime.
4. Le Parti promuovono la progressiva adozione di strumenti informativi e procedur e interne idon ee a
rendere più trasparenti i criteri di classificazione, progressione professionale e riconos cimento degli
elementi economi ci individuali e collettivi.
Art. 178 I Trattamento di Fine Rapporto
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il Trattamento di Fine
Rapporto secondo quanto previsto dall'art. 2120 e.e. e dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Ai fini della determinazion e della retribu zione utile al TFR sono computati, salvo diversa disposizione
di legge o del presente CCNL:
a) la paga base tabellare conglobata;
b) gli scatti di anzianità;
c) gli assegni ad personam e i superminimi aventi carattere continuativo;
d) la tredicesima e la quattordi cesima mensilità;
e) le indennità fisse e continuative;
f) le somme corrispost e con caratte re stabile al fine di garantire l'allineamento econom1co
contrattual e.
3. Sono esclusi dalla base utile del TFR i rimborsi spese, le somme occasionali, le liberalità non
ricorrenti e gli elementi espressamente esclusi dalla legge o dal presente CCNL.
4. Il TFR è liquidato all'atto della cessazione del rapporto, dedotto quanto eventu alme nte dovuto dal
lavorator e, nei tempi tecnici necessari all'elaborazione delle competenze di fine rapporto.
5. Il lavoratore può destinar e il TFR maturando a forme di previden za complem entar e secondo le
modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
6. Le ,mticipazioni del TFR sono disciplinate dall'art. 2120 e.e. e dalla normativa vigente, ferma la facoltà
della contrattazione di secondo livello di introdurr e condizioni di miglior favore compatibili con la
disciplina leg,ùe.
74
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
TITOLO XVI
BILATERALlTÀ, WELFARE CONTRATIUALE, ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 179 I Sistema di bilateralità. e welfare contrattuale
1. Le P,u-ti riconoscono la bilateralità contrattuale, il welfare, l'assistenza sanitaria integrativa e la
previdenza comp lementare quali strum enti di t1-1tela del lavorato re, di sostegno al datore di lavoro e
di qualificazione del sistema contrattual e di settore .
2. Il sistema disciplinato dal presente T itolo opera in coere nza con il principio di equivalenza eco nomica
e normativa rispetto alla contrattazione collettiva leade r dj riferimento, seco ndo quant o previsto dal
presente CCNL e dalla matrice allegata.
3. Le prestazioni di welfare e bilateraljtà rilevano ai fini conb·attuali solo quando siano effettivame nte
operative, regolame ntate, finanziate e accessibili seco ndo criteri genera li, verificabili e non
djscriminatori.
4. Il presente Titolo non attribuisce valore sostitutivo a prestaz ioni meramente programmatiche,
eventual i, non finanziate o prive di disciplina regolamentare.
5. Le Parti demandano ad appos ito Allegato Bilateralità e Welfare la ricognizione delle prestazioni, dei
soggetti gestori, dei requisiti di accesso, dei valori economici computabi li e dei criteri di raccordo con
la bilateralità della contrattazione leade r di categor ia.
Art. 180 I E.N.Bi.Form. quale ente bilaterale e organismo paritetico di riferimento
1. Le Parti individmmo in E.N.B i.Form . l'ente bilaterale e organismo paritetico di riferimento
contrattuale del presente CCNL, per le funzioni attribuite dalla legge, da.Ilo statu to, dai regolamenti
dell'Ente, dal presente contratto e dagli accordi applicativi delle Parti stipulanti.
2. E.N.Bi.Form. opera quale sede bilatera.le e paritetica delle Parti stipulanti per il settore regolato da.I
presente CCNL, con funzioni di supporlo, sviluppo e presidio del sistema conlrat luale, nelle materie
di cui al comma 3. L'assistenza s,mitaria integrativa e la previdenza complementare sono disciplinate
dagli articoli 183 e 185.
3. E.N .Bi.Form. svolge, nei limiti della normativa vigente, dell'iscrizione a.I Repertorio Nazionale degli
Organismi Paritetici, dei propri regolame nti e delle funzioni conb·attualmente attribuite, attività in
materia di:
a) osservazione del settore e supporto a.Ile relazioni contrattua li;
b) formazione continua , formazione obb ligatoria e aggiorname nto professionale;
c) salute e sicurezza sul lavoro, attività paritetiche e collaboraz ione alla formaz ione;
d) servizio RLST , ove richiesto e ove operativo seco ndo la disciplina app licabile;
e) promozione di buone prassi, informazione, assistenza tecnica e strumenti di prevenzione;
f) asseverazione, conciliazione, certificazione, pareri di conformità e supporto interpretativo, nei
limiti previsti dalla legge e dai regolame nti app licabilj;
g) prestazioni di welfare bilaterale in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro aderenti, secondo i
regolamenti vigenti.
4. L'adoz ione di E.N.Bi.F orm . da parte del presente CCN L costitu isce individuazione conb·attuale
dell'organismo p,u-itetico di riferimento delle Parti stipulémti per le funzioni attribuite dal presente
contratto, ferma restando la necessità di assicurare coere nza b·a funzioni esercitate, ambito operativo,
regolamenti dell'Ente, competenze territoriali e requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
75
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
5. Le prestazioni di E.N.Bi.Form. sono erogate secondo i regolamenti vigenti tempo per tempo, nel
rispetto delle risorse disponibili , dei requisiti di accesso, delle procedure e dei massimali previsti.
Art. 181 I Prestazioni bilaterali erogabili da E.N.Bi.Form.
1. Le prestazioni erogabili da E.N.Bi.Form. sono quelle previste dallo statuto, dai regolamenti, dalle
delibere degli organi competenti e dagli accordi stipulati dalle Parti.
2. Le prestazioni possono riguardare, in via esemplificativa e nei limiti della regolamentazione vigente:
a) rimborsi e sussidi di welfare bilaterale in favore dei lavoratori;
b) rimborsi, servizi o contributi in favore dei datori di lavoro aderenti;
c) formazion e obbligatoria, aggiorna.mento professionale e formazion e continua;
d) servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) collaborazione alla formazione ai sensi della normativa ,~gente;
f) servizio RLST', ove attivato;
g) asseverazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza, ove ricorrano i presupposti;
h) conciliazioni, dimissioni telematiche, certificazioni e ulteriori servizi ammessi dalla legge.
3. Le prestazioni soggette a requisiti, massimali, periodicità, disponibilità di risorse o delibere annuali
non possono essere considerate, da sole, equivalenti a istituti economici fissi e continuativi del
contratto leader, salvo espressa indicazion e della matrice di equivalenza.
4. Il valore economico delle prestazioni E.N.Bi.Form. può essere computato nel TEC solo se la
prestazione risulta certa, regolamentata , accessibile alla gener;ùit-1. dei lavoratori o a categorie
omogenee e oggettivamente valorizzabile.
5. L'aggiornam ento delle prestazioni dell'Ente è recepito nell'Allegato Bilateralità e Welfare, senza
necessità di modificare il testo principale del CCNL quando non comporti riduzione dei diritti
economici e normati vi dei lavoratori.
Art. 182 I Comparazione con la bilateralità. della contrattazione leader
1. Il presente CCNL assume la bilateralità della contrattazione leader di riferimento quale param etro
esterno di comparazion e del valore economico e del contenuto delle prestazioni sanitarie,
assistenziéùi, bilatenùi e di welfa.re, ai fiui della verifica di equiv;-Ùenza di cui agli articoli 5 e 168 e della
matrice allegata.
2. L'individuazione di cui al comma 1 non comporta rinvio rece ttizio, non attribuisce ai lavoratori il
diritto a prestazioni erogate da enti diversi da quelli individuati dal presente CC:l\L e non incide sui
regolamenti dei soggetti gestori della contrattazione leader.
3. Le prestazioni previste dal presente Titolo sono erogate da E.N.Bi.Form. e dallo strum ento sanit-,rio
individuato ai sensi dell'articolo 183, secondo i rispettivi regolamenti.
4. Ove il lavoratore o il datore di lavoro risultino legittimati, a titolo proprio e in forza di rapporti diversi
d;ù presente CCNL, ad accedere a prestazioni erogale da altri enti, casse o fondi aventi oggetto, Jìmùità
o spesa sovrapponibile, resta ferma l'esclusione di duplicazioni , doppi rimborsi o cumuli sul
medesimo costo, salvo espressa previsione di cumulabilità.
5. La matrice allegata individua, per ciascuna area di prestazione , il valore assunto a param etro, lo
strumento erogatore del presente CCNL e l'esito della comparazione.
6. In caso di dubbio inte,-pretativo, le disposizioni del present e Titolo sono applicate secondo criteri di
eflettività delle prestazioni, tutela del lavoratore e coerenza con il principio di equivalenza economica
e normati va rispetto al contralto collettivo leader di riferimento.
76
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 183 I Assistenza sanitaria integrativa
1. Le Pari.i rico11osco110 l'assisle11za s,milaria i11legral.iva 4u,t.le isl.ilulo ce11lrale del [J·all,une11lo eco11ornico
complessivo e ne assumono il valore, quale risultante dalla co ntrattazione leader di riferimento, a
param etro della matrice di equivalenza.
2. L'assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori è assicurata mediante lo strum ento sanitario individuato
dalle Parti stipulanti con accordo applicativo, recepito nell'Allegato Bilateralità e 'Ne lfare .
3. Lo strum ento sanitario individua to deve garantire prestazioni, condizioni di accesso, continui tà e
valore econmnico con1plessivamente non inferiori a quelli assunti a paran1etro nella rnatrice di
equivalenza, e deve posse dere i requi siti di ente o cassa ave nte esclusivame nte fine assistenziale,
ovvero altra natura idonea al trattamen to fiscale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del d.P .R.
22 dicembre 1986, 11. 9 17, di iscrizion e ,ili' Auagrale dei Fo11ùi S,uiil,ui, di ,urnni ssione dei datori <li
lavoro che applicano il presente CCN L second o criteri oggettivi e non subordinati a valutazioni
discrezionali di soggetti terzi, di regolam ento delle prestazioni pubbli cato con indicazione di massimali
e condizioni di accesso, e di estensione ai fonili ari del lavoratore nei termini stabiliti dall'acco rdo
applicativo.
4. La contribu zione allo strum ento s,mitario è stabilita dall'acco rdo applicativo ed è recepita nelle tabelle
di cui ali' Allegato 2, in misura non inferiore a quanto necessario ad assicurare il valore di cui al comma
3.
5. Le Parti individuano lo strwn ento sanitario, mediante accordo applicativo, entro sei mesi dalla data.
di applicazione del presente CCN L. Fino all'indi viduazione dello strumento, e in caso di sua m,uICala
attivazione, il datore di lavoro garantisce al lavoratore una tutela sostitu tiva di valore non inferiore a
quello indicato nella m atrice di equivalenza (Allegato l); nelle more, il datore di lavoro riconosce al
lavoratore un importo pari a euro 20,00 mensili per dodici m ensilità, quale elemento distinto della
retribuzione utile agli istitu ti indiretti e differiti, ovvero lo accantona in suo favore; all'attivazione dello
strum ento sanitario si pro cede a conguaglio con effetto dalla data di applicazione del presente CCN L:
gli imp orti già erogati al lavoratore a titolo di tutela sostitu tiva sono imputati alla contribu zione
datoriale dovuta allo strum ento e, ove ecce denti, restano acquisiti al lavoratore; gli importi accantonati
sono versati allo strum ento. Resta fe rma l'imponibilità contr ibutiva e fiscale degli imp orti corrisposti
come elemento retributivo nel periodo transitorio, secondo la disciplina di legge. Le Parti verificano
annu almente la perman enza dei requi siti di cui a.I c01mna 3 e provvedono, ove necessar io, a
individuar e uno slrum e nlo sosl.iLul.ivo con le medesime g,mmzie.
Art. 184 I Welfare bilaterale e sostegno al reddito
1. Il welfare bilaterale comprende le prestazioni, i rimb orsi, i sussidi e i servizi riconosciuti ai lavoratori
e ai datori di lavoro seco ndo regolamenti, delibere e allegati contrattuali.
2. Le prestazioni posso no riguardar e, anche in raccordo con la contrattazione leader:
a) sostegno al reddito del lavoratore;
b) rimb orso di spese formative o professionali;
c) conciliazione vita-lavoro e sosteg110 alla genitorialità;
d) prevenzione sanitari a e promozione del benessere;
e) diritto allo studio e aggiornam ento delle competenze;
O supp orto alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione organizzativa degli studi e dei centri servizi.
3. Il welfare bilaterale non sostituisce i minimi tabellari, le mensilità suppl ementari, gli scatti di an zianità
e gli altri istituti economici inderogabili del presente CCN L.
77
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4. Le prestazioni condizionate alla domai 1da del beneficiario, a massimali, graduatorie o disponibilità di
risorse sono considerate ai fini della matrice di equivalenza solo nei limiti del loro valore certo e
oggettivamente detemùnabil e.
5. Le Parti promuovono la progressiva digitalizzazione delle procedure di accesso alle prestazioni , nel
rispetto della protezion e dei dati perso nali e della tracciabilità delle domande .
Art. 185 I Previdenza complementare
1. Le Parti promuovono l'adesione dei lavoratori alla previdenza complementare , qu,Ùe sb·umento di
integrazione del trattarn.ento pensionistico pubbli co e di railorzcUnento della tutela previdenziale
individuale.
2. Il present e CCNL non istituisce un fondo pensione complementcU·e autonomo, ma assume a proprio
riferimento un fondo pensione negoziale, aperto o una forma pensionistica individuale iscritti all'albo
tenuto dalla COVIP, individuato dalle Parti con accordo applicativo, che ammetta l'adesion e dei
lavoratori cui si applica il presente CCNL secondo criteri oggettivi. Le Parti individucU10 il fondo,
mediémte accordo applicativo, enb·o sei mesi dalla data di applicazione del prese nte CCNL. In difetto
di individuazione enb·o tale termine, il dator e di lavoro riconos ce al lavoratore, ovvero accantona in
suo favore, un importo pari alla contribuzione datoriale di cui al comma 4, qmùe elemento distinto,
fino all'attivazione del fondo.
3. Il fondo pensione o lo sb·wnento di previdenza complementar e di riferimento è individuato dalle
PcU·ti stipulcU1ti con apposito accordo applicativo, tra i londi pensione negoziali, aperti o le forme
pensionisti che individuali iscritti all'albo tenuto dalla CO VIP che ammell.ano l'ade sione dei lavoratori
cui si applica il presente CCNL secondo criteri oggettivi. Il véÙore della previdenza complementare
previsto détlla conb·attazione leader di riferimento è assunto a param etro nella matrice di equivalenza.
4. A fronte dell'adesion e del lavoratore, la conu·ibuzione dator:iale alla previdenza complem entare è
dovuta in misura non i11feriore a quella prevista dalla conu·attazione leader di riferimento , attualmente
pari all'l ,55% della retribuzione utile al calcolo del D·auamento di fine rapporto, cui si aggiunge la
quota a carico del lavorator e attualmente pari allo 0,55%. Le misure, le decorr enze e le modalità
operative sono precisate nell'accordo applicativo delle Parti, fe rma restando la garanzia di un valore
non inferiore a quello assw1to a param eb·o nella mab·ice di equivalenza.
5. Il lavoratore può destinar e alla previden za complementare il TFR maturando secondo le modalità e
nei termini previsti dalla normativa vigente.
6. La contrattazion e di secondo livello può promuov ere ccUnpagne informative, percorsi di educazion e
previdenziale e destinazione volontcU·:ia di premi di risultato étlla previdenza complementar e, nel
rispetto della normati va fiscale e previdenziale vigente.
Art. 186 I Contribuzione bilaterale e modalità. operative
1. La contribuzione destinata agli enti, casse, fondi o sb·umenti bilaterali, sanitari, assistenziali,
previdenziali o paritetici previsti dal presente Titolo è disciplinata dagli allegati conb·attuali, dai
regolamenti dei soggetti gestori e dalle modétlit..ì. amminisu·ative stabilite dagli enti competenti.
2. La contribuzione allo sb·umento scUiit:ario individuato ai sensi dell'articolo 183 opera secondo le
modalità cUmninistrative, contributive e regolamentari previste dal relativo regolamento e dall'accordo
applicativo.
3. La contribu zione a E.N.Bi.Form. è dovuta nella misura di euro l 0,00 mensili per ciasrnn lavoratore ,
per dodici mensilità, di cui euro 8,00 a carico del dator e di lavoro ed euro 2,00 a carico del lavoratore ,
corrispondent e alla fascia conb·ibutiva prevista dall'Ent e per i servizi naziornùi e territoriali, e
comunque non inferiore alla contribuzione prevista, per la corrispondente funzione bilaterale di
78
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
rappresentanza, assistenza conlTattuale e servizi, dal contratto collettivo leader di riferimento, salvo
diverse misure previste da accordi applicativi, regolamenti dell'Ent e o intese collettive stipulate dalle
Parti. Almeno il settanta per cento del gettito annuo derivante dalla present e contribuzione è destinato
all'erogazione di prestazioni in favore dei lavoratori e delle impres e aderenti che applicano il presente
CCNL; la verifica è effettuata annual1nente dall'Osservatorio di cui all'articolo 188, sulla base di un
rendiconto che distingue contabilmente il gettito e le erogazioni riferiti ai lavoratori cui si applica il
presente CCNL; l'eventuale awmzo è destinato a incremento delle prestazioni o acc,mtonato a riserva
vincolata alle medesime finalità.
4. La quota a carico del lavoratore è trattenuta. dal datore di lavoro sulla retribu zione del mese di
competenza ed è versata. unitamente alla quota a carico azienda. La trattenuta deve risultare dal
prospetto paga con voce distinta.
5. Il versamento della contribuzione a E.N.Bi.Form. avviene, secondo la convenzione di riscossione
vigente, mediant e modello F24 con utilizzo del codice causale TG 15, ovvero mediante le diverse
modalità amministrative tracciabili eventualm ente indicate dall'Ente o dagli enti competenti.
G. Qwùora il codice causale o le mo<.hùiLà ùi versamento si,mo mo<lilicati, sostituiti o iutegTati dagli enti
competenti, le Parti ne prendono atto mediant e comunicazione congiunta, senza necessità di rinnovo
del present e CCNL, purch é restino invariati misura, riparto, platea e destinazion e della contribuzione.
7. La contribuzion e a E.N.Bi.Form. è autonoma e distinta rispetto alla contribuzione desti11ata allo
strumento sanitario di mi all'articolo 183 e alla previdenza complem entare di cui all'articolo 185, e
lìnanzia le prestazioni, i servizi e le funzioni istituzionali dell'EHte secondo i relatiYi regolamenti.
8. Le quote destinate a prestazioni bilaterali, assistenziali, s,mitarie, previdenziali o paritetiche devono
essere contabilmente distinguibili e non possono essere confuse con quote associative, contributi
datoriali, trattenute sindacali o alb·i istituti economici.
9. Le Parti possono aggiornare le modalità amministrative di versamento mediante accordo applicativo,
regolamento attuativo o comunicazione congiunta, purché siano indicati in modo verificabile misura,
decorr enza, platea, causale di versamento e prestazioni collegate.
Art. 187 I Omissione dei versamenti e tutela sostitutiva
1. Il datore di lavoro che applichi il presente CCNL è tenuto a garantire ai lavoratori le prestazioni
economiche e normativ e contrattualment e dovute, direttamente o mediant e gli strumenti bilaterali,
sanitari, assistenziali, previdenzi,ùi o paritetici i11dividuati dal pre sente Titolo e dai relativi allegati.
2. L'omissione dei versamenti dovuti agli enti o strumenti previsti dal prese nte CCNL non può
pregiudi care il diritto del lavoratore alle prestazioni contrattualmente previste, quando esse siano
effettivamente istituite, regol:unentate, finanziate, accessibili e riconducibili alla posizione del
lavoratore.
3. Quando l'omissione comporti la man cata fruizione di una prestazione certa e contrattualmente
dovuta, il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore una tutela sostitutiva economi camente
equivalente, secondo i criteri stabiliti dal!' Allegato Bilateralità e Welfare e dalla matrice di equivalenza.
4. La tutela sostitutiva non opera per prestazioni meram ente eventuali, soggette a graduatoria,
disponibilità di risorse, valutazione discrezionale o condizioni so~~ettive non maturate dal lavoratore.
5. La tutela sostitutiva non libera il dator e di lavoro dagli obblighi contributivi, regolamentari o risarcitori
eventu,Ùmente previsti nei confronti <legli enti interessali.
6. Restano salve le condizioni di miglior favore e gli eventuali sb-umenti aziendali di welfare, assistenza
sanitaria o previdenza complementare già applicati, purché complessivamente non infe riori al sistema
previsto dal presente CCNL.
79
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 188 I Osservatorio sulla bilateralità. e sul raccordo integrativo delle prestazioni
1. È isliluilo, nell'amLilo <lei sislema <li relazioui siu<lac;ÙÌ <lei µr ese11le CCN L, u11 Osservalorio sulla
bilateralità, sul welfare e sulla comparab ilità e raccordo integrativo delle prestazioni.
2. L'Oss ervatorio svolge funzioni di:
a) monitora ggio delle prestazioni E.N.Bi.Form . efleltivamente operative;
b) comparazione con le prestazioni della bilateralità leader di categoria;
c) aggiorname nto della matrice di equivalen za economica e normativa;
d) individuazion e delle aree non coperte, non comparabili o non sufficientemente presidiate;
e) proposta di accordi, convenzioni o strume nti integrativi;
f) raccolta <li <lati agg1~egati sull'utilizzo òelle prestazioni, nel rispetto òella normativa sulla pro tezione
dei dati personali.
3. L'Oss ervatorio si riunis ce almeno una volta l'anno e comunqu e in occasione di rinnovi o modifiche
rilevanti dei regolame nti di E.N.Bi.Form., dello strumento sanitario individuato ai sensi dell'articolo
183, nonché degli strume nti della bilateralità leader assunti a param etro nella matr ice di equivalenza.
4. Le risultanze dell'Oss ervatorio possono essere recepite mediant e verbale delle Parti, aggiornamento
degli allegati o accordo interpretativo, senza necessità di riaprir e l'intero testo conlrattual e.
5. La partecipazione all'Osservatorio non sostituisce le competenze degli organi statutari e regolamentar i
degli enti interessati.
Art. 189 I Controversie interpretative in materia di bilateralità, welfare e raccordo tra prestazioni
1. Le controversie interpr etative relative all'applicazion e del presente Ti tolo sono soltoposte, prima
dell'avvio di iniziative giudiziali collettive, alla Comm issione par itetica contrattuale o all'organismo
individuato dalle Parti.
2. L1. Comm issione può esprim ere pareri interpretativi sulla corretta individuazione dello strumento
bilaterale applicabile, sulla comparabilità . e sul raccordo tra le prestazioni bilaterali, assistenziali,
sanitarie, previdenziali o di welfare.
3. Il parere non incide sui diritti individua.li indisponibili del lavoratore e non preclude il ricorso alle
sedi competenti, salvo diverso accordo assistito nelle forme previste dalla legge.
4. Le Parti promuovono soluzioni interpretative idonee a evitare duplicazioni contributive,
sovrappos 1z1om di prestazioni, scoperlure assistenziali e riduzioni del trattame nto economico
complessivo.
Art. 190 I Allegato Bilateralità e W elfare
1. L'Allegato 6, denominato anche «Allegato Bilateralità e W'elfare», costit1.1isce parte integrante del
presente CCNL e contie ne la disciplina tecnica del sistema bilaterale, assistenziale, sanitario e
previde nziale.
2. L'Allegato indica almeno:
a) le prestazioni E.N .Bi.Form. operative e i relativi requisiti di accesso;
b) le prestazioni della bilateralità leader assw1te a param etro di valore quale term ine di comparazio ne
qualitativa, per tipologia e perim etro di copertura;
c) le prestazioni della bilateralità lead er assunte a parametro di valore, cou il relativo valore
eco nomi co e la data di riferimento;
80
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
d) le prestazioni erogate da E.N.Bi.Form ., distinte tra prestazioni certe e prestazioni soggette a
delibera ann uale, massimali o disponibilità di risorse;
e) l'es ito della compa razione, area per area, tra il valore assunto a p,munelro e il valore
comp lessivamente ganmtito dagli strum enti del presente CCNL;
f) le modalità di contribuzione, versame nto, deco rrenza e gestione amministrativa;
g) il valore economico computabile ai fini del TEC, nei so li casi in cui la prestazion e sia certa,
regolamentata, accessibile e oggettivrunente valorizzabile;
h) le forme di tutela sostitutiva in caso di man cata adesion e, 1mmcata copertura o omissione dei
versamenti, nei limiti previsti dal presente Titolo.
3. L'Allegato è aggiornato dalle Parti ogniqualvolta intervengano modifi che rilevanti ai regolame nti degli
enti, alle prestazioni, ai valori eco nom ici o alla disciplina della contrattazione leader.
4. Gli aggiornrunenti dell'All egato non possono ridurr e il b·attamento econom ico e normativo
comp lessivo dei lavoratori, salvo accordo collettivo espresso e nel rispetto dei limiti di legge.
5. Fino all'adozione o all'aggiornamento dell'Allegato, le clausole del presente Titolo sono app licate
secondo il principio di maggiore tutela ellettiva del lavoratore e di non duplicazione degli oner i a
carico del dator e di lavoro .
TITOLO XVII
SALUTE E SICUREZZA SUL 1A VORO, PREVENZIONE, RLS E FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
Art. 191 I Principi generali di prevenzione
1. La t1.1tela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce part e essenziale
dell'organizzazione dello studio, del centro elaborazion e dati, della società di servizi e di ogni altra
struttura rientrant e nel crunpo di app licazione del presente CCNL.
2. Le Parti confermwo l'app licazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e delle ulteriori dispos izioni vigenti
in materia cli salute e sicurezza sul avoro , con particolar e rig11aròo alle spec ificità òelle attività
professionali, fiscali, contabili, <llllministrative, informatiche e di elabo razione dati.
3. Il sistema prevenzionistico deve essere fondato sulla valutazione effettiva dei rischi, sulla formazion e
adeguata, sulla consultazione dei lavorator i e dei loro rappr esentanti, sulla tracciabilità degli
ademp imenti e sul miglior,unento continuo delle condizioni di lavoro .
4. La pre venzion e non può essere ridotta a mero adempime nto documentale. Essa deve essere coerente
con l'orgru1izzazione re,ùe del lavoro, con l'utilizzo degli strwne nti digitali, con le modalità di lavoro
agile o da remoto, con l'eventuale attività presso clienti e con le intensificazioni connesse alle scadenze
fiscali, contabi li e runministrative.
Art. 192 I Obblighi del datore di lavoro e organizzazione della prevenzione
1. Il dator e cli lavoro adotta le misur e necessarie per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
secondo la normativa vigente e in coerenza con l'orgru1izzazione effettiva della struttura.
2. In particolar e, il datore di lavoro prowed e, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, a:
a) effettuare la valutazione di tutti i rischi e redigere il relativo documento;
b) desig11are il responsabil e del servizio di prevenzione e prot ezione e gli addetti eventualmente
necessari;
81
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
c) desig11are gli add etti alla gestione delle emergenze, al primo soccorso e alla prevenzione incendi;
d) fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento, ove previsto;
e) consultare il rappr ese ntante dei lavoratori per la sicurezza Ilei casi previsti dalla legge;
f) mettere a disposizion e attrezzature, postazioni, dispositivi e strwnenti idonei rispetto all'attività
svolta;
g) aggiornare le misur e di prevenzion e in caso di modifiche org,mizzative, tecnologiche, logistiche o
pro cedurali rilevanti.
3. Nelle strutture di minori dimensioni , la semplicità organizzativa non esclude l'obbligo di valutare i
rischi effettivi e di adottare misur e di prevenzione proporzionat e, documentate e conoscibili dai
lavoratori.
4. Gli obblighi del dator e di lavoro sono esercitati nel rispetto della riservatezza profess ionale, della
protezione dei dati perso nali, del segTeto d'ufficio e delle cautele propri e delle atti,~tà fiscali, contabili,
amministrative e di gestione documentale.
Art. 193 I Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore è te nuto a prend ers i cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, co nform emente alla forma zione ricevuta, alle istruzioni impartite
e ai mezzi fomiti dal dator e di lavoro.
2. Il lavoratore deve, in particol,u-e:
a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartit e dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti
ai fini della prot ezion e collettiva e individual e;
b) utilizzare correttamente attrezzature, strumenti informatici, arredi, impianti, dispositivi e
postazioni di lavoro;
c) segnalare tempestivamente eventuali condizioni di pericolo, malfun zionamenti, anomalie,
incidenti, man cati infortuni o situazioni che possano incidere sulla salute e sicurezza;
d) partecipare ai programmi di formazione, informazion e e addestramento organizzati dal datore di
lavoro;
e) non rimuovere o n1odificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza, segnalazioni, proc edure
o configurazioni tecniche rilevanti per la prevenzion e;
O cooperare all'attuazion e delle misur e di prevenzione anche 111 caso di lavoro agile, lavoro da
remoto , attività presso clienti o uso di strnmenti digitali.
3. La violazione degli obblighi di sicurezza è valutata secondo la gravità della condotta , il grado di colpa,
l'eventuale reiterazione , il danno o il pericolo prndolto e le p1-evisioni del codice disciplinare
applicabile.
4. Resta fermo il diritto del lavoratore di segnalare condizioni di pericolo e di non subire pregiudizio per
l'eser cizio dei diritti riconos ciuti dalla normati va in materia di salute e sicurezza.
Art. 194 I Documento di valutazione dei rischi e rischi caratteristici del settore
1. La valutazione dei rischi deve tenere conto delle mansioni effettivamente svolte, delle modalità
organizzative, degli strumenti utilizzati, dei luoghi di lavoro e delle event1.1ali attività svolte all'esterno
della sede abituale.
2. Nelle attività disciplinate dal presente CCNL, la valutazione considera , ove pertinenti , almeno
seguenti profili:
a) utilizzo continuativo o prevalent e di videoterminali e strumenti informati ci;
82
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
b) ergonomia delle postazioni, illuminazione, microclima e organizzazione degli spazi;
c) rischi da slTess lavoro-correlato, picchi di attività e intensificazione connessa a scadenze fiscali,
contabili, paghe, di_chiarative e amministrative;
d) gestione documental e, archiviazione, movimentazione occasionale di faldoni, materiali,
attrezzature o supporti;
e) rischi eletb-ici e d'uso ordinario di apparecchiature d'ullì cio;
f) rischi derivanti da attività presso clienti, enti, uffici pubblici, archivi esterni o sedi diverse;
g) rischi connessi al lavoro agile, al lavoro da remoto e all'utilizzo di dispositivi personali o aziendali;
h) rischi di nalura org,mizzativa, relazionale e digitale, inclusi quelli collegati a carichi di lavoro,
reperibilità, iperconnessione e sicurezza informatica quando incidenti sulle condizioni di lavoro.
3. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata in caso di significative modifiche organizzative,
introdu zione di nuove tecnologie, trasferimento di sede, modifica rilevante delle postazioni,
attivazione sb-utturale del lavoro agile o da remoto, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria
o degli eventi seg11alati ne evidenzino la necessità.
4. Il documento di valutazione dei rischi è custodito secondo la normati va vigente ed è reso consultabile
ai soggetti aventi diritto , nel rispetto del segreto professionale, deUa protezione dei dati personali e
delle informazioni riservate dei clienti.
Art. 195 I Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. In tutte le strutture rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL è eletto o designato il
rappr esentante dei lavoratori per la sicurezza, di seguito anche "RLS", secondo la normativa vigente
e le disposizioni del pres ente articolo.
2. Il numero degli RLS, le modalità di elezione o designazione, la durata dell'incarico, le attribuzioni, i
permessi e le modalità di consultazione sono definiti nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e degli accordi
applicabili.
3. Nelle strutture nelle quali non sia eletto o designato un RLS aziendale, trova applicazion e la disciplina
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, di seguito anche "RLST", secondo le
modalità previste dalla legge, dagli accordi delle Parti e d,ù sistema paritetico di riferimento.
4. Il RLS esercita le proprie limzioni senza subire pregiudizio alcuno e con le tutele previste dalla
norm ativa vigente. L'esercizio della funzione deve avvenire nel rispetto della riservatezza
prolessional e, della protezione dei dati personali e del segreto relativo alle inform azioni conosciute in
ragione dell'incarico.
5. Il datore di lavoro favorisce lo svolgimento eflettivo delle funzioni del RLS o del RLST, assicurando
informazion e, consultazion e, accesso alla docum entazione nei limiti di legge e collaborazione con i
soggetti della prevenzione.
Art. 196 I Elezione, designazione e consultazione del RLS
1. L'elezione o designazione del RLS awiene con modalità idon ee a garantire la partecipazione dei
lavoratori e la tracciabilità dell'esito , anche mediant e procedure semplificate cmnpatibili con le
dimen sioni della sD-uttura.
2. Hanno diritto di partecipare alla pro cedura i lavoratori computabili secondo la normati va vigente,
inclusi i lavoratori a tempo parziale e a termine nei limiti previsti dalla legge.
83
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Dell'elezione o designazione è redatto verbale, da conservare presso il dator e di lavoro e da
comuni care agli organismi competenti secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi
applicabili.
4. Il RLS è consultato, nei casi e con le modalità previste dalla legge, in particolare su:
a) valutazione dei rischi e programmazione della prevenzion e;
b) desig11azione del responsabil e e degli addetti al servizio di prevenzione e prot ezione, prevenzione
incendi, primo soccorso ed evacuazion e;
c) organizzazione della formazione obbligatoria;
d) introduzione di modifi che organizzative o tecnologiche rilevanti ai fini del]a salute e sicurezza;
e) attività svolte presso clienti, in modalità agile o da remoto, quando incidano sui profili cli
prevenz10ne.
5. Della consultazione può essere redatto verbcùe, anche in forma digitale, con indicazione delle
osservazioni formulate dal RLS e degli eventuali riscontri del datore di lavoro.
Art. 197 I Permessi e formazione del RLS
1. Il RLS dispon e del tempo necessario cùlo svolgimento dell'incarico, senza perdila di relsibuzion e, nei
limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dagli accordi applicabili e dalla contrattazione collettiva.
2. La formazion e iniziale del RLS ha durata non inferiore a 32 ore e comprende contenuti coerenti con
la normativa vigente, con i rischi specifici presenti nel settore e con le attività effettivamente svolte
nella strntlura.
3. L'aggiornam ento periodi co del RLS è assicurato secondo le durat e e le modalità previste dalla
normativa vigente e dagli accordi applicabili, tenendo conto della dimension e della struttura e
dell' evoluzione dei rischi.
4. La formazione del RLS è svolta durant e l'orario di lavoro, non comporta oneri economici a carico
del rappr esentante ed è aggiuntiva rispetto ai permessi necessari per l'ese rcizio della funzione.
5. Le Parti promuovono percorsi formativi specifici per RLS e RLST in materia di videoterminali,
ergonomia , stress lavoro-correlato, lavoro agile, sicurezza informati ca organizzativa, gestione
docum entale e rischi connessi alle scadenze fiscali, contabili e amministrative.
Art. 198 I Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori
1. La formazione, l'informazion e e l'addestramento dei lavoratori sono ellettuati secondo la normativa
vigente, l'Acco rdo Stato-Regioni applicabile e la valutazione dei rischi aziendale.
2. La formazion e deve esse re:
a) adeguata e sufficiente rispetto alle mansioni svolte;
b) erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro , del trasferimento o cambiamento
di mansioni, dell'introduzion e di nuove attrezzature, tecnologie, procedure o sostanze rilevanti;
e) aggiornata periodicamente secondo le previsioni vigenti;
d) tracciala medi,mle registri, alleslali o sistemi digiLcùi idonei;
e) svolta durant e l'orario di lavoro, senza oneri economici a carico del lavoratore.
3. Nelle attività oggetto del presente CCNL, la formazione tiene conto anche dei rischi derivanti da
videoterminali, ergonomia, movimentazion e occasionale di documenti, incendio e primo soccorso,
stress lavoro-correlato, lavoro agile, attività presso clienti e utilizzo di strumenti digitali.
4. Quando sia previsto addestramento specifico, esso deve essere svolto da persona esperta e
documentato secondo la normativa applicabile.
84
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
5. Le Parti riconoscono il ruolo degli org,mismi paritetici e dei soggetti formatori qualificati secondo la
normativa vigente, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro in ordine alla corretta
formazion e dei lavoratori.
Art. 199 I Organismo paritetico di riferimento e collaborazione alla formazione
1. Per le funzioni pariteti che connesse alla salute e sicurezza sul lavoro, le Parti individuano
E.N.Bi.Form. quale organismo paritetico di riferimento conb·attuale, nei limiti delle competenze
riconosciut e dalla normativa vigente, dallo sta.tuto, dai regolamenti e dagli accordi delle Parti.
2. La collaborazione con l'organismo p,u-itetico, ove prevista o richiesta dalla normativa applicabile, è
attivata secondo le proc edme e le modalità operative stabilite dall'or ganismo stesso e dagli accordi
delle Parti.
3. L'eventuale mancato risconb·o dell'organismo p,u-itetico nei termini previsti 11011 sospende gli obblighi
formativi del datore di lavoro, che resta. tenuto ad assicurar e tempestivamente la formazione
obbligatoria secondo la normativa vigente.
4. Le attività dell'organismo p,u-itetico non sostituiscono gli obblighi indelegabili o le responsabilità
propri e del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e degli altri soggetti della prevenzione.
5. Le P,u-ti pob·aimo definire, mediante allegato o regolamento attuativo, pro cedure uniformi per
richiesta di collaborazione alla formazione, supporto agli RLS/RLST, raccolta dati, buone prassi e
assistenza tecnica in materia di sicurezza.
Art. 200 I Sorveglianza. sanitaria e videotenninali
1. La sorvegliai.1za sanitai·ia è attivata nei casi previsti dalla normativa vigente, sulla base della valutazione
dei rischi e delle mansioni effettivamente svolte.
2. Per i lavoratori addetti a videoterminali, il dator e di lavoro valuta l'esposizione, l'organizzazione delle
pause, l'ergonomia della postazion e, l'idoneità degli arredi e l'eventuale neces sità di sorveglianza
sai.1itaria secondo le disposizioni app licabili.
3. Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è gestito nel rispetto della riservatezza e
comporta. l'obbligo di adottare, ove necessario, misure organizzative coerenti con le prescrizioni o
limitazioni indicate.
4. Il lavoratore è tenuto a sottoporsi agli accert:amenl1 sai.1itari previsl"i dalla 11ormal"iva vigente e a
collaborai·e con il dator e di lavoro e con il medi co compe tente per l'attuazione delle misure di
prevenzione.
5. Le postazioni di lavoro devono essere orgwizzate in modo da ridurr e i rischi ergonomici e visivi,
tenendo conto anche delle modalità di lavoro agile o da remoto quando queste siano sb·utturali o
ricorrenl"i.
Art. 201 I Preposti, emergenze, primo soccorso e prevenzione incendi
1. Quando l'orgai.1izzazione del lavoro lo richieda, il datore di lavoro individua i preposti secondo la
normati va vigente, assicur,mdo loro formazion e adeguata e poteri coerenti con le funzioni
eflettivamente attribuite.
2. Gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze sono
individuati, formati e aggiornati secondo la normativa applicabile e in misura proporzionata
all'organizzazione, alle sedi, agli orari, al numero dei lavoratori e alla presenza di utenti, clienti o terzi.
85
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Le pro cedure di emergenza devono essere conoscibili dai lavoratori e adeguate alle caratteristiche dei
luoghi di lavoro, incluse eventuali sedi secondarie, archivi, locali tecnici, spazi condivisi e luoghi presso
i quali si svolga stabilmente attività lavorativa.
4. Il lavoratore è tenuto a rispettare le procedure di emergenza e a partecipare alle prove, alle
esercitazioni e alle attività informative programmate dal datore di lavoro.
5. Le Parti promu ovono l'adozione di procedure semplici, chiare e tracciabili, idonee anche alle
strutture professionali di minori dimensioni.
Art. 202 I Attività. presso clienti, appalti e rischi interferenziali
1. Qmmd o il lavoratore svolga attività presso clienti, enti, uffici pubblici, archivi este rni, sedi condivise o
luoghi diversi dalla sede abitu ale, il datore di lavoro valuta i profili di sicurezza connessi alla
prestazione richiesta.
2. In presenza di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, il datore di lavoro adempie agli
obblighi di cooperazione, coordiname nto e valutazione dei rischi interferenziali nei casi e con le
modalità previste dalla legge.
3. Il lavoratore deve ricevere informazioni adeguate sulle regole di accesso, permanenza, emergenza,
riservatezza e sicurezz,t applicabili presso il luogo esterno in cui è chiamato a operare.
4. Qual ora il lavoratore riscontri condizioni di pericolo grave, immediato o non preventivamente
considerate, deve informare tempestivamente il datore di lavoro o il referente individuato, fatti salvi i
diritti riconosciuti dalla normativa vigente.
5. Le attività presso clienti non possono comportare l'esposizione del lavoratore a rischi non valuta.ti,
non coerenti con la 1nansione o non accompagnati da adeguate misure informative, formative e
organizzative.
Art. 203 I Lavoro agile, lavoro da remoto e sicurezza
1. La salute e sicurezza nel lavoro agile e 11el lavoro da remoto è disciplinata secondo la legge, il presente
CCN L, l'accordo individuale e le infonnative consegnate al lavorato re.
2. Il datore di lavoro fornisce al lavoratore agile o da remoto l'inform ativa sui rischi generali e specifici
connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, secondo le previsioni vigenti.
3. Il lavoratore coopera ,ùl'attuazione delle misure di prevenzione e sceglie luoghi di lavoro esterni
idonei, compatibili con l'attività da svolgere e tali da non deter minare rischi manifesti per la propria
salute e sicurezza.
4. Quando il lavoro da remoto sia stabile, ricorrente o organizzato presso una postazio ne definit:,1., le
Parti aziendali o individuali possono prevedere misure specifiche in materia di ergonomia, strumenti,
pause, disconnessione, sicurezza informatica e seg11alazione di criticità.
5. Resta fermo quanto previsto dal Ti tolo dedicato al lavoro agile, agli strumenti digitali, alla riservatezza
e all'intelligenza artificiale.
Art. 204 I Segnalazioni, eventi sentinella e miglioramento continuo
1. Il datore di lavoro promu ove modalità semplici e tracciabili per la segnalazio ne di infortu ni, quasi
infortuni, anomalie, condizioni di rischio, criticità org,mizzative e problemi ricorrenti che possano
incidere sulla salute e sicurezza.
2. Le segnalazioni sono esaminate dal datore di lavoro o dai soggetti della prevenzione, sentito il RLS
ove necessario, al fine di individuare eventuali misure correttive, preventive o di migliorame nto.
86
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Il lavoratore che effettua una segnalazio ne in buona fede non può subire pregiudizio per tale ragione.
4. Le Parti promuovono la raccolta e l'analisi di dati aggregati, ,mche tramite l'o rganismo paritetico di
riferimento, su rischi ricorrenti, fabbisogni formativi, criticità organizzative, lavoro a videoter minale,
stress lavoro-correlato e attività da remoto.
5. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per finalità di prevenzione, programmazione formativa e
migliorame nto organizzativo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Art. 205 I Aggiornamento normativo e allegati tecnici di sicurezza
1. Le disposizioni del presente Titolo si intendono automaticame nte integrate dalle norm e inderogabili
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di modifiche legislative, regolamentar i, accordi Stato-Regioni, interpelli, circolari o indirizzi
applicativi rilevanti, le Parti si incontrano per aggiornare il present e Tito lo o i relativi allegati tecnici.
3. Gli allegati temici possono disciplinare, in particolare:
a) modelli di informativa per lavoro agile e lavoro da remoto;
b) procedure di elezio ne o designazione del RLS;
e) modelli di richiesta di collaborazione ,ùla formazione;
d) standard minimi per la formazione aggiuntiva settoriale;
e) schede di prevenzio ne per videoterminali, ergonomia, archivi, lavoro presso clienti e sicurezza
digitale organizzativa;
f) procedure di seg11alazione e gestione delle criticità.
4. Gli allegati tecnici non possono ridurr e i diritti e le tutele previste dalla legge e dal prese nte CCNL.
5. Fino all'adozion e degli allegati, restano applicabili la normativa vigente, le procedur e aziendali
conformi a legge e le indicazioni ope rative degli organismi competenti.
TITOLO XVIII
DOVERI DEL 1A VORATORE, CODICE DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE
Art. 206 I Principi generali
1. Il rapporto di lavoro deve svolgersi secondo correttezza, buona fede, collaborazione, diligenza
µrnli::ssiuu;Ùe e risµetto ùdl 'urg,uiizzaz iuu e ùd Ù,ttur e ùi lavoro.
2. Le Parti riconoscono che, nelle attività rientranti nel presente CCNL, il corretto adempimento della
prestazione assume particolar e rilievo in ragione della natura fiduciaria dei servizi fiscali, contabili,
amministrativi, dichiarativi, paghe, contributivi, documentali e di elaborazione dati affidati dal cliente
allo studio o alla struttura organizzata.
3. Il lavoratore è tenuto a osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai soggetti
ger;u-chicamente preposti , purché conformi alla legge, al presente CCNL, al contratto individuale, ai
regol;unenti aziendali e alle procedure interne portate a sua conoscenza.
4. Il sistema disciplin;u-e deve essere app licato secondo propor zionalità, gradualità , tempestività della
contestazione, specificit:ì. dell'addebito e rispetto del diritto di difesa del lavoratore .
87
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 207 I Diligenza professionale e qualità. della prestazione
1. Il lavoralore <leve eseguire la µreslazioue cou la <liligeuza richiesla <la.Ila ualura <lell'iuc;u·ico alli<lalo,
dal livello di inquadram ento, dall'esperienza professional e malurata, dalle istruzioni ricevute e dalle
procedure applicabili.
2. Nello svolgimento delle attività fiscali, contabili, amministrati ve, paghe, contributive, dichiarative e di
elaborazion e dati, il lavoratore deve prestare particolare attenzione alla correttezza dei dati trattati, alla
completezza della docum entazione, al rispetto delle scadenze, alla tracciabilità delle lavorazioni e alla
conservazione ordinata delle evidenze operative.
3. Il lavoratore deve segnalare te1npestivamente al responsabile cli riferllnento errori, 01n1ss1011Ì,
anomalie, incongruenze documentali , difficoltà tecniche, malfunzionamenti dei software o condizioni
che µoss,u10 µregiu<lic.ffe il risµello <li oLLlighi 11onnal.ivi, co11l.ralluali o µrnce<lurali.
4. La segnalazione tempestiva di un errore o di una criticità, ove effetluata in buon a fede e con spirito
collaborativo, deve esse re valutata ai fini della propor zionalità dell'evenluale intervento organizzativo
o disciplinare.
Art. 208 I Obblighi di fedeltà., riservatezza. e protezione delle informazioni
1. Il lavoratore è tenuto all'obbli go di fedeltà e non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in
concorr enza con il dator e di lavoro, né divulgare notizie attinenti all'organi zzazione, ai clienti, alle
pratiche, ai dati e ai procedimenti di lavoro di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto.
2. L'obbli go di riservatezza riguarda, in particolar e, dati fiscali, contabili, retributivi, contributivi , bancari,
patrimoniali, societari, personali, sanitari, giudiziari, sindacali, commer ciali e ogni altra informazion e
riservata relativa al dator e di lavoro, ai clienti, ai lavoratori assisl.iti, ai fornitori e ai soggetti terzi
coinvolti nelle attività dello studio o della struttura.
3. Il lavoratore deve utilizzare informazioni , documenti , credenziali , archivi, banche dati, applicativi,
gestionali, strumenti telematici e dispositivi digitali esclusivamente per finalità lavorative e nei limiti
delle autorizzazioni ricevute.
4. La cessazione del rapporto di lavoro non estingue gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni
apprese duran te il rapporto, nei limiti previsti dalla legge e dagli obblighi contrattuali appli cabili.
Art 209 I Comportamento verso clienti, colleghi e terzi
1. Il lavorator e deve tenere un comportamento corretto, rispettoso e professionale nei confronti del
datore di lavoro, dei colleghi, dei collaboratori, dei clienti, dei fornitori, degli enti pubbli ci, degli
intermediari e di og11i altro soggelto con il quale venga in contalto per ragioni di servizio.
2. Sono contrari ai doveri contratluali comportam enti oflensivi, discriminatori, intimidatori, molesti,
deni gratori, aggressivi o comunque lesivi della dignità personal e e professionale di altri lavoratori,
clienti o terzi.
3. Il lavoratore non può assumere impegni, rilasciare dichiarazioni , trasmeltere documenti, presenta.re
pratiche, soltoscrivere atti o compiere operazioni verso clienti, enti o terzi se non nei limiti delle
deleghe, autorizzazioni o istruzioni ricevute.
4. Eventuali reclami, contestazioni o richieste anomal e provenienti da clienti, enti o terzi devono essere
portati a conoscenza del responsabile di rife rimento secondo le pro cedure intern e.
88
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 210 I Orario di lavoro, presenza e comunicazioni
1. Il lavorator e <leve risµell,u-e l'or,u·io <li lavoro, le mo<la.liCt ùi rilevazio11e delle µreseuze, le pause, i
Lumi, le fasce di reperibilità concordate, le giornate di lavoro agile o da remoto e le ulteriori
disposizioni organizzative applicabili.
2. Il lavoratore deve comunicare tempestivam ente assenze, ritardi, impedim enti, impossibilità
sopravvenute, malfunzionam enti degli strumenti di lavoro e ogni altra circostan za che incida sulla
regolare esecuzione della prestazione.
3. Non è consentito abbandonare il posto di lavoro, interromper e arbitrariamente la prestazion e o
assentarsi senza giustificazione, s,ùvo casi di forza maggiore, necessità urgente o tutela della salute e
sicurezza.
4. Nelle fasi di intensificazione connesse a scadenze fiscali, contabili, dichiarative, paghe o contributive,
il lavoratore è tenuto a collaborar e secondo le previsioni del presente CCNL, fermo restando il
rispetto dei limiti di legge e contrattuali in materia di orario, riposi e salute.
Art 211 I Uso degli strumenti aziendali, credenziali e ambienti digitali
1. Il lavorator e deve utilizzare con cura gli strumenti, i dispositivi, le credenziali, le firme elettroniche, i
certificati digitali, le caselle di posta , gli applicativi, i gestionali, le piattaforme e gli archivi messi a
disposizione dal dator e di lavoro.
2. È vietato cedere, condivid ere, comunicare o lasciare incustodit e credenziali, password, dispositivi cli
autenticazione, firme digitali, accessi a b,mche dati, applicativi fiscali, portali pubbli ci, piattalorm e
paghe, sistemi docum entali e strumenti analoghi, salvo quanto espressame nte consentito da
pro cedure formalizzate e tracciabili.
3. Il lavoratore deve rispettare le policy aziendali in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati,
utilizzo della posta elettronica , navigazione internet, ;u-chiviazione documentale , conservazione delle
credenziali, backup , strumenti collaborativi e piattafo rme cloud.
4. Ogni sospetto accesso non autorizzato, perdita di docum enti, mv10 errato di dati, violazione di
credenziali, anomalia informatica , malware, phishing o incident e di sicurezza deve essere segna.lato
tempestivamente secondo le proc edure interne.
Art 212 I Utilizzo di sistemi automatizzati e intelligenza artificiale
1. L'utilizzo di sistemi automatizzati, strumenti di intelligenza ;u·tificiéÙe, motori di classificazione
documentéÙe, OCR , sistemi di estrazione dati, chatbot , assistenti virtuali o applicativi predittivi deve
avvenire nel rispetto delle istruzioni azienda.li, della normativa vigente e delle garanzie di riservatezza,
controllo umano e tracciabilità.
2. Il lavoratore non può inserire in sb·umenti non autorizzati dati persona.li, fiscali, conta.bili, reb·ibutivi,
sanitari, societari, b;u1cari, documenti dei clienti, credenziali, codici di accesso o informazioni
riservate.
3. Gli output generati da sb·umenti automatizzati o di intelligenza artificiale non sostituiscono la verifica
professionéÙe del lavoratore incaricato o del responsabile competente, quando tale verifica sia richiesta
da.Ila natura dell'attività o da.Ile pro cedur e interne.
4. L'uso improprio di sistemi automatizzati o di intelligenza artificiale, ove idoneo a compromettere dati,
clienti, scadenze, adempimenti o riservatezza, costituisce condotta disciplinarm ente rilevante secondo
gravità e conseguenze del fatto.
89
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 213 I Divieti specifici
1. Fermi rest,u1<lu gli obbli ghi previsti <lalla. legge, <lai µreseute CCN L e <la.I cuutr ,Lttu i11<livi<lu,Ùe, ,Ù
lavoratore è vietato:
a) alterare, distruggere, sottrarre, occ ultare o trattenere indebitamente documenti, dati, pratiche,
archivi, registrazioni, comuni cazioni, supp orti inform atici o strum enti aziendali;
b) accedere a dati, pratiche, archivi, sistemi o inform azioni non necess,u-i allo svolgimento delle
mansioni assegnate;
c) effettuare invii tele matici, depositi, comuni cazioni, djchiarazioni, pagam enti, compensazioni,
pratiche o trasmissioni senza autorizzazione o in violazione delle pro cedure interne;
d) utilizzare beni, strwn enti, connessio ni, dati o credenziali aziendali per finalità est:rauee al rapp orto
di lavoro, salvo tolleranze d'uso espressamente disciplinate;
e) accettare compensi, utilità, incarichi , pro vvigioni o vantaggi da clienti, fornitori o terzi in relazione
all'attività lavorativa svolta, senza preventiva autorizzazione;
O porre in essere attività concorrenziali, anche indirette, inco mpatibili con gli obblighi di fedeltà e
correttezza;
g) prese ntar si al lavo ro 111 condizioni incompatibili con lo svolgimento sicuro e corretto della
prestazione;
h) violare consapevolmente le proce dure in materia di sicurezza sul lavoro, protez ione dei dati,
antiriciclaggio ove applicabile, sicurezza inform atica, conservazione documentale o gestione delle
credenziali.
Art. 214 I Codice disciplinare e pubblicità
1. Le norme disciplinari relative alle infrazioni, alle sanzioni e alle proce dur e di contestazione devono
essere portate a conosce nza dei lavoratori secondo le modal ità previste dalla legge.
2. Il codice disciplinare può essere reso conoscibile medjai1te affissione in luogo accessibile a tutti
lavoratori e, ove tecnicam ente possibile, ai1che medi,mte pubbli cazione nell'intranet aziendale, nel
portale HR , nel gestionale docu mentale o in altro ambi ente digitale stabilm ente accessibile aj
lavorato ri.
3. La pubbli cazione digitale non sostituisce gli adempim enti inderogabili eventualmente richiesti dalla
legge per la piena a pponibilità del codice disciplina.re, ove applicabili.
4. Il datore di lavoro può integrai·e il codice disciplina.re con regolamenti aziendali, policy informatiche,
pro cedure privacy, proce dure sicurezza, istruzjoni operative, codici etici o protocolli interni, pur ché
compatibili con la legge, con il presente CCN L e con il diritto di conosce nza pre ventiva del lavoratore.
Art. 215 I Procedimento disciplinare
1. Nessun provvedim ento disciplinare, diverso dal nmp rovero verbale, può essere adottato senza
preventiva contestazione scritta dell'addebito e senza che il lavoratore sia stato posto in condizione di
presentare le propri e giustificazioni.
2. La contestazione deve essere tempestiva, specifica e idonea a consentire a1 lavoratore l'ese rcizio
effettivo del diritto di difesa. Essa deve indicare i fatti contestati, il tempo e il luogo dell'accadim ento
ove conoscibili, nonché le eventuali proce dure o disposizioni violate.
90
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Il lavoratore può presentar e giustificazioni scritte o chiedere di essere sentito a difesa entro il termin e
previsto dalla legge, con facoltà di farsi assistere da un rappresentante dcli' organizzazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
4. Il provvedimento disciplinare evenlualmente adottato deve essere comunicato per iscritto e deve
essere proporzionato alla gravità dell'infrazion e, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive
del caso concreto.
5. Non può tenersi conto, ad alcun efletto disciplinare, delle sanzioni decorsi due anm dalla loro
applicazione.
Art. 216 I Sanzioni disciplinari conservative
1. Le infrazioni disciplinari possono essere sanzionate, secondo gravità e propor zionalità, con i seguenti
pro vvedimenti conservativi:
a) rimprov ero verbale;
b) rimprov ero scritto;
c) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzion e individual e oraria;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzion e fino a dieci g1omi.
2. La scelta della sanzione deve tenere conto della gravità del falto, dell'int enzionalità o colpa, del danno
o pericolo arrecato, delle mansioni svolte, del livello di responsabilità, dei precedenti disciplinari
utilmente valutabili e del comportamento complessivo del lavo ratore.
3. Le somme trattenute a titolo di multa so no destinate secondo le modalità previste dalla legge o dalla
disciplina applicabile.
Art. 217 I Esemplificazioni di infrazioni sanzionabili con provvedimenti conservativi
1. Posso no dar luogo, secondo gravità, a rimprovero verbale, rimprov ero scrilto, multa o sospensione le
seguenti condott e esemplificative:
a) ritardi, assenze o uscite anticipate non giustificate;
b) inosservanza delle disposizioni sull'orario, sulle pause, sulla rilevazione delle presenz e o sulle
modalità di lavoro agile e da remoto;
c) negligenza nell'esecuzione delle mansioni, nella gestione delle pratiche , nella verifica dei dati o
nel rispetto delle scadenze;
d) man cata tempestiva comunicazione di errori, anomalie, ritardi, impedimenti o malfunzionamenti
rilevanti;
e) uso non corretto degli strumenti aziendali, dei software, delle dotazioni informatiche o delle
piattaform e digitali, quando non ricorrano fatti di maggiore gravità;
O inosserwmza delle pro cedure interne in materia di archiviazione, consen,azio ne documental e,
prote zione dei dati, sicurezza informati ca o sicurezza sul lavoro;
g) comportamenti non rispettos i verso colleghi, clienti o terzi, quando non assumano carattere
gravemente offensivo, discriminatorio, minaccioso o molesto;
h) esecuzione non autorizzata di attivit--\ o comunicazioni verso clienti, enti o terzi, quando il fatto
non abbia prodolto gTave preg1udizio.
2. L'elen cazione ha caratter e esemplificativo e non esclude l'applicazione di sanzioni conservative ad
altTe condott e di analoga nalura e gravit--\.
91
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 218 I licenziamento disciplinare con preavviso
1. Può costiluir e giustifi calo moti vo soggeltivo <li lice11ziam e nlo co11 preavviso il 11olevo le
inadempim ento degli obblighi contrattuali, quando la condotta sia tale da compromelte re in modo
rilevante l'affidamento datoriale, pur non impedendo la prose cuzione provvisoria del rapporto
dur,mte il periodo di preavviso.
2. A titolo esemplificativo, possono integrare giustificato motivo soggettivo:
a) reiterata inosservanza degli obblighi di servizio o delle procedure aziendali, dopo precedenti
sanzioni utilmente valutabili;
b) grave negligenza nella gestione d.i pratiche, scadenze, dati, ade1npi1nenti o comunicazioni, con
pregiudizio sig11ificativo per il datore di lavoro, il cliente o terzi;
c) violazione rilevante degli obblighi di riservatezza, protezione dati, sicurezza informatica o custodia
delle credenziali, quando non ricorrano gli estremi della giusta causa;
d) assenze ingiustificate, abbandono del lavoro o reiterati ritardi tali da compromettere
l'organizzazione del servizio;
e) comportamenti gravemente scorretti verso clienti, colleghi, collaboratori o terzi;
f) rifiuto ingiustificato di eseguire disposizioni legittime inerenti alla prestazione lavorativa.
Art. 219 I licenziamento disciplinare senza preavviso
1. Può costiluire giusta causa di licenziamento senza preavviso la condotta che no n consenta la
prosec uzione, neppur e provvisoria, del rapporto di lavoro.
2. A titolo esemplificativo, possono integrare giusta causa:
a) falsificazione, alterazione, distruzione, sottrazione o occultamento doloso di documenti, dati,
archivi, pratiche, comunicazioni, registrazioni o evidenze operative;
b) appropri azione indebita, furto, dann eggi,un ento doloso o uso fraudolento di beni, somme,
strumenti, documenti , firme, credenziali o dati aziendali o di clienti;
c) D-asmissione, depos ito, invio telematico, dichiarazione, comunicazione o pratica effettuata
scieutemente in modo falso, fraudolento o non autorizzato;
d) divulgazione dolosa o gr avemeute colposa di dati riservati, credenziali, informazioni fiscali,
contabili, retributive, bancarie, societarie o personali, con grave pregiudizio o pericolo;
e) accesso abusivo o utilizzo non autorizzato di sistemi inform atici, banche dati, portali pubblici,
gestionali, firme digitali o strumenti di autenticazione;
f) attività concorrenziale o sviamento di clientela in violazione degli obblighi di fedeltà;
g) violenza, minaccia grave, molestia grave, discriminazione grave o condolta lesiva della dignità
personale nell\unbi ente di lavoro;
h) assenza ingiustificat:.-1. protrat ta o abband ono del servlZlo con grave pregiudizio per
l'o rganizzazione, i clienti o gli adempim enti affidati;
i) condott:.-1. dolosa o gravemente colposa idonea a esporre il dato re di lavoro, il cliente o terzi a
rilevanti sanzioni, responsabilità, danni economici o chmni reputazionali.
3. L'elencazione ha caratte re esemplificativo e non limita la valutazione di altre condotte che, per gravità,
modalità, conseguenze o lesione del vincolo fiduciario, integriu o giust:.-1. causa secondo legge.
92
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 220 I hnpugnazione, conciliazione e raccordo con le procedure contrattuali
1. Il lavoralore µuù irnµug11are il µro vveùirne11lo <lisciµli11;-u-e 11elle se<li e co11 le mo<lalit_.'.t µrevisle <l,ùla
legge.
2. Fermo rest;mdo il diritto di adire l'autorità giudizi;u-ia, le Parti promuovono il rico rso alle sedi
conciliative e alle pro cedure bilaterali o sindacali previste dal present e CCNL, ove operative e
compatibili con la nalura della controvers ia.
3. Le disposizioni del prese nte Titolo non pregiudicano l'app licazione di norme inderoga bili di legge,
né l'adozio ne di regolamenti azienda li più dettagliati, pur ché coerenti con il presente CCN L e
preventivamente porta ti a conosce nza dei lavorator i.
4. Eventuali pro tocolli aziendali in materia di sicurezza informatica, protezione dati , utilizzo di strumenti
digitali, lavoro agile, intelligenza artificiale, rapporti con la clientela e gestione documentale possono
integrare il codice disciplinare nei limiti di legge.
TITOLO XIX
CESSAZIONE DEL RAPPORTO, PREAVVISO, DIMISSIONI E ADEMPIMENTI
DI FINE RAPPORTO
Art 221 I Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. Il rappo rto di lavoro può cessare per scade nza del termi ne nei casi previsti dalla legge, per recesso del
datore di lavoro, per dimissioni del lavoratore, per risoluzione consensmùe, per m;mcato
superamento del periodo di prova , per morte del lavoratore o per altre cause previste dalla legge.
2. La cessazione del rapporto deve avvenire nel rispetto delle disposi zioni di legge, del pres ente CCNL,
del contratto individuale, delle procedur e obb ligatorie e dei diritti malurati dal lavoratore.
3. Restano ferme le disciplin e speciali app licabili ai rapporti a tempo determin ato, all'appre ndistato, éÙ
periodo di prova, ai licenz iamenti indi viduali e collettivi, alle dimissioni protette e ;ùle ipotesi per le
quéÙi la legge richieda convalida, pro cedura telematica o ulterio re adempime nto.
4. La cessazione del rapporto non estingue gli obb lighi di riservatezza, custodia, restituzion e,
collabo razione docum entale e prot ezione delle informazioni apprese in ragio11e del rapporto di
lavoro, nei limiti previsti dalla legge e dal prese nte CCNL.
Art. 222 I Preavviso in caso di licenziamento
1. Salvi i casi cli licenziamento per giusta causa e le ulteriori ipotesi nelle quali la legge o il presente
CCN L escludan o il preavviso , il licenziamento deve essere comu nicato nel rispetto dei termini indicati
nella seguente tabella, espressi in giorni di calendario:
Livello Fino aS anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 1 O anni
Quadro 90 120 150
Primo livello 90 120 150
Secondo livello 60 90 120
Terzo livello Super 30 40 50
93
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Livello Fino aS anni Oltre 5 e fino a 1 O anni Oltre 10 anni
Terzo livello 30 40 50
Quarto livello Super 20 30 40
Quarto livello 20 30 40
Quinto livello 15 20 25
I lt:nnù1i diprt:avviso ha11110 ù1ùio dal I
O
o dal I (l° ,gio1110 di cùscw1 111est:.
2. I termini di cui al comma precedente decorrono dal primo giorno utile, l
O
o l 6° di ciascun mese,
successivo alla data di ricezione della comu nicazione di licenziamento, salvo diversa decorren za
espressame nte indicata nella comu nicazione stessa, se più favorevole al lavoratore e compatibile con
la legge.
3. Il periodo di preavviso è comp utato nell'anzianità di servizio e produce gli effetti econom 1CJ e
normativi connessi alla permanen za del rapporto fino alla data di effettiva cessazione.
4. In caso di man cata prestazione del preavviso, totale o parziale, da parte del dator e di lavoro, è dovuta
al lavorato re l'indennità sostitutiva secondo le regole di cui al presente Titolo.
Art. 223 I Preavviso in caso di dimissioni
1. Salvi i casi di dimissioni per giusta causa, di recesso durant e il periodo di prova e le ulteriori ipotesi
previste dalla legge, il lavoratore che intenda rece dere dal rapporto è tenuto a rispettare i termini di
preavviso indicati nella seguente tabella, espressi in giorni di calendario:
Livello Fino aS anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
Quadro 75 105 135
Primo livello 75 105 135
Secondo livello 60 90 120
Terzo livello Super 28 35 42
Terzo livello 28 35 42
Quarto livello Super 15 25 30
Quarto livello 15 25 30
Quinto livello 10 15 25
I Le11111i1i dipre:iwiso hmwo ù1izio dal 1 ° o dal 16 °,giomo di ciasc un m ese.
2. Il lavoratore deve indicare la data di decorrenza delle dimissioni tenendo conto del periodo di
preavviso dovuto. La data di decorrenza coincide, di norma , con il giorno successivo all'ultimo giorno
di lavoro .
3. In caso di mancata prestazione del preavviso, totale o parziale, da parte del lavoratore, il dator e di
lavoro ha diritto di trattenere un'indennità corrispondente alla retribuzion e che s,trebbe spettata per
il periodo di preavviso 110 11 lavorato, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
94
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4. Le dimissioni rasseg11ate nel rispetto della pro cedura telematica o nelle ulterio ri forme previste dalla
legge non precludono alle Parti di concordare una diversa data di effettiva cessazione, nei limiti
consentiti dalla normativa vigente e dalla corretta gestione delle comuni cazioni obbligatorie.
Art. 224 I Computo e decorrenza del preavviso
1. I tem1ini di preavviso previsti dal prese nte CCN L sono espressi in giorni di calendario.
2. Nel periodo di preavviso il rapp orto di lavoro prosegu e a lu tti gli effetti, con obbligo del lavoratore di
prestare altività lavorativa e obbligo del datore di lavoro di corrispondere il tratt:;unento economico e
normativo dovuto.
3. Durant e il preavviso le Parti devono comportarsi secondo correttezza e buona fede, assicunmd o la
continui tà dei servizi, il passaggio ordin ato delle conseg11e, la chiusura o riassegnazione delle pratiche
e la salvaguardia delle scadenze fiscali, conrabili, paghe, contributive e ammini strative.
4. Il datore di lavoro può eso nerare il lavorato re dalla prestazione del preavviso, in tutto o in parte, ferma
restando la corresponsione dell'indennità sostitutiva, salvo diverso accordo che non pregiudichi i
diritti inderogabili del lavoratore.
5. Il lavoratore non può unilateralmente sostiluire il preavviso lavorato con ferie, permessi o altri istituti,
salvo consenso del datore di lavoro o diversa previsione inderoga bile.
Art. 225 I Indennità sostitutiva del preavviso
1. La parte che recede senza rispettare, in lu tto o in parte, il periodo di preavviso dovuto è tenuta a
corrispondere all'altra parte un'indenni tà sostilutiva pari alla re tribuzione che sarebbe spetrara per il
periodo di preavviso non lavorato.
2. L'indennità sostitutiva del preavviso è calcolata sulla retribuzione utile seco ndo la legge e il presente
CCN L, comprendendo gli elementi retributivi fissi e continu ativi ordin ariamente spettanti al
lavoratore.
3. L'indennità sostitutiva del preavviso produce gli eflelti previsti dalla legge ai fini del trattame nto di fine
rapp orto e degli ulterio ri istiluti per i quali la normativa ne preveda la rilevanza.
4. Le Parti possono concordare per iscritto una gestione diversa del preavviso, anche mediante
riduzione, esonero o prosec uzione parziale della prestazione, pur ché l'accordo sia chiaro,
documentato e non comporti rinun cia a diritti indisponibili.
Art. 226 I Ferie, malattia, infortunio e altri eventi durante il preavviso
1. La fruizione di ferie durante il periodo di preavviso richiede il consenso del datore di lavoro, salvo
diversa previsione inderoga bile o accor do tra le Parti.
2. La sopravvenienza di mala ttia, infortuni o, maternità, paternità, congedo obbli gatorio o altro evento
sospensivo lutela to dalla legge dur an te il periodo di preavviso produce gli effetti previsti dalla
normativa vigente.
3. Qual ora l'evento sospensivo incida sulla data di effettiva cessazione, il datore di lavoro provvede agli
adempim enti consegu enti, compresa la comuni cazione obbligatoria di cessazio ne con la dara effettiva
risultante dalla disciplina applicabile.
4. Restano ferme le tutele speciali previste dalla legge in materia di licenziam ento, dimissioni, convalida,
maternità, paternità, m atrimonio, disabilità, malattia e inforl1,nuo.
95
J
~
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 227 I Recesso durante il periodo di prova, apprendistato e rapporti a tennine
1. Dur,mle il µerioùo ùi µrnva ciasc uua p,ute µuù receùere ùa.l raµµorlo seuza obbligo di preavviso ué
di indennità sostitutiva, nel rispetto della legge, del patto di prova e delle disposizioni del presente
CCNL.
2. Nel contralto di appre ndi stato, al termine del periodo formativo, ciascuna parte può recedere secondo
quanto previsto dalla legge e dal presente CCNL, nel rispetto del preavviso app licabile al livello finale
o alla qualifica finale, salvo conferma del rapporto .
3. Nei rapporti a tempo detenninato il recesso anticipato prima della scadenza è anunesso nei casi
previsti dalla legge, per giusta causa o per accordo tra le Parti, forme restando le conseguenze
risarcitorie eventualm ente applicabili iu caso di recesso illegittimo.
4. Le disposizioni del presente T itolo si app licano ai rapporti spec iali nei limiti della compati bilità con
la relativa disciplina legale e contrattuale .
Art. 228 I Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale
1. Le dimissioni volontar ie e la risoluzione consensuale del rapporto devono esse re eflettuate con le
2.
3.
4.
5.
modalità telematiche previste dalla legge, salvo i casi esclusi dalla normativa vigente.
Il lavoratore può procedere personalmente alla trasmissione telematica ovvero avvalersi dei soggetti
abilitati dalla legge, inclusi patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro, sedi territoriali
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro , comm issioni di certificazione ed enti bilatera.li abilitati.
Le dimissioni e la risoluzione consensuale possono essere revocate nei term ini e co n le modalità
previsti dalla legge.
Restano ferme le proc edure spec iali di convalida previste per dimissioni e risoluzioni co nsensuali rese
in periodi protetti o in altre ipotes i individuate dalla normatiwt vigente.
La proc edura telematica attiene alla manifestazion e della volontà di recedere o risolvere
conse nsualmente il rapporto e non modifica, di per sé, la disciplina contrattuale del preavviso, della
decorrenza della cessazione e delle eventuali indennità dovute .
Art. 229 I Licenziamento e comunicazioni
1. Il licenziamento deve esse re comuni cato per iscritto, nel rispetto dei requisiti, delle pro cedure e delle
tutele previste da.Ila legge.
2. l ,a com unicazione di licenziame nto deve indicare la data di cessazione del rapporto e , ove richiesto
dalla legge, i motivi posti a fondam ento del recesso .
3. Il datore di lavoro efletlua le comunicaz ioni obb ligatorie di cessazione del rapporto nei term ini e con
le modalità previste dalla normativa vigente .
4. Restano forme le disciplin e speciali in materia di licenziame nto individuale, licenziame nto collettivo,
licenziamento disciplinar e, tutela della maternità e paternità, tutela del matrimonio, disabilità,
malattia, infortuni o e ulteriori divieti o limitazioni legali del recesso .
Art 230 I Passaggio di consegne e restituzione degli strumenti
1. Alla cessazione del rapporto, e comunque durante il periodo di preavviso ove lavorato, il lavoratore
deve collaborare alla restituzione ordinata delle pratiche, dei documenti , delle informaz ioni operative,
degli strumenti e delle crede nziali assegnate, secondo le indicazioni del dator e di lavoro .
96
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. Il lavorator e deve restituire, entro la data di cessazione o nel diverso termin e indicato dal dator e di
lavoro, dispositivi informatici , telefoni , supporti di memoria, badge, chiavi, carte, firme digitali, tokcn ,
documenti, archivi e og1ii altro bene aziendale o di terzi nella sua disponibilità per ragioni di servizio.
3. Il datore di lavoro può richiedere la sottoscrizione di un verbale di restituzione e passaggio consegne,
contenente l'elenco dei beni restituiti, delle pratiche pendenti, delle credenziali disattivate e delle
eventuali attività ancora da completare.
4. È vietato trattenere, copiare, trasferire , cancellare, alterare o utilizzare, dopo la cessazione del
rapporto , documenti, dati, credenziali, banche dati, archivi, pratiche, sohware, elen chi clienti o
informazioni riservate del dator e di lavoro , dei clienti o di terzi, salvo autorizzazione scritta o obbligo
di legge.
Art. 231 I Documenti di fine rapporto e competenze di cessazione
1. Alla cessazione del rapporto , il datore di lavoro corrispond e al lavoratore le competenze maturat e e
non ancora liquidate, secondo le scadenze e le modalità previste déùla legge, dal presente CCNL e
dalla prassi aziendale applicabile.
2. Le competenze di fine rapporto comprendono, ove spettanti, relTibuzione maturala, ratei di mensilità
supplementari, ferie e permessi non goduti nei limiti monetizzabili , indennità sostitutiva del preavviso,
trattamento di fine rapporto e og11i altra voce dovuta.
3. Il dator e cli lavoro rende disponibili i documenti di fine rapporto previsti dalla legge, inclusi i prosp etti
paga, la certificazione unica, la documentazione utile alla posizione previdenziale e ogni ulterior e
attestazione obbligatoria.
4. Il lavorator e è tenuto a comumcare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo , recapito,
coordinate bancari e o ulteriori dati necessari alla corretta liquida zione delle competenze e alla
conseg11a della docume ntazione.
Art. 232 I Cessazione per morte del lavoratore
1. In caso di mort e del lavorator e, il rapporto di lavoro cessa alla data dell'evento.
2. Le competenze maturate, il trattamento cli fine rapporto e l'ind ennit:,ì. sostitutiva del preavviso, ove
dovuta secondo la legge, sono corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizion i del codice civile e
della normativa applicabile.
3. Il dator e di lavoro può richiedere agli aventi diritto la docum entazione necessaria a individuar e i
soggetti legittimati alla riscossione e a effettuare correttam ente gli adempimenti fiscali, previdenziali e
amministrativi.
Art. 233 I Rinvio alle procedure conciliative e alle tutele di legge
1. Le controversie relative alla cessazione del rapporto , al preavviso, alle compete nze di fine rapporto ,
alle dimissioni, alla risoluzion e consensuale o al licenziamento possono essere trattate nelle sedi
sindacali, conciliative, amministrative o giudiziali previste dalla legge e dal prese nte CCNL.
2. Le Parti promuovono, ove possibile, la definizione conciliativa delle controversie, anch e mediant e le
sedi bilaterali o sindacali operative, senza pregiudizio ciel diritto cli ciascuna part e di adire l'autorità
competente.
3. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni ind erogabili di legge e le
ulteriori previsioni del presente CCNL compatibili con la natura della cessazion e.
97
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
TITOLO XX
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE, CERTIFICAZIONE, APPALTI E
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 234 I Principi generali di prevenzione del contenzioso
1. Le Parti riconos cono che la corretta app licazione del prese nte CCN L, la chiarezza degli atti
individuali, la tracciabilit:.--\ delle comuni cazioni e la temp estiva gestione delle criticità costituiscono
sb·umenti essenziali di prevenzione del contenzioso.
2. I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a cooperare secondo correttezza. e buona fede per prevenir e
controversie interprel:c"ltive o app licative, anche mediante confronto diretto, assistenza. sindacale,
conciliazione, certificazione o parere degli organism i contrattual i competenti, ove ope rativi.
3. La gestione delle coub·oversie deve teuere conto della natura fiduciaria, docum eutale, riservata e
professional e delle attivit:.:-'1. disciplinate dal present e CCNL, nonché della necessità di assicurare
continui tà alle scadenze fiscali, contabili, dichiarative, paghe, conb·ibutive e amm inistrative.
4. Resta fermo il diritto di ciascuna parte di adire le sedi amm inistrative, sindaGÙi, conciliative, arbitrali
o giudiziali previste dalla. legge.
Art. 235 I Controversie individuali di lavoro
1. Le controversie individuali concerne nti l'interpr etazione, l'app licazione o l'esecuzio ne del presente
CCN L, del contratto individuale o di acco rdi collettivi di secondo livello possono essere b·attate nelle
sedi previste dalla legge, dal presente CCNL e dagli accordi interconfederal i appli cabili.
2. Prima dell'instaurazione del giudizio, le Parti possono esper ire un tentativo di composizion e
conciliativa, anche con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali,
dei professionisti abilitati o delle sedi bilaterali competenti, ove operative .
3. La richiesta di incontro conciliativo deve indicare le parti inter essate, l'oggetto della controversia , i
fatti essenziali e la docum entazione utile alla definizione della questione.
4. Il ricorso alla procedura conciliativa non sospende termini di decadenza o prescr izione, salvo che ciò
sia espressam ente previsto dalla legge o da accordo scritto valido b·a le Parti.
Art. 236 I Conciliazione sindacale e accordi assistiti
1. Le conciliazioni e gli accord i individuali assistiti possono essere stipulati nelle sedi e con le modalità
previste dalla legge, con l'assistenza effettiva del lavoratore e del dator e di lavoro secondo la natura
della controversia e dei diritti coinvolti.
2. Gli accordi conciliativi devono individuar e con chiarezza le parti, il rapporto di lavoro, le pretese
oggetto di definizione, le somme o le prestazioni concorda.te, i tempi di ademp imento e gli efletti
transattivi o conciliativi dell'intesa.
3. Quando l'acco rdo abb ia ad oggetto rinw1zie o transazioni relative a diritti del lavoratore, devono
essere rispettate le garanzie previste dalla legge e, ove necessario, le sedi protette idonee a confermare
la volont:c-\ eflettiva delle parti.
4. Le conciliazioni non possono essere utilizzate per eludere norm e inderoga bili, obblighi contributi vi,
obb lighi fiscali, tutele in materia di salute e sicurezza, parità di trattame nto o disposizioni poste a tutela
di soggetti protetti.
98
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art 237 I Controversie collettive e interpretazione contrattuale
1. Le controversie collettive relative all'interpretazione o all'applicazione del presente CCNL sono
rimesse prioritariam ente al confronto tra le Parti stipulanti, anche per il tramite della Commissione
pariteti ca contraltua.le, ove istituita e operativa .
2. La parte interessata formula richiesta scritta indicando la questione controversa, le disposizioni
contratluali interessate, le ragioni della propria interpretazion e e l'evenlual e documentazione di
supporto.
3. Le Parti si incontrano, di norma, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo diverso
termin e concordato in ragione dell'ur genza o della complessità della question e.
4. Gli orientamenti interpretativi condivisi d,ùle Parti stipulanti sono raccolti e resi disponibili con
mo<l,ùilà i<lo11ee a g,mmlime co11oscibiilil~L e lracciabilil~1, se11z,L mo<lifìcare il leslo co11lsalluale se 11011
mediant e accordo di rinnovo , integrazion e o interpretazione autentica.
Art. 238 I Commissioni di certificazione
1. Le Parti possono ricorrere alle Commissioni di certificazione abilitate dalla legge per la certificazione
dei contratti nei quali sia dedotta, diretuunent e o indirettamente, una prestazione di lavoro, nonch é
per le ulteriori funzioni attribuite dalla normativa vigente.
2. La certificazione può riguardar e, ove ne ricorrano i presupposti, contratti di lavoro, clausole elastiche,
lavoro agile, apprendisrato, collabor azioni, appalti, distacchi, rinun zie, transazioni e ulteriori atti per i
qua.li la legge preveda o consenta il ricorso alla pro cedura.
3. Le Commissioni di certificazione svolgono attività di assistenza e consulenza effettiva alle Parti, anche
in relazion e alla corret ta qualificazion e del rapporto, alla coe renza tra contratto e concreta
organizzazione del lavoro e aHa prevenzione del contenzioso.
4. Il ricorso alla certificazione non può comportare derog he a norm e inderogabili di legge, né sanare
comporwn enti elusivi, interpositori o fraudolenti.
Art 239 I Certificazione e conformità. contrattuale
1. Il datore di lavoro, il lavoratore o le Parti congiuntamente possono richiedere , ove previsto dai
regolam enti applicabili, par eri di conformità o verifiche tecniche sull'applicazione del presente
CCNL, con particolare riguardo a inquadram ento, clausole elastiche, lavoro ag·ile, apprendistato,
contratti a termine, appalti, distacchi e trattam enti eco nomi ci.
2. I pareri di conformità hanno funzione tecnica, preventiva o ricognitiva, e non sostiluiscono le
certificazioni previste dalla legge né limitano le competenze degli organi amministrativi , ispettivi o
giudiziari.
3. Le pro cedure di conformità devono essere fondate su documentazione verificabile e su criteri
coerenti con il presente CCNL, con la matri ce di equivalenza economica e con le disposizioni
indero gabili applicabili.
4. Le eventuali sedi bilaterali contrattuali possono predisporre mod elli, checklist e linee guida operative,
purché conformi alla legge e approvate secondo le procedure interne degli organismi competenti.
Art. 240 I Appalti di servizi e affidamenti a terzi
1. Nell\unbito delle attività disciplinate dal presente CCNL, il dator e di lavoro può aJlìdm·e a terzi servizi,
attività o fasi orgm1izzal:ive, nel rispetto della legge, dell'autonomia imprenditoria.le , della riservatezza
99
J
~
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
professionale e della corretta distinzione tra appalto genuino, somm inistrazione di lavoro, dista.eco e
rapporto di lavoro subordinato.
2. Gli appalti devono essere organizzati con mezzi, rischio, respo nsabilità e autonomia dell'appaltatore,
fermo restando il coordi namento necessario alla tutela dei dati, alla sicurezza, alla qualità del servizio
e alla continuità degli adempime nti verso clienti, enti, amministrazioni e terzi.
3. Sono considerate attività appaltab ili, nel rispetto della legge, le attività strume ntali, accessone,
specialistiche o organizzalivamente auto nome, quali servizi informatici, digitalizzazione documentale,
archiviazione, assistenza gestionale, servizi amministrativi esternalizzati, pulizie, manutenzione,
reception, supporti tecnici e ulteriori servizi funzionali all'organizzazione.
4. L'appalto non può essere utilizzato per eludere tutele inderogab ili del lavoro subordinato, obblighi
contributivi, obb lighi di sicurezza, D·attamenti economic i minimi, procedure di consultazione o diritti
sindacali.
Art. 241 I Responsabilità solidale e verifiche negli appalti
1. Ne i casi di appalto di opere o servizi D·ovano applicazione le disposizioni di legge in materia di
responsabilità solidale del comm ittente, dell'appaltatore e degli eventuali subappaltator i, nei limiti
soggettivi, oggettivi e temporali previsti dalla normativa vigente.
2.
3.
4.
Il comm ittente può richiedere all'appaltatore, nel rispetto della legge e della normativa sulla
protezione dei dati perso nali, documentazione idonea a verificare la regolarità conb·ibutiva,
assicurativa, reD·ibutiva, contrattuale e di sicurezza riferita ai lavorator i impiegati nell'appa lto.
L'appaltatore è tenuto a cooperare con il comm ittente per assicurare il rispetto degli obblighi legali e
contrattuali conness i all'appalto, ferma restando la propria autonomia organizzativa e datoriale.
Nei contratti di appalto possono essere previste clausole di verifica, sospem ione dei pagamenti,
sostituzione documentale, regolarizzazione e risoluzione, nel rispetto della legge e dei principi di
proporzionalità, correttezza e buona fede .
Art. 242 I Cambio di appalto e continuità occupazionale
1. Tn caso rii r.amhio rii appalto rdativo a servizi si-ahilmente organizzali, le Parti prom11ovo110, ove
compatibile con la natura del servizio, con l'auto nomia impr enditoriale e con le esigenze tecnico
org,mizzative dell'impresa subentrante, soluzioni volte a favorire la continuità. occupaz ionale del
personale eflettivamente impiegato nell'appalto cessato.
2. La procedura di confronto può essere attivata su richiesta di una delle Parti interessate o delle
organizzazioni sindacali compete nti, con indicazione dell'appalto, del personale interessato, delle
mansioni svolte, dell'anzianità maturata e delle condizioni contra ttuali applicate.
3. Il subenb·o non comporta automatica costituzione del rapporto con l'impr esa sube ntrante, salvo
diversa previsione di legge, di contratto collettivo applicabile, di bando, di capitolato, di accordo
sindacale o di specific,t pattuizione Lra le parti interessate.
4. Le eventuali intese di salvaguardi a occupaz ionale devono essere formalizzate per iscritto e disciplinare
il personale interessato, le condizioni di assunzione, la decorrenza, il trattamen to applicabile e gli
eventuali periodi di affiancamento o passaggio consegne.
Art. 243 I Tutela di dati, archivi e riservatezza negli appalti
1. Quando l'appalto comporti accesso a dati fiscali, contabili, paghe, contributivi, dichiarativi, societari,
bancari, sanitari, giudiziari o comu nqu e riservati, il contratto deve prevedere adeguate clausole di
100
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
riservatezza, pro tezione dei dati, sICurezza informatica e restitu zione o cancellazione delle
informazioni al termine del servizio.
2. Il committent e e l'appaltatore individuano, secondo la normativa applicabile, i rispettivi ruoli in
materia di protezione dei dati personali e adottano le istruzioni, autorizzazio ni, misure tecniche e
organizzative necessarie.
3. I lavoratori impiegati nell'appalto devono ricevere istruzioni adeguate sulle regole di accesso ai dati,
sull'utilizzo degli strum enti info rmatici, sulla gestione delle credenziali., sull'uso di sistemi
automatizzati e sulle pro cedure di segnal azione di incidenti o violazioni.
4. Restano fermi gli obblighi di segreto professionale, riservatezza, fedeltà, corretto utilizzo degli
strumenti e protezione delle inform azioni previsti dalla legge, dal con!Tatto individuale e dal presente
CCN L.
Art. 244 I Subentro in pratiche, archivi e rapporti professionali
1. Nei casi di trasferimento, successione, esternalizzazione, internalizzazione o riorganizzazione di servizi
pro lessiomùi, fisc.:ùi, cont.-1.bili, ammini strativi, paghe o CED, il passaggio delle pratiche e degli archi,~
deve avvenire con modalità idonee a garantire continuità, integrità document.-1.le, riservatezza,
tracciabilità e rispetto delle scadenze.
2. Il personale coinvolto nelle attività di subentro o passaggio conseg11e è tenuto a coHaborare nei limiti
delle mansioni assegnate, dell'orario di lavoro, della professionalità posseduta e delle istruzioni
ricevute.
3. Il datore di lavoro orgamzza il passaggio delle pratiche tenendo conto delle scadenze fiscali,
dichiarative, paghe, contributive e ammini strative, nonché delle responsabilit.-1. pro fessionali e
contrattuali assunte verso clienti, enti e terzi.
4. Le Parti possono definire, in sede aziendale o territoriale, protoco lli operativi per il passaggio ordinato
di archivi, fascicoli, credenziali, deleghe, piattaforme, software gestionali e documentazione
professionale.
Art. 245 I Deposito, codice contrattuale e pubblicazione del CCNL
1. Il presente CCN L è depositato presso gli organismi competenti secondo le modalità previste dalla
legge e dalla prassi ammini strativa applicabile.
2. Le Parti curano gli adempim enti necessar i alla identificazione del contratto mediante il relativo codice
alfanum erico unico, ove attribuito dagli organismi competenti, e alla sua corretta indicazione nei flussi
informativi, nelle comuni cazioni obbligatorie e nel prospetto paga.
3. Il testo contrattu ale aggi ornato è reso disponibile ai datori di lavoro e ai lavorato ri con rnodalit.-1. idonee
a garantirne conoscibilifa, anche mediante pubblicazione sui siti istitu zionali delle Parti o degli
organismi contratLuali di riferimento.
4. Le eventuali versioni operative, sintesi, guide applicative o modelli predisposti dalle Parti non
sostituiscono il testo contrattuale sottoscritto e depositato, salvo che siano espressamente appro vati
come allegati o accordi integrativi.
Art. 246 I Allegati contrattuali
1. Sono parte integrante del presente CCN L gli allegati espressame nte richiamati dal testo contrattu ale.
2. Gli allegati possono riguardare, in particolare:
a) matrice di equivalenza economica e normativa rispetto alla contrattazione leader di riferimento;
101
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
b) tabelle retributive, minimi, scatti, divisori e calcolo del TEC;
c) classificazione del personale e profili professionali;
d) disciplina dell'appr endjstato e modelli ili Piano Formativo Individuale;
e) lavoro agile, strumenti digita.li, sicurezza informati ca e uso dell'intelligenza artificiale;
f) bilateralità, welfare, assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare;
g) salute e sicurezza sul lavoro, fom1azione obbligatoria e organismi paritetici;
h) codice disciplinare, mod elli informativi e pro cedure operative.
3. Gli allegati tecnici possono essere aggiornati dalle Parti stipulanti con apposito accordo, senza
necessità. di 1-iscrittura integrale del CCNL, quando l'aggiornamento non incida su diritti indero gabi)j
o su elementi essenziali del trattamento economico e normativo.
Art. 247 I Monitoraggio, aggiornamento e clausola di salvaguardia
1. Le Parti monitorano l'appli cazione del presente CCNL, l'evoluzione normativa , la dinami ca dei
trattamenti economi ci, gli aggiornam enti della contrattazione leader di riferimento e l';mdam ento del
settore professionale, tributario , fiscale, contabile, paghe, amministrativo e CED.
2. In caso ili modifiche legislative, amministrative o contrattuali che incidano in modo rilevante su istituti
disciplinati dal presente CC L, le Parti si incontrano per valutare gli aggiornamenti necessari.
3. Qualora una disposizione del presente CCNL risulti incompatibile con norma inderogabile
sopravvenuta, essa è sostituita di diritto dalla disposizione inderoga bile applicabile, ferma restando la
validità delle restanti clausole contrattuali.
4. Le Parti si impegnano a mantenere coerenza tra il presente CCNL, la mat:Iice di equivalenza
economica e normativa, il principio del t:I-attamento economi co complessivo comparabile e gli
aggiornamenti della conlTattazione leader individuata.
Art. 248 I Rinvio finale
1. Per quanto non espressam ente previsto dal presente CCNL, si applicano le disposizioni inderogabili
di legge, gli accordi interconfederali applicabili alle Parti stipulanti, gli accordi collettivi di secondo
livello validamente sottoscritti e, nei limiti della compatibilità, gli usi aziendali o individualj di miglior
favore.
2. Il rinvio alla legge, agli accordj intei-confederali, alla contratta zione leader di riferimento o alla
bilateralità specifica di settore opera nei soli limiti espressamente previsti dal present e CCNL o
imposti da norme inderoga bili.
3. Il presente CCNL resta un sistema contrattuale unitario e autonomo. Eventuali richjami esterni hanno
funzione integrativa, comparativa, di salvaguardia o di rinvio tecnico, e non comporta.no applicazione
automatica dj discipline diverse da quell e espressmnente recepite.
4. Le Parti ruchim-m10 concluso il pres ente testo contrattuale, salvi gli ,ùlegati ternici, le tabelle
economiche, i verbali dj stipula, la rusposizione transitoria ili cui all'art 249 e gli eventuali accordj
integrativi che ne costituiscm10 parte integTante.
Art. 249 I Disposizione transitoria - Riallineamento classificatorio graduale dei lavoratori in forza
1. Alla data di applicazione del presente CCNL è individuato , per ciascun lavorator e in forza, il livello
di destinazione risultante dalla tavola di raccordo classificatorio di cui ali' Allegato 3, secondo il
contenuto professional e elfottivo della man sione svolta; la tavola di raccordo cos tituisce pre sunzione
di corrispond enza, superabile in ragion e del contenuto professionale effettivo della prestazione. La
102
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
collocazione nel livello di destinazione ha elletto second o le tappe di cui ai commi segu enti; nelle
more, il lavoratore conserva l'inquadr amento in atto.
2. Il trattamento economico e l'inquadnunento individualmente goduti alla medesima data sono garantiti
e non riducibili. Nessun lavoratore può subire, per efkt to del presente CCN L, una riduzione del
livello o del trattamento economico complessivo in atto.
3. Qual ora il minimo tabellare del livello di destinazione risulti supenore al trattam ento tabellare
individualmente godu to, la differenza è riconosciuta gradualm ente, mediante una voce di
riallineamento classificatorio, secondo le seguenti t:.-1.ppe: a) il 40% della differenza dalla data di
applicazione del presente CCN L; b) un ulteriore 30% della diflerenza, per un totale del 70%, decorsi
dodici mesi dalla data di applicazione; c) il saldo residuo, con raggiungimento del minim o tabellare
pieno del livello di destinazione, decorsi ventiquattro mesi dalla data di applicazione. Il confronto tra
il trattamento tabellare individualmente goduto e il minim o tabellare del livello di destinazione è
elk tluato su base annua omogenea, computand o le mensilit:.-1. previste da ciascun contratto; la
quattordicesima mensilità è riconosciuta secondo il presente CCN L e la salvaguardia di cui al comma
7 è determinata su base annua.
4. La prom ozione al livello di destiuazione è autom atica e certa alla scadenza della terza tappa,
indipendentemente da og11i valutazione discrezionale. Il percorso di cui al presente articolo costituisce
riallineamento classificatorio concordato in sede collettiva, con efletto di consolidamento della
professionalità del lavoratore al livello di destinazione. Alla prom ozione al livello di destiuazione si
applica l'art. 171 in materia di ricalcolo degli scatti di anzianità, con elk tto dalla medesima decorrenza.
Ove il ricalcolo determini un imporlo complessivo inferiore a quello maturato in applicazione del
precedente CCNL, la dilTerenza è conservata mediante voce distinta non assorbibile; restano in ogni
caso acquisiti il numero e l'importo degli scatti già maturati, anche se eccedenti il num ero massimo
previsto dal presente CCN L.
5. La voce di riallineam ento classificatorio concorre alla no rmale retribuzione, al Trattamento
Economico Complessivo e agli istitu ti indiretti e ditleriti. Essa è utile ai fini del trattamento di fine
rapporto e non è assorbibile, salvo quanto previsto al comma 6.
6. I superminimi individuali e gli assegni ad personam aventi natura assorbibile ai sensi dell'art. 172 sono
computati a copertu ra della dillerenza di cui al comma 3, a partire dalla prima tappa. Ove il
ITattamento imlivirl11almente gorl11to, r omp11t·at·i i soli elementi assorhihili rii mi al primo periorlo,
risulti pari o superiore al minimo tabellare del livello di destinazione, il riallineamento si intende già
assolto e nessuna voce aggiuntiva è dovuta.
7. Ove il trattamento tabellare individualmente goduto risulti superiore al minimo tabellare del livello di
destinazione, l'eccedenza è conservata mediante assegno personale di salvaguardia, secondo l'art. 7.
Tale assegno è assorbibile dai soli futuri aumenti tabellari, nei limiti e con le modalità previsti dall'art.
169, comma 5.
8. Gli aumenti tabellari che intervengano nel periodo di vigenza del presente meccanismo sono
riconosciuti in aggiunta alla voce di riallineamento e non ne dete rminano l'assor bimento, salvo quanto
previsto al comma 7 per l'assegno di salvaguardia.
9. Le decorrenze di cui al comma 3 posso no essere anticipate dal datore di lavoro. La contr attazione di
secondo livello può prevedere condizioni di miglior favore, ivi compresa la riduzione del numero
delle tappe.
103
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
ALLEGATO 1
MATRICEDIEQUIVALENZAECONOMICAENORMATIVARISPETTOAL
CCNLLEADER
Premessa I Funzione dell'allegato
1. Il presente allegato costill.1isce sb-umento tecnico di controllo dell' equivalenza eco nomica e normativa
del CCNL rispe tto alla contrattaz io ne collettiva leader di riferimento indi vidu ata nel testo co ntr attuale .
2. La mab-ice ha !unzione comparativa, ricognitiva e cli presidio applicativo. Essa non determina
autonomam ente nuovi trattamenti eco nomici o normativi, che restano disciplinati dal testo
contrattual e, dalle tabe lle eco nomiche e dagli ulteriori allegati espressamente 1-ichiamati.
3. Il param etro leader di riferimento è il CCNL Studi e Attività Professionali, codice CNEL H 442, pro
tempor e vigente, assunto qual e ben chm,u-k per il settore degli stud i prof ess ionali e delle attivifa
professionali economico-amministrative, fiscali, contabili, consulenziali e strumentali.
4. Le verifiche conten ute nella matrice devono essere aggiornat e in occasione di rinnovi, accordi
integrativi, modifiche tabellari o variazioni normative che incidano sul trattamento economico
complessivo, sul.la bilateralità o sugli istituti normativi principali.
Sezione A I Criteri generali di verifica
Voce Criterio applicativo
Param etro di confronto CCNL Studi e Attività Prolessionali, codice C EL H 442, pro tempor e vigente
Perimetro di confronto Stud i professionali, attivit:.-ì. professionali eco nom ico-amministrative, fiscali,
contabili, consulenziali, CED interni o strumentali
Criterio economico Verifica del Tratt amento Econom ico Comp lessivo annuo, per livello comparab ile,
categoria legale, orar io e per iodo di riferim ento
Criterio normativo Equ ivalenza fuuzio nale degli istituti principali, senza necessit:.-ì. di identità testuale o
riprodu zione delle clausole del contralto leader
Comparazione con la bilateralità leader assunta a p,mun etro di valor e. Le
Bilateralità prestazioni sono erogate da E.N.Bi.Form . e dallo strumento sanit;u-io individuato ai
sensi dell';ut. 183, con obb ligo di risultato non inleriore al p;u·ametro.
Aggiorname nto Ries;un e obb ligatorio in caso di rinnovo del contratto leader, modifica normati va,
scost;unento TEC o v;u-iazione delle prest azioni bilaterali rilevanti
Sezione B I Matrice normativa generale
Istituto Parametro leader Disciplina CCNL Esito
C;unpo di Studi e att:ivit:.-ì. professionali , Perimetro tributario , fiscale, Allineato, con
applicazione comprese attività strum entali e contabile, ;unmini strativo, paghe, specializzazione
lì.mzionali CED e servizi pro less ionali connessi settoriale
Sistema nazionale e decentrato , Relazioni nazionali,
Relazioni sindacali territorial i/aziendali, osservator io e Allineato con es;un e periodico del settore procedure di interpretazione
Contrattazione di Prevalenteme nte regionale e Secondo livello aziendale, Allineato con
secondo livello aziendale, con rinvii per specifici territoriale o region ale, con materie adatt,unento operativo istituti tassative e salvagu;u·dia TEC
104
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Rappres entanza Diritti sindacali e assemblea RSN RST , assemblea,
disciplinati in allegato e nel comunicazioni, ITaltenute, Allineato sindacale CCNL informazione e consultazione
Assunzione e Lettera di assunzione, periodo di I .eltera di ass1mzio11e, trasparenza
informa zione prova e obb lighi inform ativi condizioni, prova e formazione Allineato e aggiornato
iniziale
Differenziato per livello e Differenziato per livello e Allineato, verificato nel
Periodo di prova proporzion ato nei rapporti a Tito lo IV e negli allegati categoria termine applicab ili
Cinque aree professionali e otto Otto livelli, con aree tTibutarie, Allineato con profili Classificazione livelli class· lìcatori/retTihutivi fiscali, contabili, paghe, CED e peculiari digitali
Mansioni e Disciplina mansioni , equivalenza Mansioni prevalenti, promiscue,
mobilità e superiori secondo legge e equiv,ùenti, superiori e Allineato
CCNL aggiornam ento profili
40 ore settimamùi su cinque o 40 ore setti1rnmali su cinque o sei Allineato con Orario ordin,ll'io giorni, con flessibilità per scadenze sei g1onu fiscali pecu liarità settoriale
B,mca ore e Previsti strumenti di flessibilità e Banca ore e intensificazioni da Allineato con disciplina scadenze fiscali, dichi,u-ative, paghe llessibilità recupero e cont,tbili specifica
Disciplina part-time, clausole Disciplina equivalente, con presidio
Part-time elastiche, supplementare e su esigenze personali e Allineato
consolidam ento consolidam ento
Tempo Durat a, limiti, proro ghe, rinnovi Stessa architettura, con caus,ùi Allineato con
determinato e caus;ùi contrattuali settori,ùi fiscali, dici lÌ,U'ative e CED specializzazione
Somminjstrazio ne Limiti 20%/30% e regole di Limiti e parità di trattamento ripresi Allineato parità di trattamento con adattam ento al settore
Lavoro Ipot esi settori,ùi, incluse Disciplina per picchi fisciÙi, data Allineato con maggior
intermittente dichiarazioni ,mnuiÙi, entry, digit;tlizzazione, archivi e dettaglio archiviazione e digitalizzazione supporto operativo
Tipolo gie, PFI, tutor, Disciplina equiv;tlente, con
Apprendistato formazione e stabilizzazione formazione digitale, sicurezza e Allineato
profili professionali tributari
Disciplina contrattuale e rinvio Disciplina articolata su accordo,
Lavoro agile disco1messione, strumenti, privacy, Migliorativo/in11ovativo rula legge cybersecurity e IA
Trasfer te e Rimborsi , diaria e trasferimenti Disciplina coerent e, con attività Allineato trasferimenti disciplinati presso clienti, archivi e sedi plurim e
Ferie, festività e Ferie, ex festività e ROL definiti Recepimento dei valori leader e Allineato, verificato nel
ROL dal contratto leader disciplina org,mizzativa per scadenze Titolo XI e nelle tabelle
professionali operative
M,ùattia e Comporto, tramunento Comporto e o-aname nto economico
infortunio economico e tutele per gravi equiviÙenti, con tutela terapie Allineato
patol ogie salvavita e rientro
T ermini per licenziamento e Tabe lle di preavviso costrnite su Preavviso dimissioni differenziati per Allineato
livello e anzianità param etro leader
Procedim enti Codice disciplinare, obblighi e Codice disciplinare aggiornato a
disciplinari sanzioni nel rispetto dell'art. 7 L. strumenti digiLc,li, riservatezza, IA e Allineato e aggiornato
300/ 1970 dati fiscali
105
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Sezione C I Matrice economica e TEC
Voce economi ca Param etro leader Disciplina CCNL Esito
Mensilità Retribuzione annu a su 14 Il CCN L prevede b·edicesima e Allineato mensilità quattordicesima
Minimi tabellari Minimi per livello del CCN L Le tabelle A.L.IM. devono assicurare T EC Completato in
leader pro tempore vigente non inferiore al livello comparabile Allegato 2
Divisori Divisori convenzionali del Divisori allineati nel Titolo economico Allineato conlTatto leader
Scatti triennali fino al Recepimento del modello a scatti triennali, con Completato in Scatti di w zianità numero massimo previsto
dal leader valori da tabe llare Allegato 2
Indennità fisse Indennità fisse e continuative Computo nel T EC solo se contrattuali, Presidio corretto ove previste ricorrenti e oggettivamente determinabili
Superminimi Rilevano se continuativi, Non compu tati come sostitu zione strutturale Presidio corretto secondo natura e disciplina del T EC salvo voce di allineame nto espressa
Le prestazioni E.N.Bi.Form. costituiscono il
Prestazioni welfare propri o del presente CCN L; la
\ìVelfare EBIPR O/CADIPR OF e bilateralità leader è assunta a parametro di Presidio integrativo contrattu ale sistema bilaterale leader valore . Sono comput abili nel T EC solo se
certe, regolamentate, accessibili e
oggettivamente valorizzabili
Il valore del presidio sanitario leader è assunto
Assistenza Sistema CADIPR OF nel a parametro. L'assistenza è erogata dallo Erogazione propria. ex
sanit,u-ia contratto leader strumento sanitario indivjduat o con accordo art. 183; leader a
applicativo ai sensi dell'art. 183, con prestazioni parametro di valore
e valore non inferiori.
E.N. Bi.Form . è l'ente bilaterale e organismo
paritetico del presente CC L, con
EBIPRO /CADIPR OF con contribuzione di euro 10,00 mensili (euro 8,00
Bilateralità contribuzione dedicata datore+ euro 2,00 lavoratore), non interiore a Complementare
quella della corrispondente funzione leader e
con destinazione di almeno il 70% del gettito a
prestazioni
Contribu zione datoriale all' l,55% e quota
Previdenza Fondo di riferimento della lavoratore allo 0,55% verso un fondo pensione Non valorizzata nel
complementare contrattazione leader aperto o negoziale COVIP , individuato con T EC lino ad
accordo applicativo entro sei mesi; valore attivazione
assunto a param etro nella matTice
Voce di Non prevista come istitu to Utilizzabile per evitare scostamenti T EC Clausola di
allineamento ordinario del leader negativi fino ad aggiornamento tabella.re salvaguardia
Sezione D I Bilateralità, raccordo integrativo e presidi complementari
Area Parametro leader E.N.Bi.Form. I CCNL Esito
E.N.Bi.Form. opera quale ente bilaterale e org,mismo
For mazione salute e Presidi bilaterali, paritetici e paritetico di riferimento delle Parti stipulanti, ne i limiti Presidio integrativo e form ativi del siste ma leader, ove della normativa vigente, dell'iscrizione al RNO P, dei sicurezza previsti e o perativi p rop ri regolamenti e delle funzioni attribuite dal presente qualificante
CCNL
106
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Area Parametro leader E.N.Bi.Form. / CCNL Esito
E.N.Bi.Form. presidia la collaborazione alla formaz ione
Collaborazione alla Organismi pariletici compelenti in maleria <li salule e sicurezza, secondo l'art 37 del Funzion e pariLelica
formazione SSL secondo la disciplina app licabile D .Lgs. 81/2008, gli Accordi Stato-Regioni app licabili e le contrattuale
pro cedur e dell'Ente
RLST e Rinvio agli organism i competenti E.N.Bi.Form ., anche tramite strutture territoriali o
rappr esen l:,'lnza del sistema leader, ove organism i collegati, rende clisponibile il servizio RLST Prestazione aggiuntiva
terr itoriale sicurezza effettivamente operativi secondo pro cedure, requisiti, ambiti territoriali e attivabile
contr ibuzione specifica stabiliti dall'Ente
Co111Toversie in Secli paritetiche o organismi E.N.Bi .Form . può intervenire, nei limiti delle JJrop1ie Presidio
materia di sicurezza previsti dalla contrattazion e competenze, per funzioni varit etiche, informative, complementare leade r consultive o di supporto in materia di salute e sic·urezza
Scedi sindarali , bilaterali o E.N .Bi.Form . può operare quale sede di supporto o
Conciliazioni di p,u-itetiche previste dalla legge e raccordo per procedure conciliative, ove le relative Complemenl:,'lre se
lavoro commissioni siano costituite e operative secondo legge e operativo dalla contratt,'lzione collettiva regolame nto
Commissioni cli certificazione o E.N .Bi.Form. può svolgere funzioni di supporto,
Certificazione organismi abilitati secondo la i-accordo o certificazione nei soli limiti delle competenze Complementare nei
contratti e appalti normati v.t vigente effettivamente attribuite dalla legge, dai regolamenti e limiti di legge
dagli accordi app licativi
Le prestazioni E.N .Bi.Form . sono erogale secondo
Prestazioni EBIP RO, regolamento dell'Ente e costitu iscono il welfare Integrativo;
vVelfare rimborsua le CADIPROF o altri strumenti rimborsuale proprio del presente CCN L. No n è compu tabi le nel TEC
lavorato ri della bilateralità leader amm esso il cumulo sul medesimo costo con prestazioni solo se certo e
di altri enti cui il lavoratore acceda a titolo proprio, salvo valorizzabile
espressa previsione cli cumulabilit,'t
Prestazioni EBIPRO o altri E.N.B i.Form. può erogare prcst,'lzioni e servizi a favore Complementare; non
W elfare aziende strumenti leader a favore cli studi dei datori aderenti in materia di formazion e, sicurezza, rileva nel TEC salvo
e pro fessionisti organizzazione, welfare aziendale e servizi tecnici, beneficio diretto ai
secondo regolame nto lavoratori
Il valore del presidio sanitario leader è assunto a
Assistenza sanitaria Strumento sanitario individuato param etro. L'assistenza sanitaria integrativa è erogala Erogazione prop1·ia;
integrativa dalle Parti ai sensi dell'art. 183 dallo strume nto individuato dalle Parti con acco rdo leader a param etro
applicativo ai sens i dell'art. 183.
Prestazioni Strum ento sanit,'lrio individuato ai Le prestazioni sanitarie, sociosanitar ie, familiari e Erogazione tramite sociosanitar ie, sensi dell';u-t. 183, o gestori odonto iatriche rest;mo presidiate dagli strumenti s,mitari strumento ex art. 183; familiari e conve nzionati o assistenziali competenti. E.N .Bi.Form. può erog;u·e solo leader a param etJ·o odontoiatJ·iche le propri e prestazioni regolamentate, ove compatibili
Prestazioni per studi Le prest,,zioni sono erogate da E.N.Bi.Form. secondo Erogazio11e
e professioni sti EBIPRO o al □·o strumen to della regolamen to; le prestazioni EBIPRO sono assm1.te quale E.N.Bi.Form.; le,tder bilateralità leader parametro di valore, senza dupli cazione del med esimo (parametro EB IPRO) beneficio a parametro
Il presente CCNL 11011 istituisce, in sede di prim a
Previdenza Fondo o strumento previdenziale app licazione, un fondo autonomo né percentuali No n valorizzata nel
compleme nt;u-e previsto o rich:i;u11ato dalla contr ibutive auto nome . L'l materia resta distinta dalla TEC lino ad
contratt,"1Zio ne leader bilateralità E.N.Bi.Form. e rinviala ad accordo app licativo attivazione
delle P;uti
È prevista contribu zione autonoma a E.N.Bi.Form. pari a
eu ro 10,00 mensili per lavorator e, per dodi ci mensilità, di
Contr ibuzione Conu·ibuzione bilaterale del cui euro 8,00 a c;u·ico del dato re di lavoro ed eurn 2,00 a Conu·ibuzione
E.N.Bi.Form. sistema leade r assunta a c;u·ico del lavoratore, con destinazione di almeno il 70% autonoma integrativa p;u·;un etro esterno del gettito a prestazioni e versamento medi;u1te F24
codice TG 15 o cli versa modalità tracciabile indicat,1
dall'Ente
107
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Area Parametro leader E.N.Bi.Form. / CCNL Esito
Le prestazioni bilaterali sono computabili nel TEC solo
Valore compulabil e Valore economi<:o del sistema se certe, ogget.tive, regolamenlale, accessibili alla CompuLabiliLà
nel TEC leader, ove rilevante nel TEC generalità dei lavoratori o a categor ie omogenee e condizionata
valorizzabili in modo verilicabile
Sezione E I Presidi di aggiornamento
1. La presente matrice deve essere riletta congiuntamente alle tabelle economiche, alla classificazione
del personale, all'allegato sulle prestazioni bilaterali e agli eventuali verbali di accordo sottoscritti dalle
Parti stipulanti.
2. La verifica economica deve essere effettuata almeno sui seguenti elementi : minimi tabellari annui,
mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, indennit.-ì. fisse e continuative, welfare contrattuale, assistenza
sanitaria integrativa, previd enza complementare e ogni altra voce stabile rilevante nel TEC.
3. Quando una prestazione non sia erogata da E.N.Bi.Form. con oggetto, valore, platea, condizioni di
accesso o stabilità regolament.-u-e comparabili al param etro, trova applicazione l'obbligo di risultato di
cui agli articoli 183 e 187, mediante lo strumento individuato dalle Parti o strrnnento equivalente
dotato di pari valore, platea e continuità.
4. La Commissione paritetica contrattuale, ove istituita e operativa, può proporr e aggiornamenti della
matrice, ferma restando la competenza delle Parti stipulanti per ogni rnodifica incidente su
trattamento eco nomico, bilateralità obbligatoria o diritti norm ativi essenziali.
Sezione F I Matrice quantitativa di equivalenza per livello
Raflronto del TEC annuo per livello comparabil e, ai sensi degli artt. 5 e 168. Valori riferiti alla tranch e dal 1 °
dicem bre 2026; tabellare su 14 mensilità, identico al param etro leader. La contribuzione previdenziale (1,55%
datore) è identica al leader su ogni livello e non altera lo scarto. Data di riferimento del parametro leader
H442: 1 ° dicembre 2026. Gli scatti di anzianil:.c-ì di cui all'art. 171 non sono computati nel presente raffronto
e si aggiungono al trattamento tabellare secondo la relativa disciplina.
Livello H47A- Tabellare annuo (14 Bilateralità e sanità id. leader H442 Scarto annuo livello H442 mens.), identico al leader H47A (parametro)
Quadro euro 34.114,64 euro 360,00 euro 348,00 euro +12,00
Primo euro 30.1 89,32 euro 360,00 euro 348,00 euro +12,00
Secondo euro 26.295,64 euro 360,00 euro 348,00 euro +12,00
Terzo Super euro 24.390,80 euro 360,00 euro 348,00 euro +12,00
Terzo euro 24.1 69,18 euro 360,00 euro 348,00 euro +12,00
Quarto Super euro 23.437,40 euro 360,00 euro 348,00 euro +12,00
Quarto euro 22.597 ,68 euro 360,00 euro 348,00 euro +12,00
Quinto euro 21.030,66 euro 360,00 euro 348,00 euro +12,00
Esito: il TEC del presente CCNL non è inferior e, per alcun livello, al TEC del contratto collettivo leader;
sulla componente bilaterale lo supera di euro 12,00 annui. Sul tabellare l'identità è piena; sulla previdenza
l'equivalenza è garantita dalla misura dell'l ,55% assunta a param etro (art. 185).
108
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
AILEGAT02
T ABEi J ,F. RETRIBUTIVE, SCATTI DI ANZIANITÀ E CRITERI DI CALCOLO
DELTEC
1. Oggetto e funzione dell'Allegato
1. Il presente Allegato d efinisce le tabe lle retributiv e mnmn e del CC L e i criteri di calcolo del
Traltamento Eco nomico Comp lessivo, di seguito anche "TEC", ai fini dell'appli cazione del prese nte
co ntratto e della verifica di equivalenza rispelto a.I contr atto collettivo leader di riferimento.
2. Le tabe lle sono costru ite assume ndo come parametro eco nomico di riferimento il CCNL SLudi e
Attività Professionali, cod ice CNEL H442, ind ividu ato dalle Parti quale conb·atto leader
maggiormente coe rente con il campo di app licazione del prese nte CCNL.
3. I valor i indi cati costitu iscono minimi contraltuali inderogabili . Sono falte s,ùve le condi zioni
indi viduali o collettive di miglior favore e le evenluali voci di allin eamento eco nom ico già riconos ciute
al lavoratore.
4. Per le prestazioni di welfare, bilateralità e assiste nza sanitaria inte grativa, la valorizzazione ai fini del
TEC è efle tluata solo per prestazioni certe, regolamentat e, finanziat e ed eflettivamente erogab ili
secondo quanto previsto dal pres ente CCNL e dagli allegati specifici.
2. Corrispondenza dei livelli
livello Parametro leader Criterio di corrispondenza
Quadro Quadro Funzioni direttive, responsabilità gestionale, coordinamento di unità
o processi complessi
Primo livello l
O
livello Alta specializzazione professionale, coordinamento tecnico o
gestionale di rilevante autonomia
Secondo livello 2° livello Specializzazione elevata, respo nsabilità di procedure fiscali, contabili,
amministrative o digitali complesse
Terzo livello Super 3°S livello Professionalità qualificata con autonomia operativa e responsabilità
di processo o cliente
T erzo livello 3° livello Professionalità qualilìcata su attività fiscali, contabili, arnministralive,
dichiarative o CED
Quarto livello Super 4°S livello Attività operative specializzate, anche digitali, con esperienza e
autonomia esecutiva
Quar to livello 4° livello Attività esecutive ,unminisl:nLtive, contabili, fiscali o di supporto
organizzato
Quinto livello 5° livello Attività semplici, ausili;u·ie, di supporto e inserimento operativo
109
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Tabella retributiva dal l 0 settembre 2026 al 30 novembre 2026
1. Per il µerio<lo rnmµreso u·a il 1 ° sette mbr e 2026 e il 30 11ove mLre 2026, i mi11imi tabelhu-i me11sili <lel
prese nte CCNL sono i seguenti:
Livello Minimo mensile € Mensilità Valore annuo base €
Quadro 2.408,53 14, 33.719,42
Primo livello 2.1 31,39 14 29.839,46
Secondo livello 1.856,50 14 25.991,00
T erzo livello Super 1.722,01 14 24.1 08,14,
Terzo livello 1.706,37 14 23.889,18
Quarto livello Super 1.654,70 14 23.165,80
Quarto livello 1.595,42 14 22.335,88
Quinto livello 1.484-,78 14 20.786,92
Nota: i va./01i deconon o dalla dat;i di avvio del presente CCNL e restano applicabili fino ;i.Ila decoJTenz;i della
successiva tJ,wche economica, salvo condizioni ù1dinduali di miglior lii vore.
4. Tabella retributiva dal 1 ° dicembre 2026
1. Dal 1 ° dicembre 2026, i minimi tabellari mensili del prese nte CCNL sono i seguenti:
Livello Minimo mensile € Mensilità Valore annuo base €
Quadro 2.436,76 14 34.11 4,64,
Primo livello 2.156,38 14 30.189,32
Secondo livello 1.878,26 14 26.295,M
T erzo livello Sup er 1.742,20 14 24.390,80
Terzo livello 1.726,37 14 24.1 69,18
Qu,uto livello Super 1.67 4,, I O 14 23.437,40
Quarto livello 1.614,12 14 22.597,68
Quinto livello 1.502,19 14 21.030,66
2. Gli imp orti annui ind icati nella tabella sono calcolati cons iderando quattordici m ensilità e 110 11
comprendono scatti di anzianità, superm inimi , ind ennità fisse e continu ative, welfare, bilateralità o
altre voci contrattuali utili ai fini del TEC.
11 O
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
5. Scatti di anzianità.
1. Il lavoralore rnalura aurneuti µerioùi ci <li ;u1zi,milà udla misura µrevisla <l,ùla seguellle lauella. Gli
scatti malurano con periodicità triennale, fino a un massimo di otto scatti, salvo diversa disciplina
individuale o colleltiva di miglior favore.
Livello Importo mensile scatto € Valore annuo per scatto € Numero massimo
Quadro 30,00 420,00 8
Prim o livello 26,00 364,00 8
Secondo livello 23,00 322,00 8
T erzo livello Super 22,00 308,00 8
T erzo livello 22,00 308,00 8
Quarto livello Super 20,00 280,00 8
Quarto livello 20,00 280,00 8
Quinto livello 20,00 280,00 8
2. Gli scatti di anzianità sono utili ai fini degli istituti indiretti, differiti e del trattamen to di fine rapporto,
secondo le regole del presente CCNL.
6. Divisori convenzionali e retribuzione oraria
1. Per il calcolo della retribuzione giornaliera e oraria si applicano i seguenti divisori convenzionali:
Voce Formula
Retribu zione giornaliera RetTibuzione individual e mensile / 26
Retribu zion e oraria Retribuzione individual e mensile / 170
2. Per i lavoratori a tempo parziale, i valori mensili sono ripropor zionati in base all'orario contrattuale
individuale rispetto ali' orario ordinario a tempo pieno.
3. Per le prestazioni supplementari, strao rdinarie, notturn e o festive, la retr ibuzione oraria così
determinata è incrementata delle maggiorazioni previste dal pres ente CCNL.
7. Formula di verifica del TEC
1. Il TEC annuo minimo del lavoratore è determinato, per ciascun livello, considerando le voci
eco nomiche contrattuali fisse, continuative, generali o comunqu e oggettivamente determinabili.
2. Ai lini della verifica, la formula ordinaria è la seguente:
a) minimo tabellare mensil e moltiplicato per quattordi ci mensilità;
b) scatti di anzianità maturati , moltipli cati per quattordi ci mensilità;
c) eventuali indennità fisse e continuative previste dal CCNL o dalla contsattazione collettiva;
d) eventuali prestazioni di welfare contrattuale effettivamente dovute, certe e valorizzabili;
e) eventuali prestazioni bilaterali computabili secondo criteri di effettività, regolam entazione,
accessibilità, comparabilità e verificabilità previsti dal presente CCNL;
f) eventuale voce di allineamento economico, ove necessaria a garantire l'equ ivalenza rispetto al
param etro leader.
111
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Non concorro no al TEC i rimborsi spese, le liberalità occasi011ali, i premi individuali discrezionali e
le voci variabili collegate a obiettivi incerti, salvo diversa previsione inderogabile di legge.
8. Clausola di aggiornamento
1. Le Parti si incontrano in caso di rinnovo del contratto leader di riferimento, modifica normativa,
aggiornamento dei minimi tabellari, variazione della disciplina delle prestazioni bilaterali o emersion e
di scostame nti negativi rispelto al parametro di equivalenza .
2. L'aggiorname nto delle tabelle eco nomi che awie ne mediante verb,ùe sottoscritto dalle Parti stipulanti
e allegato al presente CCNL, senza necessità di riscritlura integrale dell'articolato contsattuale .
3. Fino all'aggiornamento formale, resta fermo l'obb ligo di garantire éÙ lavoratore un trattamento
eco nomico complessivo non inferiore éÙ parametro leade r comparab ile.
9. Contribuzione bilaterale e sanitaria
l. La contribu zione al sistema bilateréÙe del presente CCNL, richiamata. dagli articoli 183 e 186, è
determ inata come segu e.
Destinazione Misura mensile/ annua Riparto e versamento
euro 20,00 mensili x 12 - Interame nte a carico del dato re di htvoro. Moda lità
Strumento sanitario (art. 183) stabilite dall'accordo applicativo e dal regolamento euro 240,00 annui dello strumento.
euro 10,00 mensili x 12 - euro 8,00 datore+ euro 2,00 lavoratore. F24
E.N.Bi.Form. (art. 186) euro 120,00 éUlllUÌ
causale TG1 5. Almeno il 70% del gettito destinato
a prestazioni.
euro 30,00 mensili - euro euro 28,00 datore + euro 2,00 lavoratore.
Totale sistema bilaterale 360,00 annui Parametro leader euro 29,00; quot.a lavoratore
identica.
Gli importi sono aggioniabJJi con ve1bale delle Parti stJpuJ;wtJ; senza nscJittura de/l ;u·ticolato.
10. Criterio di valorizzazione ai fini della verifica di equivalenza.
1. Ai fini della verifica di cui all'articolo 168, le componenti bilaterali e sanitarie del presente CCNL e
del contratto collettivo leader assunto a param etro sono valorizzate secondo il medesimo criterio,
riferito alla contribu zione a car ico del dator e di lavoro. Il criterio prestaz ionale di cui all'artico lo 5,
comma 2, lettera g), opera per la determinazione del valore delle singole prestazioni. La quota a carico
del lavoratore non concorre al Trattam ento Economico Comp lessivo.
11 2
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
AILEGAT03
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E DECLARATORIE PROFESSIONALI
1. Funzione dell'allegato
1. Il presente allegato costituisce p,u-te integrante del CC NL e definisce, in coerenza con il Titolo IX, i
criteri applicativi della classificazione del perso nale, le declarato rie dei livelli e i profili professionali
esemplificativi propri degli studi tribut ari, degli studi profess ionali economico-ammini strativi, dei
centri elaborazione dati e delle struttu re di servizi professionali connesse.
2. La classificazione è costruita in equivalenza funzionale rispetto al sistema del CCN L leader di
riferimento, individuato nel CCN L Studi e Attività Professionali, codice CNE L H442, ma è adatta.ta
alle peculiarità della consulenza tribu taria, fiscale, contabile, ammini strativa, paghe, contributi va,
docum entale, digi tale e CF.n .
3. Le esemplificazioni contenute nel prese nte allegato non hanno carattere tassativo. L'inqu adramento
deve essere effettuato avendo riguardo al contenuto eflettivo della prestazione, al grado di autonomia,
alla responsabilità asseg11at:a, alle conosce nze richieste, alla compl essità delle attività e alla prevalenza
delle man sioni svolte.
4. L'inquadram ento contrattuale non attribui sce né modifica abilitazioni professionali, titoli ordinistici,
qualificazioni riservate o responsabilità professionali disciplinate da norme di legge, regolamenti, albi,
elenchi o discipline di settore.
2. Criteri generali di classificazione
1. La classificazione del personale è articolata in livelli professionali corrisponde nti a diffe renti gradi di
autonomia, responsabilità, competenza tecnica e comple ssità organizzativa.
2. Ai fini dell'inquadr ame nto si considerano, congiuntam ente, i segu enti criteri:
a) conoscenze teoriche e pratiche richieste per lo svolgimento della mansione;
b) autonomia ope rativa e decisionale effettivamente esercitata;
c) responsabilità su pro cessi, clienti, pratiche, scadenze, collaboratori, dati o sistemi informatici;
d) com plessità degli adempim enti gestiti e rilevanza degli erro ri potenzialmente connessi alla
prestazione;
e) eventuale coordin amento di altri lavoratori o di unità operative;
f) uso di software gestionali, piattafo rme telematiche, banche dati, sistem i di automazione e
strum enti digitali;
g) necessità di aggiorn amento specialistico, anche in materia fiscale, contabile, paghe, contributi va,
privacy, antiriciclaggio, cybersecurity e sicurezza sul lavoro .
3. In caso di mansioni promiscue, l'inqu adramento è determin ato dalla mansione prevalente. Quando
mansioni appartenenti a livelli diversi siano svolte in modo stabile, non occasionale e con pari
rilev,mza organizzativa, si applica il livello corrispondente alle mansioni di contenuto professionale
supenore.
4. L'uso di strumenti digitali, gestionali, piattaforme fiscali, sistemi OCR, autom azioni o strumenti di
intelligenza artificiale non comporta, di per sé, un superiore inquadram ento, sa.Ivo che al lavoratore
siano attribuite responsabilità di configurazione, controllo, validazione, supervisione tecnica, gestione
del rischio o coo rdinam ento del processo.
11 3
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. Corrispondenza dei livelli
La seguente tabella individua la corrispondenza funzionale tra la classificazione del presente CCN L e il
parametro leader H 442. La corrispondenza è utilizzata anche ai fini della matrice T EC e delle tabelle
ret:ribu tive.
livello Parametro leader
Quadro Q uadro
Prim o livello I livello
Seco ndo livello II livello
T erzo livello Super III livello Super
Terzo livello III livello
Quarto livello Super IV livello Super
Quarto livello IV livello
Quin to livello V livello
4. Declaratorie dei livelli
4.1 Quadro
Sintesi professionale Criterio prevalente
Direzione, coordinam ento strategico, Responsabilità responsabilità di area o funzione
complessa gestio nale elevala
Specialisti apicali e respo nsabili di Autonomia
specialistica e servizio con elevata autonomia coor diname11to
Figure specialistiche esperte, referenti di Competenza tecnica processo, analisti e responsabili
operativi
rlV :lll 7 ::Jt·::i
O peratori esperti con autonomia Autonomia ope rativa esecu tiva qualificata e controllo di qualificata pratiche comp lesse
Addetti qmùilicati a contabilità,
dichiarativi, paghe, pratiche Esecuzione qualificata
amministrative e gestione dati
Addetti amministrativi e digitali junior
con com petenze specifiche e autonomia Suppo rto qualificato
limitata
Addetti esecutivi di segreteria, data Esecuzione ordinaria entry, archiviazione e front office
Addetti ausiliari, servizi generali, Attività semplici e
comm issioni, supporti semplici ausiliiffie
I. Appar tengono al livello Quadro i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dirigenziale,
svolgono funzioni di rilevante importanza ai fini dello svilupp o, dell'attuazione e del controllo degli
obiettivi dello studi o, del centro servizi o della struttura profess ionale. T ,ùi lavoratori oper<I110 con
elevata autonomia decisionale, responsabilità gestionale e coo rdinllinento di uni tà, funzioni, pro cessi
o aree specialistiche.
2. Profili esemplificativi:
a) direttore operativo di studio o cenb·o servizi;
b) responsabile generale area fiscale, contabile, paghe o CED;
c) responsabile compliance, qualità , orgamzzaz1one o sistemi informativi co n poteri di
coor dinam ento;
d) coo rdinatore nazionale o territoriale di servlZI professionali comple ssi, ove inserito
nell' org<I11izzazione dato rial e.
114
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4.2 Primo livello
1. Appart engono al Prim o livello i lavoratori con fun zioni direttive, specialistiche o di coo rdinam ento di
elevato contenuto pro fessionale, dotati di ampi a autonomia operativa e responsabilità su processi
complessi, gruppi di lavoro, clienti strategici o sistemi informati vi rilevanti.
2. Profili esemplificativi:
a) responsabile area contabilità e bilanci;
b) responsabile area dichiarativi e fiscalità;
c) responsabile paghe e contributi;
d) fisc;.ùista senior o co nsulente tributario senio1- interno;
e) responsabile CED o responsabile digitalizzazione dei process i professionali.
4.3 Secondo livello
1. Appart engono al Seco ndo livello i lavoratori che svolgono attività specialistiche con conoscenze
tecniche approfondit e. autonomia sig1lificativa e responsabilità su pratiche, adempim enti, clienti,
scadenze o procedure digitali, anche senza coordin amento gerarchico stabile.
2. Profili esemplificativi:
a) specialist:..1. fiscale o cont:..1.bile senior;
b) addetto bilanci e dichiarazioni compl esse;
c) refere nte ope rativo paghe e contributi ;
d) analista funzionale di gestionali fiscali, contabili o paghe;
e) referente antiriciclaggio, privacy o cybersecurity di studio, ove non inquadrabile a livello superiore.
4.4 Terzo livello Super
1. Appartengono al T erzo livello Super i lavoratori che, in possesso di specifiche compe tenze teoriche
e pratiche, svolgono attività qualificate con autonomia esecutiva, controllo della complet ezza delle
pratiche e gestione ordinat a delle scadenze asseg11ate.
2. Profili esemplificativi:
a) contabile esperto;
b) operatore dichiarativi senior;
c) addetto paghe e contributi con autonomia su elaborazioni ricorrenti;
d) assistente alla consulenza ls ibut;u-ia;
e) addetto pratiche societ:..1.rie, CCIAA e adempim enti telematici;
f) gestore rete dati, sistemista o programmatore gestionale 110 11 responsabile di funzione.
4.5 Terzo livello
1. App,u-tengono al T erzo livello i lavoratori che svolgono attività qualificate di carattere fiscale,
contabile, ammini strativo, paghe, contributivo, docwnentale o digitale, secondo procedure definite e
con autonomia operativa ordinaria.
2. Profili esemplificativi:
a) addetto contabilità ordinari a o semplificata;
b) addetto dichiarazioni fiscali e comuni cazioni telematiche;
c) addetto fatturazione elettronica, riconciliazioni e prim a nota;
d) addetto data entry fiscale qualificato con controllo dati;
e) addetto servizi fiscali al pubbli co, ove l'attività sia coerente con il campo di applicazione del
CCN L.
11 5
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4.6 Quarto livello Super
1. Appart engono al Quarto livello Super i lavoratori che svolgono attivifa ammini sl:rative, documentali,
digitali o di segreteria qualificata, con conoscenze specifiche di procedure interne, software e flussi di
lavoro, ma con autonomia limitata e sotto coordinamento.
2. Profili esemplificativi:
a) addetto ammini strativo junior;
b) addetto segreteria o rganizzativa cou gestione pratiche ricorrenti;
c) addetto archiviazione digita.le qualificata;
d) operato1-e O CR, scansione, classificazione e controllo documenta.le;
e) addetto caricamento dati su gestionali fiscali o contabili con verifica di coerenza fo rmale.
4.7 Quarto livello
1. Appart engono al Quarto livello i lavorato ri adibiti ad attività esecu tive di segreteria, front oflice,
supp orto ammini strativo, archiviazione, data entry e gestione documenta.le ordi11aria, svolte sulla base
di istruzioni e procedure definite.
2. Profili esemplificativi:
a) addetto segreteria e centralino;
b) addetto reception e accoglienza;
c) addetto data entry semplice;
d) addetto archiviazione cartacea o digitale ordinaria;
e) addetto supp orto ammini strativo non specialistico.
4.8 Quinto livello
1. Appartengono al Quint o livello i lavoratori adibiti ad attività semplici, ausiliarie, materiali o di
supp orto genera.le, che richiedono norma.le pratica operativa e sono svolte sotto direzione o controllo.
2. Profili esemplificativi:
a) addetto commissioni e recapiti;
b) addetto servizi generali;
c) addetto movimentazione e sistemazione archivi;
d) addetto supp orto logistico interno;
e) addetto pulizie o servizi ausiliari, ove assunto direttamente dal datore di lavoro.
5. Aree professionali di riferimento
1. I profili professionali del presente CCN L sono ricondotti, in via esemplificativa, alle seguenti aree:
a) area tributa.ria, lisca.le, contabile e dichiarativa;
b) area paghe, contributi , ammini slnzione del persona.le e adempim enti conn essi;
c) area CED , gestione dati, digitalizzazione, software gestionah, automazione e sicurezza informati ca;
d) area ammini strativa, societaria, documenta.le e di segreteria professionale;
e) area servizi fiscali al pubbli co, front oflìce, assistenza operativa e gestione pratiche ricorrenti;
O area servizi generali, ausiliari, archivi, recapiti e suppo rto logistico.
2. L'assegnazione a una delle aree profess ionali non costituisce elemento autonom o di inqu adram ento,
ma criterio descrittivo utile alla corretta. individuazione del livello e alla gestione dei percorsi formativi
e professionali.
11 6
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
6. Profili digitali, automazione e intelligenza artificiale
1. Le attività svolte mediante software gestionali, piattalorme telematiche , banche dati, sistemi OCR ,
strumenti di automazione, workflow digitali o applicazioni di intelligenza artificiale sono classificate
sulla base della responsabilità effettiva attribuita al lavoratore.
2. Rientrano nei livelli superiori i profili che configurano , amministrano, validano, controllano o
supervisionano sistemi digitali, processi automatizzati, flussi di dati o output generati da strumenti
informati ci, quando tali attività comportino responsabilità tecnica, organizzativa o professional e
rilevante.
3. Rientrano nei livelli intermedi o inferiori , secondo il contenuto della prestazione, le attività di mera
esecuzione, caricam ento dati, consultazione, scansione, protocollazione, archiviazione o controllo
formale svolte sulla base di istruzioni, proc edure e supervisione.
4. L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non riduce la responsabilità ordinaria del lavoratore
per le attività affidate, nei limiti delle mansioni e delle istruzioni ricevute, e non modifica
l'inquadramento se non è accompagnato da compiti di supervisione, contro llo critico, validazione o
gestione del rischio.
7. Percorsi professionali e aggiornamento
1. Le Parti riconoscono la necessità di aggiornare periodicamente i profili professionali in relazione
all'evoluzione della normativa fiscale, tributaria, del lavoro, della digitalizzazione degli adempimenti,
dei software professionali , dell'autom azione, della sicurezza informati ca e dell'organizzazione degli
studi.
2. L'aggiornamento delle declaratorie e dei profili esemplificativi è demandato alla Commissione
paritetica contrattuale, che potrà proporre alle Parti stipulanti modifiche, integrazioni o nuove
esemplificazioni, senza alterare la struttura dei livelli e la matrice di equivalenza economica.
3. La formazione continua e l'aggiornam e nto professionale costituiscono strumenti ordinari di sviluppo
delle competenze, di prevenzione del rischio professional e e di corretta progr essione organizzativa
<lei personal e.
8. Tavola di raccordo classificatorio dal CCNL 2021-2024
1. Riconduzione di ciascun livello del testo previgente al livello del presente CCNL, per contenuto della
declaratoria e con àncora E.Q.F. La coHocazione ha efle tto secondo la clisciplina transitoria cli
riallineamento classificatorio graduale di cui all'art. 249.
CCNL2021- Livello di
2024 destinazione 2026- E.Q.F. Criterio del raccordo
2029
Quadro Quadro 8 Direttore con rappresentanza / alter ego. Vertice, invariato.
Direttore senza rappresentanza: la declaratoria del Quadro,
Al Quadro 8 che non richiede la rappresentanza, lo comprende. Collasso
aJ vertice, privo di addetti.
Capo Area/Servizio con responsabilità disciplinare sui
A2 Primo 7 gruppi. Il Primo copre le funzioni direttive anche senza
qualifica di Quadro.
117
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
CCNL2021- livello di
2024 destinazione 2026- E.Q.F. Criterio del raccordo
2029
B1 Prim o 6-7 Capo Ufficio/Reparto che orgémizza il lavoro altrui e attiva i
procedimenti disciplinari. Confluisce nel Prim o, con A2.
Gestore/Capo Squadra e Specialista Coo rdinatore. Unificati
B2/ae B2/b Secondo 5-6 nel Secondo; accesso al Primo per il gestore di servizio, per
contenuto.
Impiegato di Concetto, Supervisore e Coo rdinatore.
Cl T erzo Sup er 4-5 Corrisponde all'autonomia esecutiva qualificata del Terzo
Super.
C2 T erzo 3-4 Impiegato Qualificato, può coordin are un gruppo.
Corrisponde alle mansioni esecutive qualificate del Terzo.
D1 Quarto Super 2-3 Impiegato di Elevato O rdine che utilizza prognmmi e
applicativi gestionali: è la descrizione del Quarto Super.
Impiegato d'Ordin e con conosce nza di base: è un
D2 Quarto 1-2 impiegato, 110 11 una prima asseg11azio11e. Quart o, 110 11
Quint o.
Gradino d'ingresso di prima assegnazione, assente nella
- (assente) Quin to 1 scala previgente. Riservato ai lavoratori assunti
successiwnnente.
2. Il raccordo comporta due collassi al vertice (Qu adro con A l; A2 con Bl) , su livelli p,-ivi di addetti. I
livelli popolati trovano collocazione uno-a-uno. Il Quint o resta libero. Le tabelle retr ibutive resta.no
invariate rispetto al parametro leader.
3. L'E.Q.F. è àncora qualjtati va di comparabilità, non criterio di collocazione automatica, la quale segue
il contenuto effettivo della prestazione.
11 8
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
AILEGATO4
APPRENDISTATO, PIANO FORMATIVO INDMDUALE E REGISTRAZIONE
DELLA FORMAZIONE
1. Funzione dell'allegato
1. Il prese nte allegato costitu isce parte integrante del CCNL e disciplina, in coe renza con il Titolo VIII,
i criteri app licativi deU'apprendistato, il contenuto minimo del Piano Formativo Indi viduale e le
modalità di registrazione della formaz ion e svolta.
2. L'allegato ha funzione operativa e documentale. Esso non sostJtu1sce le disposizioni di legge, le
regolame ntazioni regionali, i protocolli con le istituzioni formative o le eventuali djscipline specialj
app licabili alle diverse tipologie di appre ndistato.
3. Le disposizioni sono costru ite in equivalenza funzionale rispetto alla contJ·attazione leader ili
rilerimento, con adattamento ai profili propri degli stud i tribut,tri, degli stud i prolessionali eco nomico
ammin istJ·ativi, dei centri elaborazione dati e delle stJ·utture di servizi professionali con nesse.
2. Tipologie di apprendistato e ambito di utilizzo
1. Nel campo di applicazione del CCNL possono essere utilizzate le tipologie di apprendistato previste
dalla normativa vigente: apprendistato di primo livello, appre ndistato professionalizzante e
app rend istato di alta formazione e ricerca.
2. L'apprendistato professionalizzante costituisce la tipologia ord inaria per l'inserimento nei profili
professionali amministrativi, contabili, fiscali, tJ·ibutari, paghe, contributivi, documentali, CED, digitali
e di supp orto specialistico.
3. L'apprendista.to di primo livello e l'appre nrustato di alta formaz ione e ricerca so no attivabili nei limiti
e con le modalità previste dalla legge, dalle regolamentazioni regionali, dai protocolli formativ i e dagli
accordi con le istituzioni formative competenti .
4. L'apprendistato non può essere utilizzato per mansioni prive di effettivo conten uto formativo o per
attività meramente esecutive non coere nti con una qualificazione professionale finale.
3. Durata dell'apprendistato professionalizzante
1. La dur ata dell'apprendista.to prolessionalizz,mte è determinata in relazione al livello finale di
inqu adramento, alla qualificazione da conseguire e al contenuto professionale del percorso.
2. Salvo diversa previsione di legge o spec ifica disciplina app licab ile, la durata orilirn1ria del contratto è
determinata secondo la seguente tabella:
Livello finale da conseguire Durata ordinaria massima Ammissibilità
Quadro 36 mesi Ammessa, per prolili di elevata specializzazione e
coordina1nento
Primo livello 36 mesi Ammessa
Secondo livello 36 mesi Ammessa
Terzo Super 30 mesi Ammessa
Terzo livello 30 mesi Ammessa
Qua1to Super 30 mesi Ammessa
Qua1to livello 30 mesi Ammessa
11 9
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Quinto livello Non ammessa Profilo privo di adeguato contenuto
professionalizzante a.i lini del presente allegato
4. La durata può essere ridotta in pres enza di pre cedenti periodi di apprendistato, formazion e
documentata , titoli di stud io o esper ienze professionali coe renti con il profilo da conseg uire, purché
la riduzione sia compatibile con l'ellettivo com pletame nto del perco rso formativo.
5. Le assenze e sospe nsio ni che impediscano in modo sig11ificativo il comp letame nto della formazio ne
possono deter minar e la proroga del periodo formativo nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal
Titolo VIII del CCN L.
4. Progressione economica dell'apprendista
1. Il trattam ento eco nomi co dell'apprendista è determinato in misura progressiva rispetto al livello finale
da conseguire, nel rispetto dei minimi tabe llari e della disciplina del TEC prevista dal CCNL.
2. Fermo restando quanto previsto dall'All egato 2, la progr essione econom ica dell'apprendista
professionalizzante 11011 può essere inferiore ai seguenti valor:i percentuali del minimo tabellare del
livello finale:
Durata del percorso Prima fase Seconda fase Terza fase
30 mesi 70% lino al I 0° mese 80% dall'l l
O
al 20° mese 90% dal 21 ° al 30° mese
36 mesi 70% fino al 12° mese 80% dal 13° al 24° mese 90% dal 25° al 36° mese
La percentuale si app lica al minimo tabellar e del livello finale, salvo condizioni indi viduali o collettive di
miglior favore.
4. Sono integralmente app licabili all'app rendista, seco ndo le regole del CCNL, tredjcesima mensilità,
quattordicesima mensilità , ferie, permessi, TFR, tutela della malattia, tutela de ll'infortuni o, sicurezza
sul lavoro, diritti sindacali e istituti ili welfare spetta.nti in base alla rusciplina co ntrattuale.
5. È vietata la retr ibuzione a cottimo dell'apprend ista.
5. Piano Formativo Individuale
1. Il Piano Formativo lnru viduale, di seguilo anche "PFI", deve essei-e 1-edatto in forma scritta, anche
sintetica, ed essere coerente con la qualificazion e professionale da conseguire.
2. Il PFI deve contenere almeno:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, dell'appre ndista e del lutor o referent e aziendale;
b) la tipologia di appre ndistato e la durata del perco rso;
c) il livello iniziale, il livello finale e la. qualificazione professionale da conseguire;
d) le mansioni assegnate e le attività formativ e correlate;
e) le competenze tecnico-professionali e trasversali da acquisire;
f) le modalità di erogaz ione della form azione interna, esterna, a distanza o in afliancamento;
g) i criteri e gli strume nti di registrazion e della formaz ione svolta;
h) le verifiche intermerue e finali del percorso formativo .
3. Il PFI può essere aggiornato durant e il rapporto quando intervenga no modifi che organ izzative,
tecnologiche, djgitali, normative o professional i che incidano sulle competenze da acq uisire, ferma
restando la coerenza co n la qualificazio ne finale.
120
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
6. Scheda sintetica del Piano Formativo Individuale
Campo Contenuto da compilare
Datore di lavoro Denomina zione, sede, codice fiscale, attività esercitata
Apprendista Nome, cognom e, codice lìscale, titolo di studio, eventuali esperienze
pregresse
T ipologia di app rendistato Primo livello / professionalizzante / alta formazione e ricerca
Prolìlo professionale linale Qualificazione da conseguire e livello finale di inquadr,unento
Dur ata del percorso Data inizio, data lìne, eventuali riduzioni o proro ghe
Tutor aziendale Nome, ruolo, livello/qualifica, funzion i assegnate
Mansioni asseg11ate Descrizione sintetica delle attività lavorative
Compete nze da acquisire Competenze tecniche, organizzative, digitali, trasversali e di sicurezza
Modalità formative Affiancamento, formazione interna, e-learning, corsi esterni, seminari,
esercitazioni
Verifiche Colloqui periodi ci, prove pratiche, alleslazioni, regislri formativi
7. Competenze formative per area professionale
1. La formazion e professionalizzant e deve essere coerente con il profilo asseg11ato e può riguardar e, a
titolo ese mplifi cativo, le segu enti aree di compete nza:
Area Competenze formative esemplificative
Ammi11istrativo-contabile Prima nota, contabilità ordinaria e semplilicata, ciclo attivo/passivo,
riconciliazioni, ,u-chiviazione documentale, controllo scadenze
Fisc;ùe e dichiarativa Ademp imenti pe1iodici, dichiarativi annual i, mode lli fiscali, d eleghe,
cassetti fiscali, portali telematici, gestione documentazione clienti
Paghe e contributi Anagraliche, presenze, cedolini, adempimenti contr ibutivi,
comunicazioni obbligatorie, gestione documentale del rapporto di lavoro
CED e digitale Data entry qualificato, flussi informativi, software gestionali, banche dati,
sicurezza informatica, automazione, controlli di qualità
Relazione e organizzazion e Rappo rto con clienti e terzi, gestione priorità, lavoro in team,
riservatezza, diligenza, tracciabilità delle attività
Sicurezza e compliance Salute e sicurezza sul lavoro, protezione dati personali, riservatezza, uso
corretto di strumenti digitali, procedur e interne
8. Registrazione della formazione
1. La formazione svolta deve essere registrata mediante documentazione idonea a dimostrarn e
l'effettività, la durata , il contenuto e la coe renza co n il P FI.
2. La registrazio ne può avve nire m edi,m te schede formativ e, registri prese nze, tracciati informatici,
attestati, verbal i di allìancamento, report del tutor, report di piattaform e e-learnin g o altra
docum entazion e eq uipoll ente .
3. La documentazion e della formazione deve essere co nservata dal dator e di lavoro per il periodo
prev isto dall a normativa vigente e com unqu e per il tempo necessario a dimostrar e il corretto
adempimento dell'obb ligo formativo.
121
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Data Durata. Modalità Contenuto formativo Docente/futor Firma/Tracciamento
Interna / esterna / FAD /
allìancamento
Interna / esterna / FAD /
allìancamento
Interna / esterna / FAD /
allìancamento
Interna / esterna / FAD /
aJlìanc;unento
9. Verifiche periodiche e attestazione finale
1. Il tutor effettua almeno una verifica annua.le del percorso formativo, mediant e colloquio con
l'apprendista. e annotazione dell'esito nella documentazione formativa.
2. La verifica può riguardar e:
a) l'avanzamento delle competenze previste dal PFI;
b) la capacità di applicare pro cedure, software, strum enti e metodi di lavoro;
e) il grado di autonomia raggiunto nello svolgimento delle mansioni;
d) le eventuali criticità formative o organizzative;
e) gli aggiornamenti necessar i del percorso formativo.
3. Al termine del periodo formativo il datore di lavoro attesta la formazione svolta, le competenz e
acquisite e la qualificazion e professionale conseguita, anche ai fini della documentazion e del percorso
professionale del lavorator e.
10. Rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente allegato si applicano il Titolo VIII del CCNL, la normativa
vigente, le regolamentazioni regionali e gli accordi o proto colli con le istituzioni formative compet enti.
2. Le Parti potranno aggiornare il presente allegato mediante accordo di rinnovo , accordo integrativo o
verbale interpretativo, anche per recepire modifiche normative, indicazioni amministrative, evoluzioni
della classificazione profe ssionale, innovazioni digitali o nuovi fabbisogni formativi del settore.
122
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
AILEGATOS
LAVORO AGILE, LAVORO DA REMOTO, STRUMENTI DIGITALI,
SICUREZZA INFORMATICA E INTELLIGENZA ARTIFICIAIE
1. Funzione dell'allegato
1. Il presente allegato costituisce parte integrante del CCNL e disciplina, in raccordo con il Titolo XIII,
i criteri operativ i per l'attivazione del lavoro agile, del lavoro da remoto, dell'utilizzo degli strume nti
digitali e dei sistemi di automazion e o intelligenza artificiale.
2. L'allegato ha funzione app licativa e docum entale. Esso non sostituisce l'accor do individuale di lavoro
agile, le informative privacy, le istruzioni azienda li, il documento di valutazio ne dei rischi, le policy
informati che o gli ulteriori ademp imenti richiesti dalla legge.
3. Le disposizioni sono costruite in coere nza con la contrattazione leader di riferimento e sono adattate
alle spec ificità degli stud i tribut,U"i, degli studi prolessionali economico-ammi nistrntivi, dei centri
elaborazione dati e delle strutture che gestiscono dati fiscali, contab ili, amministrativ i, contributivi,
paghe o docum entali.
2. Ambito di utilizzo del lavoro agile e del lavoro da remoto
1. Il lavoro agile può essere utilizzato per mansioni compatibili con modalità di esec uzione parzialment e
esterna ai loc,ùi aziendal i, purché sia garantita la continui tà del servizio, la riservatezza dei dati, la
protezione degli sb·umenti e la misurabilità della prestazione.
2. Sono norm.ùm ente compatib ili, previa valutazione organizzativa, le attività amm inisD·ative, contabili,
fisc.ùi, dichiarative , paghe, contrib utive, documentali , CED, di assistenza clienti da remoto , di
controllo pratich e, di predisposizion e elaborati, di data managem ent e di supp orto digitale.
3. Sono invece da considerare compatibili solo in forma parziale o temporanea le attività che richiedono
presenza fisica continuativa, accesso a documentazion e cartacea non digitalizzata, contatto diretto con
il pubblico , gestione di archivi fisici, presid io di front office, attività 11011 remotizza bili o ademp imenti
che richiedano l'utilizzo esclusivo di postazioni e strumenti prese nti nei locali del datore di lavoro .
4. Il lavoro da remoto non può determinare isolamento organizzativo, esclusione dai flussi informativi,
riduzione delle opportun ità formative o D·attamento meno favorevole rispett o ai lavoratori che
svolgono mansioni equiv.ùenti nei locali aziendali.
3. Contenuto minimo dell'accordo individuale
1. L'accordo individuale di lavoro agile deve essere redatto in forma scritta e deve indicare almeno:
a) le parti del rapporto, la mansion e, il livello di inqu adrame nto e l'unit.-ì. organ izzativa di riferimento;
b) la durata dell'ac cordo , a tempo determinato o indeterminato, e le modalità di rinnovo , modifica
o recesso;
c) le giornat e, le fasce o i criteri di alternanza tra prestazione in presenza e prestazion e da remoto;
d) le fasce di contattabilità e le fasce di discorn1essione;
e) gli strum enti di lavoro asseg11ati o aui-orizzati e le rela6ve istr uzioni d'uso;
f) le modalità di eserc izio del potere direttivo, organizzativo e di contro llo, nel rispetto della legge;
g) le misure di sicurezza informati ca, protezione dati e riservatezza applicabili;
h) le condotte disciplinannente rilevan6 connesse alla prestazione esterna ai locali aziendali;
123
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
i) le modalità di rientro in presenza per esigenze organizzative, formative, tecniche, ispettive, di
sicurezza o di coordinam ento;
j) il rinvio all'informati va sui rischi generali e specifici connessi alla modalità agile.
2. L'accord o individuale deve essere conservato dal datore di lavoro e comunicato secondo le procedure
telematiche previste dalla norm ativa vigente.
4. Schema operativo di accordo individuale
Sezione Contenuto minimo da indicare
Dati delle parti Datore di lavoro, lavoratore, sede ordinari a, mansione, livello, responsabile
di riferimento
Durata T empo determin ato / tempo indetermin ato, data di deco rrenza, eventuale
scadenza
Modalil:cì. di altern,mza Numero massimo di giornate da remoto, criteri di pro grammazione,
eventuali giornate non remotizzabili
Fasce orarie Fasce di contattabilità, pause, riposi, disconnessione, eventual e reperibilità
separatam ente disciplinal:c,
Strum enti PC, monitor, telefono, software, VPN, credenziali, dispositivi di
autenticazione, eventuali strum enti personali autorizzati
Sicurezza dati Regole su documenti, credenziali, archivi, stamp e, cloud , posta elettronica,
supp orti removibili e luoghi di lavoro
Controlli Modalità compatibili con art. 4 L. 300/ 1970, policy aziendali e inform ativa
preventiva
Recesso e rientro Preavviso, giustificato motivo, rientro temporaneo, revoca o sospensione per
esigenze tecniche o organizzative
5. Programmazione, contattabilità e disconnessione
1. La programm azione delle giornate da remoto deve essere compatibile con le esigenze dello studio,
con le scadenze fiscali e ammini strative, con il coordimun ento del gruppo di lavoro e con la necessità
di presidiare i rapporti con clienti, enti, pubbliche ammini strazioni e terzi.
2. Le fasce di contattabilità individuano i periodi nei quali il lavorator e è tenuto a essere raggiungibile
tramite gli strumenti aziendali concordati. Esse non possono comportare, di per sé, superamento
dell'orario di lavoro applicabile.
3. Al di fuori delle fasce di contattabilità e dell'orario di lavoro , il lavoratore ha diritto alla
disconnessione, salvo casi di reperibilità espressamente disciplinati, emergeuze, scadenze non
differibili o esigenze eccezionali preventivamente individuate.
4. La ricezione di comuni cazioni digitali fuori dall'orario di lavoro non determina obbligo di risposta
immediata, salvo diversa previsione legittima e specifica connessa a reperibilità, urgenza o presidio
straordinario.
6. Strumenti di lavoro e sicurezza informatica
1. Il datore di lavoro individua gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione da remoto e ne
disciplina l'utilizzo mediante istrnzioni scritte, policy informatiche o regolamenti aziendali.
2. Il lavoratore è tenuto a utilizzare gli strum enti assegn ati con diligenza, a custodirli, a non cederli a
terzi, a proteggerli da accessi non autorizzati e a segnalare tempestivamente guasti, smarrimenti, furti,
compromi ssioni, anomalie o incidenti informatici.
124
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. L'utili zzo di dispositivi personali è mnm esso solo se autorizzato dal datore di lavoro e nel rispetto di
specifiche misure tecniche e organizzative, con particolare riguardo a antivirus, cifratura ,
aggiornmnenti, autenticazione forte , separazione degli mnbienti e protezione dei dati.
4. È vietato trasferire dati aziendali o documentazione di clienti su account pers onali, supporti non
autorizzati, piattaform e non approvate o sistemi privi delle necessar ie garm1zie di sicurezza .
Area Presidio minimo consigliato
Accesso ai sistemi Credenziali individuali, autenticazione multifattore ove disponibile, divieto
di condivisione password
Connessione VPN o c:111:ilP sic11rn r111:111do richi est·o , di,~ Plo di re ti p11hhliche 11011 prnf ·pftp
per attività sensibili
Postazione Schermo non visibile a terzi, blocco automatico, conservazione sicura dei
dispositivi
Documenti Stampa solo se autorizzata, custodia separata, distruzione sicura, divieto di
abbandono documenti
Incidenti Segnalazione tempestiva éÙ referente aziendéùe o IT, conservazione degli
elementi utili alla verifica
7. Protezione dei dati personali e riservatezza
1. Il lavoro da remoto deve svolgersi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, del segreto professional e, degli obblighi di riservatezza e delle istruzioni impartit e dal dator e
di lavoro o dal titolare del trattamento .
2. Il lavoratore deve adottare ogni caute la ragionevole per impedir e che familiari , conviventi, terzi o
soggetti non autorizzati possm10 accedere, m1ehe accidenta lmente, a dati, documenti, credenziali,
conversazioni, elaborati , pratiche o informazioni relative al dator e di lavoro, ai clienti o ai lavoratori
amministrati .
3. Particolare attenzione deve essere prestata ai dati fiscali, tTibutari, cont-1.bili, contributivi , paghe,
sanitari, giudiziari, patrimoniali, bm1em·i, societm·i, previdenziali e a og11i infonnazion e idon ea a
generm·e rischio per gli interess ati, per il cliente o per il datore di lavoro .
4. Il lavorator e è tenuto a rispettare le pro cedure di classificazione, archiviazione, cm1cellazione,
conservazione e trasmissione dei documenti, anche quando la prestazione sia resa ali' es terno dei locali
aziendali .
8. Sistemi automatizzati e intelligenza artificiale
1. L'utilizzo di sistemi di automazione, intelligenza artificiale, estrazion e dati, OCR, classificazione
documentale , generazione testi, controllo dichim·ativo, m1alisi predittiva , chatbot o strumenti m1aloghi
deve avvenire nel risp etto delle istruzioni aziendali, della normativa applicabile e dei prin cipi di
sicurezza, traspm·enza, contro llo wnm10 e responsabilit-1. profess ionale.
2. Nei processi fiscali, contabili, tributari, paghe, dichiarativi, contributivi o amministrativi, l'outvut
generato da sistemi automatizzati o di intelligenza mtificiale non sostituisce la verifica professional e, il
controllo wnano e la responsabilità del soggetto incaricato della pratica.
3. È vietato inserire in strumenti non autorizzati dati personali, dati fiscali, documenti di clienti,
credenziali, informazioni riservate, elaborati interni o contenuti coperti da segreto professionale o
aziendale.
4. Il datore di lavoro promuove adeguate misure di alfabetizzazione , formazione o istruzione operativa
per il personal e che utilizza sistemi di intelligenza artificiale o automazione nello svolgimento della
prestazione.
125
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Area di utilizzo Presidio contrattuale
OCR e data ext:raction Controllo umano su dati estratti e riconciliazione con documento
originale
Generazione testi Verifica contenuto, fonti, coerenza giuridica e assenza di dati riservati non
autorizzati
Controllo Validazione da p,u-te del lavoratore incaricato o del responsabile di pratica fiscale/dichiarativo
Analisi paghe/contributi Verifica su normativa, p;u·ametri cont:ratluali, causali e dati ,magrafici
Classificazione Controllo sulla corretta associazione a cliente, pratica, periodo, scadenza e
documentale fascicolo
Sistemi decisionali HR Divieto di decisioni integralmente automatizzate prive di presidio umano,
ove incid;u10 su diritti o condizioni del lavoratore
9. Controlli, monitoraggio e strumenti digitali
1. I conlrolli sugli strume nti digitali, sulle piattaform e e sui sistem i informativi devono esse re ellettuati
nel rispetto della legge, delle inform ative rese ai lavoratori, delle finalità dichiara te e dei principi di
proporzionalità, pertinenza e minimizzazione .
2. Gli slrwnenti utilizzati dal lavorato re per rendere la prestazion e e gli strume nti di regislsazion e degli
accessi o delle attività possono generare dati utilizzabili nei limiti previsti dalla normativa vigente,
previa adeguata inlormaz ione .
3. Non sono ammessi conlrolli occu lti, generalizzati o sproporzionati sulla persona del lavoratore, né
trattam enti di dati non coe renti con le finalità organ izzative, produttiv e, di sicurezza del lavoro, di
sicurezza informatica o di tutela del patrimonio informativo .
4. L' eventuale inlroduzione di slrumenti dai quali derivi anche la possibilità di conlrollo a distanza
dell'attività dei lavorato ri avviene nel rispetto delle pro cedure previste dall'art. 4 della Legge n.
300/ 1970 e della normativa in materia di protezione dei dati personali.
10. Rientro, sospensione e modifica della modalità agile
1. Il dator e di lavoro può richied ere il rientro in presenza per esigenze organizzative, formative, tecniche,
ispettive, di sicurezza, di coord inam ento, di tutela dei dienti, di gestione delle scadenze o di verifica
di pratiche e archivi.
2. L, mod,ùit.--\ agile può essere sospesa o modifi cata in caso di violazione delle islruzioni aziendali,
perd ita dei requisiti tec nici, inadeguatezza della post.-,zione, incidenti informatic i, esigenze di servizio,
mutamento della mansione o incompatibilità sopravvenuta con l'organizzazione del lavoro .
3. Il recesso dall'accordo individual e avviene seco ndo le modalità e i termini pre,~sti dalla legge, dal
CCNL e dall'accor do individuale, fermo restando il rientro alla modalità ordinar ia di esecuz ione della
prestazione.
11. Check-list operativa per l'attivazione
Verifica Esito
Mansione compatibile con lavoro agile o da remoto Sì / No / P;u·ziale
Accordo individuale sottoscritto Sì / No
Comunicazione telematica effettuata ove prevista Sì / No
126
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Informativa sicurezza consegnata Sì / No
luJ-ormative privacy e istruzioni operative consegnate Sì / No
Strumenti e credenziali asseg11ati o autorizzati Sì / No
Misure di sicurezza informatica attivate Sì / No
Fasce di contatt:abilità e disconnessione definite Sì / No
Regole su documenti, archivi e dati clienti comunicate Sì / No
Formazione digitale/IA ove necessaria programmata Sì / No
12. Aggiornamento dell'allegato
1. Il presente allegato è aggiorn ato dalle Parti in caso di modifiche normative, evo luzione tecnologica,
aggiornamento della contratt azione leader, introduz ion e di nuove piattaforme o sistemi automatizzati
rilevanti , ovvero quando l'esperie nza app licativa evidenzi la necessità di integTazioni operative.
2. Gli aggiornamenti potranno essere adotta.ti anche mediante accordi applicativi, linee guid a o modelli
ope rativi approvati dalle Parti stipu lanti , fermo restando il rispetto del CCNL e della normati va
vigente.
127
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
AILEGAT06
WELFARE CONTRATTIJALE, PRESTAZIONI BILATERALI E MATRICE DI
RACCORDO INTEGRATIVO
1. Funzione dell'allegato
1. Il presente allegato disciplina i criteri di raccordo tra E.N.B i.Form., quale ente bilaterale e organismo
paritetico di riferimento delle Parti stipulanti, e la bilateralità specificamente istituita dalla
contrattazione collettiva leader della categoria degli studi professionali.
2. L'allegato ha funzione tecnica e app licativa. Esso individua le prestazioni riconducibili a
E.N .Bi.Form., le prestazioni presidiate dalla bilateralità leade r, le aree di integrazione e i criteri di
coordinamento tra i diversi strumenti contrattuali.
3. Il principio regolatore è quello dell'erogazione propria: le prestazioni del presente CCNL sono
erogate da E.N.13i.Form. e dallo strume nto sanitario individuato ai sensi dell'art. 183; la bilateralità
della contrattazione leader è assunta unicamente a parametro di valore.
4. Per le prestazioni s,mitarie, sociosanitarie e previdenziali il presente CCNL riuvia allo strumento
individuato dalle Parti stipul,mti ai sensi degli articoli 183 e 185; la contrattazione leader è assunta a
panunetro di valore e non quale strume nto di erogazione.
2. Principi generali di funzionamento
1. Le prestazioni bilaterali rilevano ai lini contrattuali solo quando siano previste da regolamenti vigenti,
pubblicati o comu nque conoscibili, e siano concretame nte richiedibili dai soggetti aventi diritto.
2. Le prestazioni erogate a sporte llo, a rimborso, entro plafond, con periodicità limita.la o subordinate a
disponibilità finanziaria non possono essere automaticamente considerate equiv,tlenti a prestazioni
sanit;u-ie, assistenziali o di welfare strutturali e continuative.
3. La comp utabilità delle prestazioni nel Tratt;unento Economico Comp lessivo è ammessa solo nei
limiti in cui il valore sia certo, determinabile, non discrezionale e riconosciuto alla generalità dei
lavoratori o a categorie omoge nee di essi.
4. Le P;u-ti possono aggiornare la matrice di cui al presente allegato medi;u1te verbale di interpretaz ione,
accordo integrntivo o revisione degli allegati tecnici, senza necessità di modificare l'intero ;u-ticolato
contrattuale.
3. Prestazioni riconducibili a E.N.Bi.Form.
1. E.N.B i.Form. è individuato dal presente CCNL quale ente bilaterale e org;uusmo p;u-itetico di
riferimento contrattuale delle P;u-ti stipuhmti, in particolare per le funzioni con nesse a formazione,
salute e sicurezza sul lavoro, rappresent,mza paritetica, collaboraz ione alla formazione, conciliazione,
certificazione, welfare bilaterale e servizi di supporto ad aziende e lavoratori.
2. Rientr;u10 ordinariamente nell';u-ea di competenza di E.N.Bi.Form ., ove attive e regol;unentate, le
seguenti prestazioni o funzioni:
a) informazione, assistenza e supporto in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) hmzioni di org;u1ismo paritetico ai sensi della normativa vigente;
c) collaborazione alla formazione in materia di salute e sicurezza, ove prevista dalla legge o dagli
accord i applicabili;
d) servizio RLST o raccordo con le strutture territoriali compete nti;
128
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
e) formazione finanziata., continua, obbligatoria o professionalizz,mte, nei limiti delle competenze
dell'Ente;
f) comm1ss1om di conciliazione e orgamsm1 di compos1Z1o ne delle controversie, ove costituiti e
operativi;
g) certificazione dei contratti, degli appalti e degli atti, nei limiti della normativa vigente e delle
competenze della commi ssione istituita;
h) prestazioni di welfare bilaterale a favore dei lavoratori e delle aziende, secondo regolamenti,
massimali, requisiti e periodicità vigenti.
3. Le prestazioni E.N.Bi.Form. costituiscono il sistema di weUare propn o del prese nte CCNL; la
bilateralità leader è assun ta esclusiv,unente a param etro di valore. La loro rilevanza contrattu ;Ùe e
l'eventuale comput abilità nel TEC dipendono da effettività, regoléunentazione, accessibilità, valore
economico oggettiv;unente determinabile e platea dei beneficiari.
4. Prestazioni non autom aticamente sostituite
1. Le prestazioni sanitarie integrative, sociosanitarie, odontoiatriche, assicurative o assistenziali
strutturate sono erogate dallo strumento sanitario individuato dalle Parti ai sensi dell'art. 183,
mediante pi;u10 sanitario , coperture in convenzione diretta, rimb orsi, pacchetti famiglia o prestazioni
continuative; il corrispondente presidio della contrattazione leader è assunto a p;munelso di valore.
2. Per tali prestazioni il presente CCN L rinvia allo strwn ento séU1itario individuato dalle Parti stipuléU1ti
ai sensi dell'art. 183, dotato di regolamento, copertura, platea beneficiaria e valore economico non
inferior i a quelli assunti a par;unetro.
3. La mera previsione di contributi, rimb orsi occasiomùi, convenzioni conun erciali o prestazioni a
sportello non costituisce, di per sé, sostitu zione equivalente delle prestazioni séU1it:arie e assistenziali
slrntlurate della contrattazione leader.
5. Matrice di raccordo integrativo
Area di prestazione Strumento di riferimento Q ualificazione Condizione operativa
Euro 10,00 mensili per lavoratore, per dodici mensilità, di cui
Contr ibuzione Contribuzione euro 8,00 a c;u-ico del datore di lavoro ed euro 2,00 a carico
E.N .Bi.Fo rm. E.N. Bi.Fo rm. autonoma integrativa del lavoratore. Almeno il 70% del gettito è destinato a
prestazioni. Versam ento medi;mte F24 codice T G 15 o
diversa modalità tracciabile indicata dall'Ente
O pera nei limiti della normativa vigente, dell'iscrizione al
Formazione salute e E.N.Bi.Form. / o rganismi Presidio integrativo e RNO P, degli Accordi St.a.to-Regioni applicabili, dei
sicurezza competenti qualilic;mte regolame nti dell'Ente e delle funzioni attribuite dal presen te
CCN L
Collaborazio ne alla Funzione paritetica Richiede proced ura tracciab ile, documentabile e coe rente
E.N.Bi.Form. con l'art. 37 del D.Lgs. Sl/2008, con gli Accordi Stato-formazione SSL contrattuale Regioni applicabili e con le proce dure dell'Ente
RLSTe Il servizio opera solo se richiesto, attivato e disponibile per
E.N. Bi.Form. / sti-utture Prestazione aggiuntiva l'impresa interessata, secondo ambito territoriale, procedura, rappresentanza territoriali / O P! compete nti attivabile nomin ativi, requisiti e contribuzione specifica stabiliti territoriale sicurezza dall'Ente
Controversie in Presidio Compete nza limitata alle materie cli rapprese ntanza,
materia di sicurezza E.N.Bi.Fo rm. co mplementare informazione, form azione, collaboraz ione e supporto
paritetico in materia di salute e sicurezza sul lavoro
129
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Area di prestazione Strumento di riferimento Qualificazione Condizione operativa
Conciliazio ni di E. .Bi.Form. / commissioni Comp lementare se Rileva solo in presenza di commission e costituita, compete nte
lavoro operative operativo e ('Onforme alla normati va vigente; non sostiluisce le sedi
amm inistrative, sindacali o giudiziarie previste dalla legge
Certificazione E. 1.Bi.Form . / commissioni Complementare nei Opera esclusivamente nei li1niti delle competenze
effettivamente attribuite alla commissio ne competente e de lla contratti e appalti abilitate limiti di legp;e normativa in materia di cer tificazione
Prestazioni richieclibili sern ndo regolamento E.N .Bi.Form. ;
W elfare rimborsu ale valore computabil e nel TEC solo se certo, regolamentato,
lavorato ri E.N .Bi.Form. Integrativo accessibile, oggettivamente valorizzabile e non meramente
eventuale. È escluso il doppio rimbor so sul medesimo costo,
salvo espressa cumulabilità
Pre~tazioni e servizi a favore dei datori ade renti su
formazio ne, sicurezza, organizzazione, welfare aziendale e
W elfare aziende E.N.Bi.Form. Compleme11tare servizi tecnici. Non rilevano come trattamento del lavoratore
salvo beneficio effettivamente ricondu cibile alla generalità dei
dipendenti o a categorie o mogenee
Assistenza sanitaria Strumento sanitario Erogazione propria; Erogata dallo strumento san itario individuato dalle P,u-ti ai
individuato ai scus i dell'art:. sensi dell'art:. 183, con presi.azioni, platea, valore e continuità integrativa 183 leader a param etro non inferiori a quelli assunti a param etro .
Prestazioni Erogaz ione tTamite Necessaria copertura str utturata e confrontabil e per platea,
soc iosaJ1itarie, Strumento s,mit:ario ex art:. valore, condizioni di accesso e continuità. E.N.B i.Form. può
famili;u-i e 183 / gestori convenzionati strum ento ex art:. 183; erogare solo prestazioni proprie, se regolamentate e
odo ntoiaD·iche leader a param etro compatibili
Le prestazioni per studi e professionisti sono erogate da
Prestazioni per studi E.N .Bi.Fonn . (prestazioni Erogazione E.N .Bi.Fonn. su weir,ue, formazione, sicurezza,
e profes sionisti propri e); leader assunto a E.N.Bi.Form.; leader organizzazione e servizi, secondo regolamento; le prestazio ni
(param etro EBIPRO) param etro a parametro EBIPRO sono assunte quale parameb·o, senza duplicazione
del medesimo beneficio
Materia distinta dalla bilaternlità E.N.Bi.Form. Il presente
Previdenza Fondo o strum ento Non attivata in pri1na CCNL non istituisce fondo autonomo né percentuali
complem entare previdenziale da individu are applicazione contributi ve autonome; rinvio ad acco rdo applicativo dd le
Parti o alla disciplina del fondo eventualm ente individuato
Valore rilevante solo se la prestazione è certa, oggettiva,
Computabilità nel Prestazioni bilatera.li, Computabi lità regolame ntala, accessibile alla generalità dei lavorato ri o a
TEC sanitarie, assistenziali o di condizionata categorie omogenee e valorizza.bile in modo verificabile. Sono
welfare escluse prestazioni eventuali, discrezionali, soggette a
graduatoria. o a dispo nibilità finanziaria
Tutti gli strumenti bilaterali, Le prestazioni sovrapponibili posso no essere richieste
Clausola di non sanitari, assistenziali e di Regola generale di secondo i rispettivi regolamenti, ferma restando l'esclusion e
dupli cazione welfare coo rdi11a.mento di duplicazioni, doppi rimbm-si o cumuli sul medesimo costo,
salvo espressa previsione di cumu labilità
6. Prestazioni rilevanti ai furi del TEC
1. Ai fini della verifica del Trattam ento Economico Comp lessivo, le prestazioni bilaterali possono essere
valorizzate solo se prese ntano carattere certo, oggettivo, regolam entato e non m er;unente eventuale.
2. Non sono computabi li nel TEC, salvo diversa disposizion e di legge o accordo tra le Parti, le
prestazioni soggette a mera disponibilità finanziaria, a valutazione discrezionale , a grad uatori a, a
rimborso eventuale o a comlizioni soggettive non gener,ùizzabili.
3. Le prestazioni sanitarie integrative rilevano nel confronto con il CCNL leader solo se assicuran o
copertura eflettiva e co mparabi le alla generalità dei lavoratori interessati o a categorie omogenee.
4. Quando una prestazione E.N.Bi.Fo rm. non presenti caratteristiche comparab ili rispetto al
corrispondente istituto della contrattaz ione leader per oggetto, valore, platea, co ndizioni di accesso o
130
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
continuità regolamentare, il relativo valore non è computa.lo nel TEC, salvo compensazione mediant e
altro istituto economico o prestazionale certo, regolamentato e verificabile.
7. Procedura di aggiornamento
1. Le Parti stipuhmti veriJìcmo ,mnualm ente l'operatività delle prestazioni di cui al prese nte allegato,
anche sulla base dei regolamenti vigenti, dei dati di utilizzo, della sostenibilità economica e
dell'evoluzion e della co ntrattazione leader.
2. In caso di attivazione di nuove prestazioni da parte di E.N.Bi.Form., le P,u-ti possono aggiornare la
matrice <li raccorcio integrativo, qualificamlo la prestazione come integrativ;i, compl ementare,
aggiuntiva, computabile nel TEC, non computabile nel TEC , ovvero presidiata dalla bilateralità leader
o da altro strumento equivalente.
3. In caso di modifica dei regolamenti della bilater,ùità leader o delle prestazioni CADIPROF, EBIPRO
o equivalenti, le Parti verific;mo gli effetti sulla matrice di equivalenza e sul TEC.
4. Le modifich e alla mab·ice di raccordo integrativo sono comunicat e ai datori di lavoro applicanti il
CCNL con strumenti digitali idon ei e rese disponibili unitamente al testo contrattuale aggiornato.
8. Clausola di salvaguardia
1. Il presente allegato non attribuisce a E.N.Bi.Form. funzioni, obblighi o prestazioni ulte riori rispetto a
quelle previste dal relativo statuto, dai regolamenti vigenti, dalle deliberazioni degli organi competenti
e dalla normativ a applicabile.
2. L'assunzion e della bilateralità leader a param etro non comporta recepimento automatico dell'intera
disciplina del CCNL leader, né attribuisce ai lavoratori il diritto a prestazioni erogate da enti diversi
da quelli individuati dal present e CCNL; per le prestazioni non erogate da E.N.Bi.Form. opera
l'obbli go di risultato di cui agli articoli 183 e 187.
3. Resta ferma la facoltà delle Parti stipulanti di individuare strumenti integrativi, complementari o
equivalenti, pur ché dotc,t:i di effe ttività, regoléunento, copertura, platea e valore comparabili rispetto
alle prestazioni oggetto di coo rdinam ento.
131
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
AILEGAT07
MODELLI OPERATIVI E INFORMATIVE STANDARD
1 I Funzione dell'allegato
1. Il presente allegato contiene mod elli operativ i e informative standard utilizzabili dai datori di lavoro
che applicano il CCNL, al lìne di agevolare l'app licazione uniform e degli istituti contrattuali e di
ridurr e gli adempim enti ripelilivi.
2. I mod elli hanno natura orientativa e devono essere adattati al singolo rapporto di lavoro, alla
mansion e, al livello di inqu adramento, alla sede, ali' orar io e ali' organizzazione concreta dello studio,
del centro elaborazione dati o della struttura professionale.
3. L'utilizzo dei mod elli non esonera il dator e di lavoro dal rispetto delle disposizioni inderogabili di
legge, del CCNL, degli allegati contrattuali, della normativa in materia di protezione dei dati personali
e delle eventu ali procedure aziendali app licabili.
4. Ove il rapporto presenti profili particolari , quali lavoro agile, appre ndistato, tempo determinato,
tempo parzi::ùe, trattam ento di dati riservati, utilizzo di strumenti digitali, attività. presso clienti o
accesso a banche dati, il mode llo deve essere integrato con le clausole specifiche previste dal CCNL
e dai relativi allegati.
2 I Modello A - Scheda di consegna del CCNL e delle informazioni contrattuali
1. La seguente scheda può essere utilizzata per docwnenta.re la conseg11a o la messa a disposizion e del
CCNL, degli allegati applicabili e delle principali informazio ni contrattuali.
Campo Contenuto da indicare
Datore di lavoro Ragione sociale o nominativo, codice fisc;Ùe, sede legale, sede operativa, recap iti
L1.voratore Cognome, nome, codice fiscale, domi cilio o residenza dichiarata, recapiti
comuni cati
CCNL app licato CCNL Studi Pro fessionali, Centr i Elaboraz ione Dati, Consu lenti Trib ut,u-i e
Trib uta.risti, con indicazione del codice contrattual e ove disp o nibile
Documenti consegnati o Testo del CCNL, allegati tecnici, cod ice disciplinare, informativa p1·ivacy,
resi disponibili inform ativa sicurezza, eventuali regolamenti aziendali
Modalità di consegna Consegna c;utacea, invio e-mail, pubbli cazio ne in area riservata, link a repository
aziendale o altro strumento digitale accessibile
Dichiarazione del Il lavoratore dichi;u·a di avere ricevuto o di poter consultar e stab ilmente la
lavoratore documentazione sopra indicata
Data e firme Luogo, data, firma del datore di lavoro o delegato, lirm a del Lavoratore
132
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1bu tan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3 I Modello B - Lettera di assunzione: contenuti minimi
1. La lettera di assunzione deve esse re predisposta in fo rma scritta e consegnata al lavoratore prima
dell'inizio della prestazione o nei termini previsti dalla disciplin a vigente.
2. La lettera indica almeno i seguenti elem enti:
a) identità delle parti;
b) sede legale e sede di lavoro, con eve ntual e indicazione di sedi plurim e o attività presso clienti;
e) data di inizio del rapp orto e, se previsto, termin e finale;
d) tipologia contrattuale applicata;
e) livello di inqu adram ento, qualifica, mansione e area profess ionale di riferim ento;
O periodo di pro va, se pattuito;
g) orario di lavoro, distribu zione ordin aria e modalità di rilevazione della prese nza;
h) b·attame nto eco nomico co ntrattuale, cventuali superminimi , indenni tà e voce cli allineam ento ove
spettante;
i) dura t-1. delle ferie, perm essi e istituti di assenza retribui ta;
j) termini di preaw iso in caso di cessaz ione del rapp orto;
k) eventu ali strum enti allid ati, credenziali, ban che dati e obblighi di riservatezza ;
I) rinvio al CCN L, agli allegati e ai rego la.menti aziendali conseg11ati o resi co nsultabili.
Nota op eratJ·va: nei rapporti a te1npo deten 11ù1ato, a tempo p;uziale, 111 apprenc/Jstalo, 111 lavoro agile o intenmltenle, la
lettera deve essere integrata con le clausole specù,Jipr evùte d,Jla legge e d,,J CCNL.
4 I Modello C - Informativa sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili
1. L'informati va può esse re assolta median te lettera di assunzione, consegna del contratto individmùe,
co nseg11a del CCN L e indicazione delle fonti aziendali e contrat tuali ellettiva mente access ibili al
lavorato re.
2. La seguente traccia può esse1·e utilizzata come quadro di contro llo degli elementi inform ativi minimi:
Voce informativa Modalità di assolvimento
Inquadramento e mansioni Indic;u-e livello, qualilìca, mansione prevalente, eventuali mansioni equivalenti
e area professionale
Luogo di lavoro Indicare sede ordinaria, eventuali sedi ulteriori, lavoro presso clienti o modalità
da remoto
Orario Indicare durata settimanale, clisb·ibuzione, eventuali turnazioni, flessibilità o
b,mca ore
Retribuzione Indicare minimo conb alluale, mensilità aggiuntive, elementi individuali,
modalità e periodicità di pagamento
Ferie e permessi Rinviare agli articoli conn·attmùi applicabili e indicare eventuali regole aziendali
di programmazione
Preavviso Rinviare alla tabella conb·attuale applicabile per livello e anzianità
133
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Formaz ione Indi care formazi one obb ligatoria, sicurezza, privacy, strumenti digitali e
aggiornamento professio nale richiesto
Pro cedure disciplinari Indi care il luogo fisico o digitale di consultazione del cod ice disciplinar e
Sistemi automatizzati Indi care eventuali sistemi digitali che incidono su org,mizzazione, controllo,
assegnazione attività o valutazione, nei limiti di legge
5 I Modello D - Clausola tipo per patto di prova
1. Il patto di prova deve risultare da atto scritto e deve indicare durata, mansioni oggetto della prova e
livello di inquadrame nto.
2. Clausola tipo:
"Le Parti co11ve11go110 w1 p enòdo di prova della durala di I/, rifèJito alle ma11s1ò11i di I I e al livello I I
del CCNL applicalo. Dnr;wt e 1/ periodo di prova cùscw1a Pa1tc: potrei recedere dal rappo1to secondo
quanto previsto dalla legge e dal CCNL. Decorso 11 penòdo di prova senza recesso, 11 rapp01to
pros eguù/1 con pieno n'co11oscimenlo dell'auziamt-à maturata dal g1Òmo di eflèttivo ù11z1ò della
prestaz1ò11e. "
3. Nei rapporti a tempo determinato, la durata della prova deve essere propor ziouata alla durata del
contratto e alle mansioni da svolgere.
6 I Modello E - Richiesta. e accordo di trasformazione a tempo parziale
1. La trasformazion e del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, deve risultare da
accordo scritto tra dator e di lavoro e lavoratore, salvo i casi di diritto o priorità previsti dalla legge e
dal CCNL.
Elemento Contenuto
Richiedente Datore di lavoro o lavornto rc
Decorrenza Data di inizio della nuova articolazione oraria
Tipologi a T empo parziale orizzontale, verticale o misto
O rario Durata settimanale /mensile/annuale e collocazione temporale della prestazione
Clausole elastiche Indi care se pattuite, con relativo preavviso e trattame nto econ omico
Trattame nto eco nomico Riproporz ioname nto degli istituti contrattuali in base ali' orario pattuito , salvo
diversa previsione
Durata della trasformazione Definitiva o temporan ea, con eventuale data di rientro
Firm a Sottoscr izione delle Parti e, ove richiesto, assistenza nelle sed i compe tenti
134
J1
~
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
7 I Modello F - Consegna strumenti, credenziali e obblighi di riservatezza
1. La consegna di dispositivi, credenziali, software, banche dati, token, firme elettron iche, sb-umenti di
autenticazione o accessi a piattaforme deve essere documentata con appos ito verbale.
2. Il verbale indica almeno:
a) beni, dispositivi e crede nziali consegnati;
b) stato d'uso dei beni e eventuali accessor i;
c) finalità professionali di utilizzo;
d) divieti di uso personale non autor izzato, condivisione credenz iali o memori zzazione non sicura;
e) obb lighi di custodia, riservatezza e segnalazione immediata di smarr imento, furto, accesso
anomalo o compromis sione;
f) obb ligo di restituzione alla cessazione del rapporto o su richiesta aziendale;
g) richiamo alle policy aziendali, al CCNL, al codice disciplin;:u-e e alla normativ a privacy applicabile.
8 I Modello G - Informativa organizzativa sulle scadenze fiscali, contabili e amministrative
1. Ne i periodi di intensificazione dell'attività connessi a scadenze fiscali, contabili, dichiarative, paghe,
contributive o amministrative, il datore di lavoro può adottare una comunicazione organizzativa
preventiva.
2. La comunicazione dovrebb e indicare:
a)
b)
c)
d)
e)
t)
periodo interessato dall'intensificazione;
attività, reparti o mansioni coinvolte;
eventuali modifiche tempora nee dell'o rg,mizzazione del lavoro;
eventuale utilizzo di banca ore, lavoro supplementare, straord inario o flessibilità;
criteri di rotazione. ove applicabili;
modalit.-ì. di recupero, compensaz io ne o pagamento secondo CCN L;
g) referente organizzativo cui rivolgersi per esigenze personali, familiari o impedimenti docum entati.
9 I Modello H - Richiesta ferie, permessi e assenze programmate
1. La richiesta di ferie, permessi e assenze programmate può essere gestita mediante procedura digitale,
modulo interno o comunicazio ne scritta, purché siano garantite tracciabilità, data certa interna e
conoscibilità dell'esito.
Campo Indicazione
Lavoratore Cog11ome, nome, livello, reparto o area pro ressionale
T ipologia assenza Ferie, ROL, permesso ex festività, permesso studio, permesso familiare,
aspettativa o altra causale
Periodo richiesto Giorno /i e orario interessato
Motivazione Da indicare solo quando richiesta dalla legge, dal CCNL o dalla spec ifica causale
135
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
CompatibilitA organizzativa Valutazione del responsabile, con particolare riguardo a scadenze e continuità del
servizio
Esito Accolta, differita, respint:.-, con motivazione organizzativa o document:.-1.le
Data e firma Data della richiesta, eventuale autorizzazione e firma o tracciatura digitale
1 O I Modello I - Verbale di consegna finale e restituzione beni
1. Alla cessazione del rapporto o al mutam ento di mansioni, il dato re di lavoro può predisporr e verbale
di restituzion e dei beni e delle credenziali affidate al lavorator e.
2. Il verbale indica strumenti restituiti, documenti consegnati, eventuali pratiche pendenti, stato dei
dispositivi, cancellazione o disattivazion e degli accessi, presa d'atto degli obblighi di riservatezza
successivi alla cessazione e data di chiusura delle attività di passaggio conseg11e.
3. La sottoscrizione del verbale non costituisce rinuncia a diritti del lavorator e, né transazion e, salvo che
ciò avvenga nelle sedi e con le garanzie previste dalla legge.
11 I Aggiornamento dei modelli
1. Le Parti potranno aggiornare i mode lli contenuti nel prese nte allegato mediant e accordo, verbale
interpretativo o pubblicazione di mod elli operativi approvati dalla Commissione paritetica
contrattuale, ove costituita e operativa.
2. L'aggiornam ento dei mod elli non modifi ca la disciplina sostanziale del CCNL, salvo espresso accordo
delle Parti stipulanti.
136
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
ALLEGATO8
CODICE DISCIPLINARE ESTRATTO PER AFFISSIONE, CONSEGNA E
CONSULTAZIONE
1 I Funzione dell'allegato
1. Il presente allegato contie ne l'estratto del codice disciplinare applicabile ai rapporti di lavoro
disciplinati dal CCNL, ai fini della sua conseg11a, pubbli cazione, affissione o mess a a disposizion e dei
lavorator i anche mediante strum enti digitali aziendali.
2. L'allegato ha funzione operativa e non sostituisce il Titolo XVIII del CCNL, che resta la fonte
contrattuale principale per la disciplina dei doveri del lavoratore, del procedim ento disciplinare e
delle sanzioni app licabili.
3. Il dator e di lavoro rende il cod ice disciplinare conoscibile ai lavorator i con modalità idonee e
continuati ve, medi,mte aflìssione in luogo accessibile, pubblicazion e nella int:ra11et aziendal e, conseg11a
digitale o altra modalità equivalente, nel rispetto dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, 11. 300.
4. Le disposizioni del prese nte allegato si app licano anche ai lavorator i che operano in modalità agile,
da remoto , presso clienti, presso sedi temporanee o mediant e strumenti informatici azienda li.
2 I Doveri generali del lavoratore
1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza, correttezza, collaborazione e rispetto
delle direttive ricevute, in coe renza con la mansion e assegnata, il livello di inquadram ento ,
l'organizzazione del datore di lavoro e le disposizioni del CCNL.
2. Il lavorato re osserva, in particolare, i seguenti obblighi:
a) rispettar e l'orar io di lavoro, le pro cedure di rilevazione della presenza e le modalità di
comunicazion e di asse nze, ritardi e impedimenti;
b) custodir e con cura documenti, p1-atiche, archivi, banche dati, strumenti di lavoro, cred enziali,
dispositivi e inform azioni aziendali;
c) mantenere il segreto professionale e la riservatezza su dati, inform azioni, docwnenti, posizionj
fiscali, contabi li, retr ibutive, patrimoniali, personali o aziendal i di clienti, colleghi, fornitori e terzi;
d) utilizzare sofrware, piattaforme, ban che dati, sistem i di automaz ione e strwne nti di intelligenza
artificiale esclusivamente per finalità lavorative autorizzate;
e) rispettare le pro cedure interne in materia di salute e sicurezza, prot ezione dati, sicurezza
informati ca, antiriciclaggio ove app licabile, qualità del servizio e rapporto con i clie nti;
O astenersi da comport ame nti che possano arreca re d,umo al datore di lavoro, ai clie nti, ai colleghi,
alla reputazion e professionale della struttura o alla regolarità degli adempim enti affidati;
g) collaborare alla prevenzione di error i, scadenze omesse, accessi non autorizzati, incidenti
informati ci, smarr imento di documenti, uso improprio di dati o violazioni di sicurezza.
3. I doveri di correttezza, diligenza, fedeltà e riservatezza perman gono wch e durant e la sospensione del
rapporto , il periodo di preavviso e, nei limiti di legge, dopo la cessazione del rapporto per quanto
riguarda dati, inform azioni e documenti appr esi in ragione dell'attività lavorativa.
137
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3 I Condotte disciplinannente rilevanti
1. Costiluiscono condot te disciplinarmente rilevanti, secondo la gravità del fatto, la recidiva,
l'intenzionalità, il danno arrecato o il rischio prodotto , le violazioni dei doveri previsti dal CCNL, dal
presente allegato, dal contratto individual e, dai regolamenti aziendali e dalle disposizioni di legge.
2. Sono, in particolare, rilev,mti le seguenti condotte:
a) inosserv,uwt dell'orario di lavoro, rilardi 110n giuslificati, abb,mdono tempo r,meo del poslo di
lavoro o mancata comunicazione tempestiva dell'assenza;
b) negligenza nell'esecuzion e di pratich e, adempim enti, dichiarazioni, elaborazioni, comuni cazioni
telematiche, registr.azioni contabili o attività affidate;
c) mancato rispetto delle proc edure interne, delle istruzioni operative, delle scadenze e delle
modalità di controllo previste per il processo di lavoro;
d) comportam enti scorretti, offensivi, discriminatori , molesti o contrari alla dignità della persona nei
cuufruuli di collegi 1i, clieuli, furniluri u lerzi;
e) uso non autorizzato, improprio o negligente di strumenti informati ci, credenziali, software, archivi,
banch e dati, piattaform e fiscali, dispositivi aziendali o sistemi digitali;
f) violazione della riservatezza, comuni cazione indebit:.-1. di dati o documenti, accesso non autorizzato
a pratich e o informazioni, copia o esportazione non autorizzata di archivi o file;
g) rifiuto ingiustificato di eseguire disposi zioni legittime, attività assegnate o misure organizzative
coe renti con la man sione;
h) i11osservanza delle misur e in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compr eso il man cato utilizzo
di attrezzalure, dispositivi o pro cedure di preven zione ove previsti;
i) alterazione , falsificazione, occultamento o distruzione di doc umenti, dati, registrazioni, evidenze
informati che, timesheet, note spese o giustificativi;
j) condott e che determinino o espongano il dator e di lavoro a sanzioni, omissioni, violazioni fiscali,
contributive, amministrative, contrattuali, privacy o di sicurezza informati ca.
3. La rilevanza disciplinare delle condott e commesse fuori dai locali aziend,ùi è valutata qmmdo esse
siano connesse al rapporto di lavoro, all'uso di strumenti o dati aziendali, al rapporto con clienti o
terzi, alla reputazione professionale della struttura o alla violazione di obblighi contrattuali.
4 I Sanzioni conservative
1. In relazion e alla gravità della violazione, il dator e di lavoro può applicare le seguenti sanz10m
conservative, nel rispetto del procedimento disciplinare:
a) richiamo verbale, per lievi irregolarit:.-ì., negligenze o inosservanze occasionali che non abbiano
prodotto danno o rischio apprezzabile;
b) ammonizione scritta, per violazioni lievi o reiterate di doveri di servizio, regole orga11izzative,
istruzioni operative o obblighi di correttezza;
c) multa, nei limiti di legge, per violazioni di maggiore rilievo o per reiterazione di condotte già
contestate;
d) sospensione dal servizio e dalla reb·ibuzione , nei limiti di legge e del CCNL, per violazioni gravi
che non siano tali da giustificare il licenziamento.
2. Nella determina zione della sanzione si tiene conto della natura della co ndotta, dell'elemento
soggettivo, della posizion e professionale del lavoratore, dell'eve ntuale d,umo, del rischio per clienti o
terzi, della recidiva, della collaborazione prestata e della propor zionalit:.-ì. della misura.
138
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. La multa non può essere djsposta per un importo superiore al limite previsto dall'art. 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300. La sospensione non può eccedere i limiti previsti dalla legge e dal CCNL.
5 I Licenziamento con preavviso
1. Può costituire giustificato motivo soggettivo ili licenziamento con preavviso la condotta che integri
notevole inadempim ento degli obblighi contrattuali, senza raggiungere la gravità t,Ùe da impedire la
prosecuzione ,mche provvisoria del rapporto.
2. A titolo esemplificativo, possono rientrar e in tale ipotesi:
a) grave negligenza nell'es ecuzione di pratich e, adempimenti o attività allidate, con danno o rilevante
rischio per il datore di lavoro, il cliente o terzi;
b) ripetute assenze ingiustificate, rita.rdi o abbandoni del posto dj lavoro, nonostante precedenti
contestazioni;
c) violazione grave delle proc edur e informatich e, di sicurezza, di prot ezione dei dati o di gestione
<lucu111e11t,Lie, 4u,u1<lu 11011 ricorra l'iµulesi <li maggiore gra.viliL;
d) comportamenti gravemente scorretti verso clienti, colleghi, superiori, co llaboratori, fornitori o
terzi;
e) rifiuto reiterato e ingiustificato ili eseguire disposizioni legittime inerenti alla mansion e;
f) recidiva in man canze già sanzionate con provvedim enti conservativi, quando risulti compromessa
l'affidabilità del lavoratore.
6 I Licenziamento senza preavviso
1. Può costituire giusta causa di licenziam ento senza preavviso la condotta talmente grave da non
consentire la prosecuzion e, neppure provvisorja , del rapporto di lavoro.
2. A titolo esemplificativo, possono rientrar e in tale ipotesi:
a) appropriazione, sottrazione, distruzione , alterazion e o divulgazione non autorizzata ili documenti,
archivi, dati, credenziali, strumenti, denaro, valori o beni aziendali o di terz i;
b) falsificazione di documenti, firme, pratiche, registrazioni, djchiarazioni , attestazioni, pres enze,
note spese o comunicazioni verso clienti, enti o pubblich e amministrazioni;
c) accesso abusivo o uso fraudolento di sistemi informatici, banche dati, piattaforme fiscali,
creden ziali, firme digitali, strumenti di autenticazione o dispo sitivi aziendali;
d) grave violazione dolosa o gravemente colposa della riservatezza, della prote zione dati, del segreto
professionale o degli obblighi di sicurezza informati ca;
e) condott e violente, minaccios e, gravemente ingiuriose, discriminatori e, persecutorie o molest e;
O concorrenza sleale, sviamento di clientela, uso di informazionj aziend,ùi per fimùità personali o ili
terzi, confljtto di interessi occultato o non autorizzato;
g) abbandono del posto ili lavoro o omissione volontaria dj attività essenziali, quando ne derivi grave
danno o rischio per pratiche, scadenze, clienti, sicurezza o continuità del servizio;
h) condott e penalmente rilevanti connesse al rapporto ili lavoro, all'attività del datore ili lavoro, ai
clienti o all'uso di beni e strumenti aziendali.
3. Le esemplificazioni non hanno carattere t.-1.ssat:ivo. La valutazione della giusta causa è effettuata in
concreto, tenendo conto della gravità della condotta e della compromission e del vincolo fiduciario.
139
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
7 I Procedimento disciplinare
1. Il dator e di lavoro non può adotta.re alcun provvedimento disciplinare più grave del richiamo verbale
senza avere preventivament e contestato l'addebito al lavorator e in forma scritta e senza avergli
consentito di presentare le proprie giustificazioni.
2. La contestazione deve indicar e i fatti addebita .ti in modo sufficientemente specifico, così da consentir e
al lavoratore l'esercizio del diritto di difesa.
3. Il lavoratore può prese ntare giustificazioni scritte o chiedere di essere sentito personalm ente, anche
con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
4. Il provvedimento disciplinare non può essere adotta.to prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione scritta, salvo che il lavoratore pres enti le propri e difese prima di tale termine e dichiari
di non voler aggiungere ulteriori giustificazioni.
5. Il provvedimento disciplinar e è com unicato per iscritto e deve rispettare i principi di proporzionalità ,
tempestività, specificità e gradualità, tenuto conto delle circosta nze del caso co naeto.
6. Il lavoratore può impugnare la sanzione nelle sedi e nei termini previsti dalla legge e dal CCNL.
8 I Strumenti digitali, credenziali, dati e lavoro da remoto
1. L'utilizzo di computer, software, posta elettronica, firme digitali, credenziali, dispositivi mobili, sistemi
cloud, piattaforme fiscali, banch e da.ti, strumenti di collaborazione e archivi digitali deve avvenire nel
rispetto delle pro ccdm-c aziendali e delle istruzioni ricevute.
2. È vietato, salvo espressa autorizzazione:
a) comunicar e, condividere o memoriz zare credenziali in modo non sicuro;
b) accedere a pratich e, dati o docume nti non necessar i allo svolgimento della propria mansion e;
c) trasferire dati aziendali o di clienti su dispositivi personali, account privati, archivi esterni o
piattaforme non autorizzate;
d) installare software, estensioni, applicazioni o strumenti non autorizzati su dispositivi aziendali;
e) utilizzare strumenti digitali aziendali per finalità personali non compatibili con le policy interne;
I) eludere, disattivare o alterare misure di sicurezza, tracciamento, autenticazione o prot ezione dei
dati.
3. Il lavorator e che opera da remoto o in modalità agile deve assicura.re la custodia degli strwnenti, la
riservatezza dell'ambi ente di lavoro, la protezione delle credenziali e l'adozione delle misure minim e
di sicurezza indicate dal datore di lavoro.
4. li lavoratore segnala tempestivamente smarrimento, h.irto, accesso anomalo, sospetta. violazione,
malware , error e di invio, divulgazione non autorizzata o altra situazione idonea a compromett ere la
sicurezza dei dati, degli strumenti o delle pratiche.
9 I Sistemi automatizzati e intelligenza artificiale
1. L'utilizzo di sistemi di automazione, OCR, classificazione documentale, assistenti digitali, strumenti
generativi o altri sistemi di intelligenza artificiale è consentito solo nei limiti delle istruzioni aziendali,
delle policy interne e delle misure di sicurezza applicabili.
2. Il lavoratore resta tenuto al controllo professionale dell'output prodotto o suggerito dai sistemi
automatizzati, secondo la mansione asseg11ata e il grado di autonomia previsto dal livello di
inquadramento.
140
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
3. È vietato inserire in sistemi di intelligenza artificiale non autorizzati dati personali, fiscali, contabili,
retributivi, sanitari, patrimoniali, credenziali , documenti riservati, informazioni su clienti o dati
aziendali non destinati alla pubblica diffusion e.
4. L'uso di sistemi automatizzati non esonera il lavoratore dagli obblighi di diligenza, riservatezza,
verifica, seg11alazione degli errori e rispetto delle procedur e interne.
1 O I Pubblicità, consegna e aggiornamento
1. Il presente codice disciplinar e estratto è reso conoscibile ai lavoratori con modalità idon ee e
continuative. La pubbli cazione dig1t:alc è amme ssa quando assicuri accessibilità, stabilità, tracciabilità
e concreta conoscibilità del testo.
2. Il datore di lavoro può integrare il present e estratto con regolamenti aziendali, policy informatiche,
pro cedure privacy, proc edure di sicurezza, istruzioni operative e codici di comportam ento, purché
coerenti con la legge e con il CCNL.
3. Gli agg1ornamenti del codice disciplinare, delle policy o dei regolamenti aziendali sono comuni cati ai
lavoratori con modalità idonee prima della loro applicazione.
4. Per quanto non previsto dal presente allegato si rinvia al Titolo XVIII del CCl\L, allo Statuto dei
Lavoratori , al codice civile e alle disposizioni di legge applicabili.
141
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
ALLEGAT09
REGOLAMENTO OPERATIVO E.N.Bi.Form., ORGANISMO PARITETICO E
BILATERALITÀ CONTRATTUALE
1 I Natura e funzione dell'Allegato
1. Il presente Allegato disciplina il raccordo ope rativo tra il CCNL e E.N .Bi.Form ., quale ente bilaterale
e organismo paritetico di riferimento delle Parti stipulanti.
2. E.N.Bi.Form. è l'ente bilaterale e organismo paritetico del presente CCNL per le materie di cui al§
3. L'assistenza sanitaria integrativa e la previdenza comp lementare sono disciplinate dagli articoli 183
e 185 e dallo strumento individuato da.Ile Parti con accordo applicativo.
3. Le prestazioni E.N.Bi.l•orm. sono erogate secondo lo sta.tuta, i regolamenti, le delibere e le procedure
vigenti dell'Ente .
4. Le prestazioni sovrappo nibili con quelle rese da altri enti, casse o fondi possono essere richieste
secondo i rispettivi regola.menti, fermo il divieto di doppio rimborso o duplicazione del beneficio sul
medesimo costo, salvo espressa previsione di cumulabilit:à.
5. Il servizio RLST, le funzioni p,u-itetiche in materia di salute e sicurezza, la collaboraz ione ,ùla
formazione e le ulteriori attività di supp orto alle imprese adere nti sono svolte nei limiti della normativa
vigente, dell'iscrizione al Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici, dei regolamenti dell'Ente e
degli accordi applicativi delle Parti.
2 I E.N.Bi.Form. quale ente bilaterale e organismo paritetico di riferimento
1. E.N.Bi .Form . è individuato dalle Parti quale ente bilaterale e organismo paritetico di riferimento del
presente CCNL, con funzioni di supporto al sistema contrattuale, alla fom1azione, alla salute e
sicurezza sul lavoro, alla bilateralità, alla composizion e delle controversie e alla promozion e di servizi
in favore cli lavoratori e datori di lavoro aderenti.
2. Nell'amb ito del presente CCNL, E.N .Bi.Form . opera quale sede tecnica di raccordo tra Parti
stipulanti, orgémismi territoriali, datori di lavoro e lavoratori, nel rispetto delle competenze attribuite
dalla legge, dallo statuto, dai regola.menti e dagli atti convenzionali applicabili.
3. Le prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali, assicurative, formative o di welfa.re sono erogate
da E.N.Bi.Form . e dallo strumento sanitario individuato ai sensi dell'art. 183; la bilateralità della
contrattazione leader è assunt..1. quale param etro di v,ùore e non qu,ùe strumento di erogazione.
3 I Ambiti operativi di intervento
1. Sono ricondo tti a E.N.Bi.Form ., nei limiti di effettiva operatività e regolamentaz ione, i seguenti ambiti:
a) prestazioni bilaterali in favore cli lavorator i e imprese aderenti;
b) formazione contrattuale , professionale , trasversale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) collaborazione alla formazio ne in materia di salute e sicurezza nei casi previsti dalla legge e dagli
accordi applicabili;
d) servizio RLST, ove i lavoratori non abbiano eletto il rappres entante aziendale per la sicurezza;
e) funzioni di organismo paritetico in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
f) asseverazione dei modelli di organ izzazione e gestione della sicurezza, ove richiesta e nei limiti
della pro cedura regolamentata;
142
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
g) conciliazioni di lavoro, procedure di composizione e supporto alla certificazioue dei contratti, ove
attivate secondo le pro cedure dell'Ente;
h) monitoraggio conb·attuale, raccolta dati, supporto interpretativo e segnalazione alle P,u-ti dj
fabbisogni di aggiornamento del CCNL.
2. Gli ambiti non espressamente regolamentati o non concretam ente altivati non possono essere
considerati presidiati da E.N.Bi.Form. né computabili nel TEC; per essi opera l'obbligo di risultato
di cui agli articoli 183 e 187, mediante lo strumento individuato dalle Parti.
4 I Adesione, regolarità. e accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni e ai servizi di E.N.Bi.Form. è subordjnato all'adesione, alla regolarità
contributiva e al rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti tempo per tempo vigenti.
'2. Le domande sono presentat e secondo le modalità telematiche predispost e dall'Ent e e sono esaminate
secondo l'ordin e cronologico di presentazione, la completezza documental e e la disponibilità delle
risorse stan ziate .
3. Evenluali condizioni di anzianità di iscrizione, limiti annuali, massimali, esclusioni, priorità,
documenti richiesti e termini dj presentazione sono quelli previsti dal regolamento applicabile alla
singola prestazione.
4. Il datore di lavoro conserva la documentazione relativa all'adesione, alla regolarità, alle richieste
presentate e alle prestazioni riconosciute , anche ai fini della verifica della corretta applicazione del
presente CCNL e della matrice di equivalenza contrattuale.
5 I Prestazioni per lavoratori e imprese
1. Le prestazioni rivolte ai lavoratori e alle imprese hanno natura rimborsual e, mulualisrica, integrativa
o di supporto, secondo quanto previsto dai regolamenti adottati da E.N.Bi.Form. e pubblicati
dall'Ent e.
2. A titolo esemplificativo, possono rientrar e nell'ambito delle prestazioni per le impres e contributi o
rimborsi connessi a formazione, sicurezza, organizzazione aziendale, dispositivi, sorveglianza sanitaria,
documenti tecnici, certilìcazioni e qualificazione dell'apprendistato, se previsti dai regolamenti vigenti.
3. A titolo esemplificativo, possono rientrar e nell'ambito delle prestazioni per i lavoratori sussidi,
rimborsi o interventi ili sostegno regolamentati dall'Ente, purché accessibili secondo criteri oggettivi,
docum entati e non discrezionali.
4. Le prestazioni non aventi carattere certo, generale, continuativo e monetiz zabile non sono
automaticamente computabili nel TEC, salvo diversa valutazione delle Parti nell'ambito della matrice
di equivalenza economi ca.
6 I RLST e organismi paritetici in materia di salute e sicurezza
1. Nelle aziende nelle quali i lavoratori non abbiano eletto il rappresentant e dei lavoratori per la
sicurezza aziendale, il dator e di lavoro può avvalersi del servizio RLST organizzato da E.N.Bi.Form.,
secondo le procedure e gli ambiti territoriali resi disponibili dall'Ent e.
2. Il ricorso al RLST 11011 esonera il dator e di lavoro dagli obblighi di valutazione dei rischi, formazione,
informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, consultazione e gestione della prevenzione
previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dagli accordi applicabili.
3. E.N.Bi.Form. opera quale punto di riferimento per la risoluzione delle contrnversie riguardanti
l'applicazione dei diritti di rappr esentanza, informazion e e formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, secondo le pro cedure telematiche e regolamentari dell'Ente.
143
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
4. Le funzioni di organ ismo paritetico sono esercitate nel rispetto del perimetro previsto dalla normativa
vigente, dagli accordi inter confederali app licabili, dal repertorio nazionale e dai regolamenti interni
dell'Ente.
7 I Collaborazione alla formazione e formazione a marchio E.N.Bi.Form.
1. La collaborazione alla formazion e in materia di salute e sicurezza è richiesta e gestita attraverso le
pro cedure previste da E.N.Bi.Form., quando la normativa e gli accordi applicabili ne richiedano o ne
consentm10 l'attivazione .
2. La formaz ione a marchio E.N .Bi.Form. è erogata da E.N.Bi.Form . in qualità di soggclto formatore e
orgmiizzata sul territorio per il tramite di strutture convenzionate, secondo le regole interne dell'Ente
e nel rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina vigente.
3. Il datore di lavoro verifica, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'idoneità del soggetto formatore, la
coerenza del percorso con la mansion e, la durata, i contenuti, le modalità di verifica
dell'apprendimento e la corretta conservaz ione degli attestati.
4. La formazione erogata nell'amb ito del sistema E.N.B i.Form. concorre all'adempimento degli
obb lighi contrattuali e legali solo se conforme alla disciplina vigente, erogata da soggetto formatore
qualificato, !Tacciata, documentata e riferibile al lavoratore inter essato .
8 I Asseverazione dei sistemi di gestione della sicurezza
1. E.N.Bi.Form. può svolgere, quale orga nismo paritetico, attività di verifica e asseverazio ne dei mod elli
di orgmiizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, secondo le pro cedure e le condizioni
rese disponibili dall'Ente.
2. L'asseverazione ha natura tecnica e docwnent,ùe e presupp one verifica positiva circa l'adoz ione e
l'ellìcace attuazio ne del mod ello, nei limiti della pro cedura app licabile.
3. L'eventuale richiesta di asseverazione è facoltativa, salvo diversa previsione di legge o di specifici
accord i, e non sostituisce gli obb lighi ind elegabili del dator e di lavoro né le responsabilità previste dal
D.Lgs. 81/2008.
9 I Conciliazione, certificazione e supporto alla conformità contrattuale
1. E.N .Bi.Form. può costituire sede di supporto per conciliazioni di lavoro, certificazione dei contratti,
accord i individuali o collettivi, verifica di conformità contrattuale e pro cedure di compos izione, ove
tali attività sim10 previste dai regolamenti dell'Ente e dalle norme app licabili.
2. Le pro cedure sono attivate su richiesta delle parti interessate, mediante gli strumenti e i mod elli
predisposti dall'Ent e, con indicazione dell'oggetto, dei soggetti coinvolti, della documentazion e
allegata e della sede competente.
3. L'int ervento dell'Ente non sostituisce i poteri delle autorità mnministrativ e o giudiziarie, né impedisce
il ricorso alle sedi previste dalla legge, salvo gli elletti propri degli accordi validame nte sottoscritti nelle
sed i abilitate.
144
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
1 O I Matrice operativa di raccordo integrativo
Ambito Presidio E.N .Bi.Form. Condizione operativa Esito operativo
Collaborazione, marchio, Perco rso conforme alla Presidio formativo
Formaz ione salute e qualificante, nei limiti
sicurezza soggetti auto1-izzati, normativa vigente e agli della conformità tracciamento accordi applicabili normativa
Servizio territoriale per Disponib ilità del servizio e Servizio RLST RLST aziende prive di RLS corretta attivazione aggiuntivo e attivabile aziendale
Istanza relativa a Procedura telematica e Funzione paritetica Controversie sicurezza rappresentanza, inform azione
e formazione SSL competenza dell'Ente integrativa
Verifica positiva del mod ello Audit/procedura Asseverazione
operativa nei limiti Asseverazione SGSL di organizzazione e gestione regolamentata e della procedura sicurezza docu111entata applicabile
Rimborsi/plafo nd per Regol;unento vigente, Prestazione integrativa
Prestazioni imprese formazione, sicurezza, risorse dispon ibili e valutabile voce per
organizzazione documentazione comp leta voce
Computabi lità
Sussidi e rimborsi Accesso oggettivo, valore condizionata ; valore
Prestazioni lavoratori regolamentati verificabile, prestazione rilevante solo se la
effettiv;i prest.1zio11e è certa e
regolamentata
1011 automaticamente Coperture sanitarie Erogazione tramite
Sanità integrativa strutturata strumento ex art. 183; equiparata comparabili, se attivate leader a par,unetJ·o
Wella.re Non automaticamente Prestazioni analoghe e Erogazione tramite
sociosanitario/odontoiatrico equiparat o regolamentate strumento ex ,ut. 183;
leader a par;imetro
11 I Prestazioni presidiate dalla bilateralità leader e raccordo con E.N.Bi.Fo rm.
1. Per le prestazioni sanitarie integrative , sociosanitarie e previd enziali il pres e nte CCNL rinvia allo
strumento indi,~duato dall e Parti ai sensi degli arti co li 183 e 185, co n wùore, platea, continuità e
g,u-a11zie 11011 iuferiuri ,L quelli assunti a µar,u11el.ru; la cu11lrallaziu11e lead er è assuula quale µar,uuel.ru
di valore e non quale strumento di ero gazione.
2. Il rinvio allo strumento sm1itario individuato ai sensi dell'art. 183 opera, in pm-ricolare, per l'assistenza
sm1itm-ia integrativa strutturata, le coperture sociosanitarie, le prestazioni odontoiatriche, i pim1i
smlitm-i co llettivi, il we lfare specialistico e le pres tazioni che richi edm10 fondi dedic a ti o coperture
assicurative non erogate direttmnente da E. .Bi.Form .
3. La co mpm·abilità non può essere affermata in via nominal e, ma deve risulta.re da una verifica
documentale della prestazione, del rego lmnento applicabile, de l valore, della platea dei benefi ciari,
della continuità e delle condi zioni di accesso.
145
CCNL "Consulenti 1ìibut ;ui e 1ì1butan st1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
12 I Monitoraggio, aggiornamento e relazione annuale
1. Le Parti, anche tramite la Commi ssione paritetica contratlual e, verificano annualm e nte lo stato di
operatività delle prestazioni E.N.Bi.Form. e l'eventuale necessità di aggiornare la mau-:ice di raccordo
integr ativo allegata al CCN L.
2. Il monitoraggio tiene conto dei regolamenti pubbli cati d,ùl'E11te, delle prestazioni effettivamente
richieste ed erogate, delle risorse disponibili, dei tempi di evasione delle pratiche, delle eventuali
criticità applicative e delle modifiche intervenute nella bilateralità leader di rife rimento .
3. Le risultanze del monitoraggio possono essere utilizzate per aggiornare gli allegati tecnici, proporre
modifiche contraltuali, ridefinire le proce dure operative o indi care alle Parti gli ;unb:iti nei quali sia
necess,u-io mantenere il rinvio agli strum enti bilaterali leader.
13 I Tracciabilità., dati personali e conseIVazione documentale
1. Le procedure gestite tramite E.N.Bi.Form. devono esse re tracciabili e documentate, con
conservazione delle domande, degli allegati, delle comuni cazioni, dei pro vvedim enti di accoglimento
o rigetto e delle eventu ali erogazioni riconosciute.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della norm ativa vigente in materia di pro tezione
dei dati, con particolare attenzione ai dati relativi a salute, sicurezza, prestazioni assistenziali,
composizione delle controversie e rapporti di lavoro.
3. Il datore di lavoro informa i lavorato ri interessati circa le proce dure applicabili, le prestazioni
accessibili, gli eventuali dati richiesti e le modalità di presentaz ione delle domand e, rinviando alle
inform ative rese disponibili dall'Ente.
146
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
ALLEGATO 10
VERBALE DI RINNOVO E DICHIARAZIONI A VERBALE
In Roma , il giorno 28 agosto 2026, si sono incontrate le Parti stipulanti indicate nel presente verbale, al fine
di proc edere al rinnovo del Contratto Collettivo Naziona le di Lavoro per i dipend enti degli Studi
Professionali , Centri Elaborazione Dati, Consu lenti Tributa.ri e Tributaristi , codice CNEL H4,7 A.
Art. 1 I Parti stipulanti
l. Il presente verbale è sottoscritto dalle organizzazioni datoriali, professionali e sindacali firmatarie del
rinnovo del CCNL Studi Professionali, Centri Elaborazione Dati, Consulenti Tributari e Tributaristi,
codice CNEL H47 A, di seguito indicate:
a) A.N.CO .T. I Associazione Nazionale Consulenti Tribut ,u-i- c.f. 93011050429, con sede in Roma
alla Via La Spezia n. 7 4, in persona ciel suo President e pro tempor e Celestino Bottoni,
rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente CCNL dal Dott. Giovam1i Giann ini, giusta
delega alla sottoscrizione;
b) A.L.IM. I Associazione Liberi impr enditori - c.f. 96037140173, con sede in Gavardo (BS) alla
Via Giovanni Quar ena n. 145, in persona del suo Presidente pro tempor e Giovanni Giannini,
rappr esentata ai fini della sottoscrizione del presente CCNL dal Sig. Carlo Raccosta, Coordinatore
Nazionale, giusta delega alla sottoscrizione;
c) A.N.A.P. I Associazione Nazionale Aziende e Professionisti - c.f. 97843460581, con sede in
Roma al Viale Angelico 11. 205/ A6, in persona del suo Presidente Damiano PE'fR UCC I;
d) S.E.L.P. I Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati - c.f. 97851660585, con sede in Roma alla
Via Egerio Levio 11. 18/20, in persona del suo Segretario Generale Giovanni CE TTRELLA.
2. I nominati vi dei rappr esentanti, le qualifiche, i poteri di firma e le eventuali deleghe sono riporta.ti in
c;:Ùce al presente verbale o in separato foglio firme allegato.
Art. 2 I Premesse
1. Le Pa.rti richiamano integralmente le premesse del rinnovo contrattuale e si d,umo atto che il presente
CCNL rinnova il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali,
Centri Elaborazione Dati, Consu lenti Tributari e Tributaristi, sottoscritto il 30 settembre 2021, valido
dal 1 ° ottobre 2021 al 30 settembre 2024, che a sua volta aveva rinnovato il CCl\"L sottoscritto il 22
giugno 2016 tra A.N.CO.T., A.L.IM ., A.N.A.P. con S.E.L.P.
2. Le Parti conf erm;u10 la volontà di dotar e il settore di un testo contrattuale aggiorn ato, coo rdinato e di
più agevole consultazione, idoneo a disciplinare le specificità degli studi profe ssionali tributari, dei
centri elaborazion e dati, dei consulenti tributari, dei tributaristi e delle strutture che rendono servizi
fiscali, contabili, ;unministrativi, dichiarativi, paghe, contributivi e digitali connessi .
3. Le P,u-ti dichia.rano che il rinnovo è costruito secondo criteri di coerenza eco nomica e normativa
rispetto alla contrattazion e collettiva leader della categoria, evit;u1do duplicazioni , rinvii non
verificabili, istituti non operativi e trattamenti non misurabili.
Art. 3 I Decorrenza e durata
1. Il prese nte CCNL ha validità dal 1 ° settembre 2026 al 31 agosto 2029, fatte salve le diverse decorr enze
espress;unente previste per singoli istituti, tabelle, allegati o dispo sizioni transitorie.
147
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. Dalla data di decorrenza, il present e CCNL sostituisce integralm ente il precedente testo contrattuale,
ferme restando le condizioni individuali di miglior favore già acquisite dai lavoratori.
3. Le Parti si impegmmo ad avviare il confronto per il successivo rinnovo nei termini e con le modalità
stabilite dall'articolato contrattuale.
Art. 4 I Contratto collettivo leader di riferimento
1. Ai fini della verifica di equivalenza economi ca e normativa, le Parti assumono quale param etro leader
di riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli SLudi e delle Attività
Professionali, codice CNEL H442, in quanto maggiormente coerente con il perim etro professionale
economico-amministrativo, lisca.le, contabile, consulenziale e di elaborazione dati ricompreso nel
presente CCNL.
2. Il riferimento ,Ù CCNL leader ha funzione comparativa e 11011 comport:.-1. rinvio recettizio, applicazione
automatica del relativo articolato o rinun cia all'autonomia contrattuale delle Parti stipulanti.
3. Le Parti convengono che l'autonomia del present e CCNL deve essere esercitata nel rispetto del
principio di equivalenza del trattamento economico complessivo e della coerenza normativa
complessiva rispetto al contratto leader comparabile.
Art. 5 I Trattamento Economico Complessivo e matrice di equivalenza
1. Le Parti approvano la matrice di equivalenza economica e normativa allegata al CCNL, quale
strumento tecnico di verifica del trattamento economico complessivo riconosciut o ai lavoratori.
2. La matrice è costruit:.-1. mcdùmtc confronto tra i livelli del presente CCNL e i livelli comparabili del
CCNL leader, tenendo conto di minimi tabellari, mensilità aggiuntive, scatti cli anzianità, istituti
economici fissi e continuativi, welfare contrattuale e prestazioni bilaterali eflettive, ove regolamentate
e mon etizzabili.
3. Le Parti si impeg11ano a verificare periodicam ente la tenuta della matrice e ad aggiornarla in caso di
rinnovi del contratto leader, variazioni normati ve, modifiche tabellari o sopravvenienze che incidano
sul trattamento economi co complessivo comparabile.
4. Eventuali scostamenti negativi rispetto al param etro leader sono gesti6 mediante g-li strumenl1 di
riallineamento previsti dall'articolato contrattuale e dagli allegati economici.
Art. 6 I Classificazione e profili professionali
1. Le Parti approvano il sistema di classificazione del personale articolato su otto livelli, compresa la
categoria dei Quadri, in coerenza con la struttura del CCNL leader e con le specificità professionali
<lei seLLore tributario, lìscale, contabile, amminisLraLivo e dell'elaborazione <laLi.
2. Le declaratorie e i profili professionali allegati al CCNL hanno funzione di orientamento applicativo
e devono essere interpretal1 secondo i criteri di autonomia, responsabilità, complessità, competenza
tecnica, coordinamento, contenuto professional e e impatto organizzativo della prestazione.
3. Le Parti si impegnano a monitorar e l'evoluzione dei profili professionali derivante da digitalizzazione,
automazione, intero perabilità dei gestionali, banche da6, intelligenza artificiale e nuove modalità di
erogazione dei servizi professionali.
148
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art. 7 I Bilateralità, E.N.Bi.Form. e raccordo con la bilateralità leader
1. Le Parti individua.no E.N.Bi .Form. quale ente bilater,ùe e organismo paritetico del prese nte CCNL e
stabiliscono che l'assistenza sanitaria integrativa sia assicura ta medi,mte lo strume nto sanitario
individuato con accordo applicativo ai sensi dell'art. 183. Il contratto collettivo leader è assunto quale
parametro di valore delle prestazioni bilaterali, e non quale strumento di erogazione.
2. Le Parti danno atto che gli strum enti della bilateralità della contrattazio ne leader di categoria riservano
le propri e prestazioni, in forza dei rispetl"ivi regolamenl1, ai soli lavorator i cui si applica il contralto
collettivo istitutivo, e che Lale riserva 11011 dipende dalla volontà delle Parti stipulanti né dalla condotta
dei datori di lavoro aderenti. Conseguentemente, le Parti assumono la bilateralità leader quale
parametro di valore e ne assicurano l'equivalenza medi ,mte strume nti propri, secondo l'obbligo di
risultato di cui ,ùl'art. 183.
3. Le Parl1 confermano che le prestazioni bilaterali possono rilevare ai fini del trattamento economi co
com plessivo solo se effettive, regolamentate, verificabili e oggettivamente valorizzabili.
Art. 8 I Digita1inazione, lavoro agile e intelligenza artificiale
1. Le Parti riconos cono che la trasformazione digitale incide stabilmente sull'organizzazione degli studi
professionali , dei centri elaborazion e dati e delle strutture di servizi tributari, fisc;ùi, contabili e
ammin istrativi.
2. Il CCNL disciplina il lavoro agile, il lavoro da remoto, l'utilizzo degli strume nti digitali, la protezione
dei dati, la sicurezza inform atica, i sistem i automatizzati e l'intelligenza arl"ificiale secondo criteri di
trasparenza, proporzionalità, presidio umano, tutela della riservatezza e rispetto della dig11ità
professionale del lavoratore .
3. Le Parti si impegmmo a promuov ere formaz ione digitale, aggiorname nto professional e e
,ùfabetizzazione sull'utilizzo consapevo le degli strwnenti tecnolo gici, con partico lare attenzione alla
prevenzione degli errori , alla qualità del dato e alla prot ezione delle informazioni al-fidate allo studio
o alla struttura.
Art. 9 I Periodo transitorio e applicazione del rinnovo
1. I datori di lavoro che applicano il presente CCN L adeguano lettere di assunzion e, regolamenti interni,
informative, accordi individuali, sistemi di rilevazione pres enze, profili retributivi e procedure
operative alle disposizioni del rinnovo entro un termine ragionevole dalla data di sottoscrizione,
compatibilm ente con gli ademp imenti ,umn inistrativi, previdenziali e organizzativi necessar i.
2. Gli istituti già maturati alla data di app licazione del rinnovo restano disciplinati dalle disposizioni
vigenti al mom ento della relativa maturazione , salvo condizioni di miglior favore o diversa previsione
espressa del presente CCN L.
3. Le PcU·ti potTcUmo approvcU·e note interpr etative, modelli ope rativi e aggiorncUnenl1 tecnici degli
allegati, senza alterare l'eq uilibrio economico e normativo del rinnovo.
Art. 1 O I Deposito, codifica e diffusione del testo contrattuale
1. Le Parti curcU10 il deposito del presente CCNL, codice CNEL H 47 A, e dei relativi allegati presso le
sedi istituzionéÙi compete nti, secondo le procedure vigenti.
149
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
2. Le Parti promuovono la corretta identificazione del CCNL mediante il codice C EL H 47 A e gli
ulterior i codici o strume nti uflìciali previsti dagli organismi competenti, affinché il contratto sia
correttamente indicato nelle com unicazioni obb ligatorie, nei flussi contributi vi e nei prospetti paga.
3. Il testo contrattuale e i relativi allegati sono resi disponibili ai datori di lavoro e ai lavoratori mediante
strume nti idonei di consu ltazione, anche digitale.
Art. 11 I Dichiarazione a verbale sul salario giusto e sul TEC
1. Le Parti dichiarano che il presente rinnovo è stato costr uito tenendo conto del pnnc1p10 del
trattamento econom ico comp lessivo compa rabile rispetto alla contrattazione collettiva leader di
riferime nto. Le Parti danno altresì atto che la gradualit:,.1. del riallineamento classificatorio di cui all'art.
249 rispo nde a ragioni di sostenibilità. e di consolidamento professionale, e che, nel rispetto delle
condizioni di miglior favore e della salvaguardia dei trattamenti individualmente acquisiti di cui agli
artt. 7 e 249, al termine del percorso cli riallineamento classificatorio il trattamento eco nomico
complessivo individuale non è inferiore al trattamento economico complessivo comparabile del
contratto collettivo leader.
2. La verifica ciel trattamento econom ico comp lessivo 11011 si esaurisce nel confronto dei mnmm
tabellari, ma considera l'insieme degli istituti economici fissi, conti nuativi, indiretti, differiti, bilaterali
e cli welfare contrattuale effettivamente riconosciuti.
3. Le Parti si impegnano a intervenire in caso di sopravvenienze che possano determinare scostamenti
non coerenti con il principio di equivalenza economica complessiva .
Art. 12 I Dichiarazione a verbale sulla bilateralità
1. Le Parti dichiarano che la disciplina della bilateralità contenu ta nel presente CC L deve essere
interpretata secondo un criterio cli effettività, evitando duplicazioni di sistema, prestazioni meramente
nominali o sovrappos izioni non sosten ute da regolamenti operativ i.
2. E.N.Bi.Form . è valorizzato quale sede bilaterale e paritetica delle Parti stipulanti per le funzioni
elkttivame nte riconducibili alla propria struttura, ai propri regolamenti e alle proprie procedure.
3. Per le prestazioni san itarie integrative e previdenziali il presente CCNL rinvia allo strumento
individuato ai sensi degli articoli 183 e 185; il contratto collettivo leader è assun to quale parametro di
valore.
Art. 13 I Dichiarazione a verbale su semplificazione, leggibilità e aggi.ornamento
1. Le Parti dichiarano che il rinnovo persegue l'obiettivo cli rendere il testo contrattuale più ordinato,
leggibile e app licabile, distinguendo tra articolato principale, allegati tecnici, modelli operativ i e
strume nti di aggiorname nto.
2. Gli allegati tecnici sono parte integrante del sistema contrattuale, nei limiti e coi 1 gli effetti previsti dagli
articoli che li richiamano.
3. Le Parti potranno aggiornare gli allegati tecnici e i modelli operativ i per adeguarli a modifiche
normative, amm inistrative, tecnologiche o org<1.nizzative, senza modificare la struttura essenz iale ciel
CCNL.
150
CCNL "Consulenti 1ìibut;ui e 1ì1butanst1; Studi Prolèssionali e CentJi Elaborazione Dati"
Art. 14 I Una tantum di vacanza contrattuale
1. A chiusura del periodo di vacanza contrattuale l
O
ottobr e 2024 - 31 agosto 2026 (ventitré mesi), ai
lavorator i in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL è riconos ciuto, per livello di
inquadramento, il seguente importo lordo una tantum:
livello Una tantum lorda Incidenza
Quadro euro 600,00 24,9%
Primo livello euro 530,00 24,9%
Secondo livello euro 465,00 25,0%
Terzo livello Super euro 430,00 25,0%
Terzo livello euro 425,00 24,9%
Quarto livello Super eurn 415,00 25,1%
Quarto livello euro 400,00 25,1%
Quint o livello euro 370,00 24,9%
2. Gli importi sono riferiti al lavoratore a tempo pieno in forza per l'intero periodo utile. In caso cli
servizio inferiore, l'importo è riproporzionato per ventitreesimi, computando come mese intero la
frazione pari o superiore a quindici giorni; per il tempo parziale, in base all'orario contrattuale medio
del periodo utile. Per gli apprendisti si applica la percentuale retributiva della fase di apprendistato,
salvo diversa determinazion e delle Parti.
3. L'importo è riconosciuto a titolo di rinnovo; in assenza di disd etta del precedente CCNL non è
maturata alcuna indennità di vac,mza contrattuale. Sono éunmessi all'assorbimento le sole somme già
erogate con causale espressa di anticipo di rinnovo o acconto su futuri aumenti; sono esclusi
dall'assorbim ento superminimi , scatti, welfare, premi, indennità di mam ione, la voce di
riallineamento classificatorio di cui all'art. 249 e ogni voce priva di funzione compensativa del rinnovo.
4. La corresponsion e awiene in due rate di pari importo , la prima con la retribuzione del mese di
novembre 2026 e la seconda con la retribuzion e del mese di marzo 2027, in data distinta rispetto alle
tappe del riallineamento classificatorio di cui all'art. 249, al fine di distribuir e nel tempo l'impatto
complessivo sul costo del lavoro.
151
CCNL "Consulenti 1Ìibut;ni e Tributa1ist1; Studi Profèssionali e CentJi Elaborazione Dal!.,,
Art 15 I Sottoscrizione
1. Letto, confermato e sottoscritto .
Roma, 28 agosto 2026
Per A.N.CO.T. I Associazione Nazionale Consulenti Tributari
Il delegato alla sottoscrizione Giovanni GIANNINI
Per A.L.IM. I Associazione Liberi imprenditori
Il delegato alla sottoscrizione C)µ-lo RACCOSTA
_____ ~ J )L~II~ b ____ l ___ _
Per A.N.A.P. I Associazione Nazionale Aziende e Professionisti
Per S.E.L.P. I Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati
Il Segrcruio =~ CENTRELLA
152