CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2019
Cassazione n. 22226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoPierbiagio Tavaniello unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreVirgone-ricorrente-controAgenzia [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermon.2388/2019 depositata il 16/04/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 36998/2019Numero sezionale 1818/2026Numero di raccolta generale 22226/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Andreina Giudicepietro