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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 27369/2023

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pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]-PETRACCA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già contumace; - intimato - avverso la sentenza n. 4857 /2018 dell a Corte di Appello di ROMA, depositata il 18.1.2019, R.G. n.904/2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere che fosse accertato il suo diritto all’assunzione alle dipendenze della società convenuta a decorrere dall’1 ottobre 2009, nellaposizione lavorativa di autista di mezzi pesanti di livello 3 B del CCNL Federambiente, con contratto a tempo parziale al 50% di 18 ore settimanali (baricentro domenica); nonché la declaratoria della costituzione tra lui e l’AMA, ai sensi dell’art. 2932 c.c., del relativo contratto di lavoro e la condanna di AMA al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dall’1 ottobre 2009 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) nella misura prevista, come da conteggio.

1.2. a fondamento di tali domande esponeva di aver partecipato alla procedura selettiva, bandita dall’AMA e pubblicizzata dalla Provincia di Roma e dai Centri per l’impiego con avviso di preselezione prot. 363981 dell’11 giugno 2009, per l’assunzione di 200 autisti di mezzi pesanti, lamentando che, dopo aver superato positivamente tutte le prove ed essersi collocato utilmente in graduatoria, era stato illegittimamente sottoposto ad un’ulteriore prova attitudinale (colloquio psicologico) , risultando, all’esito, non idoneo. 2.Il Tribunale adito accoglieva le domand e dell’attore.3.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello che l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva propostocontro la decisione di primo grado; ha dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato proposto dal lavoratore e ha rigettato l’appello incidentale non condizionato del medesimo contro la stessa sentenza.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premesso che il bando relativo alla procedura selettiva in oggetto si configurava quale offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., contenendo tutti gli elementi indispensabili per la costituzione del rapporto di lavoro, ha ritenuto non conforme alle previsioni del bando e comunque in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede la condotta di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva assoggettato coloro che si erano collocati utilmente in graduatoria ad un ulteriore colloquio psicologico da parte di una Commissione nominata dalla società, all’esito della quale il ricorrente non era risultato idoneo.

5. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er cassazione, affidato a quattromotivi.

6. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso.

7. L’altro intimato Raidich è rimasto tale, non essendosi costituito in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivola ricorrente ex art. 360 n. 4 c.p.c. deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329, comma 2, 102 e 354 c.p.c.

Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso ogni esame in merito alla questione circa la ritenuta sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri partecipanti alla selezione, benché specificamente riproposta in sede di appello.2.

Col secondo motiv o ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 18 co. 2 bis DL n. 112/2008; art. 76 co. 4 e 7 DL n. 112/2008, artt. 9 e 14 D.L. n. 78/2010 ed art. 4 cp. 17 D.L. m. 138/2011),in relazione all’art. 1336 c.c.”.

Ritiene che violi la costante giurisprudenza di legittimità anche la statuizione con cui la Corte d’appello ha giudicato “del tutto irrilevanti” le eccezioni svolte dalla difesa della società, nella parte in cui aveva evidenziato come l’eventuale assunzione dell’originario ricorrente avrebbe esposto l’AMA a profili di responsabilità per la violazione dei limiti operanti per le società a partecipazione pubblica in materia di reclutamento del personale.

3. Con un terzo mo tivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1336 e 2932 c.c.”.

Censura la sentenza impugnata per avere, nel qualificare come offerta al pubblico l’avviso di selezione, omesso di considerare che il sintetico avviso di selezione, lungi dal contenere ogni informazione sulla disciplina del concorso, si era limitato a pubblicizzare una pre- selezione finalizzata alla partecipazione ad un corso di formazione, cui sarebbe seguito un esame selettivo finalizzato all’assunzione di 200 autisti mezzi pesanti.

4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.: art. 360, n. 3 c.p.c.”.

In via gradata rispetto al motivo precedente, lamenta che la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di aliunde perceptum , evidenziando che AMA aveva specificamente formulato, sin dal primo grado di giudizio, oltre che l’eccezione di aliunde perceptum, le relative richieste istruttorie;poi, riproposte in secondo grado.

5. Il primo motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione .

Secondo consolidati arresti del giudice di legittimità, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso di specie, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v., tra le altre, Cass. n. 23834/2019, Cass. n. 11738/2016, Cass. n. 19410/2015).

In particolare, è stato precisato che nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007).

Tale onere non è stato assolto dalla odierna ricorrente in quanto la illustrazione delle censure risulta affidata al generico rinvio a talune pagine del ricorso in appello (cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione), senza esplicitazione del relativo contenuto, come non consentito (v., tra le altre, Cass. n. 342/2021, Cass. n. 11984/2011).

In particolare, la trascrizione o esposizione per riassunto di un motivo d’appello, con il quale fosse stata impugnata una statuizione di primo grado relativa al contraddittorio con eventuali controinteressati, non risulta operata nella censura in esame.

Ed essa nella specie risultava tanto più necessaria, perché, non solo la Corte distrettuale non dà conto di un motivo d’appello a riguardo, ma la stessa ricorrente, nella propria sommaria esposizione dei fatti di causa, non riferisce di un tale motivo d’appello (cfr. pagg. 7-8 del ricorso per cassazione). 6.Il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in continuità con precedente, condivisibile pronuncia di questa Corte (Cass. n. 983/2020), che in relazione alla medesima procedura attivata dalla società AMA ha respinto una censura analoga a quella in esame osservando che le limitazioni di spesa cui si fa riferimento non possono essere invocate laddove, come nel caso di specie, l’accertamento e la costituzione in via giudiziaria del rapporto di lavoro (a seguito di procedura selettiva conclusasi con l’utile inserimento nella graduatoria, poi illegittimamente stravolto) abbiano ripristinatouna situazione di legalità che tale doveva essere ab initio ; in particolare, è stato precisato che In sostanza non possono essere opposte le disposizioni normative che regolano il risparmio di spesa per inibire gli effetti delle irregolarità commesse in sede di procedura selettiva e per sottrarsi ad un obbligo di assunzione che doveva sussistere nell’ipotesi di corretto adempimento delle regole dell’avviso-bando (così al § 11 di Cass. n. 983/2020, ma i medesimi principi sono stati espressi nella motivazione di Cass. n. 34544/2019, relativa ad altra procedura selettiva attivata da AMA, per l’assunzione di operatori ecologici).

7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente, pur formalmente denunziando la violazione di norme di diritto non incentra le proprie censure sulla ricognizione della fattispecie astratta, e quindi sull’errore di diritto in tesi imputato al giudice d’appello, bensì sulla ricognizione concreta della fattispecie contestando l’accertamento in fatto della Corte territoriale concernente l’individuazione dell’atto che fissava i requisiti di partecipazione alla selezione e ne indicava le tappe fino all’assunzione finale, accertamento astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., neppure formalmente prospettato dalla odierna ricorrente.

La società denuncia, infatti, la violazione di norme di diritto ma non formula le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (v.

Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/2014, Cass. n. 16038/2013).

8. Infondato è, infine, il quarto motivo.

8.1. La Corte territoriale ha, invero considerato che l’aliunde perceptumnon costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è, pertanto, rilevabile d’ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore; ma ha rilevato che, nel caso di specie, nulla è stato allegato al riguardo dalle parti sia in primo che in secondo grado e nessuna circostanza in merito risulta acquisita al giudizio.La stessa Corte, perciò, ha anzitutto riscontrato un difetto di allegazione di circostanze astrattamente idonee a comprovare l’aliunde perceptum.

8.2. In proposito, la ricorrente neppure prospetta in questa sede di aver dedotto almeno in grado d’appello tali circostanze, ma si limita a sostenere di aver riproposto in quel grado l’eccezione di aliunde perceptum e le richieste istruttorie con le qual i chiedeva venisse disposta “la acquisizione delle dichiarazioni dei redditi di parte appellata per il periodo successivo al 2009, nonché di informative presso gli enti previdenziali”.

Pertanto, alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è riscontrabile nell’impugnata sentenza.

9. La ricorrente , di nuovo so ccombente, dev’essere con dannata al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità , che liquidain Euro 200,00 per esborsi e Euro 5 .000 ,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% eI.V.A e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]-PETRACCA, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già contumace; - intimato - avverso la sentenza n. 4857 /2018 dell a Corte di Appello di ROMA, depositata il 18.1.2019, R.G. n.904/2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere che fosse accertato il suo diritto all’assunzione alle dipendenze della società convenuta a decorrere dall’1 ottobre 2009, nellaposizione lavorativa di autista di mezzi pesanti di livello 3 B del CCNL Federambiente, con contratto a tempo parziale al 50% di 18 ore settimanali (baricentro domenica); nonché la declaratoria della costituzione tra lui e l’AMA, ai sensi dell’art. 2932 c.c., del relativo contratto di lavoro e la condanna di AMA al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dall’1 ottobre 2009 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) nella misura prevista, come da conteggio. 1.2. a fondamento di tali domande esponeva di aver partecipato alla procedura selettiva, bandita dall’AMA e pubblicizzata dalla Provincia di Roma e dai Centri per l’impiego con avviso di preselezione prot. 363981 dell’11 giugno 2009, per l’assunzione di 200 autisti di mezzi pesanti, lamentando che, dopo aver superato positivamente tutte le prove ed essersi collocato utilmente in graduatoria, era stato illegittimamente sottoposto ad un’ulteriore prova attitudinale (colloquio psicologico) , risultando, all’esito, non idoneo. 2.Il Tribunale adito accoglieva le domand e dell’attore.3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello che l’[OSCURATO:SOCIETA]. aveva propostocontro la decisione di primo grado; ha dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato proposto dal lavoratore e ha rigettato l’appello incidentale non condizionato del medesimo contro la stessa sentenza. 4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, premesso che il bando relativo alla procedura selettiva in oggetto si configurava quale offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., contenendo tutti gli elementi indispensabili per la costituzione del rapporto di lavoro, ha ritenuto non conforme alle previsioni del bando e comunque in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede la condotta di [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva assoggettato coloro che si erano collocati utilmente in graduatoria ad un ulteriore colloquio psicologico da parte di una Commissione nominata dalla società, all’esito della quale il ricorrente non era risultato idoneo. 5. Avverso tale decisione l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er cassazione, affidato a quattromotivi. 6. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso. 7. L’altro intimato Raidich è rimasto tale, non essendosi costituito in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivola ricorrente ex art. 360 n. 4 c.p.c. deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 329, comma 2, 102 e 354 c.p.c. Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso ogni esame in merito alla questione circa la ritenuta sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario con gli altri partecipanti alla selezione, benché specificamente riproposta in sede di appello.2. Col secondo motiv o ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 18 co. 2 bis DL n. 112/2008; art. 76 co. 4 e 7 DL n. 112/2008, artt. 9 e 14 D.L. n. 78/2010 ed art. 4 cp. 17 D.L. m. 138/2011),in relazione all’art. 1336 c.c.”. Ritiene che violi la costante giurisprudenza di legittimità anche la statuizione con cui la Corte d’appello ha giudicato “del tutto irrilevanti” le eccezioni svolte dalla difesa della società, nella parte in cui aveva evidenziato come l’eventuale assunzione dell’originario ricorrente avrebbe esposto l’AMA a profili di responsabilità per la violazione dei limiti operanti per le società a partecipazione pubblica in materia di reclutamento del personale. 3. Con un terzo mo tivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1336 e 2932 c.c.”. Censura la sentenza impugnata per avere, nel qualificare come offerta al pubblico l’avviso di selezione, omesso di considerare che il sintetico avviso di selezione, lungi dal contenere ogni informazione sulla disciplina del concorso, si era limitato a pubblicizzare una pre- selezione finalizzata alla partecipazione ad un corso di formazione, cui sarebbe seguito un esame selettivo finalizzato all’assunzione di 200 autisti mezzi pesanti. 4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.: art. 360, n. 3 c.p.c.”. In via gradata rispetto al motivo precedente, lamenta che la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di aliunde perceptum , evidenziando che AMA aveva specificamente formulato, sin dal primo grado di giudizio, oltre che l’eccezione di aliunde perceptum, le relative richieste istruttorie;poi, riproposte in secondo grado. 5. Il primo motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione . Secondo consolidati arresti del giudice di legittimità, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, come nel caso di specie, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v., tra le altre, Cass. n. 23834/2019, Cass. n. 11738/2016, Cass. n. 19410/2015). In particolare, è stato precisato che nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007). Tale onere non è stato assolto dalla odierna ricorrente in quanto la illustrazione delle censure risulta affidata al generico rinvio a talune pagine del ricorso in appello (cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione), senza esplicitazione del relativo contenuto, come non consentito (v., tra le altre, Cass. n. 342/2021, Cass. n. 11984/2011). In particolare, la trascrizione o esposizione per riassunto di un motivo d’appello, con il quale fosse stata impugnata una statuizione di primo grado relativa al contraddittorio con eventuali controinteressati, non risulta operata nella censura in esame. Ed essa nella specie risultava tanto più necessaria, perché, non solo la Corte distrettuale non dà conto di un motivo d’appello a riguardo, ma la stessa ricorrente, nella propria sommaria esposizione dei fatti di causa, non riferisce di un tale motivo d’appello (cfr. pagg. 7-8 del ricorso per cassazione). 6.Il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in continuità con precedente, condivisibile pronuncia di questa Corte (Cass. n. 983/2020), che in relazione alla medesima procedura attivata dalla società AMA ha respinto una censura analoga a quella in esame osservando che le limitazioni di spesa cui si fa riferimento non possono essere invocate laddove, come nel caso di specie, l’accertamento e la costituzione in via giudiziaria del rapporto di lavoro (a seguito di procedura selettiva conclusasi con l’utile inserimento nella graduatoria, poi illegittimamente stravolto) abbiano ripristinatouna situazione di legalità che tale doveva essere ab initio ; in particolare, è stato precisato che In sostanza non possono essere opposte le disposizioni normative che regolano il risparmio di spesa per inibire gli effetti delle irregolarità commesse in sede di procedura selettiva e per sottrarsi ad un obbligo di assunzione che doveva sussistere nell’ipotesi di corretto adempimento delle regole dell’avviso-bando (così al § 11 di Cass. n. 983/2020, ma i medesimi principi sono stati espressi nella motivazione di Cass. n. 34544/2019, relativa ad altra procedura selettiva attivata da AMA, per l’assunzione di operatori ecologici). 7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto parte ricorrente, pur formalmente denunziando la violazione di norme di diritto non incentra le proprie censure sulla ricognizione della fattispecie astratta, e quindi sull’errore di diritto in tesi imputato al giudice d’appello, bensì sulla ricognizione concreta della fattispecie contestando l’accertamento in fatto della Corte territoriale concernente l’individuazione dell’atto che fissava i requisiti di partecipazione alla selezione e ne indicava le tappe fino all’assunzione finale, accertamento astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., neppure formalmente prospettato dalla odierna ricorrente. La società denuncia, infatti, la violazione di norme di diritto ma non formula le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (v. Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass. n. 25419/2014, Cass. n. 16038/2013). 8. Infondato è, infine, il quarto motivo. 8.1. La Corte territoriale ha, invero considerato che l’aliunde perceptumnon costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è, pertanto, rilevabile d’ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore; ma ha rilevato che, nel caso di specie, nulla è stato allegato al riguardo dalle parti sia in primo che in secondo grado e nessuna circostanza in merito risulta acquisita al giudizio.La stessa Corte, perciò, ha anzitutto riscontrato un difetto di allegazione di circostanze astrattamente idonee a comprovare l’aliunde perceptum. 8.2. In proposito, la ricorrente neppure prospetta in questa sede di aver dedotto almeno in grado d’appello tali circostanze, ma si limita a sostenere di aver riproposto in quel grado l’eccezione di aliunde perceptum e le richieste istruttorie con le qual i chiedeva venisse disposta “la acquisizione delle dichiarazioni dei redditi di parte appellata per il periodo successivo al 2009, nonché di informative presso gli enti previdenziali”. Pertanto, alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è riscontrabile nell’impugnata sentenza. 9. La ricorrente , di nuovo so ccombente, dev’essere con dannata al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità , che liquidain Euro 200,00 per esborsi e Euro 5 .000 ,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% eI.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,s
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