CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 23398/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 del Tribunale di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e latrasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso;letta la memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse dell’Agenziadelle Entrate, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, per tardività,ovvero per il rigetto, con vittoria di spese, diritti e onorari.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 5 dicembre 2025, harigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, avverso il decreto del Tribunale della medesima sede, con il quale era statadichiarata l’inammissibilità dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] diammissione al patrocinio a spese dello Stato.La pronuncia di inammissibilità, così come il provvedimento oggetto diricorso, sono fondati sulla circostanza che l’istanza non fosse corredata da idoneodocumento e che si trattasse di soggetto identificato a mezzo difotosegnalamento, sicché vi era incertezza sulle sue esatte generalità.2. Avverso detto provvedimento, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] AntonioPatricio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando un unico motivo, con cui sideduce violazione degli artt. 78 e 93 d.P.R. n. 115 del 2002 nonché dell’art. 123cod. proc. pen.Si osserva, in particolare, che nell'istanza erano regolarmente inserite legeneralità dell'interessato nonché i suoi redditi, che rientravano ampiamente neltetto tabellare previsto, e che l'identificazione dello stesso era certa in quantol’istanza era pervenuta al Tribunale, attraverso l'ufficio matricola della Casacircondariale di [OSCURATO:PERSONA], dove il ricorrente era detenuto. Nel caso inesame, quindi, trovando applicazione la disposizione contenuta nell'art. 93 d.P.R.n. 115 del 2002, non costituiva elemento essenziale ai fini dell'ammissibilitàdell'istanza l'allegazione di un documento di identità (si richiama, in termini, Sez.4, n. 26950 del 13/06/2025, Teodorof, non mass.)Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Il Procuratore generale di questa Corte, in data 10 aprile 2026, hadepositato requisitoria scritta, concludendo nei termini indicati in epigrafe.4. Con memoria, depositata in data 29 aprile 2026, l’Avvocatura generaledello Stato, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, ha concluso chiedendol’inammissibilità, per tardività, ovvero il rigetto del ricorso proposto, con vittoriadi spese, diritti ed onorari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va affrontata la questione relativa alla tardività delricorso, sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse dell’Agenziadelle Entrate.1.1. Si deve, innanzitutto, premettere che è pacifico, nonostante l’apparentediscrasia letterale dell’art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, che ilprovvedimento con cui l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statoviene dichiarata inammissibile possa essere impugnato, ex art. 99 d.P.R. n.115del 2002, con ricorso al Presidente del Tribunale al quale appartiene il magistratoche ha emesso il provvedimento, al pari del provvedimento di rigetto.In tali termini si è condivisibilmente espressa Sez. 4, n. 29384 del 26maggio 2022, Filippelli, non mass., che ha osservato che «rilevano in tal senso,in primo luogo, il fatto che il provvedimento di inammissibilità, al pari di quello dirigetto e accoglimento, deve essere motivato e comunicato al soggetto istante esoprattutto un argomento di ordine sistematico collegato alla necessità di noncreare un irragionevole vuoto di tutela nelle ipotesi in cui il decreto diinammissibilità sia illegittimo. Se è vero, infatti, che l'istanza dichiaratainammissibile può sempre essere riproposta al giudice competente (in quanto ladichiarazione di inammissibilità non risolve una questione relativa alla esistenzadel diritto alla ammissione al patrocinio a spese dello tato, ma si limita adindicare un adempimento necessario che non era stato adempiuto), è altrettantovero che in tali casi l'ammissione al patrocinio decorrerebbe dalla data dipresentazione della nuova istanza, con la conseguenza che l' eventuale attivitàdifensiva già espletata non sarebbe liquidabile; attraverso l'impugnazione delprovvedimento di inammissibilità, nel caso di accoglimento, invece gli effettidella ammissione decorrono dalla prima istanza con la conseguenza che tuttal'attività difensiva posta in essere nel frattempo potrà essere oggetto diliquidazione».1.2. Giova ricordare che, secondo l’orientamento ormai consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, in materia di patrocinio a spese dello Stato, nellecontroversie aventi ad oggetto l’ammissione alla fruizione del diritto alla difesagratuita ovvero la revoca di tali atti, a differenza di quelle sui compensi, pur nondifettando certamente un profilo patrimoniale, assume peso maggiore il fatto cheil diritto di cui si discute si riverberi in primo luogo sull'effettivo esercizio deldiritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, si è affermato, conargomentazioni ampiamente condivisibili, che «il carattere accessorio dellacontroversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dovepossibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale» (così Sez. 4, n.12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134 - 01; più recentemente, Sez. 4, n.43227 del 25/09/2019, Attanasio, non mass.; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018,Marilli, Rv. 273254 - 01).[OSCURATO:PERSONA] ritiene di ribadire tale orientamento interpretativo, osservandoche il richiamo presente nell'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 alprocesso «speciale» previsto per gli onorari di avvocato, oggi regolato dagli artt.702 bis e ss. cod. proc. civ, cui rinvia l'art. 15 d.lgs 1 settembre 2011, n. 150,che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato,non esclude che, per il procedimento di cui si tratta, si debba tenere conto, dellanatura di «procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processualepenale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa agarantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria». Taleprincipio deve essere confermato anche con riferimento al tema oggetto diesame, ovvero al termine entro il quale deve essere proposto il ricorso.Lo stesso art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che«L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a curadell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, iquali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione perviolazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento».Ne consegue che il richiamo operato dal comma 3 al processo speciale pergli onorari di avvocato non opera certamente con riferimento a detto termine,così come con riferimento ad altri aspetti per i quali devono valere le regole delprocesso penale principale cui il procedimento in esame, collaterale e secondario,accede.1.3. Ciò precisato, nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamenteproposto: dall’esame degli atti risulta che l’ordinanza del Tribunale di Roma èstata trasmessa, per la notifica all’interessato, all’indirizzo PEC dell’ufficiomatricola della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 febbraio 2026,laddove il ricorso per cassazione è stato presentato in data 10 febbraio 2026, nelpieno rispetto dei termini di legge.2. Nel merito il ricorso è manifestamente infondato.2.1. Costituisce principio, ripetutamente affermato nella giurisprudenza dellaCorte di cassazione, a mente del quale «In tema di patrocinio a spese delloStato, è inammissibile, in quanto priva del requisito di cui all'art. 79, comma 1,lett. b), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'istanza di ammissione in cui vi siaincertezza in ordine all'identità anagrafica del richiedente, essendo impedita, pertale ragione, la verifica sulle condizioni per fruire del beneficio ai sensi degli artt.96, comma 2, e 98 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115» (così Sez. 4, n. 12022 del29/01/2026, Salah, Rv. 289647 – 01, in una fattispecie in cui l'istante, cheaveva declinato generalità diverse, non era stato identificato a mezzo didocumento di identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, con attribuzionedel numero di codice unico identificativo; negli stessi termini, ex multis, Sez. 4,n. 38009 del 09/06/2023, Privitera, Rv. 284957 – 01, in una fattispecie in cui ilrichiedente non era stato identificato a mezzo di documento di identità, ma solounico identificativo; Sez. 4, n. 58397 del 17/10/2018, Ousainou, Rv. 274954 –01, in una fattispecie in cui l'incertezza riguardava la nazionalità dell'istante, inquanto il Consolato dello Stato non appartenente all'Unione europea, su richiestadell'autorità giudiziaria competente, aveva comunicato di non essere in grado diconfermare la nazionalità dichiarata dal richiedente il beneficio; Sez. 4, n. 11792del 10/02/2009, Rv. 243204 – 01, in una ipotesi in cui l'incertezza era statariferita ai precedenti dattiloscopici dell'istante, dai quali emergevano diversegeneralità, e al fatto che il medesimo aveva fornito false dichiarazioni in ordine alsuo domicilio).Si è osservato che la necessità che il soggetto richiedente l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato sia identificabile in modo certo è strettamentecollegata al contenuto dell’istanza come disciplinato dall’art. 79 d.P.R. n. 115 del2002. Da un canto, tanto le generalità (dell’interessato come dei componenti ilnucleo familiare), la cui indicazione deve essere contenuta nell’istanza, secondola previsione dell’art. 79, comma 1 lett. b), che la dichiarazione sostitutiva dicertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste perl’ammissione, attenendo a elementi patrimoniali facenti capo a un soggetto,hanno come presupposto indefettibile che l’identità anagrafica di tale soggettosia certa. Allo stesso modo in tanto l’autocertificazione potrà svolgere la funzionerichiesta, la Guardia di Finanza, prima della ammissione, e l’ufficio finanziario,anche per il tramite della Guardia di Finanza, dopo l’ammissione, possanoeffettuare gli accertamenti relativi al reddito effettivo, accertamenti che a lorovolta postulano dati anagrafici verificabili. Posto che la disciplina del patrocinio aspese dello Stato è fondata sulla necessità di garantire il diritto di difesa deisoggetti non abbienti attraverso la contribuzione dell’Erario, il procedimentomuove sì dal potere di autocertificazione del soggetto istante, ma prevede alcontempo accertamenti, eventualmente preventivi e sempre successividemandati alla Guardia di Finanza e agli uffici finanziari: tali accertamenti perpoter essere effettuati devono riguardare un soggetto anagraficamenterintracciabile quale precettore di reddito. Nell'ipotesi di assoluta incertezza sullegeneralità della persona che ha presentato l'istanza di ammissione al gratuitopatrocinio, le indagini preventive e successive risulterebbero addiritturaimpossibili da effettuate nei confronti di persona sedicente, sia essa italiana ostraniera. Ne consegue che, ove il giudice reputi, sulla scorta di indici cheappaiano significativi, dei quali dovrà dare conto con adeguata motivazione, chele generalità indicate non siano certe, potrà dichiarare l’inammissibilitàdell’istanza ai sensi dell’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002.2.2. Si è precisato, altresì, − e va, qui, ribadito − che l’identità anagrafica èdiversa dalla identità fisica e, conseguentemente, a nulla rileva che il soggettoistante sia stato identificato tramite il [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I.).Quest’ultimo è un codice alfanumerico attribuito attraverso l’utilizzazione delsistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministerodell’Interno «al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad uncittadino di Stato appartenente all’Unione europea, che non abbia il codicefiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, ad unapersona di cui non è nota la cittadinanza o a un apolide” (art. 43 d.P.R. 14novembre 2002 n. 313). Si tratta, dunque, di un codice generato in automaticodal sistema AFIS sulla base delle impronte digitali e legato univocamente allapersona, che vale a provare e documentare l’identità fisica del soggettoindagato, imputato o condannato, ma non già l’identità anagrafica (così, inmotivazione, Sez. 4, n. 12022 del 29/01/2026, cit.).2.3. La vicenda processuale oggetto di scrutinio può essere così sintetizzata.[OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondarialedi [OSCURATO:PERSONA] N.C., nel corso di un giudizio direttissimo, in data 12 maggio2025, presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato tramiteMod. IP1., in relazione al procedimento penale N. 3274/2025 R.G. Trib. L’istanzaveniva trasmessa dalla struttura penitenziaria al magistrato procedente, che, condecreto emesso in data 17 giugno 2025, la dichiarava inammissibile, in quantonon corredata da idoneo documento, trattandosi di soggetto identificato tramitefotosegnalamento, di cui non erano note le esatte generalità, con conseguenteimpossibilità di procedere a verifica delle condizioni reddituali dichiarate.L’opposizione proposta avverso detto decreto è stata respinta dal giudice delgravame, che, condividendo le ragioni individuate dal primo giudice, ha ritenutoche la certezza sulla identità è condizione necessaria affinché il giudice el’amministrazione finanziaria possano valutare se effettivamente si sia inpresenza di un soggetto non abbiente. Si è osservato che l’identità di chi chiedel’ammissione al patrocinio gratuito deve essere verificata, con idoneadocumentazione, anche nel caso in cui l’istanza sia stata autenticata e inoltratadalla Direzione carceraria ove il richiedente è detenuto, quando, come nel casodel [OSCURATO:PERSONA], la sua identificazione sia avvenuta solo tramite fotosegnalamento.2.4. La motivazione del giudice dell’opposizione risulta conforme ai principiinnanzi esposti.Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, in questo casola mancanza di un documento a corredo dell’istanza non è stato invocato sotto ilprofilo dell’autenticazione della stessa, essendo pacifico che, nel caso di ricezionedell’atto da parte del direttore del carcere, in virtù del rinvio all’art. 123 cod.proc. pen. operato dall’art. 93 d.P.R. n. 115 del 2002, il requisitodell'autenticazione, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 78 d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, art. 78, si deve ritenere soddisfatto in considerazione deldeposito mediante la ricezione del direttore del carcere, il quale, per la solacircostanza di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto dal quale quelledichiarazioni vengano rese.Il Tribunale, considerate tutte le emergenze processuali, ha congruamentemotivato l’incertezza, in ragione del fatto che si trattava di soggetto privo diqualunque documento, per il quale vi era solo una identificazione «fisica»,scaturente dal fotosegnalamento effettuato all’ingresso nel carcere, la cuiintrinseca aleatorietà risultava incompatibile con le finalità dell’istituto e icontrolli connessi. Si tratta di argomentazioni non manifestamente illogiche, afronte di dati oggettivi, non contestati dal ricorrente, la cui significatività èavvalorata dalla mancanza di qualsiasi indicazione, agli atti o provenientedall’interessato, in ordine alla sussistenza di un riscontro oggettivo alle generalitàfornite, ovvero all’impossibilità di fornirlo, che non è stata allegata nemmeno inquesta sede.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria,determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo, in favore dellaCassa delle ammende.4. Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute in questo giudizio dal Ministero resistente, chesi liquidano, come da dispositivo, secondo le vigenti disposizioni tabellari, tenutoconto dell'impegno profuso nella tutela degli interessi della parte rappresentata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministeroresistente nel presente grado di legittimità, che liquida in euro mille.Così deciso, il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]