CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale redatta per atto di notaio, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente eletto domicilio presso lo studio del secondo difensore, alla via F. Confalonieri n. 5 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 1.2 in Roma; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 36, pronunciata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano il 21.6.2013, e pubblicata il 10.7.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. In data 10.12.2009 l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bolzano, emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di accertamento, in seguito a controlli conclusi con PVC, comunicato alla parte e datato 4.12.2009, recanti nn. TBA03T100976/2010, TBA08T100974/2010 (quale consolidata) e TBA09T100975/2010 (quale consolidante), mediante i quali procedeva al recupero di maggiori tributi Ires ed Irap, oltre sanzioni, in relazione all'anno 2005, in seguito ad omessa dichiarazione degli interessi da ritenersi conseguiti in relazione al finanziamento concesso alla società controllata lussemburghese PIN S.A. 2. Avverso gli atti impositivi venivano proposti separati ricorsi da parte della società, innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, domandandone l'annullamento. La società contestava, tra l'altro, l'invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento, l'omessa redazione di un processo verbale di costatazione, la carenza di motivazione, la natura infruttifera del finanziamento concesso alla [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, la illegittimità della tassazione di pretesi interessi (sent. CT di II grado, p. II). La CT di primo grado di Bolzano riuniva i ricorsi e, in parziale accoglimento degli stessi, rettificava la misura degli interessi, calcolandola in base al saggio legale vigente per l'anno 2005, e respingeva i ricorsi per il resto. 3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione parzialmente sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, rinnovando le proprie censure. L'Amministrazione replicava proponendo appello incidentale in relazione alla questione per la quale era rimasta soccombente in primo grado, e pertanto in ordine all'ammontare degli interessi. La CT di secondo grado di Bolzano respingeva sia l'appello principale sia quello incidentale. 4. Ricorre per cassazione la società affidandosi a sei motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate, la quale ha proposto pure ricorso incidentale. 4.1. La contribuente ha depositato presso questa Corte in data 6.6.2019 diversi documenti, tra cui domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 come conv., ed in data 18.12.2020 ha proposto istanza di trattazione. L'Agenzia delle Entrate non ha replicato. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 60, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 (vigente ratione temporis) in relazione all'art. 3 della L. n. 890 del 1982 ed all'art. 148 cod. proc. civ., nonché dell'art. 11, commi primo e secondo, del D.Lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 16, comma terzo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CT di secondo grado ritenuto valida la notificazione postale degli avvisi di accertamento, pur mancante di relata. 2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la società censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 della L. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 97 Cost., in conseguenza del mancato rispetto della disciplina del contraddittorio preventivo, nonché il difetto di motivazione ex art. 36, comma secondo, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992; ed art. 156, comma secondo, cod. proc. civ, e comunque perché la sentenza di appello è stata estesa in "totale assenza di motivazione" sul punto (ric., p. 59). 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione o falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, nonché l'omessa motivazione ex art. 36, comma secondo, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992; e dell'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ., per non avere la CT di secondo grado dichiarato il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati e per aver fornito una motivazione "formalmente carente e/o tutt'affatto apodittica e/o meramente apparente..." al riguardo (ric., p. 63). 4. Mediante il quarto strumento d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione al "novellato" art. 115, comma primo, cod. proc. civ.; degli artt. 9, 45, 46, 56, comma terzo, e 76, comma quinto, d.P.R. n. 91 del 1986, e dell'art. 9 della L. n. 747 del 1982 nonché il difetto di motivazione, ex art. 36, comma secondo, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992; e art. 156, comma secondo, cod. proc. civ., per avere la contribuente proposto specifici rilievi con pluralità di motivi di ricorso, trattati congiuntamente ed in maniera inadeguata dalla CTR. 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la contribuente censura la nullità della sentenza, e comunque la violazione o falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992; e dell'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. per avere la Commissione di secondo grado erroneamente ritenuto applicabile per il calcolo degli interessi il tasso legale, mentre era stata fornita la prova del corretto tasso applicabile, producendo perizia di parte.6. Mediante il sesto strumento d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione o falsa applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000, ed inoltre il vizio di motivazione ex art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione alla specificamente denunziata illegittimità dei provvedimenti sanzionatori, che devono essere disapplicati sussistendo incertezza oggettiva sulla normativa applicabile. 7. Con il suo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma terzo, 110 e 89, del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la CT di secondo grado "apoditticamente escluso che" il tasso di interesse calcolato in base al prime rate ABI, "corrispondesse al saggio di interessi pattuito, in concreto, tra le due società" (controric., p. 14). 8. Tanto premesso, occorre subito rilevare che la società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie, con allegate istanze depositate ai sensi degli artt. 6 e 7 del Dl. n. 119 del 2018, come conv., ricevuta dall'Amministrazione finanziaria il 30.5.2019, prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0936352.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - I, in relazione all'avviso di accertamento n. TBA03T100976 e, prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0936411.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - I, in relazione all'avviso di accertamento n. TBA08T100975 (prot. 117028/2010, quale consolidante. Lo stesso debito è riportato nell'avviso di accertamento n. TBA08T100974, prot. 117526/2010, quale consolidata). La definizione agevolata prevede il pagamento rateale e la contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, ed ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 8.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L'estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], a