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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16408/2026

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a regionale della Lombardian. 296 del 2016, depositata il 20 gennaio 2016, non notificata.Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]dell’avviso di accertamento n.

T9303TA02613/2014, relativo all’anno diimposta 2007, notificato il 18.12.2014, con cui l’amministrazione finanziariaa seguito di accesso nei locali dell’impresa conclusosi con il processo verbaledi constatazione del 23.9.2014, le aveva contestato, con riferimento alladeterminazione dell’imponibile a fini IRES, IVA e IRAP, l’indebita deduzionedei costi corrispondenti alle fatture n. 2 e n. 4 del 2007 di complessivi euro300.000, emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., riconducibile allastessa compagine sociale e familiare, per la prestazione di servizi diconsulenza tecnico aziendale.

L’amministrazione finanziaria aveva ritenutoche si trattasse di fatture relative ad operazioni inesistenti dal momento cheera emerso dalle indagini che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva a sua voltaevaso l’imposta sul reddito riversando l’utile su altra società compiacente,titolare del diritto di usufrutto sulle sue quote sociali.2.

La CTP di Varese aveva respinto il ricorso della società contribuenteche aveva, fra l’altro lamentato, il difetto di motivazione dell’atto impositivocon riferimento alle ragioni della sua notificazione dopo la scadenza deltermine ordinario previsto dall’art. 43 comma 1 d.P.R. n. 600 del 1973, lamancanza dei presupposti per l’applicazione del raddoppio del termineprevisto dall’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973, in particolare conriferimento alle contestazioni relative all’Irap, e l’infondatezza nel meritodella pretesa fiscale.3.

La CTR della Lombardia, adita in appello dalla società contribuente,aveva respinto il gravame confermando la sentenza di primo grado.4.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a cinque motivi, e l’Agenzia delle Entrate non si èNumero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026difesa, essendosi limitata a depositare una nota ove si è riservata didiscutere la causa all’udienza.Successivamente, il 5 maggio 2026, la società ricorrente ha depositatomemoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380- bis

1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 commi 1e 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 comma 1 legge n. 212 del 2000 peraver la CTR ritenuto la validità dell’atto impositivo, affermando l’inesistenzadell’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di motivare l’avviso di accertamentoin modo tale da esporre le ragioni dell’esercizio della potestà impositivadopo la scadenza del termine ordinario di decadenza previsto dall’art. 43comma 1 d.p.r. n. 600 del 1973.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

L’art. 7 comma 1 legge n. 212 del 2000 nella versione vigente rationetemporis prevede che “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivatisecondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato ladecisione dell'amministrazione.

Se nella motivazione si fa riferimento ad unaltro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.1.3.

L’interpretazione consolidata della Corte, superata la configurazionedell’atto impositivo come mera provocatio ad opponendum, afferma che,nel procedimento tributario la motivazione dell’avviso di accertamento chene costituisce il momento conclusivo, assolve ad un pluralità di funzioni,portandolo a conoscenza della pretesa tributaria attraverso la specificaindicazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione e delimitando l’ambito delleragioni deducibili a fondamento della pretesa dall’ufficio nella successivafase processuale, e, dall’altro, favorisce un controllo immediatoNumero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026dell’osservanza da parte dell’amministrazione finanziaria del principiocostituzionale di buona amministrazione, consentendo di comprendere la“ratio” della decisione adottata ( Cass. n. 30039 del 2018).1.4.

Con riferimento al contenuto della motivazione necessario a pena diinvalidità dell’atto impositivo, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.7 della l. n. 212 del 2000 che ha esteso alla materia tributaria la necessitàdella motivazione del provvedimento amministrativo prevista dall'art. 3della legge n. 241 del 1990, la Corte continua, quindi, ad affermare ilprincipio secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamentodeve ritenersi adempiuto «quando pone il contribuente nella condizione diconoscere la esatta pretesa avanzata dall’amministrazione finanziaria,individuata nel suo "petitum e nella causa petendi", risultando espressa unafedele e chiara ricostruzioni degli elementi costitutivi dell'obbligazionetributaria, secondo la valutazione tecnico giuridica ed il metodo dirilevazione adoperato dall'ufficio, senza che sia, a tal fine, necessaria in ognicaso l'indicazione delle specifiche disposizioni di legge che si assumonoviolate né la specificazione di tutti gli elementi di prova, chel'Amministrazione finanziaria può produrre nel corso del successivogiudizio.» (Cass. n. 4307 del 1992; Cass. n. 22003 del 2014;Cass. n. 30039del 2018; Cass. n. 25321 del 2024).1.5.

Estranea al quadro degli elementi costitutivi della fattispecieimpositiva la cui esposizione è necessaria nella motivazione dell’attoimpositivo onde consentire al contribuente la difesa è, quindi, la questionedel termine di decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio delpotere impositivo.La questione del c.d. il raddoppio del termine riguarda, infatti, solo lacommisurazione del termine per esercizio dell’azione di accertamento,stabilito ex lege ed operante automaticamente in presenza dei presuppostiprevisti dalla norma senza l’intervento di alcuna decisione discrezionaledell’amministrazione finanziaria che debba essere motivata.Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/20261.6.

Resta, quindi, escluso che l'Amministrazione sia tenuta ad esplicitarenell'atto impositivo le ragioni sulla base delle quali ritiene sussistenti ipresupposti per l’accertamento nel termine dilatato dalla previsione dell’art.43 comma 3 d.p.r. n. 600 del 1973 neanche sotto il profilo dellaqualificazione penale della fattispecie.

Infatti, la funzione necessaria dellamotivazione dell’avviso d’accertamento quale atto con cui l'amministrazionefinanziaria esercita la propria pretesa tributaria nei confronti delcontribuente, non è quella di qualificare, ai fini penali, la condotta delcontribuente, ma quella di porlo in grado di conoscere la pretesa tributarianei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an edil quantum debeatur (Cass. n. 31413 del 2022; Cass. n. 27800 del 2019).Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.2.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12comma 7 legge n. 212 del 2000 per aver la CTR ritenuto non necessarial’instaurazione del contraddittorio preventivo pur in presenza di un avvisodi accertamento emesso a seguito dell’accesso dei verificatori presso la sededell’impresa, risultante dal relativo processo verbale di constatazione.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

L’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, in attuazione delprincipio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, prevedel’obbligo per l’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorioendoprocedimentale preventivo con il contribuente all’esito di accessi,ispezioni e verifiche fiscali presso i locali destinati all’esercizio dell’impresae le impone, allo scopo, l’osservanza del termine dilatorio di sessanta giorniprima di emettere l’avviso di accertamento per consentire al contribuentedi presentare memorie e osservazioni critiche al verbale redatto daiverificatori, a pena di nullità dell’atto impositivo.2.3.

La norma impone all’amministrazione finanziaria di mettere ilcontribuente nelle condizioni di contraddire, prima dell’emissione dell’avvisoNumero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026di accertamento, sulle risultanze delle indagini della Guardia di Finanzaperché ai fini dell’adozione dell’atto impositivo valuti anche le sue difese pereventualmente discostarsi dalle conclusioni assunte dai verificatori nelverbale di constatazione e, comunque, per esercitare il potere impositivodopo aver conosciuto e valutato la posizione del contribuente.2.4.

Il contraddittorio preventivo è funzionale, infatti, a consentireall’amministrazione finanziaria di esercitare il potere impositivo valutando,non solo le risultanze delle indagini dei verificatori ma anche le osservazionicritiche e le prove offerte dal contribuente senza in alcun modo esserevincolata alle loro conclusioni nella valutazione discrezionale della ricorrenzadei presupposti della fattispecie impositiva, restando la difesa delcontribuente, dopo l’emissione dell’atto impositivo, garantitadall’impugnazione giudiziale.2.5.

Al riguardo la Corte, dopo aver ribadito il principio consolidatoespresso sin dal Cass. Sez.

U. n. 18184 del 2013, secondo cui in tema didiritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l’art. 12comma 7 della legge n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione overifica nei locali destinati all’esercizio dell’impresa l’inosservanza deltermine dilatorio e la conseguente violazione del contraddittorioendoprocedimentale preventivo determinano la nullità dell’atto impositivoemesso ante tempus, ha affermato che « Pare opportuno precisare che ladisposizione in esame assicura al contribuente una garanzia anticipatoria egenerale per ogni tipo di tributo e per ogni forma di accesso, ispezione everifica, comprensivi, quindi, degli accessi brevi o istantanei, finalizzatiall'acquisizione di documenti (Cass. n. 15624/2014; Cass. n. 1007/2017;Cass. n. 30026/2018), sicché, una volta decorso quel termine dalla data diconsegna al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni di verifica,non si rende necessario l'espletamento da parte dell'amministrazionefinanziaria di ulteriori diverse forme di contraddittorio.» (Cass. n. 25050 del2025 in motivazione).Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/20262.6.

Dalla norma deriva, quindi, la necessità dell’instaurazione delcontraddittorio preventivo solo nella forma prevista e l’amministrazionefinanziaria non ha altro onere che attendere il termine dilatorio e valutarele osservazioni eventualmente presentate dal contribuente prima diemettere l’avviso di accertamento.2.7.

La censura della violazione della norma per la mancata attivazionedel contradditorio preventivo presuppone, quindi, necessariamente ladeduzione dell’inosservanza del termine dilatorio o dell’onere di valutazionedelle osservazioni presentate che, nel caso di specie, la società ricorrentenon risulta aver lamentato innanzi al giudice di merito.2.8.

La CTR ha, quindi, correttamente rigettato il motivo di appellogenericamente svolto dalla società contribuente in relazione alla violazionedel suo diritto ad essere “sentita” prima dell’emissione del provvedimento,ma, senza avvedersi di essere al cospetto di una fattispecie di obbligo diinstaurazione del contraddittorio previsto ex lege, ha espresso unamotivazione inconferente affermando che “Reputa la Commissione che ildiritto al contraddittorio sussista, ma soltanto per specifici procedimentoaccertativi ( come ad esempio in materia di studi di settore),o, in generale,anche nei casi non predeterminati ex lege, ma solo laddove il contraddittoriosia necessario per l’esercizio di diritti correlati ( come a realizzare unaconciliazione ecc.) o l’omissione possa implicare un danno non recuperabileper il contribuente.”2.9.

La CTR non ha messo esattamente a fuoco il fatto che, nel caso dispecie il contraddittorio preventivo era obbligatorio ex lege per effetto dellaprevisione normativa richiamata e ha reso una motivazione del rigetto dellacensura non pertinente.

Tuttavia, ha correttamente rigettato motivo diappello a fronte del fatto che la ricorrente non aveva neanche dedotto chel’inosservanza del termine dilatorio previsto le avesse precluso la difesapreventiva, secondo l’unica modalità di instaurazione del contraddittoriopreventivo prevista dalla norma invocata.Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/20262.10.

Pertanto, nel rigettare il motivo di appello genericamente svoltodalla contribuente senza dedurre la violazione del termine dilatorio previstodall’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 ai fini dell’espletamento delcontraddittorio preventivo, la CTR, pur avendo espresso una motivazioneerronea, ha adottato una decisione corretta sul piano giuridico per cui deveapplicarsi la previsione dell’art. 384 ultimo comma c.p.c. che consente allaCorte di correggere la motivazione, escludendo la necessità della cassazionedella sentenza impugnata.3.

Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. dal momento che laCTR avrebbe fondato la sua decisione in ordine all’inesistenza delleoperazioni documentate dalle fatture oggetto di controversia su mereaffermazioni dell’ufficio contenute nell’avviso di accertamento in ordine allemanovre elusive attribuite ad una terza società, trascurando le provedocumentali offerte per dimostrare l’effettività delle prestazioni.3.1.

Il motivo è inammissibile perché attraverso la deduzione dellaviolazione della disciplina della prova mira, in realtà, ad una diversavalutazione delle prove offerte dalle parti e, in particolare, degli indizi diinesistenza delle operazioni fatturate dedotti dall’ufficio, così sollecitandoun riesame del merito della controversia precluso in Cassazione.3.2.

La deduzione del vizio di violazione di legge presuppone che ilricorrente, ferma restando la ricostruzione della fattispecie concretaeffettuata dal giudice di merito, lamenti l’erronea individuazione ointerpretazione della norma sostanziale applicabile indicando le affermazionicontrastanti con la corretta applicazione della regola di diritto contenutenella sentenza impugnata e non è mediata dalla necessità del raffronto dellapronuncia con le risultanze processuali.3.3.

Afferma, al riguardo, la giurisprudenza della Corte che le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a)Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione dellanorma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il viziodi violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione alla norma di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie delineata.

Ilvizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazionealla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la suapur corretta interpretazione.Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3),l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzionedelle risultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione della normae inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alsindacato di legittimità se non sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass.n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017).3.4.

Con riguardo, in particolare, alla violazione della disciplina sulle proveprevista dall’ art. 115 c.p.c., la giurisprudenza della Corte ha ripetutamenteaffermato che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. non può porsi deducendouna erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice dimerito, ma solo allegando che abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, oabbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invecea valutazione (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 1229 del 2019).Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/20263.5.

Nel caso di specie, il ricorrente ha censurato la pronuncia della CTRnon per la violazione della norma richiamata ma per il fatto di non averapprezzato, in conformità alla sua tesi difensiva, l’efficacia probatoria delladocumentazione prodotta a dimostrazione dell’avvenuta esecuzione dellaprestazione dei servizi oggetto di fatturazione e di aver fondato la decisionesu fatti dedotti da parte dell’ufficio, così sollecitando una nuova e diversavalutazione del materiale istruttorio inammissibile nel giudizio di legittimità.4.

Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma3 d.P.R. n. 600 del 1973 laddove ha ritenuto applicabile la disciplina delraddoppio del termine, che presuppone l’accertamento di violazionicomportanti l’obbligo denuncia ai sensi dell’ art. 331 c.p.p. per uno dei reatiprevisti dal d. lgs. n. 74 del 2000, anche all’accertamento relativo all’Iraprispetto a cui nessuno dei reati in questione sarebbe configurabile.4.1.

Il motivo è fondato.4.2.

L’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione vigenteratione temporis prevede che “In caso di violazione che comporta obbligodi denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per unodei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini dicui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo diimposta in cui è stata commessa la violazione.”La previsione richiamata è stata introdotta dall’art. 37 d.l. n. 223 del 2006e si applica agli anni di imposta per cui, al momento dell’entrata in vigoredel decreto, sono ancora in corso di termini ordinari per l’accertamentostabiliti dai due precedenti commi dell’art. 43, per effetto di una specificadisposizione che ha superato il vaglio di costituzionalità attraverso la letturadatane dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011.4.3.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte affermada tempo che il raddoppio dei termini di decadenza previsto dalla normarichiamata presuppone la sussistenza dell’obbligo di presentazione dellaNumero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026denuncia penale da valutarsi sulla base solo dell’astratta configurabilità nelcomportamento del contribuente di un illecito penale per uno dei reatitributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, a prescindere dall’effettivapresentazione della denuncia o dall’esercizio dell’azione penale da parte delPubblico Ministero o dall’esito del processo penale, così che, il contribuenteche eccepisce la decadenza deve contestare la mancanza dei presuppostidell'obbligo di denuncia e non mettere in discussione l’effettiva sussistenzadel reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario.La giurisprudenza della Corte sulla questione è efficacemente compendiatanella motivazione dell’ordinanza n. 10766 del 2023 che, con riferimento alraddoppio del termine di decadenza previsto dalla norma in esame, afferma« detto raddoppio - valido per le riprese riguardanti l'IRPEF, l'IRPEG o l'IRESe l'IVA - "presuppone":- "la sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, aprescindere dall'esito del relativo procedimento penale e nonostantel'eventuale estinzione del reato per archiviazione della denuncia, rilevandosolo l'astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del"doppio binario" tra giudizio penale e procedimento tributario" (Sez. 5, n.27250 del 15/09/2022, Rv. 665864-01);- "l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dalD.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, comechiarito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247 del 2011" (Sez. 5, n. 24576del 09/08/2022, Rv. 665797-01, […]);- "unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., peruno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettivapresentazione, come chiarito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247 del2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini diaccertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare lacarenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere inNumero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudicetributario" (Sez. 5, n. 13481 del 02/07/2020, Rv. 658111-01).»4.4.

L’applicazione della disciplina che prevede la dilatazione del terminedi decadenza dall’esercizio del potere impositivo presuppone, quindi,l’astratta configurabilità nella violazione compiuta dal contribuente di unodei reati previsti dalla legge n. 74 del 2000.4.5.

Dal momento che la disciplina richiamata non contempla ipotesi direato riconducibili a violazione di obblighi dichiarativi concernenti l’Irap nonè applicabile al relativo avviso di accertamento neanche la dilatazione deltermine di decadenza dall’esercizio della potestà impositiva prevista dall’art.43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973.4.6.

Al riguardo, la Corte ha ormai da tempo chiarito che « il c.d."raddoppio dei termini", previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nonpuò trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relativedisposizioni non sono presidiate da sanzioni penali» ( Cass. n. 6864 del2025; Cass. n. 33014 del 2025).

Infatti, «il raddoppio dei termini dipendevaindissolubilmente dal fatto che il comportamento tenuto dal contribuentepotesse essere inquadrato in una fattispecie penalmente rilevante, mentrela disciplina dell’IRAP non è presidiata da sanzioni penali (Cass., n.600/2025; Cass., n. 24576/2022; Cass., n. 10483/2018)»4.7.

La CTR si è discostata dai principi richiamati laddove ha rigettato ilmotivo di appello relativo all’inapplicabilità all’avviso di accertamento nellaparte relativa all’Irap del raddoppio dei termini di decadenza affermando“Ebbene gli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 446/1997 hanno previsto che, ai finidell’accertamento dell’IRAP, devono essere applicate le procedure diaccertamento per le imposte sui redditi.

Ne consegue che la disciplinarelativa al raddoppio dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditie dell’IVA è applicabile anche ai fini dell’accertamento dell’IRAP.”La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione al motivoin questione con rinvio alla CGT di secondo grado per nuovo esame.Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/20265.

Con il quinto motivo la ricorrente, nell’ipotesi di pronuncia dicassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha chiesto larideterminazione delle sanzioni irrogate nella misura minima, all’epocacorrispondente al 100 per cento dell’imposta, secondo la disciplina piùfavorevole introdotta dall’art. 15 d.lg.s. n. 158 del 2015 a partire dal 1°gennaio 2016.5.1.

Il motivo resta assorbito a seguito dell’accoglimento del motivoprecedente a cui consegue la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata.6.

In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al quarto motivo,infondati il primo e il secondo, inammissibile il terzo, assorbito il quinto, conconseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa pernuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al quarto motivo, rigetta il primo e secondomotivo, dichiara inammissibile il terzo motivo e assorbito il quinto motivo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, a cui demandaanche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19.5.2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a regionale della Lombardian. 296 del 2016, depositata il 20 gennaio 2016, non notificata.Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]dell’avviso di accertamento n. T9303TA02613/2014, relativo all’anno diimposta 2007, notificato il 18.12.2014, con cui l’amministrazione finanziariaa seguito di accesso nei locali dell’impresa conclusosi con il processo verbaledi constatazione del 23.9.2014, le aveva contestato, con riferimento alladeterminazione dell’imponibile a fini IRES, IVA e IRAP, l’indebita deduzionedei costi corrispondenti alle fatture n. 2 e n. 4 del 2007 di complessivi euro300.000, emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., riconducibile allastessa compagine sociale e familiare, per la prestazione di servizi diconsulenza tecnico aziendale. L’amministrazione finanziaria aveva ritenutoche si trattasse di fatture relative ad operazioni inesistenti dal momento cheera emerso dalle indagini che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva a sua voltaevaso l’imposta sul reddito riversando l’utile su altra società compiacente,titolare del diritto di usufrutto sulle sue quote sociali.2. La CTP di Varese aveva respinto il ricorso della società contribuenteche aveva, fra l’altro lamentato, il difetto di motivazione dell’atto impositivocon riferimento alle ragioni della sua notificazione dopo la scadenza deltermine ordinario previsto dall’art. 43 comma 1 d.P.R. n. 600 del 1973, lamancanza dei presupposti per l’applicazione del raddoppio del termineprevisto dall’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973, in particolare conriferimento alle contestazioni relative all’Irap, e l’infondatezza nel meritodella pretesa fiscale.3. La CTR della Lombardia, adita in appello dalla società contribuente,aveva respinto il gravame confermando la sentenza di primo grado.4. Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a cinque motivi, e l’Agenzia delle Entrate non si èNumero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026difesa, essendosi limitata a depositare una nota ove si è riservata didiscutere la causa all’udienza.Successivamente, il 5 maggio 2026, la società ricorrente ha depositatomemoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380- bis 1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 commi 1e 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 comma 1 legge n. 212 del 2000 peraver la CTR ritenuto la validità dell’atto impositivo, affermando l’inesistenzadell’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di motivare l’avviso di accertamentoin modo tale da esporre le ragioni dell’esercizio della potestà impositivadopo la scadenza del termine ordinario di decadenza previsto dall’art. 43comma 1 d.p.r. n. 600 del 1973.1.1. Il motivo è infondato.1.2. L’art. 7 comma 1 legge n. 212 del 2000 nella versione vigente rationetemporis prevede che “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivatisecondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando ipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato ladecisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad unaltro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.1.3. L’interpretazione consolidata della Corte, superata la configurazionedell’atto impositivo come mera provocatio ad opponendum, afferma che,nel procedimento tributario la motivazione dell’avviso di accertamento chene costituisce il momento conclusivo, assolve ad un pluralità di funzioni,portandolo a conoscenza della pretesa tributaria attraverso la specificaindicazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione e delimitando l’ambito delleragioni deducibili a fondamento della pretesa dall’ufficio nella successivafase processuale, e, dall’altro, favorisce un controllo immediatoNumero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026dell’osservanza da parte dell’amministrazione finanziaria del principiocostituzionale di buona amministrazione, consentendo di comprendere la“ratio” della decisione adottata ( Cass. n. 30039 del 2018).1.4. Con riferimento al contenuto della motivazione necessario a pena diinvalidità dell’atto impositivo, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.7 della l. n. 212 del 2000 che ha esteso alla materia tributaria la necessitàdella motivazione del provvedimento amministrativo prevista dall'art. 3della legge n. 241 del 1990, la Corte continua, quindi, ad affermare ilprincipio secondo cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamentodeve ritenersi adempiuto «quando pone il contribuente nella condizione diconoscere la esatta pretesa avanzata dall’amministrazione finanziaria,individuata nel suo "petitum e nella causa petendi", risultando espressa unafedele e chiara ricostruzioni degli elementi costitutivi dell'obbligazionetributaria, secondo la valutazione tecnico giuridica ed il metodo dirilevazione adoperato dall'ufficio, senza che sia, a tal fine, necessaria in ognicaso l'indicazione delle specifiche disposizioni di legge che si assumonoviolate né la specificazione di tutti gli elementi di prova, chel'Amministrazione finanziaria può produrre nel corso del successivogiudizio.» (Cass. n. 4307 del 1992; Cass. n. 22003 del 2014;Cass. n. 30039del 2018; Cass. n. 25321 del 2024).1.5. Estranea al quadro degli elementi costitutivi della fattispecieimpositiva la cui esposizione è necessaria nella motivazione dell’attoimpositivo onde consentire al contribuente la difesa è, quindi, la questionedel termine di decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio delpotere impositivo.La questione del c.d. il raddoppio del termine riguarda, infatti, solo lacommisurazione del termine per esercizio dell’azione di accertamento,stabilito ex lege ed operante automaticamente in presenza dei presuppostiprevisti dalla norma senza l’intervento di alcuna decisione discrezionaledell’amministrazione finanziaria che debba essere motivata.Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/20261.6. Resta, quindi, escluso che l'Amministrazione sia tenuta ad esplicitarenell'atto impositivo le ragioni sulla base delle quali ritiene sussistenti ipresupposti per l’accertamento nel termine dilatato dalla previsione dell’art.43 comma 3 d.p.r. n. 600 del 1973 neanche sotto il profilo dellaqualificazione penale della fattispecie. Infatti, la funzione necessaria dellamotivazione dell’avviso d’accertamento quale atto con cui l'amministrazionefinanziaria esercita la propria pretesa tributaria nei confronti delcontribuente, non è quella di qualificare, ai fini penali, la condotta delcontribuente, ma quella di porlo in grado di conoscere la pretesa tributarianei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an edil quantum debeatur (Cass. n. 31413 del 2022; Cass. n. 27800 del 2019).Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12comma 7 legge n. 212 del 2000 per aver la CTR ritenuto non necessarial’instaurazione del contraddittorio preventivo pur in presenza di un avvisodi accertamento emesso a seguito dell’accesso dei verificatori presso la sededell’impresa, risultante dal relativo processo verbale di constatazione.2.1. Il motivo è infondato.2.2. L’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, in attuazione delprincipio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, prevedel’obbligo per l’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorioendoprocedimentale preventivo con il contribuente all’esito di accessi,ispezioni e verifiche fiscali presso i locali destinati all’esercizio dell’impresae le impone, allo scopo, l’osservanza del termine dilatorio di sessanta giorniprima di emettere l’avviso di accertamento per consentire al contribuentedi presentare memorie e osservazioni critiche al verbale redatto daiverificatori, a pena di nullità dell’atto impositivo.2.3. La norma impone all’amministrazione finanziaria di mettere ilcontribuente nelle condizioni di contraddire, prima dell’emissione dell’avvisoNumero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026di accertamento, sulle risultanze delle indagini della Guardia di Finanzaperché ai fini dell’adozione dell’atto impositivo valuti anche le sue difese pereventualmente discostarsi dalle conclusioni assunte dai verificatori nelverbale di constatazione e, comunque, per esercitare il potere impositivodopo aver conosciuto e valutato la posizione del contribuente.2.4. Il contraddittorio preventivo è funzionale, infatti, a consentireall’amministrazione finanziaria di esercitare il potere impositivo valutando,non solo le risultanze delle indagini dei verificatori ma anche le osservazionicritiche e le prove offerte dal contribuente senza in alcun modo esserevincolata alle loro conclusioni nella valutazione discrezionale della ricorrenzadei presupposti della fattispecie impositiva, restando la difesa delcontribuente, dopo l’emissione dell’atto impositivo, garantitadall’impugnazione giudiziale.2.5. Al riguardo la Corte, dopo aver ribadito il principio consolidatoespresso sin dal Cass. Sez. U. n. 18184 del 2013, secondo cui in tema didiritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l’art. 12comma 7 della legge n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione overifica nei locali destinati all’esercizio dell’impresa l’inosservanza deltermine dilatorio e la conseguente violazione del contraddittorioendoprocedimentale preventivo determinano la nullità dell’atto impositivoemesso ante tempus, ha affermato che « Pare opportuno precisare che ladisposizione in esame assicura al contribuente una garanzia anticipatoria egenerale per ogni tipo di tributo e per ogni forma di accesso, ispezione everifica, comprensivi, quindi, degli accessi brevi o istantanei, finalizzatiall'acquisizione di documenti (Cass. n. 15624/2014; Cass. n. 1007/2017;Cass. n. 30026/2018), sicché, una volta decorso quel termine dalla data diconsegna al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni di verifica,non si rende necessario l'espletamento da parte dell'amministrazionefinanziaria di ulteriori diverse forme di contraddittorio.» (Cass. n. 25050 del2025 in motivazione).Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/20262.6. Dalla norma deriva, quindi, la necessità dell’instaurazione delcontraddittorio preventivo solo nella forma prevista e l’amministrazionefinanziaria non ha altro onere che attendere il termine dilatorio e valutarele osservazioni eventualmente presentate dal contribuente prima diemettere l’avviso di accertamento.2.7. La censura della violazione della norma per la mancata attivazionedel contradditorio preventivo presuppone, quindi, necessariamente ladeduzione dell’inosservanza del termine dilatorio o dell’onere di valutazionedelle osservazioni presentate che, nel caso di specie, la società ricorrentenon risulta aver lamentato innanzi al giudice di merito.2.8. La CTR ha, quindi, correttamente rigettato il motivo di appellogenericamente svolto dalla società contribuente in relazione alla violazionedel suo diritto ad essere “sentita” prima dell’emissione del provvedimento,ma, senza avvedersi di essere al cospetto di una fattispecie di obbligo diinstaurazione del contraddittorio previsto ex lege, ha espresso unamotivazione inconferente affermando che “Reputa la Commissione che ildiritto al contraddittorio sussista, ma soltanto per specifici procedimentoaccertativi ( come ad esempio in materia di studi di settore),o, in generale,anche nei casi non predeterminati ex lege, ma solo laddove il contraddittoriosia necessario per l’esercizio di diritti correlati ( come a realizzare unaconciliazione ecc.) o l’omissione possa implicare un danno non recuperabileper il contribuente.”2.9. La CTR non ha messo esattamente a fuoco il fatto che, nel caso dispecie il contraddittorio preventivo era obbligatorio ex lege per effetto dellaprevisione normativa richiamata e ha reso una motivazione del rigetto dellacensura non pertinente. Tuttavia, ha correttamente rigettato motivo diappello a fronte del fatto che la ricorrente non aveva neanche dedotto chel’inosservanza del termine dilatorio previsto le avesse precluso la difesapreventiva, secondo l’unica modalità di instaurazione del contraddittoriopreventivo prevista dalla norma invocata.Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/20262.10. Pertanto, nel rigettare il motivo di appello genericamente svoltodalla contribuente senza dedurre la violazione del termine dilatorio previstodall’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 ai fini dell’espletamento delcontraddittorio preventivo, la CTR, pur avendo espresso una motivazioneerronea, ha adottato una decisione corretta sul piano giuridico per cui deveapplicarsi la previsione dell’art. 384 ultimo comma c.p.c. che consente allaCorte di correggere la motivazione, escludendo la necessità della cassazionedella sentenza impugnata.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. dal momento che laCTR avrebbe fondato la sua decisione in ordine all’inesistenza delleoperazioni documentate dalle fatture oggetto di controversia su mereaffermazioni dell’ufficio contenute nell’avviso di accertamento in ordine allemanovre elusive attribuite ad una terza società, trascurando le provedocumentali offerte per dimostrare l’effettività delle prestazioni.3.1. Il motivo è inammissibile perché attraverso la deduzione dellaviolazione della disciplina della prova mira, in realtà, ad una diversavalutazione delle prove offerte dalle parti e, in particolare, degli indizi diinesistenza delle operazioni fatturate dedotti dall’ufficio, così sollecitandoun riesame del merito della controversia precluso in Cassazione.3.2. La deduzione del vizio di violazione di legge presuppone che ilricorrente, ferma restando la ricostruzione della fattispecie concretaeffettuata dal giudice di merito, lamenti l’erronea individuazione ointerpretazione della norma sostanziale applicabile indicando le affermazionicontrastanti con la corretta applicazione della regola di diritto contenutenella sentenza impugnata e non è mediata dalla necessità del raffronto dellapronuncia con le risultanze processuali.3.3. Afferma, al riguardo, la giurisprudenza della Corte che le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a)Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione dellanorma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il viziodi violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione alla norma di uncontenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie delineata. Ilvizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché lafattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazionealla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la suapur corretta interpretazione.Non rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3),l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzionedelle risultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione della normae inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò alsindacato di legittimità se non sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass.n. 640 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 24155 del 2017).3.4. Con riguardo, in particolare, alla violazione della disciplina sulle proveprevista dall’ art. 115 c.p.c., la giurisprudenza della Corte ha ripetutamenteaffermato che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. non può porsi deducendouna erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice dimerito, ma solo allegando che abbia posto a base della decisione prove nondedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, oabbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invecea valutazione (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 1229 del 2019).Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/20263.5. Nel caso di specie, il ricorrente ha censurato la pronuncia della CTRnon per la violazione della norma richiamata ma per il fatto di non averapprezzato, in conformità alla sua tesi difensiva, l’efficacia probatoria delladocumentazione prodotta a dimostrazione dell’avvenuta esecuzione dellaprestazione dei servizi oggetto di fatturazione e di aver fondato la decisionesu fatti dedotti da parte dell’ufficio, così sollecitando una nuova e diversavalutazione del materiale istruttorio inammissibile nel giudizio di legittimità.4. Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma3 d.P.R. n. 600 del 1973 laddove ha ritenuto applicabile la disciplina delraddoppio del termine, che presuppone l’accertamento di violazionicomportanti l’obbligo denuncia ai sensi dell’ art. 331 c.p.p. per uno dei reatiprevisti dal d. lgs. n. 74 del 2000, anche all’accertamento relativo all’Iraprispetto a cui nessuno dei reati in questione sarebbe configurabile.4.1. Il motivo è fondato.4.2. L’art. 43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione vigenteratione temporis prevede che “In caso di violazione che comporta obbligodi denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per unodei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini dicui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo diimposta in cui è stata commessa la violazione.”La previsione richiamata è stata introdotta dall’art. 37 d.l. n. 223 del 2006e si applica agli anni di imposta per cui, al momento dell’entrata in vigoredel decreto, sono ancora in corso di termini ordinari per l’accertamentostabiliti dai due precedenti commi dell’art. 43, per effetto di una specificadisposizione che ha superato il vaglio di costituzionalità attraverso la letturadatane dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011.4.3. L’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte affermada tempo che il raddoppio dei termini di decadenza previsto dalla normarichiamata presuppone la sussistenza dell’obbligo di presentazione dellaNumero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026denuncia penale da valutarsi sulla base solo dell’astratta configurabilità nelcomportamento del contribuente di un illecito penale per uno dei reatitributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, a prescindere dall’effettivapresentazione della denuncia o dall’esercizio dell’azione penale da parte delPubblico Ministero o dall’esito del processo penale, così che, il contribuenteche eccepisce la decadenza deve contestare la mancanza dei presuppostidell'obbligo di denuncia e non mettere in discussione l’effettiva sussistenzadel reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario.La giurisprudenza della Corte sulla questione è efficacemente compendiatanella motivazione dell’ordinanza n. 10766 del 2023 che, con riferimento alraddoppio del termine di decadenza previsto dalla norma in esame, afferma« detto raddoppio - valido per le riprese riguardanti l'IRPEF, l'IRPEG o l'IRESe l'IVA - "presuppone":- "la sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, aprescindere dall'esito del relativo procedimento penale e nonostantel'eventuale estinzione del reato per archiviazione della denuncia, rilevandosolo l'astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del"doppio binario" tra giudizio penale e procedimento tributario" (Sez. 5, n.27250 del 15/09/2022, Rv. 665864-01);- "l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dalD.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, comechiarito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247 del 2011" (Sez. 5, n. 24576del 09/08/2022, Rv. 665797-01, […]);- "unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., peruno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettivapresentazione, come chiarito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247 del2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini diaccertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare lacarenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere inNumero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/2026discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudicetributario" (Sez. 5, n. 13481 del 02/07/2020, Rv. 658111-01).»4.4. L’applicazione della disciplina che prevede la dilatazione del terminedi decadenza dall’esercizio del potere impositivo presuppone, quindi,l’astratta configurabilità nella violazione compiuta dal contribuente di unodei reati previsti dalla legge n. 74 del 2000.4.5. Dal momento che la disciplina richiamata non contempla ipotesi direato riconducibili a violazione di obblighi dichiarativi concernenti l’Irap nonè applicabile al relativo avviso di accertamento neanche la dilatazione deltermine di decadenza dall’esercizio della potestà impositiva prevista dall’art.43 comma 3 d.P.R. n. 600 del 1973.4.6. Al riguardo, la Corte ha ormai da tempo chiarito che « il c.d."raddoppio dei termini", previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nonpuò trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relativedisposizioni non sono presidiate da sanzioni penali» ( Cass. n. 6864 del2025; Cass. n. 33014 del 2025). Infatti, «il raddoppio dei termini dipendevaindissolubilmente dal fatto che il comportamento tenuto dal contribuentepotesse essere inquadrato in una fattispecie penalmente rilevante, mentrela disciplina dell’IRAP non è presidiata da sanzioni penali (Cass., n.600/2025; Cass., n. 24576/2022; Cass., n. 10483/2018)»4.7. La CTR si è discostata dai principi richiamati laddove ha rigettato ilmotivo di appello relativo all’inapplicabilità all’avviso di accertamento nellaparte relativa all’Irap del raddoppio dei termini di decadenza affermando“Ebbene gli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 446/1997 hanno previsto che, ai finidell’accertamento dell’IRAP, devono essere applicate le procedure diaccertamento per le imposte sui redditi. Ne consegue che la disciplinarelativa al raddoppio dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditie dell’IVA è applicabile anche ai fini dell’accertamento dell’IRAP.”La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione al motivoin questione con rinvio alla CGT di secondo grado per nuovo esame.Numero registro generale 17793/2016Numero sezionale 4267/2026Numero di raccolta generale 16408/2026Data pubblicazione 26/05/20265. Con il quinto motivo la ricorrente, nell’ipotesi di pronuncia dicassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha chiesto larideterminazione delle sanzioni irrogate nella misura minima, all’epocacorrispondente al 100 per cento dell’imposta, secondo la disciplina piùfavorevole introdotta dall’art. 15 d.lg.s. n. 158 del 2015 a partire dal 1°gennaio 2016.5.1. Il motivo resta assorbito a seguito dell’accoglimento del motivoprecedente a cui consegue la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata.6. In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al quarto motivo,infondati il primo e il secondo, inammissibile il terzo, assorbito il quinto, conconseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa pernuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al quarto motivo, rigetta il primo e secondomotivo, dichiara inammissibile il terzo motivo e assorbito il quinto motivo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, a cui demandaanche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19.5.2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]