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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 26504/2025

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 gennaio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale dell'8 gennaio 2025 - di convalida di precedente ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento, poi dichiaratosi incompetente - limitatamente ai delitti di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1, 61-bis cod. pen. (capo 16) e di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, 61-bis cod. pen. (capo 39), invece confermando l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere relativamente ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, 61-bis cod. pen., contestati all'indagato nei capi 38), 40), 41) e 42), per avere ceduto a diversi soggetti sostanza stupefacente del tipo cocaina.

1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di poter accogliere solo parzialmente l'istanza avanzata dalla difesa del Tarallo sul presupposto che i contenuti di alcune conversazioni captate risultano del tutto idonei a comprovare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, l'avvenuta integrazione da parte del prevenuto delle condotte di detenzione e cessione di cocaina rispettivamente contestategli nei capi 38), 40), 41) e 42).

Il Tribunale del riesame, inoltre, ha motivato il proprio provvedimento parzialmente reiettivo osservando come, tenuto conto della modalità della condotta e della pericolosità sociale del prevenuto - anche gravato da un precedente penale, sebbene non specifico -, sussista il concreto pericolo che l'indagato possa reiterare condotte della stessa specie, rendendo oltremodo necessario il mantenimento della più grave misura custodiale, in quanto unica idonea a scongiurare il rischio che il Tarallo possa riprendere i contatti con appartenenti al settore criminale professionalmente deditb all'illecito traffico di sostanze stupefacenti.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 390 e 27 cod. proc. pen., lamentando che il deposito dell'ordinanza di convalida dell'applicazione della misura cautelare non sarebbe avvenuto nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., non essendovi alcuna prova specifica al riguardo e non potendo essere considerata tale la data manoscritta a penna, priva di sottoscrizione, apposta sulla copia del provvedimento a lui notificata.

Con il secondo e il terzo motivo di ricorso l'indagato ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione con riguardo alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza per i delitti contestati ai capi 16) e 39) di incolpazione.

Con la quarta censura è stata eccepita violazione di legge, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta indiziaria integrazione del reato ascrittogli al capo 38), non essendovi riscontro alcuno circa l'avvenuta cessione da parte sua di 570 grammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] - in realtà effettuata da [OSCURATO:PERSONA] - per essere lui intervenuto solo in un momento successivo, al fine di riscuotere il prezzo e ritirare la merce invenduta.

Con l'ultima doglianza, infine, il ricorrente ha lamentato omessa e insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari relative ai capi 40), 41) e 42) dell'epigrafe, deducendo di essere soggetto estraneo all'ambiente della droga, in cui si è trovato coinvolto solo per motivi di parentela, con esclusione, quindi, della possibilità di reiterazione di altri delitti della stessa indole.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Con riguardo al primo motivo, appaiono del tutto logiche e congrue, nonché troncanti, le argomentazioni con cui il giudice del riesame ha ritenuto del tutto infondata l'eccepita doglianza, avendo, in particolare, evidenziato come, nel caso di specie, non vi sia stata nessuna lesione del termine di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., in quanto riferentesi all'emissione del provvedimento da parte del giudice competente e non già alla relativa sua notificazione.

Essendo stata emessa l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento in data 20 dicembre 2024, risulta del tutto tempestivo, pertanto, il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha convalidato 1'8 gennaio 2025 la disposta applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3.

Prive di ogni pregio sono, poi, le censure dedotte con il secondo e il terzo motivo di ricorso, relative alla carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati ai capi 16) e 39) di incolpazione, risultando di decisivo rilievo il fatto che il Tribunale per il riesame abbia già annullato l'ordinanza in questa sede impugnata limitatamente ai reati ascritti al prevenuto nei due capi indicati.

4. Con riguardo, quindi, alla quarta doglianza, deve essere ribadito come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

Orbene, nel caso di specie la censura espressa da parte del ricorrente si risolve, nella sostanza, nella sola rappresentazione di errate valutazioni circa la sussistenza della gravità indiziaria del delitto di cessione di cocaina contestatogli al capo 38), così come accertata dal Tribunale del riesame, per lo più concernendo circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando, sulla scorta delle emergenze derivanti dalle conversazioni captate tra l'indagato e le persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il coinvolgimento del prevenuto nella svolta attività di cessione della sostanza stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA].

5. Infine priva di ogni fondamento è anche la doglianza conclusiva, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto asseritamente adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti.

Orbene, per come congruamente rappresentato dal Tribunale del riesame, la modalità della condotta e la pericolosità sociale del prevenuto, anche gravato da un precedente penale, rendono concreto e attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, per cui la custodia cautelare in carcere appare l'unica misura idonea a scongiurare ogni eventuale futuro contatto dell'indagato con esponenti della criminalità dediti all'illecito traffico della droga.

Le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono, quindi, del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata.

6. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua decisione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

7. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 gennaio 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale dell'8 gennaio 2025 - di convalida di precedente ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento, poi dichiaratosi incompetente - limitatamente ai delitti di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 416-bis.1, 61-bis cod. pen. (capo 16) e di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, 61-bis cod. pen. (capo 39), invece confermando l'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere relativamente ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, 61-bis cod. pen., contestati all'indagato nei capi 38), 40), 41) e 42), per avere ceduto a diversi soggetti sostanza stupefacente del tipo cocaina. 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di poter accogliere solo parzialmente l'istanza avanzata dalla difesa del Tarallo sul presupposto che i contenuti di alcune conversazioni captate risultano del tutto idonei a comprovare, quantomeno a livello di gravità indiziaria, l'avvenuta integrazione da parte del prevenuto delle condotte di detenzione e cessione di cocaina rispettivamente contestategli nei capi 38), 40), 41) e 42). Il Tribunale del riesame, inoltre, ha motivato il proprio provvedimento parzialmente reiettivo osservando come, tenuto conto della modalità della condotta e della pericolosità sociale del prevenuto - anche gravato da un precedente penale, sebbene non specifico -, sussista il concreto pericolo che l'indagato possa reiterare condotte della stessa specie, rendendo oltremodo necessario il mantenimento della più grave misura custodiale, in quanto unica idonea a scongiurare il rischio che il Tarallo possa riprendere i contatti con appartenenti al settore criminale professionalmente deditb all'illecito traffico di sostanze stupefacenti. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 390 e 27 cod. proc. pen., lamentando che il deposito dell'ordinanza di convalida dell'applicazione della misura cautelare non sarebbe avvenuto nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., non essendovi alcuna prova specifica al riguardo e non potendo essere considerata tale la data manoscritta a penna, priva di sottoscrizione, apposta sulla copia del provvedimento a lui notificata. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso l'indagato ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione con riguardo alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza per i delitti contestati ai capi 16) e 39) di incolpazione. Con la quarta censura è stata eccepita violazione di legge, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta indiziaria integrazione del reato ascrittogli al capo 38), non essendovi riscontro alcuno circa l'avvenuta cessione da parte sua di 570 grammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] - in realtà effettuata da [OSCURATO:PERSONA] - per essere lui intervenuto solo in un momento successivo, al fine di riscuotere il prezzo e ritirare la merce invenduta. Con l'ultima doglianza, infine, il ricorrente ha lamentato omessa e insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari relative ai capi 40), 41) e 42) dell'epigrafe, deducendo di essere soggetto estraneo all'ambiente della droga, in cui si è trovato coinvolto solo per motivi di parentela, con esclusione, quindi, della possibilità di reiterazione di altri delitti della stessa indole. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Con riguardo al primo motivo, appaiono del tutto logiche e congrue, nonché troncanti, le argomentazioni con cui il giudice del riesame ha ritenuto del tutto infondata l'eccepita doglianza, avendo, in particolare, evidenziato come, nel caso di specie, non vi sia stata nessuna lesione del termine di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., in quanto riferentesi all'emissione del provvedimento da parte del giudice competente e non già alla relativa sua notificazione. Essendo stata emessa l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento in data 20 dicembre 2024, risulta del tutto tempestivo, pertanto, il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha convalidato 1'8 gennaio 2025 la disposta applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3. Prive di ogni pregio sono, poi, le censure dedotte con il secondo e il terzo motivo di ricorso, relative alla carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati ai capi 16) e 39) di incolpazione, risultando di decisivo rilievo il fatto che il Tribunale per il riesame abbia già annullato l'ordinanza in questa sede impugnata limitatamente ai reati ascritti al prevenuto nei due capi indicati. 4. Con riguardo, quindi, alla quarta doglianza, deve essere ribadito come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Orbene, nel caso di specie la censura espressa da parte del ricorrente si risolve, nella sostanza, nella sola rappresentazione di errate valutazioni circa la sussistenza della gravità indiziaria del delitto di cessione di cocaina contestatogli al capo 38), così come accertata dal Tribunale del riesame, per lo più concernendo circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando, sulla scorta delle emergenze derivanti dalle conversazioni captate tra l'indagato e le persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il coinvolgimento del prevenuto nella svolta attività di cessione della sostanza stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Infine priva di ogni fondamento è anche la doglianza conclusiva, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto asseritamente adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti. Orbene, per come congruamente rappresentato dal Tribunale del riesame, la modalità della condotta e la pericolosità sociale del prevenuto, anche gravato da un precedente penale, rendono concreto e attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, per cui la custodia cautelare in carcere appare l'unica misura idonea a scongiurare ogni eventuale futuro contatto dell'indagato con esponenti della criminalità dediti all'illecito traffico della droga. Le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono, quindi, del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata. 6. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua decisione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 7. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adem
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