CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 45174/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza del 20 giugno 2019 del Giudice di pace di Agrigento che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 612 cod. pen.. Egli sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente il reato di minaccia perché non avrebbe dovuto prestare fede alle dichiarazioni della persona offesa, atteso che nessuno aveva assistito alla condotta delittuosa e che le accuse della vittima erano rimaste prive di riscontro, atteso che gli altri due testi, Argento e Prato, non avevano assistito alla discussione In ogni caso, anche laddove provate, le frasi pronunciate dall'imputato che sospettava che la vittima aveva avviato una relazione con sua moglie, erano prive di contenuto minatorio per la loro genericità. Inoltre, mancava comunque il dolo, atteso che il fine della condotta dell'imputato era quello di chiarire la relazione tra sua moglie e la vittima e non quella di intimidire il suo interlocutore. 3. Il ricorso è inammissibile. Con esso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 612 cod. pen. sulla base di una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dal Tribunale con la sentenza impugnata in questa sede. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Il motivo di ricorso non sfugge alla sanzione della inammissibilità neppure laddove si ritenga che con esso il ricorrente abbia comunque inteso denunciare un'illogicità della motivazione, atteso che, ai sensi dell'art. 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, contro le sentenze pronunciate in grado di appello a seguito di impugnazione delle sentenze del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] M chell