CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 25887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31801/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Crescenzio 20, è elettivamente domiciliata - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, viale delle Milizie 106; - controricorrente - e nei confronti di I.N.P.S. - intimato - avverso la sentenza n. 4460/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − nell ’ espropriazione di crediti promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi pignorati INPS e INPDAP, la creditrice procedente –attesa la dichiarazione negativa dell’INPDAP –instaurava il giudizio di accertamento dell’obbligo di detto terzo; − con la sentenza del 10 giugno 2008 il Tribunale di Rom a rigettava la domanda; − la Tralicci adiva la Corte d ’ appello di Roma che, con la sentenza n. 6560/2011, dichiarava inammissibile l’impugnazione, perché la decisione impugnata era stata pronunciata dal Tribunale civile, mentre l’appello era stato depositato presso la Sezione Lavoro della Corte d’appello, osservando che la competenza funzionale del giudice del lavoro riguardava le sole controversie di lavoro e previdenza, non già il gravame avverso una sentenza emessa dal giudice dell’esecuzione civile in materia diversa; − questa Corte, con la sentenza n. 24192 del 13/10/2017, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma; − il giudizio di rinvio si concludeva con la sentenza n. 4460/2021 del 18/6/2021, con cui la Corte territoriale rigettava l’appello della Tralicci; in particolare, il giudice del rinvio rilevava l’inammissibilità del motivo d’impugnazione riguardante il merito della vicenda, perché l’appello non aveva confutato la statuizione del primo giudice che aveva respinto la domanda – riguardante il rapporto tra l ’ ente previdenziale e [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] – in quanto il pignoramento aveva colpito gli emolumenti spettanti a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], circostanza da cui il giudice aveva tratto, stante l’inemendabilità dell’atto di pignoramento, la conseguente necessità di respingere l’istanza di accertamento di un credito relativo a un diverso soggetto; − avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi;− resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], già costituitasi nel giudizio di rinvio come erede di [OSCURATO:PERSONA]; − le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − all’ esito della camera di consiglio dell’11 luglio 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − col primo motivo ( ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’«omessa valutazione di una circostanza determinante » : sostiene la Tralicci che la sentenza di cassazione aveva demandato al giudice del rinvio l’esame della domanda nel merito e che nella causa di accertamento la stessa Ricci aveva ammesso di essere la medesima esecutata, pur se individuata con un’erronea data di nascita nell’atto di pignoramento; − il motivo è inammissibile ; − nella confusa esposizione delle decisioni assunte nella causa de quae nell’illustrazione della censura, la ricorrente non scalfisce la ratio decidendidella Corte d’appello, secondo la quale la decisione del primo giudice non era stata attinta dall’impugnazione, restando così preclusa pure in sede di rinvio; − difatti, la ricorrente si dilunga nell ’ illustrare circostanze e argomenti che, in tesi, dimostrerebbero l’erroneità della sentenza del Tribunale di Roma, ma non censura adeguatamente la ritenuta incongruenza dell’appello rispetto a detta decisione; − l ’ unica argomentazione in proposito è costituita dalla decisione di questa Corte che ha rinviato alla Corte d’appello romana per nuovo esame della domanda (statuizione dalla quale si vorrebbe far discendere una prescrizione di trattazione della domanda nel merito), ma è la stessa Tralicci che individua nella sentenza di legittimità un rinvio restitutorio, tale da consentire alla Corte di merito l’intero riesame dell’impugnazione, anche in punto di sua ammissibilità; − col secondo motivo (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e l’«omessa valutazione di una circostanza determinante»: sostiene la Tralicci che il giudice del rinvio non avrebbe potuto condannare alle spese, data la produzione di documentazione dalla quale risultava la trattenuta sulla pensione della Ricci, circostanza indicata come idonea a una pronuncia sulle spese favorevole alla Tralicci; inoltre, la ricorrente era risultata vittoriosa nel giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza n. 24192 del 13/10/2017; − il motivo è inammissibile a norma dell’ art. 360- bis cod. proc. civ. , dato che la corretta decisione del giudice di merito, conforme a consolidata giurisprudenza,è oggetto di censura pretestuosa e basata su una diversa valutazione delle circostanze già apprezzate; − infatti, è del tutto irrilevante, ai fini delle spese, che la Tralicci sia risultata “vittoriosa” nel giudizio di cassazione, poichéla decisione sulla soccombenza deve considerare l’intera controversia e il suo esito, che ha visto la ricorrente soccombere rispetto alla domanda avanzata (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076-01); − inoltre, è palesemente da escludere la possibilità di prospettar e in questo giudizio la vittoria delle spese o, comunque, la necessità di una loro compensazione attraverso l ’ inammissibile deduzione di circostanze fattuali che, nella personale valutazione della ricorrente, avrebbero dovuto o potuto consentire una diversa statuizione del giudice di merito; − la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− si deve altresì ravvisare la responsabilità aggravata – a norma dell’art. 385, comma 4, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis)– della ricorrente, la cui colpa grave è desumibile dalla evidente (e, dunque, inescusabile) ina mmissibilità, per le ragioni suesposte, dell’impugnazione proposta (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17814 del 03/07/2019, Rv. 654845-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016, Rv. 638887-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773-01); − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 4, cod. proc.civ. la somma di Euro 2.000,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis