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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40880/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, avverso la sentenza del 6 marzo 2020, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 3 luglio 2018, che l'aveva condannato alla pena di giustizia avendolo riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod.pen., commesso in Vittoria il 25 gennaio 2012.

2. All'uopo denuncia, con un solo motivo, l'inosservanza dell'art. 129 cod.proc.pen., in ragione dell'omesso suo proscioglimento ai sensi della norma richiamata per difetto del prescritto elemento soggettivo del reato di cui all'imputazione, e carenza motivazionale.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: ciò comporta che il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il motivo è generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod.proc.pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, omette di indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Lo stesso può definirsi anche aspecifico, ove si intenda per tale quel rilievo censorio che risulti privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IsAvvim n-5.--i-1-------P O I T Al A \

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, avverso la sentenza del 6 marzo 2020, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 3 luglio 2018, che l'aveva condannato alla pena di giustizia avendolo riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod.pen., commesso in Vittoria il 25 gennaio 2012. 2. All'uopo denuncia, con un solo motivo, l'inosservanza dell'art. 129 cod.proc.pen., in ragione dell'omesso suo proscioglimento ai sensi della norma richiamata per difetto del prescritto elemento soggettivo del reato di cui all'imputazione, e carenza motivazionale. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: ciò comporta che il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il motivo è generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod.proc.pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, omette di indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Lo stesso può definirsi anche aspecifico, ove si intenda per tale quel rilievo censorio che risulti privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IsAvvim n-5.--i-1-------P O I T Al A \
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