Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2019

Cassazione n. 32412/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che tutti i motivi di ricorso - con cui si deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente: l'erroneaapplicazione degli artt. 192, comma 3, e 530, comma 2, cod. proc. pen. inrelazione all'affermazione di responsabilità per i fatti sub capi A) e B) (motivosub A); l'erronea applicazione degli artt. 110 e 493-ter cod. pen. quanto al fattosub capo C) (motivo sub B); l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. inpunto di qualificazione giuridica dei fatti sub capi A) e B) (motivo sub C);l'erronea applicazione della circostanza aggravante dell'utilizzo dell'arma (motivosub D); e l'erronea applicazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. in punto di giudiziodi comparazione tra le circostanze (motivo sub E) - si risolvono tutti nella merareiterazione delle medesime doglianze già sollevate con l'atto di appello esollecitano una alternativa valutazione del compendio probatorio e degli elementidi fatto non consentita in sede di legittimità, essendo le stesse statepuntualmente affrontate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione correttain diritto, aderente alle emergenze processuali e priva di vizi di manifestaillogicità, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710 - 01);che, inoltre, tutti i motivi di ricorso sono anche rivalutativi e si risolvono, inrealtà, in un travisamento del fatto, non consentito in sede di legittimità, nondenunciando essi un vizio dell'apparato argomentativo emergente dal testo delprovvedimento impugnato, né un'effettiva distorsione del significato di unaspecifica prova, bensì sollecitando, attraverso una diversa lettura del compendioprobatorio, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio dimotivato, operato dalla Corte territoriale; che, invero, resta esclusa, pur dopo lamodifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuatadal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica,dei dati processuali, ovvero una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo altresìpreclusa alla Corte di cassazione la possibilità non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tral'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362);che, quanto al motivo sub A), la Corte territoriale ha diffusamenteillustrato, con richiamo alla ricostruita attività di indagine, come la chiamata incorreità resa da [OSCURATO:PERSONA] trovasse plurimo riscontro nelle risultanzeprocessuali - in particolare nelle immagini delle videocamere di sorveglianza delCentro Commerciale «Azzurro», che ritraevano l'imputato insieme al [OSCURATO:PERSONA] abreve distanza temporale dalla rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA],nell'identificazione del veicolo in uso al [OSCURATO:PERSONA] e nel rinvenimento, pressol'abitazione dell'imputato, degli indumenti indossati durante l'episodio - cosìritenendo provata, oltre ogni ragionevole dubbio e con motivazione congrua epriva di vizi logici, l'attribuibilità di entrambi gli episodi contestati all'imputato;che il motivo si limita a riproporre la medesima ricostruzione difensiva giàdisattesa in appello, senza un reale confronto critico con la motivazioneimpugnata;che, quanto al motivo sub B), la Corte territoriale ha congruamente esclusoche la condotta dell'imputato, consistita nel coadiuvare il [OSCURATO:PERSONA] negli acquistieffettuati con la carta sottratta alla persona offesa e nell'usufruire dei beni cosìacquistati, potesse qualificarsi come mera connivenza non punibile, ravvisandoviun contributo partecipativo alla condotta delittuosa altrui; che tale questione, giàscrutinata in appello, viene riproposta in questa sede senza un reale confrontocritico con la motivazione impugnata;che, quanto al motivo sub C), la Corte territoriale ha congruamenteritenuto corretta la qualificazione dei fatti sub capi A) e B) nel delitto di rapina,richiamando le dichiarazioni delle persone offese, ritenute credibili e coerenti, lequali avevano riferito, rispettivamente, di essere state strattonate per i capelli edi essere state minacciate con una pistola; che il motivo si risolve, pertanto, inuna mera riproposizione di censure di merito già disattese, sollecitando unaalternativa valutazione della credibilità delle persone offese non consentita insede di legittimità;che, quanto al motivo sub D), la Corte territoriale ha congruamente esclusol'incompatibilità tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - che, pur ammettendo gliaddebiti, negava l'utilizzo dell'arma - e la sussistenza dell'aggravante contestata,facendo corretta applicazione del principio di frazionabilità delle dichiarazioni resedal chiamante in correità, secondo cui l'inattendibilità di una parte del narratonon compromette l'attendibilità delle altre parti, ove non vi sia interferenzalogica e fattuale tra le stesse; che anche tale motivo si risolve in unariproposizione di censure di merito già congruamente disattese;che, quanto al motivo sub E), la Corte territoriale ha congruamente esclusola prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti,evidenziando la criticità di queste ultime in ragione delle modalità con cui si èsvolta la vicenda, così esercitando il potere valutativo riservato al giudice dimerito in tema di giudizio di comparazione tra circostanze di segno contrario,insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla streguaanche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza cheoccorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n.33114 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, Rv. 279838 - 02);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che tutti i motivi di ricorso - con cui si deducono, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente: l'erroneaapplicazione degli artt. 192, comma 3, e 530, comma 2, cod. proc. pen. inrelazione all'affermazione di responsabilità per i fatti sub capi A) e B) (motivosub A); l'erronea applicazione degli artt. 110 e 493-ter cod. pen. quanto al fattosub capo C) (motivo sub B); l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. inpunto di qualificazione giuridica dei fatti sub capi A) e B) (motivo sub C);l'erronea applicazione della circostanza aggravante dell'utilizzo dell'arma (motivosub D); e l'erronea applicazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. in punto di giudiziodi comparazione tra le circostanze (motivo sub E) - si risolvono tutti nella merareiterazione delle medesime doglianze già sollevate con l'atto di appello esollecitano una alternativa valutazione del compendio probatorio e degli elementidi fatto non consentita in sede di legittimità, essendo le stesse statepuntualmente affrontate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione correttain diritto, aderente alle emergenze processuali e priva di vizi di manifestaillogicità, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710 - 01);che, inoltre, tutti i motivi di ricorso sono anche rivalutativi e si risolvono, inrealtà, in un travisamento del fatto, non consentito in sede di legittimità, nondenunciando essi un vizio dell'apparato argomentativo emergente dal testo delprovvedimento impugnato, né un'effettiva distorsione del significato di unaspecifica prova, bensì sollecitando, attraverso una diversa lettura del compendioprobatorio, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio dimotivato, operato dalla Corte territoriale; che, invero, resta esclusa, pur dopo lamodifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuatadal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica,dei dati processuali, ovvero una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo altresìpreclusa alla Corte di cassazione la possibilità non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tral'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362);che, quanto al motivo sub A), la Corte territoriale ha diffusamenteillustrato, con richiamo alla ricostruita attività di indagine, come la chiamata incorreità resa da [OSCURATO:PERSONA] trovasse plurimo riscontro nelle risultanzeprocessuali - in particolare nelle immagini delle videocamere di sorveglianza delCentro Commerciale «Azzurro», che ritraevano l'imputato insieme al [OSCURATO:PERSONA] abreve distanza temporale dalla rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA],nell'identificazione del veicolo in uso al [OSCURATO:PERSONA] e nel rinvenimento, pressol'abitazione dell'imputato, degli indumenti indossati durante l'episodio - cosìritenendo provata, oltre ogni ragionevole dubbio e con motivazione congrua epriva di vizi logici, l'attribuibilità di entrambi gli episodi contestati all'imputato;che il motivo si limita a riproporre la medesima ricostruzione difensiva giàdisattesa in appello, senza un reale confronto critico con la motivazioneimpugnata;che, quanto al motivo sub B), la Corte territoriale ha congruamente esclusoche la condotta dell'imputato, consistita nel coadiuvare il [OSCURATO:PERSONA] negli acquistieffettuati con la carta sottratta alla persona offesa e nell'usufruire dei beni cosìacquistati, potesse qualificarsi come mera connivenza non punibile, ravvisandoviun contributo partecipativo alla condotta delittuosa altrui; che tale questione, giàscrutinata in appello, viene riproposta in questa sede senza un reale confrontocritico con la motivazione impugnata;che, quanto al motivo sub C), la Corte territoriale ha congruamenteritenuto corretta la qualificazione dei fatti sub capi A) e B) nel delitto di rapina,richiamando le dichiarazioni delle persone offese, ritenute credibili e coerenti, lequali avevano riferito, rispettivamente, di essere state strattonate per i capelli edi essere state minacciate con una pistola; che il motivo si risolve, pertanto, inuna mera riproposizione di censure di merito già disattese, sollecitando unaalternativa valutazione della credibilità delle persone offese non consentita insede di legittimità;che, quanto al motivo sub D), la Corte territoriale ha congruamente esclusol'incompatibilità tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - che, pur ammettendo gliaddebiti, negava l'utilizzo dell'arma - e la sussistenza dell'aggravante contestata,facendo corretta applicazione del principio di frazionabilità delle dichiarazioni resedal chiamante in correità, secondo cui l'inattendibilità di una parte del narratonon compromette l'attendibilità delle altre parti, ove non vi sia interferenzalogica e fattuale tra le stesse; che anche tale motivo si risolve in unariproposizione di censure di merito già congruamente disattese;che, quanto al motivo sub E), la Corte territoriale ha congruamente esclusola prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti,evidenziando la criticità di queste ultime in ragione delle modalità con cui si èsvolta la vicenda, così esercitando il potere valutativo riservato al giudice dimerito in tema di giudizio di comparazione tra circostanze di segno contrario,insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla streguaanche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza cheoccorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n.33114 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, Rv. 279838 - 02);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]