CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32817/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22515/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1606/2023 del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 30 ottobre2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 25 novembre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] – debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 508/2021 del R.G.Es. del Tribunale di Bari, promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. (quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 22515/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] di Bari) e con l’intervento di Agenzia delle Entrate Riscossione – dispiegò reclamo (espressamente articolato ai sensi dell’art. 669-terdecies e dell’art. 630 cod. proc. civ.) avverso l’ordinanza del novembre 2022, con cui il giudice dell’esecuzione aveva respinto l e istanz e di sospensione ed estinzione formulate con due distinti atti di opposizione all’esecuzione, depositati il 14 marzo e il 23 settembre dell’anno 2022. A suffragio dell’iniziativa, addusse, in sintesi: (i) la nullità della notifica dell’atto di pignoramento (e conseguente invalidità degli atti successivi del processo esecutivo), dacchénon eseguita nel rispettodei modi di cui all’art. 140 cod. proc. civ.; (ii) la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., per mancanza di prova della cessione dei crediti ex art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385; (iii) la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; (iv) l’indeterminatezza del credito e l’inesistenza del titolo esecutivo. Con ordinanza deliberata il 3 marzo 2023, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, dichiarò inammissibile il reclamo. 2. Avversò detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] interpose appello. Nell’attiva resistenza della creditrice procedente, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile l’impugnazione. Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte d’appello barese: (a) ha rilevato che la richiesta del debitore esecutato era tesa ad ottenere un provvedimento di chiusura anticipata (o estinzione atipica) della procedura esecutiva, con derivante non esperibilità del rimedio previsto dall’art. 630 cod. proc. civ., ammesso invece per contestare i provvedimenti (di accoglimento o diniego) di estinzione tipica; (b) ha comunque evidenziato l’infondatezza delle questioni poste dal reclamante, stante la regolarità delle notifiche degli atti di precetto e di pignoramento, la prova della legittimazione attiva della società esecutante, l’esistenza del titolo esecutivo e del credito. r.g. n. 22515/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per quattro motivi. Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., nella qualità. 4. Con provvedimento reso il giorno 18 marzo 2024, è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizionedel ricorso per inammissibilità dello stesso. Più specificamente, con detta proposta è stato evidenziato che il ricorso in scrutinio: (i) non rechi una chiara esposizione dei fatti processuali né una sintetica esposizione dei motivi su cui si fonda; (ii) si basi sulla mera reiterazione di tesi già prospettate e disattese nel giudizio di merito, senza confrontarsi con la ritenuta inammissibilità del reclamo in quanto strumento riservato alle ipotesi di estinzione tipica; (iii) denunci vizi di violazione di normedi diritto e di omesso esame di fatti decisivi in maniera del tutto aspecifica. 5. A seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. All’esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Il primo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 , violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa decisione ed erronea motivazione in merito all’eccezione di inesistenza del pignoramento per mancata consegna della raccomandata informativa e mancata affissione o immissione in cassetta, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.. 1.2.Il secondo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, dell’art. 132 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. r.g. n. 22515/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per omessa decisione ed erronea motivazione in merito all’eccezione di inesistenza del pignoramento per mancato accesso e mancata consegna da parte dell’agente postale delegato della raccomandata informativa e mancata affissione o immissione in cassetta. 1.3. Il terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 630, 474, 492, 497, 555, 557, 562 e 567 cod. proc. civ., assume, in sintesi, che «le eccezioni di inesistenza di notifica di valido titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile; di inesistenza di notifica dell’atto di pignoramento, nonché di carenza di legittimazione attiva del creditore procedente certamente non costituiscono “ipotesi di chiusura anticipata del processo” comportando semmai una ipotesi di estinzione per “mancata valida apertura del processo” ovvero per inefficacia originaria del pignoramento ex art. 557 cod. proc. civ.». 1.4. Il quarto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 e 115 cod. proc. civ. nonché dell’art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 58, sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente riconosciuto la legittimazione ad agire esecutivamente alla [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., pur in difetto di un valido contratto di cessione tra detta società e la [OSCURATO:PERSONA] di Bari. 2. Come già sottolineato nella proposta di definizione accelerata, il ricorso è palesemente inammissibile per violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., sotto il duplice profilo della mancanza di una sintetica esposizione del fatto processuale e della carenza di specificità delle censure svolte. Invero, nell’alluvionale ricorso (costituito da 66 pagine) ed altresì nei successivi atti del giudizio di legittimità del pari pletorici, tautologici e ridondanti (l’istanza di decisione di 46 pagine; la memoria illustrativa di 20 pagine) il ricorrente si dilunga in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, intersecate dalla riproduzione integrale di atti processuali r.g. n. 22515/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (il ricorso in appello, le note di trattazione scritta), peraltro non individuati – e, tanto meno, idoneamente – nella collocazione processuale, in trasgressione al disposto dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., e provvedimenti (la sentenza impugnata), ritenendo di dover informare la Corte di legittimità di ogni più infinitesimale dettaglio, ma così finendo per rendere incomprensibile la vicenda processuale nelle sue distinte componenti. L’illustrazione dei quattro motivi di doglianza, connotata da un continuo alternarsi di stili e format grafic i (tondo, corsivo, grassetto, sottolineato) che accentua la difficile intellegibilità dello scritto, si svolge attraverso un’inestricabile commistione di riferimenti a fatti processuali, lapidarie e aprioristiche considerazioni sulle normein thesi violate e richiami alla giurisprudenza di legittimità, mai conferenti poiché relativi a fattispecie disomogenee, sviluppati con la integrale trascrizione di passi motivazionali delle pronunce di questa Corte. Ciò posto, è appena il caso di rammentare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Suprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – dai quali, in thesi, è inficiata la decisione impugnata - scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma prescritti dagli artt. 365 e 366 cod. proc. civ.. D’altro canto, il principio di specificità (anche detto «di autonomia») del ricorso per cassazione - in forza del quale il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa -, declinato secondo le prescrizioni del giudice sovranazionale(sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia), impone sinteticità e chiarezza, criteri e obiettivi realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte r.g. n. 22515/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d’interesse, in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612). In ulteriore puntualizzazione di tali princìpi, questa Corte, nella sua composizione più tipica di organo della nomofilachia, ha affermato che la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è: per un verso, del tutto superflua, non essendo richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto ovvero anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (così Cass., Sez. U, 11/04/2012, n. 5698; nello stesso ordine di idee, Cass. 22/02/2016, n. 3385 e Cass. 19/05/2017, n. 12641). In altre parole, il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (Cass.25/11/2020, n. 26837). r.g. n. 22515/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie, il ricorrente è incorso in una eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) che, da un lato, implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione, e che, dall’altro, rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (Cass. 04/04/2018, n. 8245), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, stante la stretta concatenazione tra frasi, contenuto di atti e provvedimenti tra virgolette, considerazioni incidentali e quant’altro, prima illustrata. Una tecnica del genere, oltre al mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, pregiudica l’adeguata (o quantomeno sufficiente) intellegibilità delle questioni, rende effettivamente oscura l’esposizione dei fatti e così confuse le doglianze sollevate avverso la sentenza gravata, impropriamente devolvendo a questa Corte il compito, radicalmente esulante dalla natura e dalla funzione del giudizio di legittimità, della ricerca e della selezione nel vasto ed indifferenziato perimetro delle censure ipotizzate dei fatti (anche processuali) effettivamente muniti di potenzialità incidente ai fini del decidere (da ultimo Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552; Cass.13/02/2023, n. 4300). Tanto impedisce, a tacer d’altro, anche la sicura identificazione dei pure esistenti interventori, a loro volta litisconsorti necessari nel presente giudizio, siccome di certo interessati alla sorte del processo esecutivo invocata dall’odierno ricorrente: ciò che implicherebbe pure una autonoma ragione di inammissibilità del ricorso (Cass.14/09/2023, n. 26562; Cass. 07/11/2024, n. 28757). I motivi dell’impugnazione, poi, sono irrimediabilmente generici, nel senso che non sviluppano un’argomentata critica alla sentenza r.g. n. 22515/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata individuandone le statuizioni in diritto e sottoponendole a disamina; anzi, il ricorrente in larga parte prescinde dalla dirimente ratio decidendi – e, cioè, dall’inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. rispetto ad un provvedimento di diniego di chiusura anticipata (Cass. 06/04/2022, n. 11241) – soltanto riferita nel corpo del terzo motivo di ricorso, ma contrapponendovi argomentazioni astratte ed apodittiche, non concretanti una censura specifica, puntuale e pertinente richiesta invece dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass.24/02/2020, n. 4905). Alle considerazioni sin qui esposte –che soltanto più diffusamente spieganole ragioni della proposta di definizione accelerata – merita di essere aggiunta un’ulteriore causa di inammissibilità del terzo motivo di ricorso, stavolta exart. 360-bis, num. 1, cod. proc. civ.. Per monolitico e mai discusso orientamento di nomofilachia, le vicende richiamate da parte ricorrente con tale doglianza (la mancanza originaria del titolo esecutivo, il difetto di certezza, liquidità, esigibilità del credito azionato, l’inesistenza dell’atto di pignoramento per vizio della notifica, il difetto di legittimazione del procedente) rientrano tra le fattispecie dichiusura anticipata (anche definita estinzione atipica) del procedimento esecutivo, concretando situazioni che, per differenti cause (difetto di presupposti processuali, mancanza di condizioni dell’azioni, altri impedimenti), impediscono allo stesso di pervenire al risultato che ne costituisce lo scopo (ex plurimis, Cass. 10/05/2016, n. 9501; Cass. 22/11/2022, n. 11241). E tanto avvalora la conformità a diritto della sentenza gravata. 3. Il ricorso è, in definitiva, dichiarato inammissibile, in conformità alla sintetica proposta di definizione accelerata. 4. Da ciò consegue, oltre al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimitàsecondo il principio di soccombenza, l’adozione r.g. n. 22515/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dei provvedimenti di condanna (nelle misure indicate in dispositivo) di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380- bis, ultimo comma, cod. proc. civ.. 5. La decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, versata in atti(pratica n. 5289/2023), e la cui revoca – che presuppone l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – non compete comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315), tenuto ad apprezzare anche la singolare circostanza della difesa personale del soggetto ammesso al patrocinio. Per tali ragioni, onde consentire la valutazione sulla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell’ammissione, si dispone, ai sensi dell’art. 388 cod. proc. civ., la trasmissione di copia di quest’ordinanza alla Corte d’appello di Bari, giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata(similmente, Cass.21/04/2022, n. 12708; Cass. 09/05/2022, n. 14548). Del pari, il fatto che il ricorrente risulti ammess o al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tanto perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass, Sez. U,20 febbraio 2020 n. 4315). r.g. n. 22515/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’esito del ricorso, si d à quindi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, exart. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 18.000per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 18.000. Condanna parte ricorrenteal pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 5.000. Dispone la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Corte di appello di Bari, per i motivi di cui al punto 5. della motivazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento