CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2020
Cassazione n. 42000/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 17.7.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso per quanto riguarda gli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del GIP di [OSCURATO:PERSONA] che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], procedendo nelle forme del rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di rapina aggravata in concorso sicché, esclusa la contestata recidiva ed applicata la diminuente per la scelta del rito, aveva condannato Carmine di Vuolo alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.600 di multa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed aveva applicato agli odierni ricorrenti le pene accessorie conseguenti alla pena principale; 2. ricorrono per cassazione i difensori degli imputati lamentando rispettivamente: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con riferimento all'art. 429 cod. proc. pen.: segnala che nel corso del giudizio di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato proprio difensore l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] persona fisica diversa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al cui indirizzo di posta elettronica era stato inviato il decreto di citazione in appello ([OSCURATO:EMAIL] , abbinato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA], diverso dall'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], abbinato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Gragnano, via Castellammare n. 147, difensore dell'imputato); segnala che la omessa notifica al difensore determina una nullità di ordine generale ed assoluto risultando invece irrilevante che il provvedimento di differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al giorno 17.7.2020 fosse stato invece recapitato alla casella di posta elettronica corretta mancando il decreto dei requisiti di cui all'art. 629 cod. proc. pen.; segnala che la nullità era stata eccepita nel giudizio di appello ed erroneamente respinta dalla Corte sui rilievo della legittimità della notifica eseguita a mezzo PEC; sottolinea che, anche laddove si ritenesse che la nullità della notifica del decreto di citazione in appello fosse stata sanata dalla presenza del difensore all'udienza successiva, altrettanto non potrebbe dirsi per quanto concerne invece l'imputato non presente e non rinunciante a comparire e per il quale, in ogni caso, la mancata citazione integra una ipotesi di nullità assoluta ed insanabile; 2.1.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza con riferimento all'art. 601 comma 1 cod. proc. pen.: rileva che il decreto di citazione per il giudizio era stato inviato per la notifica al difensore soltanto "in proprio" e non già anche nella qualità di difensore dell'imputato circostanza che, perciò, integra una ulteriore ipotesi di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio; 2.1.3 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'art. 62bis cod. pen.: segnala la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado anche quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; richiama le considerazioni svolte a tal fine dai giudici del gravame di merito segnalando che i pur evocati precedenti del [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono a fatti commessi ed accertati quasi vent'anni addietro e l'impossibilità di ancorare una valutazione negativa in punto di attenuanti generiche all'esercizio del diritto di difesa, laddove la confessione era stata piena e tutt'altro che 'presunta' e per nulla tesa a minimizzare i fatti; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62bis cod. pen.: richiamati i limiti di sindacabilità in cassazione dell'apprezzamento operato sul punto dal giudice di merito nonché la "ratio" che soprintende la previsione normativa delle circostanze attenuanti generiche, segnala che la Corte territoriale ha valorizzato il 'curriculum' criminale del Gallo escludendo di poter riconoscere una valenza positiva alla confessione perché giudicata per un verso tardiva e per altro verso non apprezzata quale espressione di spontanea resipiscenza dell'imputato; sottolinea, invece, la risalenza dei precedenti penali e la necessità di tener conto della intervenuta confessione e delle scuse profuse dall'imputato a dimostrazione della acquisita consapevolezza della erroneità del suo comportamento; 2.3 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.3.1 vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche: premessi i limiti di sindacabilità in cassazione dell'apprezzamento operato sul punto dal giudice di merito ed i termini della motivazione resa nel caso di specie, segnala tuttavia come nell'individuare la pena base nel minimo edittale la Corte abbia fatto riferimento alla "effettiva gravità dei fatti" che, con valutazione opposta, ha poi utilizzato per negare le circostanze attenuanti generiche così operando un apprezzamento duplice e di diverso segno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è - con riguardo al primo ed al secondo motivo - infondato mentre il terzo motivo ed i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il primo e secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il primo ed il secondo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] denunzia inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 429 cod. proc. pen.: segnala che nel giudizio di primo grado il [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] mentre il decreto di citazione in appello era stato inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] riferito all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA], persona fisica diversa dal suo difensore di fiducia ed il cui indirizzo PEC è [OSCURATO:EMAIL], riferibile, per l'appunto, all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Gragnano, via Castellammare n. 147. Il motivo, come accennato, è infondato. La Corte di Appello ha affrontato l'eccezione reiterata in questa sede dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] e che era stata sollevata in apertura del giudizio di secondo grado e l'ha respinta spiegando che "... il decreto di citazione a giudizio emesso in data 16.4.2020 e dunque nella vigenza della legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid 19, è stato notificato in data 22.4.2020 ai rispettivi difensori di fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo PEC secondo quanto previsto dall'art. 83, commi 13 e 14 DL n. 18/20" e che "anche il successivo provvedimento di differimento dell'udienza di trattazione del giudizio, disposto in esecuzione del provvedimento presidenziale adottato ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 DL cit., è stato notificato agli imputati con le medesime modalità per cui non vi è alcuno spazio per ritenere non correttamente instaurato il rapporto processuale con gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e Nastri". In tal modo, però, secondo la difesa, la Corte non ha colto nel segno in quanto la censura non aveva avuto di mira la legittimità dello strumento utilizzato quanto la individuazione del soggetto destinatario della notifica che non era il difensore ma altra persona. Il rilievo difensivo è effettivamente sul punto corretto e condivisibile. Effettivamente, dall'esame degli atti, consentito alla Corte stante per la natura processuale dell'eccezione che ne fa giudice anche del "fatto" (cfr., Cass. SS.UU., 31.10.2001 N. 42.982, Policastro; Cass. Pen., 1, 9.1.2013 n. 8.521, Chahid; Cass. Pen., 4, 28.9.2004 n. 47.891, Mauro) risulta che il decreto di citazione per l'udienza del giudizio di appello (emesso in data 16.4.2020 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), era stato notificato il giorno 22.4.2020 sia al difensore che, ai sensi dell'art. 157 comma 8bis cod., proc. pen., anche all'imputato, ma all'indirizzo PEC effettivamente errato, ovvero corrispondente ad altro - pur omonimo - professionista. Se non ché, il Presidente del collegio, con provvedimento del 22.5.2020, richiamate le istruzioni impartite dal Presidente della Corte di Appello ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 del DL 18 del 2020, aveva differito il processo al 17.7.2020; il provvedimento era stato inviato il giorno 25.5.2020 al medesimo ed errato indirizzo PEC sia al difensore che (presso costui) all'imputato; e, tuttavia, quello stesso giorno, ovvero il 25.5.2020, il medesimo provvedimento era stato notificato mediante la sua trasmissione anche all'indirizzo PEC corretto, ovvero all'indirizzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] effettivo difensore di fiducia dell'imputato, cui era stata trasmessa una copia anche per quest'ultimo, ai sensi dell'art. 83, commi 13 e 14 del già richiamato DL n. 18 del 2020 (cfr., il comma 13: "Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio"). E' dunque un dato assolutamente pacifico quello per cui il ('vero') difensore e l'imputato sono stati regolarmente notiziati, con le modalità di cui ai commi 13 e 14 del DL 18 del 2020, del differimento dell'udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17.7.2020. Ritiene il collegio che il provvedimento :11„prfovirrte-r10 di differimento del 22.5.2020, diversamente da quanto opinato dalla difesa, che ha genericamente invocato i requisiti di cui all'art. 429 cod. proc. pen., possedesse in realtà tutti gli elementi contenutistici essenziali del decreto di citazione in appello; a tal fine è appena il caso di sottolineare che l'art. 601 cod. proc. pen. richiama, quanto ai requisiti, le lett. a), f) e g) dell'art. 429 cod. proc. pen. ma collega la nullità del provvedimento alla mancanza di quelli di cui al capo f) e, perciò, al difetto della "indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia". Ebbene, il provvedimento di differimento del 22.5.2020, cui si è detto, conteneva certamente la indicazione del luogo e del giorno della comparizione nonché, poi, un univoco riferimento al processo in quanto, nella parte in alto a sinistra, erano stati trascritti sia il numero di RG che il nominativo dell'imputato '[OSCURATO:PERSONA]'.Si tratta di elementi che, complessivamente considerati, consentivano senz'altro al destinatario di individuare sia l'imputato che il procedimento che, ancora, il luogo ed il giorno del processo e, perciò, al decreto presidenziale di assolvere la sua funzione di 'vocatio in iudicium' nel procedimento in grado di appello. Questa Corte, d'altra parte, ha avuto modo di chiarire che nel giudizio di appello introdotto dall'imputato, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omessa indicazione degli estremi della sentenza impugnata, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., quando sia individuato con certezza l'oggetto del gravame (cfr., Cass. Pen., 5, 1.7.2020 n. 27.931, Rv. 279594 che, come nel caso di specie, ha ritenuto idoneo a garantire la completa individuazione dell'oggetto dell'impugnazione l'esatta indicazione del numero del procedimento iscritto a seguito dell'appello). Né, di per sé, è a tal fine rilevante la errata o omessa indicazione del collegio o della sezione (cfr., Cass. Pen., 3, 1.2.2018 n. 25.595, A., Rv. 273206, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, in un caso di giudizio abbreviato in appello, dove il decreto di rinvio dell'udienza conteneva l'indicazione di un collegio diverso da quello davanti al quale si è poi svolta l'udienza, e l'indicazione errata dell'aula, non ha ravvisato nullità del processo; cfr., anche, Cass. Pen., 6, 26.2.2019 n. 15.843, T., Rv. 275542, che ha escluso la nullità per insufficiente indicazione dei requisiti di cui all'art. 429 comma 1 lett. f) cod. proc. pen., pe ril decreto che rechi l'erronea indicazione dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si terrà il giudizio, se dalle emergenze processuali risulti che l'imputato abbia avuto comunque conoscenza del luogo di comparizione effettivo, non determinandosi, in tale evenienza, alcuna lesione delle prerogative difensive; Cass. Pen., 4, 15.2.2018 n. 16.093, Siciliani ed altri, Rv. 272478, secondo cui non integra nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello l'omessa indicazione della sezione dinanzi alla quale le parti devono comparire, non rientrando la violazione di tale indicazione tra le cause di nullità previste dall'art. 601, comma sesto, cod. proc. pen.). Si è anche affermato che non è causa di nullità del decreto di citazione in appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, atteso che il predetto avvertimento non è qualificabile come "uno dei requisiti" della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è sanzionata (cfr., Cass. Pen., 4, 14.2.2017 n. 27.494, Ferullo, Rv. 270706). Nel caso di specie, peraltro, il processo era stato celebrato nella vigenza della disciplina sulla "absentia" sicché va ulteriormente richiamata la giurisprudenza più recente secondo cui non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo; conf., in tal senso, Cass. Pen., 6, 3.10.2017 n. 49.525, F., Rv. 271497; conf., Cass. Pen., 4, 19.12.2018 n. 5.017, Severino, Rv. 275116). In definitiva, quindi, si deve concludere per la infondatezza dei rilievi di natura processuale articolati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della idoneità del provvedimento del 22.5.2020 a dare contezza sia al difensore che, anche, all'imputato (correttamente citato presso il difensore ai sensi del comma 14 del DL 18 del 2020), dell'udienza del giudizio di processo in appello relativamente al processo già definito nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e degli altri coimputati dal GUP di [OSCURATO:PERSONA]. Anche per quanto concerne la mancata indicazione dell'orario di udienza, va rilevato che si tratterebbe, in ogni caso, di nullità per taluno di natura relativa (cfr., Cass. Pen., 24.2.2011 n. 12.516, Arnone, Rv. 249777; Cass. Pen., 1, 1.12.1999 n. 6.686, Tropea, Rv. 215025), che ha formato oggetto di puntuale eccezione da parte del difensore, presente. 2. Manifestamente infondato è invece il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e dell'unico motivo su cui sono articolati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il GUP, con la sentenza di primo grado, aveva considerato che non fossero emersi elementi favorevolmente valutabili per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche aggiungendo che "... le stesse modalità dell'azione, commessa da più persone, con violenza e avvalendosi di un'auto sorprendendo la vittima all'interno della sua vettura, quindi in un momento in cui era obiettivamente ostacolata la sua capacità difensiva nonché il profitto realizzato, tutt'altro che irrisorio, depongono in senso negativo ..." (cfr., pagg. 6- 7). Con gli atti di appello gli odierni ricorrenti avevano criticato la decisione sotto diversi profili: la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato il comportamento processuale dell'imputato che aveva optato per il rito abbreviato e si era ben comportato durante il periodo di sottoposizione alla misura; aveva spiegato come non potesse essere valutata negativamente la scelta di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia in quanto espressione del diritto di difesa; la difesa del Nastri aveva insistito sulla incensuratezza dell'imputato e sulla esiguità del profitto patrimoniale conseguito dalla azione delittuosa; la difesa del Gallo aveva infine fatto presente come la confessione dovesse essere considerata come espressione di genuina resipiscenza. La Corte di Appello ha affrontato la questione variamente sollevata dalle difese affermando "a nessuno degli imputati ... possono essere concesse le attenuanti generiche"; ha considerato in primo luogo "l'allarmante curriculum criminale del Gallo che ha sin qui riportato numerose condanne per reati analoghi a quello per il quale si procede, e gli altrettanto numerosi precedenti specifici del [OSCURATO:PERSONA], anch'egli più volte condannato per i reati di furto e ricettazione, evidentemente riconducibili ad una precisa scelta di vita ..." (cfr., pag. 5), per il Nastri ha considerato che la sua condizione di incensuratezza non è di per sé elemento idoneo, di per sé, a giustificare la concessione delle generiche considerate "le concrete modalità di attuazione della condotta criminosa: la gravità degli atti di violenza fisica con i quali costui ha costretto la vittima a consegnargli il denaro in suo possesso non consente di riconoscergli un trattamento sanzionatorio di minor rigore" (cfr., ivi). La Corte ha inoltre considerato non valorizzabile "la presunta confessione resa dai prevenuti in apertura di rito abbreviato, sia per il carattere tardivo della scelta, sia perché ben difficilmente l'ammissione degli addebiti potrebbe essere interpretta come dettata da spontanea resipiscenza, in presenza del grave quadro indiziario già raccolto, fondato sui riconoscimenti personali da parte della vittima, che non lasciava adito a dubbi di sorta in merito alla responsabilità penale dei prevenuti" (cfr., ivi) ed ha sottolineato come le dichiarazioni rese dagli imputati fossero finalizzate a minimizzare la vicenda in un'ottica puramente difensiva. Tanto premesso, si deve prendere atto che i giudici del gravame di merito hanno fatto leva, in tal modo, su elementi che attengono sia all'aspetto soggettivo che alla oggettiva gravità della vicenda così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). Non è inoltre inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). Nel caso, poi, di ammissione dell'addebito, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che tale condotta è positivamente valutabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche purché esso sia indice di effettiva resipiscenza e non già meramente strumentale a fronte della già acquisita ed insuperabile prova della sussistenza dell'addebito (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 2, 10.5.2019 n. 27.547, Barometro, secondo cui, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una "rilevanza mediata" al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria; alla luce di questa premessa, la Corte ha nel caso di specie ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in presenza di una prova già granitica della responsabilità, riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione; conf., sul punto, Cass. Pen., 6, 27.1.2012 n. 11.732, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 35.703, Lucaioli, che hanno giudicato incensurabile in sede di legittimità il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza). Quanto al silenzio serbato dall'imputato, sulla cui errata valorizzazione ha insistito la difesa del [OSCURATO:PERSONA], è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo, di tacere e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo; conf., Cass. Pen., 2, 27.2.1997 n. 2.889, Zampelia, Rv. 207560, sul diritto al silenzio). Altrettanto corretta è la considerazione della Corte di Appello laddove ha escluso di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in considerazione della scelta del rito abbreviato atteso che quest'ultima implica già, "ex lege", l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena dovendosi escludere che la scelta processuale così operata possa comportare due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (cfr., Cass. Pen., 2, 25.3.2014 n. 24.312, Diana). 3. Il rigetto del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] importa la condanna al pagamento delle spese processuali mentre la inammissibilità dei ricorsi del Gallo e del Nastri oltre che al pagamento delle spese comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., quello della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]