CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 30896/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1507/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13122/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Ancona; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di appello di Ancona confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza pronunciata il 19 settembre 2024; il termine per la redazione della motivazione veniva indicato in giorni novanta. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione il 19 marzo 2025. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; lo stesso risulta infatti proposto il 19 marzo 2025, oltre il termine di legge, che, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., è scaduto il 3 febbraio 2025. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30896/2025 Roma, lì, 15/09/2025 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 settembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]