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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21246/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0536SMW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 457-24 HANzoun OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso - attinente alla ritenuta responsabilità per il reato contestato - non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 4); Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0536SMW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 457-24 HANzoun OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso - attinente alla ritenuta responsabilità per il reato contestato - non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 4); Ritenuto infine che anche la residua doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 4-5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 21246/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris