CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 1985
Cassazione n. 36656/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1985 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14755/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina cui ai capi 1) e 2) e porto di arma impropria di cui al capo 3), deducendo: - violazione di legge relativamente alla mancata esclusione della recidiva contestata; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 628 comma 3. n.1. c.p., difettando la prova dell'utilizzo di uns siringa da parte dell'imputato nel corso delle rapine. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della recidiva rilevando come i reati in contestazione costituivano un indice certo della accresciuta pericolosità dell' imputato, avendo lo stesso commesso in soli due giorni due rapine, dopo essere stato condannato per reati della stessa indole. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Le censure proposte vanno, invero, ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale. Occorre evidenziare che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201). Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie la corte di merito, con motivazione congrua e pienamente logica, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ha disatteso, in punto di fatto e di diritto, le medesime censure oggi reiterate precisando che, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie e, segnatamente, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi (ritenuti pienamente attendibili), era emerso che l'imputato, nel compiere le rapine, aveva fatto uso di una siringa, risultando pienamente integrata la contestata aggravante.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere est