CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 26547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21047-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 42/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 19/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21047 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- Corte di cassazione Sezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 42 del 2021 del Tribunale di Potenza esponendo che: - aveva intimato precetto a [OSCURATO:SOCIETA]. in forza della sentenza n. 931 del 2006 del Giudice di Pace di Bella; - all'esito aveva notificato pignoramento presso terzi; - la s.p.a. esecutata si era opposta contestando, in particolare, per quanto ancora può rilevare, l'autoliquidazione delle spese legali effettuata dal deducente; - all'esito della fase sommaria, il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione con pronuncia parzialmente riformata dal Tribunale secondo cui, in specie: - il terzo pignorato non poteva considerarsi litisconsorte necessario non discutendosi della validità del pignoramento, mentre, nel merito, - premesso che l'intimante aveva diritto di procedere esecutivamente per la parte di credito rimasta insoddisfatta, come accaduto nel caso, in altra esecuzione, fermo rimanendo, però, che le spese processuali non recuperate in quella erano irripetibili a mente dell'art. 95, cod. proc. civ., - riguardo alle spese legali autoliquidate con l'intimazione doveva farsi per un verso applicazione della normativa regolamentare vigente al momento della notifica del precetto, e, per altro verso, constatarsi la documentata dimostrazione delle spese successive inerenti alla riscossione delle somme assegnate con la prima procedura esecutiva, anch'essa presso terzi, esperita per il recupero del credito e degli accessori; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. che ha depositato, altresì, memoria; RG n 21047 del 2021 Cons. rel. 7 [OSCURATO:PERSONA] ( 3 Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.102 cod. proc. civ. poiché il Tribunale avrebbe errato escludendo che il terzo pignorato, Comune di Potenza, fosse litisconsorte necessario; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 25, 111 Cost., 11, preleggi, 91, 112, 480, 481, cod. proc. civ., 75, disp. att. cod. proc. civ., 82, 83, d.P.R. n. 115 del 2002, 9, decreto-legge n. 1 del 2012, quale convertito, 41, d.m. n. 140 del 2012, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che le spese autoliquidate in precetto avrebbero dovuto rispettare le norme regolamentari vigenti al momento della pubblicazione della sentenza costituente titolo esecutivo e della quale le stesse integravano voci accessorie; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 95, 510, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato nel calcolo aritmetico delle spese successive riconosciute ed escludendo i diritti anch'essi successivi; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti; questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, RG n 21047 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533); deve dunque cassarsi la decisione e rinviarsi al Giudice di Pace di Bella perché pronunci integrando il contraddittorio; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Bella perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle s