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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 agosto 2026

Cassazione n. 24749/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2387 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 275/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 12/11/2021 R.G.N. 453/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2819/2022Numero sezionale 2387/2026R.G. 2819/22 Numero di raccolta generale 24749/2026Data pubblicazione 24/08/2026Rilevato che:Con sentenza del giorno 12.11.2021 n. 275, la Corte d’appellodi Ancona accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso lasentenza del tribunale di Ancona che aveva accolto la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare l’illegittimitàdel provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavorosubordinato intercorso con la soc. coop.

Astrea dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31.8.2015, che era stato emesso dall’Istituto previdenziale aseguito di accertamento ispettivo.Il tribunale dichiarava il diritto del ricorrente alla tutelaprevidenziale con riferimento alla prestazione lavorativa svolta,nel periodo oggetto di controversia, alle dipendenze di Astrea.La Corte d’appello, da parte sua, accoglieva il gravame dell’Inps,ritenendo che l’accertamento richiesto avrebbe dovuto svolgersinecessariamente nel contraddittorio con la parte datoriale;quest’ultima poi, onde sottarsi agli obblighi di restituzione delleprestazioni previdenziali che l’Inps affermava di averleindebitamente erogato, avrebbe potuto spiegare domanda diaccertamento negativo nei confronti dell’Istituto previdenziale.Pertanto, l’accertamento giudiziale, sollecitato in primo gradodal Miccini, in ordine all’effettivo atteggiarsi del rapportolavorativo, non poteva che svolgersi nel contraddittorio con laparte datoriale, laddove la partecipazione al giudizio dell’Inps siprofilava necessaria all’esclusivo scopo di accertare, conefficacia di giudicato, l’insussistenza del diritto di detto Istitutoai recuperi contributivi, di cui al verbale di accertamentoispettivo.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazionesulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inpsha resistito con controricorso.Numero registro generale 2819/2022Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornNi umero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 24749/2026dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Data pubblicazione 24/08/2026Considerato che:Con i cinque motivi di ricorso (aventi tutti analoga rubrica), ilricorrente propone una articolata censura, distinta in cinqueprofili, ai sensi dell’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., inrelazione alla violazione degli artt. 24 e 113 Cost., degli artt.100, 101, 102, 115, 116 c.p.c. ovvero degli artt. 345 e 354c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., violazione degli artt. 20, 21 e 23comma 3 del d.lgs. n. 276/03, nonché vizio di motivazione,perché il giudice di secondo grado aveva errato nel dichiarareinammissibile la domanda proposta in primo grado dal Miccini,avendo quest’ultimo convenuto in giudizio solo l’Inps e nonanche il datore di lavoro, litisconsorte necessario.I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente sono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di omissionicontributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento deicontributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcundiritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenerela regolarizzazione della propria posizione contributiva,nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia,non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questisi siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore dilavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delleprestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimentodell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione dellarendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 (cfr.Cass. n. 701/2024).Nella specie, pertanto, l’odierno ricorrente avrebbe dovutochiamare in causa i datori di lavori (il somministrante edeventualmente l’utilizzatore) per far verificare chi fosseNumero registro generale 2819/2022assoggettato all’obbligo previdenziale ed eventualmente ancheN umero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 24749/2026l’Inps, all’esclusivo scopo di accertare, con efficacia di giudicato,Data pubblicazione 24/08/2026l’insussistenza del diritto di detto Istituto ai recuperi contributivi,di cui al verbale di accertamento ispettivo.La particolarità della fattispecie, giustifica la compensazionedelle spese.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Spese compensate.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2387 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 275/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 12/11/2021 R.G.N. 453/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2819/2022Numero sezionale 2387/2026R.G. 2819/22 Numero di raccolta generale 24749/2026Data pubblicazione 24/08/2026Rilevato che:Con sentenza del giorno 12.11.2021 n. 275, la Corte d’appellodi Ancona accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso lasentenza del tribunale di Ancona che aveva accolto la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] volta a far accertare l’illegittimitàdel provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavorosubordinato intercorso con la soc. coop. Astrea dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al31.8.2015, che era stato emesso dall’Istituto previdenziale aseguito di accertamento ispettivo.Il tribunale dichiarava il diritto del ricorrente alla tutelaprevidenziale con riferimento alla prestazione lavorativa svolta,nel periodo oggetto di controversia, alle dipendenze di Astrea.La Corte d’appello, da parte sua, accoglieva il gravame dell’Inps,ritenendo che l’accertamento richiesto avrebbe dovuto svolgersinecessariamente nel contraddittorio con la parte datoriale;quest’ultima poi, onde sottarsi agli obblighi di restituzione delleprestazioni previdenziali che l’Inps affermava di averleindebitamente erogato, avrebbe potuto spiegare domanda diaccertamento negativo nei confronti dell’Istituto previdenziale.Pertanto, l’accertamento giudiziale, sollecitato in primo gradodal Miccini, in ordine all’effettivo atteggiarsi del rapportolavorativo, non poteva che svolgersi nel contraddittorio con laparte datoriale, laddove la partecipazione al giudizio dell’Inps siprofilava necessaria all’esclusivo scopo di accertare, conefficacia di giudicato, l’insussistenza del diritto di detto Istitutoai recuperi contributivi, di cui al verbale di accertamentoispettivo.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazionesulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inpsha resistito con controricorso.Numero registro generale 2819/2022Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornNi umero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 24749/2026dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Data pubblicazione 24/08/2026Considerato che:Con i cinque motivi di ricorso (aventi tutti analoga rubrica), ilricorrente propone una articolata censura, distinta in cinqueprofili, ai sensi dell’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c., inrelazione alla violazione degli artt. 24 e 113 Cost., degli artt.100, 101, 102, 115, 116 c.p.c. ovvero degli artt. 345 e 354c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., violazione degli artt. 20, 21 e 23comma 3 del d.lgs. n. 276/03, nonché vizio di motivazione,perché il giudice di secondo grado aveva errato nel dichiarareinammissibile la domanda proposta in primo grado dal Miccini,avendo quest’ultimo convenuto in giudizio solo l’Inps e nonanche il datore di lavoro, litisconsorte necessario.I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente sono infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di omissionicontributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento deicontributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcundiritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenerela regolarizzazione della propria posizione contributiva,nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia,non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questisi siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore dilavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delleprestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimentodell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione dellarendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 (cfr.Cass. n. 701/2024).Nella specie, pertanto, l’odierno ricorrente avrebbe dovutochiamare in causa i datori di lavori (il somministrante edeventualmente l’utilizzatore) per far verificare chi fosseNumero registro generale 2819/2022assoggettato all’obbligo previdenziale ed eventualmente ancheN umero sezionale 2387/2026Numero di raccolta generale 24749/2026l’Inps, all’esclusivo scopo di accertare, con efficacia di giudicato,Data pubblicazione 24/08/2026l’insussistenza del diritto di detto Istituto ai recuperi contributivi,di cui al verbale di accertamento ispettivo.La particolarità della fattispecie, giustifica la compensazionedelle spese.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Spese compensate.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.5.2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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