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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38377/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 4/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 648 e 367 cod.pen.; al riguardo il difensore eccepisce che il reato di cui all'art. 367 cod.pen. era estinto per prescrizione già alla sentenza della Corte di appello, e che il termine prescrizionale era maturato anche in relazione al delitto di ricettazione, precisamente in data 22 agosto 2021

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Come noto, "l'inammissibilità dell'appello dovuta alla mancanza di specificità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con l'appello, ma prima della sentenza di appello). (così Cass. 42942/2019); tale principio, non può che valere anche nel caso in cui l'appello non vi sia stato, come nel caso in esame, in cui le censure sollevate in appello riguardavano unicamente il reato di ricettazione Pertanto, l'eccezione di prescrizione del reato di cui all'art. 367 cod.pen. non può essere accolta, visto che non vi era motivo di appello sul capo della sentenza relativo a tale reato (superfluo ricordare che i capi della sentenza rappresentano altrettante decisioni autonome, riferibili ai singoli capi di imputazione), per cui la relativa condanna era già passata in giudicato alla data della sentenza della Corte di appello; conseguentemente, neppure può essere accolto il motivo relativo alla prescrizione del reato di ricettazione, posto che il termine decennale per tale reato previsto dagli artt. 157, 161 e 648 cod.pen., non era trascorso alla data della sentenza della Corte di appello.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 4/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 648 e 367 cod.pen.; al riguardo il difensore eccepisce che il reato di cui all'art. 367 cod.pen. era estinto per prescrizione già alla sentenza della Corte di appello, e che il termine prescrizionale era maturato anche in relazione al delitto di ricettazione, precisamente in data 22 agosto 2021 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Come noto, "l'inammissibilità dell'appello dovuta alla mancanza di specificità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con l'appello, ma prima della sentenza di appello). (così Cass. 42942/2019); tale principio, non può che valere anche nel caso in cui l'appello non vi sia stato, come nel caso in esame, in cui le censure sollevate in appello riguardavano unicamente il reato di ricettazione Pertanto, l'eccezione di prescrizione del reato di cui all'art. 367 cod.pen. non può essere accolta, visto che non vi era motivo di appello sul capo della sentenza relativo a tale reato (superfluo ricordare che i capi della sentenza rappresentano altrettante decisioni autonome, riferibili ai singoli capi di imputazione), per cui la relativa condanna era già passata in giudicato alla data della sentenza della Corte di appello; conseguentemente, neppure può essere accolto il motivo relativo alla prescrizione del reato di ricettazione, posto che il termine decennale per tale reato previsto dagli artt. 157, 161 e 648 cod.pen., non era trascorso alla data della sentenza della Corte di appello. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme
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