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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38692/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 'T'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di MONZA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla mancata riqualificazione del reato in quello di favoreggiamento.

Il motivo è inammissibile.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, e ciò tanto più che la corte di appello ha proprio precisato gli elementi sulla base dei quali ritenere che la condotta posta in essere dall'imputato configura certamente l'ipotesi di ricettazione, se non la più grave di riciclaggio non contestata, avendo ricevuto denaro provento di truffe sul proprio c/c a fini di profitto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il onsigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 'T'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di MONZA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed alla mancata riqualificazione del reato in quello di favoreggiamento. Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, e ciò tanto più che la corte di appello ha proprio precisato gli elementi sulla base dei quali ritenere che la condotta posta in essere dall'imputato configura certamente l'ipotesi di ricettazione, se non la più grave di riciclaggio non contestata, avendo ricevuto denaro provento di truffe sul proprio c/c a fini di profitto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il onsigli
Sentenza Cassazione n. 38692/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris