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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44654/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SM130) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18860/24 Legisi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 2); Ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione, ossia il minimo edittale (cfr. p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04SM130) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18860/24 Legisi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - relativo alla mancata disapplicazione della recidiva - è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 2); Ritenuto altresì che, quanto al secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo essa dato conto delle ragioni di fatto e dei motivi di diritto in relazione alla commisurazione della pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione, ossia il minimo edittale (cfr. p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/1
Sentenza Cassazione n. 44654/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris