CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAndrea Manzi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] 00203870225, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm. Tributaria II Grado di Trento n.40/2023 depositata il 11/12/2023.Numero registro generale 4149/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14816/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del15/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delprimo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.Uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrentel'Avvocatura Generale Dello Stato.1. Il Comune di Isera (Tn) richiese alla società Autostrada del Brenneros.p.a, il pagamento della IMUP per l’anno 2014 e della IMIS per gli anni2015-2017 in relazione ad un impianto fotovoltaico incorporato nellabarriera antirumore della A22, per il tratto insistente nel territorio delComune; la società Autostrade del Brennero ha impugnato gli avvisi diaccertamento presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diTrento, che con sentenza n. 45/2023 ha accolto le sue ragioni.2. Il Comune di Isera ha presentato appello avverso la sentenza diprimo grado, accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diTrento, con la sentenza n.40/2023.3. Avverso la sentenza della CGT di II grado la Autostrade del Brenneros.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.4. Il Comune di Isera ha resistito con controricorso5. Il P.G. ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento delricorso.6. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica.Numero registro generale 4149/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14816/2026Data pubblicazione 18/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente evidenziato che la richiesta la riunione delpresente procedimento con i procedimenti n. 18144/2024 e 20722/2024,chiamati per la medesima udienza pubblica del 15.4.2026, pendenti,rispettivamente tra Autostrada del Brennero e Comune di Isera e traAutostrada del Brennero e Comune di Nogaredo, non può essere accolta inragione della peculiarità delle questioni concernenti i singoli procedimenti,che non sempre possono essere omologate. Del resto, la trattazioneunitaria di procedimenti connessi non è obbligatoria, ma implica una sceltadiscrezionale del giudice (cfr. Cass. n. 27550 del 30/10/2018); e, nel casodi specie, ritiene il Collegio che l’uniformità delle decisioni è già garantitadalla trattazione congiunta delle cause nella medesima udienza.2. Con il primo motivo di ricorso Autostrade del Brennero deduce lanullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello perviolazione dell´art.100 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.1 n.4 cpc pererror in procedendo. È dedotto, in particolare, il mancato accoglimento nelgiudizio di appello dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla societàricorrente, per aver il Comune di Isera appellato la sentenza di primogrado in relazione ad una sola delle due rationes decidendi, nulladeducendo in relazione alla seconda motivazione posta a sostegno dellasentenza di I grado. Il Comune di Isera, nel suo atto di appello del30.6.2023 aveva infatti lamentato unicamente che il primo Giudice nonavesse dato peso al fatto che la proprietà o comunque la titolarità deldiritto reale in relazione al manufatto fosse in capo all’[OSCURATO:PERSONA] e nonal Comune, il quale era stato in passato solo gestore dell’impianto. Ineffetti, in ordine a tale questione, l’appello è stato accolto, previo rigettodell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondol’odierna ricorrente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diTrento, nell’impugnata sentenza n.40/2023, nel motivare sulla predettaNumero registro generale 4149/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14816/2026Data pubblicazione 18/05/2026eccezione di inammissibilità del gravame, avrebbe erroneamente ritenutoche la sentenza di primo grado poggiasse solo su un’unica ratio, ossianell’individuazione del Comune quale titolare dell´impianto di causa – un“impianto fotovoltaico-antirumore su sedime stradale” – con conseguentelegittima l’applicazione dell’IMUP-IMIS. L’affermazione che il manufatto dicausa svolga anche la funzione di una qualsiasi struttura idonea acontenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (“le barriereantirumore non sono sottoposte ad imposte comunali IMUP”) sarebbe -sempre a dire del giudice d’appello - meramente rafforzativa dell’unicaratio, in quanto: «non era intenzione del [OSCURATO:PERSONA] porre ad autonomofondamento della pronuncia l’asserzione relativa alla funzione ancheantirumore del manufatto di causa». Tale assunto del giudice di appello,secondo il ricorrente, è palesemente errato, in quanto la sentenza di Igrado, nell’accogliere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato diverseragioni per cui lo ritenne fondato e, tra esse, anche la natura prevalente dibarriera antirumore (non soggetta a imposizione tributaria) rispettoall’impianto fotovoltaico.2.1 il motivo è fondato. Invero l’atto di appello del Comune di Isera,del 30.6.2023, con il quale è stata impugnata la sentenza di primo gradon. 45 del 2023, aveva mosso doglianze avverso la sentenza di I gradounicamente sotto il profilo della - dedotta come errata - valutazione delpresupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta, siccomeargomentato dal giudice di I grado. In quell’atto di appello, in effetti, ilComune aveva dedotto che la sentenza di I grado, da un lato, avessericonosciuto e affermato che Autostrade del Brennero «è la proprietaria»del manufatto de quo; dall’altro, aveva lamentato che, nonostante taleinequivoca qualificazione che determina il presupposto dell’imposta inquestione, la sentenza avesse valorizzato - per argomentare l’infondatezzadella pretesa tributaria - i profili di sfruttamento economico dell’impiantofotovoltaico a favore del Comune, gestore dell’impianto e beneficiario dellaNumero registro generale 4149/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14816/2026Data pubblicazione 18/05/2026energia elettrica per finalità di interesse pubblico, perlomeno fino alla datadella transazione con la quale il manufatto era stato restituito allaAutobrennero. Sotto questo profilo, in effetti, l’appello ha trovatoaccoglimento. Purtuttavia, nell’atto di appello non si ravvisano passaggivolti a impugnare la sentenza di I grado sotto il diverso profilo, valorizzatodal ricorrente, secondo il quale il pannello fotovoltaico, in quanto inglobatonella barriera antirumore, parteciperebbe della stessa natura strumentaledi quest’ultima e dunque non sarebbe tenuto, sul piano oggettivo, alpagamento delle imposte.A fronte di tale mancanza, la CGT di II grado, per rigettare l’eccezionedi inammissibilità dell’appello del Comune di Isera proposta in II grado daAutobrennero per carenza di interesse, quale conseguenza della mancataimpugnazione di tutte le autonome rationes decidendi su cui si fonda lasentenza di I grado, ha argomentato nel senso che «dalla letturacomplessiva della sentenza si evince chiaramente che l’effettiva ecomplessiva unica ratio decidendi del [OSCURATO:PERSONA] si identificanell’individuazione nel Comune [di Isera] quale titolare dell’impianto dicausa - un “impianto fotovoltaico-antirumore su sedime autostradale”come menzionato nella convenzione del 2006 - titolarità che avrebbemantenuto sino a quando «la titolarità dell’impianto fotovoltaico, adecorrere dal 01/01/2018, viene trasferita a pieno titolo dal Comune diIsera alla società AB» (…) l’affermazione che il manufatto di causa svolgeanche la funzione «di una qualsiasi struttura idonea a contenere effettiacustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non paganole imposte comunali IMUP)» è meramente rafforzativa della ratiodecidendi predetta. Ne è comprova il periodo successivo che recita:“quanto sopra (…) rafforza ulteriormente la decisione della presenteCorte”. Pertanto non era intenzione del [OSCURATO:PERSONA] porre ad autonomofondamento della pronuncia l’asserzione relativa alla funzione ancheantirumore del manufatto di causa».Numero registro generale 4149/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14816/2026Data pubblicazione 18/05/2026Occorre, quindi, prendere le mosse dalla sentenza di I grado everificare la portata della relativa motivazione. La CGT di I grado, nelmotivare l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha argomentato nelmodo che segue: «A codesta Corte pare del tutto infondata la pretesa delComune di Isera in primis perché trattasi di un'opera avente lecaratteristiche di una barriera antirumore e quindi svolge le medesimefunzioni di una qualsiasi struttura idonea a contenere effetti acusticigenerati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non pagano leimposte comunali IMUP o quant'altro) in secundis, beneficiario dei ricavidell'impianto (l'energia elettrica ed il conto energia) è il Comune di Isera».È evidente che, seppure con motivazione sintetica, l’argomento per ilquale l’impianto fotovoltaico innestato in una barriera antirumorerappresenta “un'opera avente le caratteristiche di una barriera antirumoree quindi svolge le medesime funzioni di una qualsiasi struttura idonea acontenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (le barriereantirumore non pagano le imposte comunali IMUP o quant'altro” afferisceal profilo oggettivo del bene oggetto di imposizione e, dunque, si pone suun piano logico differente dall’argomento attinente alla titolarità del dirittodi proprietà del manufatto, che riguarda invece il profilo soggettivo,relativo a chi sia il contribuente chiamato a pagare l’imposta.Osserva questa Corte che - come rilevato anche dal ProcuratoreGenerale - la presenza di due distinte rationes decidendi discendeinnanzitutto dal dato letterale delle espressioni usate dalla sentenza di Igrado, che distingue le due argomentazioni («in primis (…) in secundis»),ponendole in modo autonomo e non, come sostenuto dalla CGT di II gradoe ribadito nelle difese del controricorrente, con funzione rafforzativa.Invero, le due rationes si pongono su due piani differenti, che nonsono rafforzativi a vicenda ma, a ben vedere, sono tra loro incompatibili.Infatti, se è vero che il manufatto in questione - in quanto accessorio estrumentale ad altro bene non suscettibile di imposizione tributaria - non èNumero registro generale 4149/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14816/2026Data pubblicazione 18/05/2026di per sé suscettibile di divenire a sua volta oggetto di imposizionetributaria, diviene irrilevante chi ne sia il proprietario e dunquecontribuente chiamato al pagamento dell’imposta. Da questo punto divista, il passaggio della motivazione in esame risulta - per come formulato- in grado di giustificare, da solo, la mancata imposizione tributaria inordine al manufatto che ingloba i pannelli fotovoltaici nella barrieraantirumore, in quanto accessorio, a prescindere appunto da chi sia titolaredel bene.Ed invero, pur nella sua estrema sinteticità, il segmento di motivazionein questione, per negare l’imposizione tributaria e accogliere il ricorso, sifonda sulla concatenazione di un fatto, così come ritenuto e accertato dalgiudice (“impianto-pannello fotovoltaico avente le caratteristiche di unabarriera avente funzione di contenere effetti acustici”) e delle relativeconseguenze giuridiche, così come valutate e ritenute dallo stesso giudice(“le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IMUP oquant’altro”), idoneo, da solo, a giustificare l’accoglimento del ricorso inprimo grado.Pertanto, una volta affermata dalla sentenza di I grado la nonsottoponibilità ad imposizione tributaria in ragione della natura del bene,non è sufficiente aver contestato la sentenza solo nella sua diversaaffermazione secondo la quale la soc. [OSCURATO:PERSONA], pur proprietaria, nonè soggetto passivo dell’imposta, in quanto, come già rilevato, la diversaratio è una statuizione in grado di sorreggere autonomamente lamotivazione. È principio già affermato da questa Corte che «il giudicatointerno si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvanoquestioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrareuna decisione del tutto indipendente (Cass. n. 17935/2007; Cass. n.23747/2008), non anche su quelli relativi ad affermazioni checostituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata(Cass. n. 22863/2008). Inoltre «costituisce capo autonomo dellaNumero registro generale 4149/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14816/2026Data pubblicazione 18/05/2026sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato ancheinterno, quello che risolve una questione controversa, avente una propriaindividualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisionedel tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mereargomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di unpresupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre aformare un capo unico della decisione» (Cass. n. 23747/2008; Cass. n.22863/2007; Cass. n. 27196/2006). Ed ancora: «la violazione delgiudicato interno si può verificare soltanto quando la sentenza di primogrado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distintadalle altre e tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamenteimpugnata allorchè il gravame sia proposto in riferimento a diversestatuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca unantecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamenteimplicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque,assolutamente distinta» (Cass. n. 24358/2018). In conclusione: «ove lasentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificarela decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, laquale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento dellasentenza» (Cass. n. 3386/2011; Cass. n. 18641/2017; Cass. n.16314/2019).Poiché, nel caso di specie, il Comune di Isera non si è confrontato conl’autonoma statuizione relativa alla natura del manufatto e la sua nonidoneità a divenire oggetto di imposizione tributaria, l’appello limitato allasola ratio “soggettiva” è affetto da carenza di interesse, in quanto ilpassaggio in giudicato del segmento di motivazione non impugnato è ingrado di sorreggere autonomamente la pronuncia di accoglimento delNumero registro generale 4149/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14816/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricorso in I grado della società [OSCURATO:PERSONA]. Tale carenza avrebbe dovutoessere pronunciata dal giudice di appello, con conseguente vizio dellasentenza impugnata, che invece ha deciso nel merito.Al riguardo, non ha pregio la difesa del controricorrente secondo laquale lo specifico profilo della sentenza di I grado di cui si discute,barriera antirumore e alla sua valenza strumentale e accessoria, nonsarebbe mai stato oggetto di deduzione da parte della societàAutobrennero che, nel suo ricorso di I grado non avrebbe mai fattomenzione a tale profilo. Tale argomento non può essere accolto in quanto,se il profilo della natura giuridica del manufatto non fosse stato oggettodel ricorso originario di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di I grado si sarebbepronunciata extrapetita e, a maggior ragione, sarebbe stato necessariorenderla destinataria di uno specifico motivo di gravame da parte delComune di Isera, non potendo il giudice di appello sollevare d’ufficio ilrelativo vizio. Sul punto questa Corte si è già pronunciata (estendendo ilpredetto principio anche al rito del lavoro), affermando che «il giudizio diappello - in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato cui fa riscontro quello del "tantum devolutum quantumappellatum" - ha per oggetto la controversia decisa dalla sentenza diprimo grado entro i limiti della devoluzione, quali risultano fissati daimotivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporre con l'atto di appello.Ne consegue che la sentenza di secondo grado non può rilevare il vizio diultrapetizione della sentenza di primo grado qualora tale profilo, in difettodi specifico motivo d'appello, risulti ormai coperto da giudicato sostanzialeinterno ed in tal caso, configurandosi un "error in procedendo", la S.C. ègiudice anche del fatto e può procedere direttamente all'interpretazionedegli atti processuali» (Cass. n. 13351/2014; Cass. n. 465/2016).Neppure può ritenersi che l’atto di appello del Comune di Isera, percome formulato nella specie, possa giovarsi della giurisprudenza di questaNumero registro generale 4149/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14816/2026Data pubblicazione 18/05/2026Corte per la quale «in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appelloprevisto dal processo tributario, quale mezzo di gravame volto al riesamedella controversia nel merito e non limitato alla deduzione di vizi specifici,l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del1992 può ritenersi assolto anche mediante la riproposizione, a sostegnodell'appello, delle ragioni già dedotte in primo grado a fondamentodell'impugnazione dell'atto impositivo - da parte del contribuente - ovverodella legittimità dell'accertamento - da parte dell'amministrazionefinanziaria -, purché la contestazione investa la decisione nella suainterezza o quando, dall'interpretazione complessiva dell'atto di gravame,le censure risultino comunque ricavabili in termini inequivoci, ancorchéimplicitamente» (ex multiis, Cass. n. 2393/2026; Cass. n. 32954/2018).E, neppure, per quanto riguarda specificatamente l’appello propostodall’ente impositore, può giovarsi del principio per cui: «nel processotributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs.n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assoltoanche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporrein appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno dellalegittimità del proprio operato già dedotte in primo grado» (Cass. n.25191/2024).Infatti, nel caso di specie, non può farsi rientrare, tra le “ragioni giàdedotte a fondamento della legittimità dell'accertamento da partedell'amministrazione finanziaria” o tra “le ragioni ed argomentazioni postea sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primogrado” il fatto puro e semplice di aver preteso l’imposta IMUP e IMIS inrelazione al manufatto de quo. In poche parole, dalle determinazioni –manifestate prima nel procedimento amministrativo tributario e poi nellasuccessiva fase processuale - del Comune di Isera non vi è traccia alcunadell’eventuale questione – in ipotesi risolta a favore dell’ente impositore -se il un pannello fotovoltaico innestato in una barriera antirumore possaNumero registro generale 4149/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14816/2026Data pubblicazione 18/05/2026partecipare della natura strumentale del supporto in cui si inserisce oabbia comunque una sua valenza tributaria autonoma.Invero, l’aver preteso l’imposta locale su tale manufatto, da parte delComune di Isera, ha dato, semplicemente, per indiscussa la suaassoggettabilità a imposizione e tale presupposto implicito non èsufficiente - mancando un chiaro confronto con quanto affermato nellasentenza di I grado al riguardo, ossia in assenza di specificheargomentazioni di segno contrario - a ritenere espressamente contestatala statuizione. D’altronde «in tema di appello, la cognizione del giudiceresta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specificimotivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenzaimpugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinareil fondamento logico-giuridico delle prime, sicché non è sufficiente chel'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamenteimpugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda ilgravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare,peraltro, con la motivazione della pronuncia impugnata» (Cass. n.21566/2017).3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzaimpugnata e del procedimento di appello per la violazione dell’onere dispecificare i motivi d’appello di cui all´art. 53 d. lgs. n. 546/1992 inrelazione all’articolo 360 n.4 cpc.4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 4 c.2 del Regolamento comunale IMUP/IMIS,dell’articolo 7 L.P. Trento n. 14/2014 e dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992 inrelazione all´art.360 c.1 n.3 cpc., in forza dei quali le barriere antirumoree i loro elementi accessori non sono assoggettabili all’[OSCURATO:PERSONA].5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’articolo112 cpc in relazione all’articolo 360 c.1 n.4 cpc.Numero registro generale 4149/2024Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 14816/2026Data pubblicazione 18/05/20266. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell´art. 6DPR n.1142/1949 e della circolare del 14.3.1995 n.5, nonché deiRegolamenti comunali IMUP/IMIS, dell´art.7 c.1 c) L.P.n.14/2014 edell´art.7 c.1 b) d.lgs.n.502/1992, in relazione all’articolo 360 c.1 n.3 cpc.7. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell´art.8 delcodice tributario e dell´art.10 commi 2 e 3 dello Statuto dei diritti delContribuente in relazione dell´art.360 c.1 n.3 cpc.8. L’accoglimento del primo motivo, che determina il passaggio ingiudicato della sentenza di I grado, comporta l’assorbimento dei restantimotivi di ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidatecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e dichiara l’avvenuto passaggio in giudicato dellasentenza di I gradoCondanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio dimerito e di quelle di legittimità, che liquida per il primo in Euro 5.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie e accessori di legge e per ilsecondo in Euro 7.500,00 per compensi oltre agli esborsi liquidati in Euro200,00, spese forfettarie e accessori di legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteLavinia [OSCURATO:PERSONA]