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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39850/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che confermava il giudizio di penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto ex art. 640bis cod.pen. considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è reiterativo di censure adeguatamente scrutinate e motivatannente disattese in sede di merito; che in particolare già il giudice di primo grado (sent. Trib. pag.4), dopo aver dato conto della falsità del contratto di affitto allegato alle domande di sovvenzione, aveva evidenziato, alla luce delle dichiarazioni delle testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che al preliminare stipulato nell'anno 1998 non aveva fatto seguito il contratto definitivo e l'alienazione dei terreni in contestazione mentre non risultano elementi attestanti il legittimo possesso o la detenzione qualificata per altro titolo dei terreni stessi; che le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che confermava il giudizio di penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto ex art. 640bis cod.pen. considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è reiterativo di censure adeguatamente scrutinate e motivatannente disattese in sede di merito; che in particolare già il giudice di primo grado (sent. Trib. pag.4), dopo aver dato conto della falsità del contratto di affitto allegato alle domande di sovvenzione, aveva evidenziato, alla luce delle dichiarazioni delle testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che al preliminare stipulato nell'anno 1998 non aveva fatto seguito il contratto definitivo e l'alienazione dei terreni in contestazione mentre non risultano elementi attestanti il legittimo possesso o la detenzione qualificata per altro titolo dei terreni stessi; che le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 39850/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris