CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e le memorie -la seconda, tardiva- presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648 cod. pen., è ripetitivo, generico ed inteso a fornire una spiegazione alternativa, piuttosto che una critica di legittimità nei termini richiesti dall'art. 606, primo comma, c.p.p.; osservato che, peraltro, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 648, quinto comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 29449 del 18/06/2019, Raso, Rv. 276668 - 01), secondo cui il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lo stesso non sia punibile per difetto di querela; considerato che i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334 - 01; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla disponibilità della res in ragione dell'identificazione del reo tramite documenti originali e sulla consapevolezza della relativa provenienza delittuosa alla luce dell'omessa spiegazione da parte dell'imputato e delle modalità di acquisto al di fuori da quelle legali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il