CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 della Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancata motivazione in ordine alla responsabilità e in ordine alla pena, a fronte di rinuncia al relativo motivo e di applicazione della pena specificamente concordata, non illegalmente determinata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8