CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 25384/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fiore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26/09/2025 la Corte di appello di Roma confermava lasentenza del Tribunale di Roma in data 07/01/2025, che aveva condannato AzizHamrouni per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 allapena ritenuta di giustizia.2. L’imputato, a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,nonché motivazione apparente. Rappresenta che la motivazione della sentenzaimpugnata ripropone gli stessi argomenti della sentenza di primo grado, senzaconfrontarsi con le doglianze difensive; che, invero, la Corte territoriale halimitato la propria valutazione allo sterile riferimento al compendio probatorio edalla circostanza che l’ipotesi dell’uso personale della sostanza stupefacentedetenuta fosse argomento solo difensivo, stante la scelta dell’imputato diavvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio; chel’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato si evince dal difettodi motivazione in ordine alla dedotta assenza degli indici rivelatori di una attivitàdi spaccio ovvero in ordine alla possibile destinazione all’uso personaledell’esiguo quantitativo di sostanza stupefacente detenuto; che, dunque, glielementi indicati dalla sentenza di appello a carico dell’odierno ricorrente nonsono in grado di superare il vaglio del cosiddetto ragionevole dubbio, che imponeuna motivazione precisa, non fondata su asserzioni meramente ipotetiche,congetturali o comunque irrazionali o su una valutazione parcellizzata delmateriale probatorio.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 99, comma 4, cod.pen., nonché mancanza assoluta di motivazione. Evidenzia che è stata ritenuta larecidiva solo per i due precedenti penali specifici da cui il ricorrente risultagravato, senza valutare se la reiterazione dell’illecito fosse sintomo effettivo diriprovevolezza della condotta e della pericolosità del suo autore, avuto riguardoalla natura dei reati, al tipo di devianza, al livello di omogeneità esistente tra loroo ancora alla occasionalità della ricaduta nel reato; che, dunque, manca unavalutazione ancorata alla condotta concreta ed alle modalità del fatto incontestazione, tale da verificare la sussistenza di una maggiore pericolosità, taleda giustificare l’aumento per la recidiva.2.3. In data 12/06/2026 sono pervenute conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento.1.1. Il primo motivo è inammissibile, perché aspecifico, atteso che siconfronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimentoimpugnato.In particolare, la Corte territoriale – la cui sentenza va letta congiuntamentea quella di primo grado, costituendo quella impugnata una cosiddetta doppiaconforme della decisione di primo grado, in quanto è stato rispettato sia ilparametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale,sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano imedesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020,dep. 2021, Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv.277218 – 01) – ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto che la sostanzastupefacente detenuta fosse destinata allo spaccio, valorizzando il quantitativonon esiguo della sostanza stupefacente sequestrata, dal quale potevano ricavarsi63 dosi medie giornaliere, le modalità della detenzione, tipiche del piccolospaccio, essendo lo stupefacente diviso in 39 involucri, il luogo teatro dei fatti,noto per essere una cosiddetta piazza di spaccio.Ebbene, a fronte di siffatto articolato percorso argomentativo, che attinge alfatto, il motivo si limita a reiterare gli stessi argomenti sottoposti al giudice diappello, senza realmente confrontarsi con esso, essendo caratterizzato da merenegazioni, in tal modo condannandosi all’inammissibilità.Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese,Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01).In conclusione, più che di motivazione omessa si è in presenza di unpercorso logico argomentativo non condiviso dal difensore, ma certamente nonapparente.1.2. Il secondo motivo è infondato.Invero, la Corte territoriale ha reso, in punto di recidiva, una motivazione,pur se contratta, dalla quale si desume che ha valutato la riprovevolezza dellacondotta e la pericolosità del suo autore proprio avuto riguardo alla natura deiprecedenti penali da cui l’Hamrouni risulta gravato, al tempo della lorocommissione ed al livello di omogeneità esistente tra loro e quello per cui siprocede. Ha, invero, fatto riferimento ai due precedenti specifici, entrambirelativi a fatti analoghi ed alla vicinanza nel tempo sia tra loro – trattandosi direati commessi nel febbraio e nel maggio del 2024 – che rispetto al fatto per cuisi procede, commesso nel dicembre dello stesso anno, rappresentando, dunque,lo sviluppo di un percorso delinquenziale.2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]