Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 650/2024
ECLI:EU:C:2024:309
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0187
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate l’11 aprile 2024 (
1
)
Causa C‑187/23 [Albausy] (
i
)
E.V.G.-T.
con l’intervento di:
P.T.,
F.T.,
G.T.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Rilascio del certificato successorio europeo – Contestazione sollevata nel corso del procedimento di rilascio»
1.
Il regolamento (UE) n. 650/2012 (
2
) mira a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che intendono esercitare i loro diritti nell’ambito di successioni
mortis causa
con implicazioni transfrontaliere.
2.
A tal fine, il regolamento n. 650/2012 istituisce per il mercato interno un certificato successorio europeo (
3
) e ne disciplina dettagliatamente il regime di rilascio e gli effetti. Grazie a tale certificato, gli eredi, i legatari, gli esecutori testamentari o gli amministratori dell’eredità possono dimostrare con facilità la loro qualità, e/o i loro diritti e poteri in qualsiasi Stato membro.
3.
Il presente rinvio pregiudiziale trae origine dal fatto che la coniuge del defunto, che ritiene di essere l’unica beneficiaria di una successione testamentaria, ha richiesto all’autorità nazionale competente il rilascio di un certificato successorio europeo. Dinanzi a questa stessa autorità e nello stesso procedimento, il figlio e i nipoti del defunto contestano la validità del testamento prodotto. È controverso come tale contestazione incida sul rilascio del certificato.
4.
La Corte di giustizia ha già risposto ad altre questioni pregiudiziali relative a questo tipo di certificati (
4
), ma in nessuna di esse sono stati sollevati i dubbi emersi in questa sede, che dovrà affrontare solo se ritiene che il rinvio sia ricevibile.
I.
Contesto normativo. Diritto dell’Unione
A.
Regolamento n. 650/2012
5.
L’articolo 62 («Istituzione di un certificato successorio europeo»), paragrafo 1, così dispone:
«1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69».
6.
L’articolo 63 («Scopo del certificato») prevede quanto segue:
«1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.
2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:
a)
la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
b)
l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
c)
i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità».
7.
Ai sensi dell’articolo 64 («Competenza a rilasciare il certificato»):
«Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell’articolo 4, dell’articolo 7, dell’articolo 10 o dell’articolo 11. L’autorità di rilascio è:
a)
un organo giurisdizionale quale definito all’articolo 3, paragrafo 2; o
b)
un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione».
8.
All’articolo 65 («Domanda di certificato»), paragrafo 3, lettera l), si legge:
«La domanda contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all’autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l’articolo 66, paragrafo 2:
(...)
l)
una dichiarazione secondo cui, per quanto noto al richiedente, non vi sono controversie pendenti in relazione agli elementi da certificare».
9.
L’articolo 66 («Esame della domanda») così stabilisce:
«1. Ricevuta la domanda, l’autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d’ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.
(…)
4. L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato. Se necessario per l’accertamento degli elementi da certificare, procede all’audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l’opportunità di far valere i propri diritti.
(…)».
10.
Ai sensi dell’articolo 67 («Rilascio del certificato»):
«1. L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
L’autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando:
a)
gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o
b)
il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.
(…)».
11.
L’articolo 69 («Effetti del certificato») così recita:
«1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.
3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.
4. Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un’altra persona, si considera che quest’ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.
5. Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)».
B.
Regolamento di esecuzione n. 1329/2014 (
5
)
12.
L’articolo 1, paragrafo 5, dispone:
«Il modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo V figurante all’allegato 5».
13.
Nella parte finale del modulo V dell’allegato 5, viene indicato che l’autorità certificherà che «al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano nessun elemento».
II.
Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
14.
P.T., cittadino francese, residente da ultimo in [OSCURATO:PERSONA], è deceduto il 15 settembre 2021.
15.
Il 23 novembre 2021, E.V.G.-T., moglie di P.T. al momento del suo decesso, ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) il rilascio di un certificato successorio europeo, indicante lei quale unica erede (
6
).
16.
A tal fine, ha prodotto un testamento, recante le firme autografe di entrambi i coniugi, del seguente contenuto:
«Testamento congiunto
Noi, i coniugi E.G.-T., nata il (…), e P.T., nato il (…), entrambi residenti in (…), dichiariamo quanto segue:
1)
Non siamo vincolati da precedenti atti di disposizione
mortis causa
e non abbiamo compiuto atti di tale natura. A titolo precauzionale, revochiamo tutti gli atti di disposizione da noi ad oggi compiuti unilateralmente o congiuntamente.
2)
Ciascuno di noi nomina l’altro quale proprio unico erede. La presente istituzione di erede opera in maniera reciproca e con effetto vincolante. La presente disposizione non limita in altro modo il coniuge sopravvivente. Quest’ultimo è libero di disciplinare la propria successione, anche prima della premorienza dell’altro coniuge, tuttavia, solo per l’eventualità che esso sopravviva al coniuge.
3)
Siamo entrambi residenti in [OSCURATO:PERSONA] e desideriamo trovi applicazione il diritto successorio tedesco che, nell’esercizio della facoltà di scelta del diritto applicabile e nei limiti di quanto consentito, indichiamo quale diritto applicabile. La presente disposizione ha carattere reciproco.
R., il 23.07.2020. E.G.-T. Questa è anche la mia volontà. P.T.»
17.
È pacifico che esisteva un testamento anteriore scritto e firmato a mano dal testatore, avente il seguente contenuto:
«Io, P.M.J.T., nato il (…) in A, residente in (…), Spagna, revoco tutti i precedenti atti di disposizione
mortis causa
. Lascio in eredità la quota disponibile della mia eredità ai miei due nipoti, figli di P., N.A.J.T., nato il (…), e J.N.J.T., nato il (…). Si divideranno tale quota in parti uguali. Incarico mio figlio P., e solo lui, di organizzare il mio funerale con una messa gregoriana e la mia sepoltura a (…) in Spagna. A., il 31 maggio 2001. Questo è il mio testamento. P.T.»
18.
E.V.G.-T. ritiene di essere l’unica erede di P.T. sulla base del testamento del 23 luglio 2020. Per contro, il figlio e i nipoti di P.T. ritengono che detto testamento sia invalido, in quanto all’atto della sua redazione, il testatore non avrebbe più avuto la capacità di testare e che la firma non sarebbe la sua.
19.
Secondo il giudice del rinvio, il testatore disponeva ancora della capacità di testare (
7
) e nel testamento prodotto è apposta la sua firma (
8
).
20.
In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA]) ritiene che il rilascio del certificato dipenda dall’interpretazione del regolamento n. 650/2012; pertanto ha sospeso il procedimento (
9
) e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche a contestazioni sollevate nel corso dello stesso procedimento di rilascio del certificato successorio europeo e che il giudice non è autorizzato ad esaminarle e, quindi, non soltanto a contestazioni sollevate nel contesto di un altro procedimento.
2)
In caso di risposta affermativa alla [prima questione]: se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che un certificato successorio europeo non può essere rilasciato nemmeno laddove nel corso del procedimento di rilascio di detto certificato siano sollevate contestazioni che sono state però già esaminate nel corso del procedimento di emissione del certificato ereditario ai sensi del diritto tedesco.
3)
In caso di risposta affermativa alla [prima questione]: se l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che si riferisce a qualsiasi contestazione, anche quando si tratta di contestazioni non circostanziate e al riguardo non debba essere acquisita alcuna prova formale.
4)
In caso di risposta negativa alla [prima questione], in quale forma il giudice debba indicare i motivi che lo hanno portato a respingere le contestazioni e a rilasciare il certificato successorio europeo».
III.
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
21.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il 23 marzo 2023.
22.
Hanno presentato osservazioni scritte i governi tedesco e spagnolo, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. Tutti i predetti, oltre a E.V.G.-T., sono comparsi all’udienza tenutasi il 31 gennaio 2024.
IV.
Analisi
23.
I dubbi del giudice del rinvio vertono sulla funzione dell’autorità che rilascia i certificati successori europei e sulla portata delle competenze di detta autorità, nell’ambito dell’articolo 67 del regolamento n. 650/2012.
A.
Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale
24.
Il governo spagnolo sostiene che il rinvio è irricevibile, poiché il rilascio di un certificato successorio europeo non implica l’esercizio di una funzione giurisdizionale, come richiesto dall’articolo 267 TFUE (
10
).
25.
La ricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale dipende dal fatto che essa provenga da una «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che agisca segnatamente nell’esercizio delle sue specifiche funzioni giurisdizionali (
11
).
26.
Al fine di stabilire se un determinato organo soddisfi tale duplice condizione, la Corte di giustizia accerta, tra gli altri elementi, «la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte, per verificare se sia pendente una lite dinanzi a tale organo e se quest’ultimo sia stato chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale» (
12
).
27.
In assenza di tali condizioni, l’organo remittente, anche ove soddisfi le altre condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte, non può essere considerato come un organo che esercita una funzione giurisdizionale (
13
).
28.
L’eccezione di irricevibilità potrebbe essere giustificata alla luce delle indicazioni fornite dal regolamento n. 650/2012 sul certificato successorio europeo e sull’attività ai fini della sua emissione. Da tali indicazioni si deduce, per le ragioni che esporrò di seguito, che l’autorità che rilascia un certificato ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 650/2012 non adotta, anche se si tratta di un giudice, una decisione all’esito di un procedimento che si conclude con una decisione di natura giurisdizionale.
1.
Scopo ed effetti del certificato successorio europeo
29.
Il regolamento n. 650/2012 istituisce un certificato successorio europeo a cui conferisce un regime uniforme e autonomo rispetto a certificati nazionali analoghi. Detto regime è diverso anche da quello previsto dallo stesso regolamento ai fini del riconoscimento delle decisioni giurisdizionali e degli atti pubblici (
14
).
30.
Il certificato successorio europeo serve a coloro che, in qualità di eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, hanno necessità di far valere in un altro Stato membro detta qualità o di esercitare i diritti o i poteri che ne derivano (
15
). Il suo uso non è tuttavia obbligatorio (
16
).
31.
Per soddisfare quella necessità, il certificato produce i seguenti effetti, identici in tutta l’Unione (
17
):
–
serve a dimostrare (
18
) gli elementi in esso contenuti (
19
). Presentando il certificato, il suo titolare può far valere i suoi diritti o poteri in qualsiasi Stato membro, senza che occorra richiedergli ulteriori prove. Si presume che la qualità indicata nel certificato, nonché la titolarità dei diritti o dei poteri enunciati, siano posseduti così come indicati in esso (
20
);
–
tutela i terzi che trattano con le persone indicate nel certificato e che, facendo affidamento sulle informazioni in esso contenute, eseguono pagamenti, effettuano cessioni di beni, acquistano o ricevono beni della successione, «a meno che sappia[no] che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave» (
21
);
–
costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel registro, nei limiti indicati dallo stesso regolamento n. 650/2012 e come interpretati dalla Corte di giustizia (
22
).
32.
Il certificato, non comporta, di per sé, altre conseguenze: in particolare non ha la stessa efficacia giuridica vincolante di una decisione giurisdizionale (
23
). Il considerando 71 del regolamento n. 650/2012 chiarisce ulteriormente che non ha valore di titolo esecutivo.
33.
La mancanza di efficacia giuridica vincolante si riflette anche nel sistema di circolazione del certificato in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quello di emissione. Il capo VI del regolamento n. 650/2012 non prevede che possa o debba essere «riconosciuto» (
24
). Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 1, il certificato «produce i suoi effetti» senza ricorrere ad alcun procedimento (
25
). Testualmente, non esiste alcun motivo per contestare tale circolazione (
26
).
2.
Attività dell’autorità che emette il certificato nell’ambito dell’articolo 67 del regolamento n. 650/2012
34.
Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 650/2012, l’autorità emette senza indugio il certificato, «quando gli elementi da certificare sono stati accertati (…)». Il rilascio avrà luogo dopo l’esame (della domanda) che lo stesso regolamento prescrive all’articolo 66.
35.
Conformemente a quest’ultima disposizione, l’autorità deve verificare le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente il certificato (
27
).
36.
A tal fine, lo stesso articolo 66: i) rinvia ai poteri conferiti a tale autorità dal proprio diritto nazionale (
28
); ii) gliene attribuisce altri (
29
); e iii) le impone direttamente il dovere di adottare misure che rendono pubblica (limitatamente a destinatari specifici) la richiesta di rilascio del certificato (
30
).
37.
In relazione a tale dovere, l’autorità «procede all’audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l’opportunità di far valere i propri diritti» se lo ritiene necessario per accertare elementi di cui le viene richiesta la certificazione (
31
).
38.
Se, al termine dell’esame di tutti questi elementi, l’autorità ritiene di aver accertato gli elementi che figureranno nel certificato, essa lo emette «senza indugio», in applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.
39.
Se, al contrario, l’autorità di rilascio nutre dubbi su detti elementi, non deve rilasciare il certificato. Il suo contenuto non sarà stato accertato e non potrà pertanto produrre gli effetti di cui all’articolo 69 del regolamento. Il mancato rilascio si verifica anche ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 se gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione (
32
).
40.
La funzione dell’autorità di rilascio non è meramente passiva: non consiste nel ricevere dichiarazioni su fatti o espressioni di volontà per trasferirle automaticamente in un modulo ad hoc. L’autorità è tenuta a confermare la veridicità delle affermazioni del richiedente, alla luce delle prove fornite da quest’ultimo e, se del caso, di altre informazioni raccolte dall’autorità stessa o comunicate da altre persone interessate alla successione (
33
).
41.
Per contro, non spetta all’autorità a cui viene richiesto il certificato giudicare o determinare diritti e poteri dei richiedenti o delle parti interessate alla successione, risolvendo eventuali controversie tra loro su questioni sostanziali.
42.
Infatti, le disposizioni del capo VI («Certificato successorio europeo») del regolamento n. 650/2012 non conferiscono tale competenza (
34
) alle autorità nazionali che rilasciano il certificato. E non si può ritenere che, nell’ambito dell’articolo 67, agli ordinamenti giuridici nazionali sia stata conferita la possibilità, ad integrazione di tale regolamento, di attribuire a tali autorità la funzione di risolvere controversie. Un tale conferimento, senza essere accompagnato da norme procedurali, sarebbe incompatibile con la volontà di creare un regime autonomo e uniforme per il rilascio del certificato (
35
).
43.
Se l’autorità di rilascio avesse tale competenza (di decidere sulle controversie), la sua attività darebbe luogo a una «decisione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), e del capo IV del regolamento n. 650/2012. Tuttavia, per volontà del legislatore europeo, il certificato è privo delle conseguenze giuridiche vincolanti tipiche di una decisione giurisdizionale.
3.
Confronto con i certificati previsti da altri strumenti di cooperazione giudiziaria
44.
Il certificato successorio europeo non è paragonabile ai certificati previsti da altri strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale, in relazione ai quali sono stati sollevati e decisi altri rinvii pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia, una volta superati i dubbi sulla loro ricevibilità.
45.
Per quanto riguarda il titolo esecutivo europeo (
36
), la Corte di giustizia ha affermato che «il procedimento di certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo appare essere (...) non un procedimento distinto dal procedimento giudiziario precedente, bensì la sua fase ultima, necessaria per garantire la sua piena efficacia, consentendo al creditore di procedere al recupero del credito» (
37
).
46.
La certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo costituisce, dunque, un atto di natura giurisdizionale, e il giudice nazionale incaricato di rilasciarlo «può adire la Corte sottoponendole una questione pregiudiziale» (
38
).
47.
Lo stesso vale per il certificato previsto dall’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (
39
), che garantisce la circolazione della decisione giudiziaria di uno Stato membro in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Il compito dell’autorità che lo rilascia «si colloca nella continuità del precedente procedimento giudiziario, garantendo la piena efficacia della decisione emessa, dal momento che, in assenza dell’attestato, una decisione non può circolare liberamente nello spazio giudiziario europeo» (
40
).
48.
Il procedimento volto al rilascio di un attestato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 presenta una natura giurisdizionale e un giudice nazionale adito nell’ambito di tale procedimento è legittimato ad adire la Corte di giustizia con domanda di pronuncia pregiudiziale (
41
).
49.
Per contro, il rilascio del certificato successorio europeo, come ho spiegato, non comporta l’esercizio di un potere giurisdizionale né si traduce in una decisione di tale natura (giudiziaria) con effetti giuridici vincolanti.
50.
La situazione non è diversa quando il certificato riprende nei suoi paragrafi il contenuto di una (precedente) decisione giurisdizionale sul merito della successione. Anche in questa ipotesi, il certificato non costituisce un’ulteriore fase del procedimento giudiziario in cui è stata emessa la decisione di merito.
51.
Infine, il certificato successorio europeo non è il documento nel quale viene trasmessa la decisione degli organi giurisdizionali di uno Stato membro, come un passaporto per la circolazione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, in vista del suo riconoscimento e, se del caso, della sua esecuzione. A tal fine, il legislatore europeo ha già previsto l’attestato di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 650/2012 con un modulo ad hoc (il modulo I, figurante all’allegato 1 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014) (
42
).
52.
In breve, il certificato produce effetto negli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quello di rilascio senza che sia necessario ricorrere ad alcun procedimento e senza possibilità di contestazione né di controllo. Se incorporasse la decisione resa in una controversia, detta decisione beneficerebbe, attraverso il certificato, di un sistema di riconoscimento non solo diverso da quello previsto dal capo IV, ma anche privilegiato, la cui compresenza non è prevista da nessuna parte, né è giustificata (
43
).
4.
Incidenza delle caratteristiche del certificato successorio europeo sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale
53.
L’autorità che, ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 650/2012, rilascia un certificato vi appone determinati elementi relativi alla successione, dopo aver proceduto all’esame che è tenuta a effettuare ai sensi dell’articolo 66 dello stesso strumento.
54.
L’autorità che rilascia il certificato deve accertarsi della veridicità delle informazioni che afferma il richiedente e della loro corrispondenza con la normativa applicabile alla successione. Tuttavia tale autorità, come ho già detto, in questo contesto non è investita del potere di decidere sulle controversie che sorgono riguardo al merito della successione (
44
).
55.
Se l’autorità che rilascia il certificato non può attribuirsi diritti o poteri nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione avente effetti giuridici vincolanti, non esercita, in tale materia, funzioni giudiziarie (
45
).
56.
Ciò non toglie che, come indicato all’articolo 64 del regolamento n. 650/2012, l’autorità che rilascia il certificato possa essere un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e anche un’altra autorità che in forza del proprio diritto nazionale è competente in materia di successione
mortis causa
(
46
).
57.
Il fatto che l’autorità che emette il certificato successorio europeo possa essere un organo giurisdizionale non conferisce a quest’ultimo funzioni giurisdizionali quando lo emette. Un’autorità giudiziaria di uno Stato membro può esercitare, oltre alle sue funzioni strettamente giudiziarie, altre funzioni di natura non giurisdizionale. Nell’ambito di queste ultime, non è legittimata a sottoporre domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia (
47
).
58.
Il riferimento a quest’«altra» autorità mi sembra indicativo del fatto che il rilascio del certificato successorio europeo (ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 650/2012) non comporta l’esercizio di un potere giurisdizionale. Un riferimento separato a tale autorità sarebbe altrimenti superfluo, dal momento che l’articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento già qualifica come
organi giurisdizionali
autorità formalmente estranee al potere giudiziario quando svolgono le funzioni di quest’ultimo (
48
).
59.
Non deve trarre in inganno il fatto che l’articolo 64 («Competenza a rilasciare il certificato») del regolamento n. 650/2012 faccia riferimento agli articoli 4, 7, 10 e 11 dello stesso testo. Il riferimento alla
competenza
non definisce la natura (giurisdizionale o meno) dell’intervento dell’autorità di rilascio (
49
): si limita a precisare dove e a chi deve essere richiesto il certificato (
50
).
60.
Infine, mi è di supporto in tal senso la sentenza del 16 novembre 2023 (
51
), in cui la Corte di giustizia ha respinto l’argomentazione secondo cui i notai spagnoli esercitano prerogative di pubblici poteri in qualità di organi giurisdizionali, poiché rilasciano certificati di successione europei (
52
).
61.
Alla luce di quanto precede, ritengo che il rinvio pregiudiziale debba essere dichiarato irricevibile. Tuttavia, qualora la Corte non condividesse tale parere, proporrò una risposta alle questioni che le sono state sottoposte.
B.
Sulla prima questione pregiudiziale
62.
Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, del regolamento n. 650/2012, al fine di chiarire, in sintesi, se esso si riferisca alle contestazioni sollevate nell’ambito di un procedimento diverso da quello per il rilascio del certificato, o se comprenda anche quelle che, nell’ambito della stessa domanda di certificato, sono sollevate da persone interessate alla successione. In quest’ultima ipotesi, desidera sapere se spetta all’autorità di rilascio esaminare tali contestazioni.
63.
La questione pregiudiziale è sollevata nell’ambito di una causa in cui, come già esposto, il figlio e i nipoti del testatore
contestano
un elemento chiave della successione (la validità del testamento stesso). A mio avviso, tale contestazione determina l’entrata in gioco dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, del regolamento n. 650/2012 e l’impossibilità di emettere il certificato.
64.
Tale impossibilità è supportata dal fatto che nel modulo da utilizzare per il certificato successorio europeo, in applicazione del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, l’autorità di rilascio dovrà indicare obbligatoriamente che nessuno dei suoi elementi è stato contestato.
65.
Riconosco che non è possibile dare una risposta univoca alla prima questione pregiudiziale solo sulla base del testo, poiché non viene specificato l’organo dinanzi al quale vengono contestati gli elementi da certificare (
53
) e le versioni linguistiche consentono diverse interpretazioni:
–
alcune suggeriscono che la contestazione (obiezione) sia pendente nel momento in cui viene richiesto il certificato, il che farebbe riferimento a ciò che avviene in un altro procedimento (
54
);
–
altre suggeriscono che la contestazione sorge in seguito alla richiesta del certificato e nella medesima sede (
55
).
66.
L’analisi sistematica fornisce qualche chiarimento in più. Dal combinato disposto dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e dell’articolo 65, paragrafo 3, lettera l), del regolamento n. 650/2012 si può dedurre che la prima di tali disposizioni riguarda, in primo luogo, le controversie di cui al suddetto articolo 65, vale a dire controversie
pendenti in altra sede
(
56
).
67.
Nello stesso senso depone l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), che riguarda le decisioni esterne al procedimento che porta all’elaborazione del certificato. È ragionevole ritenere che tali decisioni possano includere quelle che riguardano gli elementi specifici del certificato successorio che sarà poi emanato.
68.
Alla luce dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 650/2012, sono incline a pensare che la lettera a) del suo secondo comma debba includere anche le contestazioni sollevate
dinanzi l’autorità di rilascio
, poiché altrimenti quest’ultima potrebbe emettere il certificato includendo elementi «che non sono stati accertati», contrariamente a quanto impone tale disposizione (
57
).
69.
Il confronto tra i termini dell’articolo 65, paragrafo 3, lettera l), del regolamento n. 650/2012 (che fa riferimento all’assenza di «controversie pendenti in relazione agli elementi da certificare») e quelli dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), che utilizza, in generale, termini di natura più estesa, mi sembra un ulteriore argomento in tal senso (
58
).
70.
Anche la finalità del regolamento n. 650/2012 in generale e quella del certificato successorio europeo in particolare depongono a favore di un’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), che include le contestazioni sollevate nel corso del procedimento che porta al rilascio del certificato.
71.
Il certificato è istituito «[a]ffinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace» (
59
). In questo modo contribuisce a rimuovere «gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere» (
60
).
72.
Per raggiungere questi obiettivi, il legislatore europeo conferisce al certificato gli effetti giuridici sopra descritti, che si dispiegano in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quello di emissione senza essere soggetti ad alcun procedimento o controllo.
73.
A mio avviso, la portata di tali effetti, volti non solo ad agevolare i diretti interessati a intraprendere le azioni relative a una successione transfrontaliera, ma anche alla tutela di terzi e alla sicurezza dei rapporti giuridici in tutta l’Unione, osta a un’interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 che limiti quest’ultimo alle controversie pendenti al di fuori del procedimento avviato per il rilascio del certificato.
74.
Partendo da tale premessa, la questione non è più se l’autorità chiamata ad applicare l’articolo 67 del regolamento n. 650/2012 possa esaminare le contestazioni sollevate da altri potenziali beneficiari della successione (
61
), ma piuttosto cosa debba fare quando dette contestazioni sono di natura tale da mettere effettivamente in discussione elementi essenziali della successione (come nel caso di specie, quando altri potenziali eredi contestano la validità del testamento olografo su cui si basa la domanda di certificato).
75.
Ho già sostenuto che, in tale ipotesi, l’autorità nazionale non può semplicemente rilasciare il certificato (
62
). La stessa soluzione si raggiunge, insisto, tenendo conto del contenuto del modulo V di cui all’allegato 5 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, in cui l’autorità di rilascio deve dichiarare che nessuno degli elementi del certificato è stato contestato.
76.
L’articolo 66 del regolamento n. 650/2012 prevede che, nell’ambito delle verifiche preliminari al rilascio del certificato, l’autorità chiamata a rilasciare il certificato informi determinate persone della richiesta di rilascio e le ascolti se lo ritiene necessario per accertare ciò che le viene chiesto di certificare.
77.
Se la scelta di ascoltare tali interessati si traduce nel fatto che questi ultimi contestano (come avviene nella presente causa) la validità di un elemento essenziale del certificato, l’autorità di rilascio non può procedere al suo rilascio. Logicamente, e come spiegherò nell’analisi della terza questione pregiudiziale, tale diniego deve avere un fondamento certo per produrre l’effetto preclusivo di cui all’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 (
63
).
C.
Sulla seconda questione pregiudiziale
78.
Il giudice del rinvio desidera sapere se l’autorità di rilascio possa emettere un certificato successorio europeo «laddove nel corso del procedimento di rilascio di detto certificato siano sollevate contestazioni che sono state però già esaminate nel corso del procedimento di emissione del certificato ereditario ai sensi del diritto tedesco».
79.
A mio avviso, la risposta deriva dall’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 650/2012, che vieta il rilascio di un certificato se «non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi [quelli che dovrebbero essere certificati]».
80.
In virtù di tale disposizione, l’autorità competente deve respingere la domanda di certificato qualora essa contenga dichiarazioni incompatibili con quanto deciso o dichiarato in una precedente decisione.
A contrario
, se tale incompatibilità non sussiste, la precedente decisione non le impedisce di rilasciare il certificato (
64
).
81.
Alla luce della chiara formulazione della norma nonché della sua collocazione sistematica, la «decisione» di cui all’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 650/2012 è un provvedimento il cui contenuto è imposto coattivamente a tale autorità (
65
). In altre parole, l’autorità di rilascio non può contestare gli elementi, relativi al contenuto del certificato, che sono già stati decisi in una precedente decisione riguardante gli stessi.
82.
La
decisione
a cui si riferisce detta disposizione prevale pertanto sul giudizio dell’autorità di rilascio in merito agli elementi che andranno indicati nel certificato.
83.
Nelle osservazioni scritte presentate alla Corte di giustizia, il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA] sottolineano che la decisione di cui all’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 650/2012 deve essere definitiva ai sensi del diritto nazionale (
66
).
84.
La necessità di un carattere definitivo non figura espressamente in tale disposizione. Tuttavia, ritengo che possa essere dedotto da altri elementi:
–
dalla lettera a) dello stesso articolo, che vieta di emettere il certificato sugli elementi che sono oggetto di contestazione; e
–
dal requisito di cui all’articolo 65, paragrafo 3, lettera l), secondo cui occorre dichiarare, al momento della richiesta del certificato, che non vi è alcuna controversia pendente in relazione agli elementi di cui si richiede la certificazione.
85.
Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella presente causa, il procedimento di rilascio del certificato ereditario nazionale sia idoneo a sfociare in una «decisione» ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 650/2012 (
67
).
D.
Sulla terza questione pregiudiziale
86.
In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia se qualsiasi contestazione, anche non circostanziata, giustifichi il diniego al rilascio del certificato ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012.
87.
Quest’ultima disposizione tace sulla portata di tali contestazioni. Ne consegue pertanto che, in linea di principio, l’autorità di rilascio dovrebbe valutare qualsiasi contestazione su elementi del certificato da parte di parti interessate o beneficiari della successione.
88.
Orbene, se la contestazione non è fondata su alcun motivo serio e pertanto è priva di qualsiasi forza persuasiva conformemente alla normativa applicabile, difficilmente può impedire all’autorità di rilascio di ritenere accertati gli elementi che essa deve certificare ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.
89.
Il diniego a rilasciare il documento a causa della contestazione di un elemento essenziale del certificato, senza un minimo di argomentazione, potrebbe ostacolare il procedimento senza un reale motivo, privando indebitamente eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità di uno strumento efficace nella regolazione delle successioni con implicazioni transfrontaliere.
90.
D’altra parte, è possibile che la contestazione sia idonea a suggerire a tale autorità la necessità di effettuare ulteriori indagini, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, dello stesso regolamento, al fine di confermare le informazioni e le dichiarazioni del richiedente. La risposta può essere data solo alla luce delle circostanze di ciascun caso.
E.
Sulla quarta questione pregiudiziale
91.
Il giudice del rinvio formula la quarta questione pregiudiziale in caso di risposta negativa alla prima questione. Se la Corte di giustizia, in linea con quanto propongo, fornisse una risposta affermativa alla prima, non dovrebbe pronunciarsi sulla quarta. In ogni caso, mi occuperò dell’analisi di quest’ultima.
92.
Il giudice del rinvio desidera sapere in quale forma debba indicare i motivi che lo hanno portato a respingere le contestazioni e a rilasciare il certificato successorio europeo.
93.
Ricordo che l’autorità di rilascio deve obbligatoriamente utilizzare il modulo V di cui all’allegato 5 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 (
68
). L’uso di tale modulo consente che il certificato successorio europeo creato in uno Stato membro sia immediatamente identificato come tale in qualsiasi altro Stato membro.
94.
L’articolo 68 del regolamento n. 650/2012 prevede informazioni che, trasferite nelle corrispondenti sezioni del modulo, devono figurare sul certificato stesso. Il suo contenuto può variare in funzione delle finalità per le quali è rilasciato (
69
).
95.
Il modulo V non prevede l’indicazione della motivazione per la quale l’autorità di rilascio considera accertato ciò che certifica. Il legislatore europeo non ha ritenuto essenziale che, per raggiungere il suo obiettivo, il certificato desse conto di tale motivazione (
70
).
96.
L’erede, il legatario, l’amministratore o l’esecutore testamentario che si avvale del certificato non deve (e di fatto non può) (
71
) corredare il modulo di nessun altro documento (
72
).
97.
Questo regime è coerente con l’attività che precede il certificato e con gli effetti che produce nel contesto della gestione di una successione con implicazioni transfrontaliere. In forza degli articoli 66 e 67 del regolamento n. 650/2012, l’autorità di rilascio non si pronuncia sul merito della successione, adottando una decisione motivata che viene a far parte del certificato successorio europeo al fine del suo riconoscimento in altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
73
).
V.
Conclusione
98.
Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di giustizia di dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).
In subordine, propongo di rispondere a tale giudice nei seguenti termini:
«L’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo,
deve essere interpretato nel senso che:
L’autorità chiamata a rilasciare un certificato successorio europeo deve valutare le contestazioni sollevate nell’ambito del procedimento di rilascio dalle persone interessate alla successione al fine di accertare gli elementi da certificare.
Il certificato successorio europeo non può essere rilasciato includendo elementi che non sono conformi a una precedente decisione definitiva.
Il certificato successorio europeo non può essere rilasciato se un elemento essenziale della stessa successione, come la validità di un testamento, è stato contestato nel corso del procedimento che ha portato al suo rilascio, se tale contestazione è quantomeno circostanziata ai sensi della normativa applicabile.
L’autorità di rilascio non è obbligata a indicare nel certificato successorio europeo i motivi che l’hanno indotta a rilasciarlo».
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (
GU 2012, L 201, pag. 107
). Il regolamento n. 650/2012 non si applica in Irlanda e Danimarca; il riferimento agli «[OSCURATO:PERSONA] membri», contenuto nelle presenti conclusioni, deve essere inteso con l’esclusione di questi due paesi.
(
3
) In prosieguo, mi riferirò ad esso anche come al «certificato» quando non è necessario distinguerlo da altri documenti necessari alla certificazione.
(
4
) Sentenze del 1o marzo 2018, Mahnkopf (
C‑558/16
,
EU:C:2018:138
); del 21 giugno 2018, Oberle (
C‑20/17
,
EU:C:2018:485
); del 17 gennaio 2019, Brisch (
C‑102/18
,
EU:C:2019:34
); del 1o luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]- und Hypothekenbank (
C‑301/20
,
EU:C:2021:528
); del 9 marzo 2023, Registrų centras (
C‑354/21
,
EU:C:2023:184
; in prosieguo: la «sentenza Registrų centras»).
(
5
) Regolamento di esecuzione (UE) della [OSCURATO:PERSONA], del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 (
GU 2014, L 359, pag. 30
).
(
6
) Nel corso dell’udienza, l’avvocato di E.V.G.-T. ha spiegato che la successione comprende beni immobili e conti bancari in [OSCURATO:PERSONA] e in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
(
7
) Secondo il giudice del rinvio, il figlio e i nipoti di P.T. hanno sostenuto unicamente che il testatore era, di tanto in tanto, confuso, il che non è sufficiente per presumere un’incapacità di testare, o per approfondire l’esame di detta contestazione procedendo ad ulteriori indagini. A tal fine dovrebbero essere dedotti elementi concreti da cui si possano desumere anomalie idonee a compromettere la volontà al punto da non consentire più al testatore di comprendere il significato e le conseguenze di un testamento.
(
8
) Al giudice del rinvio sono state sottoposte numerose firme del testatore: solo una, risalente al 1956, si discosta. Tutte le firme successive a tale anno corrispondono alla firma apposta sul testamento.
(
9
) Il procuratore alle liti di E.V.G.-T. aveva annunciato che, in caso di sospensione del procedimento, avrebbe presentato un’istanza di emissione di un certificato successorio nazionale. Le contestazioni degli altri potenziali beneficiari della successione verrebbero pertanto esaminate in base al diritto nazionale. Ciò spiega la seconda questione del rinvio che, alla data della sua presentazione alla Corte di giustizia, era ancora ipotetica. In udienza è stato confermato che la domanda è stata presentata, che non sono state sollevate contestazioni nel corso del procedimento e che il certificato nazionale è stato rilasciato il 24 luglio 2023.
(
10
) Punti 10 e segg. delle sue osservazioni scritte. In udienza, il governo tedesco ha sostenuto che la questione è ricevibile, sottolineando la tendenza della Corte di giustizia ad un’interpretazione estensiva dell’articolo 267 TFUE. A sostegno della sua argomentazione ha altresì invocato la sentenza del 9 settembre 2021, RK (Dichiarazione di incompetenza) (
C‑422/20
,
EU:C:2021:718
). [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ha sottolineato che la risposta dipende dalle competenze che gli ordinamenti giuridici nazionali hanno conferito alle autorità incaricate di rilasciare il certificato successorio europeo. Ho esposto la mia opinione su queste posizioni nei paragrafi seguenti; v., in particolare, le note 17, 23 e 49.
(
11
) V. paragrafo 57 e nota 47 delle presenti conclusioni. In materia di successioni, in particolare, l’ordinanza del 1o settembre 2021, OKR (Questione pregiudiziale sollevata da un notaio coadiutore) (
C‑387/20
,
EU:C:2021:751
), punto
21
.
(
12
) Ordinanza del 1o settembre 2021, OKR (Questione pregiudiziale sollevata da un notaio coadiutore) (
C‑387/20
,
EU:C:2021:751
), punto
23
.
(
13
)
Ibidem
, punto 24, con più citazioni.
(
14
) Sentenze del 21 giugno 2018, Oberle (
C‑20/17
,
EU:C:2018:485
), punto
46
, e Registrų centras, punto 40. Il certificato successorio europeo non è neppure assimilabile ai certificati che, in altri regolamenti sulla cooperazione in materia civile e commerciale, accompagnano le decisioni giurisdizionali di uno Stato membro ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione in un altro Stato membro:
infra
, paragrafi 44 e segg.
(
15
) Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.
(
16
) Articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012.
(
17
) Sia la natura di tali effetti, sia il fatto che essi sono uguali in qualsiasi Stato membro, obbligano a rigettare l’interpretazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza riguardo la ricevibilità della questione pregiudiziale, riprodotta
supra
, nota 10. Accettarla significherebbe che il certificato successorio europeo potrebbe avere effetti differenti a seconda dello Stato membro che lo produce e che, eventualmente, tali effetti sarebbero gli stessi di una decisione giurisdizionale. Nulla di tutto ciò è supportato dal regolamento n. 650/2012; al contrario, ciò è in contrasto con la volontà del legislatore europeo di creare un regime uniforme per il certificato.
(
18
) Articoli 63 e 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. Il considerando 71 [della versione spagnola] di detto regolamento qualifica tale prova come «
fidedigna
» [munita di fede privilegiata]; altre versioni linguistiche inseriscono detto aggettivo anche all’articolo 69 paragrafo 1. Il regolamento include norme sulla rettifica, modifica o revoca del certificato, così come sull’impugnazione della decisione di rilasciarlo (se del caso, di non rilasciarlo). Tuttavia, non indica quali siano i mezzi che possano rovesciare la presunzione di esattezza associata al documento. V.,
infra
, nota 20.
(
19
) Con l’ambito sostanziale indicato al considerando 71.
(
20
) Articolo 69, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. È possibile impugnare un certificato che presenti errori materiali o che accerti elementi la cui verità è controversa, agendo nello Stato di origine del documento dinanzi agli organi indicati negli articoli 71 e 72 del regolamento stesso. Detta centralizzazione garantisce l’unità nel trattamento di ogni certificato successorio europeo. Ricordo che esso non circola in quanto tale: è conservato dall’autorità di rilascio, che ne rilascia copie autentiche ed è responsabile, se del caso, di informare le persone a cui sono state rilasciate tali copie della non conformità con l’originale (articolo 70, paragrafo 1, e articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012).
(
21
) Articolo 69, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 650/2012.
(
22
) Articolo 69, paragrafo 5, e sentenza Registrų centras.
(
23
) L’assenza di tale caratteristica dovrebbe essere un argomento sufficiente a confutare la posizione sostenuta dal governo tedesco in udienza, in cui lo stesso ha riconosciuto la necessità, ai fini dell’articolo 267 TFUE, che l’azione del giudice del rinvio si traduca in una decisione di natura giurisdizionale.
(
24
) V., capo IV sulle «decisioni» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012. Nell’ambito degli strumenti europei per la cooperazione giudiziaria, il termine «riconoscimento» è riservato agli effetti giuridici vincolanti su cui si baserebbero le decisioni di natura giurisdizionale [e nell’ambito specifico dello scioglimento del matrimonio, di determinati atti pubblici e accordi: v. il capo IV del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione) (
GU 2019, L 178, pag. 1
); sentenza del 15 novembre 2022, Senatsverwaltung für Inneres und Sport (
C‑646/20
,
EU:C:2022:879
)].
(
25
) Non è neppure «accettato» come avviene, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento n. 650/2012, per gli atti pubblici di uno Stato membro dei quali si invoca l’efficacia probatoria in un altro Stato membro. L’unità del regime e degli effetti del certificato successorio europeo rende superflua tale «accettazione», che invece si applica ad altri strumenti.
(
26
) Né la manifesta contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro in cui si presenta il certificato.
(
27
) Articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. Conformemente agli articoli 65 e 68 di tale regolamento, la verifica riguarda, in parte, semplici generalità o fatti relativi al defunto, al richiedente o ad altri beneficiari: v. all’articolo 68 dello stesso regolamento, lettere e), f), g) e h). Altre indicazioni del certificato richiedono un sillogismo, al fine di verificare, ad esempio, che il diritto o il potere rivendicati dal richiedente siano effettivamente la conseguenza prevista dalla legge applicabile.
(
28
) Articolo 66, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 650/2012.
(
29
) Articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012.
(
30
) Articolo 66, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012.
(
31
)
Ibidem
. La ragione e la finalità di tale «audizione» sono, ovviamente, limitate.
(
32
) Sul significato del termine «contestazione» di cui all’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012, che varia nelle diverse versioni linguistiche, v. paragrafo 62 e seguenti delle presenti conclusioni.
(
33
) Su cosa verta tale attività, v. la nota 27 delle presenti conclusioni.
(
34
) Né del necessario apparato procedurale. Si confrontino le norme di «procedura» e le garanzie «procedurali» per il rilascio del certificato (in particolare l’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012) con quelle di altri regolamenti, come il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (
GU 2007, L 199, pag. 1
), o il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (
GU 2006, L 399, pag. 1
).
(
35
) Che è ciò che giustifica il suo regime agile di circolazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
(
36
) Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (
GU 2004, L 143, pag. 15
).
(
37
) Sentenza del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑511/14
,
EU:C:2016:448
), punto
29
.
(
38
)
Ibidem
, punto 30.
(
39
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
).
(
40
) Sentenze del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana (
C‑579/17
,
EU:C:2019:162
), punto
39
; e del 4 settembre 2019, Salvoni (
C‑347/18
,
EU:C:2019:661
), punto
30
.
(
41
) Sentenze del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana (
C‑579/17
,
EU:C:2019:162
), punto
41
; e del 4 settembre 2019, Salvoni (
C‑347/18
,
EU:C:2019:661
), punto
31
.
(
42
) Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, non è necessario che la decisione straniera sia corredata dall’attestato di cui all’articolo 46, paragrafo 3: l’autorità alla quale si richiede l’esecuzione di tale decisione può accettare altri documenti ovvero disporne la dispensa. In considerazione delle informazioni che, conformemente al modulo obbligatorio, il certificato successorio europeo contiene, è improbabile che possa essere utilizzato per sostituire quell’altro attestato.
(
43
) I regolamenti che prevedono un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni senza procedimenti intermedi e senza possibilità di opporsi alla circolazione della decisione assicurano il diritto di difesa stabilendo essi stessi garanzie procedurali minime, che non si riscontrano nel regolamento n. 650/2012 per la produzione del certificato successorio europeo: v., per esempio, quelle dei regolamenti citati alla nota 34 delle presenti conclusioni.
(
44
) Vale a dire, riguardo gli elementi da certificare o altri strettamente connessi, quali, nel caso in questione, la presunta invalidità del testamento per incapacità del testatore o falsificazione della sua firma.
(
45
) V. sentenza del 23 maggio 2019, WB (
C‑658/17
,
EU:C:2019:444
), punto
55
: «(…) Affinché si possa considerare, alla luce della specifica natura dell’attività da essa esercitata, che un’autorità esercita una funzione giudiziaria, a tale autorità dev’essere riconosciuto il potere di risolvere un’eventuale controversia (…)».
(
46
) [OSCURATO:PERSONA] membri possono affidare il rilascio dei certificati successori europei ad autorità giudiziarie in generale e in conformità all’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 650/2012, vale a dire a seguito di un ricorso contro il diniego dell’autorità di rilascio di emettere un certificato ai sensi dell’articolo 67, che ha condotto alla conclusione che tale diniego non era giustificato. Il certificato rilasciato da un’autorità giudiziaria a seguito della decisione sul ricorso non deve essere confuso con tale decisione.
(
47
) Ciò è stato confermato dalla Corte di giustizia per quanto riguarda i rinvii presentati degli organi giurisdizionali austriaci che esaminavano una domanda di registrazione catastale del contratto di vendita di un bene immobiliare [sentenza del 14 giugno 2001, Salzmann (
C‑178/99
,
EU:C:2001:331
)] o che si erano pronunciati sugli obblighi di pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione [sentenza del 15 gennaio 2002, Lutz e a. (
C‑182/00
,
EU:C:2002:19
)]. Nello stesso senso, per quanto riguarda l’attività dei giudici italiani circa l’omologazione dell’atto costitutivo di una società [sentenza del 19 ottobre 1995, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑111/94
,
EU:C:1995:340
)] o la domanda di ammissione al passivo di un credito [sentenza del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑443/09
,
EU:C:2012:213
)]. Quanto ai giudici tedeschi, essi non esercitano funzioni giurisdizionali neppure quando si pronunciano sulla nomina di un altro liquidatore per il patrimonio [ordinanza del 12 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑497/08
,
EU:C:2010:5
)] o sull’iscrizione nel registro di commercio del trasferimento della sede sociale [ordinanza del 10 luglio 2001, HSB-Wohnbau (
C‑86/00
,
EU:C:2001:394
)].
(
48
) V. il considerando 20 del regolamento n. 650/2012 e la sentenza del 23 maggio 2019, WB (
C‑658/17
,
EU:C:2019:444
), punto
53
.
(
49
) Nella sentenza del 9 settembre 2021, RK (Dichiarazione di incompetenza) (
C‑422/20
,
EU:C:2021:718
), la Corte di giustizia ha interpretato gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 650/2012 in una causa sulla (in)competenza degli organi giurisdizionali tedeschi a rilasciare una dichiarazione di successione ed eventualmente anche un certificato successorio europeo. In udienza, il governo tedesco ha fatto riferimento al punto 37 di tale sentenza per sostenere che l’autorità tedesca che rilascia un certificato successorio europeo è una giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE. A mio avviso, la sentenza si limita a chiarire il funzionamento di una norma prevista per
decidere
sulla successione, che l’articolo 64 del regolamento n. 650/2012 estende al rilascio del certificato successorio europeo per i motivi che esporrò nella nota seguente. Non trovo in quella sentenza alcun supporto per deduzioni di altro tipo.
(
50
) L’utilizzo, per il rilascio del certificato, degli stessi criteri geografici che ispirano la giurisdizione internazionale, garantisce che l’autorità di rilascio, nella maggior parte dei casi, debba consultare solo il proprio diritto per verificare la correttezza (giuridica) degli elementi da certificare. La norma tende anche a garantire che, in linea di massima, vi sia una sola autorità di rilascio e di conseguenza un solo certificato successorio europeo; nel caso in cui ve ne siano diversi che, avendo finalità diverse, contengono allegati diversi, essa mira a garantire la coerenza tra di essi. Essa consente altresì che, nello stesso Stato membro, la giurisdizione chiamata a decidere questioni di merito sulla successione coincida con quella cui presentare ricorso, alla luce delle decisioni adottate in tal senso, contro la decisione di rilasciare o meno un certificato successorio europeo.
(
51
) Causa NC (Trasferimento di uno studio notarile spagnolo) (
da C‑583/21 a C‑586/21
,
EU:C:2023:872
).
(
52
) Al punto 50 di tale sentenza si afferma che «[n]eppure la competenza dei notai spagnoli a rilasciare (…) i certificati successori europei equivale a un esercizio di siffatte prerogative. Emerge (…) dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 550/2012] che detti certificati non possono essere emessi quando gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione».
(
53
) Non lo specifica neppure il modulo obbligatorio, pubblicato come allegato 5 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione.
(
54
) Così, in spagnolo, in tedesco e in inglese: «son objeto de un recurso», «anhängig sind» e «are being challenged», rispettivamente.
(
55
) Nella versione francese, «si les éléments à certifier sont contestés»; nella versione portoghese, «forem objeto de contestação»; nella versione italiana, «sono oggetto di contestazione».
(
56
) Al momento in cui è richiesto il certificato. Per analogia, l’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 650/2012 deve riguardare anche le controversie che iniziano nel corso dell’elaborazione del certificato.
(
57
) Il certificato in tal modo rilasciato risulterebbe precario sin dal momento della sua emissione, poiché, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, deve essere modificato o revocato, anche d’ufficio se ciò è possibile in forza del diritto nazionale, «ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero».
(
58
) All’articolo 65, paragrafo 3, lettera l), si legge «no dispute is pending», «aucun litige (…) n’est pendant», «kein Rechtsstreit in Bezug auf den zu bescheinigenden Sachverhalt anhängig ist», «non vi sono controversie pendenti»; «nu există cauze pendinte referitoare la elementele care urmează să fie atestate»; all’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), si legge «the elements to be certified are being challenged», «si les éléments à certifier sont contestés», «wenn Einwände gegen den zu bescheinigenden Sachverhalt anhängig sind», «gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione», «elementele care trebuie certificate fac obiectul unei contestații».
(
59
) Considerando 67 del regolamento n. 650/2012.
(
60
) Considerando 7 del regolamento n. 650/2012 e sentenza Registrų Centras, punti 41 e 42.
(
61
) Al solo scopo di avere certezza della veridicità di ciò che deve certificare.
(
62
) A tale proposito, v. sentenza del 16 novembre 2023, NC (Trasferimento di uno studio notarile spagnolo) (
da C‑583/21 a C‑586/21
,
EU:C:2023:872
), il cui punto 50 è riportato nella nota 52 delle presenti conclusioni.
(
63
)
Infra
, paragrafi 86 e segg.
(
64
) Ribadisco che il rilascio di un certificato successorio europeo che rispecchia il contenuto di una precedente decisione giudiziaria sul merito della successione non deve generare confusione sulla natura del documento:
supra
, paragrafi da 50 a 52.
(
65
) Non esiste una definizione di «decisione» ai fini dell’articolo 67; deduco, pertanto, che esso riprenda quella dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012.
(
66
) Punti 20 e 22 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] («endgültige», «bestands- beziehungsweise rechtskräftige[n]») e punto 33 delle osservazioni del governo tedesco [(«gegen die kein ordentlicher Rechtsbehelf (Artikel 42 EuErbVO) mehr eingelegt werden kann»]. In udienza, il governo spagnolo ha aderito a tale posizione.
(
67
) Secondo quanto affermato dal difensore di E.V.G.-T in udienza, un certificato nazionale come quello rilasciato in [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 2023 non è una decisione definitiva.
(
68
) Articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 e sentenza Registrų centras, punto 46, che cita quella del 17 gennaio 2019, Brisch (
C‑102/18
,
EU:C:2019:34
), punto
30
.
(
69
) Sentenza Registrų centras, punto 45. Il modulo è composto da una copertina e da allegati, che sono obbligatori o meno, a seconda delle circostanze del caso e dello scopo per cui viene richiesto il certificato. Si prevede l’uso di fogli supplementari quando le generalità da registrare sono duplicate o moltiplicate perché vi è più di un richiedente il certificato; più di un rappresentante del richiedente; più di una disposizione
mortis causa
; più di un regime patrimoniale tra coniugi, o equivalente, del defunto; o più di un erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità.
(
70
) Non escludo che conoscere le conclusioni dell’autorità di rilascio sulle prove fornite dal richiedente e sulle contestazioni da parte di altre persone possa rivestire interesse ai fini della proposizione di un ricorso ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012: nell’impugnare la decisione dell’autorità di rilascio (di emettere o meno il certificato) viene respinta indirettamente la sua valutazione sul fatto che il suo contenuto è accertato.
(
71
) Qualsiasi aggiunta al certificato è incompatibile con il suo aspetto comune, che è proprio ciò che ne facilita la circolazione nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri.
(
72
) V. articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012. Chi chiede il riconoscimento di una decisione giudiziaria di uno Stato membro in un altro Stato membro deve necessariamente fornire una copia autenticata della decisione. Solo in questo modo è possibile effettuare il (limitato) controllo che, se del caso, giustificherebbe il diniego del riconoscimento ai sensi dell’articolo 40.
(
73
) L’attestazione delle decisioni è prevista, come ho sottolineato, all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012. L’allegato I del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 contiene il modulo a tal fine.